TRIB
Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 21/01/2025, n. 74 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 74 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 1207/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carmine DI FULVIO Presidente
Dott.ssa Patrizia MEDICA Giudice
Dott.ssa L. Tiziana MARGANELLA Giudice rel. riunito in camera di conIGlio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 1207 R.G. affari contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
(C.F. elettivamente domiciliata in Spoltore alla Via Parte_1 C.F._1
Massera n. 54 presso lo studio dall'Avv. Massimo Santarelli che la rappresenta e difende come da procura in atti
RICORRENTE
E
Con
( elettivamente domiciliato in Pescara, alla via Parte_2 CodiceFiscale_2
Venezia n.28 presso lo studio dell'avv. Stefano Maurizio che lo rappresenta e difende come da procura in atti
RESISTENTE
NONCHE'
PUBBLICO MINISTERO PRESSO QUESTO TRIBUNALE
INTERVENTORE NECESSARIO
OGGETTO: cessazione effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 4 1) Con ricorso depositato il 22 aprile 2024, ha proposto nei confronti del coniuge separato Parte_1
la seguente domanda: a) accertata l'impossibilità di riconciliazione dei coniugi, Controparte_2
dichiarare la cessazione del matrimonio civile, celebrato il 18.5.2003 tra i coniugi , nata ad Parte_1
Ortona il 27/06/1978 (C.F. e nato a [...] il C.F._1 Controparte_2
05/08/1972 (C.F. , in regime di separazione patrimoniale dei beni, riportato al CodiceFiscale_3
Registro degli atti di matrimonio all'anno 2003 parte II, serie A, n. 3; b) la casa coniugale sita in
Montesilvano alla Contrada Vallecupa n. 54, condotta in locazione viene assegnata alla IG.ra Pt_1
c) il marito verserà alla moglie la complessiva somma mensile di €. 489,99
[...]
(quattrocentottantanove/99) (rivalutata dalla data di omologa 27.6.2021 e sino al febbraio 2024) entro il giorno quindici di ogni mese, rivalutabile secondi gli indici ISTAT annualmente, a titolo di alimenti per le figlie e le quali restano affidate alla madre IG.ra , Persona_1 Persona_2 Parte_3 quale collocataria delle stesse ovvero di quell'altra somma maggiore o minore, ad istruttoria avvenuta e secondo le risultanza della stessa, oltre al 50 % delle spese straordinarie previamente concordate (come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Pescara);d) che alcun assegno di mantenimento sia disposto tra i coniugi che risultano autonomi sotto il profilo economico – finanziario essendo lavoratori dipendenti, titolari di redditi da lavoro e/o finanziari;
e) la figlia minore nata in Persona_2
Ancona il 27/8/2010e la figlia maggiorenne ma non autosufficiente nata a [...] il Persona_1
18/12/2004 sono affidati ad entrambi i genitori, con collocamento preferenziale presso la madre;
i genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano i figli relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei loro bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà figli con sé; f) la figlia minore, Per_2
salvo diverse modalità concordate di volta in volta tra i coniugi che tengano conto del
[...]
preminente interesse della prole, anche tenendo conto delle eIGenze scolastiche ed extra scolastiche, trascorrerà con il padre, IG. , 1 giorno infrasettimanale, da concordarsi tra i Controparte_2
coniugi, e, a settimane alterne, i fine settimana dalle ore 08.00 del sabato mattina alle ore 20.00 della domenica;
nonché un periodo continuativo, da concordarsi tra i coniugi nel rispetto del principio dell'alternanza in modo che la figlia possa trascorrere le giornate delle festività principali una volta con uno, un'altra volta con l'altro genitore, di 5 giorni in occasione delle festività natalizie e di quelle pasquali, e di 15 giorni in occasione delle vacanze estive, nel mese di agosto, salvo diverso accordo tra i coniugi;
g) i coniugi dichiarano di aver provveduto a regolare i loro rapporti relativi ad auto e conti correnti bancari e postali.
pagina 2 di 4 2) All'udienza del 3 ottobre 2024 la parte resistente, seppur non formalmente costituita, presente personalmente, si associava alla richiesta di rinvio formulata dalla IG.ra al fine di redigere un Pt_1
accordo utile alla composizione della controversia
3) Alla successiva udienza del 16 ottobre 2024, comparivano le parti personalmente assistiti dai difensori insistendo affinchè la causa venisse decisa, come da accordo riportato a verbale di causa.
