Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 09/06/2025, n. 915 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 915 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
Il tribunale, nella persona della dott.ssa dott. Maria Iandiorio
nel procedimento iscritto al n. 3145/2023 R.G., avente ad oggetto "locazione” e vertente
TRA
n. il 13/10/1973 in EL (AV) , Parte_1 C.F._1
rappresentata dall'Avv CASTELLANO SIMONE
RICORRENTE
E
n. il in rappresentato dall'avv. DELLA VECCHIA Controparte_1 P.IVA_1
FRANCO
RESISTENTE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con citazione regolarmente notificata, ha esposto di avere accettato immobile Parte_1
comunale dal Comune di e che con determina n. 262 del 18/11/2019, le era stato assegnato in CP_1
locazione - ai sensi del disposto dell'art. 2, co 5, della legge regionale 14 aprile 2000, n. 13 ed all'art. 11, co 2, del DPR 30.12.1972 n. 1035 - l'alloggio da lei scelto -avendone i requisiti oggettivi e soggettivi-, situato in SC (AV), alla via Dietro Santa Maria Vetere, n. 1, int. 1; che detto immobile
-come denunciato con lettera del 12/04/2022, protocollata al n. 0002784 del Comune di CP_1
presentava macchie di umidità diffuse dovute ad infiltrazioni di acqua provenienti dai pavimenti dell'appartamento, per quali erano stati necessari alcuni piccoli interventi, tutti effettuati a proprie spese e che, tuttavia, dopo poco tempo dalle riparazioni effettuate, queste si erano ripresentate,
rendendo di fatto l'appartamento inagibile e inabitabile, tanto da non consentirle di trasferirsi
130,00 mensili;
che tali fenomeni erano stati segnalati all'Ufficio Tecnico del medesimo il CP_1
quale aveva avuto modo di verificare la veridicità di quanto lamentato e, pertanto, invitava il predetto ad eseguire con urgenza un sopralluogo al fine di individuare le cause delle infiltrazioni e CP_1
predisporre i rimedi idonei per eliminarle;
che non ottenendo alcun riscontro, la ricorrente, con pec del 10/05/2022, diffidava il a prendere atto del contenuto della lettera inviata in data CP_1
12/04/2022 e ad eseguire, con particolare urgenza, un sopralluogo per individuare le cause della denunciata situazione lesiva in atto e predisporre i rimedi idonei ad eliminarla, preavvertendo che in difetto di quanto chiesto avrebbe adito le competenti autorità al fine di ottenere il risarcimento dei danni;
che con pec del 01/06/2022 prot. n. 0004089, in riscontro alla pec inviata dalla in Pt_1
data 12/04/2022, il Comune di comunicava che il sopralluogo effettuato dall'Ing. CP_1 CP_2
e dal Capitano dott. in data 23/05/2022 nell'immobile assegnato alla sig.ra Persona_1
confermava la presenza di umidità di risalita in pavimenti e muri dei locali posti a piano Pt_1
terra; che la all'atto di accettazione dell'alloggio prescelto, accettava il predetto immobile Pt_1
nello stato in cui si trovava accollandosi la spesa per tutti i lavori di manutenzione necessari, ma che,
al fine di risolvere la problematica suesposta, l'Amministrazione Comunale aveva formulato una richiesta di finanziamento;
che con successiva pec del 15/09/2022 protocollata al n 0007122, il
Comune di chiedeva alla un riscontro in merito alla proposta, avvenuta per le vie CP_1 Pt_1
brevi, di una soluzione temporanea ubicata in via Delle Ortole n. 6 e rappresentava che, con rifermento ai lavori di via Dietro Santa Maria Vetere n. 2, il medesimo Ente aveva attivato un'apposita convenzione con il quale aveva provveduto a pubblicare il bando riguardante l'affidamento CP_3
relativo alla realizzazione di interventi di riqualificazione ed efficientamento energetico del patrimonio edilizio pubblico di proprietà del;
che in riscontro alla pec del Controparte_1
15/09/2022, la comunicava la propria intenzione di non accettare la soluzione temporanea Pt_1
proposta dal Comune, in quanto anche l'immobile sito in via delle Ortole, n. 6 era interessato da infiltrazioni di acqua che lo rendevano inagibile ed inabitabile;
che, inoltre, con riferimento alla convenzione relativa alla realizzazione di interventi di riqualificazione ed efficientamento CP_3
energetico del patrimonio edilizio residenziali pubblico, si rendeva disponibile ad attendere sino al
14/10/2022, termine ultimo delle offerte e che, nel caso in cui fossero stati eseguiti i lavori volti ad eliminare le infiltrazioni di acqua nell'appartamento assegnatole, sarebbe stata disposta ad addivenire ad una soluzione bonaria della controversia.
