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Sentenza 5 agosto 2025
Sentenza 5 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 05/08/2025, n. 450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 450 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
Composta da
Dott. Baglioni Claudio Presidente
Dott. Altrui Francesca Consigliere
Dott. Munzi Daniela Giudice ausiliario rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 506/2022 r.g.,
proposto da
, deceduta;
Parte_1
E , in qualità di eredi di , Parte_2 Parte_3 Parte_1
rappresentati e difesi dal Prof. Avv. Giuseppe Caforio;
- APPELLANTI
contro
in proprio e quale erede di OT NE e , Controparte_1 Controparte_2
rappresentati e difesi dall'Avv. Roberta Ercolani;
, contumace;
- APPELLATI Controparte_3
CONCLUSIONI:
le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta, da intendersi integralmente richiamate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. Con atto di citazione del 19.08.2022 ha proposto appello avverso la Sentenza n. Parte_1
388/2022 emessa dal Tribunale di Spoleto in data 07.06.2022, con la quale è stata rigettata la domanda avanzata dall'attrice, di simulazione relativa dell'atto di compravendita stipulato tra i sigg.ri Parte_4
, , e
[...] Controparte_3 Controparte_2 Controparte_1
In particolare, con rogito del 10.06.2015, e (rispettivamente padre e Parte_4 Controparte_3
zio di ), ciascuno per la propria quota di proprietà e congiuntamente per l'intero, Parte_1
avevano ceduto l'immobile sito in Collazzone (PG) Strada per il Puglia (foglio 5 particella 456) ai coniugi e (rispettivamente fratello e cognata di ), Controparte_1 Controparte_2 Parte_1
al prezzo di € 44.000,00.
Il Tribunale di Spoleto ha ritenuto che, dall'istruttoria espletata, non sono emersi elementi anche presuntivi sufficienti da ritenere dimostrata – secondo l'id quod plerumque accidit - la simulazione relativa della compravendita impugnata.
Con il primo motivo l'appellante ha eccepito l'illegittimità e/o erroneità della sentenza in ordine alla ritenuta insussistenza della simulazione, l'errata e/o omessa valutazione di atti e fatti di causa, nonché
delle risultanze istruttorie.
In particolare è stata censurata la sentenza nella parte in cui è stata sancita la carenza d'interesse ad agire della sig.ra in relazione alla vendita della quota di proprietà dello zio Parte_1 CP_3
. Il Giudice avrebbe omesso di valutare che quest'ultimo non è sposato e non ha figli e
[...]
pertanto, in caso di premorienza del fratello (cosa che poi si è effettivamente Parte_4
verificata), pur non essendo legittimaria, in assenza di diversa disposizione, l'attrice rientrerebbe comunque nell'asse ereditario dello zio, insieme al fratello odierno appellato Alla Controparte_1
luce di quanto sopra l'appellante assume di aver interesse ancorché potenziale, richiesto al terzo ai sensi dell'art. 1414 c.c., necessario ad ottenere l'inefficacia dell'atto che s'impugna, tanto in ordine alla quota di che in ordine alla quota di . Parte_4 Controparte_3 Inoltre si censura la sentenza nella parte in cui non è stata ritenuta sufficiente la mera allegazione di circostanze relative al rapporto di parentela tra le parti, né la sproporzione tra il valore dei beni ceduti e il valore del corrispettivo ricevuto.
Per l'appellante l'atto è stato posto in essere da soggetti legati da uno strettissimo vincolo di parentela e s'inserisce in successione cronologica rispetto ad una molteplice serie di donazioni poste in essere da in favore del figlio Peraltro il giudice non ha considerato che, a Parte_4 Controparte_1
riprova dell'intento donatario, all'atto di compravendita erano presenti due testimoni i quali non sono necessari nelle compravendite, mentre sono richiesti a pena di nullità dalla legge notarile negli atti di donazione.
L'animus donandi era emerso anche dagli interrogatori formali dei convenuti: , il quale Parte_4
dapprima ha confermato che era sua volontà donare l'immobile salvo correggersi affermando di averla venduta;
il quale ha ammesso di dover ancora pagare il saldo della Controparte_1
compravendita; , la quale ha negato le circostanze entrando in contrasto con quanto Controparte_2
dichiarato dal marito e dal suocero;
, il quale ha dichiarato di aver ricevuto solo un Controparte_3
assegno di € 5.000,00 del quale non vi è traccia alcuna. Inoltre, sono stati prodotti dalla Banca
Popolare di Spoleto quattro assegni dell'importo di € 5.000,00 ciascuno, ma solo € 7.500,00 sono stati effettivamente versati nel conto corrente cointestato a e , poiché i Parte_4 CP_4
residui € 12.500,00 sono stati prelevati in contanti lo stesso giorno del versamento degli assegni, per cui si ritiene che tali somme siano state restituite da al figlio Infine Parte_4 Controparte_1
dalla documentazione bancaria prodotta è emerso che nulla è stato pagato a . Controparte_3
Per l'appellante il prezzo della compravendita, pattuito al di sotto del valore di mercato in € 44.000,00,
circostanza che già di per sé cela una donazione trattandosi di prezzo irrisorio, è stato pagato soltanto per € 7.5000,00, unico importo che risulta versato sul conto corrente.
Con il secondo motivo ha dedotto l'illegittimità e/o erroneità della sentenza in ordine Parte_1
alla ritenuta congruità del prezzo della compravendita, l'errata e/o omessa valutazione di atti e fatti di causa, nonché delle risultanze istruttorie. Si è al riguardo affermato che il prezzo della compravendita per € 44.000,00 è risultato irrisorio perché
il valore di mercato del bene, alla data della vendita, era pari a € 63.179,00 (€ 79.882,70 se si considera quanto affermato dal CTP dell'odierna parte appellante) ed era stato ammesso alla contribuzione pubblica post-sisma con un importo, poi erogato, di € 159.091,08.
Per_ All'esito della prima CTU, l'Ing. rettificava il valore di stima in € 56.150,00 senza fornire adeguata motivazione al riguardo ed il secondo CTU Ing. ha infine stimato il valore Persona_2
dell'immobile in € 63.179,00.
