Articolo 13 della Legge 15 aprile 2024, n. 55
Articolo 12
Versione
8 maggio 2024
Art. 13. Clausola di invarianza finanziaria 1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Entrata in vigore il 8 maggio 2024
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