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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. VIII, sentenza 03/02/2026, n. 648 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 648 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 648/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 8, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
PA ANDREA, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 4108/2025 depositato il 26/05/2025
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - RI - Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202500004332000 TASSE AUTO 2012
a seguito di discussione
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
Nominativo_2, difeso dall'avv. Difensore_1, ha proposto ricorso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate RI, dell'Agenzia delle Entrate e della Regione Sicilia, avverso il preavviso di fermo amministrativo di cui in epigrafe, asseritamente notificato il 25.2.25, impugnato limitatamente alle pretese dedotte nelle seguenti cartelle, riguardanti crediti tributari:
1. n. 295 2017 0002 5405 15 000 notificata il 21.04.2017 (Tasse automobilistiche per l'anno fiscale
2012 );
2. n. 295 2017 0017 5160 40 000 notificata il 02.01.2018 (Tasse automobilistiche anno di imposta
2013 );
3. n. 292 2019 0014 8309 32 000 notificata il 18.10.2021 (limitatamente alle Tasse automobilistiche anno 2014 );
4. n. 295 2020 0010 3132 36 (Limitatamente alle tasse automobilistiche per l'anno 2017);
5. n. 295 2021 0027 4507 7000 notificata il 24.03.2023 (Tasse auto per l'anno 2015);
6. n.295 2021 0075 7949 23 000 notificata il 29.11.2022 (Tasse automobilistiche anno 2016);
7. n. 295 2021 0075 7949 23 000 notificata il 29.11.2022 (Tasse automobilistiche anno 2018)
8. n. 295 2022 0015 1486 89 000 notificata il 29.11.2022 (Tasse automobilistiche anno 2019).
Ha eccepito l'assenza di una valida notifica, in relazione a tutti i titoli anzidetti, con conseguente prescrizione/decadenza delle pretese.
L'Agenzia delle Entrate si è costituita, chiedendo dichiararsi inammissibile o comunque rigettarsi il ricorso, attesa la mancata impugnazione dei titoli sottostanti, ritualmente notificati da ADER.
Anche l'ADER si è costituita, versando in atti una produzione documentale riguardante la notifica delle cartelle e di una successiva intimazione di pagamento. Ha dedotto, in particolare, che oltre a tutte le cartelle sopra menzionate, erano stati notificati i seguenti atti interruttivi successivi:
- AVI n. 29520229003568365000 ritualmente notificato il 23/05/2022, allegato in atti, interruttivo della prescrizione con riferimento alla cartella di pagamento n. 29520170017516040000 - AVI n. 29520229008413261000 ritualmente notificato il 07/07/2023, allegato in atti, interruttivo della prescrizione con riferimento alla cartella di pagamento n. 29520170002540515000 e n.
29520190014830932000
- PFA n. 29580202300019367000 ritualmente notificato il 27/03/2024, allegato in atti, interruttivo della prescrizione con riferimento a tutte le cartelle di pagamento contestate
- AVI n. 29520249007389419000 ritualmente notificato il 27/04/2022, allegato in atti, interruttivo della prescrizione con riferimento alla cartella di pagamento n. 29520170017516040000.
Alla camera di consiglio odierna, fissata per la delibazione della sospensiva, è stata assunta la decisione nel merito in forma semplificata, ex art. 47 ter d.lgs. 546/92, dopo aver informato le parti, nell'ambito dell'avviso di trattazione, in ordine a tale possibilità; esse parti, invitate a formulare osservazioni sul punto, nulla hanno dedotto al riguardo.
Il ricorso è inammissibile.
Innanzi tutto, il ricorrente non ha versato in atti alcuna documentazione riguardante la notifica del ricorso introduttivo, in violazione dell'art. 22 D.lgs. 546/92, oggi sostituito dall'art. 68 T.U.G.T. di cui al d.lgs.