A parere dell'appellante i rapporti di parentela non possono giustificare, come ha ritenuto il giudice di prime cure, la vendita ad un prezzo di poco superiore alla metà del valore dell'immobile, per cui si è in presenza di una vendita simulata o comunque di un negotium mixtum cum donatione, poiché
vi è stato passaggio di denaro ma in misura irrisoria con conseguente sproporzione tra le prestazioni e arricchimento a beneficio della parte che ha ricevuto la prestazione di maggior valore.
Con il terzo motivo si è lamentata l'illegittimità e/o erroneità della sentenza in ordine all'effettivo versamento del prezzo della compravendita, l'errata e/o omessa valutazione di atti e fatti di causa nonché delle risultanze istruttorie.
A fronte di un prezzo pattuito per € 44.000,00, nessun importo è stato mai corrisposto a CP_3
(che in risposta all'interrogatorio formale ha affermato: “un pò li ho incassati un pò li ho
[...]
spesi”) mentre a sono stati versati € 20.000,00 a mezzo quattro assegni ma incassati Parte_4
soltanto € 7.500,00 poiché i residui € 12.500,00 sono stati prelevati in contanti lo stesso giorno del versamento.
Si sono costituiti e i quali eccepito preliminarmente Controparte_1 Controparte_2
l'inammissibilità dell'appello i cui motivi sono privi di specificità ed esso appare finalizzato a richiedere una mera nuova valutazione complessiva al giudice d'appello, limitandosi a riproporre in buona sostanza i medesimi argomenti e/o censure oggetto del primo grado.
Nel merito hanno chiesto il rigetto del primo motivo d'appello perché non riveste lo Controparte_5
status di legittimaria nei confronti dello zio e dunque non può reclamare o vantare Controparte_3 alcuna pretesa lesione della legittima. Correttamente è stato affermato dal giudice di prime cure che essa non può esperire l'azione di accertamento ex art. 536 c.c. nei confronti di . Controparte_3
Gli appellati hanno chiesto il rigetto del secondo motivo in quanto il Tribunale di Spoleto ha legittimamente affermato che “appare bizzarro” che le parti abbiano scelto di stipulare una compravendita per dissimulare una donazione, mentre in precedenza ben avevano stipulato senza alcun problema atti di donazione immobiliare nei confronti di Inoltre è del tutto Controparte_1
irrilevante la circostanza che le parti, per propria tranquillità e il notaio, in considerazione dell'età dei venditori, abbiano voluto la presenza di due testimoni. Per quanto concerne poi la prova del prezzo pattuito, dagli interrogatori formali dei convenuti è emerso che il prezzo di € 20.000,00 era stato effettivamente versato, che nulla è stato restituito a il quale ancora doveva al padre Controparte_1
solo € 2.000,00, che al momento della compravendita, le parti ancora non sapevano nulla circa l'ammissione a contributo, accolta dopo un anno e mezzo, che a era stato versato Controparte_3
un assegno di € 5.000,00 incassato alle . CP_6
Circa il terzo motivo, relativo al valore dell'immobile compravenduto, gli appellati affermano che le censure alla CTU non evidenziano un errore né nel ragionamento né nell'iter logico giuridico seguito dalla sentenza del giudice di primo grado, il quale ha adeguatamente motivato non solo la sua adesione alle conclusioni del CTU ma anche disattendendo le osservazioni del CTP che ha indicato un coefficiente errato, in quanto non aderente alle condizioni dell'immobile. Ne consegue che,
prendendo in esame il valore dell'immobile attribuito dal CTU Ing. pari a € 63.679,00, si deve Per_2
concludere, in aderenza alle motivazioni della sentenza, che il valore della quota di proprietà di
è pari a € 31.589,50, Parte_4
Sul contributo pubblico per la ricostruzione del sisma, è stato accertato che esso è stato concesso un anno dopo la stipula del contratto di compravendita per un importo di € 156.091,98 e che la sua erogazione – all'atto della compravendita – non era certa né nell'an né nel quantum. Dunque il giudice ha ritenuto opportuno non considerare tale somma nella stima del valore dell'immobile, trattandosi di una mera aspettativa e non di diritto sottoposto a condizione. Anche per tale motivo gli appellati hanno ritenuto corretta la valutazione operata dal CTU Ing. Per_2
Essi sostengono infine l'insussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi del negotium mixtum cum
donatione, in particolare la voluta sproporzione di significativa entità tra le prestazioni corrispettive e l'animus donandi, anche in considerazione dei rapporti di stretta parentela fra le parti che giustificano un prezzo al di sotto dell'effettivo valore di mercato.
, benché ritualmente citato, non si è costituito rimanendo contumace. Controparte_3
Con Ordinanza del 12.03.2024 la Corte ha dichiarato l'interruzione del giudizio per intervenuto decesso di . Parte_1
Con Ricorso per riassunzione ex art. 303 c.p.c. e , nella qualità di eredi Parte_2 Parte_3
di , hanno riproposto le domande di cui all'atto di citazione del 04.04.2017. Parte_1
Si sono costituiti e i quali si sono riportati alle deduzioni, Controparte_1 Controparte_2
eccezioni e conclusioni di cui alla comparsa di risposta del 07.12.2022.
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 26.09.2024, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE.
1) Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione d'inammissibilità dell'appello, formulata da e perché esso contiene una chiara individuazione delle Controparte_1 CP_2 CP_2
questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata, con le relative argomentazioni. Al riguardo la Suprema Corte ha avuto modo di affermare che l'art. 342 c.p.c., nel testo ante riforma Cartabia,
richiede che l'impugnazione deve contenere, a pena d'inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata, e con essi, delle relative doglianze,
affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari formule sacramentali o la redazione di un progetto alternativo alla decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello che mantiene la sua diversità
rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass. Civ. Sez- Unite n. 34681/2022; n. 1932/2024).
