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Sentenza 26 agosto 2025
Sentenza 26 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 26/08/2025, n. 1654 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1654 |
| Data del deposito : | 26 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE Sezione Lavoro
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Barbara Lombardi, all'esito del deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 2702/2021
TRA
nato a [...] il [...], rappr. e dif. dall'Avv. P. Parte_1 dom. in Piedimonte Matese, alla Piazza Roma n. 31, giusta procura in atti RICORRENTE
E
in persona del l.r.p.t., rappr. e dif. dall'Avv. P. Massafra, con cui elett. dom. in CP_1 lla via Arena Località San Benedetto, giusta procura in atti RESISTENTE
NONCHE' Controparte_2
, in persona del Liquidatore p.t., rappr. e dif. dall'Avv. V. Perrone, con cui
[...]
Curti (CE) alla via Fosse Ardeatine n. 1, presso la sede dell'ente, giusta procura in atti RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 04/05/2021 la parte ricorrente in epigrafe deduceva:
- di aver lavorato alle dipendenze del resistente dal 15/05/2000 al CP_3
29/10/2018, data in cui rassegnava le pro ioni;
- di essere stata assunta con qualifica di operatore ecologico, livello 3 del CCNL di categoria, dapprima a tempo determinato, e dal 27/03/2001 a tempo indeterminato e, successivamente, dal 2002, transitata nei ruoli amministrativi, al IV livello, stabilizzata dal 01/04/2006;
- di non aver ricevuto la corresponsione del TFR;
- che l' in data 30/01/21, comunicava, quale causa ostativa alla sua liquidazione, il CP_1 mancato pagamento dei contributi cassa Inadel da parte del . CP_3
1 Concludeva, pertanto, chiedendo di “A. Dichiarare l'illegittimità della condotta tenuta da controparte omissiva del versamento dei contributi obbligatori, e, per l'effetto, condannare il resistente
al pagamento in favore dell' Controparte_4
0 al 29.10.2018, oltre int e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo, nella misura di € 125.313,54, ovvero in quella emergente in lite anche all'esito dell'espletanda attività istruttoria;
B. in via subordinata accertare il mancato versamento dei contributi dovuti alle istituzioni di previdenza e assistenza e condannare il in liquidazione, a costituire presso l a CP_3 Controparte_4 CP_1
di causa, la riserva matematica ne a garantire al lavoratore dipendente, all'atto del pensionamento, una pensione uguale a quella che avrebbe percepito se fossero stati versati i contributi obbligatori ovvero la riserva matematica calcolata in base alle tariffe determinate con decreto del Ministro del Lavoro e Politiche Sociali condannando contestualmente l' ad accettare la riserva matematica oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al CP_1 saldo;
C. in via ulteriormente gradata e per il caso di intervenuta prescrizione del diritto a richiedere i contributi e per i periodi relativamente ai quali risulta decorso il predetto termine di prescrizione si chiede condannarsi il di , in liquidazione al risarcimento Controparte_4 CP_4 del danno subi e a utilizzarsi in via parametrica, condannando contestualmente l ad accettare la riserva matematica oltre interessi e rivalutazione CP_1 monetaria dalla maturazione al D. Al fine di assicurare l'effettiva realizzazione dell'obbligo voglia il Giudice adito condannare il resistente Controparte_4
ai sensi e per gli effetti di c
[...] ogni giorno di ritardo nell'adempimento, nella misura ritenuta di giustizia, ovvero disporre attraverso altro mezzo di coazione quanto necessario a garantire il richiamato fine dell'ottemperanza al giudicato”. Vittoria di spese, con attribuzione. Si costituiva l' che, con articolata memoria, concludeva per la condanna, previo CP_1 accertamento del rapporto lavorativo, del al pagamento, nei limiti della CP_3 prescrizione, dei contributi dovuti, oltre sanzi ressi. Spese vinte. Si costituiva altresì il resistente, che preliminarmente eccepiva la carenza di CP_3 interesse ad agire di p nte, stante l'intervenuta regolarizzazione della posizione contributiva, con conseguente declaratoria di cessata materia del contendere, concludendo, nel merito, per il rigetto del ricorso. Spese vinte. La causa, riassegnata alla scrivente e rinviata per discussione, anche in considerazione del carico di ruolo nonché per acquisire estratto conto certificativo, all'esito della lettura delle note scritte depositate in sostituzione di udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., veniva decisa mediante sentenza, completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
