TRIB
Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 14/04/2025, n. 1641 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1641 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PALERMO QUARTA SEZIONE CIVILE – PROCEDURE CONCORSUALI
riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati Dott.ssa Maria Letizia Barone Presidente Dott. Giulio Corsini Giudice rel. Dott.ssa Maria Cultrera Giudice ha pronunciato il seguente DECRETO nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1873 del ruolo generale dell'anno 2023, vertente TRA
, nata a [...] il [...] (c.f.: ) Parte_1 C.F._1 residente ad Agrigento nella via Rossi, elettivamente domiciliata presso l'avv.to Salvatore Lo Re, rappresentante e difensore
– parte opponente –
E
(N° 57/2021), partita iva Controparte_1
, in persona dei Curatori, avv. Giovanni Battista Coa, avv. Vittorio P.IVA_1
Viviani e dott. Filippo Lo Franco, elettivamente domiciliata presso gli avv.ti Gerlando Calandrino e Marcello Assante, rappresentanti e difensori
– parte opposta –
OGGETTO: opposizione allo stato passivo.
CONCLUSIONI: come da note conclusive depositate da parte opponente in data 6 settembre 2024 e parte opposta in data 6 settembre 2024 che qui si intendono riportate e trascritte, nonché come da verbale di udienza del 26 marzo 2025. MOTIVI DELLA DECISIONE premesso che ha proposto domanda di insinuazione al passivo, Parte_2 chiedendo di essere ammessa al passivo del fallimento per la Controparte_1
somma complessiva di € 94.925,16, di cui € 77.409,13 per differenze retributive, €
11.487,95 per indennità di trasferta ed € 6.028,08 per differenze sul T.F.R.; rilevato che il Giudice Delegato ha rigettato la domanda in questione sulla scorta delle seguenti conclusioni rassegnate nel progetto di stato passivo “i curatori, verificata la documentazione compiegata alla domanda, tenuto conto della richiesta avanzata dall'istante (riconoscimento di mansioni superiori e, quindi, diverso inquadramento TRIBUNALE DI PALERMO
contrattuale e conseguente richiesta di ammissione della complessiva somma di € 94.925,16 a titolo di differenze retributive, indennità di trasferta e t.f.r. sulle differenze retributive), e considerata la natura sommaria del procedimento in oggetto, propongono il rigetto della domanda, in quanto l'accertamento chiesto dalla sig.ra necessita di un Parte_2 giudizio a cognizione piena nel corso del quale il lavoratore potrà offrire idonei elementi di prova per dimostrare di avere effettivamente svolto attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro con diverso inquadramento”; rilevato che la ricorrente ha proposto opposizione allo stato passivo, reso esecutivo con decreto del 11 gennaio 2023, comunicato il 12 gennaio 2023 e chiesto: ” ritenere e dichiarare il diritto dell'opponente al riconoscimento delle mansioni superiori ex art. 2103
c.c. e all'inquadramento nel 3° livello C.C.N.L. per il settore Gas-Acqua, profilo di
“addettoclientela” o altro, decorsi mesi tre (tre mesi cosi come previsto dalla normativa applicabile ratione temporis per i rapporti sorti prima dell'entrata in vigore del D.lgs
15.6.2015 n. 81. Quest'ultimo prevede il diverso termine di sei mesi) dal 10.11.2011 o dalla diversa data ritenuta di giustizia;
ritenere e dichiarare il diritto della ricorrente alle differenze retributive, tra quanto corrisposto e quanto dovuto, così come in ricorso specificate e meglio dettagliate nella relazione di consulenza tecnica allegata per fare parte integrante del presente ricorso;
conseguentemente condannare il convenuto al pagamento in favore della ricorrente della complessiva somma di € 94.925,16 con inquadramento 3°livello, per le causali specificate in narrativa o a quella maggiore o minore somma che sarà determinata dal G.L., previa nomina di CTU contabile, oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalla maturazione dei singoli crediti al di dell'effettivo soddisfo;
in subordine, condannare il convenuto al pagamento in favore della ricorrente della complessiva somma di € 79.740,75 ove fosse ritenuto corretto il formale inquadramento nel 2°livello per le causali specificate in narrativa o a quella maggiore o minore somma che sarà determinata dal G.L., previa nomina di CTU contabile, oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalla maturazione dei singoli crediti al di dell'effettivo soddisfo”; rilevato che la ricorrente a fondamento della propria opposizione ha dedotto 1) di avere lavorato alle dipendenze di ininterrottamente dal 10 Controparte_1
novembre 2011 al 9 agosto 2018, con la qualifica di impiegato, 2° livello, dapprima, con assunzione con contratto a tempo determinato, poi, prorogato fino al 31 ottobre
2012 ed infine, a decorrere dal 31 ottobre 2012 convertito in tempo indeterminato;
2)
2 TRIBUNALE DI PALERMO
di avere ricevuto una retribuzione inferiore rispetto a quella prevista dalla contrattazione collettiva non essendo state considerate le ore di straordinario svolte
(62 ore distribuite su 5,5 giorni effettivamente lavorate a fronte delle 38,30 ore settimanali previste contrattualmente); 3) di non avere mai ricevuto l'indennità di trasferta né il rimborso chilometrico spettante in quanto si recava presso le sedi operative dei diversi Comuni dell'agrigentino utilizzando l'automezzo proprio e senza rimborso benzina;
4) di avere prestato la sua attività lavorativa disponendo di un elevato grado di autonomia decisionale e di avere diritto, pertanto, a essere inquadrata nel terzo livello del C.C.N.L., avendo espletato mansioni riconducibili al profilo di addetto alla “clientela”; rilevato che la Curatela opposta si è costituita nel presente giudizio eccependo, preliminarmente, l'inammissibilità delle domande formulate in ricorso per non avere la ricorrente domandato espressamente la modifica dello stato passivo, né chiesto di essere ammesso al passivo, né avere precisato se l'asserito credito sia o meno assistito da privilegio e nel merito ha chiesto il rigetto del ricorso per infondatezza dell'opposizione, rilevando, altresì, l'estinzione dell'asserito credito relativo a differenze retributive maturate anteriormente al 22 maggio 2014 per effetto della intervenuta prescrizione quinquennale;
