CA
Sentenza 25 ottobre 2025
Sentenza 25 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 25/10/2025, n. 1060 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1060 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 161/2019 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, composta dai magistrati:
1) dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) dott.ssa Tiziana Drago Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 161/2019 R.G. vertente tra
(P.I.: ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Michelangelo Sirena
e TI AG;
appellante
e
(P.I.: Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e P.IVA_2 difesa dall'Avv. Giuseppe Maiuri;
appellata
e
(P.I.: ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_3 rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Nicola Greco;
appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1954/2018 del Tribunale di Catanzaro, pubblicata il 23.11.2018, avente ad oggetto annullamento di transazione
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante e “chiede che Parte_2 venga dichiarata la cessazione della materia del contendere, con compensazione integrale delle spese processuali”.
Per la : “chiede che venga dichiarata cessata la materia del Controparte_2 contendere, con condanna dell'appellante, in virtù del principio di soccombenza virtuale, al pagamento delle spese di lite in favore della costituita . CP_2
FATTO
1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato la società Parte_1 conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Catanzaro la
[...]
e la al fine di ottenere la declaratoria Controparte_3 Controparte_2 di nullità o inefficacia nei suoi confronti ovvero l'annullamento dell'atto transattivo n. 682 stipulato in data 21.06.2016 tra le convenute in quanto atto ad incidere negativamente su diritti propri ed esclusivi di essa attrice, con particolare riferimento a quelli fatti valere nei giudizi indicati in citazione.
Si costituivano la e la Controparte_3 CP_2
chiedendo il rigetto della domanda.
[...]
Istruita la causa documentalmente, con sentenza n. 1954/2018 il Tribunale rigettava la domanda e condannava l'attrice alla rifusione delle spese di lite.
Segnatamente, il giudice di prime cure rilevava che la stipula dell'atto transattivo per la società era stata autorizzata dall'Assemblea dei Controparte_3
Soci in data 29.02.2016, sicchè, trattandosi di consorzio avente la forma di società di capitali, doveva trovare applicazione l'art. 2377 c.c. in base al quale le deliberazioni dell'assemblea, prese in conformità della legge e dell'atto costitutivo, vincolano tutti i soci, ancorchè non intervenuti o dissenzienti. Osservava, poi, che benchè la delibera de qua fosse stata oggetto di impugnazione da parte della società attrice con giudizio incardinato innanzi alla Sezione Imprese del Tribunale di
Catanzaro, non risultava provato e nemmeno allegato che fosse venuta meno la validità ed efficacia della stessa. Aggiungeva che eventuali controversie interne tra la società attrice e la società consortile non potevano ridondare nei confronti della
, quale soggetto terzo estraneo ai predetti rapporti. Controparte_2
1.2. Avverso detta sentenza proponeva appello la Parte_1 denunciandone la illegittimità per non aver il giudice considerato che la transazione impugnata riguardava anche diritti propri ed esclusivi di essa appellante omettendo
2 ogni motivazione al riguardo. Deduceva che la delibera che aveva autorizzato la transazione era nulla e che, stante la sua avvenuta impugnazione, il Tribunale avrebbe dovuto sospendere il giudizio in attesa della decisione su detta impugnazione. Chiedeva, quindi, che in riforma della sentenza impugnata venisse accolta la domanda proposta in primo grado con vittoria di spese.
Si costituiva in data 09.04.2019 la che resisteva al gravame. Controparte_2
All'esito dell'udienza di prima comparizione del 28.05.2019 la Corte fissava l'udienza del 23.11.2021 per la precisazione delle conclusioni.
In data 23.03.2021 si costituiva anche la società Controparte_3 chiedendo il rigetto dell'appello.
Seguivano rinvii per ragioni organizzative e di sovraccarico del ruolo.
In data 15.11.2022 l'appellante produceva la sentenza n. 597/2022 con cui il
Tribunale di Catanzaro Sezione Specializzata in materia di impresa aveva dichiarato l'invalidità della deliberazione assembleare della TRC del 29.02.2016, con cui era stata autorizzata la sottoscrizione della transazione con la oggetto Controparte_2 del presente giudizio.