Tanto premesso, stante la mancata risoluzione di quanto rappresentato, svolta una consulenza tecnica di parte a firma del geometra , chiedeva “accertare e dichiarare la responsabilità del Controparte_4
in persona del Sindaco pro tempore, per le infiltrazioni e gli altri vizi Controparte_5
lamentati che rendono inagibile e inabitabile l'alloggio di cui risulta assegnataria la sig.ra Parte_1
, sito in SC (AV), alla via Dietro Santa Maria Vetere, n. 1, int.
1. e, per l'effetto,
[...]
condannarlo alla realizzazione di tutte le opere idonee e necessarie alla eliminazione dei predetti vizi
ed infiltrazioni, anche alla luce del contegno posto in essere dal Comune stesso, così come indicate
del consulente tecnico di parte, geom. , con la relazione tecnica del 19/04/2023 o Controparte_6
secondo le indicazioni che saranno accertate in corso di causa anche a seguito di C.T.U., che sin
d'ora si chiede;
2) condannare il in persona del Sindaco pro tempore, al Controparte_5
risarcimento del danno non patrimoniale, per i motivi di cui in narrativa, nella misura che sarà
determinata in corso di causa anche a seguito di C.T.U., che sin d'ora si chiede;
3) condannare il
in persona del Sindaco pro tempore, al risarcimento del danno patrimoniale Controparte_5
per i canoni di locazione che la sig.ra ha dovuto sostenere a partire dal mese di novembre Pt_1
2019 per abitare in un altro appartamento e che ammontano ad € 5.916,50 o in quella somma,
maggiore o minore, che sarà determinata in corso di causa anche a seguito di C.T.U., che sin d'ora
si chiede.”
Si costituiva il che, con comparsa di costituzione e risposta, ha dedotto il difetto di Controparte_1
giurisdizione e l'infondatezza della domanda. Infondata è l'eccezione relativa al difetto di giurisdizione.
Ed invero, il Comune di deduce che l'odierna attrice, –avente nucleo CP_1 Parte_1
familiare corrispondente idoneo all'adeguatezza dimensionale degli alloggi ancora da assegnare-
accettava uno degli alloggi disponibili con verbale di scelta alloggi del 4/11/2019 ove si legge espressamente che la “dichiara di accettare l'alloggio di proprietà del Comune di , Pt_1 CP_1
sito alla via Dietro Santa Maria Vetere n. int. 1, riportato in catasto al foglio di mappa n. 20, mappale
1115/4 di mq 49,95 nello stato in cui trova e di accollarsi la spesa per tutti i lavori di manutenzione
necessari”. In pari data, in ragione di tale accettazione, il Comune di con determina n. 262 del CP_1
18/11/2019, ha assegnato in locazione –ai sensi del disposto dell'art. 2, co 5, della legge regionale 14
aprile 2000, n. 13 ed all'art. 11, co 2, del DPR 30.12.1972 n. 1035 – al l'alloggio Parte_1
da lei scelto.