rilevato, altresì, che la ricorrente, con riferimento alla eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla Curatela, ha rilevato l'infondatezza della stessa evidenziando che la domanda giudiziale risultava espressamente formulata nelle pagine 1, 2 e 3 del ricorso e a precisazione della stessa ha chiesto l'ammissione al passivo delle differenze retributive indicate nelle conclusioni dell'atto introduttivo come crediti privilegiati ex art. 2751 bis c.c.; rilevato che la causa, istruita mediante l'assunzione di prove testimoniali e con l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio, è stata, con ordinanza del 26 settembre 2024, rimessa al collegio per la decisione con la concessione dei termini di giorni 60 per il deposito di comparse conclusionali e di giorni 20 per il deposito di eventuali note di replica, nonché nuovamente rimessa al collegio per la decisione il
26 marzo 2025, a seguito di richiamo del consulente tecnico d'ufficio; rilevato, quanto all'eccezione preliminare proposta dalla curatela, che come evidenziato dalla Suprema Corte di Cassazione “nell'esercizio del potere
3 TRIBUNALE DI PALERMO
d'interpretazione e qualificazione della domanda, il giudice del merito non è condizionato dalla formula adottata dalla parte, dovendo egli tener conto, piuttosto, del contenuto sostanziale della pretesa, desumibile dalla situazione dedotta in causa e dalle eventuali precisazioni formulate nel corso del giudizio, nonché del provvedimento richiesto in concreto senza altri limiti che quello di rispettare il principio della corrispondenza della pronuncia alla richiesta e di non sostituire d'ufficio una diversa azione a quella formalmente proposta [ex multis Cass., 18 marzo 2014, n. 6226; Cass., 20 giugno 2011, n. 13459; Cass., 27 febbraio 2001, n. 2908] ed ancora: “la domanda giudiziale deve essere interpretata con riferimento alla reale volontà della parte avuto riguardo alla finalità perseguita quale emergente non solo in modo formale dalla formulazione delle conclusioni assunte nell'atto introduttivo, ma anche implicitamente ed indirettamente dall'intero contenuto dell'atto che la contiene e dallo scopo paratico perseguito dall'istante nel ricorrere all'autorità giudiziaria [Cass. n.5743/2008; Cass. SS.UU. n.
10840/2003; Cass. 1670/1981], compresa la documentazione allegata al ricorso [Cass. 17947/2006,
Cass. 15802/2005] e delle eventuali precisazioni formulate nel corso del giudizio [Cass. n.
14682/2001]; ritenuto, che, nella fattispecie in esame, - dal contenuto del ricorso in opposizione
(nel quale vengono esposti i fatti, richiamati e riportati il progetto di stato passivo, la proposta del curatore, il provvedimento del Giudice Delegato al fallimento, la natura del credito, la quantificazione dello stesso), dall'esame della documentazione allegata (all.to 1, comunicazione esecutività stato passivo;
all.to, 2 domanda di ammissione al passivo;
all.to, 5 comunicazione progetto stato passivo domanda 225 riguarda l''opponente; all.to 6 sentenza n. 65/2021 fallimento , Controparte_1
e dalle precisazioni formulate nel corso del giudizio – non sussiste incertezza sulla circostanza che parte opponente abbia effettivamente inteso chiedere l'ammissione al passivo delle somme indicate nel ricorso introduttivo al grado privilegiato, alla stregua dell'art.2751 bis c.c.; considerato che sull'individuazione del livello di inquadramento assumono particolare rilievo le indicazioni di carattere ermeneutico fornite dalla Suprema
Corte [Cass. 2731/2004] secondo cui "in materia di inquadramento del lavoratore, il procedimento logico che il giudice di merito deve seguire si articola in tre fasi tra loro indipendenti: a) individuazione dei criteri generali ed astratti posti dalla legge e, eventualmente, dal contratto collettivo a distinzione delle varie categorie e qualifiche;
b)
4 TRIBUNALE DI PALERMO
accertamento delle concrete mansioni di fatto;
c) comparazione tra queste e le suddette previsioni normative”; rilevato che sulla scorta di tali indicazioni metodologiche si impone una disamina delle declaratorie contrattuali di riferimento;
preso atto che dalla documentazione versata in atti emerge che il livello riconosciuto dal datore di lavoro alla ricorrente è il 2° del C.C.N.L. per il settore gas – acqua a cui appartiene il personale che “… svolge lavori esecutivi di contenuto tecnico- amministrativo-commerciale o attività operative di carattere esecutivo correlate ad una specialità di mestiere o attività ausiliare complesse o differenziate;
esegue in autonomia la propria attività, nell'ambito di procedure e prassi definite, anche se inserito in squadra;
ha responsabilità sul risultato operativo dell'attività svolta;
scambia informazioni di tipo operativo;
possiede conoscenze teoriche specifiche o di mestiere e conoscenze pratiche inerenti tecniche e processi operativi, conseguite con addestramento ed esperienza lavorativa e corsi di aggiornamento periodici”, mentre il livello 3° il cui riconoscimento si chiede individua il personale che “svolge attività di concetto tecniche, amministrative e/o commerciali oppure attività operative specializzate, che possono comportare coordinamento di altri lavoratori;
- opera con autonomia nell'esecuzione di procedure, con elementi di variabilità nella realizzazione;
- è responsabile dei risultati operativi delle attività svolte direttamente o coordinate nel rispetto dei livelli di qualità definiti;
- scambia informazioni differenziate e le utilizza per lo svolgimento della propria attività; - possiede conoscenze teoriche o di mestiere
