Articolo 2 della Legge 26 luglio 1961, n. 718
Articolo 1Articolo 3
Versione
25 agosto 1961
Art. 2.
Per il finanziamento del programma di cui all'articolo 1, la Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere all'Azienda di Stato per i servizi telefonici, con i fondi dei conti correnti postali di cui all'articolo unico del decreto legislativo luogotenenziale 22 novembre 1945, n. 822 , anticipazioni fino all'ammontare della predetta somma di lire 100.000 milioni.
Tali anticipazioni saranno somministrate come appresso:
esercizio finanziario 1961-62 milioni 15.000
" " 1962-63 " 25.000
" " 1963-64 " 15.000
" " 1964-65 " 15.000
" " 1965-66 " 10.000
" " 1966-67 " 10.000
" " 1967-68 " 10.000
Entrata in vigore il 25 agosto 1961