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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 27/10/2025, n. 2869 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2869 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 496/2024 – 568/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione specializzata impresa nelle persone dei magistrati:
dr. Domenico Camillo Bonaretti Presidente
dr.ssa Alessandra Arceri Consigliere
dr.ssa Ernesta Occhiuto Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa in grado di appello con atto di citazione notificato in data 19.2.2024
DA
(P. IVA ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
AN OL ed elettivamente domiciliata presso il di lei studio a Milano, Via Luciano Manara
15, giusta procura in atti;
APPELLANTE PRINCIPALE e APPELLATO contro CP
(N.I. N. WK849745 B), (Tax Controparte_1 Controparte_2
Identification n. ), (P.IVA ) e (company NumeroDi_1 Parte_2 P.IVA_2 Parte_3 number 13418385), tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Alberto Camusso, Massimo Baghetti e
CO F. A. ET ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo a Milano, Via
Senato n. 8, giusta procura in atti;
APPELLATI nonché' contro
pagina 1 di 23 (P. IVA ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_4 P.IVA_3
CO NN ed elettivamente domiciliato presso il di lui studio in Milano, via Privata Fratelli
Gabba 3, giusta procura in atti
APPELLANTE INCIDENTALE e APPELLATO
Oggetto: marchio e concorrenza sleale
*
Causa posta in deliberazione, all'esito della discussione svoltasi ex art. 352 c.p.c. all'udienza del 8.10.
2025, sulle conclusioni di seguito riportate.
CONCLUSIONI
Per : Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, previo ogni più opportuno accertamento e declaratoria e contrariis rejectis, in totale riforma della sentenza n. 483/2024 pubblicata in data 16/01/2024 a definizione della causa RG n. 479/2017, Repert. n. 359/2024 del 16/01/2024, dall'Ill.mo Tribunale di
Milano, Sezione XIV civile - Sezione Specializzata Tribunale delle Imprese, anche per tutte le ragioni in fatto e diritto di cui in narrativa, così giudicare:
In via pregiudiziale e cautelare.
Sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata in ossequio alle disposizioni della legge fallimentare e per i motivi dedotti nel presente atto.
In via principale, nel merito.
1. Previa ogni più opportuna e totale riforma della sentenza impugnata, respingere ogni domanda proposta dal Sig. e dalle società . Controparte_1 Controparte_2 CP_5 CP_6
nei confronti del in quanto infondata in fatto e in diritto per
[...] Parte_1 Parte_1 tutti i motivi esposti nella narrativa degli atti di causa.
In ogni caso e comunque.
2. Previa ogni più opportuna e totale riforma della sentenza impugnata, dichiarare la inammissibilità / improponibilità / irritualità / nullità e/o comunque respingere ogni domanda dal Sig. Controparte_1
e dalle società . e , anche in via istruttoria, in
[...] Controparte_2 CP_5 CP_6 Parte_3 quanto infondata in fatto e in diritto.
pagina 2 di 23
3. Respingere tutti gli altri provvedimenti istruttori richiesti dal Sig. e Controparte_1 dalle società . e in quanto illegittimi, irrituali, e Controparte_2 CP_5 CP_6 Parte_3 comunque irrilevanti.
4. Con vittoria di diritti, spese ed onorari, oltre accessori, anche quelle relative al processo di primo grado.
In via istruttoria.
Si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado e copia autentica della sentenza impugnata.”
CP Per : Controparte_1 Controparte_2 Parte_2 Parte_3
“Voglia così l'Ecc.ma Corte adita, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa, previa acquisizione del fascicolo d'ufficio del giudizio di primo grado sub R.G. n. 479/2017 e relativi subprocedimenti: in via preliminare:
- dichiarare l'inammissibilità dell'appello promosso da per vizio di Parte_1 motivazione ex art. 342 c.p.c. e, per l'effetto, confermare integralmente la Sentenza appellata;
- dichiarare l'inammissibilità ai sensi dell'art. 345, co. 2, c.p.c. dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva del formulata tardivamente con l'appello Controparte_4 avversario;
in ogni caso, nel merito:
- rigettare ogni domanda e/o pretesa avanzata dagli appellanti e Parte_1
in quanto infondata, in fatto e in diritto, per tutti i motivi indicati in atti Controparte_4
e, per l'effetto, confermare integralmente la Sentenza appellata;
in subordine, nel merito:
- accertare e dichiarare la nullità ai sensi degli artt. 19, co. 2, e 25, co. 1, lett. b), CPI del marchio
“RICH” di titolarità di di cui alla registrazione n. 1276797 del 23 aprile Parte_1
2010, classi 9, 16, 35, 38 e 41, registrazione n. 884302 del 7 marzo 2003, rinnovata con il n. 1527855 il 7 febbraio 2013, classi 3, 9, 14, 18 e 25, per tutti i motivi meglio dedotti in atti, disponendo affinché la sentenza sia trasmessa all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi per le relative annotazioni;
- accertare e dichiarare la decadenza per non uso del marchio “RICH” di titolarità di
[...] di cui alla registrazione n. 1276797 del 23 aprile 2010, classi 9, 16, 35, 38 e 41, e Parte_1 registrazione n. 884302 del 7 marzo 2003, rinnovata con il n. 1527855 il 7 febbraio 2013, classi 3, 9,
pagina 3 di 23 14, 18 e 25, per tutti i motivi meglio dedotti in atti, disponendo affinché la sentenza sia trasmessa all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi per la relativa annotazione.
In ogni caso, con vittoria di spese, anche forfettarie, diritti e onorari di causa oltre rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA come per legge, del doppio grado di giudizio.”
Per : Controparte_4
“Voglia l'Eccellentissima Corte d'Appello adita, in riforma della sentenza del Tribunale di Milano n.
483/2024 del 16 gennaio 2024 e disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare:
1. In via preliminare:
a) accertare e dichiarare la nullità delle procure alle liti rilasciate dalle parti appellate CP_2
CP
e e per l'effetto dichiarare la nullità e improcedibilità
[...] Controparte_7 Parte_2 delle relative do-mande giudiziali;
b) accertare e dichiarare la carenza di interesse ad agire e di legittima-zione attiva delle parti appellate per i motivi di cui in atti e per l'effetto dichiarare la nullità del presente procedimento;
c) accertare e dichiarare, per i motivi di cui in atti, la nullità ex art. 164, co. 4 c.p.c. di tutte le domande proposte dalle parti appellate nei confronti di nel procedimento di primo Controparte_4 grado e pertanto dichia-rarle inammissibili;
d) dichiarare la carenza di legittimazione passiva in capo a rispetto a tutte le Controparte_4 domande formulate nei suoi confronti nel giudizio di primo grado e per l'effetto dichiararle inammissibili.
2. In via principale:
e) rigettare con ogni miglior formula tutte le domande formulate dalle ap-pellate nel procedimento di primo grado per i motivi ed eccezioni indicati in atti.
3. In via riconvenzionale di merito:
f) condannare le parti appellate in solido tra di loro a risarcire all'espo-nente i danni subiti da liquidarsi ad opera della Corte in via liquidativa ma comunque in importo non inferiore a Euro 2 (due) milioni o nella diversa somma ritenuta di giustizia.
In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre IVA e CPA.
Con ogni riserva, anche in via istruttoria.”
*
pagina 4 di 23
FATTO E PROCESSO
A. Il giudizio di primo grado
e convenivano in giudizio, innanzi al Tribunale di Milano, CP_1 Controparte_8 [...]
(soggetto con cui aveva intrattenuto una lunga collaborazione CP_4 CP_1 professionale), nonché una serie di società allo stesso riferibili ( Parte_1 CP_9 CP_10
Cont e Falber Project S.r.l). CP_12
Gli attori esponevano che:
- è un famoso stilista, ideatore del marchio patronimico “ che ha CP_1 CP_1
acquisito notevole popolarità a partire dai primi anni 2000;
- fin dall'inizio della sua carriera, aveva tutelato il patronimico “ e i CP_1 CP_1
relativi segni distintivi dal medesimo derivati (“ ”, , CP_1 CP_1 CP_13
, ”, JR”, “JR”, ” e “ X”,
[...] CP_14 CP_1 CP_15 CP_1 oggi tutti di titolarità della società .r.l.), tramite regolari registrazioni di marchio;
Controparte_2
- nel 2003 società riferibile al sig. , aveva registrato a proprio nome il Parte_1 Parte_1
CP_1 marchio ”, ancorché tutti i marchi nati dalla collaborazione fossero Persona_1 sempre stati registrati a nome di AK TD (società indirettamente partecipata sia da
[...] che dal sig. ); CP_1 Parte_1
- il diritto a registrare il marchio “RICH” (al pari di tutti i domini contenenti la parola “RICH”) sarebbe spettato, ai sensi dell'art. 118 c.p.i., all'attore ; CP_1
- la registrazione ad opera di era, dunque, avvenuta in mala fede ex art. 19 c.p.i, e, Parte_1
comunque, in difetto del requisito della novità imposto dall'art. 12 c.p.i.;
- inoltre, a seguito dell'interruzione dei rapporti professionali tra e il sig. CP_1
CP_1
, quest'ultimo, nel 2016, aveva rilanciato il marchio “ ” attraverso la Parte_1 commercializzazione di prodotti di abbigliamento, realizzati dalla società Falber Project S.r.l e venduti da CP_10
- l'altra società convenuta, sempre riconducibile a , risultava invece CP_16 Parte_1
titolare di numerosi nomi a dominio includenti il segno “RICH” (“richblack.it”,
“richblacklabel.it”, “richblacklabel.com”, “richcafe.it” e “richhotel.it.”);
- tali condotte integravano illecita contraffazione dei marchi di titolarità degli attori, nonché atti di concorrenza sleale ex art. 2598 n. 3 c.c.;
pagina 5 di 23 - in ogni caso, il marchio “ ” non risultava essere stato utilizzato negli ultimi cinque anni, sicché lo stesso doveva ritenersi decaduto ai sensi degli artt. 24 e 26 lett. c) c.p.i.
Gli attori concludevano, dunque, domandando al Tribunale:
- di accertare e dichiarare la nullità del marchio “ ”;
- di accertare e dichiarare la decadenza per non uso del medesimo marchio “RICH”;
- di disporre ex art. 118 c.p.i. il trasferimento delle registrazioni effettuate dal sig. in Parte_1
favore di;
CP_1
- di accertare e dichiarare che qualsiasi utilizzo del segno “RICH” da parte dei convenuti costituisce contraffazione dei diritti di marchio attorei, nonché atto di concorrenza sleale e, per CP_1 l'effetto, inibire ai convenuti ogni ulteriore utilizzo, in qualsiasi forma, del marchio “ ”;
- di disporre una sanzione pecuniaria, non inferiore ad euro 20.000 per ogni violazione dell'inibitoria;
- di condannare i convenuti al risarcimento dei danni patiti.
Si costituivano i convenuti, con un unico difensore, contestando la fondatezza delle domande attoree.
In particolare, i convenuti deducevano:
- che l'ideazione del marchio “ ” era stato frutto di un'autonoma iniziativa del sig.
, contitolare – sin dagli anni '90 – del marchio “ ”; Parte_1 CP_1
- che, quindi, il sig. aveva legittimamente provveduto a registrare il marchio “ ” Parte_1
per il tramite della sua società Parte_1
- che l'azione giudiziaria degli attori era del tutto pretestuosa e finalizzata esclusivamente ad appropriarsi dell'attività imprenditoriale e dell'avviamento commerciale frutto della direzione e delle capacità del sig. ; Parte_1
- che i marchi azionati in giudizio dagli attori erano decaduti per non uso;
- che, infatti, in data 14.2.2017, l' aveva dichiarato la decadenza per non uso del marchio CP_17
n. 5910864 relativo alla dicitura ”; CP_1
- che, conseguentemente, difettava l'interesse ad agire degli attori, avendo questi ultimi consapevolmente azionato diritti di marchio inesistenti;
- che gli attori erano altresì privi di legittimazione attiva con riferimento alla domanda di registrazione in mala fede, atteso che: CP_1 i. al momento della registrazione del marchio “ ” da parte di (2003), Parte_1 la titolare dei marchi “ era la società AK, la quale non aveva CP_1 sollevato alcuna obiezione sul punto;
pagina 6 di 23 C ii. aveva acquistato da AK un pacchetto di marchi, tra i quali non Controparte_2
CP_1 compariva il marchio “ ”;
- che difettavano i presupposti dell'azione di rivendica ex art. 118 c.p.i., atteso che sia AK CP_1 che erano consapevoli che il marchio “ ” fosse di titolarità del sig. CP_1
; Parte_1
- che non sussistevano neppure i presupposti della decadenza per non uso, considerato che il CP_1 marchio ” era ampiamente presente sul mercato;
- che non era configurabile un'illecita contraffazione del marchio “ , stante la diversità CP_1
dei segni in conflitto sia a livello visivo che fonetico e concettuale;
- che difettavano altresì i requisiti della concorrenza sleale, anche in considerazione del fatto che C la società attrice . non svolgeva attività di impresa (configurandosi quale mera Controparte_2
“cassaforte” di marchi).
Intervenivano in corso di causa e, in un secondo momento, anche , Parte_2 CP_18 divenuti medio tempore contitolari del portafoglio marchi “ di aderendo CP_1 Controparte_8 alle difese degli attori.
Nel corso del giudizio, il Tribunale, su ricorso cautelare proposto dagli attori ai sensi degli artt. 129 e ss. c.p.i. e 700 c.p.c., inibiva ai convenuti la commercializzazione e la pubblicizzazione del segno
“RICH”.
Con ordinanza del 20.8.2018, confermata in sede di reclamo, il Tribunale disponeva altresì il sequestro CP conservativo a favore di , . e dei beni mobili e immobili CP_1 Controparte_2 Parte_2 dei convenuti sino alla concorrenza di euro 500.000.
Il giudizio subiva plurime interruzioni a causa dei fallimenti -non contestuali- delle società Parte_4
Cont
Falber Project S.r.l., nonché di quale imprenditore
[...] CP_12 Controparte_4 individuale.
Nel giudizio da ultimo riassunto si costituivano solo e il Parte_1 [...]
