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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 20/12/2025, n. 9891 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9891 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 18072/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. SC IA ON, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 18072/2025 promossa da:
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Antonella Incerto ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano alla via Monviso n. 28
- attore-
CONTRO
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Paganelli ed CP_1 CodiceFiscale_2 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Lissone (MB), alla via padre Reginaldo Giuliani n. 33
-convenuta-
Sulle seguenti conclusioni:
Per: Parte_1
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, in accoglimento della presente domanda e disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione così provvedere:
IN VIA PRELIMINARE: Sospendere l'efficacia dell'atto di precetto al fine di evitare l'instaurazione del procedimento esecutivo per le ragioni quivi esposte e che si richiamano,
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: Dichiarare la nullità dell'atto di precetto notificato a. in data 11.04.2025 dalla sig.ra , per le ragioni quivi indicate e che si Parte_1 CP_1 richiamano integralmente.
Con vittoria di spese di giudizio”.
Per: CP_1
“Voglia codesto l'ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare: pagina 1 di 5 in via preliminare: per tutti i motivi sopra argomentati, dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione proposta dal signor ex art. 617 c.p.c.; Pt_1 nel merito: rigettare l'opposizione proposta ai sensi dell'art. 617 c.p.c., in quanto infondata in fatto e diritto;
comunque con condanna della parte opponente alla rifusione di anticipazioni, spese, compensi e competenze di lite, oltre a spese generali IVA e CPA”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di precetto notificato in data 11.04.2025 ha intimato a di CP_1 Parte_1 pagare la somma di € 50.092,01 a titolo di contributo al mantenimento come previsto da decreto di omologazione della separazione personale del Tribunale di Milano del primo ottobre 2013.
con atto di citazione notificato il 23 aprile 2025, ha proposto opposizione, qualificata Parte_1 agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., deducendo la nullità dell'atto di precetto per la mancata indicazione del tribunale presso il quale incardinare l'esecuzione secondo la nuova formulazione dell'art. 480
c.p.c., nonché di avere eseguito alcuni pagamenti dei quali la precettante non aveva dato atto e, “per completezza” l'eccessiva onerosità, in rapporto alla sua condizione personale, dell'importo precettato.
Ha chiesto, su tali presupposti, la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo.
si è costituita e, dato atto di aver notificato il 7 giugno 2025 al precetto in CP_1 Pt_1 rinnovazione, completo dell'indicazione del giudice competente e non opposto dal debitore, ha eccepito la sopravvenuta carenza di interesse all'opposizione; inoltre, che il vizio allegato sarebbe sanato per raggiungimento dello scopo. Infine, ha dedotto l'inammissibilità delle contestazioni sul quantum, in mancanza di modifiche del titolo esecutivo, e la loro infondatezza, non avendo il debitore fornito la prova di pagamenti.
All'esito delle verifiche preliminari, con decreto del 6 settembre 2025, il giudice ha disposto la prosecuzione del giudizio nelle forme del rito semplificato ed ha assegnato alle parti termine perentorio per integrare le proprie difese.
Vi ha provveduto la dando conto sia della notificazione di un ulteriore atto di precetto in CP_1 rinnovazione notificato il 14.10.2025, pure non opposto dal debitore sia dell'avvenuta vendita, da parte del della quota di comproprietà di autovettura pignorata;
conseguentemente, ha domandato la Pt_1 condanna dell'opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per il carattere dilatorio, e quindi abusivo, della lite instaurata.
pagina 2 di 5 Anche il ha depositato una breve memoria, ribadendo le domande proposte. Pt_1
All'udienza del 9 dicembre 2025, all'esito di discussione orale, la causa è stata trattenuta in decisione, con riserva di deposito della sentenza nel termine di trenta giorni.
Si è detto che ha allegato, con l'opposizione ex art. 617 c.p.c., la nullità dell'atto di precetto Pt_1 notificato ad aprile 2025, perché carente, in tesi, di un suo elemento essenziale, ovvero l'indicazione del giudice competente per l'esecuzione.
