Sentenza 12 dicembre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/12/2002, n. 17795 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17795 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2002 |
Testo completo
Aula 'A' 1 7/95/0 2 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Massimo GENGHINI Presidente R.G.N. 9595/00 Consigliere Cron. 41766 Dott. Bruno D'ANGELO Dott. Paolino DELL'ANNO Consigliere Rep. Dott. Michele DE LUCA - Consigliere Ud.04/07/02 Dott. Grazia CATALDI Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente S ENT ENZA sul ricorso proposto da: DE UL AR, DI CA NT AN, DI CA OM EUGENIO, in qualità di eredi legittimi del sig. DI CA NT, elettivamente domiciliati in ROMA VIALE G CESARE 71, presso lo studio dell'avvocato VITO NAN, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato ENRICO VOLPE, giusta delega in atti;
ricorrenti
contro
INAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato 2002 in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso 3292 -1 - ± dagli avvocati ANTONINO CATANIA, GIUSEPPE DE FERRA¹ giusta procura speciale atto notar CARLO FEDERICO : TUCCARI di ROMA del 26.06.2000, rep. N. 54584; - resistente con procura avverso la sentenza n. 877/99 del Tribunale di BARI, B depositata il 14/05/99 R.G.N. 2006/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/07/02 dal Consigliere Dott. Grazia CATALDI;
udito l'Avvocato NAN;
udito l'Avvocato CATANIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato FINOCCHI GHERSI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso ed in subordine rigetto. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Pretore di Bari, espletata consulenza medico-legale e riconvocato il consulente per chiarimenti, accoglieva il ricorso proposto dai sigg. De LI MA, di MI AS AN e Di MI UG, quali superstiti di Di MI NI, nei confronti dell'INAIL, ricorso col quale i ricorrenti chiedevano la condanna dell'Istituto al pagamento della rendita prevista dall'art.85 del D.P.R.30 giugno 1965 n.1124. Avverso la decisione di primo grado, l'INAIL proponeva appello al Tribunale di Bari che lo accoglieva. Rilevavano i giudici del gravame che, non solo il consulente tecnico nominato in primo grado aveva escluso un rapporto di causalità diretta tra il carcinoma del rinofaringe e l'esposizione ad eventuali agenti cancerogeni cui il Di MI sarebbe venuto a contatto con la sua attività lavorativa, ma, che, ancor prima della questione relativa al nesso Catalin eziologico tra la patologia denunciata e l'attività lavorativa svolta, doveva essere rilevata la mancanza di qualsiasi prova concernente le mansioni concretamente svolte dal lavoratore. Per la cassazione della decisione del Tribunale i superstiti del Di MI proponevano ricorso formulandolo in un unico motivo. L'INAIL si costituiva depositando procura e partecipava alla discussione orale della causa. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo di ricorso, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt.85, 105, 106 T.U. 1124/65, nonché dell'art.24 Cost.e degli artt. 101,115,116 e 437 c.p.c. in relazione all'art.360 n.3 c.p.c. ed omessa, insufficiente, e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione all'art.360 n.5 c.p.c., i ricorrenti deducono che nel giudizio di primo grado non era mai stata contestata la presenza di materiali nocivi all'interno del magazzino ove il Di MI prestava la sua opera professionale né il diretto e costante contatto del lavoratore con materiale cancerogeni, sebbene fossero state indicate in ricorso le condizioni ambientali in cui si svolgeva il lavoro del ricorrente;
l'oggetto della controversia si era, di conseguenza focalizzato sulla ricerca del nesso causale o concausale preponderante tra l'attività svolta dal lavoratore deceduto e la patologia che ne aveva provocato la morte. Del resto, sostengono i ricorrenti, la nocività dell'ambiente in cui aveva lavorato il Di MI risultava dimostrata da prove documentali ( i cui contenuti vengono specificamente indicati in ricorso) prove completamente Catali disattese dal Tribunale, in ordine alle quali nel primo grado del giudizio P'INAIL non aveva mosso alcuna contestazione;
