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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 11/12/2025, n. 593 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 593 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLOITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. Giuseppe Miraglia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 1729 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione 2025
TRA
, nato a [...] il [...], C.F.: , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. STURIALE GIANLUIGI, come da procura in atti,
E
nata in [...] il [...], C.F.: Parte_2
, rappresentata e difesa dall'Avv. BELLOMO AGATINO, come da C.F._2
procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Separazione consensuale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data
23/05/2025, i coniugi , nato a [...] il [...], e Parte_1 [...]
, nata in [...] il [...], premesso: Parte_2
- di avere contratto matrimonio in Romania il 29/07/2012, trascritto nei registri dello
Stato Civile del Comune di Santa Teresa di Riva al n. 5, parte II, serie C;
- che dall'unione era nato il figlio , in data 13/01/2017 in Persona_1
Messina; - che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di separazione alle condizioni specificate nel medesimo ricorso e che, decorsi i termini di legge per l'ammissibilità della domanda, venisse pronunciato lo scioglimento del matrimonio civile.
In particolare, chiedevano omologarsi le seguenti condizioni:
“I coniugi vivranno separati e nel reciproco rispetto. La dimora coniugale viene assegnata al sig. , unitamente all'arredamento ed ai suppellettili ivi presenti, Parte_1
già in sua proprietà. La sig.ra si è già trasferita in altra abitazione, sita in Pt_2
Roccalumera, via Piccolo Torrente Pagliara, n. 8 e ivi continuerà a vivere;
la stessa ha già prelevato dalla abitazione coniugale tutto quanto di sua pertinenza, effetti personali ed i beni utilizzati dal minore. Il figlio minore viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, nella forma dell'affido condiviso, con collocamento paritario presso l'abitazione di ciascun genitore, al fine di garantire allo stesso il più intenso rapporto e contatto diretto con questi ultimi e con le rispettive famiglie. In concreto, il sig. terrà con se il figlio dal Parte_1
lunedì al mercoledì e la madre dal giovedì al sabato, mentre le domeniche saranno alternate tra i genitori. La notte antecedente il cambio di collocazione da un genitore all'altro sarà trascorsa dal minore presso l'abitazione ove è stato collocato durante il giorno. Il minore avrà residenza anagrafica presso l'abitazione materna, in Roccalumera, via Piccolo Torrente
Pagliara, n. 8, ed il doppio domicilio, in entrambe le abitazioni dei genitori. I coniugi si impegnano reciprocamente a curare la crescita ed il benessere del minore, seguendo le sue naturali inclinazioni anche nel pieno rispetto e tutela dei suoi diritti;
ogni decisione relativa all'educazione, all'istruzione ed alla salute del figlio, riguardante, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la scuola, le cure, lo sport ed il tempo libero, verrà assunta di comune accordo tra i due genitori. Il padre, salvo casi di forza maggiore (es. condizioni di salute), continuerà ad occuparsi degli spostamenti del figlio dovuti alle esigenze scolastiche, curative e riabilitative del minore, provvedendo ad accompagnarlo a scuola, nonché nei vari centri di cura e riabilitazione ove riceve ogni necessario sostegno al proprio stato di salute e, nei giorni in cui lo stesso è collocato presso la madre, a riaccompagnarlo presso quest'ultima; in tali giorni, inoltre, allorquando agli impegni scolastici seguano, nel pomeriggio, quelli extrascolastici e curativi, il minore pranzerà con il padre che lo riaccompagnerà a casa della madre a conclusione degli stessi. Continuerà, inoltre, ad occuparsi del disbrigo delle pratiche burocratiche necessarie all'ottenimento, in favore del minore, delle cure e degli ausili necessari al proprio stato di salute, nonché all'ottenimento dei sussidi assistenziali e dell'assegno unico. La madre, d'accordo con il padre, potrà coadiuvarlo e/o sostituirlo nell'adempimento delle superiori incombenze, impegnandosi, inoltre, a porre in essere quanto necessario all'ottenimento dei benefici sopra indicati, inclusa la presentazione della dichiarazione ai fini isee. Delegati al ritiro a scuola saranno il nonno paterno, sig.
[...]
, la e la insegnante di sostegno. Per il primo anno il minore trascorrerà il Per_1 Pt_3
giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo presso l'abitazione materna ed i giorni di Natale e di Capodanno, incluse le rispettive vigilie, presso l'abitazione paterna;
dal secondo anno in avanti avverrà l'inverso a quanto avvenuto l'anno precedente. I compleanni saranno festeggiati a scuola, come sempre fatto, alla presenza dei genitori, e presso le rispettive famiglie genitoriali, alternativamente o insieme, previo accordo tra i coniugi. Durante le vacanze estive la madre potrà condurre per un periodo di quindici giorni consecutivi, di volta in volta concordati con il padre, il figlio in Romania, presso l'abitazione dei nonni materni, sita in Rodna-Veche. I coniugi, in caso di viaggi in altre località unitamente al figlio minore, avranno sempre l'obbligo di comunicare il proprio recapito (anche quello telefonico) e, comunque, dovranno comunicare ogni variazione del loro domicilio ai fini della reperibilità.
