Sentenza 19 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/04/2002, n. 5687 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5687 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2002 |
Testo completo
Aula 'A' IN NOM EL P0 5 6 8 7 / 02 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SU I EM Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: MERCURIO Presidente R.G.N. 15874/99 Dott. Ettore FIGURELLI Consigliere Dott. Donato Crom."16925 Dott. Francesco Antonio MAIORANO Consigliere Rep. CAPITANIO Consigliere Ud.18/01/02 Dott. Natale Dott. Giovanni AMOROSO Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: SO LO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA N. RICCIOTTI 11, presso lo studio dell'avvocato SINIBALDI, che lo rappresenta e difende MICHELE únitamente all'avvocato ROBERTO MANNI, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
SOCIETA' EDITRICE INTERNAZIONALE SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI RIPETTA 22, presso lo 2002 studio dell'avvocato GERARDO VESCI, che lo rappresenta 267 e difende unitamente all'avvocato GIANFRANCO PUTATURO, -1- giusta delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 4004/98 del Tribunale di TORINO, depositata il 11/06/99 - 713/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/01/02 dal Consigliere Dott. Giovanni AMOROSO;
udito l'Avvocato PUTATURO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- r.g.n. 15874/99 ud. 18 gennaio 2002 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Società 1. Con ricorso depositato il 21.11.1996 la S.E.I. adiva il Pretore del lavoro di Editrice Internazionale data 7.1.1973 aveva assunto alle Torino esponendo che in con la qualifica di autista, proprie dipendenze SO AR - e in data 1.6.1982 gli inquadrato come operaio Gruppo A come impiegato Gruppo l'inquadramento aveva concesso CCNL per i dipendenti delle - secondo il Professionale B 1 successive integrazioni aziende editoriali;
in virtù di stipendiali al 30.6.1996 il SO aveva raggiunto lo stipendio globale annuo lordo di £ 69.360.250. Sin dalla data di assunzione le mansioni del dipendente erano state esclusivamente quelle di autista dell'amministratore delegato e direttore generale;
dall'1.6.1976, al fine di giustificare inquadramento e la S.E.I. gli aveva altresì conferito l'incarico superminimo, sorveglianza del parco automezzi dell'azienda, di formale di fatto mai comportante alcun impegno operativo. In data 31.5.1996 la S.E.I. aveva risolto ogni rapporto con il proprio direttore generale e amministratore delegato ed il nuovo situazione amministratore, preso atto della gravissima immediatamentefinanziaria della società, aveva escluso l'utilizzo di un autista personale abolendo tale posizione all'interno dell'azienda. Il successivo 27.6.1996 il SO era stato quindi licenziato per giustificato motivo oggettivo. Siccome il dipendente aveva impugnato il licenziamento, ed 3 essendo interesse della società vedere accertata in sede giudiziaria la legittimità del proprio comportamento, la S.E.I. chiedeva al Pretore di dichiarare la legittimità del predetto provvedimento espulsivo. Il SO, costituitosi con memoria depositata il 23.12.1996, chiedeva la reiezione delle domande avversarie e proponeva domanda riconvenzionale volta ad ottenere la declaratoria di illegittimità del licenziamento e la condanna della società alla reintegrazione ed al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 18 Stat. lav. ; in subordine chiedeva la condanna della società a corrispondergli la somma di £ 4.514.136 a titolo di residuo spettante per TFR. Nel merito il lavoratore sosteneva: che aveva prestato la propria attività non quale autista personale dell'amministratore delegato e direttore generale, ma come autista dei dirigenti della società e di personaggi del mondo della cultura e dello spettacolo, ospiti dell'azienda; che, inoltre, dal maggio del 1976 aveva l'incarico di sorvegliare il servizio, la curaavuto e l'efficienza degli automezzi della sede eseguendo altresì interventi di riparazione degli stessi;
che, quando non era impegnato come autista aveva sbrigato commissioni e fatto fotocopie, duplicazioni e fascicolazioni su incarico della società; che la motivazione addotta dalla S.E.I. a licenziamento era conseguentementegiustificazione del pretestuosa, tanto più in quanto il lavoratore avrebbe potuto continuare ad essere addetto al parco macchine ed allo d'ufficio assegnategli svolgimento delle altre mansioni 4 dall'azienda, mentre la vera finalità del provvedimento espulsivo risiedeva nell'intento sociale di risparmiare illegittimamente sugli stipendi del personale;
che, in ogni caso, incombeva sulla non solo il giustificato motivo società, l'onere di provare altresì l'impossibilità di oggettivo di licenziamento, ma adibire il lavoratore a mansioni equivalenti a quelle svolte in precedenza;
che, in subordine, aveva diritto alla somma di L.