e conoscenze pratiche inerenti tecniche, tecnologie e processi operativi, acquisite con esperienza, addestramento e formazione specialistica nonché corsi di aggiornamento”; rilevato che dalla lettura delle due declaratorie appare subito evidente come i principali elementi di differenziazione fra i livelli d'inquadramento sopra descritti consistono nel grado di autonomia decisionale alla stessa riconosciuta e nel coordinamento di altri lavoratori;
rilevato che, quanto al grado di autonomia, dall'esame delle testimonianze emerge che l'autonomia di cui la ricorrente godeva appare più confacente a quella riconosciuta a tutti i lavoratori appartenenti al 2° livello (livello di inquadramento dell'opponente) nella cui declaratoria si legge: “(n.d.r.: il personale che) esegue in autonomia la propria attività, nell'ambito di procedure e prassi definite, anche se inserito in squadra”;
5 TRIBUNALE DI PALERMO
ritenuto, infatti, che da quanto emerso dall'istruttoria alla ricorrente veniva riconosciuto un margine di autonomia nell'ambito, tuttavia, di procedure e prassi definite;
ritenuto che tale circostanza emerge con chiarezza dalle dichiarazioni rese dal teste che, sentito sul capitolo 7 del ricorso (“Vero è che la ricorrente Testimone_1
dal mese di novembre 2011 fino a gennaio 2017 svolgeva attività di supporto e informazione alla clientela, attivazione, cessazione e variazione di contratti, soluzione di problematiche particolari (reclami, contestazioni sui consumi anomali) disponendo di un elevato grado di autonomia decisionale (ad esempio, accettazione o negazione del nuovo allaccio o della voltura o della disdetta, a titolo esemplificativo: in presenza di una precedente posizione debitoria o in caso di costruzioni abusiva negava l'allaccio, oppure in caso di consumi anomali decideva autonomamente se inviare gli operatori specializzati per la verifica dell'impianto”) ha dichiarato: “quanto ai reclami, la ricorrente si occupava della prima fase di raccolta del reclamo e prima analisi con l'utente e, esaurita questa attività, laddove il reclamo non fosse stato risolto, l'esame passava ad altro ufficio. Confermo quanto indicato nel capitolo. Preciso che la decisione relativa veniva assunta dalla ricorrente sulla base di una prima analisi della documentazione e della posizione dell'utente. I criteri per valutare le singole pratiche erano standardizzati dall'azienda” [cfr. verbale dell'udienza del 5.6.2023] ed ancora il teste , escusso all'udienza del 25 Testimone_2
settembre 2023, in risposta al capito 37 (“Vero è che la ricorrente prospettava soluzioni di problematiche particolari disponendo di un elevato grado di autonomia decisionale(a titolo esemplificativo la ricorrente spesso interveniva sull'utenza e con loro addiveniva a soluzione bonarie e transattive e concedeva in piena autonomia anche le rateizzazioni se richieste) che evitavano l'azione giudiziale di recupero coattivo del credito”) ha precisato: “decidevo io una volta esaminata la pratica che mi veniva sottoposta” ed aggiunto “che io ricordi la ricorrente non poteva proporre riduzioni del credito, se per esempio c'era qualche somma probabilmente prescritta dovevamo riferire al direttore generale, che prendeva le decisioni” inoltre lo stesso teste, sul capitolo 36 (Vero è che i legali che presso la sede di
[...]
lavoravano per qualsiasi problematica chiedevano ragguagli alla ricorrente la CP_1
quale li supportava anche per la redazione degli atti giudiziari) ha escluso che parte opponente supportasse i legali esterni per la redazione degli atti giudiziari e che il
6 TRIBUNALE DI PALERMO
suo compito era relazionare sullo stato dell'utenza [cfr. verbale dell'udienza del
25.9.2023]; rilevato, infine, che sempre con riferimento al grado di autonomia della quale godeva la ricorrente, anche la teste , escussa all'udienza del 7 Testimone_3
febbraio 2024, sul capitolo 27, ha dichiarato: “Quanto all'autonomia avevamo un range di disposizioni entro il quale avevamo autonomia. Se ci fosse stato qualche eccezione avremmo dovuto chiedere al dirigente responsabile”, precisando, altresì, di avere svolto lei e non la ricorrente il ruolo di coordinatrice [cfr. verbale dell'udienza del 7.2.2024]; considerato, inoltre, che non appare neppure provato il particolare ruolo formativo dei neoassunti e di coordinamento asseritamente assunto precipuamente dalla ricorrente in considerazione del fatto che dalla lettura di tutte le deposizioni rese emerge che abbia avuto luogo un ordinario affiancamento del neoassunto all'operatore di turno, che può ritenersi tipico di ogni rapporto di lavoro, a prescindere dal livello e che viene svolto dagli operatori più anziani e/o più esperti
[cfr. verbale dell'udienza del 5.6.2023] (teste , teste Testimone_4 Testimone_5
teste );
[...] Testimone_1
considerato pertanto che, alla stregua dei superiori elementi, non è comprovato lo svolgimento delle mansioni rivendicate dall'opponente e che, pertanto, la stessa appare correttamente inquadrata nel livello 2° del C.C.N.L.; ritenuto, invece, che la ricorrente ha adempiuto all'onere della prova sulla stessa gravante quanto al lavoro straordinario svolto, alle trasferte effettuate e all'uso della propria automobile per affrontare le suddette trasferte almeno per il periodo sino al gennaio 2017, essendo stata trasferita nel febbraio successivo ad altro ufficio (dal front office all'ufficio crediti – in ordine al quale non vi sono specifiche dichiarazioni); rilevato, infatti, che, il teste ha confermato le deduzioni della Testimone_1
ricorrente sui superiori punti dichiarando sul capitolo 2 “…posso confermare che la ricorrente, terminata l'attività di front office, si tratteneva in azienda per quella di retro- sportello per diverse ore, e spesso fino alle 20.30, ma non so precisare gli orari esatti.