La rinuncia di ad avvalersi del precetto in questione, implicita nella notificazione del precetto CP_1 in rinnovazione, comporta la cessazione della materia del contendere, ma, considerato che il precetto in rinnovazione è stato notificato dopo l'instaurazione del presente giudizio, non elide di per sé l'interesse del ad una pronuncia sull'originaria fondatezza dell'opposizione, quanto meno ai fini della Pt_1 decisione sulle spese.
Con riferimento, quindi, all'eccepita nullità dell'atto di precetto, si osserva: il secondo comma dell'art. 480 c.p.c. prevede che, “Il precetto deve contenere a pena di nullità
l'indicazione delle parti, della data di notificazione del titolo esecutivo, se questa è fatta separatamente, o la trascrizione integrale del titolo stesso, quando è richiesta dalla legge. In quest'ultimo caso l'ufficiale giudiziario, prima della relazione di notificazione, deve certificare di avere riscontrato che la trascrizione corrisponde esattamente al titolo originale. Il precetto deve altresì contenere l'avvertimento che il debitore può, con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi
o di un professionista nominato dal giudice, porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del consumatore”; il nuovo terzo comma dispone “Il precetto deve inoltre contenere l'indicazione del giudice competente per l'esecuzione e, se è sottoscritto dalla parte personalmente, la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio della parte istante nel comune in cui ha sede il giudice oppure
l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o l'elezione di un domicilio digitale speciale. In mancanza, le opposizioni al precetto si propongono davanti al giudice del luogo in cui è stato notificato e le notificazioni alla parte istante si fanno presso la cancelleria del giudice stesso, salvo quanto previsto dall'articolo 149-bis.”. Si evince, dal chiaro tenore letterale della norma, chel'indicazione del Tribunale competente non rientra tra i requisiti dell'atto espressamente previsti a pena di nullità; semplicemente, ove l'indicazione sia omessa, “le opposizioni al precetto si propongono davanti al giudice del luogo in cui esso è stato notificato” e “le notificazioni alla parte istante (creditore) si fanno presso la cancelleria di tale giudice”.
pagina 3 di 5 Nel caso in esame, peraltro, l'opposizione è stata tempestivamente proposta dinanzi al giudice competente, individuato dal senza alcuna incertezza, né sono state evidenziate ragioni per le Pt_1 quali l'incompletezza dedotta avrebbe determinato una lesione del diritto di difesa o un altro pregiudizio incidente sull'andamento o sull'esito del processo.
L'opposizione, quindi, era palesemente infondata.
Quanto alle generiche doglianze riconducibili all'ambito dell'opposizione all'esecuzione in quanto volte a contestare l'ammontare del debito, basta dire che non risulta vi sia stata alcuna modifica delle condizioni della separazione omologata, in mancanza della quale il Venditti è tenuto al pagamento dell'assegno mensile in quella sede concordato e che non vi è alcuna prova di pagamenti eseguiti, dei quali non abbia tenuto conto. CP_1
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta, gravano sull'opponente, soccombente.
Non ricorrono i presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c., considerato che l'opposizione è stata proposta nell'imminenza della novella legislativa, ciò che può aver generato, negli interpreti, il dubbio di un effetto maggiore di quello reale e considerato che, ai fini della responsabilità processuale aggravata, vengono in considerazione solo atti o comportamenti processuali concernenti il giudizio nel quale la domanda viene proposta (cfr. Cass. S.U., ord. n. 25041/2021).