4.514.136 per incidenza dello straordinario sul TFR. In data 11.12.1996 il lavoratore aveva depositato autonomo ricorso chiedendo l'accoglimento delle medesime conclusioni. La S.E.I., costituita anche nel secondo giudizio, chiedeva la reiezione delle domande avversarie, con il favore delle spese. Riunite le cause, sentite le parti ed escussi i testi, 27.10.1997 il Pretore pronunciava sentenza con all'udienza del 1 'illegittimità del licenziamento, ordinava cui dichiarava alla S.E. I. di reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro e la condannava al risarcimento del danno ex art. 18 Stat. lav. ed alla rifusione delle spese processuali. Avverso tale sentenza, depositata i] 17.12.1997, interponeva appello la società con ricorso depositato il 17.4.1998 chiedendo la riforma della sentenza di primo grado. Si costituiva il lavoratore chiedendo la reiezione dell'appello e la conferma della sentenza di prime cure. Respinta l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata, all'udienza del 2.6.1999, sentiti i difensori delle parti, il tribunale pronunciava sentenza dando immediata lettura del dispositivo. Il Tribunale con sentenza del 2.6.1999, in accoglimento 5 dell'appello dallaproposto S.E.I. dichiaravaS.p.A., la legittimità del licenziamento intimato dalla S.E.I. al SO in restituire alla SEI le data 27.6.1996; condannava il SO a somme percepite in esecuzione della sentenza di 1° grado, di cui al precetto 16.3.1998; dichiarava interamente compensate tra le parti le spese processuali del doppio grado del giudizio. ha proposto ricorso il Avverso DA conquesta pronuncia quattro motivi, illustrati anche con successiva memoria. Resiste con controricorso la società. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Il ricorso è articolato in quattro motivi. Con il primo motivo il DA lamenta che il Tribunale avrebbe mal interpretato la lettera di licenziamento 22.6.96 con riferimento ai motivi in essa dedotti in quanto tali motivi consistiti esclusivamente in una "finalità di merosarebbero risparmio". Con il secondo motivo il ricorrente deduce che il Tribunale, nel ritenere giustificato il recesso della società, avrebbe violato il principio dell'immutabilità dei motivi del Così operando il Tribunale sarebbe incorso in un licenziamento. vizio di motivazione (art. 360 n. 5 c.p.c.) ed in una violazione del principio dispositivo del processo civile. Con il terzo motivo il ricorrente sostiene che il Tribunale avrebbe violato la norma di cui all'art.2697 cod. civ. in quanto la SEI non avrebbe provato quali fossero le mansioni del "propagandista"; violazione ancora più rilevante attesa la 6 mancanza di una definizione normativa, contrattuale od aziendale, della figura del "propagandista". Con il quarto ed ultimo motivo il ricorrente lamenta, infine, che il Tribunale avrebbe errato nel non ritenere sussistente un obbligo del datore di lavoro di provvedere alla riqualificazione del dipendente. Ciò in quanto le mansioni di propagandista che furono affidate a CI LO (propagandista nuovo assunto) non sarebbero state contrariamente a quanto afferma il Tribunale del tutto diverse da quelle svolte dal ricorrente, ma, al contrario, erano ad esse "affini" e con esse "compatibili".
2. I primi due motivi che, in quanto strettamente sono infondati.connessi, possono essere trattati unitariamente La società nel suo originario ricorso, il cui contenuto riferito nella narrativa della sentenza, allega che il licenziamento è avvenuto per soppressione del posto. Il DA, ricorrente anch'egli in via riconvenziale oltre che autonomamente in via principale, ha allegato la pretestuosità di questa motivazione, sostenendo che la vera ragione del licenziamento era una finalità di mero risparmio. Il pretore ha aderito a questa prospettazione. Il tribunale, in sede d'appello, ha invece ritenuto che l'istruttoria svolta aveva confermato l'esistenza di una grave crisi finanziaria dell'azienda, la quale rendeva plausibile la politica aziendale di contenimento dei costi ed ineccepibile la soppressione di uno dei due posti di autista>>. 7 Deve quindi escludersi che il tribunale abbia travisato i fatti sostituendo alla motivazione del licenziamento, quale allegata dalla società, una diversa motivazione. Il tribunale (come del resto aveva già fatto il pretore, anche se con diverso esito) si è limitato a verificare l'effettività della soppressione del posto, dedotta dalla società a giustificazione del licenziamento e contestata dal DA come pretestuosa. Inoltre il tribunale - seppur sinteticamente (ma con motivazione sufficiente e non contraddittoria) - ha anche controllato che questa soppressione del posto fosse coerente con la situazione complessiva della società; e ciò ha fatto verificando che la soppressione del posto si inseriva nel contesto di una grave crisi finanziaria della società stessa, risultante anche dalla progressiva