Sicuramente posso confermare che la ricorrente era una dipendente molto attiva e che si tratteneva spesso fino a tardi. Quanto alla pausa per la consumazione del pasto, gli orari dei dipendenti erano organizzati in funzione della fruizione da parte di ciascuno della pausa, ma capitava che le persone più attivi e disponibili, quali la ricorrente, sacrificassero detta pausa”
7 TRIBUNALE DI PALERMO
ed ancora sul capitolo 3 il teste ha confermato che la ricorrente veniva comandata in trasferta presso le sedi periferiche di Raffadali, Favara, Campobello di Licata, Grotte,
Casteltermini e Sciacca e sul capitolo 4 che la ricorrente si recava nelle sedi periferiche con l'automezzo proprio, precisando, altresì, “C'erano dei mezzi aziendali, ma, per quel che ricordo, la ricorrente non ne ha usufruito”[cfr. verbale dell'udienza del
5.6.2023]; considerato, inoltre, che le superiori circostanze sono state tutte confermate anche dal teste e dal teste;
Testimone_4 Testimone_5
rilevato, da ultimo, che con riferimento all'eccepita prescrizione, che trova applicazione il termine quinquennale di prescrizione dei crediti retributivi di cui agli artt. 2948, n. 4, 2955, n. 2, e 2956, n. 1, c.c., che inizia a decorrere, per i crediti che sorgono nel corso del rapporto lavorativo, dal giorno della loro insorgenza e, per quelli che maturano alla cessazione del rapporto, a partire da tale momento (Cass.
Sez. lav. 5.8.2019, n. 20918), essendo dunque prescritte le somme rivendicate per il periodo antecedente al quinquennio precedente l'istanza formulata (22 maggio
2019); ritenuto, infine, relativamente al quantum occorre fare riferimento ai conteggi effettuati dal consulente tecnico d'ufficio, dott. , con riguardo Persona_1
all'ipotesi per l'inquadramento formale, nell'elaborato peritale depositato il 30 agosto 2024 come in ultimo rimodulato in ragione dell'integrazione richiesta, immune da vizi e censure e adeguatamente motivato anche in riscontro alle osservazioni formulate dalla parte ricorrente in data 1° luglio 2024; ritenuto, pertanto, che alla ricorrente debba essere riconosciuta la complessiva somma di € 34.706,98, a titolo di differenze retributive per lo svolgimento di lavoro straordinario, differenze per T.F.R., per costi chilometrici e indennità di mensa (v. p.
4 elaborato peritale integrativo, tabella ipotesi livello 2°), oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalla maturazione dei singoli crediti al di dell'effettivo soddisfo, ritenuto, sulla base di tutti i suesposti elementi, che la proposta opposizione deve essere accolta parzialmente dovendosi rigettare la richiesta di nuove acquisizioni documentali formulata dall'opponente, giacché tardiva e perciò solo inammissibile;
8 TRIBUNALE DI PALERMO
ritenuto che le spese di lite del presente giudizio possono essere compensate interamente in ragione della decisione fondata su produzioni documentali effettuate in questa sede nonché per la parziale reciproca soccombenza, mentre le spese di espletamento della consulenza tecnica d'ufficio – liquidate con separato decreto -, per le stesse ragioni sono poste in misura paritaria a carico delle parti;
P.Q.M.
Il Tribunale di Palermo, respinta ogni altra domanda, eccezione e difesa:
a) in parziale accoglimento dell'opposizione allo stato passivo proposta da
[...]
avverso lo stato passivo del fallimento (N° Parte_1 Controparte_1
57/2021), ammette in privilegio ex art. 2751 bis, n.1, la somma di € 34.706,98 a titolo di differenze retributive, differenze T.F.R., costi chilometrici e indennità di mensa, oltre interessi legali dalla data di maturazione del credito e fino al deposito del progetto di riparto nel quale il credito sarà soddisfatto anche se parzialmente;
b) dispone l'annotazione della suddetta ammissione in calce allo stato passivo, da effettuarsi a richiesta ed a spese del ricorrente;
c) compensa interamente le spese processuali e pone le spese di espletamento della consulenza tecnica d'ufficio, come liquidate con separato decreto, a carico delle parti in misura paritaria.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni.
Così deciso in Palermo il 4 aprile 2025.