************ In via preliminare, va rilevato, quanto all'eccezione di frazionamento del credito, che il presente giudizio ha ad oggetto la regolarizzazione della posizione contributiva da parte del resistente, mentre il giudizio n. 2657/2021 R.G. il pagamento delle somme CP_3 dovute a titolo di TFR. Pertanto, i due giudizi hanno ad oggetto crediti distinti. Sempre in via preliminare si osserva che, onerato dal giudicante, l'ente previdenziale depositava estratto conto certificativo, da cui si evinceva il versamento dei contributi per il periodo indicato in ricorso, per i quali va dichiarata - eccettuati i contributi riferiti all'annualità 2018 – la cessazione della materia del contendere. 2 Ed invero, nel caso di specie, parte ricorrente, nelle note di trattazione depositate, non formulava alcuna specifica contestazione in ordine ai versamenti effettuati dal CP_3 resistente sino all'anno 2017, così come risultanti dall'estratto conto c depositato dall' CP_1
La predetta d ntazione, in assenza di puntuale contestazione ad opera di parte ricorrente, fa ritenere integralmente soddisfatte le ragioni dell'istante, con carenza di interesse ad un provvedimento di contenuto contenzioso. Condizione necessaria e sufficiente per tale dichiarazione è che il fatto dell'avvenuta cessazione della materia del contendere risulti acquisito agli atti di causa, anche indipendentemente da una formale rinunzia al giudizio o al merito delle pretese dedotte nel giudizio stesso (Cass. 20 maggio 1998, n. 5029; Cass. 8 maggio 1998, n. 4672). La cessazione della materia del contendere costituisce, infatti, il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragion d'essere della lite, a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma non incide sul principio secondo cui il processo civile deve concludersi nelle forme disciplinate dal codice di rito (Cass. lav., 13.3.1999, n. 2268). I suoi eventi generatori possono essere di natura fattuale, come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (come, ad esempio, nel caso di rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione). La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali. Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass. 18.3.2005, n.5974; 1.6.2004, n.10478). Come pacificamente affermato, affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve, infine, trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le altre, Cass.
8.11.2007 n. 23289; 21.2.2007, n. 4034; 27.4.2000, n.5390). Sussistendo i predetti requisiti, la pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 22.8.2007, n. 17861; 28.7.2004, n.14194; Cass., Sez. Un., 28.9.2000, n.1048), deve assumere la forma di sentenza in quanto solo la sentenza è in grado di tutelare sia il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato) che l'attore, permettendogli di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni. 3 Quanto al residuo, ovvero all'annualità 2018, deve preliminarmente rilevarsi che, nelle note di trattazione scritta depositate, parte ricorrente osservava che, per tale annualità, risultavano indicati n. 270+14 giorni lavorati per il Consorzio, senza la corrispondente indicazione sulla produzione reddituale e sul versamento degli oneri contributivi. Sul punto, si osserva quanto segue. In primo luogo, dalla documentazione depositata dall' in data 13/05/2025 CP_1 unitamente all'estratto conto certificativo, risulta che “facend ento ai periodi indicati, si comunica che le retribuzioni non sono dovute perchè il dipendente, in disponibilità a far data dal 01/01/2015 ai sensi degli artt. 33,34 e 34 bis del D.lgs. n. 165/2001, ha chiesto la sospensione dallo stato di disponibilità per aver stipulato dei contratti di supplenza a tempo determinato presso il MIUR”. Il , inoltre, ha dedotto ad ogni modo la sospensione dello stato di disponibilità CP_3 in ecreti versati in atti (cfr. note di trattazione scritta). Tali circostanze non risultano in alcun modo contestate da parte ricorrente. Ad ogni modo, si osserva che, con riferimento al personale in disponibilità, l'art. 34 d. lgs. 165/2001 prevede che “Gli oneri sociali relativi alla retribuzione goduta al momento del collocamento in disponibilità sono corrisposti dall'amministrazione di appartenenza all'ente previdenziale di riferimento per tutto il periodo della disponibilità”. Nel caso in esame, tuttavia, parte ricorrente non ha dedotto di essere collocato in tale periodo in disponibilità, né di aver percepito la relativa indennità - con conseguente insorgenza del correlato obbligo contributivo – e tale circostanza non si evince nemmeno dai cedolini paga versati in atti per l'anno 2018. Alla luce di tutto quanto esposto, pertanto, il ricorso va, in parte qua, rigettato. Assorbita ogni ulteriore questione. Le spese di lite, considerati la peculiarità della vicenda ed i motivi della decisione, si compensano integralmente tra parte ricorrente e resistente. CP_3
Le spese di lite tra parte ricorrente ed si compensano integralmente in ragione della CP_1 posizione dell'ente previdenziale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Barbara Lombardi, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara cessata la materia del contendere nei limiti e per le ragioni di cui in parte motiva;
b) rigetta nel resto;
c) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Santa Maria Capua Vetere, 26/08/2025 IL GIUDICE DEL LAVORO Dott.ssa Barbara Lombardi
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Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Barbara Lombardi, all'esito del deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 2702/2021
TRA
nato a [...] il [...], rappr. e dif. dall'Avv. P. Parte_1 dom. in Piedimonte Matese, alla Piazza Roma n. 31, giusta procura in atti RICORRENTE
E
in persona del l.r.p.t., rappr. e dif. dall'Avv. P. Massafra, con cui elett. dom. in CP_1 lla via Arena Località San Benedetto, giusta procura in atti RESISTENTE
NONCHE' Controparte_2
, in persona del Liquidatore p.t., rappr. e dif. dall'Avv. V. Perrone, con cui
[...]