175/24, che impone di versare in atti, entro trenta giorni dalla notifica del ricorso, la documentazione riguardante la notifica del ricorso. Tale inammissibilità, ai sensi del comma II del predetto art. 68 T.U.G.T.,
“è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo anche se la parte resistente si costituisce a norma dell'art. 69”. È indubbio, peraltro, che tale sanzione di inammissibilità operi anche laddove il ricorso sia notificato con modalità telematiche (cfr. Cass. civ., Sez. 5, Ordinanza n. 7041 del 17/03/2025, laddove impone, a pena di inammissibilità “la produzione - in formato digitale ovvero, quando non è possibile, in formato analogico con attestazione di conformità all'originale del difensore - del messaggio di trasmissione a mezzo PEC e dei suoi allegati (ricorso e procura) nonché delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna in formato ".eml" o ".msg”; il principio, affermato con riferimento alla notifica del ricorso per cassazione è perfettamente estensibile, per identità di ratio, alla fattispecie in esame).
Nella specie, l'assenza di ogni produzione relativa alla notifica del ricorso impedisce di verificare, tra l'altro, se siano stati rispettati i termini perentori per la notifica di esso ricorso, per la costituzione in giudizio e se siano state osservate le disposizioni tecniche che regolano la notifica del ricorso nel processo tributario telematico.
Peraltro, il ricorso risulta inammissibile in virtù del principio di cui all'art. 19 co. 3 D.lgs. 546/92 (oggi, art. 65 co. III T.U.G.T.), secondo il quale ciascun atto notificato è impugnabile esclusivamente per vizi propri.
Nella specie, per contro, il preavviso impugnato è stato preceduto dalla notifica delle cartelle di pagamento, di altre intimazioni e di un altro preavviso di fermo, notificato nel 2024, per tutti i titoli oggi portati dall'atto impugnato.
La notifica di tali precedenti intimazioni di pagamento e del preavviso vale, dunque, a rendere inammissibile ogni doglianza riguardante la notifica delle sottostanti cartelle, che avrebbe dovuto proporsi, al più tardi, in sede di impugnazione di tali atti, in virtù del principio di cui all'art. 19 co 3 d.lgs. 546/92. Una conferma circa la correttezza di questa conclusione è evincibile, peraltro, da un recente pronunciamento della Sezione tributaria della S.C. (Sez. 5, Ordinanza n. 22108 del 05/08/2024), secondo cui “l'intimazione di pagamento in senso proprio è, invero, atto tipico, assimilato all'avviso di cui all'art. 50, comma 2, del d.
P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (sulla corrispondenza del quale al “vecchio” avviso di mora ex art. 46 d.P.
R. 29 settembre 1973, n. 602, nel testo previgente, cui fa espresso riferimento l'art. 19, comma 1, lett. e, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, vedansi: Cass., Sez. Un., 31 marzo 2008, n. 8279; Cass., Sez. 5^,
24 gennaio 2013, n. 1658; Cass., Sez. 5^, 30 gennaio 2018, n. 2227; Cass., Sez. 5^, 27 novembre 2019,
n. 30911), il cui scopo è quello di invitare il contribuente al pagamento, entro cinque giorni, prima di dare avvio all'esecuzione forzata, nel caso in cui la cartella di pagamento sia stata notificata da più di un anno
(tra le tante: Cass., Sez. 5^, 9 novembre 2018, n. 28689; Cass., Sez. 6^-5, 14 settembre 2022, n.
27093)”.
La stessa pronuncia evidenzia che la precedente giurisprudenza, incline ad affermare la mera facoltatività dell'impugnazione dell'avviso di intimazione “si riferisce agli atti non tipici (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 8 ottobre 2007, n. 21045; Cass., Sez. 5^, 25 febbraio 2009, n. 4513; Cass., Sez. Un., 11 maggio 2009, n.
10672; Cass., Sez. 5^, 11 maggio 2015, n. 2616; Cass., Sez. 5^, 8 maggio 2019, n. 12150; Cass., Sez.
5^, 21 gennaio 2020, n. 1230; Cass., Sez. 5^, 3 novembre 2021, n. 31259; Cass., Sez. 6^-5, 3 febbraio
2022, n. 3347; Cass., Sez. 5^, 8 aprile 2022, n. 11481; Cass., Sez. 5^, 7 giugno 2023, nn. 16118 e 16122;
Cass., Sez. 5^, 18 luglio 2024, n. 19891), o a statuizioni irrilevanti … (Cass., Sez. 5^, 5 marzo 2020, n.