Il Giudice La Presidente dott. Giulio Corsini dott.ssa Maria Letizia Barone
9
riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati Dott.ssa Maria Letizia Barone Presidente Dott. Giulio Corsini Giudice rel. Dott.ssa Maria Cultrera Giudice ha pronunciato il seguente DECRETO nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1873 del ruolo generale dell'anno 2023, vertente TRA
, nata a [...] il [...] (c.f.: ) Parte_1 C.F._1 residente ad Agrigento nella via Rossi, elettivamente domiciliata presso l'avv.to Salvatore Lo Re, rappresentante e difensore
– parte opponente –
E
(N° 57/2021), partita iva Controparte_1
, in persona dei Curatori, avv. Giovanni Battista Coa, avv. Vittorio P.IVA_1
Viviani e dott. Filippo Lo Franco, elettivamente domiciliata presso gli avv.ti Gerlando Calandrino e Marcello Assante, rappresentanti e difensori
– parte opposta –
OGGETTO: opposizione allo stato passivo.
CONCLUSIONI: come da note conclusive depositate da parte opponente in data 6 settembre 2024 e parte opposta in data 6 settembre 2024 che qui si intendono riportate e trascritte, nonché come da verbale di udienza del 26 marzo 2025. MOTIVI DELLA DECISIONE premesso che ha proposto domanda di insinuazione al passivo, Parte_2 chiedendo di essere ammessa al passivo del fallimento per la Controparte_1
somma complessiva di € 94.925,16, di cui € 77.409,13 per differenze retributive, €
11.487,95 per indennità di trasferta ed € 6.028,08 per differenze sul T.F.R.; rilevato che il Giudice Delegato ha rigettato la domanda in questione sulla scorta delle seguenti conclusioni rassegnate nel progetto di stato passivo “i curatori, verificata la documentazione compiegata alla domanda, tenuto conto della richiesta avanzata dall'istante (riconoscimento di mansioni superiori e, quindi, diverso inquadramento TRIBUNALE DI PALERMO
contrattuale e conseguente richiesta di ammissione della complessiva somma di € 94.925,16 a titolo di differenze retributive, indennità di trasferta e t.f.r. sulle differenze retributive), e considerata la natura sommaria del procedimento in oggetto, propongono il rigetto della domanda, in quanto l'accertamento chiesto dalla sig.ra necessita di un Parte_2 giudizio a cognizione piena nel corso del quale il lavoratore potrà offrire idonei elementi di prova per dimostrare di avere effettivamente svolto attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro con diverso inquadramento”; rilevato che la ricorrente ha proposto opposizione allo stato passivo, reso esecutivo con decreto del 11 gennaio 2023, comunicato il 12 gennaio 2023 e chiesto: ” ritenere e dichiarare il diritto dell'opponente al riconoscimento delle mansioni superiori ex art. 2103
c.c. e all'inquadramento nel 3° livello C.C.N.L. per il settore Gas-Acqua, profilo di
“addettoclientela” o altro, decorsi mesi tre (tre mesi cosi come previsto dalla normativa applicabile ratione temporis per i rapporti sorti prima dell'entrata in vigore del D.lgs
15.6.2015 n. 81. Quest'ultimo prevede il diverso termine di sei mesi) dal 10.11.2011 o dalla diversa data ritenuta di giustizia;
ritenere e dichiarare il diritto della ricorrente alle differenze retributive, tra quanto corrisposto e quanto dovuto, così come in ricorso specificate e meglio dettagliate nella relazione di consulenza tecnica allegata per fare parte integrante del presente ricorso;
conseguentemente condannare il convenuto al pagamento in favore della ricorrente della complessiva somma di € 94.925,16 con inquadramento 3°livello, per le causali specificate in narrativa o a quella maggiore o minore somma che sarà determinata dal G.L., previa nomina di CTU contabile, oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalla maturazione dei singoli crediti al di dell'effettivo soddisfo;
in subordine, condannare il convenuto al pagamento in favore della ricorrente della complessiva somma di € 79.740,75 ove fosse ritenuto corretto il formale inquadramento nel 2°livello per le causali specificate in narrativa o a quella maggiore o minore somma che sarà determinata dal G.L., previa nomina di CTU contabile, oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalla maturazione dei singoli crediti al di dell'effettivo soddisfo”; rilevato che la ricorrente a fondamento della propria opposizione ha dedotto 1) di avere lavorato alle dipendenze di ininterrottamente dal 10 Controparte_1
novembre 2011 al 9 agosto 2018, con la qualifica di impiegato, 2° livello, dapprima, con assunzione con contratto a tempo determinato, poi, prorogato fino al 31 ottobre
2012 ed infine, a decorrere dal 31 ottobre 2012 convertito in tempo indeterminato;
2)
2 TRIBUNALE DI PALERMO
di avere ricevuto una retribuzione inferiore rispetto a quella prevista dalla contrattazione collettiva non essendo state considerate le ore di straordinario svolte
(62 ore distribuite su 5,5 giorni effettivamente lavorate a fronte delle 38,30 ore settimanali previste contrattualmente); 3) di non avere mai ricevuto l'indennità di trasferta né il rimborso chilometrico spettante in quanto si recava presso le sedi operative dei diversi Comuni dell'agrigentino utilizzando l'automezzo proprio e senza rimborso benzina;
4) di avere prestato la sua attività lavorativa disponendo di un elevato grado di autonomia decisionale e di avere diritto, pertanto, a essere inquadrata nel terzo livello del C.C.N.L., avendo espletato mansioni riconducibili al profilo di addetto alla “clientela”; rilevato che la Curatela opposta si è costituita nel presente giudizio eccependo, preliminarmente, l'inammissibilità delle domande formulate in ricorso per non avere la ricorrente domandato espressamente la modifica dello stato passivo, né chiesto di essere ammesso al passivo, né avere precisato se l'asserito credito sia o meno assistito da privilegio e nel merito ha chiesto il rigetto del ricorso per infondatezza dell'opposizione, rilevando, altresì, l'estinzione dell'asserito credito relativo a differenze retributive maturate anteriormente al 22 maggio 2014 per effetto della intervenuta prescrizione quinquennale;