. Controparte_4
Il eccepiva: Controparte_4
i. la nullità delle procure degli attori;
C ii. la carenza di legittimazione attiva di . per avere questa ceduto la Controparte_2 propria quota residua di titolarità dei marchi “ alla terza intervenuta CP_1 CP_18
;
[...]
iii. la nullità ex art. 164 co. 4 c.p.c. delle domande formulate nei confronti del sig. . Parte_1
Nella prospettazione del convenuto, parte attrice non avrebbe indicato le ragioni per le pagina 7 di 23 quali il sig. avrebbe dovuto rispondere personalmente dei fatti posti a Parte_1 fondamento dell'azione.
Il proponeva altresì, in via riconvenzionale, domanda di risarcimento dei Controparte_4 danni asseritamente patiti in conseguenza delle iniziative giudiziarie avviate da controparte.
Gli altri convenuti ( e Controparte_19 Controparte_20 CP_21 CP_12 [...]
rimanevano contumaci. Controparte_22
Precisate le conclusioni, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Il Tribunale di Milano (sez. spec. impresa), con sentenza n. 483/2024:
- rigettava le eccezioni di nullità delle procure sollevate dal , Controparte_4
riportandosi alle motivazioni già esplicitate nell'ambito dei procedimenti cautelare instaurati in corso di causa;
già in quelle sedi, infatti, era stata accertata la regolarità delle procure contestate;
- rigettava altresì l'eccezione di sopravvenuta carenza di legittimazione attiva di CP_2
[... C
. sollevata dal , giusto il disposto dell'art. 111 c.p.c. che Controparte_4 prevede, in caso di trasferimento del diritto controverso, la prosecuzione del processo tra le parti originarie;
- disattendeva inoltre l'eccezione di nullità dell'atto di citazione proposta dal Controparte_4
ai sensi dell'art. 164 c.p.c., ritenendo che gli attori avessero puntualmente indicato le
[...] condotte imputate al sig. personalmente;
Parte_1
- quanto al merito, rilevata l'insussistenza dei presupposti (sia oggettivi che soggettivi) della CP_1 convalidazione ex art. 28 c.p.i., accertava e dichiarava la nullità del marchio “ ” per difetto di novità ai sensi dell'art. 12 c.p.i. Nella valutazione del Tribunale, il segno “RICH” – sostanziandosi, di fatto, nella parte inziale del noto marchio “ ” (registrato da parte CP_1 attrice già nel 1999) – doveva ritenersi idoneo a creare un rischio di confusione nel pubblico;
- conseguentemente, dichiarava assorbita la domanda di accertamento dell'intervenuta decadenza per non uso del marchio “RICH”;
- dichiarava invece improcedibili ex art. 52 della legge fallimentare le domande attoree di rivendica ex art. 118 c.p.i e di condanna al trasferimento delle registrazioni, trattandosi di domande potenzialmente idonee a depauperare il patrimonio fallimentare della Parte_1 in violazione del principio della par condicio creditorum;
- accertava l'illecita contraffazione ex art. 20 lettera b) c.p.i., stante la somiglianza del segno
“RICH” con i marchi di titolarità degli attori e il conseguente rischio di associazione tra i segni in contestazione. Nella valutazione del Tribunale, infatti, la similarità dei segni e la pagina 8 di 23 sovrapponibilità dei prodotti, era idonea a determinare la concreta possibilità “che il pubblico creda che i capi di abbigliamento commercializzati da siano creazioni di o Parte_1 CP_1 riconducibili a realtà economicamente a lui legate” (sentenza pag. 29);
- riteneva altresì integrato l'illecito di concorrenza sleale per avere il sig. , attraverso Parte_1
dichiarazioni pubbliche, più volte accostato la propria attività imprenditoriale a quella di
CP_1
- per l'effetto, inibiva ai convenuti ogni e qualsivoglia utilizzo, anche online, del marchio “ ” su tutto il territorio dell'UE;
- disponeva una penale di euro 2.000,00, per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della sentenza, nonché di euro 1.000,00 per ogni sua violazione e inosservanza;
- disponeva la pubblicazione per estratto della sentenza sulla rivista “Vogue” e sul sito internet istituzionale delle società convenute;
- dichiarava inammissibile la domanda risarcitoria proposta in via riconvenzionale dal
[...]
perché tardiva;
Controparte_4
- revocava il sequestro conservativo disposto in corso di causa, stante l'intervenuta rinuncia attorea alla domanda risarcitoria;
- condannava i convenuti in solido al pagamento delle spese di lite.
B. Il giudizio di appello
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello , incardinando il Parte_1 procedimento sub RG 496/2024.
Ha, altresì, interposto gravame il , dando origine al procedimento di Controparte_4 appello rubricato sub R.G. 568/2024.
I due procedimenti sono stati riuniti ai sensi dell'art. 335 c.p.c. all'udienza del 16.10.2024.
I motivi di appello di Parte_1
ha articolato tre motivi di gravame.
[...]
Con il primo motivo, parte appellante censura l'impugnata sentenza nella parte in cui il Tribunale ha disatteso le eccezioni preliminari di difetto di interesse ad agire e carenza di legittimazione attiva in seno agli attori. Nella prospettazione di parte appellante, sarebbe privo di interesse ad CP_23 agire e di legittimazione poiché “ non sarebbe un patronimico, bensì un termine ampiamente CP_1 diffuso nel mondo anglosassone (corrisponderebbe, infatti, al nome di diverse società, persone fisiche e financo città); invece non avrebbe interesse in causa avendo ormai ceduto ad una Controparte_8 pagina 9 di 23 società terza i propri diritti sui marchi L'appellante eccepisce altresì la nullità della CP_1 sentenza per non avere il giudice esteso il contraddittorio alla terza cessionaria dei diritti di CP_8
[...]
Con il secondo motivo, l'appellante si duole che il Tribunale abbia dichiarato la nullità del marchio CP_1
” per difetto di novità, pur non ricorrendo, in tesi, il rischio di confusione espressamente previsto, ai fini della nullità, dall'art. 12 c.p.i.
Con il terzo motivo, l'appellante reitera l'eccezione di intervenuta convalidazione del marchio “RICH” ex art. 28 c.p.i. in virtù della tolleranza ultraquinquennale manifestata da controparte, nonché
l'intervenuta decadenza per non uso dei marchi azionati in giudizio dagli attori.
I motivi di appello del Controparte_4
Il ha censurato l'impugnata sentenza, articolando nove motivi di Controparte_4 gravame.
Con il primo motivo, l'appellante censura l'impugnata sentenza nella parte in cui il Tribunale ha rigettato l'eccezione di nullità della procura alle liti rilasciata da ai propri difensori. Nella CP_2 prospettazione dell'appellante, siffatta procura sarebbe viziata perché: i. firmata da un soggetto privo del potere di rappresentanza della società; ii. priva dell'accertamento notarile in ordine all'identità della persona del firmatario;
iii. contenente parti non tradotte in lingua italiana.
Con il secondo motivo, parte appellante, da un lato, si duole che il Tribunale abbia omesso di pronunciarsi sull'eccezione di nullità della procura alle liti rilasciata da e, dall'altro, censura Pt_2
l'impugnata sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure ha disatteso l'eccezione di nullità della procura rilasciata da . Quest'ultima, infatti, sarebbe nulla perché apposta non già a CP_1 margine dell'atto di citazione, bensì su foglio separato privo di qualsivoglia rimando al contezioso di riferimento.
Con il terzo motivo, l'appellante censura l'impugnata sentenza nella parte in cui il Tribunale ha rigettato l'eccezione di nullità ex art. 164 co. 4 c.p.c. dell'atto introduttivo del giudizio e di tutti i successivi atti di riassunzione con riferimento alle domande avanzate dagli attori nei confronti del sig.
personalmente. Nella prospettazione di parte appellante, infatti, gli attori non avrebbero Parte_1 puntualmente allegato le condotte imputabili al sig. personalmente e, soprattutto, non Parte_1 avrebbero indicato le ragioni per le quali egli dovrebbe rispondere delle asserite condotte di contraffazione e concorrenza sleale in proprio e non già quale amministratore delle società convenute.
, in qualità di imprenditore individuale, non si sarebbe mai occupato della Controparte_4
CP_1 promozione di prodotti a marchio “ ”, attività quest'ultima gestita esclusivamente dalla Parte_1
[...]
pagina 10 di 23 Con il quarto motivo, l'appellante, richiamandosi alle deduzioni svolte con il precedente motivo di gravame, eccepisce la carenza di legittimazione passiva di , avendo quest'ultimo Controparte_4 agito in qualità di organo amministrativo delle società convenute e non in proprio.
Con il quinto motivo, parte appellante censura l'impugnata sentenza nella parte in cui il
Tribunale ha disatteso l'eccezione di carenza di legittimazione attiva e/o di interesse ad agire degli attori. Nella prospettazione dell'impugnante, sia che non avrebbero avuto CP_1 CP_2 interesse ad agire, stante la decadenza per non uso dei marchi azionati in giudizio. Ed invero l' , CP_17 rispettivamente con decisione del 14.2.2017 e del 16.6.2017, ha dichiarato la decadenza del marchio comunitario “ ” n. 55910864 e del marchio comunitario “ X'” n. 004225447. CP_1 CP_1
Con il sesto motivo, l'appellante censura l'impugnata sentenza nella parte in cui il Tribunale ha accertato il compimento di atti di concorrenza sleale da parte del sig. personalmente. Nella Parte_1 prospettazione dell'appellante, le dichiarazioni pubbliche valorizzate dal giudice di prime cure non sarebbero idonee ad integrare un illecito concorrenziale: tali dichiarazioni, infatti, si sarebbero limitate CP_1 ad attestare una circostanza veritiera, e cioè che il marchio “ ” era di titolarità del CP_24
. Parte_1
Con il settimo motivo, l'appellante censura l'impugnata sentenza nella parte in cui il Tribunale CP_1 ha dichiarato la nullità del marchio “ ”, nonché accertato l'illecito di contraffazione ex art. 20 c.p.i.
Nella prospettazione di parte appellante, difetterebbe il rischio di confusione, attesa l'intrinseca CP_1 differenza concettuale esistente tra il marchio “ ” e i marchi “ e “ ”. Il CP_1 CP_1 segno “RICH”, infatti, non sarebbe un mero diminutivo di “ , bensì un termine dotato di CP_1 autonomo carattere distintivo legato al concetto di “ricco”. L'interferenza tra i segni in contestazione sarebbe stata, infatti, esclusa anche dall' con decisione del 29 aprile 2019. CP_17
Con l'ottavo motivo, parte appellante si duole che il Tribunale abbia dichiarato inammissibile la domanda risarcitoria proposta in via riconvenzionale dal Fallimento con la Controparte_4 comparsa di costituzione del 22 febbraio 2022. Nella prospettazione dell'appellante, la domanda in esame, ancorché formulata successivamente alla precisazione delle conclusioni, sarebbe stata comunque tempestiva, dovendosi considerare la comparsa di costituzione depositata in un giudizio riassunto quale atto introduttivo di un giudizio nuovo. Per le medesime ragioni l'appellante contesta altresì la ritenuta tardività dei documenti nn. 63, 64, 65, 69 e 70, prodotti dal Controparte_4
contestualmente alla comparsa di costituzione nel giudizio riassunto.
[...]
pagina 11 di 23 Con il nono motivo, l'appellante censura l'impugnata sentenza nella parte in cui il Tribunale ha condannato il al pagamento delle spese di lite in solido con le altre Controparte_4 società convenute, senza tener conto dei diversi livelli di responsabilità. Il sig. Parte_1 personalmente, infatti, era stato ritenuto responsabile solo per le dichiarazioni rilasciate in pubblico, mentre alle altre società convenute era stato imputato il ben più grave illecito di contraffazione. Le spese di lite avrebbero dovuto, quindi, essere ripartite proporzionalmente alla gravità delle rispettive responsabilità. Per le medesime ragioni risulterebbe sproporzionata la condanna, disposta anche ai danni del sig. personalmente, alla pubblicazione della sentenza. Parte_1
La costituzione degli appellati
CP Si sono costituiti con un unico atto . , e Controparte_2 CP_1 Parte_2 Parte_3 contestando quanto ex adverso dedotto e instando per il rigetto dei gravami avversari. In particolare, gli appellati hanno dedotto:
- che l'eccezione di nullità delle procure alle liti rilasciate dalle odierne appellate è inammissibile perché tardivamente sollevata per la prima volta dal con la Controparte_4 comparsa in riassunzione del 29 gennaio 2019, nonché, in ogni caso, infondata nel merito;
- che non ricorre il vizio di nullità ex art. 164 co. 4 c.p.c., avendo gli allora attori puntualmente indicato le condotte ascritte personalmente al sig. . Più nel dettaglio, al sig. Parte_1 Parte_1 erano stati imputati atti di concorrenza sleale ex art. 2598, nn. 1 e 3 c.c. per avere organizzato CP_1 una sfilata donna per la collezione primavera/estate 2017 volta a rilanciare il marchio “ ”, nonché per avere rilasciato dichiarazioni pubbliche idonee a determinare un indebito aggancio mediatico con i marchi “ ; CP_1
- che, conseguentemente, sussiste la legittimazione passiva del sig. ; Parte_1
- che, comunque, l'eccezione di difetto di legittimazione passiva del sig. è Parte_1
inammissibile ai sensi dell'art. 345 c.p.c. perché sollevata per la prima volta in appello;
- che sussiste la legittimazione attiva sia di (avendo questi diritto a tutelare il CP_1
proprio nome ai sensi dell'art. 8 c.p.i.), sia di in quanto titolare dei marchi Controparte_8 al momento dell'instaurazione del giudizio;
CP_1
- che il Tribunale ha correttamente accertato la responsabilità del sig. per avere questi Parte_1
tenuto in proprio condotte anticoncorrenziali;
- che sussiste una palese interferenza tra marchi “ ” e , risultando all'evidenza il CP_1
primo un'abbreviazione del secondo (come d'altronde riconosciuto da tutti i giudici aditi nell'ambito dell'annoso contenzioso in essere tra le parti);
pagina 12 di 23 - che la decisione dell' del 29 aprile 2019, richiamata dal a CP_17 Parte_5
sostegno dell'assenza di interferenza tra i segni in contestazione, è del tutto inconferente. Essa, infatti, aveva avuto ad oggetto un marchio diverso rispetto a quello azionato nel presente giudizio e, comunque, si era basata su parametri diversi rispetto a quelli che presiedono al giudizio di accertamento della contraffazione;
- che , pur onerata del relativo onere probatorio, non ha dimostrato i Parte_1 Parte_1
presupposti dell'invocata convalidazione ex art. 28 c.p.i. né l'asserita decadenza per non uso dei marchi CP_1
- che, al contrario, le appellate, pur non essendone onerate, hanno fornito prova del perdurante utilizzo dei marchi (docc. 16-23 fascicolo primo grado attori); CP_1
- che il Tribunale ha correttamente rilevato l'inammissibilità della domanda riconvenzionale proposta dal;
quest'ultima, infatti, era stata avanzata per la prima Controparte_4 volta in un momento successivo alla fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni e, dunque, oltre ogni decadenza processuale;
- che, in ogni caso, la domanda risarcitoria proposta in via riconvenzionale sarebbe stata infondata nel merito, difettando il presupposto del danno ingiusto;
- che il Tribunale ha correttamente disposto la condanna al pagamento delle spese di lite e alla pubblicazione della sentenza nei confronti di tutti i convenuti, atteso che la responsabilità extracontrattuale verso l'esterno di più soggetti coautori del medesimo illecito ha natura solidale.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve darsi atto che risulta coperto da giudicato interno il capo di sentenza con cui il
Tribunale, giusto il disposto dell'art. 52 legge fallimentare, ha dichiarato l'improcedibilità della domanda di rivendica e di conseguente condanna al trasferimento del marchio “RICH” in favore di
Gli odierni appellati, infatti, non hanno proposto appello incidentale sul punto, CP_1 prestando acquiescenza alle statuizioni di improcedibilità, da ritenersi, dunque, ormai definitive.