6245 e Cass., Sez. 5^, 5 febbraio 2019, n. 3259 concernono impugnazioni di intimazioni di pagamento, nel primo caso proprio per far valere la prescrizione del tributo maturatasi successivamente alla notifica di due avvisi di irrogazione sanzioni non opposti;
Cass., Sez. 5 ^, 11 febbraio 2015, n. 2616 riguarda impugnazione di atti denominati intimazioni di pagamento, ma aventi natura di avvisi di liquidazione del tributo, in quanto inerenti all'imposta sui concorsi pronostici e sulle scommesse che, operando con gli automatismi del totalizzatore, comportano soltanto il riversamento di un'imposta già predefinita nell'ammontare complessivo del costo di ogni scommessa).”.
Recentissimamente, infine, la S.C., con sentenza n. 6436 dell'11 marzo 2025, ha riaffermato l'orientamento secondo cui l'intimazione di pagamento emessa dall'agente della riscossione ex art. 50 c.
2 DPR 602/73 è un atto riconducibile al novero degli atti tipizzati contemplati dall'art. 19 d.lgs. 546/92, in quanto equiparabile all'avviso di mora. Ciò importa che, qualora, il contribuente non impugni tempestivamente l'intimazione, eccependo l'intervenuta prescrizione del debito tributario, la pretesa si consolida e l'eccezione relativa alla prescrizione già maturata diventa inammissibile.
Va, peraltro, rilevato che, a fronte della produzione documentale degli uffici, riguardante l'attività notificatoria negata dalla parte privata, esso contribuente non ha sollevato contestazioni tramite motivi aggiunti, ex art. 24 D.lgs. 546/92, come sarebbe stato invece doveroso. Sul punto, la recente giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., Sez. 5, Ordinanza n. 16797 del 23/06/2025) ha rimarcato che “la deduzione dell'omessa notifica dell'atto impugnato non può far ritenere acquisito al thema decidendum l'esame di qualsiasi vizio di invalidità del procedimento notificatorio, non ponendosi una relazione di continenza tra l'inesistenza ed i vizi di nullità di tale procedimento, e altrimenti derivandone un'inammissibile scissione tra il tipo di invalidità denunciato con la formulata eccezione di merito e la specifica deduzione dei fatti sui quali essa si fonda, il cui onere di allegazione ricade esclusivamente sulla parte qualora si facciano valere eccezioni in senso stretto (così Cass., 2 marzo 2017, n. 5369; Cass., 5 aprile 2013, n. 8398; v., altresì, Cass., 26 agosto 2024, n. 23070).”; sulla base di tali premesse, la S.C. ha dichiarato inammissibili le doglianze relative alla validità delle notifiche documentate dall'agente della riscossione, addotte dal contribuente soltanto con memorie illustrative e non con motivi aggiunti ex art. 24 co. II D.lgs. 546/92, atteso che “le nuove ragioni di contestazione della validità della notifica delle cartelle di pagamento – a fronte dell'originaria deduzione dell'omessa notifica delle stesse cartelle – introducevano, nel giudizio, eccezioni fondate su situazioni giuridiche non prospettate con il ricorso introduttivo, eccezioni che, per come assume la stessa parte ricorrente, venivano formulate col deposito di memoria, ed in violazione, pertanto, dell'art. 24, cit., con conseguente formazione della corrispondente preclusione processuale.”.
Il ricorso va, per queste ragioni, dichiarato inammissibile.
Il regime delle spese di lite si informa al principio della soccombenza, non emergendo ragioni che, ex art. 15 d.lgs. 546/92, possano legittimare una deroga al riguardo. La relativa liquidazione, operata attenendosi ai vigenti parametri tariffari, è rimessa al dispositivo.
P.Q.M.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 1.100,00 per onorari in favore di ciascun ufficio costituito, oltre oneri accessori, se dovuti, come per legge.