rilevato, altresì, che la ricorrente, con riferimento alla eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla Curatela, ha rilevato l'infondatezza della stessa evidenziando che la domanda giudiziale risultava espressamente formulata nelle pagine 1, 2 e 3 del ricorso e a precisazione della stessa ha chiesto l'ammissione al passivo delle differenze retributive indicate nelle conclusioni dell'atto introduttivo come crediti privilegiati ex art. 2751 bis c.c.; rilevato che la causa, istruita mediante l'assunzione di prove testimoniali e con l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio, è stata, con ordinanza del 26 settembre 2024, rimessa al collegio per la decisione con la concessione dei termini di giorni 60 per il deposito di comparse conclusionali e di giorni 20 per il deposito di eventuali note di replica, nonché nuovamente rimessa al collegio per la decisione il
26 marzo 2025, a seguito di richiamo del consulente tecnico d'ufficio; rilevato, quanto all'eccezione preliminare proposta dalla curatela, che come evidenziato dalla Suprema Corte di Cassazione “nell'esercizio del potere
3 TRIBUNALE DI PALERMO
d'interpretazione e qualificazione della domanda, il giudice del merito non è condizionato dalla formula adottata dalla parte, dovendo egli tener conto, piuttosto, del contenuto sostanziale della pretesa, desumibile dalla situazione dedotta in causa e dalle eventuali precisazioni formulate nel corso del giudizio, nonché del provvedimento richiesto in concreto senza altri limiti che quello di rispettare il principio della corrispondenza della pronuncia alla richiesta e di non sostituire d'ufficio una diversa azione a quella formalmente proposta [ex multis Cass., 18 marzo 2014, n. 6226; Cass., 20 giugno 2011, n. 13459; Cass., 27 febbraio 2001, n. 2908] ed ancora: “la domanda giudiziale deve essere interpretata con riferimento alla reale volontà della parte avuto riguardo alla finalità perseguita quale emergente non solo in modo formale dalla formulazione delle conclusioni assunte nell'atto introduttivo, ma anche implicitamente ed indirettamente dall'intero contenuto dell'atto che la contiene e dallo scopo paratico perseguito dall'istante nel ricorrere all'autorità giudiziaria [Cass. n.5743/2008; Cass. SS.UU. n.
10840/2003; Cass. 1670/1981], compresa la documentazione allegata al ricorso [Cass. 17947/2006,
Cass. 15802/2005] e delle eventuali precisazioni formulate nel corso del giudizio [Cass. n.
14682/2001]; ritenuto, che, nella fattispecie in esame, - dal contenuto del ricorso in opposizione
(nel quale vengono esposti i fatti, richiamati e riportati il progetto di stato passivo, la proposta del curatore, il provvedimento del Giudice Delegato al fallimento, la natura del credito, la quantificazione dello stesso), dall'esame della documentazione allegata (all.to 1, comunicazione esecutività stato passivo;
all.to, 2 domanda di ammissione al passivo;
all.to, 5 comunicazione progetto stato passivo domanda 225 riguarda l''opponente; all.to 6 sentenza n. 65/2021 fallimento , Controparte_1
e dalle precisazioni formulate nel corso del giudizio – non sussiste incertezza sulla circostanza che parte opponente abbia effettivamente inteso chiedere l'ammissione al passivo delle somme indicate nel ricorso introduttivo al grado privilegiato, alla stregua dell'art.2751 bis c.c.; considerato che sull'individuazione del livello di inquadramento assumono particolare rilievo le indicazioni di carattere ermeneutico fornite dalla Suprema
Corte [Cass. 2731/2004] secondo cui "in materia di inquadramento del lavoratore, il procedimento logico che il giudice di merito deve seguire si articola in tre fasi tra loro indipendenti: a) individuazione dei criteri generali ed astratti posti dalla legge e, eventualmente, dal contratto collettivo a distinzione delle varie categorie e qualifiche;
b)
4 TRIBUNALE DI PALERMO
accertamento delle concrete mansioni di fatto;
c) comparazione tra queste e le suddette previsioni normative”; rilevato che sulla scorta di tali indicazioni metodologiche si impone una disamina delle declaratorie contrattuali di riferimento;
preso atto che dalla documentazione versata in atti emerge che il livello riconosciuto dal datore di lavoro alla ricorrente è il 2° del C.C.N.L. per il settore gas – acqua a cui appartiene il personale che “… svolge lavori esecutivi di contenuto tecnico- amministrativo-commerciale o attività operative di carattere esecutivo correlate ad una specialità di mestiere o attività ausiliare complesse o differenziate;
esegue in autonomia la propria attività, nell'ambito di procedure e prassi definite, anche se inserito in squadra;
ha responsabilità sul risultato operativo dell'attività svolta;
scambia informazioni di tipo operativo;
possiede conoscenze teoriche specifiche o di mestiere e conoscenze pratiche inerenti tecniche e processi operativi, conseguite con addestramento ed esperienza lavorativa e corsi di aggiornamento periodici”, mentre il livello 3° il cui riconoscimento si chiede individua il personale che “svolge attività di concetto tecniche, amministrative e/o commerciali oppure attività operative specializzate, che possono comportare coordinamento di altri lavoratori;
- opera con autonomia nell'esecuzione di procedure, con elementi di variabilità nella realizzazione;
- è responsabile dei risultati operativi delle attività svolte direttamente o coordinate nel rispetto dei livelli di qualità definiti;
- scambia informazioni differenziate e le utilizza per lo svolgimento della propria attività; - possiede conoscenze teoriche o di mestiere
