Art. 292.
(Beni dello Stato nemico soggetti a confisca).
Sono soggetti a confisca le armi, le munizioni, i viveri e ogni altro oggetto appartenente allo Stato nemico, quando siano direttamente utilizzabili per fini bellici.
(Beni dello Stato nemico soggetti a confisca).
Sono soggetti a confisca le armi, le munizioni, i viveri e ogni altro oggetto appartenente allo Stato nemico, quando siano direttamente utilizzabili per fini bellici.