Curti (CE) alla via Fosse Ardeatine n. 1, presso la sede dell'ente, giusta procura in atti RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 04/05/2021 la parte ricorrente in epigrafe deduceva:
- di aver lavorato alle dipendenze del resistente dal 15/05/2000 al CP_3
29/10/2018, data in cui rassegnava le pro ioni;
- di essere stata assunta con qualifica di operatore ecologico, livello 3 del CCNL di categoria, dapprima a tempo determinato, e dal 27/03/2001 a tempo indeterminato e, successivamente, dal 2002, transitata nei ruoli amministrativi, al IV livello, stabilizzata dal 01/04/2006;
- di non aver ricevuto la corresponsione del TFR;
- che l' in data 30/01/21, comunicava, quale causa ostativa alla sua liquidazione, il CP_1 mancato pagamento dei contributi cassa Inadel da parte del . CP_3
1 Concludeva, pertanto, chiedendo di “A. Dichiarare l'illegittimità della condotta tenuta da controparte omissiva del versamento dei contributi obbligatori, e, per l'effetto, condannare il resistente
al pagamento in favore dell' Controparte_4
0 al 29.10.2018, oltre int e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo, nella misura di € 125.313,54, ovvero in quella emergente in lite anche all'esito dell'espletanda attività istruttoria;
B. in via subordinata accertare il mancato versamento dei contributi dovuti alle istituzioni di previdenza e assistenza e condannare il in liquidazione, a costituire presso l a CP_3 Controparte_4 CP_1
di causa, la riserva matematica ne a garantire al lavoratore dipendente, all'atto del pensionamento, una pensione uguale a quella che avrebbe percepito se fossero stati versati i contributi obbligatori ovvero la riserva matematica calcolata in base alle tariffe determinate con decreto del Ministro del Lavoro e Politiche Sociali condannando contestualmente l' ad accettare la riserva matematica oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al CP_1 saldo;
C. in via ulteriormente gradata e per il caso di intervenuta prescrizione del diritto a richiedere i contributi e per i periodi relativamente ai quali risulta decorso il predetto termine di prescrizione si chiede condannarsi il di , in liquidazione al risarcimento Controparte_4 CP_4 del danno subi e a utilizzarsi in via parametrica, condannando contestualmente l ad accettare la riserva matematica oltre interessi e rivalutazione CP_1 monetaria dalla maturazione al D. Al fine di assicurare l'effettiva realizzazione dell'obbligo voglia il Giudice adito condannare il resistente Controparte_4
ai sensi e per gli effetti di c
[...] ogni giorno di ritardo nell'adempimento, nella misura ritenuta di giustizia, ovvero disporre attraverso altro mezzo di coazione quanto necessario a garantire il richiamato fine dell'ottemperanza al giudicato”. Vittoria di spese, con attribuzione. Si costituiva l' che, con articolata memoria, concludeva per la condanna, previo CP_1 accertamento del rapporto lavorativo, del al pagamento, nei limiti della CP_3 prescrizione, dei contributi dovuti, oltre sanzi ressi. Spese vinte. Si costituiva altresì il resistente, che preliminarmente eccepiva la carenza di CP_3 interesse ad agire di p nte, stante l'intervenuta regolarizzazione della posizione contributiva, con conseguente declaratoria di cessata materia del contendere, concludendo, nel merito, per il rigetto del ricorso. Spese vinte. La causa, riassegnata alla scrivente e rinviata per discussione, anche in considerazione del carico di ruolo nonché per acquisire estratto conto certificativo, all'esito della lettura delle note scritte depositate in sostituzione di udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., veniva decisa mediante sentenza, completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
************ In via preliminare, va rilevato, quanto all'eccezione di frazionamento del credito, che il presente giudizio ha ad oggetto la regolarizzazione della posizione contributiva da parte del resistente, mentre il giudizio n. 2657/2021 R.G. il pagamento delle somme CP_3 dovute a titolo di TFR. Pertanto, i due giudizi hanno ad oggetto crediti distinti. Sempre in via preliminare si osserva che, onerato dal giudicante, l'ente previdenziale depositava estratto conto certificativo, da cui si evinceva il versamento dei contributi per il periodo indicato in ricorso, per i quali va dichiarata - eccettuati i contributi riferiti all'annualità 2018 – la cessazione della materia del contendere. 