aggiungeva che il giudice del riesame, oltre ad avere accolto la nuova eccezione sollevata dall'INAIL solo col ricorso in appello, e ad avere ignorato tutte le prove documentali esistenti in atti, aveva anche disatteso l'art.437 c.p.c. che prevede l'ammissibilità di nuovi mezzi di prova per tutelare il diritto di difesa delle parti, non avendo ammesso la prova testimoniale richiesta dagli attuali ricorrenti con la comparsa di costituzione in appello sulla scorta della tardiva eccezione formulata dall'appellante, basata su un documento che l'Istituto avrebbe potuto produrre in primo grado e che, in ogni caso, lungi dall'escludere la nocività dell'ambiente lavorativo, confermava l'assunto dei superstiti del lavoratore. I ricorrenti deducevano inoltre che la motivazione della sentenza impugnata era del tutto carente in quanto, nell'escludere il nesso di causalità, il Tribunale si era limitato a riportare le prime conclusioni del C.T.U. nominato in primo grado, conclusioni poi rettificate dallo stesso consulente, senza tener conto delle osservazioni del consulente di parte allegate alla memoria di costituzione in appello e della richiesta di rinnovo della consulenza tecnica. Il motivo è fondato. Risulta dall'esame della comparsa di costituzione dei ricorrenti nel giudizio di appello (esame consentito dalla natura della censura proposta), che gli stessi avevano eccepito che nel giudizio di primo grado l'INAIL non aveva mosso alcuna contestazione in merito ai fatti dedotti in ricorsi relativi allo svolgimento da parte del defunto sig. Di MI di mansioni all'interno del magazzino merci a contatto con materiali nocivi, indicati nello stesso ricorso. Sul rilievo processuale della non contestazione, in fattispecie analoga alla Catald presente, la giurisprudenza di questa Corte ha ritenuto che in caso di domanda proposta per il riconoscimento del carattere professionale di una malattia contratta da un dipendente in lavorazione non tabellata, se è vero che il lavoratore è tenuto a dimostrare, ex art.2697 C.C. le caratteristiche morbigene dell'attività espletata, è anche vero che ove il contenuto di quest'ultima sia stato allegato nel ricorso introduttivo e non sia stato contestato nella memoria costitutiva, il giudice ben può ritenere pacifiche le modalità di svolgimento dell'attività e valutarne la possibile efficienza causale nella genesi della malattia denunciata (Cass.13 novembre 2000 n.14669). In modo ancora più deciso si sono recentemente espresse le Sezioni Unite di questa Corte sul principio che considera la non contestazione, riferita a fatti costitutivi del diritto allegati in ricorso, quale comportamento processualmente rilevante: 3 hanno affermato, infatti, che gli artt. 167, primo comma e 416 terzo comma c.p.c., imponendo al convenuto l'onere di prendere posizione su tali fatti, fanno della non contestazione un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsiasi controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo sussistente, proprio per la ragione che l'atteggiamento difensivo delle parti, valutato alla stregua dell'esposta regola di condotta processuale, espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti. In altri termini, la mancata contestazione, a fronte di un onere esplicitamente imposto dal dettato legislativo, rappresenta, in positivo e di per sé, l'adozione di una linea difensiva incompatibile con la negazione del fatto (Cass. Sez. Un. 23 gennaio 2002 n.761). Cateted Nel caso in esame il Tribunale, di fronte alla eccezione degli attuali ricorrenti in ordine alla mancata contestazione in primo grado da parte dell'INAIL del carattere morbigeno dell'attività espletata dal Di MI, ha omesso di motivare sul punto, centrando invece la motivazione della sentenza sulla mancata prova dello stesso fatto: il ragionamento del Tribunale manca quindi di un passaggio essenziale in quanto la valutazione sulla prova sarebbe stata del tutto superflua se, di fronte a precise allegazioni dei ricorrenti, l'Istituto non le avesse contestate. Del resto anche in merito alla valutazione delle prove, dalla motivazione della sentenza impugnata non risulta che il Tribunale abbia preso in considerazione documenti pur significativi, quale quello che faceva riferimento all'elenco dei materiali presenti nel magazzino merci in cui il Di MI lavorava. Neanche l' altra censura proposte è priva di fondamento. Il Tribunale dichiara di condividere le conclusioni espresse dal consulente tecnico nominato in primo grado affermando che quest'ultimo era giunto ad escludere un rapporto di causalità diretta tra il carcinoma del rinofaringe e l'esposizione ad eventuali agenti cancerogeni cui il Di MI sarebbe venuto a contatto con la sua attività lavorativa, senza fare alcun riferimento ai successivi chiarimenti dati dal consulente che aveva ritenuto di correggere, in tale occasione, le precedenti considerazioni esposte nella relazione peritale e senza valutare l'opportunità, di fronte alle incertezze espresse dal consulente d'ufficio, di disporre una nuova consulenza tecnica. Il ricorso va pertanto accolto con conseguente cassazione della sentenza impugnata. La causa viene rinviata ad altro giudice individuato nella Corte d'Appello di Lecce che provvederà anche a regolare le spese del giudizio di cassazione.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per il regolamento delle spese del giudizio di cassazione, alla Corte di Appello di Lecce. Così deciso in Roma il 4 luglio 2002 Grawa Catali IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE luartiers flaghrin IL CANCELLIEBE Depositat Col oria 730172012 LIANCE FRE 5