Nel caso di specie, come detto, l'appello si compone sia dell'indicazione delle parti della sentenza che s'intendevano censurare, sia delle motivate critiche a tale decisione.
2) Passando all'esame del merito dell'appello, il primo motivo non è fondato nella parte in cui è stato accertato il difetto di interesse ad agire della sig.ra , rispetto alla domanda dalla stessa Parte_1
proposta nei confronti di . Controparte_3
Infatti non è censurabile la sentenza laddove è stata affermata la carenza d'interesse in relazione alla vendita della quota di proprietà di quest'ultimo, non essendo sufficiente al riguardo l'assunzione della qualità di erede legittima dell'appellante in quanto nipote di , a seguito del decesso Controparte_3
del fratello . Parte_4
Come correttamente evidenziato dal Tribunale di Spoleto, la legittimazione ad agire per far valere la simulazione di una donazione ai fini della tutela della quota di legittima, spetta solo ai legittimari, i quali sono considerati terzi rispetto al contratto simulato e possono quindi provare la simulazione con ogni mezzo, anche prima dell'apertura della successione (Cass. Civ Sez. II n. 4100/1980).
I legittimari sono solo il coniuge, i figli, i discendenti ed in difetto gli ascendenti ed in tale categoria non rientra , in quanto figlia del fratello premorto. Parte_1
Ai sensi degli artt. 536 e 538 c.c. i parenti collaterali, fratelli e nipoti (figli dei germani) del de cuius
non rivestono la qualità di eredi legittimari;
costoro quindi non vantano un interesse giuridico concreto ed attuale ad ottenere una dichiarazione di simulazione di un atto di cessione a titolo oneroso dal soggetto deceduto ad uno degli eredi. Essi pertanto no sono legittimati a promuovere un'azione di riduzione con la quale colpire la donazione dissimulata fatta in vita per farla rientrare nell'asse ereditario.
3) Gli altri motivi possono essere trattati congiuntamente essendo tra loro strettamente connessi.
I motivi appaiono fondati perché il Tribunale ha rigettato la domanda attorea senza aver adeguatamente valorizzato tuti gli elementi indiziari emersi nel corso del giudizio nella loro convergenza globale, che rappresentano, a parere di questa Corte, dati oggettivi tipici della donazione indiretta, secondo l'id quod plerumque accidit (Cass. Civ. n. 36478/2021).
In primo luogo il rapporto di stretta parentela tra tutte le parti contraenti è uno degli elementi che deve essere valutato nei giudizi di simulazione, unitamente agli altri elementi di prova. In particolare la circostanza che nella fattispecie il padre e lo zio avessero venduto l'immobile di loro proprietà al figlio e nipote e alla di lui moglie, è già di per sé indice di un animus donandi piuttosto che della reale intenzione di stipulare un atto di compravendita.
Altro elemento oggettivo è il corrispettivo della vendita che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure, risulta essere decisamente inferiore rispetto al valore del bene, definitivamente attribuito all'esito della seconda CTU e pari ad € 63.179,00.
Tale valore è da ritenersi corretto posto che il ragionamento del CTU è esente da vizi logico-giuridici e non apparendo condivisibili le censure mosse dal CTP di parte attrice, adeguatamente considerate e legittimamente rigettate dal Tribunale per motivazioni che questa Corte ritiene del tutto condivisibili.
A tal fine si è ritenuto opportuno non considerare il contributo pubblico concesso per la ricostruzione post sisma dell'immobile, trattandosi di mera aspettativa avveratasi successivamente alla vendita dello stesso.
L'immobile sarebbe stato venduto per € 44.000,00, dunque per un importo pari a poco più della metà
del suo valore e la quota di spettanza di , che avrebbe dovuto percepire € 31.589,00, Parte_4
sarebbe stata invece di € 22.000,00. Contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale, sussiste nella specie una sproporzione tale da costituire indice sintomatico della volontà simulatoria, tanto più ove si consideri che avrebbe percepito un importo minore rispetto a quello pattuito di € Parte_4
22.000,00.
Infatti è emerso dall'istruttoria che avrebbe pagato solo l'importo di € 20.000,00 a Controparte_1
mezzo n. 4 assegni bancari e che lo stesso giorno in cui è stato versato tale importo, sono stati contestualmente prelevati € 12.500,00. In particolare è emerso che: l'assegno n. 0071741196.07 per € 5.000,00 datato 10.03.2016, intestato a , è stato versato sul conto corrente intestato a Parte_4
quest'ultimo ed alla coniuge e contestualmente € 3.500,00 sono stati prelevati in contanti;
CP_4
l'assegno n. 0071741195-06 per € 5.000,00 datato 29.02.2016, intestato a , è stato Parte_4
versato sul conto corrente intestato a quest'ultimo ed alla coniuge e contestualmente € CP_4
3.000,00 sono stati prelevati in contanti;
l'assegno n. 0071741194-05 per € 5.000,00 datato
19.02.2016, intestato a , è stato versato sul conto corrente intestato a quest'ultimo ed Parte_4
alla coniuge e contestualmente € 3.000,00 sono stati prelevati in contanti;
l'assegno n. 19 CP_4
0070651886-09 per € 5.000,00 datato 10.06.2015, intestato a , è stato versato sul conto Parte_4
corrente intestato a quest'ultimo ed alla coniuge e contestualmente € 3.000,00 sono stati CP_4
prelevati in contanti.
La circostanza evidenziata dai convenuti appellati, secondo cui è verosimile ritenere che i prelievi fossero destinati a fronteggiare le tante necessità quotidiane familiari del venditore e della di lui moglie, in considerazione della loro età e delle continue esigenze anche in punto di salute, è rimasta sfornita di supporto probatorio.
Si può dunque presumere, tenuto conto dei rapporti di stretta parentela, che i genitori abbiano restituito al figlio la somma di € 12.500,00, incassando lo stesso giorno in cui è stato versato il prezzo della vendita, l'importo meramente simbolico ed irrisorio di € 7.500,00.