e conoscenze pratiche inerenti tecniche, tecnologie e processi operativi, acquisite con esperienza, addestramento e formazione specialistica nonché corsi di aggiornamento”; rilevato che dalla lettura delle due declaratorie appare subito evidente come i principali elementi di differenziazione fra i livelli d'inquadramento sopra descritti consistono nel grado di autonomia decisionale alla stessa riconosciuta e nel coordinamento di altri lavoratori;
rilevato che, quanto al grado di autonomia, dall'esame delle testimonianze emerge che l'autonomia di cui la ricorrente godeva appare più confacente a quella riconosciuta a tutti i lavoratori appartenenti al 2° livello (livello di inquadramento dell'opponente) nella cui declaratoria si legge: “(n.d.r.: il personale che) esegue in autonomia la propria attività, nell'ambito di procedure e prassi definite, anche se inserito in squadra”;
5 TRIBUNALE DI PALERMO
ritenuto, infatti, che da quanto emerso dall'istruttoria alla ricorrente veniva riconosciuto un margine di autonomia nell'ambito, tuttavia, di procedure e prassi definite;
ritenuto che tale circostanza emerge con chiarezza dalle dichiarazioni rese dal teste che, sentito sul capitolo 7 del ricorso (“Vero è che la ricorrente Testimone_1
dal mese di novembre 2011 fino a gennaio 2017 svolgeva attività di supporto e informazione alla clientela, attivazione, cessazione e variazione di contratti, soluzione di problematiche particolari (reclami, contestazioni sui consumi anomali) disponendo di un elevato grado di autonomia decisionale (ad esempio, accettazione o negazione del nuovo allaccio o della voltura o della disdetta, a titolo esemplificativo: in presenza di una precedente posizione debitoria o in caso di costruzioni abusiva negava l'allaccio, oppure in caso di consumi anomali decideva autonomamente se inviare gli operatori specializzati per la verifica dell'impianto”) ha dichiarato: “quanto ai reclami, la ricorrente si occupava della prima fase di raccolta del reclamo e prima analisi con l'utente e, esaurita questa attività, laddove il reclamo non fosse stato risolto, l'esame passava ad altro ufficio. Confermo quanto indicato nel capitolo. Preciso che la decisione relativa veniva assunta dalla ricorrente sulla base di una prima analisi della documentazione e della posizione dell'utente. I criteri per valutare le singole pratiche erano standardizzati dall'azienda” [cfr. verbale dell'udienza del 5.6.2023] ed ancora il teste , escusso all'udienza del 25 Testimone_2
settembre 2023, in risposta al capito 37 (“Vero è che la ricorrente prospettava soluzioni di problematiche particolari disponendo di un elevato grado di autonomia decisionale(a titolo esemplificativo la ricorrente spesso interveniva sull'utenza e con loro addiveniva a soluzione bonarie e transattive e concedeva in piena autonomia anche le rateizzazioni se richieste) che evitavano l'azione giudiziale di recupero coattivo del credito”) ha precisato: “decidevo io una volta esaminata la pratica che mi veniva sottoposta” ed aggiunto “che io ricordi la ricorrente non poteva proporre riduzioni del credito, se per esempio c'era qualche somma probabilmente prescritta dovevamo riferire al direttore generale, che prendeva le decisioni” inoltre lo stesso teste, sul capitolo 36 (Vero è che i legali che presso la sede di
[...]
lavoravano per qualsiasi problematica chiedevano ragguagli alla ricorrente la CP_1
quale li supportava anche per la redazione degli atti giudiziari) ha escluso che parte opponente supportasse i legali esterni per la redazione degli atti giudiziari e che il
6 TRIBUNALE DI PALERMO
suo compito era relazionare sullo stato dell'utenza [cfr. verbale dell'udienza del
25.9.2023]; rilevato, infine, che sempre con riferimento al grado di autonomia della quale godeva la ricorrente, anche la teste , escussa all'udienza del 7 Testimone_3
febbraio 2024, sul capitolo 27, ha dichiarato: “Quanto all'autonomia avevamo un range di disposizioni entro il quale avevamo autonomia. Se ci fosse stato qualche eccezione avremmo dovuto chiedere al dirigente responsabile”, precisando, altresì, di avere svolto lei e non la ricorrente il ruolo di coordinatrice [cfr. verbale dell'udienza del 7.2.2024]; considerato, inoltre, che non appare neppure provato il particolare ruolo formativo dei neoassunti e di coordinamento asseritamente assunto precipuamente dalla ricorrente in considerazione del fatto che dalla lettura di tutte le deposizioni rese emerge che abbia avuto luogo un ordinario affiancamento del neoassunto all'operatore di turno, che può ritenersi tipico di ogni rapporto di lavoro, a prescindere dal livello e che viene svolto dagli operatori più anziani e/o più esperti
[cfr. verbale dell'udienza del 5.6.2023] (teste , teste Testimone_4 Testimone_5
teste );
[...] Testimone_1
considerato pertanto che, alla stregua dei superiori elementi, non è comprovato lo svolgimento delle mansioni rivendicate dall'opponente e che, pertanto, la stessa appare correttamente inquadrata nel livello 2° del C.C.N.L.; ritenuto, invece, che la ricorrente ha adempiuto all'onere della prova sulla stessa gravante quanto al lavoro straordinario svolto, alle trasferte effettuate e all'uso della propria automobile per affrontare le suddette trasferte almeno per il periodo sino al gennaio 2017, essendo stata trasferita nel febbraio successivo ad altro ufficio (dal front office all'ufficio crediti – in ordine al quale non vi sono specifiche dichiarazioni); rilevato, infatti, che, il teste ha confermato le deduzioni della Testimone_1
ricorrente sui superiori punti dichiarando sul capitolo 2 “…posso confermare che la ricorrente, terminata l'attività di front office, si tratteneva in azienda per quella di retro- sportello per diverse ore, e spesso fino alle 20.30, ma non so precisare gli orari esatti.
