Versione
8 maggio 2024
8 maggio 2024
Art. 13. Clausola di invarianza finanziaria 1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Giurisprudenza • 63
- 1. Trib. Milano, sentenza 09/05/2025, n. 2061Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MILANO Sezione Lavoro Il dott. Nicola Di Leo in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 487/2025 R.G. promossa da: Parte_1 con l'avv. SPINELLA CARMELO e con gli avv. BLASI GIANLUCA ( C.F._1 ) Indirizzo Telematico; e contro: Controparte_1 con l'avv. SERAFINO FRANCESCO e gli avv. e Controparte_2 con l'avv. SERAFINO FRANCESCO e gli avv. e OGGETTO: richiesta monetizzazione ferie non godute. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Tribunale di Milano, quale Giudice del Lavoro, depositato in cancelleria il 14 gennaio 2025, Parte_1 ha chiesto di …Leggi di più...
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- indebito arricchimento·
- principio di non discriminazione·
- direttiva 2003/88/CE·
- giurisprudenza Corte di Giustizia·
- monetizzazione ferie non godute·
- sospensione attività didattiche·
- giurisprudenza Corte di Cassazione·
- diritto alle ferie·
- art. 5 comma 8 DL n. 95/2012