Tanto premesso, ragioni di ordine logico giuridico impongono di esaminare preliminarmente i motivi di gravame numeri uno, due, tre, quattro e cinque dell'appello proposto dal , Controparte_4 nonché il primo motivo dell'appello di in quanto afferenti a questioni di Parte_1 carattere preliminare, per poi passare alla trattazione – ove necessario anche congiunta – dei restanti motivi di appello più strettamente attinenti al merito.
pagina 13 di 23 Quanto al primo e al secondo motivo dell'appello del , entrambi Controparte_4 afferenti alla pretesa nullità delle procure alle liti rilasciate dalle odierne appellate, deve anzitutto essere rigettata l'eccezione di inammissibilità proposta da parte appellata.
Ed invero l'eccezione di nullità della procura, attenendo alla regolare costituzione delle parti ex art. 182
c.p.c., è questione rilevabile d'ufficio (Cfr. Cass. n. 2150/2025), come tale sottratta alle decadenze e preclusioni processuali.
Tanto premesso, l'eccezione di nullità proposta dal , ancorché Controparte_4 ammissibile, si rivela comunque infondata nel merito.
L'appellante lamenta l'irregolarità sia della procura alle liti rilasciata dagli attori e CP_2 [...]
sia di quella rilasciata dalla terza intervenuta AM.VI. CP_1
Più nel dettaglio, la procura rilasciata da sarebbe viziata sotto un triplice profilo: i. difetto CP_2 del potere di rappresentanza in capo al firmatario;
ii. mancato accertamento dell'identità del firmatario e iii. omessa traduzione in lingua italiana.
Tutte le predette censure devono essere disattese.
Quanto al profilo sub i., osserva la Corte che la procura alle liti prodotta in atti, rilasciata con atto del notaio Lussemburgo in data 22.2.2016, risulta sottoscritta dalla sig.ra Persona_2 [...] la quale, come già rilevato dal Tribunale nel corso del procedimento cautelare, rivestiva la Per_3 qualifica di amministratore unico di società che, nella stessa prospettazione Controparte_25 dell'odierno appellante, era stata nominata amministratore unico di Ne consegue che, alla CP_2 luce delle stesse allegazioni dell'impugnante, la sig.ra rivestendo la qualifica di Per_3 amministratore unico della società dotata del potere di rappresentanza di era legittimata a CP_2 spendere il nome di quest'ultima e quindi anche a rilasciare eventuali procure alle liti. Ed invero il soggetto dotato del potere di rappresentanza di una società è, per espressa previsione legale,
l'amministratore e ove questi sia a sua volta una società, il potere di rappresentanza spetta, in ultima istanza, al relativo amministratore persona fisica (nel caso di specie, la sig.ra . Persona_3
Parimenti infondata si rivela la censura di cui al profilo sub ii. La procura prodotta in atti riporta infatti, al di sotto della sottoscrizione della sig.ra la dicitura “Subscribed and sworn before me this Per_3
22th day of February 2016” (“Sottoscritto e giurato davanti a me il 22.2.2016”), accompagnata dal timbro del notaio E tanto basta, in assenza di prova contraria, a ritenere che il notaio Persona_2 lussemburghese avesse validamente accertato e attestato i poteri e l'identità del soggetto firmatario.
Costituisce, d'altronde, orientamento giurisprudenziale consolidato quello per cui “il fatto che la procura alle liti rilasciata all'estero rechi la sottoscrizione di un notaio è elemento che, presuntivamente, può indurre a ritenere che detta sottoscrizione sia stata apposta dal notaio dopo pagina 14 di 23 avere accertato la identità della persona che sottoscrive la procura e che detta sottoscrizione sia avvenuta in sua presenza” (Cass. n. 8744/2001).
Quanto, infine, al profilo sub iii. è sufficiente osservare che, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, il principio della obbligatorietà della lingua italiana, sancito dall'art. 122 c.p.c., attiene ai soli atti processuali in senso stretto e non anche a quelli meramente preparatori quale si configura, appunto, la procura alle liti (Cfr. ex multis Cass. n. 2331/2019; Cass. n. 1916/2011). Con Quanto alle procure rilasciate da e .VI, l'appellante ne eccepisce la nullità sotto il Parte_6 diverso profilo della genericità. Più nel dettaglio, il si duole che tali Controparte_4 procure siano state rilasciate su di un foglio separato, privo di qualsivoglia indicazione del procedimento cui si riferiscono.
La censura deve essere disattesa.
A fronte della mancata determinazione ad opera del legislatore del contenuto necessario della procura
(l'art. 83 co. 2 c.p.c., infatti, si limita a distinguere tra procura generale e procura speciale, senza ulteriori specificazioni contenutistiche), deve ritenersi che la mancata indicazione degli estremi del giudizio non integri causa di nullità della procura allorquando la medesima sia apposta in calce al ricorso con il quale viene introdotto il giudizio. In tali ipotesi, infatti, la collocazione topografica della procura è idonea, come più volte affermato dalla S.C.1, a dar luogo alla presunzione di riferibilità della procura stessa al giudizio cui l'atto accede.
Nel caso in esame, le procure contestate sono state rilasciate con documento informatico separato, dotato di sottoscrizione autenticata e allegato all'atto introduttivo del giudizio, sicché le stesse possono considerarsi “apposte in calce” all'atto di citazione alla stregua della normativa regolamentare recante la disciplina del processo civile telematico. Il riferimento è, in particolare, all'art. 18, comma 5, del d.m.
n. 44 del 2011, nel testo sostituito dall'art. 1, comma 1, del d.m. 3 aprile 2013, n. 48, che così recita:
«La procura alle liti si considera apposta in calce all'atto cui si riferisce quando è rilasciata su documento informatico separato allegato al messaggio di posta elettronica certificata mediante il quale l'atto è notificato. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche quando la procura alle liti è rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica, anche per immagine.».
Con riferimento al terzo motivo dell'appello del , si osserva quanto Controparte_4 segue. 1 Cfr. ex multis Cass n. 28839/2011 pagina 15 di 23 L'appellante eccepisce la nullità dell'atto introduttivo del giudizio (e dei successivi atti di riassunzione) perché asseritamente privo dei requisiti previsti dall'art. 164 co. 4 c.p.c.
Gli attori, infatti, non avrebbero indicato “quali tra le attività asseritamente illecite ivi descritte sarebbero imputabili al sig. personalmente” (testuale appello pag. 21) Controparte_4
La doglianza deve essere disattesa.
Come correttamente rilevato anche dal giudice di prime cure, infatti, gli allora attori avevano puntualmente individuato le condotte addebitate a ciascun convenuto, specificando le ragioni per le quali ognuno di essi era stato citato in giudizio.
In particolare, al sig. veniva addebitata una condotta di illecito agganciamento mediatico per Parte_1
CP_1 avere organizzato, nel 2016, una sfilata donna volta a rilanciare il marchio “ ”, accompagnata, a latere, da dichiarazioni pubbliche idonee a creare un indebito accostamento con l'attività imprenditoriale di , ancorché la collaborazione professionale con quest'ultimo si fosse CP_1 interrotta ormai da anni.
Tale imputazione è stata oggetto di specifica allegazione nel corso dell'atto di citazione in primo grado, sicché non può trovare accoglimento la censura di genericità sollevata dall'odierno appellante ai sensi dell'art. 164 c.p.c.
Da tali considerazioni discende l'assorbimento del quarto motivo di gravame del Controparte_4
con il quale l'appellante eccepisce la carenza di legittimazione passiva del
[...] Parte_1 personalmente proprio in ragione dell'asserita assenza di contestazioni specifiche a suo carico.
Parimenti deve essere disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione attiva degli odierni appellati, sollevata sia che dal , rispettivamente con il Parte_1 Parte_1 Controparte_4 primo e il quinto motivo dei propri atti di appello che, in ragione dell'analogia contenutistica, saranno oggetto di trattazione congiunta.
Quanto all'attore ne eccepisce la carenza di CP_1 Parte_1 legittimazione attiva e/o il difetto di interesse ad agire sulla base dell'assunto per cui “ CP_1 sarebbe un termine ampiamente diffuso nel mondo anglosassone e, per ciò solo, non qualificabile come marchio “patronimico”.
La censura non coglie nel segno.
La circostanza per cui “ risulti essere anche il nome di una società di consulenza inglese, CP_1 piuttosto che di un hotel o di varie città non toglie che si tratti di un patronimico e cioè di un'espressione onomastica deputata ad indicare il vincolo con il proprio padre e ciò è sufficiente a fondare la legittimazione e l'interesse ad agire dell'odierno appellato. Ciascuno infatti ha diritto, ai sensi dell'art. 8 c.p.i., ad agire in giudizio ove ritenga che l'utilizzo del proprio nome come marchio da pagina 16 di 23 parte di un soggetto terzo possa arrecagli un qualche pregiudizio. Il comma 3 della predetta disposizione recita infatti: “i nomi di persona diversi da quelli di colui che ne chiede la registrazione possono essere registrati a condizione che il loro uso non leda la fama, il credito o il decoro di colui che ha diritto di portare tali nomi”.
Parimenti infondata si rivela l'eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata da Parte_1
con riferimento all'altro attore,
[...] CP_2
Nella prospettazione dell'appellante, avendo ceduto integralmente in corso di causa i CP_2 propri diritti sui marchi avrebbe perduto la legittimazione attiva e/o l'interesse ad agire. CP_1
Sul punto è sufficiente rammentare – come d'altronde correttamente osservato anche dal giudice di prime cure – che ai sensi dell'art. 111 c.p.c, laddove il diritto controverso venga trasferito in corso di causa, il processo prosegue tra le parti originarie, salva la facoltà del successore di intervenire e fermo restando che gli effetti della sentenza si spiegano, a prescindere dall'intervento, anche nei confronti di tale ultimo soggetto.
Né è dato comprendere la censura di nullità della sentenza sollevata da in Parte_1 ragione di una asserita violazione del principio del contraddittorio.
Costituisce infatti circostanza documentalmente provata – oltre che riconosciuta dallo stesso appellante– quella per cui in data 18.5.2017, ha ceduto l'83% dei propri diritti sui marchi CP_2
Con Contro ad .VI (Cfr. doc. 1 fasc. primo grado I) e successivamente, in data 24.6.2021, la CP_1 restante quota del 17% a (Cfr. doc. 2 fasc. primo grado ). Pt_3 Pt_3
Ebbene, entrambe le società cessionarie hanno presto parte al presente giudizio mediante intervento adesivo, sicché appare del tutto incomprensibile l'allegazione secondo cui: “risulta che la stragrande maggioranza dei diritti di proprietà appartengono ad una società che non è parte di questa causa. Con
l'ulteriore conseguenza che codesta spettabile Corte di Appello dovrà dichiarare nulla / invalida / annullabile / la Sentenza sia perché la FSH non ha più un legittimo interesse attivo sia perché non è stato rispettato il principio del contraddittorio nei casi di litisconsorzio necessario” (testuale appello pag. 10). Parte_1
Anche il ha eccepito la carenza di legittimazione attiva e/o di interesse Controparte_4 ad agire degli attori, ancorché sotto un diverso profilo.
Nella prospettazione dell'appellante, infatti, la carenza di legittimazione e interesse sarebbe conseguenza dell'intervenuta decadenza per non uso dei marchi azionati in giudizio dagli attori.
A sostegno dell'assunto, l'appellante richiama tre decisioni dell' : quella del 14 febbraio 2017 CP_17 che ha dichiarato la decadenza per non uso del marchio comunitario “ ” n. 5910864; quella CP_1 del 16 giugno 2017 che ha dichiarato la decadenza per non uso del marchio comunitario “ CP_1
pagina 17 di 23 X'” n. 004225447 e quella del 13 luglio 2017 che ha dichiarato la decadenza per non uso del marchio
” n. 004225728 CP_14
Anche siffatta censura non merita accoglimento.
Come riconosciuto dagli stessi appellanti (allora convenuti), nel corso del procedimento di primo grado gli attori avevano azionato in giudizio una molteplicità di marchi. A pag. 11 della comparsa di costituzione in primo grado si legge infatti: “ oppongono a la CP_26 Parte_7 titolarità dei seguenti marchi:
- marchi relativi al segno HN ON: n. 649145 del 29/9/1997-26/5/1999 in classe
25; n. 4586459 del 5/8/2005-29/6/2006 nelle classi 41 e 43; n. 3038742 del 30/1/2003-
21/7/2004 nelle classi 9, 14 e 35; n. 5910856 del 3/5/2007-14/7/2008 nelle classi 3 e 18; e n.
1197649 del 3/6/1999-21/8/2000 nelle classi 3 e 18; domanda n. 16103442 del 28/11/2016 nelle classi 3, 18 e 25 (doc. 11 fasc. di merito di parte attrice);
- marchi relativi al segno “ON: n. 6647671 del 24/1/2008-30/1/2009 nelle classi 14,
18 e 25, n. 5910864 del 3/5/2007-10/3/2008 in classe 43; n. 5617592 dell'8/12/2006-
19/11/2007 in classe 35; e n. 5910872 del 7/5/2007-1/10/2007, in classe 14 (doc. 12 fasc. di merito di parte attrice);
- marchio relativo al segno “ ”: n. 003815149 del 28/4/2004- Controparte_13
27/2/2011 nelle classi 3, 9, 14, 18 e 25.”
