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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 14/02/2025, n. 123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 123 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce — Sezione Prima Civile — composta dai Signori:
1) Dott. Riccardo MELE - Presidente
2) Dott. Maurizio PETRELLI - Consigliere
3) Dott.ssa Patrizia EVANGELISTA - Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 765 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2019
TRA
(C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Pietro Fasano;
-APPELLANTE-
E
Controparte_1
(C.F. ) in persona del Ministro pro tempore e
[...] P.IVA_1 [...]
(C.F. Controparte_2
), rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce P.IVA_2
1 -APPELLATI-
NONCHE'
(P.I.: ) in persona del suo procuratore pro Controparte_3 P.IVA_3
tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Piccinno;
-APPELLATA-
A seguito di trattazione scritta disposta con decreto dell'11.04.2022, le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria cui si fa espresso rinvio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudice di prime cure ha così testualmente ricostruito lo svolgimento del processo
“Con atto di citazione notificato, in rinnovazione, il 16.10.2012, il signor conveniva Parte_1
al giudizio di questo Tribunale il , per sentirlo Controparte_1
condannare al risarcimento in proprio favore dei danni tutti subiti, quantificati in complessivi
€.23.525,91, a seguito del sinistro occorsogli in data 22.2.2007, presso l'Istituto Tecnico Professionale
"Alfonso Motolese" di , nel corso della lezione di educazione fisica. CP_2
Esponeva, in fatto, che mentre "era intento a fare dei palleggi di pallavolo in coppia con un altro alunno della stessa classe, nel saltellare a causa del fondo sconnesso non idoneo allo svolgimento dell'attività sportiva, ricadeva malamente sullo stesso riportando un infortunio al ginocchio sx".
Riferiva che, trasportato al Pronto soccorso dell'Ospedale di , gli era stata diagnosticata CP_2
una "gonalgia sinistra post- traumatica” che, in data 19.6.2007, un esame RM del ginocchio infortunato aveva riscontrato una "lesione del corno posteriore del menisco interno" che aveva reso necessario un
"intervento in artroscopia chirurgica di plastica del LCA e di meniscectomia mediale".
Rilevava, in diritto, la responsabilità contrattuale dell'istituto scolastico, ex art. 1218 cod.civ., in quanto
"obbligato a garantire che l'attività sportiva si svolga in condizioni di sicurezza per gli studenti e delle attrezzature ivi insistenti" e che, pertanto, incombeva all'obbligato l'onere di dimostrare che l'evento dannoso era avvenuto per causa ad esso non imputabile.
2 Si costituiva il convenuto, contestando la fondatezza della domanda attribuendo a fatto stesso CP_1
dell'attore la causa (un brusco spostamento laterale del corpo con conseguente carico del peso sul ginocchio sx) dell'infortunio occorsogli ed escludendo qualsiasi violazione del dovere di vigilanza e responsabilità ex art. 2048 cod. civ., "attesa la repentinità e non prevedibilità dell'evento".
Chiedeva, ad ogni modo di essere autorizzato alla chiamata in causa della , Controparte_4
presso la quale l' istituto scolastico "Alfonso Motolese" era assicurato al fine di essere garantito e manlevato in caso di accoglimento della domanda.
Si costituiva la e contestava nel merito ogni responsabilità della scuola Controparte_4
deducendo, da un lato, l'assoluta regolarità, quanto a livelli di sicurezza, di tutti gli impianti sportivi della scuola e, dall'altro, l'assenza di ogni elemento di colpa a carico della professoressa che aveva fatto eseguire agli alunni adeguato riscaldamento e dato loro le necessarie istruzioni teoriche per l'esecuzione dell'esercizio.
Il giudizio, all'esito dell'istruzione orale, era rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
12.10.2018, nella quale era trattenuto per la decisione con l'assegnazione dei termini di legge per il deposito di conclusionale”.
Con sentenza n. 460 del 2019, pubblicata in data 08.02.2019, il Tribunale di Lecce ha rigettato la domanda proposta dall'attore nei confronti del
[...]
ed ha rigettato la domanda proposta dal nei Controparte_1 CP_1
confronti di con condanna dell'attore alla rifusione delle Controparte_5
spese di lite sostenute dal convenuto liquidate in complessivi € 4.500,00 per CP_1
onorario, oltre spese ed accessori come per legge;
con compensazione delle spese di lite tra il convenuto e la chiamata in causa.
Con atto di citazione notificato in data 29.08.2019, ha interposto Parte_1
appello avverso la citata sentenza, mai notificata – affidandolo ai motivi di cui appresso – chiedendo, in riforma integrale della stessa, “1) accertata e dichiarata la responsabilità del convenuto , nella produzione dell'evento dannoso Controparte_1
per cui è causa, condannarlo, al risarcimento dei danni subiti dal Sig. , cosi come Parte_1
specificati e quantificati nella premessa dell'atto introduttivo della lite, nella misura di €. 23.525,91, ovvero, nella misura minore che dovesse ritenersi di giustizia, somma da rivalutarsi e gravarsi di interessi legali dal dì dell'evento dannoso all'effettivo soddisfo;
2) Condannare il convenuto al pagamento delle spese,
3 e compensi del doppio grado del giudizio da distrarsi a favore del sottoscritto Avvocato che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi”.
Instauratosi il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta ritualmente depositata il 17.12.2019, si sono costituiti il Controparte_1
e l' di i quali hanno
[...] Controparte_2 CP_2
richiesto di accertare e dichiarare la infondatezza dei motivi di appello e per l'effetto confermare la sentenza impugnata;
con vittoria di spese anche del grado di appello.