Così deciso in Messina, il 29 gennaio 2026
Il giudice unico
ND AG
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 8, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
PA ANDREA, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 4108/2025 depositato il 26/05/2025
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - RI - Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202500004332000 TASSE AUTO 2012
a seguito di discussione
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
Nominativo_2, difeso dall'avv. Difensore_1, ha proposto ricorso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate RI, dell'Agenzia delle Entrate e della Regione Sicilia, avverso il preavviso di fermo amministrativo di cui in epigrafe, asseritamente notificato il 25.2.25, impugnato limitatamente alle pretese dedotte nelle seguenti cartelle, riguardanti crediti tributari:
1. n. 295 2017 0002 5405 15 000 notificata il 21.04.2017 (Tasse automobilistiche per l'anno fiscale
2012 );
2. n. 295 2017 0017 5160 40 000 notificata il 02.01.2018 (Tasse automobilistiche anno di imposta
2013 );
3. n. 292 2019 0014 8309 32 000 notificata il 18.10.2021 (limitatamente alle Tasse automobilistiche anno 2014 );
4. n. 295 2020 0010 3132 36 (Limitatamente alle tasse automobilistiche per l'anno 2017);
5. n. 295 2021 0027 4507 7000 notificata il 24.03.2023 (Tasse auto per l'anno 2015);
6. n.295 2021 0075 7949 23 000 notificata il 29.11.2022 (Tasse automobilistiche anno 2016);
7. n. 295 2021 0075 7949 23 000 notificata il 29.11.2022 (Tasse automobilistiche anno 2018)
8. n. 295 2022 0015 1486 89 000 notificata il 29.11.2022 (Tasse automobilistiche anno 2019).
Ha eccepito l'assenza di una valida notifica, in relazione a tutti i titoli anzidetti, con conseguente prescrizione/decadenza delle pretese.
L'Agenzia delle Entrate si è costituita, chiedendo dichiararsi inammissibile o comunque rigettarsi il ricorso, attesa la mancata impugnazione dei titoli sottostanti, ritualmente notificati da ADER.
Anche l'ADER si è costituita, versando in atti una produzione documentale riguardante la notifica delle cartelle e di una successiva intimazione di pagamento. Ha dedotto, in particolare, che oltre a tutte le cartelle sopra menzionate, erano stati notificati i seguenti atti interruttivi successivi:
- AVI n. 29520229003568365000 ritualmente notificato il 23/05/2022, allegato in atti, interruttivo della prescrizione con riferimento alla cartella di pagamento n. 29520170017516040000 - AVI n. 29520229008413261000 ritualmente notificato il 07/07/2023, allegato in atti, interruttivo della prescrizione con riferimento alla cartella di pagamento n. 29520170002540515000 e n.
29520190014830932000
- PFA n. 29580202300019367000 ritualmente notificato il 27/03/2024, allegato in atti, interruttivo della prescrizione con riferimento a tutte le cartelle di pagamento contestate
- AVI n. 29520249007389419000 ritualmente notificato il 27/04/2022, allegato in atti, interruttivo della prescrizione con riferimento alla cartella di pagamento n. 29520170017516040000.
Alla camera di consiglio odierna, fissata per la delibazione della sospensiva, è stata assunta la decisione nel merito in forma semplificata, ex art. 47 ter d.lgs. 546/92, dopo aver informato le parti, nell'ambito dell'avviso di trattazione, in ordine a tale possibilità; esse parti, invitate a formulare osservazioni sul punto, nulla hanno dedotto al riguardo.
Il ricorso è inammissibile.
Innanzi tutto, il ricorrente non ha versato in atti alcuna documentazione riguardante la notifica del ricorso introduttivo, in violazione dell'art. 22 D.lgs. 546/92, oggi sostituito dall'art. 68 T.U.G.T. di cui al d.lgs.