Consta, pertanto, agli atti l'assegnazione giusta delibera n. 262 del 18.11.2019.
Secondo l'ente convenuto, non sarebbe l'atto di assegnazione ex se, bensì proprio la stipula del contratto di locazione che disciplina il rapporto privatistico locare-conduttore, in quanto prevista dall'art. 12, comma 5, della l. r. Campania n. 18/1997 come integrativa dell'efficacia dell'adottato provvedimento ampliativo– a segnare il definitivo spartiacque verso l'instaurazione del rapporto locativo, privatistico e paritetico, radicante la giurisdizione del giudice ordinario sulle controversie inerenti al momento esecutivo del contratto stipulato.
Sostiene, infatti, che, come chiarito dalla giurisprudenza, in materia di edilizia residenziale pubblica,
sorgono situazioni di diritto soggettivo e viene, di conseguenza, a radicarsi la cognizione del giudice ordinario esclusivamente dopo che non solo sia stato assegnato l'alloggio di ERP, ma sia stato anche stipulato il contratto in cui dette situazioni di diritto soggettivo rinvengono la propria fonte regolamentare (cfr. TAR Campania, sez. V, n. 6943/2018; TAR Veneto, Venezia, sez. II, n. 1076/2019;
TAR Calabria, Catanzaro, sez. I, n. 426/2020). In realtà, concorda questo Tribunale con il dato che durante la fase di assegnazione, che include la prenotazione e l'assegnazione dell'alloggio, la giurisdizione è del giudice amministrativo. Questo
perché si tratta di esercizio di poteri pubblici e interessi legittimi, laddove la giurisdizione del giudice ordinario si radica solo con la stipula del contratto di locazione.
Ciononostante, nel caso di specie, parte attrice lamenta proprio la sussistenza del diritto di prendere possesso dell'alloggio e la gestione del rapporto locativo: in questa fase, come rappresentata dalle parti, le controversie riguardano diritti soggettivi.
Secondo l'ormai consolidato indirizzo della Corte regolatrice, nella materia degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, il riparto di giurisdizione tra giudice amministrativo ed ordinario trova il suo criterio distintivo nell'essere la controversia relativa alla fase antecedente o successiva al provvedimento di assegnazione dell'alloggio, che segna il momento a partire dal quale l'operare della pubblica amministrazione non è più riconducibile all'esercizio di pubblici poteri, ma ricade invece nell'ambito di un rapporto paritetico (Cass., Sez. Un., 8 marzo 2012, n. 3623; Cass., Sez. Un., 20
aprile 2018, n. 9918; Cass., Sez. Un., 26 febbraio 2020, n. 5252; Cass., Sez. Un., 26 febbraio 2020,
n. 5253).
Appartiene, pertanto, alla giurisdizione del giudice amministrativo la controversia avente ad oggetto la legittimità del rifiuto opposto dalla P.A. all'istanza di assegnazione, a titolo di regolarizzazione, di un alloggio già occupato dal richiedente, in quanto relativa alla fase iniziale del procedimento riconducibile all'esercizio di pubblici poteri. Simmetricamente, la controversia introdotta da chi si opponga ad un provvedimento della P.A. di rilascio di un immobile di edilizia residenziale pubblica occupato senza titolo rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, essendo contestato il diritto di agire esecutivamente e configurandosi l'ordine di rilascio come un atto imposto dalla legge e non come esercizio di un potere discrezionale dell'amministrazione, la cui concreta applicazione richieda,
di volta in volta, una valutazione del pubblico interesse;
e ciò vale anche qualora sia dedotta l'illegittimità di provvedimenti amministrativi (diffida a rilasciare l'alloggio e successivo ordine di sgombero), dei quali è eventualmente possibile la disapplicazione da parte del giudice, chiamato a statuire sull'esistenza delle condizioni richieste dalla legge per dare corso forzato al rilascio del bene
(Cass., Sez. Un., 7 luglio 2011, n. 14956; Cass., Sez. Un., 13 ottobre 2017, n. 24148; Cass., Sez. Un.,
5 aprile 2019, n. 9683; Cass., Sez. Un., 24 maggio 2019, n. 14267). (cfr. sentenza sez. un. Cassazione Civile n. 621 del 15/01/2021).