2 Ed invero, nel caso di specie, parte ricorrente, nelle note di trattazione depositate, non formulava alcuna specifica contestazione in ordine ai versamenti effettuati dal CP_3 resistente sino all'anno 2017, così come risultanti dall'estratto conto c depositato dall' CP_1
La predetta d ntazione, in assenza di puntuale contestazione ad opera di parte ricorrente, fa ritenere integralmente soddisfatte le ragioni dell'istante, con carenza di interesse ad un provvedimento di contenuto contenzioso. Condizione necessaria e sufficiente per tale dichiarazione è che il fatto dell'avvenuta cessazione della materia del contendere risulti acquisito agli atti di causa, anche indipendentemente da una formale rinunzia al giudizio o al merito delle pretese dedotte nel giudizio stesso (Cass. 20 maggio 1998, n. 5029; Cass. 8 maggio 1998, n. 4672). La cessazione della materia del contendere costituisce, infatti, il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragion d'essere della lite, a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma non incide sul principio secondo cui il processo civile deve concludersi nelle forme disciplinate dal codice di rito (Cass. lav., 13.3.1999, n. 2268). I suoi eventi generatori possono essere di natura fattuale, come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (come, ad esempio, nel caso di rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione). La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali. Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass. 18.3.2005, n.5974; 1.6.2004, n.10478). Come pacificamente affermato, affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve, infine, trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le altre, Cass.
8.11.2007 n. 23289; 21.2.2007, n. 4034; 27.4.2000, n.5390). Sussistendo i predetti requisiti, la pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 22.8.2007, n. 17861; 28.7.2004, n.14194; Cass., Sez. Un., 28.9.2000, n.1048), deve assumere la forma di sentenza in quanto solo la sentenza è in grado di tutelare sia il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato) che l'attore, permettendogli di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni. 3 Quanto al residuo, ovvero all'annualità 2018, deve preliminarmente rilevarsi che, nelle note di trattazione scritta depositate, parte ricorrente osservava che, per tale annualità, risultavano indicati n. 270+14 giorni lavorati per il Consorzio, senza la corrispondente indicazione sulla produzione reddituale e sul versamento degli oneri contributivi. Sul punto, si osserva quanto segue. In primo luogo, dalla documentazione depositata dall' in data 13/05/2025 CP_1 unitamente all'estratto conto certificativo, risulta che “facend ento ai periodi indicati, si comunica che le retribuzioni non sono dovute perchè il dipendente, in disponibilità a far data dal 01/01/2015 ai sensi degli artt. 33,34 e 34 bis del D.lgs. n. 165/2001, ha chiesto la sospensione dallo stato di disponibilità per aver stipulato dei contratti di supplenza a tempo determinato presso il MIUR”. Il , inoltre, ha dedotto ad ogni modo la sospensione dello stato di disponibilità CP_3 in ecreti versati in atti (cfr. note di trattazione scritta). Tali circostanze non risultano in alcun modo contestate da parte ricorrente. Ad ogni modo, si osserva che, con riferimento al personale in disponibilità, l'art. 34 d. lgs. 165/2001 prevede che “Gli oneri sociali relativi alla retribuzione goduta al momento del collocamento in disponibilità sono corrisposti dall'amministrazione di appartenenza all'ente previdenziale di riferimento per tutto il periodo della disponibilità”. Nel caso in esame, tuttavia, parte ricorrente non ha dedotto di essere collocato in tale periodo in disponibilità, né di aver percepito la relativa indennità - con conseguente insorgenza del correlato obbligo contributivo – e tale circostanza non si evince nemmeno dai cedolini paga versati in atti per l'anno 2018. Alla luce di tutto quanto esposto, pertanto, il ricorso va, in parte qua, rigettato. Assorbita ogni ulteriore questione. Le spese di lite, considerati la peculiarità della vicenda ed i motivi della decisione, si compensano integralmente tra parte ricorrente e resistente. CP_3
Le spese di lite tra parte ricorrente ed si compensano integralmente in ragione della CP_1 posizione dell'ente previdenziale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Barbara Lombardi, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara cessata la materia del contendere nei limiti e per le ragioni di cui in parte motiva;
b) rigetta nel resto;
c) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Santa Maria Capua Vetere, 26/08/2025 IL GIUDICE DEL LAVORO Dott.ssa Barbara Lombardi
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