riduzione dell'organico aziendale negli anni 1996- 1997 (circostanza questa anch'essa posta in rilievo dal tribunale). In questo senso la ragione del licenziamento era anche riferibile ad un'esigenza di contenimento dei costi, ma la soppressione del posto può essere (e di norma è) giustificata proprio da un'esigenza di contrazione dell'attività aziendale. Altra evenienza è quella del licenziamento determinato per "mera finalità di risparmio", alla quale allude la difesa del ricorrente. Certo come ha già affermato questa Corte (Cass. 14 giugno 1983 n.4088) il datore di lavoro non può pretendere di sostituire un dipendente con altro solo perché, a parità di mansioni, a quest'ultimo potrebbe erogare una minore retribuzione in ragione dell'iniziale mancanza di un'anzianità di servizio. Ma non è questa la fattispecie in esame, trattandosi viceversa 8 come ha motivatamente verificato il tribunale di licenziamento per soppressione del posto al quale era assegnato il lavoratore licenziato. L'ulteriore verifica della riferibilità della soppressione del situazione di crisi aziendale attiene poi allaposto ad una giustificatezza del licenziamento e rappresenta una tipica valutazione di fatto devoluta al giudice di merito e non legittimità se non per vizio di censurabile in sede di motivazione, nella specie insussistente (oltre che in realtà neppure dedotto) essendo la pronuncia impugnata sorretta da motivazione sufficiente e non contraddittoria. Deve in particolare ribadirsi che in merito all'esistenza di un giustificato motivo oggettivo di licenziamento, non è sindacabile nei suoi profili di congruità e opportunità la scelta imprenditoriale che abbia comportato la soppressione del settore lavorativo ○ del reparto a cui era addetto il dipendente licenziato, sempreché risulti l'effettività e la non pretestuosità del riassetto organizzativo operato (Cass., sez. lav., 14 settembre 1995, n. 9715).
3. Anche il terzo ed il quarto motivo che parimenti possono congiuntamente in quanto connessi sonoessere trattati infondati. Deve rilevarsi infatti che il tribunale si è attenuto al principio di diritto più volte affermato da questa Corte (ex plurimis Cass., sez. lav., 1 ottobre 1998, n. 9768) in tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo e prova del c.d. 9 repêchage; principio secondo cui la scelta del datore di lavoro di procedere al licenziamento per giustificato motivo oggettivo onere probatorio) del datore comporta l'obbligo (ed il connesso di lavoro del repêchage, con il quale si esprime l'obbligazione posta a carico di quest'ultimo di adibire il lavoratore licenziato in altre mansioni reperibili in azienda di analogo livello professionale. Inoltre il tribunale si è anche attenuto all'ulteriore principio secondo cui non c'è un obbligo del datore di lavoro di riqualificare professionalmente il lavoratore per poterlo adibire a mansioni diverse (Cass. 14 settembre 1995 n.9715, cit.); sicché consegue che, in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, il datore di lavoro, che proceda alla soppressione della posizione di lavoro a cui è addetto un lavoratore, ha sì l'obbligo di cercargli una nuova collocazione in riferimento alle mansioni espletate e alle competenze acquisite in azienda о in altre affini occupazioni, ma non è tenuto ad individuare possibili sue utilizzazioni nell'ambito di competenze del tutto diverse Nel merito poi il tribunale ha motivato ampiamente sul punto verificando che negli anni in questione (1996/1997) c'era stata una contrazione dell'organico aziendale, ma che, pur in questo contesto, c'era stata comunque l'assunzione di un (solo) propagandista, inquadrato nello stesso livello contrattuale del DA. Il tribunale però con diffusa motivazione ha verificato che in realtà la specifica professionalità del propagandista (le cui mansioni attenevano quindi alla commercializzazione dei 10 volumi editi dalla società) era tale per cui la posizione di lavoro non poteva essere coperta dal DA che aveva avuto una esperienza professionale del tutto diversa (legata alle mansioni di autista, neppure affini a quelle del propagandista). Anche in questo caso si tratta di una tipica valutazione di fatto devoluta al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità se non per vizio di motivazione, nella specie insussistente essendo la pronuncia impugnata sorretta da motivazione sufficiente e non contraddittoria.
4. Il ricorso quindi nel suo complesso deve essere rigettato Sussistono giustificati motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.
PER QUESTI MOTIVI
rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese di giudizio. Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2002. Il Consigliere estensore Il Presidente Thrcuris_ (Ettore Mercurio) giovannivanni Amoroso)19a Estore IL CANCELL A Depositato in Cancelleria oggi 19 APR 2002 CANCELLIERE fearnкол ие 11