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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 16/10/2025, n. 173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 173 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TRIESTE
Sezione Civile – Controversie del Lavoro
VERBALE DI UDIENZA della causa iscritta al N.295/2025
Oggi 16/10/2025 , innanzi al dott. Paolo Ancora, sono comparsi: per la parte ricorrente avv. Valentin in sostituzione;
per avv. Iero;
CP_1
per avv. Passeri. Controparte_2
Viene esperito tentativo di conciliazione che dà esito negativo.
L'avv. Valentin si riporta agli atti ed insiste per l'accoglimento del ricorso, non essendo stata fornita prova dell'interruzione della prescrizione.
L'avv. Iero si riporta alla memoria.
L'avv. Passeri si richiama agli atti.
Il Giudice entra in camera di consiglio. pronunzia la seguente sentenza dandone lettura. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trieste, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Paolo Ancora, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile in materia di lavoro e/o di previdenza e assistenza obbligatorie, iscritta al n. 295/2025 R.L. promossa da
), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv.to Antonio Caiazza;
ricorrente contro
Controparte_3
( , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Luca Iero e Paolo Bonetti;
P.IVA_1
resistente e contro
( ), Controparte_2 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Lorenzo Sternini;
resistente
OGGETTO: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss.
L689/1981, lavoro/prev.
Conclusioni
Per la parte ricorrente: “In via preliminare, accertare e dichiarare la nullità o, in subordine, l'annullabilità e comunque l'inefficacia degli atti impugnati;
2)
2 Nel merito, dichiarare l'inesistenza del credito e del diritto di procedere alla paventata esecuzione forzata;
3) In ogni caso, condannare i resistenti in solido (o, in subordine, chi di dovere) alla refusione, in favore del ricorrente, delle spese (anche generali), diritti e onorario di giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”.
Per : “rigettare il ricorso. Spese e compensi di lite rifusi”. CP_1
Per : “In via preliminare: 1) dichiarare Controparte_2
l'incompetenza per territorio dell'adito Tribunale di Trieste - sezione Lavoro,
a favore del Tribunale di Caserta - sezione Lavoro;
2) dichiarare il difetto di legittimazione passiva di relativamente a Controparte_2
tutte le eccezioni e le domande avversarie non attinenti alla propria attività di riscossione. Nel merito: respingere tutte le domande formulate dal ricorrente per i motivi esposti in narrativa. In ogni caso: con vittoria di spese e competenze e distrazione delle stesse a favore dello scrivente Avv. Lorenzo
Sternini che si dichiara antistatario”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 442 c.p.c. depositato in data 1.7.2025, il ricorrente indicato in epigrafe adiva il Giudice del Lavoro di Trieste, presentando opposizione avverso l'intimazione di pagamento dell n. Controparte_4
02820259003334751/000 notificata il g. 13/06/2025 per presunto credito dell' di Caserta, con la quale era stata richiesta al ricorrente la CP_5
corresponsione della complessiva somma di € 386,56 per contributi previdenziali I.V.S. e accessori anno 2017. CP_1
2. Rilevava il ricorrente l'incompetenza territoriale dell CP_6
per la Provincia di Caserta ad emettere l'atto e dunque
[...]
l'illegittimità dell'intimazione, nonché l'illegittimità della paventata esecuzione, atteso che l'attività di lavoro autonomo precedentemente svolta e in forza della quale veniva richiesto il versamento dei contributi previdenziali
3 era cessata a far data dall'1/7/2017 e tutti i contributi relativi all'anno 2017 erano stati regolarmente e tempestivamente pagati. Eccepiva l'omessa notificazione di un avviso di addebito e la prescrizione quinquennale dei crediti contributivi.
3. Con memoria difensiva ritualmente e tempestivamente depositata si costituiva in giudizio l' , eccependo l'incompetenza Controparte_2
territoriale del Tribunale di Trieste in favore del giudice del luogo dove ha sede l'amministrazione procedente, e la propria carenza di legittimazione passiva in ordine agli aspetti relativi alla notificazione dell'avviso di addebito.