175/24, che impone di versare in atti, entro trenta giorni dalla notifica del ricorso, la documentazione riguardante la notifica del ricorso. Tale inammissibilità, ai sensi del comma II del predetto art. 68 T.U.G.T.,
“è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo anche se la parte resistente si costituisce a norma dell'art. 69”. È indubbio, peraltro, che tale sanzione di inammissibilità operi anche laddove il ricorso sia notificato con modalità telematiche (cfr. Cass. civ., Sez. 5, Ordinanza n. 7041 del 17/03/2025, laddove impone, a pena di inammissibilità “la produzione - in formato digitale ovvero, quando non è possibile, in formato analogico con attestazione di conformità all'originale del difensore - del messaggio di trasmissione a mezzo PEC e dei suoi allegati (ricorso e procura) nonché delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna in formato ".eml" o ".msg”; il principio, affermato con riferimento alla notifica del ricorso per cassazione è perfettamente estensibile, per identità di ratio, alla fattispecie in esame).
Nella specie, l'assenza di ogni produzione relativa alla notifica del ricorso impedisce di verificare, tra l'altro, se siano stati rispettati i termini perentori per la notifica di esso ricorso, per la costituzione in giudizio e se siano state osservate le disposizioni tecniche che regolano la notifica del ricorso nel processo tributario telematico.
Peraltro, il ricorso risulta inammissibile in virtù del principio di cui all'art. 19 co. 3 D.lgs. 546/92 (oggi, art. 65 co. III T.U.G.T.), secondo il quale ciascun atto notificato è impugnabile esclusivamente per vizi propri.
Nella specie, per contro, il preavviso impugnato è stato preceduto dalla notifica delle cartelle di pagamento, di altre intimazioni e di un altro preavviso di fermo, notificato nel 2024, per tutti i titoli oggi portati dall'atto impugnato.
La notifica di tali precedenti intimazioni di pagamento e del preavviso vale, dunque, a rendere inammissibile ogni doglianza riguardante la notifica delle sottostanti cartelle, che avrebbe dovuto proporsi, al più tardi, in sede di impugnazione di tali atti, in virtù del principio di cui all'art. 19 co 3 d.lgs. 546/92. Una conferma circa la correttezza di questa conclusione è evincibile, peraltro, da un recente pronunciamento della Sezione tributaria della S.C. (Sez. 5, Ordinanza n. 22108 del 05/08/2024), secondo cui “l'intimazione di pagamento in senso proprio è, invero, atto tipico, assimilato all'avviso di cui all'art. 50, comma 2, del d.
P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (sulla corrispondenza del quale al “vecchio” avviso di mora ex art. 46 d.P.
R. 29 settembre 1973, n. 602, nel testo previgente, cui fa espresso riferimento l'art. 19, comma 1, lett. e, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, vedansi: Cass., Sez. Un., 31 marzo 2008, n. 8279; Cass., Sez. 5^,
24 gennaio 2013, n. 1658; Cass., Sez. 5^, 30 gennaio 2018, n. 2227; Cass., Sez. 5^, 27 novembre 2019,
n. 30911), il cui scopo è quello di invitare il contribuente al pagamento, entro cinque giorni, prima di dare avvio all'esecuzione forzata, nel caso in cui la cartella di pagamento sia stata notificata da più di un anno
(tra le tante: Cass., Sez. 5^, 9 novembre 2018, n. 28689; Cass., Sez. 6^-5, 14 settembre 2022, n.
27093)”.
La stessa pronuncia evidenzia che la precedente giurisprudenza, incline ad affermare la mera facoltatività dell'impugnazione dell'avviso di intimazione “si riferisce agli atti non tipici (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 8 ottobre 2007, n. 21045; Cass., Sez. 5^, 25 febbraio 2009, n. 4513; Cass., Sez. Un., 11 maggio 2009, n.
10672; Cass., Sez. 5^, 11 maggio 2015, n. 2616; Cass., Sez. 5^, 8 maggio 2019, n. 12150; Cass., Sez.
5^, 21 gennaio 2020, n. 1230; Cass., Sez. 5^, 3 novembre 2021, n. 31259; Cass., Sez. 6^-5, 3 febbraio
2022, n. 3347; Cass., Sez. 5^, 8 aprile 2022, n. 11481; Cass., Sez. 5^, 7 giugno 2023, nn. 16118 e 16122;
Cass., Sez. 5^, 18 luglio 2024, n. 19891), o a statuizioni irrilevanti … (Cass., Sez. 5^, 5 marzo 2020, n.