Nel caso di specie, il diritto soggettivo a prendere possesso dell'immobile è già sorto con la determina n. 262 del 18.11.2019, con la conseguenza che è giurisdizione del Giudice ordinario verificare se tale diritto sia stato ingiustificatamente compresso dall'amministrazione convenuta.
Passando alla disamina del merito, ritiene questo Tribunale che la domanda debba essere rigettata.
I motivi di rigetto possono riassumersi nelle seguenti considerazioni.
ha prodotto in atti dichiarazione del 4.11.2019 nella quale accetta la proprietà Controparte_7
dell'alloggio del Comune di sito alla via Dietro Santa Maria Vetere n. 1 int. 1 “nello stato in CP_1
cui si trova e di accollarsi la spesa per tutti i lavori di manutenzione necessari”.
L'interpretazione letterale della dicitura -con la specificazione che la stessa si sarebbe accollata tutti i lavori di manutenzione necessari- lascia intendere che lo stato globale dell'immobile fosse ben visibile e riconoscibile dall'attrice la quale, prima di dichiarare l'accettazione, era evidentemente ben consapevole che vi sarebbero stati degli esborsi da sopportare.
2- Le doglianze dell'attrice risalgono al 12.4.2022, ossia a distanza di oltre due anni dal verbale di accettazione. Tale lasso temporale appare significativo di una possibile strumentalizzazione dell'attrice nelle richieste avanzate al e nell'intentare l'odierna causa. Ed infatti, se avesse CP_1
avuto realmente intenzione di godere dell'alloggio non avrebbe atteso oltre due anni prima di evidenziare le mancanze strutturali. D'altra parte, la stessa, nell'atto di citazione dichiara di avere effettuato alcuni piccoli interventi a proprie spese ma che le macchie si erano poi ripresentate. Di tutto questo non c'è traccia nella documentazione esibita.
3- La CTP versata in atti nulla dice di significativo riguardo alla diversità tra il momento di visione dell'immobile e la redazione della consulenza. Il tecnico incaricato, infatti, non evidenzia che il sopralluogo abbia fotografato un immobile in stato diverso dal momento dell'assegnazione. Senza
nulla togliere alla situazione di fatiscenza e/o degrado dell'alloggio in questione, non vi è spazio per la pretesa risarcitoria vantata, stante l'accollo di tali vizi in sede di dichiarazione liberamente resa e non contraria all'ordine pubblico.
4- Il Comune di ha correttamente attivato la procedura di risanamento dell'immobile in CP_1
questione con e aveva proceduto a mettere a disposizione della ricorrente anche altro CP_3
immobile, nemmeno questo adeguato alle esigenze. Ne deriva che, anche accedendo alla tesi sostenuta dall'attrice per cui le spese che la stessa si accollava erano solamente quelle ordinarie -tesi fragile, per i motivi esposti- alcun profilo di responsabilità può ravvisarsi in capo al CP_1
5- La parte attrice non ha minimamente dimostrato quali danni non patrimoniali avrebbe subito se non l'aver continuato a pagare il canone di affitto di euro 130,00 per l'immobile nel quale tuttora abita
In definitiva la domanda deve essere rigettata poiché non emergono profili di responsabilità in capo all'amministrazione convenuta.
Le spese possono tuttavia essere compensate in ragione del comportamento extragiudiziale di collaborazione tenuto dalle parti
PQM
Rigetta la domanda;
compensa le spese di lite
Così deciso in Avellino il 09/06/2025
Il Presidente
Dott.ssa Maria Iandiorio