Ogni eventuale trasferimento di un genitore con il figlio minore dovrà essere concordato tra i coniugi. Gli stessi prestano reciproco assenso al rilascio in favore del minore del passaporto ai fini dell'espatrio, nonché dei rispettivi passaporti con annotato il nome del figlio ai medesimi fini. I coniugi faranno il possibile affinchè il figlio possa crescere in un clima sereno e di collaborazione, curandone il benessere nel rispetto delle sue inclinazioni e condizioni, concordando le decisioni di maggiore interesse, relative a educazione, istruzione e salute. I coniugi si impegnano a far mantenere buoni rapporti fra il figlio ed i nonni paterni e materni.
In considerazione della modalità di collocamento paritario del minore tra le parti, nessuno dei genitori dovrà versare l'assegno di mantenimento per il figlio, atteso che ciascuno dei genitori provvederà al mantenimento diretto del figlio durante il periodo di collocazione presso la rispettiva abitazione. Il padre, d'accordo con la madre, riceverà, per l'intero, l'assegno unico corrisposto dall'INPS e la indennità di accompagnamento in favore del minore, detenendo il libretto ove la stessa viene accreditata, al fine di far fronte alle spese quotidiane necessarie per i trasporti scolastici ed extrascolastici dello stesso. La madre riceverà per conto del figlio minore l'assegno per le disabilità gravissime concesso mensilmente dalla Regione Siciliana tramite l'ASP di Messina al fine di far fronte alle esigenze sanitarie e di integrazione sociale ed economica del figlio minore, mediante accredito sul proprio conto corrente. Le spese straordinarie di carattere necessario nell'interesse del figlio, quali, a titolo esemplificativo, quelle mediche e riabilitative non coperte dal S.S.N., parascolastiche e ricreative, incluse quelle per la logopedia e terapia comportamentale, per i presidi parasanitari e quant'altro, saranno sostenute dalla madre in quanto percepente l'assegno per le disabilità gravissime per la copertura delle quali il detto sussidio è finalizzato e concesso dalla Regione Siciliana;
il padre si farà carico delle spese straordinarie sostenute per la colonia estiva e per la terapia multi sistemica in acqua. Le spese straordinarie di carattere voluttuario dovranno essere preventivamente concordate tra i coniugi e saranno poste a carico degli stessi in parti uguali e saranno rimborsate mese per mese al genitore anticipatario, previa esibizione dei relativi giustificativi;
in difetto di accordo, le stesse resteranno a carico del coniuge che le ha anticipate. Entrambi i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e rinunziano reciprocamente all'assegno di mantenimento ed a quello divorzile. Le parti, con la sottoscrizione del presente ricorso, dichiarano di non avere beni in comunione, di aver regolato tutti i loro rapporti patrimoniali e non e di non avere null'altro a pretendere l'uno dall'altra. I ricorrenti, con la sottoscrizione del presente ricorso, dichiarano, altresì, di non volersi riconciliare e di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza di comparizione personale delle parti col deposito di note sintetiche di trattazione scritta. I ricorrenti, inoltre, con la sottoscrizione del presente ricorso, sono determinati a chiedere cumulativamente sentenza di separazione e di divorzio ai sensi dell'art. 473 bis 49) c.p.c.”.
All'udienza del 26/11/2025 i coniugi, con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza in presenza, rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare e la causa veniva assunta in decisione.
Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, concludeva come in atti.
Il collegio deve prendere atto degli accordi intercorsi tra i coniugi ai sensi dell'art. 473 bis.51 c. IV c.p.c. Le condizioni della separazione consensuale, così come stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti, non sono in contrasto con norme imperative di legge né ledono gli interessi patrimoniali e morali della prole.
Deve procedersi, pertanto, alla chiesta omologazione della separazione consensuale alle condizioni sopramenzionate.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 23/05/2025, provvede come segue:
Omologa la separazione personale consensuale dei coniugi
, nato a [...] il [...], e , Parte_1 Parte_2
nata in [...] il [...], alle condizioni stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti stesse e trascritte in parte motiva;
ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune di Santa Teresa di Riva di procedere all'annotazione del presente provvedimento a margine all'atto di matrimonio celebrato in
Romania il 29/07/2012, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Santa Teresa di Riva al n. 5, parte II, serie C;
rimette le parti all'udienza dell'08/07/2026 ai fini dell'ammissibilità della domanda di pronuncia di scioglimento del matrimonio civile, disponendo che l'udienza anzidetta sia sostituita dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnando alle parti termine perentorio, per il deposito delle note scritte, fino al giorno dell'udienza e richiedendo che, nelle note di trattazione scritta, le parti diano atto della rinuncia espressa dei coniugi a comparire all'udienza camerale, di essere a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza, di avere aderito liberamente alla possibilità di rinunciare alla partecipazione all'udienza, di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso e …..di non volersi riconciliare.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 27/11/2025. La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.