Devono poi essere adeguatamente valutate le seguenti circostanze:
1) l'assenza di qualsivoglia corrispettivo in favore di , zio paterno di Controparte_3 CP_1
non sposato e senza figli, che avrebbe dovuto percepire dalla compravendita € 22.000,00.
[...]
In sede di interrogatorio formale il sig. ha dichiarato di aver ricevuto - quale Controparte_3
pagamento del prezzo della compravendita - soltanto un assegno di € 5.000,00 del quale, tuttavia, non vi è traccia alcuna.
La prova del mancato pagamento del prezzo, che ai fini della simulazione assoluta costituisce soltanto uno degli elementi idonei a far presumere la volontà delle parti di non dare effettivamente corso alla vendita, assume invece una portata determinante ai della simulazione relativa ove, come nella specie, si affermi che la finalità perseguita dalle parti consisteva proprio nel dissimulare un trasferimento a titolo gratuito;
2) l'atto notarile del 10.06.2015 si inserisce in successione cronologica rispetto ad una serie di donazioni poste in essere dal medesimo in favore del figlio (cfr. Parte_4 Controparte_1
all.ti 3-5 fascicolo di primo grado), con ciò facendo emergere, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado, un animus donandi del primo nei confronti del secondo, che si è voluto celare attraverso un atto di diversa natura anche in considerazione della possibile lesione della quota di legittima;
3) all'atto di compravendita erano presenti due testimoni, presenza obbligatoria solo nelle donazioni e non anche nelle compravendite;
4) nell'atto notarile di compravendita del 10.06.2015 vengono indicati come già pagati € 5.000,00 a ed € 5.000,00 a , mentre per i restanti € 34.000,00 si è pattuito che Controparte_3 Parte_4
“saranno pagati dalla parte acquirente alla parte venditrice entro e non oltre il 10 giugno 2016. Le
parti espressamente convengono che costituirà prova dell'effettivo ed avvenuto pagamento del prezzo
e quindi quietanza dello stesso, la documentazione bancaria attestante l'avvenuta esecuzione del
relativo pagamento in favore della parte venditrice e comunque trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla
predetta data del 10 giugno 2016, senza che siano stati trascritti atti di citazione e pignoramento a
favore della parte venditrice, il prezzo suddetto si intenderà pagato, senza necessità di alcun atto di
quietanza, che tuttavia la parte venditrice, si impegna a fare a richiesta della parte acquirente e a
spese di quest'ultima”.
Anche tale modalità di pattuizione del pagamento del prezzo rivela un animus donandi perché la pattuizione è finalizzata ad evitare di fornire la prova dell'effettivo passaggio di denaro dal compratore al venditore, considerato che, di regola, il pagamento per la vendita di un immobile,
avviene nel momento stesso nel quale le parti firmano il rogito davanti al notaio.
Per la Suprema Corte la simulazione relativa di un atto di compravendita che dissimula una donazione può essere accertata sulla base di elementi indiziari sintomatici, tra cui il mancato pagamento del prezzo da parte dell'acquirente, la stretta relazione di parentela tra le parti, la sproporzione tra il prezzo di vendita del bene immobile e il suo valore accertato, l'assenza di movimentazioni bancarie corrispondenti al prezzo dichiarato (Cass. Civ. n. 2748/2005, 4848/2012).
Tutte tali circostanze sono sussistenti nella fattispecie, integrando elementi probatori gravi, precisi e concordanti, tali da far ritenere pienamente fondata l'azione pauliana promossa dall'attrice con riferimento alla disposizione patrimoniale intercorsa tra , da un lato e Parte_4 Controparte_1
e , dall'altro. Controparte_2
Deve quindi essere dichiarata parzialmente inefficace la parte di compravendita del 50% della quota dell'immobile sito in Collazzone (PG), Strada per il Puglia, distinto al Catasto Fabbricati di quel
Comune al foglio 5 particella 456.
La regolamentazione delle spese di lite segue il principio della soccombenza con conseguente condanna di e al pagamento delle spese di entrambi i giudizi in Controparte_1 Controparte_2
favore di e . Parte_2 Parte_3
Nulla per le spese in favore di , rimasto contumace in entrambi i gradi di giudizio. Controparte_3
Le spese vengono liquidate nel dispositivo, tenuto conto dei parametri medi di cui al D.M. n. 55/2014
e successive modifiche (scaglione da € 5.201,00 a € 26.000,00). Le spese per l'attività istruttoria del grado di appello vengono liquidate tenuto conto dei parametri minimi, non essendo stata espletata in tale grado.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Perugia, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello ed in riforma della Sentenza n. 388/2022 del Tribunale di Spoleto:
1) accerta e dichiara che l'atto di compravendita stipulato in data 10.06.2015 avanti al Notaio Dott.ssa
, Rep.n. 16.592, Racc. n. 7.769, registrato in data 29.06.2015 e trascritto in data Persona_3
30.06.2015, tra da un lato, e e dall'altro, ed avente Parte_4 Controparte_1 Controparte_2
ad oggetto la quota del 50% dell'immobile sito in Collazzone, Strada per il Puglia, distinto al Catasto Fabbricati di quel Comune al foglio 5 particella 456, costituisce un atto simulato e dissimulante una donazione;
2) condanna in solido tra di loro e al pagamento in favore di Controparte_1 Controparte_2
e , delle spese del primo del grado, che si liquidano in € 5.077,00, oltre Parte_2 Parte_3
15% rimborso forfettario, 4% ca e 22% iva;
3) condanna in solido tra di loro e al pagamento in favore di Controparte_1 Controparte_2
e , delle spese del secondo grado, che si liquidano in € 4.888,00, oltre Parte_2 Parte_3
15% rimborso forfettario, 4% ca e 22% iva;
4) le spese di CTU vengono definitivamente poste a carico di e;
Controparte_1 Controparte_2
5) nulla per le spese in favore di;
Controparte_3
6) ordina al Conservatore del competente Ufficio dei Registri Immobiliari di trascrivere l'emananda sentenza.
