TRIB
Sentenza 21 dicembre 2025
Sentenza 21 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 21/12/2025, n. 4114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 4114 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 5998/2024 R.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il giudice, nella persona del dott. Emanuele Alcidi;
nel procedimento r.g.n. 5998/2024; avente a oggetto: “lesione personale”; pronuncia, ex art. 281-sexies comma 3 c.p.c., la seguente
SENTENZA
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Napoli, alla Piazza
Gabriele D'Annunzio n. 15, presso lo studio dell'Avv.
NA AR (C.F. ) che lo C.F._2 rappresenta e difende;
attore
E
(C.F. Controparte_1
– P.IVA ), in persona del P.IVA_1 P.IVA_2 suo procuratore ad negotia dott. , Controparte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Filomena Gravino
(C.F. ) ed elettivamente C.F._3 domiciliata presso il suo studio sito in San Tammaro
(CE) al Via Trieste n. 23; convenuto
E
(C.F. ) residente CP_3 C.F._4 in Pescopagano frazione di Mondragone al Viale Delle
Palme n. 396; convenuto non costituito
CONCLUSIONI
Come da atti, note di trattazione e discussione orale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione chiedeva la Parte_1 condanna dei convenuti al risarcimento dei danni nella misura di € 51.953,26.
Si costituiva solo la che Controparte_1 si opponeva alla domanda attorea.
Non si costituiva CP_3
Con provvedimento del 15.05.2025 questo giudice, rilevando che nell'atto di rinnovazione non erano stati inseriti tutti gli avvertimenti di cui all'art. 163 comma
3 n. 7 c.p.c., espressamente dichiarava la “nullità dell'atto di rinnovazione” e fissava “termine perentorio del 15.07.2025 per la rinnovazione”.
- 2 -
Ebbene, entro il termine suddetto non è avvenuta la rinnovazione con conseguente estinzione in forza dell'art. 307 comma 3 c.p.c.
In proposito occorre solo precisare che, seppur è vero che l'art. 281-undecies c.p.c., a seguito del correttivo alla c.d. “riforma Cartabia” non richiama più l'art. 163 comma 3 n. 7 c.p.c., è anche altrettanto vero che esso comunque prescrive (stavolta espressamente) che il ricorso deve contenere l'avvertimento che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall'articolo 86 o da leggi speciali, e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ossia proprio i nuovi avvertimenti di cui all'art. 163 comma 3 n. 7 c.p.c., per cui, in caso di assenza di tale avvertimento, permane la nullità.
Si ritiene, infine, che l'estinzione vada dichiarata con sentenza in quanto “il provvedimento dichiarativo dell'estinzione del processo adottato dal giudice monocratico del tribunale ha natura sostanziale di sentenza” (cfr. C. 8041/2006).
Sulle spese
Ai sensi dell'art. 310 comma 4 c.p.c. le spese del processo restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Prima
- 3 -
Sezione Civile, definitivamente pronunciando , così provvede:
• Dichiara l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 307 comma 3 c.p.c.;
• Le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate ex art. 310 comma 4 c.p.c.
S. Maria C.V., 21.12.2025.
Il giudice dott. Emanuele Alcidi
- 4 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il giudice, nella persona del dott. Emanuele Alcidi;
nel procedimento r.g.n. 5998/2024; avente a oggetto: “lesione personale”; pronuncia, ex art. 281-sexies comma 3 c.p.c., la seguente
SENTENZA
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Napoli, alla Piazza
Gabriele D'Annunzio n. 15, presso lo studio dell'Avv.
NA AR (C.F. ) che lo C.F._2 rappresenta e difende;
attore
E
(C.F. Controparte_1
– P.IVA ), in persona del P.IVA_1 P.IVA_2 suo procuratore ad negotia dott. , Controparte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Filomena Gravino
(C.F. ) ed elettivamente C.F._3 domiciliata presso il suo studio sito in San Tammaro
(CE) al Via Trieste n. 23; convenuto
E
(C.F. ) residente CP_3 C.F._4 in Pescopagano frazione di Mondragone al Viale Delle
Palme n. 396; convenuto non costituito
CONCLUSIONI
Come da atti, note di trattazione e discussione orale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione chiedeva la Parte_1 condanna dei convenuti al risarcimento dei danni nella misura di € 51.953,26.
Si costituiva solo la che Controparte_1 si opponeva alla domanda attorea.
Non si costituiva CP_3
Con provvedimento del 15.05.2025 questo giudice, rilevando che nell'atto di rinnovazione non erano stati inseriti tutti gli avvertimenti di cui all'art. 163 comma
3 n. 7 c.p.c., espressamente dichiarava la “nullità dell'atto di rinnovazione” e fissava “termine perentorio del 15.07.2025 per la rinnovazione”.
- 2 -
Ebbene, entro il termine suddetto non è avvenuta la rinnovazione con conseguente estinzione in forza dell'art. 307 comma 3 c.p.c.
In proposito occorre solo precisare che, seppur è vero che l'art. 281-undecies c.p.c., a seguito del correttivo alla c.d. “riforma Cartabia” non richiama più l'art. 163 comma 3 n. 7 c.p.c., è anche altrettanto vero che esso comunque prescrive (stavolta espressamente) che il ricorso deve contenere l'avvertimento che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall'articolo 86 o da leggi speciali, e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ossia proprio i nuovi avvertimenti di cui all'art. 163 comma 3 n. 7 c.p.c., per cui, in caso di assenza di tale avvertimento, permane la nullità.
Si ritiene, infine, che l'estinzione vada dichiarata con sentenza in quanto “il provvedimento dichiarativo dell'estinzione del processo adottato dal giudice monocratico del tribunale ha natura sostanziale di sentenza” (cfr. C. 8041/2006).
Sulle spese
Ai sensi dell'art. 310 comma 4 c.p.c. le spese del processo restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Prima
- 3 -
Sezione Civile, definitivamente pronunciando , così provvede:
• Dichiara l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 307 comma 3 c.p.c.;
• Le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate ex art. 310 comma 4 c.p.c.
S. Maria C.V., 21.12.2025.
Il giudice dott. Emanuele Alcidi
- 4 -