PQM
Il Tribunale di Milano, definitivamente decidendo, ogni diversa e contraria istanza disattesa:
1. dichiara cessata la materia del contendere relativamente all'opposizione agli atti esecutivi e rigetta l'opposizione all'esecuzione;
2. condanna a rifondere a la somma di €3.000 per compensi, oltre Parte_1 CP_1 rimborso delle spese generali, iva (se dovuta) e cpa come per legge;
Così deciso in Milano, il 15 dicembre 2025 La giudice
SC IA ON
pagina 4 di 5
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. SC IA ON, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 18072/2025 promossa da:
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Antonella Incerto ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano alla via Monviso n. 28
- attore-
CONTRO
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Paganelli ed CP_1 CodiceFiscale_2 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Lissone (MB), alla via padre Reginaldo Giuliani n. 33
-convenuta-
Sulle seguenti conclusioni:
Per: Parte_1
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, in accoglimento della presente domanda e disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione così provvedere:
IN VIA PRELIMINARE: Sospendere l'efficacia dell'atto di precetto al fine di evitare l'instaurazione del procedimento esecutivo per le ragioni quivi esposte e che si richiamano,
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: Dichiarare la nullità dell'atto di precetto notificato a. in data 11.04.2025 dalla sig.ra , per le ragioni quivi indicate e che si Parte_1 CP_1 richiamano integralmente.
Con vittoria di spese di giudizio”.
Per: CP_1
“Voglia codesto l'ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare: pagina 1 di 5 in via preliminare: per tutti i motivi sopra argomentati, dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione proposta dal signor ex art. 617 c.p.c.; Pt_1 nel merito: rigettare l'opposizione proposta ai sensi dell'art. 617 c.p.c., in quanto infondata in fatto e diritto;
comunque con condanna della parte opponente alla rifusione di anticipazioni, spese, compensi e competenze di lite, oltre a spese generali IVA e CPA”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di precetto notificato in data 11.04.2025 ha intimato a di CP_1 Parte_1 pagare la somma di € 50.092,01 a titolo di contributo al mantenimento come previsto da decreto di omologazione della separazione personale del Tribunale di Milano del primo ottobre 2013.
con atto di citazione notificato il 23 aprile 2025, ha proposto opposizione, qualificata Parte_1 agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., deducendo la nullità dell'atto di precetto per la mancata indicazione del tribunale presso il quale incardinare l'esecuzione secondo la nuova formulazione dell'art. 480
c.p.c., nonché di avere eseguito alcuni pagamenti dei quali la precettante non aveva dato atto e, “per completezza” l'eccessiva onerosità, in rapporto alla sua condizione personale, dell'importo precettato.
Ha chiesto, su tali presupposti, la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo.
si è costituita e, dato atto di aver notificato il 7 giugno 2025 al precetto in CP_1 Pt_1 rinnovazione, completo dell'indicazione del giudice competente e non opposto dal debitore, ha eccepito la sopravvenuta carenza di interesse all'opposizione; inoltre, che il vizio allegato sarebbe sanato per raggiungimento dello scopo. Infine, ha dedotto l'inammissibilità delle contestazioni sul quantum, in mancanza di modifiche del titolo esecutivo, e la loro infondatezza, non avendo il debitore fornito la prova di pagamenti.
All'esito delle verifiche preliminari, con decreto del 6 settembre 2025, il giudice ha disposto la prosecuzione del giudizio nelle forme del rito semplificato ed ha assegnato alle parti termine perentorio per integrare le proprie difese.
Vi ha provveduto la dando conto sia della notificazione di un ulteriore atto di precetto in CP_1 rinnovazione notificato il 14.10.2025, pure non opposto dal debitore sia dell'avvenuta vendita, da parte del della quota di comproprietà di autovettura pignorata;
conseguentemente, ha domandato la Pt_1 condanna dell'opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per il carattere dilatorio, e quindi abusivo, della lite instaurata.
pagina 2 di 5 Anche il ha depositato una breve memoria, ribadendo le domande proposte. Pt_1
All'udienza del 9 dicembre 2025, all'esito di discussione orale, la causa è stata trattenuta in decisione, con riserva di deposito della sentenza nel termine di trenta giorni.
Si è detto che ha allegato, con l'opposizione ex art. 617 c.p.c., la nullità dell'atto di precetto Pt_1 notificato ad aprile 2025, perché carente, in tesi, di un suo elemento essenziale, ovvero l'indicazione del giudice competente per l'esecuzione.