Così deciso in Perugia il 05/08/2025
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
Dott. Daniela Munzi Dott. Claudio Baglioni
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
Composta da
Dott. Baglioni Claudio Presidente
Dott. Altrui Francesca Consigliere
Dott. Munzi Daniela Giudice ausiliario rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 506/2022 r.g.,
proposto da
, deceduta;
Parte_1
E , in qualità di eredi di , Parte_2 Parte_3 Parte_1
rappresentati e difesi dal Prof. Avv. Giuseppe Caforio;
- APPELLANTI
contro
in proprio e quale erede di OT NE e , Controparte_1 Controparte_2
rappresentati e difesi dall'Avv. Roberta Ercolani;
, contumace;
- APPELLATI Controparte_3
CONCLUSIONI:
le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta, da intendersi integralmente richiamate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. Con atto di citazione del 19.08.2022 ha proposto appello avverso la Sentenza n. Parte_1
388/2022 emessa dal Tribunale di Spoleto in data 07.06.2022, con la quale è stata rigettata la domanda avanzata dall'attrice, di simulazione relativa dell'atto di compravendita stipulato tra i sigg.ri Parte_4
, , e
[...] Controparte_3 Controparte_2 Controparte_1
In particolare, con rogito del 10.06.2015, e (rispettivamente padre e Parte_4 Controparte_3
zio di ), ciascuno per la propria quota di proprietà e congiuntamente per l'intero, Parte_1
avevano ceduto l'immobile sito in Collazzone (PG) Strada per il Puglia (foglio 5 particella 456) ai coniugi e (rispettivamente fratello e cognata di ), Controparte_1 Controparte_2 Parte_1
al prezzo di € 44.000,00.
Il Tribunale di Spoleto ha ritenuto che, dall'istruttoria espletata, non sono emersi elementi anche presuntivi sufficienti da ritenere dimostrata – secondo l'id quod plerumque accidit - la simulazione relativa della compravendita impugnata.
Con il primo motivo l'appellante ha eccepito l'illegittimità e/o erroneità della sentenza in ordine alla ritenuta insussistenza della simulazione, l'errata e/o omessa valutazione di atti e fatti di causa, nonché
delle risultanze istruttorie.
In particolare è stata censurata la sentenza nella parte in cui è stata sancita la carenza d'interesse ad agire della sig.ra in relazione alla vendita della quota di proprietà dello zio Parte_1 CP_3
. Il Giudice avrebbe omesso di valutare che quest'ultimo non è sposato e non ha figli e
[...]
pertanto, in caso di premorienza del fratello (cosa che poi si è effettivamente Parte_4
verificata), pur non essendo legittimaria, in assenza di diversa disposizione, l'attrice rientrerebbe comunque nell'asse ereditario dello zio, insieme al fratello odierno appellato Alla Controparte_1
luce di quanto sopra l'appellante assume di aver interesse ancorché potenziale, richiesto al terzo ai sensi dell'art. 1414 c.c., necessario ad ottenere l'inefficacia dell'atto che s'impugna, tanto in ordine alla quota di che in ordine alla quota di . Parte_4 Controparte_3 Inoltre si censura la sentenza nella parte in cui non è stata ritenuta sufficiente la mera allegazione di circostanze relative al rapporto di parentela tra le parti, né la sproporzione tra il valore dei beni ceduti e il valore del corrispettivo ricevuto.
Per l'appellante l'atto è stato posto in essere da soggetti legati da uno strettissimo vincolo di parentela e s'inserisce in successione cronologica rispetto ad una molteplice serie di donazioni poste in essere da in favore del figlio Peraltro il giudice non ha considerato che, a Parte_4 Controparte_1
riprova dell'intento donatario, all'atto di compravendita erano presenti due testimoni i quali non sono necessari nelle compravendite, mentre sono richiesti a pena di nullità dalla legge notarile negli atti di donazione.
L'animus donandi era emerso anche dagli interrogatori formali dei convenuti: , il quale Parte_4
dapprima ha confermato che era sua volontà donare l'immobile salvo correggersi affermando di averla venduta;
il quale ha ammesso di dover ancora pagare il saldo della Controparte_1
compravendita; , la quale ha negato le circostanze entrando in contrasto con quanto Controparte_2
dichiarato dal marito e dal suocero;
, il quale ha dichiarato di aver ricevuto solo un Controparte_3
assegno di € 5.000,00 del quale non vi è traccia alcuna. Inoltre, sono stati prodotti dalla Banca
Popolare di Spoleto quattro assegni dell'importo di € 5.000,00 ciascuno, ma solo € 7.500,00 sono stati effettivamente versati nel conto corrente cointestato a e , poiché i Parte_4 CP_4
residui € 12.500,00 sono stati prelevati in contanti lo stesso giorno del versamento degli assegni, per cui si ritiene che tali somme siano state restituite da al figlio Infine Parte_4 Controparte_1
dalla documentazione bancaria prodotta è emerso che nulla è stato pagato a . Controparte_3
Per l'appellante il prezzo della compravendita, pattuito al di sotto del valore di mercato in € 44.000,00,
circostanza che già di per sé cela una donazione trattandosi di prezzo irrisorio, è stato pagato soltanto per € 7.5000,00, unico importo che risulta versato sul conto corrente.
Con il secondo motivo ha dedotto l'illegittimità e/o erroneità della sentenza in ordine Parte_1
alla ritenuta congruità del prezzo della compravendita, l'errata e/o omessa valutazione di atti e fatti di causa, nonché delle risultanze istruttorie. Si è al riguardo affermato che il prezzo della compravendita per € 44.000,00 è risultato irrisorio perché
il valore di mercato del bene, alla data della vendita, era pari a € 63.179,00 (€ 79.882,70 se si considera quanto affermato dal CTP dell'odierna parte appellante) ed era stato ammesso alla contribuzione pubblica post-sisma con un importo, poi erogato, di € 159.091,08.
Per_ All'esito della prima CTU, l'Ing. rettificava il valore di stima in € 56.150,00 senza fornire adeguata motivazione al riguardo ed il secondo CTU Ing. ha infine stimato il valore Persona_2
dell'immobile in € 63.179,00.