4) La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve certamente essere accolta, sussistendo lo “spatium temporis” desumibile dalla data di comparizione dei coniugi davanti al
Presidente del Tribunale per la separazione consensuale, omologata con decreto il 25.06.2021.
5) Da tale prolungato e comprovato stato deriva, al tempo stesso, la prova dell'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi;
di qui la chiesta pronuncia, con le statuizioni conseguenti circa gli atti dello stato civile.
5) Quanto alle ulteriori statuizioni, le parti hanno raggiunto un accordo alle condizioni trascritte a verbale di udienza del 16 ottobre 2024, di seguito riportate:
“ 2) la casa coniugale sita in Montesilvano alla Contrada Vallecupa n. 54, condotta in locazione viene assegnata alla IG.ra ; Parte_1
3) il marito verserà alla moglie la complessiva somma mensile di €. 489,99 (quattrocentottantanove/99)
(rivalutata dalla data di omologa 27.6.2021 e sino al febbraio 2024) entro il giorno quindici di ogni mese, rivalutabile secondi gli indici ISTAT annualmente, a titolo di alimenti per le figlie Per_1
e le quali restano affidate alla madre IG.ra , quale collocataria
[...] Persona_2 Parte_3
delle stesse (…), oltre al 50 % delle spese straordinarie previamente concordate (come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Pescara);
4) che alcun assegno di mantenimento sia disposto tra i coniugi che risultano autonomi sotto il profilo economico – finanziario essendo lavoratori dipendenti, titolari di redditi da lavoro e/o finanziari;
5) la figlia minore nata in [...] il [...] e la figlia maggiorenne ma non Persona_2 autosufficiente nata a [...] il [...] sono affidati ad entrambi i genitori, con Persona_1
collocamento preferenziale presso la madre;
i genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano i figli relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei loro bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà figli con sé;
6) la figlia minore, salvo diverse modalità concordate di volta in volta tra i coniugi Persona_2
che tengano conto del preminente interesse della prole, anche tenendo conto delle eIGenze scolastiche ed extra scolastiche, trascorrerà con il padre, IG. , 1 giorno infrasettimanale, da Controparte_2
pagina 3 di 4 concordarsi tra i coniugi, e, a settimane alterne, i fine settimana dalle ore 08.00 del sabato mattina alle ore 20.00 della domenica;
nonché un periodo continuativo, da concordarsi tra i coniugi nel rispetto del principio dell'alternanza in modo che la figlia possa trascorrere le giornate delle festività principali una volta con uno, un'altra volta con l'altro genitore, di 5 giorni in occasione delle festività natalizie e di quelle pasquali, e di 15 giorni in occasione delle vacanze estive, nel mese di agosto, salvo diverso accordo tra i coniugi;
7) i coniugi dichiarano di aver provveduto a regolare i loro rapporti relativi ad auto e conti correnti bancari e postali.”.
6) Il Tribunale prende atto dell'accordo, avendo le parti concordato condizioni non in contrasto con le leggi ed i principi dell'ordinamento e conformi all'interesse delle stesse e delle figlie e prende atto del deposito del certificato dell'atto di matrimonio depositato in data 21.10.24
7) Le spese vengono integralmente compensate, in ragione dell'intervenuto accordo
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso depositato in data 22 aprile 2024, da nei confronti di , con l'intervento necessario del Parte_1 Controparte_2
Pubblico Ministero, ogni ulteriore istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Montesilvano in data
18.05.2003 tra e , matrimonio trascritto nell'apposito registro di detto Parte_1 Controparte_2
comune, atto n.3, Parte II, serie A, anno 2003 alle condizioni concordate tra le parti;
b) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza nonché agli ulteriori incombenti di legge;
c) compensa integralmente le spese di lite.
Pescara, 16 gennaio 2025
Il Giudice est.