Con comparsa di costituzione e risposta ritualmente depositata il 18.12.2019, si è costituita la quale ha chiesto di rigettare il gravame poiché inammissibile e Controparte_3
comunque infondato;
in subordine, in ipotesi di accoglimento dell'appello, ritenere la garanzia, ove prestata, nei limiti di polizza;
con vittoria di spese e compensi.
La causa è stata trattenuta per la decisione ai sensi dell'art.352 c.p.c. dopo il deposito telematico di note sostitutive della comparizione in udienza con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusive e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo, l'appellante si duole del rigetto della domanda poiché il Tribunale
“con un'applicazione rigorosa delle norme codicistiche e delle decisioni giurisprudenziali prese in considerazione, non ha tenuto conto in debito conto altre circostanze” (cfr. pag. 12 dell'atto di appello).
1.1. In particolare, l'appellante lamenta che il Tribunale non abbia considerato 1) il rilevante lasso di tempo intercorso tra l'infortunio verificatosi il 22.02.2007 e la prova testi assunta il 23.09.2017, ovvero ben otto anni dopo la verificazione del fatto;
2) la mancanza agli atti di una prova fotografica del fondo gommoso della palestra dove si è verificato l'evento e la vetustà degli strumenti di rilevazione fotografica dell'epoca dei fatti, che non avrebbe consentito una fedele rappresentazione dello stato dei luoghi;
3) la mancata precisione dei ricordi dei testimoni a causa della distanza temporale dai fatti. Ancora, il giudice di primo grado avrebbe erroneamente valutato le deposizioni dei testimoni.
1.2. Le varie articolazioni del motivo sono, tutte, infondate.
1.3. Quanto al decorso del tempo tra il verificarsi dei fatti da provarsi e l'epoca di espletamento dei mezzi istruttori, deve rilevarsi che lo stesso costituisce all'evidenza un
4 fattore che certamente non può valere ad esonerare la parte dall'assolvimento (o dall'efficace assolvimento dell'onere di provarli), spettando poi al giudice valutare la concludenza probatoria (rispetto alla quale il decorso del tempo, nel senso dianzi precisato,
è irrilevante) delle prove in concreto offerte, ove ammesse, ed espletate, ai fini della verifica di fondatezza dell'azione.
1.4. Quanto, poi, alla mancanza di fotografie ritraenti il luogo in cui si è verificato l'evento,
è appena il caso di osservare che si tratta di rilievo che vale semmai ad evidenziare una lacuna probatoria imputabile all'attore, in base alle regole di distribuzione dell'onere della prova, mentre l'assunto secondo cui “se detto infortunio si fosse verificato in epoca recente non ci sarebbe stato bisogno di alcuna prova testi, atteso che vi sarebbe stata copiosa documentazione video- fotografica” (cfr. pag.13 dell'atto di appello), all'evidenza, non esprime alcun contenuto razionale di critica rispetto alle valutazioni operate dal primo giudice.
1.5. Con riferimento alle censure mosse dall'appellante avverso l'apprezzamento da parte del giudice di prime cure dei contenuti delle deposizioni testimoniali, occorre rilevare che si tratta di osservazioni generiche che non colgono nel segno, in quanto, a fronte della disamina completa e dettagliata delle dichiarazioni dei testi operata dal Tribunale, che la
Corte non può che confermare, non risultano sufficientemente analitiche e tali da evidenziare concreti e specifici profili di erroneità del processo logico di valutazione delle stesse seguito dal Tribunale
2. Con il secondo motivo, l'appellante lamenta l'eccessività degli importi liquidati in sede di condanna alle spese di lite, sostenendo che il Tribunale non ha considerato 1) la condotta processuale del asseritamente omissivo rispetto agli oneri probatori CP_1
sullo stesso incombenti;
2) la non manifesta infondatezza prima facie della domanda;
3) ed ancora, “che la mancanza di prova della pregressa patologia al menisco e dell'intervento chirurgico non è emersa dagli atti di causa, se non a livello di mera deduzione nella sentenza impugnata, che il Parte_1
aveva un pregressa patologia al menisco e che l'intervento chirurgico del agosto 2007 non fosse una diretta conseguenza della caduta al suolo del febbraio 2007” (cfr. pag.22 dell'atto di appello). Secondo
l'appellante, tutte condizioni per una integrale compensazione delle spese di lite, o quantomeno di una parziale compensazione.
2.2. Il motivo è infondato.
5 2.3. La liquidazione delle spese operata dal Tribunale appare corretta e congrua, non sussistendo i presupposti per la compensazione delle spese del giudizio di primo grado nei confronti del e dell' , dovendosi valutare CP_1 Controparte_2
la soccombenza in considerazione dell'esito del giudizio, che ha registrato il rigetto di tutte le domande proposte da Parte_1
3. Stante il rigetto dell'appello, va condannato alla rifusione delle spese Parte_1
processuali sostenute da e Controparte_1
dall' di nella presente sede, Controparte_2 CP_2
nella liquidazione di cui al dispositivo.
4. Sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30 maggio n . 115 a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte
1) rigetta l'appello;
2) condanna alla rifusione delle spese processuali sostenute dal Parte_1
e dall' Controparte_1 [...]
di che liquida in complessivi € 4.000,00 Controparte_2 CP_2
oltre rimborso forfettario del 15 % ed accessori di legge e di quelle sostenute da
Controparte_3
3) dichiara la sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater
D.P.R. 30 maggio n. 115 a carico dell'appellante.
Così deciso in Lecce, il 7.02.2025
Il Cons. est. Il Presidente dr.ssa Patrizia Evangelista dr. Riccardo Mele
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