A parere dell'appellante i rapporti di parentela non possono giustificare, come ha ritenuto il giudice di prime cure, la vendita ad un prezzo di poco superiore alla metà del valore dell'immobile, per cui si è in presenza di una vendita simulata o comunque di un negotium mixtum cum donatione, poiché
vi è stato passaggio di denaro ma in misura irrisoria con conseguente sproporzione tra le prestazioni e arricchimento a beneficio della parte che ha ricevuto la prestazione di maggior valore.
Con il terzo motivo si è lamentata l'illegittimità e/o erroneità della sentenza in ordine all'effettivo versamento del prezzo della compravendita, l'errata e/o omessa valutazione di atti e fatti di causa nonché delle risultanze istruttorie.
A fronte di un prezzo pattuito per € 44.000,00, nessun importo è stato mai corrisposto a CP_3
(che in risposta all'interrogatorio formale ha affermato: “un pò li ho incassati un pò li ho
[...]
spesi”) mentre a sono stati versati € 20.000,00 a mezzo quattro assegni ma incassati Parte_4
soltanto € 7.500,00 poiché i residui € 12.500,00 sono stati prelevati in contanti lo stesso giorno del versamento.
Si sono costituiti e i quali eccepito preliminarmente Controparte_1 Controparte_2
l'inammissibilità dell'appello i cui motivi sono privi di specificità ed esso appare finalizzato a richiedere una mera nuova valutazione complessiva al giudice d'appello, limitandosi a riproporre in buona sostanza i medesimi argomenti e/o censure oggetto del primo grado.
Nel merito hanno chiesto il rigetto del primo motivo d'appello perché non riveste lo Controparte_5
status di legittimaria nei confronti dello zio e dunque non può reclamare o vantare Controparte_3 alcuna pretesa lesione della legittima. Correttamente è stato affermato dal giudice di prime cure che essa non può esperire l'azione di accertamento ex art. 536 c.c. nei confronti di . Controparte_3
Gli appellati hanno chiesto il rigetto del secondo motivo in quanto il Tribunale di Spoleto ha legittimamente affermato che “appare bizzarro” che le parti abbiano scelto di stipulare una compravendita per dissimulare una donazione, mentre in precedenza ben avevano stipulato senza alcun problema atti di donazione immobiliare nei confronti di Inoltre è del tutto Controparte_1
irrilevante la circostanza che le parti, per propria tranquillità e il notaio, in considerazione dell'età dei venditori, abbiano voluto la presenza di due testimoni. Per quanto concerne poi la prova del prezzo pattuito, dagli interrogatori formali dei convenuti è emerso che il prezzo di € 20.000,00 era stato effettivamente versato, che nulla è stato restituito a il quale ancora doveva al padre Controparte_1
solo € 2.000,00, che al momento della compravendita, le parti ancora non sapevano nulla circa l'ammissione a contributo, accolta dopo un anno e mezzo, che a era stato versato Controparte_3
un assegno di € 5.000,00 incassato alle . CP_6
Circa il terzo motivo, relativo al valore dell'immobile compravenduto, gli appellati affermano che le censure alla CTU non evidenziano un errore né nel ragionamento né nell'iter logico giuridico seguito dalla sentenza del giudice di primo grado, il quale ha adeguatamente motivato non solo la sua adesione alle conclusioni del CTU ma anche disattendendo le osservazioni del CTP che ha indicato un coefficiente errato, in quanto non aderente alle condizioni dell'immobile. Ne consegue che,
prendendo in esame il valore dell'immobile attribuito dal CTU Ing. pari a € 63.679,00, si deve Per_2
concludere, in aderenza alle motivazioni della sentenza, che il valore della quota di proprietà di
è pari a € 31.589,50, Parte_4
Sul contributo pubblico per la ricostruzione del sisma, è stato accertato che esso è stato concesso un anno dopo la stipula del contratto di compravendita per un importo di € 156.091,98 e che la sua erogazione – all'atto della compravendita – non era certa né nell'an né nel quantum. Dunque il giudice ha ritenuto opportuno non considerare tale somma nella stima del valore dell'immobile, trattandosi di una mera aspettativa e non di diritto sottoposto a condizione. Anche per tale motivo gli appellati hanno ritenuto corretta la valutazione operata dal CTU Ing. Per_2
Essi sostengono infine l'insussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi del negotium mixtum cum
donatione, in particolare la voluta sproporzione di significativa entità tra le prestazioni corrispettive e l'animus donandi, anche in considerazione dei rapporti di stretta parentela fra le parti che giustificano un prezzo al di sotto dell'effettivo valore di mercato.
, benché ritualmente citato, non si è costituito rimanendo contumace. Controparte_3
Con Ordinanza del 12.03.2024 la Corte ha dichiarato l'interruzione del giudizio per intervenuto decesso di . Parte_1
Con Ricorso per riassunzione ex art. 303 c.p.c. e , nella qualità di eredi Parte_2 Parte_3
di , hanno riproposto le domande di cui all'atto di citazione del 04.04.2017. Parte_1
Si sono costituiti e i quali si sono riportati alle deduzioni, Controparte_1 Controparte_2
eccezioni e conclusioni di cui alla comparsa di risposta del 07.12.2022.
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 26.09.2024, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE.
1) Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione d'inammissibilità dell'appello, formulata da e perché esso contiene una chiara individuazione delle Controparte_1 CP_2 CP_2
questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata, con le relative argomentazioni. Al riguardo la Suprema Corte ha avuto modo di affermare che l'art. 342 c.p.c., nel testo ante riforma Cartabia,
richiede che l'impugnazione deve contenere, a pena d'inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata, e con essi, delle relative doglianze,
affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari formule sacramentali o la redazione di un progetto alternativo alla decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello che mantiene la sua diversità
rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass. Civ. Sez- Unite n. 34681/2022; n. 1932/2024).