Ebbene le decisioni EUIPO richiamate dall'appellante hanno riguardato soltanto tre dei numerosi marchi azionati in giudizio;
gli altri risultano, allo stato, validi ed esistenti e, come tali, CP_1 sufficienti a fondare la legittimazione e l'interesse ad agire degli odierni appellati. Questi ultimi hanno infatti prodotto in atti documentazione attestante la perdurante validità e il regolare rinnovo dei marchi Con Con
”, “ e simili, attualmente di titolarità di . . (Cfr. docc. 157- CP_1 CP_1 Pt_3
158-159 appellati).
Rigettate per queste ragioni tutte le questioni preliminari sollevate dagli appellanti, può ora passarsi all'esame del merito della controversia, oggetto del sesto, settimo, ottavo e nono motivo dell'appello del , nonché del secondo e terzo motivo del gravame di Controparte_4 [...]
. Parte_1
In particolare, con il sesto motivo, il lamenta l'erroneità della sentenza Controparte_4 nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che le dichiarazioni pubbliche rese dal fossero Parte_1 idonee ad integrare atto di concorrenza sleale.
La censura deve essere disattesa.
pagina 18 di 23 Diversamente da quanto sostenuto dall'odierno appellante, il sig. non si è limitato Parte_1
CP_1 all'attestazione di circostanze veritiere (id est la titolarità del marchio “ ” in seno al gruppo
), ma ha reso alla stampa dichiarazioni idonee a creare un indebito accostamento tra l'attività
Parte_1 imprenditoriale del sig. e quella di Il riferimento è, in particolare, alla
Parte_1 CP_1 dichiarazione resa alla testata Milano Finanza Fashion (doc. 53 fascicolo primo grado attori). In quella CP_ sede il , dopo aver precisato che “ […] fa parte della scuderia dei marchi ”, ha
Parte_1
Parte_1 proseguito affermando: “Per quanto riguarda seguirà la prossima settimana un comunicato CP_1 del presidente e creativo ”, lasciando così intendere che anche il marchio Controparte_4 CP_1 appartenesse al gruppo . Né vi è alcun elemento che consenta di suffragare la tesi
Parte_1 dell'odierno appellante secondo cui con quella dichiarazione il sig. intendesse preannunciare
Parte_1 la rottura dei rapporti con l'ex socio . CP_1
Anzi, le dichiarazioni del sig. appaiono volutamente nebulose, sì da lasciar intendere al Parte_1 mercato una continuità tra la precedente collaborazione con e la nuova attività riferibile CP_1 esclusivamente al sig. . Appare, dunque, del tutto condivisibile il rilievo formulato dal Parte_1
Tribunale nell'ordinanza resa a definizione del procedimento cautelare ove si legge che “l'illecito di
si concretizza proprio nella mancata chiara indicazione al mercato che quella dei reclamati Parte_1
è una nuova iniziativa stilistica, autonoma e distinta rispetto a quella precedente in collaborazione con il celebre stilista.” (ordinanza del 20.4.2017 – prodotta quale sub doc. 83 attori).
E ciò è tanto più vero ove si consideri che anche i giornalisti del settore sono caduti nell'equivoco: nell'articolo di stampa “Pianeta Donna” del 29 settembre 2016, infatti, la linea “Rich by Richmond” di viene definita quale “linea giovane del marchio (doc.49 di parte attrice). Parte_1 CP_1
Merita, quindi, condivisione la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che le dichiarazioni del sig. fossero idonee ad integrare l'illecito anticoncorrenziale di indebito Parte_1 agganciamento mediatico.
Quanto al settimo motivo di appello del (che in ragione dell'analogia di Controparte_4 contenuto verrò trattato congiuntamente al secondo motivo dell'appello di Parte_1
) si osserva quanto segue.
[...]
Gli appellanti censurano il capo della sentenza che ha dichiarato la nullità del marchio “RICH” per difetto di novità, nonché accertato l'illecita contraffazione dei marchi CP_1
Nella prospettazione degli appellanti, non sarebbe configurabile alcuna interferenza tra il marchio CP_1
” e i marchi e , atteso che il primo non rimanderebbe al CP_1 CP_1 patronimico ”, bensì all'autonomo concetto di “ricchezza”. CP_1
pagina 19 di 23 La censura deve essere disattesa. CP_1 È innegabile che il marchio “ ” si sostanzi nella prima parte del patronimico “ al netto CP_1 della desinenza finale che tuttavia, come ha già avuto modo di osservare il Tribunale in sede cautelare,
è dotata di una minore capacità distintiva. È infatti la parte iniziale del marchio quella maggiormente caratterizzante: è questa, infatti, “quella visualizzata per prima dal consumatore e che pertanto lascia su quest'ultimo un'impronta più forte” (pag. 5 ordinanza cautelare del 20.4.2017 – prodotta quale sub doc. 83 attori).
Del tutto condivisibili sono anche i rilievi operati dal Tribunale a livello fonetico: sia nel marchio CP_1
” che nel marchio , infatti, l'accento cade sulla “i” e tale somiglianza uditiva è di per CP_1 sé idonea a creare una forte associazione nella mente del consumatore medio.
Quanto al significato semantico del lemma “RICH” nella lingua inglese (in tesi idoneo a dotare il marchio di autonoma capacità distintiva) giova osservare che:
- la scelta del capo di abbigliamento avviene generalmente su base visiva, avendo la comunicazione orale un ruolo marginale sotto tale profilo;
CP_1
- il marchio ” non richiama un'immediata associazione con il corrispondente aggettivo in lingua italiana, stante le evidenti divergenze sia sotto il profilo fonetico che visivo. Come correttamente osservato anche dal Tribunale, infatti, “L'aggettivo “ricco” si pronuncia con la CP_1
“C” dura e termina in vocale, è bisillabico mentre il marchio “ ” è monosillabico. Sotto il profilo visivo l'aggettivo italiano termina con vocale mentre quello inglese termina in consonante.”
Tali considerazioni, unitamente al fatto che entrambi i marchi afferiscono alla medesima categoria merceologica (capi di abbigliamento ed accessori appartenenti alla classe 25), inducono a ritenere sussistente un rischio di confusione per il consumatore medio.
Né in senso contrario depone la decisione del 29 aprile 2019 che, nel dichiarare la decadenza CP_17 per non uso del marchio ”, ha ritenuto che “non è probabile che il pubblico Controparte_13
CP_1 possa percepire come un'abbreviazione del cognome " ” […] dato che almeno per CP_1
CP_1 una parte del pubblico l'elemento " " sarà associato ad un particolare concetto.” (doc. 70 fascicolo primo grado convenuti).
Come correttamente rilevato dagli odierni appellati, l' , confrontandosi con registrazioni CP_17 europee, prende in considerazione un pubblico più ampio rispetto al solo consumatore italiano, omettendo così di compiere le valutazioni fonetico-concettuali che sono invece doverose in questa sede. A ciò si aggiunga che la valutazione relativa alle modalità d'uso del marchio, operata dall' CP_17 ai fini della decadenza, si basa su parametri differenti rispetto a quelli che presiedendo all'accertamento pagina 20 di 23 della nullità ex art. 12 c.p.i e della contraffazione ex art. 20 c.p,i, primo fra tutti la notorietà, di per sé idonea ad aumentare il rischio di confusione.
In definitiva, alla luce delle valutazioni di cui sopra e considerata altresì la pacifica e innegabile notorietà del marchio devono ritenersi integrati sia i presupposti dell'art. 12 c.p.ci. che CP_1 quelli dell'art. 20 c.p.i. Entrambe le norme, infatti, vietano – rispettivamente, la registrazione e l'utilizzo– di un segno identico o simile ad un altro “se a causa dell'identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o servizi, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni”.
Conseguentemente, merita condivisione la sentenza di primo grado sia nella parte in cui il CP_1 Tribunale ha dichiarato la nullità del marchio “ ” per difetto di novità ex art. 12 c.p.i., sia ove ha accertato che qualsiasi utilizzo del predetto segno costituisce illecita contraffazione dei marchi
CP_1
CP_1
Ne può ritenersi che il marchio “ ” si sia convalidato ai sensi dell'art. 28 c.p.i., come prospettato da con il terzo motivo del proprio atto di appello. Parte_1
La convalidazione presuppone, infatti, che il titolare del marchio anteriore (nel caso di specie
) abbia tollerato, essendone a conoscenza, per cinque anni consecutivi, l'utilizzo del CP_1 marchio simile posteriore (“RICH”).
Senonché l'odierno appellante, gravato del relativo onere probatorio ex art. 2697 c.c., non ha in alcun dimostrato il requisito della tolleranza protratta per un quinquennio consecutivo. I documenti prodotti in giudizio da (doc. 39-59 fascicolo primo grado convenuti), Parte_1
CP_1 infatti sono idonei a dimostrare unicamente l'utilizzo del marchio “ ” da parte del CP_24
(oltretutto solo per un periodo continuativo di quattro anni), ma non anche l'effettiva Parte_1 conoscenza di tale circostanza in seno a controparte e, dunque, la sua protratta tolleranza.
Parimenti irrilevante è la scrittura privata prodotta quale sub doc. 18 che, nella prospettazione Cont dell'appellante, dimostrerebbe “la piena conoscenza e la tolleranza da parte di AK e di dell'uso di e delle sue società” (testuale appello pag. 12). Parte_1
Da tale scrittura privata, infatti, come ha già avuto modo di osservare il Tribunale in sede cautelare, si CP_1 deduce unicamente che “ era consapevole della registrazione del marchio “ ” da parte CP_1 di , ma non dell'uso quale titolo autonomo;
all'epoca, esisteva infatti un'unica entità Parte_1 imprenditoriale AK TD, titolare dei marchi poi acquistati da (ordinanza CP_1 CP_2 del 20.4.2017 pag. 7).
pagina 21 di 23 Quanto all'ulteriore censura contenuta nel terzo motivo di appello di Parte_1
(intervenuta decadenza dei marchi attorei) si rimanda alle considerazioni già esposte in sede di esame del quinto motivo del gravame del . Controparte_4
Parimenti non può trovare accoglimento l'ottavo motivo dell'appello del Controparte_4
, avente ad oggetto la declaratoria di inammissibilità della domanda risarcitoria proposta in
[...] via riconvenzionale dall'allora convenuto.
Sul punto è sufficiente osservare che l'atto di riassunzione del processo non introduce un nuovo procedimento, ma ha la sola funzione di consentire la prosecuzione di quello già pendente, nello stato in cui si trovava nel momento in cui è sopravvenuto l'evento interruttivo. (Cfr. ex multis Cass. n.
22436/2011; Cass. n. 8162/2003).
Il precedente invocato da controparte (Cass. n. 821/2006), è del tutto inconferente: esso si riferisce infatti alla diversa ipotesi della riassunzione a seguito di declaratoria di incompetenza del giudice adito.
Dopo la riassunzione, il processo interrottosi per un evento sopravvenuto (quale, appunto, la declaratoria di fallimento di una delle parti), continua nella stessa fase in cui si trovava prima dell'interruzione, ferme tutte le preclusioni già maturate.
Ne consegue che la domanda riconvenzionale formulata dall'allora convenuto con la comparsa di costituzione del 22.2.2022, depositata nel giudizio riassunto, era tardiva perché successiva alla precisazione delle conclusioni. Né l'allora convenuto ha allegato (e tanto meno provato) l'esistenza di una causa non imputabile ex art. 153 c.p.c., idonea a giustificare una remissione in termini.
Correttamente, quindi, il Tribunale ha dichiarato l'inammissibilità della domanda nuova, così come dei documenti allegati.
Deve infine essere disatteso anche il nono motivo di appello del . Controparte_4
Nella prospettazione dell'appellante, le spese di lite avrebbero dovuto essere ripartite proporzionalmente tra i convenuti, tenendo conto dei diversi livelli di responsabilità (e in particolare della minore gravità della condotta ascritta al sig. , ritenuto responsabile per le sole Parte_1 dichiarazioni rese al pubblico).
La censura non può trovare accoglimento.
Ritiene la Corte che il Tribunale abbia correttamente optato per una condanna solidale, stante l'evidente interesse comune dei convenuti, desumibile dalla natura pressoché identità delle questioni sollevate e dalla convergenza degli atteggiamenti difensivi diretti a contrastare la pretesa avversaria.
pagina 22 di 23 Parimenti non appare censurabile la decisione del Tribunale di disporre la condanna solidale alla pubblicazione della sentenza: anche il sig. , infatti, è stato riconosciuto, al pari degli altri Parte_1 convenuti, responsabile. E ciò è sufficiente, giusto il disposto dell'art. 126 c.p.i., a giustificare l'applicazione di tale misura accessoria.
Alla luce delle ampie considerazioni sin qui svolte, sia l'appello proposto da Parte_1
che il gravame del devono essere rigettati;
ne consegue
[...] Controparte_4
l'integrale conferma dell'impugnata sentenza.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si pongono solidalmente a carico di entrambi gli appellanti, nella misura di cui al dispositivo, tenuto conto del valore della lite (indeterminabile- complessità alta), dell'impegno difensivo profuso e dei parametri medi di cui al DM 55/2004 e ss.mm., in relazione all'attività concretamente prestata.
Si dà atto che il accede al Patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell'art. Controparte_4
144 D.P.R. 115/2002, e che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/02 per il versamento da parte di dell'ulteriore importo a titolo di contributo Parte_1 unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis art. 13 cit.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, disattesa o assorbita ogni contraria o ulteriore domanda, istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, così provvede:
- rigetta l'appello proposto da;
Parte_1
- rigetta l'appello proposto da;
Controparte_4
- per l'effetto, conferma integralmente la sentenza n. 483/2024 del Tribunale di Milano;
- condanna e , in solido tra loro, alla Parte_1 Controparte_4
C refusione in favore di , Controparte_1 Controparte_2 Pt_2
e delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in complessivi euro
[...] Parte_3
9.991, oltre spese generali (15%), iva e cpa, come per legge;
- dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, per il pagamento a carico di di un ulteriore importo pari a quello già Parte_1 versato a titolo di contributo unificato.