Dott.ssa L. Tiziana Marganella
Il Presidente
Dott. Carmine di Fulvio
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carmine DI FULVIO Presidente
Dott.ssa Patrizia MEDICA Giudice
Dott.ssa L. Tiziana MARGANELLA Giudice rel. riunito in camera di conIGlio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 1207 R.G. affari contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
(C.F. elettivamente domiciliata in Spoltore alla Via Parte_1 C.F._1
Massera n. 54 presso lo studio dall'Avv. Massimo Santarelli che la rappresenta e difende come da procura in atti
RICORRENTE
E
Con
( elettivamente domiciliato in Pescara, alla via Parte_2 CodiceFiscale_2
Venezia n.28 presso lo studio dell'avv. Stefano Maurizio che lo rappresenta e difende come da procura in atti
RESISTENTE
NONCHE'
PUBBLICO MINISTERO PRESSO QUESTO TRIBUNALE
INTERVENTORE NECESSARIO
OGGETTO: cessazione effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 4 1) Con ricorso depositato il 22 aprile 2024, ha proposto nei confronti del coniuge separato Parte_1
la seguente domanda: a) accertata l'impossibilità di riconciliazione dei coniugi, Controparte_2
dichiarare la cessazione del matrimonio civile, celebrato il 18.5.2003 tra i coniugi , nata ad Parte_1
Ortona il 27/06/1978 (C.F. e nato a [...] il C.F._1 Controparte_2
05/08/1972 (C.F. , in regime di separazione patrimoniale dei beni, riportato al CodiceFiscale_3
Registro degli atti di matrimonio all'anno 2003 parte II, serie A, n. 3; b) la casa coniugale sita in
Montesilvano alla Contrada Vallecupa n. 54, condotta in locazione viene assegnata alla IG.ra Pt_1
c) il marito verserà alla moglie la complessiva somma mensile di €. 489,99
[...]
(quattrocentottantanove/99) (rivalutata dalla data di omologa 27.6.2021 e sino al febbraio 2024) entro il giorno quindici di ogni mese, rivalutabile secondi gli indici ISTAT annualmente, a titolo di alimenti per le figlie e le quali restano affidate alla madre IG.ra , Persona_1 Persona_2 Parte_3 quale collocataria delle stesse ovvero di quell'altra somma maggiore o minore, ad istruttoria avvenuta e secondo le risultanza della stessa, oltre al 50 % delle spese straordinarie previamente concordate (come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Pescara);d) che alcun assegno di mantenimento sia disposto tra i coniugi che risultano autonomi sotto il profilo economico – finanziario essendo lavoratori dipendenti, titolari di redditi da lavoro e/o finanziari;
e) la figlia minore nata in Persona_2
Ancona il 27/8/2010e la figlia maggiorenne ma non autosufficiente nata a [...] il Persona_1
18/12/2004 sono affidati ad entrambi i genitori, con collocamento preferenziale presso la madre;
i genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano i figli relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei loro bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà figli con sé; f) la figlia minore, Per_2
salvo diverse modalità concordate di volta in volta tra i coniugi che tengano conto del
[...]
preminente interesse della prole, anche tenendo conto delle eIGenze scolastiche ed extra scolastiche, trascorrerà con il padre, IG. , 1 giorno infrasettimanale, da concordarsi tra i Controparte_2
coniugi, e, a settimane alterne, i fine settimana dalle ore 08.00 del sabato mattina alle ore 20.00 della domenica;
nonché un periodo continuativo, da concordarsi tra i coniugi nel rispetto del principio dell'alternanza in modo che la figlia possa trascorrere le giornate delle festività principali una volta con uno, un'altra volta con l'altro genitore, di 5 giorni in occasione delle festività natalizie e di quelle pasquali, e di 15 giorni in occasione delle vacanze estive, nel mese di agosto, salvo diverso accordo tra i coniugi;
g) i coniugi dichiarano di aver provveduto a regolare i loro rapporti relativi ad auto e conti correnti bancari e postali.
pagina 2 di 4 2) All'udienza del 3 ottobre 2024 la parte resistente, seppur non formalmente costituita, presente personalmente, si associava alla richiesta di rinvio formulata dalla IG.ra al fine di redigere un Pt_1
accordo utile alla composizione della controversia
3) Alla successiva udienza del 16 ottobre 2024, comparivano le parti personalmente assistiti dai difensori insistendo affinchè la causa venisse decisa, come da accordo riportato a verbale di causa.
