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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 16/10/2025, n. 3880 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3880 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro ed in persona del dott. Giovanni Andrea Rippa ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
Sentenza nella causa iscritta al n. 10163/2024 del R.G.
Tra
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1
PA AC;
ricorrente
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso come in atti;
CP_1
resistente
Conclusioni: come in atti
Ragioni di fatto e diritto
Parte ricorrente, a seguito del deposito della consulenza tecnica d'ufficio effettuato dal dott. Per_1
nel procedimento di accertamento tecnico preventivo, depositava dichiarazione di dissenso ai
[...] sensi dell'art. 445 bis, comma 4, c.p.c.. Successivamente presentava nei termini di legge ricorso ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c., allegando che il CTU non aveva dato una valutazione esaustiva delle patologie da cui è affetta come descritte in ricorso, tali da legittimare il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ed il riconoscimento della condizione di disabilità ai sensi dell'art. 3, comma 3, legge 104/92 a far data dalla domanda amministrativa. L' si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto del ricorso. CP_1
Ai fini dell'accertamento dei requisiti sanitari legittimanti l'indennità di accompagnamento, l'art. 1 Legge 21 novembre 1988, n. 508 rubricato “Aventi diritto alla indennità di accompagnamento” prevede testualmente:
“1. La disciplina della indennità di accompagnamento istituita con leggi 28 marzo 1968, n. 406, e 11 febbraio 1980, n. 18, e successive modificazioni ed integrazioni, è modificata come segue.
2. L'indennità di accompagnamento è concessa:
1 a) ai cittadini riconosciuti ciechi assoluti;
b) ai cittadini nei cui confronti sia stata accertata una inabilità totale per affezioni fisiche o psichiche e che si trovino nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di una assistenza continua…”.
Il CTU dott. convocato nel corso del presente giudizio per procedere ad un Persona_1 supplemento di indagine a seguito di nuova documentazione medica ammessa in giudizio, ha esaminato in maniera esaustiva le patologie da cui è affetta la ricorrente, potendosi richiamare in questa sede l'analisi di cui all'elaborato peritale per quanto attiene alle singole patologie. Il consulente, nei chiarimenti resi nella presente fase processuale, ha esposto le seguenti valutazioni medico legali: “…Preso atto dei motivi di opposizione e della nuova documentazione sanitaria si precisa quanto segue: La signora alla visita medico-peritale presentava la seguente obiettività: Soggetto di Parte_1 sesso femminile, in discrete condizioni generali. Di costituzione regolare, masse muscolari normotoniche e normotrofiche. Pannicolo adiposo eccessivamente rappresentato. Cute e mucose visibili di colorito roseo. Facies malinconica. Stazioni linfoghiandolari di superficie indenni. Pressione arteriosa pari a 150/85 mmHg;
polso radiale presente, ritmico, con frequenza pari a 75 batt/min. Altezza = cm.157; peso = Kg.78. …….Aia cardiaca plessimetricamente mal definibile. Itto puntale non visibile e non palpabile. Toni puri e pause libere da soffi. Reticoli varicosi ad ambedue gli arti inferiori non complicati. Non dispnea ai movimenti utili alla visita medica. ………. Manovra del Giordano negativa bila-teralmente. Alla palpazione dei punti ureterali superiori e medi di ambedue i lati, non si evoca resistenza dolorosa. Indossa pannolini per incontinenza. ……… Rachide in atteggiamento scoliotico. Dolente la digitopressione delle apofisi spinose del tratto cervicale e lombosacrale. Limitati i movimenti della testa sul collo e quelli del dorso. Scrosci articolari ai movimenti delle ginocchia con deficit funzionale bilaterale. Deambulazione autonoma. Passaggi posturali condotti in autonomia. Deficit articolare alle mani con deficit di pugno. ……. Acuità visiva utile. ….. sente la voce parlata a tre metri. …… soggetto tranquillo, partecipa costantemente al colloquio clinico;
interessata alla visita medica e collaborativa, orientata nel tempo e nello spazio, l'ideazione è coerente e consona al livello culturale. Curata verso la propria persona. Tono dell'umore deviato al polo depressivo. Comprende le domande fornendo risposte adeguate. Lieve deficit di memoria. Assenza di tremori e/o riflessi patologici. Assenza di nistagmo. Romberg negativa ad occhi aperti e chiusi. La certificazione medica allegata al procedimento di opposizione e sopra elencata non appare dirimente per la necessità di assistenza continua al fine del compimento degli atti elementari quotidiani della vita o della deambulazione. Nel referto di visita ortopedica redatto in data 10/4/25 si rilevano le seguenti risultanze: “Rachialgia cervicale con brachialgia bilaterale prevalente a sinistra con sindrome vertiginosa da sospetta ernia discale C5-C6 e C6-C7. Iperuricemia e ipovitaminosi D”. Dal referto della nuova visita neurologica redatto in data 16/2/24 si evince: “viene a controllo, riferite lacune mnesiche, disturbo dell'umore, Contr insonnia. ai limiti della norma per segni centrali e periferici, sfumato rombergismo. Conclusioni diagnostiche: vasculopatia cerebrale cronica.” Anche dai referti delle nuove visite specialistiche urologiche, reumatologica, cardiologica, fisiatrica e dai risultati delle indagini strumentali versati nel procedimento di opposizione non si evincono gravi
2 impedimenti alle autonomie e le condizioni della perizianda appaiono sovrapponibili a quanto descritto nell'esame obiettivo dell'elaborato peritale. Di poca rilevanza ai fini delle autonomie anche i lievi deficit visivo e uditivo certificati in data 21/6/23 e 27/2/25. Si confermano pertanto, anche dopo aver considerato tutta la nuova documentazione sanitaria versata e i motivi di opposizione, le conclusioni già espresse: la signora di anni 77, è da Parte_1 ritenersi invalida in misura del 100% non bisognevole di assistenza continua per la deambulazione o per il compimento degli atti quotidiani della vita a decorrere dal FEBBRAIO 2024, data della visita medico-peritale. Dalla medesima epoca l'istante è da ritenersi inoltre persona in condizione di disabilità come da art.3 comma 1 ex lege 104/92, non necessitando di sostegno intensivo”.
Il CTU ha esaminato in maniera esaustiva l'intero quadro patologico sofferto dalla ricorrente, sulla base della documentazione in atti e dell'esame obiettivo. Le conclusioni cui è giunto il consulente sono il risultato di un ragionamento rigorosamente scientifico ed esaurientemente argomentato e possono pertanto essere fatte proprie dal giudicante. Pertanto il ricorso deve essere rigettato. Nulla per le spese di lite ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.. Stante la dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata dal dott. liquidate come da separato decreto, devono essere poste Persona_1 definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
-rigetta il ricorso;
-nulla per le spese di lite;
-pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata dal dott. liquidate come da Persona_2 separato decreto, definitivamente a carico dell' . CP_1
Si comunichi Così deciso il 16/10/2025
Il Giudice del Lavoro
dott. Giovanni Andrea Rippa
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