Milano, 8.10.2025 Il consigliere est. Il Presidente Ernesta Occhiuto Domenico Camillo Bonaretti
pagina 23 di 23
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione specializzata impresa nelle persone dei magistrati:
dr. Domenico Camillo Bonaretti Presidente
dr.ssa Alessandra Arceri Consigliere
dr.ssa Ernesta Occhiuto Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa in grado di appello con atto di citazione notificato in data 19.2.2024
DA
(P. IVA ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
AN OL ed elettivamente domiciliata presso il di lei studio a Milano, Via Luciano Manara
15, giusta procura in atti;
APPELLANTE PRINCIPALE e APPELLATO contro CP
(N.I. N. WK849745 B), (Tax Controparte_1 Controparte_2
Identification n. ), (P.IVA ) e (company NumeroDi_1 Parte_2 P.IVA_2 Parte_3 number 13418385), tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Alberto Camusso, Massimo Baghetti e
CO F. A. ET ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo a Milano, Via
Senato n. 8, giusta procura in atti;
APPELLATI nonché' contro
pagina 1 di 23 (P. IVA ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_4 P.IVA_3
CO NN ed elettivamente domiciliato presso il di lui studio in Milano, via Privata Fratelli
Gabba 3, giusta procura in atti
APPELLANTE INCIDENTALE e APPELLATO
Oggetto: marchio e concorrenza sleale
*
Causa posta in deliberazione, all'esito della discussione svoltasi ex art. 352 c.p.c. all'udienza del 8.10.
2025, sulle conclusioni di seguito riportate.
CONCLUSIONI
Per : Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, previo ogni più opportuno accertamento e declaratoria e contrariis rejectis, in totale riforma della sentenza n. 483/2024 pubblicata in data 16/01/2024 a definizione della causa RG n. 479/2017, Repert. n. 359/2024 del 16/01/2024, dall'Ill.mo Tribunale di
Milano, Sezione XIV civile - Sezione Specializzata Tribunale delle Imprese, anche per tutte le ragioni in fatto e diritto di cui in narrativa, così giudicare:
In via pregiudiziale e cautelare.
Sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata in ossequio alle disposizioni della legge fallimentare e per i motivi dedotti nel presente atto.
In via principale, nel merito.
1. Previa ogni più opportuna e totale riforma della sentenza impugnata, respingere ogni domanda proposta dal Sig. e dalle società . Controparte_1 Controparte_2 CP_5 CP_6
nei confronti del in quanto infondata in fatto e in diritto per
[...] Parte_1 Parte_1 tutti i motivi esposti nella narrativa degli atti di causa.
In ogni caso e comunque.
2. Previa ogni più opportuna e totale riforma della sentenza impugnata, dichiarare la inammissibilità / improponibilità / irritualità / nullità e/o comunque respingere ogni domanda dal Sig. Controparte_1
e dalle società . e , anche in via istruttoria, in
[...] Controparte_2 CP_5 CP_6 Parte_3 quanto infondata in fatto e in diritto.
pagina 2 di 23
3. Respingere tutti gli altri provvedimenti istruttori richiesti dal Sig. e Controparte_1 dalle società . e in quanto illegittimi, irrituali, e Controparte_2 CP_5 CP_6 Parte_3 comunque irrilevanti.
4. Con vittoria di diritti, spese ed onorari, oltre accessori, anche quelle relative al processo di primo grado.
In via istruttoria.
Si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado e copia autentica della sentenza impugnata.”
CP Per : Controparte_1 Controparte_2 Parte_2 Parte_3
“Voglia così l'Ecc.ma Corte adita, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa, previa acquisizione del fascicolo d'ufficio del giudizio di primo grado sub R.G. n. 479/2017 e relativi subprocedimenti: in via preliminare:
- dichiarare l'inammissibilità dell'appello promosso da per vizio di Parte_1 motivazione ex art. 342 c.p.c. e, per l'effetto, confermare integralmente la Sentenza appellata;
- dichiarare l'inammissibilità ai sensi dell'art. 345, co. 2, c.p.c. dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva del formulata tardivamente con l'appello Controparte_4 avversario;
in ogni caso, nel merito:
- rigettare ogni domanda e/o pretesa avanzata dagli appellanti e Parte_1
in quanto infondata, in fatto e in diritto, per tutti i motivi indicati in atti Controparte_4
e, per l'effetto, confermare integralmente la Sentenza appellata;
in subordine, nel merito:
- accertare e dichiarare la nullità ai sensi degli artt. 19, co. 2, e 25, co. 1, lett. b), CPI del marchio
“RICH” di titolarità di di cui alla registrazione n. 1276797 del 23 aprile Parte_1
2010, classi 9, 16, 35, 38 e 41, registrazione n. 884302 del 7 marzo 2003, rinnovata con il n. 1527855 il 7 febbraio 2013, classi 3, 9, 14, 18 e 25, per tutti i motivi meglio dedotti in atti, disponendo affinché la sentenza sia trasmessa all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi per le relative annotazioni;
- accertare e dichiarare la decadenza per non uso del marchio “RICH” di titolarità di
[...] di cui alla registrazione n. 1276797 del 23 aprile 2010, classi 9, 16, 35, 38 e 41, e Parte_1 registrazione n. 884302 del 7 marzo 2003, rinnovata con il n. 1527855 il 7 febbraio 2013, classi 3, 9,
pagina 3 di 23 14, 18 e 25, per tutti i motivi meglio dedotti in atti, disponendo affinché la sentenza sia trasmessa all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi per la relativa annotazione.
In ogni caso, con vittoria di spese, anche forfettarie, diritti e onorari di causa oltre rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA come per legge, del doppio grado di giudizio.”
Per : Controparte_4
“Voglia l'Eccellentissima Corte d'Appello adita, in riforma della sentenza del Tribunale di Milano n.
483/2024 del 16 gennaio 2024 e disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare:
1. In via preliminare:
a) accertare e dichiarare la nullità delle procure alle liti rilasciate dalle parti appellate CP_2
CP
e e per l'effetto dichiarare la nullità e improcedibilità
[...] Controparte_7 Parte_2 delle relative do-mande giudiziali;
b) accertare e dichiarare la carenza di interesse ad agire e di legittima-zione attiva delle parti appellate per i motivi di cui in atti e per l'effetto dichiarare la nullità del presente procedimento;
c) accertare e dichiarare, per i motivi di cui in atti, la nullità ex art. 164, co. 4 c.p.c. di tutte le domande proposte dalle parti appellate nei confronti di nel procedimento di primo Controparte_4 grado e pertanto dichia-rarle inammissibili;
d) dichiarare la carenza di legittimazione passiva in capo a rispetto a tutte le Controparte_4 domande formulate nei suoi confronti nel giudizio di primo grado e per l'effetto dichiararle inammissibili.
2. In via principale:
e) rigettare con ogni miglior formula tutte le domande formulate dalle ap-pellate nel procedimento di primo grado per i motivi ed eccezioni indicati in atti.
3. In via riconvenzionale di merito:
f) condannare le parti appellate in solido tra di loro a risarcire all'espo-nente i danni subiti da liquidarsi ad opera della Corte in via liquidativa ma comunque in importo non inferiore a Euro 2 (due) milioni o nella diversa somma ritenuta di giustizia.
In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre IVA e CPA.
Con ogni riserva, anche in via istruttoria.”
*
pagina 4 di 23
FATTO E PROCESSO
A. Il giudizio di primo grado
e convenivano in giudizio, innanzi al Tribunale di Milano, CP_1 Controparte_8 [...]
(soggetto con cui aveva intrattenuto una lunga collaborazione CP_4 CP_1 professionale), nonché una serie di società allo stesso riferibili ( Parte_1 CP_9 CP_10
Cont e Falber Project S.r.l). CP_12
Gli attori esponevano che:
- è un famoso stilista, ideatore del marchio patronimico “ che ha CP_1 CP_1
acquisito notevole popolarità a partire dai primi anni 2000;
- fin dall'inizio della sua carriera, aveva tutelato il patronimico “ e i CP_1 CP_1
relativi segni distintivi dal medesimo derivati (“ ”, , CP_1 CP_1 CP_13
, ”, JR”, “JR”, ” e “ X”,
[...] CP_14 CP_1 CP_15 CP_1 oggi tutti di titolarità della società .r.l.), tramite regolari registrazioni di marchio;
Controparte_2
- nel 2003 società riferibile al sig. , aveva registrato a proprio nome il Parte_1 Parte_1
CP_1 marchio ”, ancorché tutti i marchi nati dalla collaborazione fossero Persona_1 sempre stati registrati a nome di AK TD (società indirettamente partecipata sia da
[...] che dal sig. ); CP_1 Parte_1
- il diritto a registrare il marchio “RICH” (al pari di tutti i domini contenenti la parola “RICH”) sarebbe spettato, ai sensi dell'art. 118 c.p.i., all'attore ; CP_1
- la registrazione ad opera di era, dunque, avvenuta in mala fede ex art. 19 c.p.i, e, Parte_1
comunque, in difetto del requisito della novità imposto dall'art. 12 c.p.i.;
- inoltre, a seguito dell'interruzione dei rapporti professionali tra e il sig. CP_1
CP_1
, quest'ultimo, nel 2016, aveva rilanciato il marchio “ ” attraverso la Parte_1 commercializzazione di prodotti di abbigliamento, realizzati dalla società Falber Project S.r.l e venduti da CP_10
- l'altra società convenuta, sempre riconducibile a , risultava invece CP_16 Parte_1
titolare di numerosi nomi a dominio includenti il segno “RICH” (“richblack.it”,
“richblacklabel.it”, “richblacklabel.com”, “richcafe.it” e “richhotel.it.”);
- tali condotte integravano illecita contraffazione dei marchi di titolarità degli attori, nonché atti di concorrenza sleale ex art. 2598 n. 3 c.c.;
pagina 5 di 23 - in ogni caso, il marchio “ ” non risultava essere stato utilizzato negli ultimi cinque anni, sicché lo stesso doveva ritenersi decaduto ai sensi degli artt. 24 e 26 lett. c) c.p.i.
Gli attori concludevano, dunque, domandando al Tribunale:
- di accertare e dichiarare la nullità del marchio “ ”;
- di accertare e dichiarare la decadenza per non uso del medesimo marchio “RICH”;
- di disporre ex art. 118 c.p.i. il trasferimento delle registrazioni effettuate dal sig. in Parte_1
favore di;
CP_1
- di accertare e dichiarare che qualsiasi utilizzo del segno “RICH” da parte dei convenuti costituisce contraffazione dei diritti di marchio attorei, nonché atto di concorrenza sleale e, per CP_1 l'effetto, inibire ai convenuti ogni ulteriore utilizzo, in qualsiasi forma, del marchio “ ”;
- di disporre una sanzione pecuniaria, non inferiore ad euro 20.000 per ogni violazione dell'inibitoria;
- di condannare i convenuti al risarcimento dei danni patiti.
Si costituivano i convenuti, con un unico difensore, contestando la fondatezza delle domande attoree.
In particolare, i convenuti deducevano:
- che l'ideazione del marchio “ ” era stato frutto di un'autonoma iniziativa del sig.
, contitolare – sin dagli anni '90 – del marchio “ ”; Parte_1 CP_1
- che, quindi, il sig. aveva legittimamente provveduto a registrare il marchio “ ” Parte_1
per il tramite della sua società Parte_1
- che l'azione giudiziaria degli attori era del tutto pretestuosa e finalizzata esclusivamente ad appropriarsi dell'attività imprenditoriale e dell'avviamento commerciale frutto della direzione e delle capacità del sig. ; Parte_1
- che i marchi azionati in giudizio dagli attori erano decaduti per non uso;
- che, infatti, in data 14.2.2017, l' aveva dichiarato la decadenza per non uso del marchio CP_17
n. 5910864 relativo alla dicitura ”; CP_1
- che, conseguentemente, difettava l'interesse ad agire degli attori, avendo questi ultimi consapevolmente azionato diritti di marchio inesistenti;
- che gli attori erano altresì privi di legittimazione attiva con riferimento alla domanda di registrazione in mala fede, atteso che: CP_1 i. al momento della registrazione del marchio “ ” da parte di (2003), Parte_1 la titolare dei marchi “ era la società AK, la quale non aveva CP_1 sollevato alcuna obiezione sul punto;
pagina 6 di 23 C ii. aveva acquistato da AK un pacchetto di marchi, tra i quali non Controparte_2
CP_1 compariva il marchio “ ”;
- che difettavano i presupposti dell'azione di rivendica ex art. 118 c.p.i., atteso che sia AK CP_1 che erano consapevoli che il marchio “ ” fosse di titolarità del sig. CP_1
; Parte_1
- che non sussistevano neppure i presupposti della decadenza per non uso, considerato che il CP_1 marchio ” era ampiamente presente sul mercato;
- che non era configurabile un'illecita contraffazione del marchio “ , stante la diversità CP_1
dei segni in conflitto sia a livello visivo che fonetico e concettuale;
- che difettavano altresì i requisiti della concorrenza sleale, anche in considerazione del fatto che C la società attrice . non svolgeva attività di impresa (configurandosi quale mera Controparte_2
“cassaforte” di marchi).
Intervenivano in corso di causa e, in un secondo momento, anche , Parte_2 CP_18 divenuti medio tempore contitolari del portafoglio marchi “ di aderendo CP_1 Controparte_8 alle difese degli attori.
Nel corso del giudizio, il Tribunale, su ricorso cautelare proposto dagli attori ai sensi degli artt. 129 e ss. c.p.i. e 700 c.p.c., inibiva ai convenuti la commercializzazione e la pubblicizzazione del segno
“RICH”.
Con ordinanza del 20.8.2018, confermata in sede di reclamo, il Tribunale disponeva altresì il sequestro CP conservativo a favore di , . e dei beni mobili e immobili CP_1 Controparte_2 Parte_2 dei convenuti sino alla concorrenza di euro 500.000.
Il giudizio subiva plurime interruzioni a causa dei fallimenti -non contestuali- delle società Parte_4
Cont
Falber Project S.r.l., nonché di quale imprenditore
[...] CP_12 Controparte_4 individuale.
Nel giudizio da ultimo riassunto si costituivano solo e il Parte_1 [...]
. Controparte_4
Il eccepiva: Controparte_4
i. la nullità delle procure degli attori;
C ii. la carenza di legittimazione attiva di . per avere questa ceduto la Controparte_2 propria quota residua di titolarità dei marchi “ alla terza intervenuta CP_1 CP_18
;
[...]
iii. la nullità ex art. 164 co. 4 c.p.c. delle domande formulate nei confronti del sig. . Parte_1
Nella prospettazione del convenuto, parte attrice non avrebbe indicato le ragioni per le pagina 7 di 23 quali il sig. avrebbe dovuto rispondere personalmente dei fatti posti a Parte_1 fondamento dell'azione.