6245 e Cass., Sez. 5^, 5 febbraio 2019, n. 3259 concernono impugnazioni di intimazioni di pagamento, nel primo caso proprio per far valere la prescrizione del tributo maturatasi successivamente alla notifica di due avvisi di irrogazione sanzioni non opposti;
Cass., Sez. 5 ^, 11 febbraio 2015, n. 2616 riguarda impugnazione di atti denominati intimazioni di pagamento, ma aventi natura di avvisi di liquidazione del tributo, in quanto inerenti all'imposta sui concorsi pronostici e sulle scommesse che, operando con gli automatismi del totalizzatore, comportano soltanto il riversamento di un'imposta già predefinita nell'ammontare complessivo del costo di ogni scommessa).”.
Recentissimamente, infine, la S.C., con sentenza n. 6436 dell'11 marzo 2025, ha riaffermato l'orientamento secondo cui l'intimazione di pagamento emessa dall'agente della riscossione ex art. 50 c.
2 DPR 602/73 è un atto riconducibile al novero degli atti tipizzati contemplati dall'art. 19 d.lgs. 546/92, in quanto equiparabile all'avviso di mora. Ciò importa che, qualora, il contribuente non impugni tempestivamente l'intimazione, eccependo l'intervenuta prescrizione del debito tributario, la pretesa si consolida e l'eccezione relativa alla prescrizione già maturata diventa inammissibile.
Va, peraltro, rilevato che, a fronte della produzione documentale degli uffici, riguardante l'attività notificatoria negata dalla parte privata, esso contribuente non ha sollevato contestazioni tramite motivi aggiunti, ex art. 24 D.lgs. 546/92, come sarebbe stato invece doveroso. Sul punto, la recente giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., Sez. 5, Ordinanza n. 16797 del 23/06/2025) ha rimarcato che “la deduzione dell'omessa notifica dell'atto impugnato non può far ritenere acquisito al thema decidendum l'esame di qualsiasi vizio di invalidità del procedimento notificatorio, non ponendosi una relazione di continenza tra l'inesistenza ed i vizi di nullità di tale procedimento, e altrimenti derivandone un'inammissibile scissione tra il tipo di invalidità denunciato con la formulata eccezione di merito e la specifica deduzione dei fatti sui quali essa si fonda, il cui onere di allegazione ricade esclusivamente sulla parte qualora si facciano valere eccezioni in senso stretto (così Cass., 2 marzo 2017, n. 5369; Cass., 5 aprile 2013, n. 8398; v., altresì, Cass., 26 agosto 2024, n. 23070).”; sulla base di tali premesse, la S.C. ha dichiarato inammissibili le doglianze relative alla validità delle notifiche documentate dall'agente della riscossione, addotte dal contribuente soltanto con memorie illustrative e non con motivi aggiunti ex art. 24 co. II D.lgs. 546/92, atteso che “le nuove ragioni di contestazione della validità della notifica delle cartelle di pagamento – a fronte dell'originaria deduzione dell'omessa notifica delle stesse cartelle – introducevano, nel giudizio, eccezioni fondate su situazioni giuridiche non prospettate con il ricorso introduttivo, eccezioni che, per come assume la stessa parte ricorrente, venivano formulate col deposito di memoria, ed in violazione, pertanto, dell'art. 24, cit., con conseguente formazione della corrispondente preclusione processuale.”.
Il ricorso va, per queste ragioni, dichiarato inammissibile.
Il regime delle spese di lite si informa al principio della soccombenza, non emergendo ragioni che, ex art. 15 d.lgs. 546/92, possano legittimare una deroga al riguardo. La relativa liquidazione, operata attenendosi ai vigenti parametri tariffari, è rimessa al dispositivo.
P.Q.M.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 1.100,00 per onorari in favore di ciascun ufficio costituito, oltre oneri accessori, se dovuti, come per legge.
Così deciso in Messina, il 29 gennaio 2026
Il giudice unico
ND AG