Con decreto di variazione tabellare del 09.09.2024 veniva disposta l'assegnazione del presente procedimento alla dr.ssa Tiziana Drago, magistrato applicato a questa
Corte per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, giusta delibera del CSM del
26.07.2024.
Con provvedimento del 12.06.2025 il Consigliere Istruttore assegnava alle parti i termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. e fissava avanti a sé l'udienza del 30.09.2025 di rimessione della causa in decisione.
Con le note di precisazione delle conclusioni la e la Parte_1 davano atto di avere composto bonariamente Controparte_3 tutte le vicende contenziose tra le stesse insorte e chiedevano pertanto la declaratoria di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
La si associava alla richiesta di cessazione della materia del Controparte_2 contendere ma chiedeva la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite in base al principio della soccombenza virtuale.
All'esito dell'udienza del 30.09.2025, svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
3 DIRITTO
2.1. La Corte prende atto che tra la e la società Parte_1 [...]
è intervenuta la transazione della lite, come rappresentato dai Controparte_3 rispettivi procuratori nelle note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni.
Pertanto, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, anche rispetto alla , conformemente alle sue conclusioni. Controparte_2
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, va rilevato che
[...]
e hanno espressamente chiesto Parte_1 Controparte_3 che le spese di giudizio vengano integralmente compensate.
Con riguardo alla ritiene la Corte che anche rispetto ad essa le Controparte_2 spese di lite vadano compensate alla luce dell'intervenuto annullamento giudiziale
(sentenza n. 597/2022) della delibera assembleare che aveva autorizzato la transazione in controversia, necessariamente incidente sulla validità di tale ultimo atto e quindi sulla fondatezza dell'appello.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
in persona del legale rappresentante pro-tempore, nei confronti di Parte_1
e , avverso la Parte_2 Controparte_2 sentenza n. 1954/2018 del Tribunale di Catanzaro, pubblicata il 23.11.2018, così provvede:
a) dichiara la cessazione della materia del contendere;
b) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali relative al presente giudizio di secondo grado.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 17.10.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Tiziana Drago dott. Alberto Nicola Filardo
4
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, composta dai magistrati:
1) dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) dott.ssa Tiziana Drago Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 161/2019 R.G. vertente tra
(P.I.: ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Michelangelo Sirena
e TI AG;
appellante
e
(P.I.: Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e P.IVA_2 difesa dall'Avv. Giuseppe Maiuri;
appellata
e
(P.I.: ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_3 rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Nicola Greco;
appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1954/2018 del Tribunale di Catanzaro, pubblicata il 23.11.2018, avente ad oggetto annullamento di transazione
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante e “chiede che Parte_2 venga dichiarata la cessazione della materia del contendere, con compensazione integrale delle spese processuali”.
Per la : “chiede che venga dichiarata cessata la materia del Controparte_2 contendere, con condanna dell'appellante, in virtù del principio di soccombenza virtuale, al pagamento delle spese di lite in favore della costituita . CP_2
FATTO
1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato la società Parte_1 conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Catanzaro la
[...]
e la al fine di ottenere la declaratoria Controparte_3 Controparte_2 di nullità o inefficacia nei suoi confronti ovvero l'annullamento dell'atto transattivo n. 682 stipulato in data 21.06.2016 tra le convenute in quanto atto ad incidere negativamente su diritti propri ed esclusivi di essa attrice, con particolare riferimento a quelli fatti valere nei giudizi indicati in citazione.
Si costituivano la e la Controparte_3 CP_2
chiedendo il rigetto della domanda.
[...]
Istruita la causa documentalmente, con sentenza n. 1954/2018 il Tribunale rigettava la domanda e condannava l'attrice alla rifusione delle spese di lite.