Il proponeva altresì, in via riconvenzionale, domanda di risarcimento dei Controparte_4 danni asseritamente patiti in conseguenza delle iniziative giudiziarie avviate da controparte.
Gli altri convenuti ( e Controparte_19 Controparte_20 CP_21 CP_12 [...]
rimanevano contumaci. Controparte_22
Precisate le conclusioni, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Il Tribunale di Milano (sez. spec. impresa), con sentenza n. 483/2024:
- rigettava le eccezioni di nullità delle procure sollevate dal , Controparte_4
riportandosi alle motivazioni già esplicitate nell'ambito dei procedimenti cautelare instaurati in corso di causa;
già in quelle sedi, infatti, era stata accertata la regolarità delle procure contestate;
- rigettava altresì l'eccezione di sopravvenuta carenza di legittimazione attiva di CP_2
[... C
. sollevata dal , giusto il disposto dell'art. 111 c.p.c. che Controparte_4 prevede, in caso di trasferimento del diritto controverso, la prosecuzione del processo tra le parti originarie;
- disattendeva inoltre l'eccezione di nullità dell'atto di citazione proposta dal Controparte_4
ai sensi dell'art. 164 c.p.c., ritenendo che gli attori avessero puntualmente indicato le
[...] condotte imputate al sig. personalmente;
Parte_1
- quanto al merito, rilevata l'insussistenza dei presupposti (sia oggettivi che soggettivi) della CP_1 convalidazione ex art. 28 c.p.i., accertava e dichiarava la nullità del marchio “ ” per difetto di novità ai sensi dell'art. 12 c.p.i. Nella valutazione del Tribunale, il segno “RICH” – sostanziandosi, di fatto, nella parte inziale del noto marchio “ ” (registrato da parte CP_1 attrice già nel 1999) – doveva ritenersi idoneo a creare un rischio di confusione nel pubblico;
- conseguentemente, dichiarava assorbita la domanda di accertamento dell'intervenuta decadenza per non uso del marchio “RICH”;
- dichiarava invece improcedibili ex art. 52 della legge fallimentare le domande attoree di rivendica ex art. 118 c.p.i e di condanna al trasferimento delle registrazioni, trattandosi di domande potenzialmente idonee a depauperare il patrimonio fallimentare della Parte_1 in violazione del principio della par condicio creditorum;
- accertava l'illecita contraffazione ex art. 20 lettera b) c.p.i., stante la somiglianza del segno
“RICH” con i marchi di titolarità degli attori e il conseguente rischio di associazione tra i segni in contestazione. Nella valutazione del Tribunale, infatti, la similarità dei segni e la pagina 8 di 23 sovrapponibilità dei prodotti, era idonea a determinare la concreta possibilità “che il pubblico creda che i capi di abbigliamento commercializzati da siano creazioni di o Parte_1 CP_1 riconducibili a realtà economicamente a lui legate” (sentenza pag. 29);
- riteneva altresì integrato l'illecito di concorrenza sleale per avere il sig. , attraverso Parte_1
dichiarazioni pubbliche, più volte accostato la propria attività imprenditoriale a quella di
CP_1
- per l'effetto, inibiva ai convenuti ogni e qualsivoglia utilizzo, anche online, del marchio “ ” su tutto il territorio dell'UE;
- disponeva una penale di euro 2.000,00, per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della sentenza, nonché di euro 1.000,00 per ogni sua violazione e inosservanza;
- disponeva la pubblicazione per estratto della sentenza sulla rivista “Vogue” e sul sito internet istituzionale delle società convenute;
- dichiarava inammissibile la domanda risarcitoria proposta in via riconvenzionale dal
[...]
perché tardiva;
Controparte_4
- revocava il sequestro conservativo disposto in corso di causa, stante l'intervenuta rinuncia attorea alla domanda risarcitoria;
- condannava i convenuti in solido al pagamento delle spese di lite.
B. Il giudizio di appello
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello , incardinando il Parte_1 procedimento sub RG 496/2024.
Ha, altresì, interposto gravame il , dando origine al procedimento di Controparte_4 appello rubricato sub R.G. 568/2024.
I due procedimenti sono stati riuniti ai sensi dell'art. 335 c.p.c. all'udienza del 16.10.2024.
I motivi di appello di Parte_1
ha articolato tre motivi di gravame.
[...]
Con il primo motivo, parte appellante censura l'impugnata sentenza nella parte in cui il Tribunale ha disatteso le eccezioni preliminari di difetto di interesse ad agire e carenza di legittimazione attiva in seno agli attori. Nella prospettazione di parte appellante, sarebbe privo di interesse ad CP_23 agire e di legittimazione poiché “ non sarebbe un patronimico, bensì un termine ampiamente CP_1 diffuso nel mondo anglosassone (corrisponderebbe, infatti, al nome di diverse società, persone fisiche e financo città); invece non avrebbe interesse in causa avendo ormai ceduto ad una Controparte_8 pagina 9 di 23 società terza i propri diritti sui marchi L'appellante eccepisce altresì la nullità della CP_1 sentenza per non avere il giudice esteso il contraddittorio alla terza cessionaria dei diritti di CP_8
[...]
Con il secondo motivo, l'appellante si duole che il Tribunale abbia dichiarato la nullità del marchio CP_1
” per difetto di novità, pur non ricorrendo, in tesi, il rischio di confusione espressamente previsto, ai fini della nullità, dall'art. 12 c.p.i.
Con il terzo motivo, l'appellante reitera l'eccezione di intervenuta convalidazione del marchio “RICH” ex art. 28 c.p.i. in virtù della tolleranza ultraquinquennale manifestata da controparte, nonché
l'intervenuta decadenza per non uso dei marchi azionati in giudizio dagli attori.
I motivi di appello del Controparte_4
Il ha censurato l'impugnata sentenza, articolando nove motivi di Controparte_4 gravame.
Con il primo motivo, l'appellante censura l'impugnata sentenza nella parte in cui il Tribunale ha rigettato l'eccezione di nullità della procura alle liti rilasciata da ai propri difensori. Nella CP_2 prospettazione dell'appellante, siffatta procura sarebbe viziata perché: i. firmata da un soggetto privo del potere di rappresentanza della società; ii. priva dell'accertamento notarile in ordine all'identità della persona del firmatario;
iii. contenente parti non tradotte in lingua italiana.
Con il secondo motivo, parte appellante, da un lato, si duole che il Tribunale abbia omesso di pronunciarsi sull'eccezione di nullità della procura alle liti rilasciata da e, dall'altro, censura Pt_2
l'impugnata sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure ha disatteso l'eccezione di nullità della procura rilasciata da . Quest'ultima, infatti, sarebbe nulla perché apposta non già a CP_1 margine dell'atto di citazione, bensì su foglio separato privo di qualsivoglia rimando al contezioso di riferimento.
Con il terzo motivo, l'appellante censura l'impugnata sentenza nella parte in cui il Tribunale ha rigettato l'eccezione di nullità ex art. 164 co. 4 c.p.c. dell'atto introduttivo del giudizio e di tutti i successivi atti di riassunzione con riferimento alle domande avanzate dagli attori nei confronti del sig.
personalmente. Nella prospettazione di parte appellante, infatti, gli attori non avrebbero Parte_1 puntualmente allegato le condotte imputabili al sig. personalmente e, soprattutto, non Parte_1 avrebbero indicato le ragioni per le quali egli dovrebbe rispondere delle asserite condotte di contraffazione e concorrenza sleale in proprio e non già quale amministratore delle società convenute.
, in qualità di imprenditore individuale, non si sarebbe mai occupato della Controparte_4
CP_1 promozione di prodotti a marchio “ ”, attività quest'ultima gestita esclusivamente dalla Parte_1
[...]
pagina 10 di 23 Con il quarto motivo, l'appellante, richiamandosi alle deduzioni svolte con il precedente motivo di gravame, eccepisce la carenza di legittimazione passiva di , avendo quest'ultimo Controparte_4 agito in qualità di organo amministrativo delle società convenute e non in proprio.
Con il quinto motivo, parte appellante censura l'impugnata sentenza nella parte in cui il
Tribunale ha disatteso l'eccezione di carenza di legittimazione attiva e/o di interesse ad agire degli attori. Nella prospettazione dell'impugnante, sia che non avrebbero avuto CP_1 CP_2 interesse ad agire, stante la decadenza per non uso dei marchi azionati in giudizio. Ed invero l' , CP_17 rispettivamente con decisione del 14.2.2017 e del 16.6.2017, ha dichiarato la decadenza del marchio comunitario “ ” n. 55910864 e del marchio comunitario “ X'” n. 004225447. CP_1 CP_1
Con il sesto motivo, l'appellante censura l'impugnata sentenza nella parte in cui il Tribunale ha accertato il compimento di atti di concorrenza sleale da parte del sig. personalmente. Nella Parte_1 prospettazione dell'appellante, le dichiarazioni pubbliche valorizzate dal giudice di prime cure non sarebbero idonee ad integrare un illecito concorrenziale: tali dichiarazioni, infatti, si sarebbero limitate CP_1 ad attestare una circostanza veritiera, e cioè che il marchio “ ” era di titolarità del CP_24
. Parte_1
Con il settimo motivo, l'appellante censura l'impugnata sentenza nella parte in cui il Tribunale CP_1 ha dichiarato la nullità del marchio “ ”, nonché accertato l'illecito di contraffazione ex art. 20 c.p.i.
Nella prospettazione di parte appellante, difetterebbe il rischio di confusione, attesa l'intrinseca CP_1 differenza concettuale esistente tra il marchio “ ” e i marchi “ e “ ”. Il CP_1 CP_1 segno “RICH”, infatti, non sarebbe un mero diminutivo di “ , bensì un termine dotato di CP_1 autonomo carattere distintivo legato al concetto di “ricco”. L'interferenza tra i segni in contestazione sarebbe stata, infatti, esclusa anche dall' con decisione del 29 aprile 2019. CP_17
Con l'ottavo motivo, parte appellante si duole che il Tribunale abbia dichiarato inammissibile la domanda risarcitoria proposta in via riconvenzionale dal Fallimento con la Controparte_4 comparsa di costituzione del 22 febbraio 2022. Nella prospettazione dell'appellante, la domanda in esame, ancorché formulata successivamente alla precisazione delle conclusioni, sarebbe stata comunque tempestiva, dovendosi considerare la comparsa di costituzione depositata in un giudizio riassunto quale atto introduttivo di un giudizio nuovo. Per le medesime ragioni l'appellante contesta altresì la ritenuta tardività dei documenti nn. 63, 64, 65, 69 e 70, prodotti dal Controparte_4
contestualmente alla comparsa di costituzione nel giudizio riassunto.
[...]
pagina 11 di 23 Con il nono motivo, l'appellante censura l'impugnata sentenza nella parte in cui il Tribunale ha condannato il al pagamento delle spese di lite in solido con le altre Controparte_4 società convenute, senza tener conto dei diversi livelli di responsabilità. Il sig. Parte_1 personalmente, infatti, era stato ritenuto responsabile solo per le dichiarazioni rilasciate in pubblico, mentre alle altre società convenute era stato imputato il ben più grave illecito di contraffazione. Le spese di lite avrebbero dovuto, quindi, essere ripartite proporzionalmente alla gravità delle rispettive responsabilità. Per le medesime ragioni risulterebbe sproporzionata la condanna, disposta anche ai danni del sig. personalmente, alla pubblicazione della sentenza. Parte_1
La costituzione degli appellati
CP Si sono costituiti con un unico atto . , e Controparte_2 CP_1 Parte_2 Parte_3 contestando quanto ex adverso dedotto e instando per il rigetto dei gravami avversari. In particolare, gli appellati hanno dedotto:
- che l'eccezione di nullità delle procure alle liti rilasciate dalle odierne appellate è inammissibile perché tardivamente sollevata per la prima volta dal con la Controparte_4 comparsa in riassunzione del 29 gennaio 2019, nonché, in ogni caso, infondata nel merito;
- che non ricorre il vizio di nullità ex art. 164 co. 4 c.p.c., avendo gli allora attori puntualmente indicato le condotte ascritte personalmente al sig. . Più nel dettaglio, al sig. Parte_1 Parte_1 erano stati imputati atti di concorrenza sleale ex art. 2598, nn. 1 e 3 c.c. per avere organizzato CP_1 una sfilata donna per la collezione primavera/estate 2017 volta a rilanciare il marchio “ ”, nonché per avere rilasciato dichiarazioni pubbliche idonee a determinare un indebito aggancio mediatico con i marchi “ ; CP_1
- che, conseguentemente, sussiste la legittimazione passiva del sig. ; Parte_1
- che, comunque, l'eccezione di difetto di legittimazione passiva del sig. è Parte_1
inammissibile ai sensi dell'art. 345 c.p.c. perché sollevata per la prima volta in appello;
- che sussiste la legittimazione attiva sia di (avendo questi diritto a tutelare il CP_1
proprio nome ai sensi dell'art. 8 c.p.i.), sia di in quanto titolare dei marchi Controparte_8 al momento dell'instaurazione del giudizio;
CP_1
- che il Tribunale ha correttamente accertato la responsabilità del sig. per avere questi Parte_1
tenuto in proprio condotte anticoncorrenziali;
- che sussiste una palese interferenza tra marchi “ ” e , risultando all'evidenza il CP_1
primo un'abbreviazione del secondo (come d'altronde riconosciuto da tutti i giudici aditi nell'ambito dell'annoso contenzioso in essere tra le parti);
pagina 12 di 23 - che la decisione dell' del 29 aprile 2019, richiamata dal a CP_17 Parte_5
sostegno dell'assenza di interferenza tra i segni in contestazione, è del tutto inconferente. Essa, infatti, aveva avuto ad oggetto un marchio diverso rispetto a quello azionato nel presente giudizio e, comunque, si era basata su parametri diversi rispetto a quelli che presiedono al giudizio di accertamento della contraffazione;
- che , pur onerata del relativo onere probatorio, non ha dimostrato i Parte_1 Parte_1
presupposti dell'invocata convalidazione ex art. 28 c.p.i. né l'asserita decadenza per non uso dei marchi CP_1
- che, al contrario, le appellate, pur non essendone onerate, hanno fornito prova del perdurante utilizzo dei marchi (docc. 16-23 fascicolo primo grado attori); CP_1
- che il Tribunale ha correttamente rilevato l'inammissibilità della domanda riconvenzionale proposta dal;
quest'ultima, infatti, era stata avanzata per la prima Controparte_4 volta in un momento successivo alla fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni e, dunque, oltre ogni decadenza processuale;
- che, in ogni caso, la domanda risarcitoria proposta in via riconvenzionale sarebbe stata infondata nel merito, difettando il presupposto del danno ingiusto;
- che il Tribunale ha correttamente disposto la condanna al pagamento delle spese di lite e alla pubblicazione della sentenza nei confronti di tutti i convenuti, atteso che la responsabilità extracontrattuale verso l'esterno di più soggetti coautori del medesimo illecito ha natura solidale.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve darsi atto che risulta coperto da giudicato interno il capo di sentenza con cui il
Tribunale, giusto il disposto dell'art. 52 legge fallimentare, ha dichiarato l'improcedibilità della domanda di rivendica e di conseguente condanna al trasferimento del marchio “RICH” in favore di
Gli odierni appellati, infatti, non hanno proposto appello incidentale sul punto, CP_1 prestando acquiescenza alle statuizioni di improcedibilità, da ritenersi, dunque, ormai definitive.