Argomentava sull'infondatezza delle argomentazioni avversarie in ordine all'organo che aveva emesso l'intimazione di pagamento e affermava la necessità di applicare alla fattispecie la prescrizione decennale.
4. Con memoria difensiva ritualmente e tempestivamente depositata si costituiva in giudizio l' producendo prova dell'avvenuta notifica dell'avviso di CP_1
addebito presupposto all'intimazione di pagamento impugnata ed affermando per il resto, ed in particolare sull'eccepita prescrizione quinquennale, che la riscossione dei crediti in discussione spettava, in via esclusiva, al concessionario al quale competeva ogni Controparte_7
adempimento relativo alla notifica di tutti i successivi atti volti al recupero del credito contributivo dell' . CP_1
5. La causa veniva istruita con l'acquisizione della documentazione allegata dalle parti agli atti introduttivi e poi decisa all'odierna udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. Deve essere rigettata l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall , la quale ha affermato che la Controparte_2
competenza per l'opposizione all'ingiunzione di pagamento è riservata, ai sensi dell'art. 32 comma 2 del D.Lgs. n.150 dell'01.09.2011, al giudice del
4 luogo in cui ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento opposto, in tesi difensiva, per l'appunto, Caserta.
7. Tuttavia è stato da tempo chiarito che la controversia inerente agli obblighi contributivi facenti capo ad un lavoratore autonomo (come nella specie, avendo ad oggetto tutte le pretese contributive il versamento in favore CP_1
della gestione artigiani) rientra nella competenza del tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione risiede l'attore, ai sensi dell'art. 444, comma 1, c.p.c., atteso che il disposto del terzo comma della stessa norma (il quale, per le controversie relative agli obblighi “dei datori di lavoro”, prevede la competenza territoriale del tribunale della sede dell'ufficio dell'ente creditore) non è suscettibile di applicazione estensiva o analogica all'infuori dei casi espressamente contemplati, introducendo un'eccezione al principio generale di cui al primo comma (per tutte, Cass. nr. 23141/2011).
8. Per il resto il ricorso è fondato e deve essere accolto secondo il principio della ragione più liquida, ed in particolare dovendosi accogliere l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata da parte ricorrente.
9. La Corte di Cassazione ha difatti già da tempo ritenuto la rilevanza costituzionale del principio della ragione più liquida come modalità di decisione delle controversie, ed evidenziato l'attitudine di un siffatto strumento, a facilitare, e dunque accelerare, la decisione, proteggendo il valore costituzionale della ragionevole durata del giusto processo. E' stato difatti affermato (Cass. nr. 12002/2014), che: “Il principio della “ragione più liquida”, imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'articolo 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerita' del giudizio, costituzionalizzata dall'articolo 111 Cost., con la conseguenza che la causa
5 puo' essere decisa sulla base della questione ritenuta di piu' agevole soluzione
– anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre”, e successivamente si sono posti sulla medesima linea, ulteriori arresti (Cass. sez. 5, 11 maggio 2018 n. 11458 e Cass. sez. 5, ord. 9 gennaio 2019 n. 363).
10. In particolare, nel costituirsi in giudizio, ha affermato di aver notificato CP_1
in data 10.1.2018 via PEC a parte ricorrente l'avviso di addebito n. 328 2018
00021065 68 000 concernente i crediti contributivi oggetto dell'intimazione di pagamento opposta in questa sede (doc.1 e 2 memoria ) e di avere, CP_1
poi, affidato ad , la procedura esecutiva. Controparte_2
11. , da parte sua, ha affermato nel costituirsi Controparte_2
in giudizio che con la formazione del ruolo e della conseguente cartella di pagamento/AVA si sarebbe determinato un effetto novativo delle singole obbligazioni originariamente dovute a separate ragioni di credito e, a seguito della creazione del ruolo, inglobate in un unico credito, nell'ambito del quale non è più possibile scorporare le singole voci originarie. Per effetto di tale trasformazione novativa il credito non sarebbe più di natura previdenziale e si applicherebbe la prescrizione decennale in ragione della necessità di applicare il disposto dell'art. 2946 c.c. per il quale salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni. Dunque si dovrebbe concludere che, essendo trascorsi meno di dieci anni tra la notifica dell'avviso di addebito (10.07.2018) e la notifica dell'intimazione di pagamento (13.06.2025), il credito sarebbe senz'altro ad oggi integralmente esigibile.