La rinuncia di ad avvalersi del precetto in questione, implicita nella notificazione del precetto CP_1 in rinnovazione, comporta la cessazione della materia del contendere, ma, considerato che il precetto in rinnovazione è stato notificato dopo l'instaurazione del presente giudizio, non elide di per sé l'interesse del ad una pronuncia sull'originaria fondatezza dell'opposizione, quanto meno ai fini della Pt_1 decisione sulle spese.
Con riferimento, quindi, all'eccepita nullità dell'atto di precetto, si osserva: il secondo comma dell'art. 480 c.p.c. prevede che, “Il precetto deve contenere a pena di nullità
l'indicazione delle parti, della data di notificazione del titolo esecutivo, se questa è fatta separatamente, o la trascrizione integrale del titolo stesso, quando è richiesta dalla legge. In quest'ultimo caso l'ufficiale giudiziario, prima della relazione di notificazione, deve certificare di avere riscontrato che la trascrizione corrisponde esattamente al titolo originale. Il precetto deve altresì contenere l'avvertimento che il debitore può, con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi
o di un professionista nominato dal giudice, porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del consumatore”; il nuovo terzo comma dispone “Il precetto deve inoltre contenere l'indicazione del giudice competente per l'esecuzione e, se è sottoscritto dalla parte personalmente, la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio della parte istante nel comune in cui ha sede il giudice oppure
l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o l'elezione di un domicilio digitale speciale. In mancanza, le opposizioni al precetto si propongono davanti al giudice del luogo in cui è stato notificato e le notificazioni alla parte istante si fanno presso la cancelleria del giudice stesso, salvo quanto previsto dall'articolo 149-bis.”. Si evince, dal chiaro tenore letterale della norma, chel'indicazione del Tribunale competente non rientra tra i requisiti dell'atto espressamente previsti a pena di nullità; semplicemente, ove l'indicazione sia omessa, “le opposizioni al precetto si propongono davanti al giudice del luogo in cui esso è stato notificato” e “le notificazioni alla parte istante (creditore) si fanno presso la cancelleria di tale giudice”.
pagina 3 di 5 Nel caso in esame, peraltro, l'opposizione è stata tempestivamente proposta dinanzi al giudice competente, individuato dal senza alcuna incertezza, né sono state evidenziate ragioni per le Pt_1 quali l'incompletezza dedotta avrebbe determinato una lesione del diritto di difesa o un altro pregiudizio incidente sull'andamento o sull'esito del processo.
L'opposizione, quindi, era palesemente infondata.
Quanto alle generiche doglianze riconducibili all'ambito dell'opposizione all'esecuzione in quanto volte a contestare l'ammontare del debito, basta dire che non risulta vi sia stata alcuna modifica delle condizioni della separazione omologata, in mancanza della quale il Venditti è tenuto al pagamento dell'assegno mensile in quella sede concordato e che non vi è alcuna prova di pagamenti eseguiti, dei quali non abbia tenuto conto. CP_1
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta, gravano sull'opponente, soccombente.
Non ricorrono i presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c., considerato che l'opposizione è stata proposta nell'imminenza della novella legislativa, ciò che può aver generato, negli interpreti, il dubbio di un effetto maggiore di quello reale e considerato che, ai fini della responsabilità processuale aggravata, vengono in considerazione solo atti o comportamenti processuali concernenti il giudizio nel quale la domanda viene proposta (cfr. Cass. S.U., ord. n. 25041/2021).
PQM
Il Tribunale di Milano, definitivamente decidendo, ogni diversa e contraria istanza disattesa:
1. dichiara cessata la materia del contendere relativamente all'opposizione agli atti esecutivi e rigetta l'opposizione all'esecuzione;
2. condanna a rifondere a la somma di €3.000 per compensi, oltre Parte_1 CP_1 rimborso delle spese generali, iva (se dovuta) e cpa come per legge;
Così deciso in Milano, il 15 dicembre 2025 La giudice
SC IA ON
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