Tanto premesso, ragioni di ordine logico giuridico impongono di esaminare preliminarmente i motivi di gravame numeri uno, due, tre, quattro e cinque dell'appello proposto dal , Controparte_4 nonché il primo motivo dell'appello di in quanto afferenti a questioni di Parte_1 carattere preliminare, per poi passare alla trattazione – ove necessario anche congiunta – dei restanti motivi di appello più strettamente attinenti al merito.
pagina 13 di 23 Quanto al primo e al secondo motivo dell'appello del , entrambi Controparte_4 afferenti alla pretesa nullità delle procure alle liti rilasciate dalle odierne appellate, deve anzitutto essere rigettata l'eccezione di inammissibilità proposta da parte appellata.
Ed invero l'eccezione di nullità della procura, attenendo alla regolare costituzione delle parti ex art. 182
c.p.c., è questione rilevabile d'ufficio (Cfr. Cass. n. 2150/2025), come tale sottratta alle decadenze e preclusioni processuali.
Tanto premesso, l'eccezione di nullità proposta dal , ancorché Controparte_4 ammissibile, si rivela comunque infondata nel merito.
L'appellante lamenta l'irregolarità sia della procura alle liti rilasciata dagli attori e CP_2 [...]
sia di quella rilasciata dalla terza intervenuta AM.VI. CP_1
Più nel dettaglio, la procura rilasciata da sarebbe viziata sotto un triplice profilo: i. difetto CP_2 del potere di rappresentanza in capo al firmatario;
ii. mancato accertamento dell'identità del firmatario e iii. omessa traduzione in lingua italiana.
Tutte le predette censure devono essere disattese.
Quanto al profilo sub i., osserva la Corte che la procura alle liti prodotta in atti, rilasciata con atto del notaio Lussemburgo in data 22.2.2016, risulta sottoscritta dalla sig.ra Persona_2 [...] la quale, come già rilevato dal Tribunale nel corso del procedimento cautelare, rivestiva la Per_3 qualifica di amministratore unico di società che, nella stessa prospettazione Controparte_25 dell'odierno appellante, era stata nominata amministratore unico di Ne consegue che, alla CP_2 luce delle stesse allegazioni dell'impugnante, la sig.ra rivestendo la qualifica di Per_3 amministratore unico della società dotata del potere di rappresentanza di era legittimata a CP_2 spendere il nome di quest'ultima e quindi anche a rilasciare eventuali procure alle liti. Ed invero il soggetto dotato del potere di rappresentanza di una società è, per espressa previsione legale,
l'amministratore e ove questi sia a sua volta una società, il potere di rappresentanza spetta, in ultima istanza, al relativo amministratore persona fisica (nel caso di specie, la sig.ra . Persona_3
Parimenti infondata si rivela la censura di cui al profilo sub ii. La procura prodotta in atti riporta infatti, al di sotto della sottoscrizione della sig.ra la dicitura “Subscribed and sworn before me this Per_3
22th day of February 2016” (“Sottoscritto e giurato davanti a me il 22.2.2016”), accompagnata dal timbro del notaio E tanto basta, in assenza di prova contraria, a ritenere che il notaio Persona_2 lussemburghese avesse validamente accertato e attestato i poteri e l'identità del soggetto firmatario.
Costituisce, d'altronde, orientamento giurisprudenziale consolidato quello per cui “il fatto che la procura alle liti rilasciata all'estero rechi la sottoscrizione di un notaio è elemento che, presuntivamente, può indurre a ritenere che detta sottoscrizione sia stata apposta dal notaio dopo pagina 14 di 23 avere accertato la identità della persona che sottoscrive la procura e che detta sottoscrizione sia avvenuta in sua presenza” (Cass. n. 8744/2001).
Quanto, infine, al profilo sub iii. è sufficiente osservare che, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, il principio della obbligatorietà della lingua italiana, sancito dall'art. 122 c.p.c., attiene ai soli atti processuali in senso stretto e non anche a quelli meramente preparatori quale si configura, appunto, la procura alle liti (Cfr. ex multis Cass. n. 2331/2019; Cass. n. 1916/2011). Con Quanto alle procure rilasciate da e .VI, l'appellante ne eccepisce la nullità sotto il Parte_6 diverso profilo della genericità. Più nel dettaglio, il si duole che tali Controparte_4 procure siano state rilasciate su di un foglio separato, privo di qualsivoglia indicazione del procedimento cui si riferiscono.
La censura deve essere disattesa.
A fronte della mancata determinazione ad opera del legislatore del contenuto necessario della procura
(l'art. 83 co. 2 c.p.c., infatti, si limita a distinguere tra procura generale e procura speciale, senza ulteriori specificazioni contenutistiche), deve ritenersi che la mancata indicazione degli estremi del giudizio non integri causa di nullità della procura allorquando la medesima sia apposta in calce al ricorso con il quale viene introdotto il giudizio. In tali ipotesi, infatti, la collocazione topografica della procura è idonea, come più volte affermato dalla S.C.1, a dar luogo alla presunzione di riferibilità della procura stessa al giudizio cui l'atto accede.
Nel caso in esame, le procure contestate sono state rilasciate con documento informatico separato, dotato di sottoscrizione autenticata e allegato all'atto introduttivo del giudizio, sicché le stesse possono considerarsi “apposte in calce” all'atto di citazione alla stregua della normativa regolamentare recante la disciplina del processo civile telematico. Il riferimento è, in particolare, all'art. 18, comma 5, del d.m.
n. 44 del 2011, nel testo sostituito dall'art. 1, comma 1, del d.m. 3 aprile 2013, n. 48, che così recita:
«La procura alle liti si considera apposta in calce all'atto cui si riferisce quando è rilasciata su documento informatico separato allegato al messaggio di posta elettronica certificata mediante il quale l'atto è notificato. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche quando la procura alle liti è rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica, anche per immagine.».
Con riferimento al terzo motivo dell'appello del , si osserva quanto Controparte_4 segue. 1 Cfr. ex multis Cass n. 28839/2011 pagina 15 di 23 L'appellante eccepisce la nullità dell'atto introduttivo del giudizio (e dei successivi atti di riassunzione) perché asseritamente privo dei requisiti previsti dall'art. 164 co. 4 c.p.c.
Gli attori, infatti, non avrebbero indicato “quali tra le attività asseritamente illecite ivi descritte sarebbero imputabili al sig. personalmente” (testuale appello pag. 21) Controparte_4
La doglianza deve essere disattesa.
Come correttamente rilevato anche dal giudice di prime cure, infatti, gli allora attori avevano puntualmente individuato le condotte addebitate a ciascun convenuto, specificando le ragioni per le quali ognuno di essi era stato citato in giudizio.
In particolare, al sig. veniva addebitata una condotta di illecito agganciamento mediatico per Parte_1
CP_1 avere organizzato, nel 2016, una sfilata donna volta a rilanciare il marchio “ ”, accompagnata, a latere, da dichiarazioni pubbliche idonee a creare un indebito accostamento con l'attività imprenditoriale di , ancorché la collaborazione professionale con quest'ultimo si fosse CP_1 interrotta ormai da anni.
Tale imputazione è stata oggetto di specifica allegazione nel corso dell'atto di citazione in primo grado, sicché non può trovare accoglimento la censura di genericità sollevata dall'odierno appellante ai sensi dell'art. 164 c.p.c.
Da tali considerazioni discende l'assorbimento del quarto motivo di gravame del Controparte_4
con il quale l'appellante eccepisce la carenza di legittimazione passiva del
[...] Parte_1 personalmente proprio in ragione dell'asserita assenza di contestazioni specifiche a suo carico.
Parimenti deve essere disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione attiva degli odierni appellati, sollevata sia che dal , rispettivamente con il Parte_1 Parte_1 Controparte_4 primo e il quinto motivo dei propri atti di appello che, in ragione dell'analogia contenutistica, saranno oggetto di trattazione congiunta.
Quanto all'attore ne eccepisce la carenza di CP_1 Parte_1 legittimazione attiva e/o il difetto di interesse ad agire sulla base dell'assunto per cui “ CP_1 sarebbe un termine ampiamente diffuso nel mondo anglosassone e, per ciò solo, non qualificabile come marchio “patronimico”.
La censura non coglie nel segno.
La circostanza per cui “ risulti essere anche il nome di una società di consulenza inglese, CP_1 piuttosto che di un hotel o di varie città non toglie che si tratti di un patronimico e cioè di un'espressione onomastica deputata ad indicare il vincolo con il proprio padre e ciò è sufficiente a fondare la legittimazione e l'interesse ad agire dell'odierno appellato. Ciascuno infatti ha diritto, ai sensi dell'art. 8 c.p.i., ad agire in giudizio ove ritenga che l'utilizzo del proprio nome come marchio da pagina 16 di 23 parte di un soggetto terzo possa arrecagli un qualche pregiudizio. Il comma 3 della predetta disposizione recita infatti: “i nomi di persona diversi da quelli di colui che ne chiede la registrazione possono essere registrati a condizione che il loro uso non leda la fama, il credito o il decoro di colui che ha diritto di portare tali nomi”.
Parimenti infondata si rivela l'eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata da Parte_1
con riferimento all'altro attore,
[...] CP_2
Nella prospettazione dell'appellante, avendo ceduto integralmente in corso di causa i CP_2 propri diritti sui marchi avrebbe perduto la legittimazione attiva e/o l'interesse ad agire. CP_1
Sul punto è sufficiente rammentare – come d'altronde correttamente osservato anche dal giudice di prime cure – che ai sensi dell'art. 111 c.p.c, laddove il diritto controverso venga trasferito in corso di causa, il processo prosegue tra le parti originarie, salva la facoltà del successore di intervenire e fermo restando che gli effetti della sentenza si spiegano, a prescindere dall'intervento, anche nei confronti di tale ultimo soggetto.
Né è dato comprendere la censura di nullità della sentenza sollevata da in Parte_1 ragione di una asserita violazione del principio del contraddittorio.
Costituisce infatti circostanza documentalmente provata – oltre che riconosciuta dallo stesso appellante– quella per cui in data 18.5.2017, ha ceduto l'83% dei propri diritti sui marchi CP_2
Con Contro ad .VI (Cfr. doc. 1 fasc. primo grado I) e successivamente, in data 24.6.2021, la CP_1 restante quota del 17% a (Cfr. doc. 2 fasc. primo grado ). Pt_3 Pt_3
Ebbene, entrambe le società cessionarie hanno presto parte al presente giudizio mediante intervento adesivo, sicché appare del tutto incomprensibile l'allegazione secondo cui: “risulta che la stragrande maggioranza dei diritti di proprietà appartengono ad una società che non è parte di questa causa. Con
l'ulteriore conseguenza che codesta spettabile Corte di Appello dovrà dichiarare nulla / invalida / annullabile / la Sentenza sia perché la FSH non ha più un legittimo interesse attivo sia perché non è stato rispettato il principio del contraddittorio nei casi di litisconsorzio necessario” (testuale appello pag. 10). Parte_1
Anche il ha eccepito la carenza di legittimazione attiva e/o di interesse Controparte_4 ad agire degli attori, ancorché sotto un diverso profilo.
Nella prospettazione dell'appellante, infatti, la carenza di legittimazione e interesse sarebbe conseguenza dell'intervenuta decadenza per non uso dei marchi azionati in giudizio dagli attori.
A sostegno dell'assunto, l'appellante richiama tre decisioni dell' : quella del 14 febbraio 2017 CP_17 che ha dichiarato la decadenza per non uso del marchio comunitario “ ” n. 5910864; quella CP_1 del 16 giugno 2017 che ha dichiarato la decadenza per non uso del marchio comunitario “ CP_1
pagina 17 di 23 X'” n. 004225447 e quella del 13 luglio 2017 che ha dichiarato la decadenza per non uso del marchio
” n. 004225728 CP_14
Anche siffatta censura non merita accoglimento.
Come riconosciuto dagli stessi appellanti (allora convenuti), nel corso del procedimento di primo grado gli attori avevano azionato in giudizio una molteplicità di marchi. A pag. 11 della comparsa di costituzione in primo grado si legge infatti: “ oppongono a la CP_26 Parte_7 titolarità dei seguenti marchi:
- marchi relativi al segno HN ON: n. 649145 del 29/9/1997-26/5/1999 in classe
25; n. 4586459 del 5/8/2005-29/6/2006 nelle classi 41 e 43; n. 3038742 del 30/1/2003-
21/7/2004 nelle classi 9, 14 e 35; n. 5910856 del 3/5/2007-14/7/2008 nelle classi 3 e 18; e n.
1197649 del 3/6/1999-21/8/2000 nelle classi 3 e 18; domanda n. 16103442 del 28/11/2016 nelle classi 3, 18 e 25 (doc. 11 fasc. di merito di parte attrice);
- marchi relativi al segno “ON: n. 6647671 del 24/1/2008-30/1/2009 nelle classi 14,
18 e 25, n. 5910864 del 3/5/2007-10/3/2008 in classe 43; n. 5617592 dell'8/12/2006-
19/11/2007 in classe 35; e n. 5910872 del 7/5/2007-1/10/2007, in classe 14 (doc. 12 fasc. di merito di parte attrice);
- marchio relativo al segno “ ”: n. 003815149 del 28/4/2004- Controparte_13
27/2/2011 nelle classi 3, 9, 14, 18 e 25.”