Nel caso di specie, come detto, l'appello si compone sia dell'indicazione delle parti della sentenza che s'intendevano censurare, sia delle motivate critiche a tale decisione.
2) Passando all'esame del merito dell'appello, il primo motivo non è fondato nella parte in cui è stato accertato il difetto di interesse ad agire della sig.ra , rispetto alla domanda dalla stessa Parte_1
proposta nei confronti di . Controparte_3
Infatti non è censurabile la sentenza laddove è stata affermata la carenza d'interesse in relazione alla vendita della quota di proprietà di quest'ultimo, non essendo sufficiente al riguardo l'assunzione della qualità di erede legittima dell'appellante in quanto nipote di , a seguito del decesso Controparte_3
del fratello . Parte_4
Come correttamente evidenziato dal Tribunale di Spoleto, la legittimazione ad agire per far valere la simulazione di una donazione ai fini della tutela della quota di legittima, spetta solo ai legittimari, i quali sono considerati terzi rispetto al contratto simulato e possono quindi provare la simulazione con ogni mezzo, anche prima dell'apertura della successione (Cass. Civ Sez. II n. 4100/1980).
I legittimari sono solo il coniuge, i figli, i discendenti ed in difetto gli ascendenti ed in tale categoria non rientra , in quanto figlia del fratello premorto. Parte_1
Ai sensi degli artt. 536 e 538 c.c. i parenti collaterali, fratelli e nipoti (figli dei germani) del de cuius
non rivestono la qualità di eredi legittimari;
costoro quindi non vantano un interesse giuridico concreto ed attuale ad ottenere una dichiarazione di simulazione di un atto di cessione a titolo oneroso dal soggetto deceduto ad uno degli eredi. Essi pertanto no sono legittimati a promuovere un'azione di riduzione con la quale colpire la donazione dissimulata fatta in vita per farla rientrare nell'asse ereditario.
3) Gli altri motivi possono essere trattati congiuntamente essendo tra loro strettamente connessi.
I motivi appaiono fondati perché il Tribunale ha rigettato la domanda attorea senza aver adeguatamente valorizzato tuti gli elementi indiziari emersi nel corso del giudizio nella loro convergenza globale, che rappresentano, a parere di questa Corte, dati oggettivi tipici della donazione indiretta, secondo l'id quod plerumque accidit (Cass. Civ. n. 36478/2021).
In primo luogo il rapporto di stretta parentela tra tutte le parti contraenti è uno degli elementi che deve essere valutato nei giudizi di simulazione, unitamente agli altri elementi di prova. In particolare la circostanza che nella fattispecie il padre e lo zio avessero venduto l'immobile di loro proprietà al figlio e nipote e alla di lui moglie, è già di per sé indice di un animus donandi piuttosto che della reale intenzione di stipulare un atto di compravendita.
Altro elemento oggettivo è il corrispettivo della vendita che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure, risulta essere decisamente inferiore rispetto al valore del bene, definitivamente attribuito all'esito della seconda CTU e pari ad € 63.179,00.
Tale valore è da ritenersi corretto posto che il ragionamento del CTU è esente da vizi logico-giuridici e non apparendo condivisibili le censure mosse dal CTP di parte attrice, adeguatamente considerate e legittimamente rigettate dal Tribunale per motivazioni che questa Corte ritiene del tutto condivisibili.
A tal fine si è ritenuto opportuno non considerare il contributo pubblico concesso per la ricostruzione post sisma dell'immobile, trattandosi di mera aspettativa avveratasi successivamente alla vendita dello stesso.
L'immobile sarebbe stato venduto per € 44.000,00, dunque per un importo pari a poco più della metà
del suo valore e la quota di spettanza di , che avrebbe dovuto percepire € 31.589,00, Parte_4
sarebbe stata invece di € 22.000,00. Contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale, sussiste nella specie una sproporzione tale da costituire indice sintomatico della volontà simulatoria, tanto più ove si consideri che avrebbe percepito un importo minore rispetto a quello pattuito di € Parte_4
22.000,00.
Infatti è emerso dall'istruttoria che avrebbe pagato solo l'importo di € 20.000,00 a Controparte_1
mezzo n. 4 assegni bancari e che lo stesso giorno in cui è stato versato tale importo, sono stati contestualmente prelevati € 12.500,00. In particolare è emerso che: l'assegno n. 0071741196.07 per € 5.000,00 datato 10.03.2016, intestato a , è stato versato sul conto corrente intestato a Parte_4
quest'ultimo ed alla coniuge e contestualmente € 3.500,00 sono stati prelevati in contanti;
CP_4
l'assegno n. 0071741195-06 per € 5.000,00 datato 29.02.2016, intestato a , è stato Parte_4
versato sul conto corrente intestato a quest'ultimo ed alla coniuge e contestualmente € CP_4
3.000,00 sono stati prelevati in contanti;
l'assegno n. 0071741194-05 per € 5.000,00 datato
19.02.2016, intestato a , è stato versato sul conto corrente intestato a quest'ultimo ed Parte_4
alla coniuge e contestualmente € 3.000,00 sono stati prelevati in contanti;
l'assegno n. 19 CP_4
0070651886-09 per € 5.000,00 datato 10.06.2015, intestato a , è stato versato sul conto Parte_4
corrente intestato a quest'ultimo ed alla coniuge e contestualmente € 3.000,00 sono stati CP_4
prelevati in contanti.
La circostanza evidenziata dai convenuti appellati, secondo cui è verosimile ritenere che i prelievi fossero destinati a fronteggiare le tante necessità quotidiane familiari del venditore e della di lui moglie, in considerazione della loro età e delle continue esigenze anche in punto di salute, è rimasta sfornita di supporto probatorio.
Si può dunque presumere, tenuto conto dei rapporti di stretta parentela, che i genitori abbiano restituito al figlio la somma di € 12.500,00, incassando lo stesso giorno in cui è stato versato il prezzo della vendita, l'importo meramente simbolico ed irrisorio di € 7.500,00.