12. Tale prospettazione non è tuttavia condivisibile.
13. Si deve difatti rammentare che quanto al decorso della prescrizione successivo alla notifica dell'avviso di addebito, secondo le Sezioni Unite della
Corte di Cassazione (Sez. U. n. 23397 del 17/11/2016), la scadenza del
6 termine pacificamente perentorio per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui al Decreto Legislativo n. 46 del 1999, articolo 24, comma 5, pur determinando la decadenza dalla possibilita' di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilita' del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo la L. n. 335 del 1995, articolo 3, commi 9 e 10) in quello ordinario (decennale). Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la cartella esattoriale e l'avviso di addebito, avendo natura di atti amministrativi, sono privi dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Il credito previdenziale, per sua natura, resta assoggettato per legge ad una disciplina specifica anche quanto al regime prescrizionale, caratterizzato, come detto, dal principio di ordine pubblico dell'irrinunciabilita' della prescrizione. Ne consegue che in assenza di un titolo giudiziale definitivo che accerti con valore di giudicato l'esistenza del credito, continua a trovare applicazione, anche nei confronti del soggetto titolare del potere di riscossione, la speciale disciplina della prescrizione prevista dalla L.
n. 335 del 1995, articolo 3, invece che la regola generale sussidiaria di cui all'articolo 2946 c.c. (Cass. n. 31352 del 04/12/2018).
14. Gli assunti che precedono, non smentiti dalla giurisprudenza della Cassazione richiamata da controparte riferibile a crediti di natura tributaria e dunque di natura diversa rispetto a quelli di natura previdenziale in trattazione, hanno rilievo determinante nel caso di specie, in quanto anche tenendo presente la notifica in data 10.1.2018 dell'avviso di addebito presupposto (doc. 1 e 2 memoria difensiva ), comunque, in assenza di ulteriori e validi atti CP_1
interruttivi successivi, il credito oggetto di giudizio si è estinto per prescrizione, in quanto dopo la notifica di tale avviso il termine quinquennale ha ricominciato a decorrere e poi è spirato, non essendovi altri atti interruttivi
7 prima della notifica dell'intimazione di pagamento effettuata in data
13.6.2025.
15. Il ricorso deve essere dunque accolto e si deve dichiarare che gli importi richiesti con l'intimazione di pagamento n.02820259003334751/000 notificata il 13.06.2025 a titolo di Contributi IVS 2017 – Gestione Artigiani non sono dovuti per intervenuta prescrizione.
16. Le spese di lite nei rapporti fra parte ricorrente e Controparte_2
seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo
[...]
con distrazione al procuratore antistatario ai minimi tariffari in ragione della modesta complessità della controversia, quanto ai rapporti fra le altre parti si compensano integralmente, stante il ruolo marginale di nella vicenda. CP_1
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando, così decide:
1) in accoglimento del ricorso dichiara che gli importi richiesti a parte ricorrente con l'intimazione di pagamento n. n.02820259003334751/000 a titolo di
Contributi IVS 2017 – Gestione Artigiani non sono dovuti per intervenuta prescrizione;
2) condanna l' a corrispondere a parte Controparte_2
ricorrente le spese di lite che si quantificano in € 251,00 oltre accessori da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
compensa per il resto.
Così deciso in Trieste, data 16/10/2025
Il Giudice del Lavoro dott. Paolo Ancora
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