Ebbene le decisioni EUIPO richiamate dall'appellante hanno riguardato soltanto tre dei numerosi marchi azionati in giudizio;
gli altri risultano, allo stato, validi ed esistenti e, come tali, CP_1 sufficienti a fondare la legittimazione e l'interesse ad agire degli odierni appellati. Questi ultimi hanno infatti prodotto in atti documentazione attestante la perdurante validità e il regolare rinnovo dei marchi Con Con
”, “ e simili, attualmente di titolarità di . . (Cfr. docc. 157- CP_1 CP_1 Pt_3
158-159 appellati).
Rigettate per queste ragioni tutte le questioni preliminari sollevate dagli appellanti, può ora passarsi all'esame del merito della controversia, oggetto del sesto, settimo, ottavo e nono motivo dell'appello del , nonché del secondo e terzo motivo del gravame di Controparte_4 [...]
. Parte_1
In particolare, con il sesto motivo, il lamenta l'erroneità della sentenza Controparte_4 nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che le dichiarazioni pubbliche rese dal fossero Parte_1 idonee ad integrare atto di concorrenza sleale.
La censura deve essere disattesa.
pagina 18 di 23 Diversamente da quanto sostenuto dall'odierno appellante, il sig. non si è limitato Parte_1
CP_1 all'attestazione di circostanze veritiere (id est la titolarità del marchio “ ” in seno al gruppo
), ma ha reso alla stampa dichiarazioni idonee a creare un indebito accostamento tra l'attività
Parte_1 imprenditoriale del sig. e quella di Il riferimento è, in particolare, alla
Parte_1 CP_1 dichiarazione resa alla testata Milano Finanza Fashion (doc. 53 fascicolo primo grado attori). In quella CP_ sede il , dopo aver precisato che “ […] fa parte della scuderia dei marchi ”, ha
Parte_1
Parte_1 proseguito affermando: “Per quanto riguarda seguirà la prossima settimana un comunicato CP_1 del presidente e creativo ”, lasciando così intendere che anche il marchio Controparte_4 CP_1 appartenesse al gruppo . Né vi è alcun elemento che consenta di suffragare la tesi
Parte_1 dell'odierno appellante secondo cui con quella dichiarazione il sig. intendesse preannunciare
Parte_1 la rottura dei rapporti con l'ex socio . CP_1
Anzi, le dichiarazioni del sig. appaiono volutamente nebulose, sì da lasciar intendere al Parte_1 mercato una continuità tra la precedente collaborazione con e la nuova attività riferibile CP_1 esclusivamente al sig. . Appare, dunque, del tutto condivisibile il rilievo formulato dal Parte_1
Tribunale nell'ordinanza resa a definizione del procedimento cautelare ove si legge che “l'illecito di
si concretizza proprio nella mancata chiara indicazione al mercato che quella dei reclamati Parte_1
è una nuova iniziativa stilistica, autonoma e distinta rispetto a quella precedente in collaborazione con il celebre stilista.” (ordinanza del 20.4.2017 – prodotta quale sub doc. 83 attori).
E ciò è tanto più vero ove si consideri che anche i giornalisti del settore sono caduti nell'equivoco: nell'articolo di stampa “Pianeta Donna” del 29 settembre 2016, infatti, la linea “Rich by Richmond” di viene definita quale “linea giovane del marchio (doc.49 di parte attrice). Parte_1 CP_1
Merita, quindi, condivisione la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che le dichiarazioni del sig. fossero idonee ad integrare l'illecito anticoncorrenziale di indebito Parte_1 agganciamento mediatico.
Quanto al settimo motivo di appello del (che in ragione dell'analogia di Controparte_4 contenuto verrò trattato congiuntamente al secondo motivo dell'appello di Parte_1
) si osserva quanto segue.
[...]
Gli appellanti censurano il capo della sentenza che ha dichiarato la nullità del marchio “RICH” per difetto di novità, nonché accertato l'illecita contraffazione dei marchi CP_1
Nella prospettazione degli appellanti, non sarebbe configurabile alcuna interferenza tra il marchio CP_1
” e i marchi e , atteso che il primo non rimanderebbe al CP_1 CP_1 patronimico ”, bensì all'autonomo concetto di “ricchezza”. CP_1
pagina 19 di 23 La censura deve essere disattesa. CP_1 È innegabile che il marchio “ ” si sostanzi nella prima parte del patronimico “ al netto CP_1 della desinenza finale che tuttavia, come ha già avuto modo di osservare il Tribunale in sede cautelare,
è dotata di una minore capacità distintiva. È infatti la parte iniziale del marchio quella maggiormente caratterizzante: è questa, infatti, “quella visualizzata per prima dal consumatore e che pertanto lascia su quest'ultimo un'impronta più forte” (pag. 5 ordinanza cautelare del 20.4.2017 – prodotta quale sub doc. 83 attori).
Del tutto condivisibili sono anche i rilievi operati dal Tribunale a livello fonetico: sia nel marchio CP_1
” che nel marchio , infatti, l'accento cade sulla “i” e tale somiglianza uditiva è di per CP_1 sé idonea a creare una forte associazione nella mente del consumatore medio.
Quanto al significato semantico del lemma “RICH” nella lingua inglese (in tesi idoneo a dotare il marchio di autonoma capacità distintiva) giova osservare che:
- la scelta del capo di abbigliamento avviene generalmente su base visiva, avendo la comunicazione orale un ruolo marginale sotto tale profilo;
CP_1
- il marchio ” non richiama un'immediata associazione con il corrispondente aggettivo in lingua italiana, stante le evidenti divergenze sia sotto il profilo fonetico che visivo. Come correttamente osservato anche dal Tribunale, infatti, “L'aggettivo “ricco” si pronuncia con la CP_1
“C” dura e termina in vocale, è bisillabico mentre il marchio “ ” è monosillabico. Sotto il profilo visivo l'aggettivo italiano termina con vocale mentre quello inglese termina in consonante.”
Tali considerazioni, unitamente al fatto che entrambi i marchi afferiscono alla medesima categoria merceologica (capi di abbigliamento ed accessori appartenenti alla classe 25), inducono a ritenere sussistente un rischio di confusione per il consumatore medio.
Né in senso contrario depone la decisione del 29 aprile 2019 che, nel dichiarare la decadenza CP_17 per non uso del marchio ”, ha ritenuto che “non è probabile che il pubblico Controparte_13
CP_1 possa percepire come un'abbreviazione del cognome " ” […] dato che almeno per CP_1
CP_1 una parte del pubblico l'elemento " " sarà associato ad un particolare concetto.” (doc. 70 fascicolo primo grado convenuti).
Come correttamente rilevato dagli odierni appellati, l' , confrontandosi con registrazioni CP_17 europee, prende in considerazione un pubblico più ampio rispetto al solo consumatore italiano, omettendo così di compiere le valutazioni fonetico-concettuali che sono invece doverose in questa sede. A ciò si aggiunga che la valutazione relativa alle modalità d'uso del marchio, operata dall' CP_17 ai fini della decadenza, si basa su parametri differenti rispetto a quelli che presiedendo all'accertamento pagina 20 di 23 della nullità ex art. 12 c.p.i e della contraffazione ex art. 20 c.p,i, primo fra tutti la notorietà, di per sé idonea ad aumentare il rischio di confusione.
In definitiva, alla luce delle valutazioni di cui sopra e considerata altresì la pacifica e innegabile notorietà del marchio devono ritenersi integrati sia i presupposti dell'art. 12 c.p.ci. che CP_1 quelli dell'art. 20 c.p.i. Entrambe le norme, infatti, vietano – rispettivamente, la registrazione e l'utilizzo– di un segno identico o simile ad un altro “se a causa dell'identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o servizi, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni”.
Conseguentemente, merita condivisione la sentenza di primo grado sia nella parte in cui il CP_1 Tribunale ha dichiarato la nullità del marchio “ ” per difetto di novità ex art. 12 c.p.i., sia ove ha accertato che qualsiasi utilizzo del predetto segno costituisce illecita contraffazione dei marchi
CP_1
CP_1
Ne può ritenersi che il marchio “ ” si sia convalidato ai sensi dell'art. 28 c.p.i., come prospettato da con il terzo motivo del proprio atto di appello. Parte_1
La convalidazione presuppone, infatti, che il titolare del marchio anteriore (nel caso di specie
) abbia tollerato, essendone a conoscenza, per cinque anni consecutivi, l'utilizzo del CP_1 marchio simile posteriore (“RICH”).
Senonché l'odierno appellante, gravato del relativo onere probatorio ex art. 2697 c.c., non ha in alcun dimostrato il requisito della tolleranza protratta per un quinquennio consecutivo. I documenti prodotti in giudizio da (doc. 39-59 fascicolo primo grado convenuti), Parte_1
CP_1 infatti sono idonei a dimostrare unicamente l'utilizzo del marchio “ ” da parte del CP_24
(oltretutto solo per un periodo continuativo di quattro anni), ma non anche l'effettiva Parte_1 conoscenza di tale circostanza in seno a controparte e, dunque, la sua protratta tolleranza.
Parimenti irrilevante è la scrittura privata prodotta quale sub doc. 18 che, nella prospettazione Cont dell'appellante, dimostrerebbe “la piena conoscenza e la tolleranza da parte di AK e di dell'uso di e delle sue società” (testuale appello pag. 12). Parte_1
Da tale scrittura privata, infatti, come ha già avuto modo di osservare il Tribunale in sede cautelare, si CP_1 deduce unicamente che “ era consapevole della registrazione del marchio “ ” da parte CP_1 di , ma non dell'uso quale titolo autonomo;
all'epoca, esisteva infatti un'unica entità Parte_1 imprenditoriale AK TD, titolare dei marchi poi acquistati da (ordinanza CP_1 CP_2 del 20.4.2017 pag. 7).
pagina 21 di 23 Quanto all'ulteriore censura contenuta nel terzo motivo di appello di Parte_1
(intervenuta decadenza dei marchi attorei) si rimanda alle considerazioni già esposte in sede di esame del quinto motivo del gravame del . Controparte_4
Parimenti non può trovare accoglimento l'ottavo motivo dell'appello del Controparte_4
, avente ad oggetto la declaratoria di inammissibilità della domanda risarcitoria proposta in
[...] via riconvenzionale dall'allora convenuto.
Sul punto è sufficiente osservare che l'atto di riassunzione del processo non introduce un nuovo procedimento, ma ha la sola funzione di consentire la prosecuzione di quello già pendente, nello stato in cui si trovava nel momento in cui è sopravvenuto l'evento interruttivo. (Cfr. ex multis Cass. n.
22436/2011; Cass. n. 8162/2003).
Il precedente invocato da controparte (Cass. n. 821/2006), è del tutto inconferente: esso si riferisce infatti alla diversa ipotesi della riassunzione a seguito di declaratoria di incompetenza del giudice adito.
Dopo la riassunzione, il processo interrottosi per un evento sopravvenuto (quale, appunto, la declaratoria di fallimento di una delle parti), continua nella stessa fase in cui si trovava prima dell'interruzione, ferme tutte le preclusioni già maturate.
Ne consegue che la domanda riconvenzionale formulata dall'allora convenuto con la comparsa di costituzione del 22.2.2022, depositata nel giudizio riassunto, era tardiva perché successiva alla precisazione delle conclusioni. Né l'allora convenuto ha allegato (e tanto meno provato) l'esistenza di una causa non imputabile ex art. 153 c.p.c., idonea a giustificare una remissione in termini.
Correttamente, quindi, il Tribunale ha dichiarato l'inammissibilità della domanda nuova, così come dei documenti allegati.
Deve infine essere disatteso anche il nono motivo di appello del . Controparte_4
Nella prospettazione dell'appellante, le spese di lite avrebbero dovuto essere ripartite proporzionalmente tra i convenuti, tenendo conto dei diversi livelli di responsabilità (e in particolare della minore gravità della condotta ascritta al sig. , ritenuto responsabile per le sole Parte_1 dichiarazioni rese al pubblico).
La censura non può trovare accoglimento.
Ritiene la Corte che il Tribunale abbia correttamente optato per una condanna solidale, stante l'evidente interesse comune dei convenuti, desumibile dalla natura pressoché identità delle questioni sollevate e dalla convergenza degli atteggiamenti difensivi diretti a contrastare la pretesa avversaria.
pagina 22 di 23 Parimenti non appare censurabile la decisione del Tribunale di disporre la condanna solidale alla pubblicazione della sentenza: anche il sig. , infatti, è stato riconosciuto, al pari degli altri Parte_1 convenuti, responsabile. E ciò è sufficiente, giusto il disposto dell'art. 126 c.p.i., a giustificare l'applicazione di tale misura accessoria.
Alla luce delle ampie considerazioni sin qui svolte, sia l'appello proposto da Parte_1
che il gravame del devono essere rigettati;
ne consegue
[...] Controparte_4
l'integrale conferma dell'impugnata sentenza.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si pongono solidalmente a carico di entrambi gli appellanti, nella misura di cui al dispositivo, tenuto conto del valore della lite (indeterminabile- complessità alta), dell'impegno difensivo profuso e dei parametri medi di cui al DM 55/2004 e ss.mm., in relazione all'attività concretamente prestata.
Si dà atto che il accede al Patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell'art. Controparte_4
144 D.P.R. 115/2002, e che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/02 per il versamento da parte di dell'ulteriore importo a titolo di contributo Parte_1 unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis art. 13 cit.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, disattesa o assorbita ogni contraria o ulteriore domanda, istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, così provvede:
- rigetta l'appello proposto da;
Parte_1
- rigetta l'appello proposto da;
Controparte_4
- per l'effetto, conferma integralmente la sentenza n. 483/2024 del Tribunale di Milano;
- condanna e , in solido tra loro, alla Parte_1 Controparte_4
C refusione in favore di , Controparte_1 Controparte_2 Pt_2
e delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in complessivi euro
[...] Parte_3
9.991, oltre spese generali (15%), iva e cpa, come per legge;
- dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, per il pagamento a carico di di un ulteriore importo pari a quello già Parte_1 versato a titolo di contributo unificato.
Milano, 8.10.2025 Il consigliere est. Il Presidente Ernesta Occhiuto Domenico Camillo Bonaretti
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