Segnatamente, il giudice di prime cure rilevava che la stipula dell'atto transattivo per la società era stata autorizzata dall'Assemblea dei Controparte_3
Soci in data 29.02.2016, sicchè, trattandosi di consorzio avente la forma di società di capitali, doveva trovare applicazione l'art. 2377 c.c. in base al quale le deliberazioni dell'assemblea, prese in conformità della legge e dell'atto costitutivo, vincolano tutti i soci, ancorchè non intervenuti o dissenzienti. Osservava, poi, che benchè la delibera de qua fosse stata oggetto di impugnazione da parte della società attrice con giudizio incardinato innanzi alla Sezione Imprese del Tribunale di
Catanzaro, non risultava provato e nemmeno allegato che fosse venuta meno la validità ed efficacia della stessa. Aggiungeva che eventuali controversie interne tra la società attrice e la società consortile non potevano ridondare nei confronti della
, quale soggetto terzo estraneo ai predetti rapporti. Controparte_2
1.2. Avverso detta sentenza proponeva appello la Parte_1 denunciandone la illegittimità per non aver il giudice considerato che la transazione impugnata riguardava anche diritti propri ed esclusivi di essa appellante omettendo
2 ogni motivazione al riguardo. Deduceva che la delibera che aveva autorizzato la transazione era nulla e che, stante la sua avvenuta impugnazione, il Tribunale avrebbe dovuto sospendere il giudizio in attesa della decisione su detta impugnazione. Chiedeva, quindi, che in riforma della sentenza impugnata venisse accolta la domanda proposta in primo grado con vittoria di spese.
Si costituiva in data 09.04.2019 la che resisteva al gravame. Controparte_2
All'esito dell'udienza di prima comparizione del 28.05.2019 la Corte fissava l'udienza del 23.11.2021 per la precisazione delle conclusioni.
In data 23.03.2021 si costituiva anche la società Controparte_3 chiedendo il rigetto dell'appello.
Seguivano rinvii per ragioni organizzative e di sovraccarico del ruolo.
In data 15.11.2022 l'appellante produceva la sentenza n. 597/2022 con cui il
Tribunale di Catanzaro Sezione Specializzata in materia di impresa aveva dichiarato l'invalidità della deliberazione assembleare della TRC del 29.02.2016, con cui era stata autorizzata la sottoscrizione della transazione con la oggetto Controparte_2 del presente giudizio.
Con decreto di variazione tabellare del 09.09.2024 veniva disposta l'assegnazione del presente procedimento alla dr.ssa Tiziana Drago, magistrato applicato a questa
Corte per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, giusta delibera del CSM del
26.07.2024.
Con provvedimento del 12.06.2025 il Consigliere Istruttore assegnava alle parti i termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. e fissava avanti a sé l'udienza del 30.09.2025 di rimessione della causa in decisione.
Con le note di precisazione delle conclusioni la e la Parte_1 davano atto di avere composto bonariamente Controparte_3 tutte le vicende contenziose tra le stesse insorte e chiedevano pertanto la declaratoria di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
La si associava alla richiesta di cessazione della materia del Controparte_2 contendere ma chiedeva la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite in base al principio della soccombenza virtuale.
All'esito dell'udienza del 30.09.2025, svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
3 DIRITTO
2.1. La Corte prende atto che tra la e la società Parte_1 [...]
è intervenuta la transazione della lite, come rappresentato dai Controparte_3 rispettivi procuratori nelle note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni.
Pertanto, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, anche rispetto alla , conformemente alle sue conclusioni. Controparte_2
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, va rilevato che
[...]
e hanno espressamente chiesto Parte_1 Controparte_3 che le spese di giudizio vengano integralmente compensate.
Con riguardo alla ritiene la Corte che anche rispetto ad essa le Controparte_2 spese di lite vadano compensate alla luce dell'intervenuto annullamento giudiziale
(sentenza n. 597/2022) della delibera assembleare che aveva autorizzato la transazione in controversia, necessariamente incidente sulla validità di tale ultimo atto e quindi sulla fondatezza dell'appello.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
in persona del legale rappresentante pro-tempore, nei confronti di Parte_1
e , avverso la Parte_2 Controparte_2 sentenza n. 1954/2018 del Tribunale di Catanzaro, pubblicata il 23.11.2018, così provvede:
a) dichiara la cessazione della materia del contendere;
b) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali relative al presente giudizio di secondo grado.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 17.10.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Tiziana Drago dott. Alberto Nicola Filardo
4
5