4) La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve certamente essere accolta, sussistendo lo “spatium temporis” desumibile dalla data di comparizione dei coniugi davanti al
Presidente del Tribunale per la separazione consensuale, omologata con decreto il 25.06.2021.
5) Da tale prolungato e comprovato stato deriva, al tempo stesso, la prova dell'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi;
di qui la chiesta pronuncia, con le statuizioni conseguenti circa gli atti dello stato civile.
5) Quanto alle ulteriori statuizioni, le parti hanno raggiunto un accordo alle condizioni trascritte a verbale di udienza del 16 ottobre 2024, di seguito riportate:
“ 2) la casa coniugale sita in Montesilvano alla Contrada Vallecupa n. 54, condotta in locazione viene assegnata alla IG.ra ; Parte_1
3) il marito verserà alla moglie la complessiva somma mensile di €. 489,99 (quattrocentottantanove/99)
(rivalutata dalla data di omologa 27.6.2021 e sino al febbraio 2024) entro il giorno quindici di ogni mese, rivalutabile secondi gli indici ISTAT annualmente, a titolo di alimenti per le figlie Per_1
e le quali restano affidate alla madre IG.ra , quale collocataria
[...] Persona_2 Parte_3
delle stesse (…), oltre al 50 % delle spese straordinarie previamente concordate (come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Pescara);
4) che alcun assegno di mantenimento sia disposto tra i coniugi che risultano autonomi sotto il profilo economico – finanziario essendo lavoratori dipendenti, titolari di redditi da lavoro e/o finanziari;
5) la figlia minore nata in [...] il [...] e la figlia maggiorenne ma non Persona_2 autosufficiente nata a [...] il [...] sono affidati ad entrambi i genitori, con Persona_1
collocamento preferenziale presso la madre;
i genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano i figli relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei loro bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà figli con sé;
6) la figlia minore, salvo diverse modalità concordate di volta in volta tra i coniugi Persona_2
che tengano conto del preminente interesse della prole, anche tenendo conto delle eIGenze scolastiche ed extra scolastiche, trascorrerà con il padre, IG. , 1 giorno infrasettimanale, da Controparte_2
pagina 3 di 4 concordarsi tra i coniugi, e, a settimane alterne, i fine settimana dalle ore 08.00 del sabato mattina alle ore 20.00 della domenica;
nonché un periodo continuativo, da concordarsi tra i coniugi nel rispetto del principio dell'alternanza in modo che la figlia possa trascorrere le giornate delle festività principali una volta con uno, un'altra volta con l'altro genitore, di 5 giorni in occasione delle festività natalizie e di quelle pasquali, e di 15 giorni in occasione delle vacanze estive, nel mese di agosto, salvo diverso accordo tra i coniugi;
7) i coniugi dichiarano di aver provveduto a regolare i loro rapporti relativi ad auto e conti correnti bancari e postali.”.
6) Il Tribunale prende atto dell'accordo, avendo le parti concordato condizioni non in contrasto con le leggi ed i principi dell'ordinamento e conformi all'interesse delle stesse e delle figlie e prende atto del deposito del certificato dell'atto di matrimonio depositato in data 21.10.24
7) Le spese vengono integralmente compensate, in ragione dell'intervenuto accordo
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso depositato in data 22 aprile 2024, da nei confronti di , con l'intervento necessario del Parte_1 Controparte_2
Pubblico Ministero, ogni ulteriore istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Montesilvano in data
18.05.2003 tra e , matrimonio trascritto nell'apposito registro di detto Parte_1 Controparte_2
comune, atto n.3, Parte II, serie A, anno 2003 alle condizioni concordate tra le parti;
b) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza nonché agli ulteriori incombenti di legge;
c) compensa integralmente le spese di lite.
Pescara, 16 gennaio 2025
Il Giudice est.
Dott.ssa L. Tiziana Marganella
Il Presidente
Dott. Carmine di Fulvio
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
pagina 4 di 4