Devono poi essere adeguatamente valutate le seguenti circostanze:
1) l'assenza di qualsivoglia corrispettivo in favore di , zio paterno di Controparte_3 CP_1
non sposato e senza figli, che avrebbe dovuto percepire dalla compravendita € 22.000,00.
[...]
In sede di interrogatorio formale il sig. ha dichiarato di aver ricevuto - quale Controparte_3
pagamento del prezzo della compravendita - soltanto un assegno di € 5.000,00 del quale, tuttavia, non vi è traccia alcuna.
La prova del mancato pagamento del prezzo, che ai fini della simulazione assoluta costituisce soltanto uno degli elementi idonei a far presumere la volontà delle parti di non dare effettivamente corso alla vendita, assume invece una portata determinante ai della simulazione relativa ove, come nella specie, si affermi che la finalità perseguita dalle parti consisteva proprio nel dissimulare un trasferimento a titolo gratuito;
2) l'atto notarile del 10.06.2015 si inserisce in successione cronologica rispetto ad una serie di donazioni poste in essere dal medesimo in favore del figlio (cfr. Parte_4 Controparte_1
all.ti 3-5 fascicolo di primo grado), con ciò facendo emergere, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado, un animus donandi del primo nei confronti del secondo, che si è voluto celare attraverso un atto di diversa natura anche in considerazione della possibile lesione della quota di legittima;
3) all'atto di compravendita erano presenti due testimoni, presenza obbligatoria solo nelle donazioni e non anche nelle compravendite;
4) nell'atto notarile di compravendita del 10.06.2015 vengono indicati come già pagati € 5.000,00 a ed € 5.000,00 a , mentre per i restanti € 34.000,00 si è pattuito che Controparte_3 Parte_4
“saranno pagati dalla parte acquirente alla parte venditrice entro e non oltre il 10 giugno 2016. Le
parti espressamente convengono che costituirà prova dell'effettivo ed avvenuto pagamento del prezzo
e quindi quietanza dello stesso, la documentazione bancaria attestante l'avvenuta esecuzione del
relativo pagamento in favore della parte venditrice e comunque trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla
predetta data del 10 giugno 2016, senza che siano stati trascritti atti di citazione e pignoramento a
favore della parte venditrice, il prezzo suddetto si intenderà pagato, senza necessità di alcun atto di
quietanza, che tuttavia la parte venditrice, si impegna a fare a richiesta della parte acquirente e a
spese di quest'ultima”.
Anche tale modalità di pattuizione del pagamento del prezzo rivela un animus donandi perché la pattuizione è finalizzata ad evitare di fornire la prova dell'effettivo passaggio di denaro dal compratore al venditore, considerato che, di regola, il pagamento per la vendita di un immobile,
avviene nel momento stesso nel quale le parti firmano il rogito davanti al notaio.
Per la Suprema Corte la simulazione relativa di un atto di compravendita che dissimula una donazione può essere accertata sulla base di elementi indiziari sintomatici, tra cui il mancato pagamento del prezzo da parte dell'acquirente, la stretta relazione di parentela tra le parti, la sproporzione tra il prezzo di vendita del bene immobile e il suo valore accertato, l'assenza di movimentazioni bancarie corrispondenti al prezzo dichiarato (Cass. Civ. n. 2748/2005, 4848/2012).
Tutte tali circostanze sono sussistenti nella fattispecie, integrando elementi probatori gravi, precisi e concordanti, tali da far ritenere pienamente fondata l'azione pauliana promossa dall'attrice con riferimento alla disposizione patrimoniale intercorsa tra , da un lato e Parte_4 Controparte_1
e , dall'altro. Controparte_2
Deve quindi essere dichiarata parzialmente inefficace la parte di compravendita del 50% della quota dell'immobile sito in Collazzone (PG), Strada per il Puglia, distinto al Catasto Fabbricati di quel
Comune al foglio 5 particella 456.
La regolamentazione delle spese di lite segue il principio della soccombenza con conseguente condanna di e al pagamento delle spese di entrambi i giudizi in Controparte_1 Controparte_2
favore di e . Parte_2 Parte_3
Nulla per le spese in favore di , rimasto contumace in entrambi i gradi di giudizio. Controparte_3
Le spese vengono liquidate nel dispositivo, tenuto conto dei parametri medi di cui al D.M. n. 55/2014
e successive modifiche (scaglione da € 5.201,00 a € 26.000,00). Le spese per l'attività istruttoria del grado di appello vengono liquidate tenuto conto dei parametri minimi, non essendo stata espletata in tale grado.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Perugia, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello ed in riforma della Sentenza n. 388/2022 del Tribunale di Spoleto:
1) accerta e dichiara che l'atto di compravendita stipulato in data 10.06.2015 avanti al Notaio Dott.ssa
, Rep.n. 16.592, Racc. n. 7.769, registrato in data 29.06.2015 e trascritto in data Persona_3
30.06.2015, tra da un lato, e e dall'altro, ed avente Parte_4 Controparte_1 Controparte_2
ad oggetto la quota del 50% dell'immobile sito in Collazzone, Strada per il Puglia, distinto al Catasto Fabbricati di quel Comune al foglio 5 particella 456, costituisce un atto simulato e dissimulante una donazione;
2) condanna in solido tra di loro e al pagamento in favore di Controparte_1 Controparte_2
e , delle spese del primo del grado, che si liquidano in € 5.077,00, oltre Parte_2 Parte_3
15% rimborso forfettario, 4% ca e 22% iva;
3) condanna in solido tra di loro e al pagamento in favore di Controparte_1 Controparte_2
e , delle spese del secondo grado, che si liquidano in € 4.888,00, oltre Parte_2 Parte_3
15% rimborso forfettario, 4% ca e 22% iva;
4) le spese di CTU vengono definitivamente poste a carico di e;
Controparte_1 Controparte_2
5) nulla per le spese in favore di;
Controparte_3
6) ordina al Conservatore del competente Ufficio dei Registri Immobiliari di trascrivere l'emananda sentenza.
Così deciso in Perugia il 05/08/2025
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
Dott. Daniela Munzi Dott. Claudio Baglioni