Sicuramente posso confermare che la ricorrente era una dipendente molto attiva e che si tratteneva spesso fino a tardi. Quanto alla pausa per la consumazione del pasto, gli orari dei dipendenti erano organizzati in funzione della fruizione da parte di ciascuno della pausa, ma capitava che le persone più attivi e disponibili, quali la ricorrente, sacrificassero detta pausa”
7 TRIBUNALE DI PALERMO
ed ancora sul capitolo 3 il teste ha confermato che la ricorrente veniva comandata in trasferta presso le sedi periferiche di Raffadali, Favara, Campobello di Licata, Grotte,
Casteltermini e Sciacca e sul capitolo 4 che la ricorrente si recava nelle sedi periferiche con l'automezzo proprio, precisando, altresì, “C'erano dei mezzi aziendali, ma, per quel che ricordo, la ricorrente non ne ha usufruito”[cfr. verbale dell'udienza del
5.6.2023]; considerato, inoltre, che le superiori circostanze sono state tutte confermate anche dal teste e dal teste;
Testimone_4 Testimone_5
rilevato, da ultimo, che con riferimento all'eccepita prescrizione, che trova applicazione il termine quinquennale di prescrizione dei crediti retributivi di cui agli artt. 2948, n. 4, 2955, n. 2, e 2956, n. 1, c.c., che inizia a decorrere, per i crediti che sorgono nel corso del rapporto lavorativo, dal giorno della loro insorgenza e, per quelli che maturano alla cessazione del rapporto, a partire da tale momento (Cass.
Sez. lav. 5.8.2019, n. 20918), essendo dunque prescritte le somme rivendicate per il periodo antecedente al quinquennio precedente l'istanza formulata (22 maggio
2019); ritenuto, infine, relativamente al quantum occorre fare riferimento ai conteggi effettuati dal consulente tecnico d'ufficio, dott. , con riguardo Persona_1
all'ipotesi per l'inquadramento formale, nell'elaborato peritale depositato il 30 agosto 2024 come in ultimo rimodulato in ragione dell'integrazione richiesta, immune da vizi e censure e adeguatamente motivato anche in riscontro alle osservazioni formulate dalla parte ricorrente in data 1° luglio 2024; ritenuto, pertanto, che alla ricorrente debba essere riconosciuta la complessiva somma di € 34.706,98, a titolo di differenze retributive per lo svolgimento di lavoro straordinario, differenze per T.F.R., per costi chilometrici e indennità di mensa (v. p.
4 elaborato peritale integrativo, tabella ipotesi livello 2°), oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalla maturazione dei singoli crediti al di dell'effettivo soddisfo, ritenuto, sulla base di tutti i suesposti elementi, che la proposta opposizione deve essere accolta parzialmente dovendosi rigettare la richiesta di nuove acquisizioni documentali formulata dall'opponente, giacché tardiva e perciò solo inammissibile;
8 TRIBUNALE DI PALERMO
ritenuto che le spese di lite del presente giudizio possono essere compensate interamente in ragione della decisione fondata su produzioni documentali effettuate in questa sede nonché per la parziale reciproca soccombenza, mentre le spese di espletamento della consulenza tecnica d'ufficio – liquidate con separato decreto -, per le stesse ragioni sono poste in misura paritaria a carico delle parti;
P.Q.M.
Il Tribunale di Palermo, respinta ogni altra domanda, eccezione e difesa:
a) in parziale accoglimento dell'opposizione allo stato passivo proposta da
[...]
avverso lo stato passivo del fallimento (N° Parte_1 Controparte_1
57/2021), ammette in privilegio ex art. 2751 bis, n.1, la somma di € 34.706,98 a titolo di differenze retributive, differenze T.F.R., costi chilometrici e indennità di mensa, oltre interessi legali dalla data di maturazione del credito e fino al deposito del progetto di riparto nel quale il credito sarà soddisfatto anche se parzialmente;
b) dispone l'annotazione della suddetta ammissione in calce allo stato passivo, da effettuarsi a richiesta ed a spese del ricorrente;
c) compensa interamente le spese processuali e pone le spese di espletamento della consulenza tecnica d'ufficio, come liquidate con separato decreto, a carico delle parti in misura paritaria.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni.
Così deciso in Palermo il 4 aprile 2025.
Il Giudice La Presidente dott. Giulio Corsini dott.ssa Maria Letizia Barone
9