IN NOME DEL POPOLOITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. Giuseppe Miraglia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 1729 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione 2025
TRA
, nato a [...] il [...], C.F.: , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. STURIALE GIANLUIGI, come da procura in atti,
E
nata in [...] il [...], C.F.: Parte_2
, rappresentata e difesa dall'Avv. BELLOMO AGATINO, come da C.F._2
procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Separazione consensuale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data
23/05/2025, i coniugi , nato a [...] il [...], e Parte_1 [...]
, nata in [...] il [...], premesso: Parte_2
- di avere contratto matrimonio in Romania il 29/07/2012, trascritto nei registri dello
Stato Civile del Comune di Santa Teresa di Riva al n. 5, parte II, serie C;
- che dall'unione era nato il figlio , in data 13/01/2017 in Persona_1
Messina; - che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di separazione alle condizioni specificate nel medesimo ricorso e che, decorsi i termini di legge per l'ammissibilità della domanda, venisse pronunciato lo scioglimento del matrimonio civile.
In particolare, chiedevano omologarsi le seguenti condizioni:
“I coniugi vivranno separati e nel reciproco rispetto. La dimora coniugale viene assegnata al sig. , unitamente all'arredamento ed ai suppellettili ivi presenti, Parte_1
già in sua proprietà. La sig.ra si è già trasferita in altra abitazione, sita in Pt_2
Roccalumera, via Piccolo Torrente Pagliara, n. 8 e ivi continuerà a vivere;
la stessa ha già prelevato dalla abitazione coniugale tutto quanto di sua pertinenza, effetti personali ed i beni utilizzati dal minore. Il figlio minore viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, nella forma dell'affido condiviso, con collocamento paritario presso l'abitazione di ciascun genitore, al fine di garantire allo stesso il più intenso rapporto e contatto diretto con questi ultimi e con le rispettive famiglie. In concreto, il sig. terrà con se il figlio dal Parte_1
lunedì al mercoledì e la madre dal giovedì al sabato, mentre le domeniche saranno alternate tra i genitori. La notte antecedente il cambio di collocazione da un genitore all'altro sarà trascorsa dal minore presso l'abitazione ove è stato collocato durante il giorno. Il minore avrà residenza anagrafica presso l'abitazione materna, in Roccalumera, via Piccolo Torrente
Pagliara, n. 8, ed il doppio domicilio, in entrambe le abitazioni dei genitori. I coniugi si impegnano reciprocamente a curare la crescita ed il benessere del minore, seguendo le sue naturali inclinazioni anche nel pieno rispetto e tutela dei suoi diritti;
ogni decisione relativa all'educazione, all'istruzione ed alla salute del figlio, riguardante, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la scuola, le cure, lo sport ed il tempo libero, verrà assunta di comune accordo tra i due genitori. Il padre, salvo casi di forza maggiore (es. condizioni di salute), continuerà ad occuparsi degli spostamenti del figlio dovuti alle esigenze scolastiche, curative e riabilitative del minore, provvedendo ad accompagnarlo a scuola, nonché nei vari centri di cura e riabilitazione ove riceve ogni necessario sostegno al proprio stato di salute e, nei giorni in cui lo stesso è collocato presso la madre, a riaccompagnarlo presso quest'ultima; in tali giorni, inoltre, allorquando agli impegni scolastici seguano, nel pomeriggio, quelli extrascolastici e curativi, il minore pranzerà con il padre che lo riaccompagnerà a casa della madre a conclusione degli stessi. Continuerà, inoltre, ad occuparsi del disbrigo delle pratiche burocratiche necessarie all'ottenimento, in favore del minore, delle cure e degli ausili necessari al proprio stato di salute, nonché all'ottenimento dei sussidi assistenziali e dell'assegno unico. La madre, d'accordo con il padre, potrà coadiuvarlo e/o sostituirlo nell'adempimento delle superiori incombenze, impegnandosi, inoltre, a porre in essere quanto necessario all'ottenimento dei benefici sopra indicati, inclusa la presentazione della dichiarazione ai fini isee. Delegati al ritiro a scuola saranno il nonno paterno, sig.
[...]
, la e la insegnante di sostegno. Per il primo anno il minore trascorrerà il Per_1 Pt_3
giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo presso l'abitazione materna ed i giorni di Natale e di Capodanno, incluse le rispettive vigilie, presso l'abitazione paterna;
dal secondo anno in avanti avverrà l'inverso a quanto avvenuto l'anno precedente. I compleanni saranno festeggiati a scuola, come sempre fatto, alla presenza dei genitori, e presso le rispettive famiglie genitoriali, alternativamente o insieme, previo accordo tra i coniugi. Durante le vacanze estive la madre potrà condurre per un periodo di quindici giorni consecutivi, di volta in volta concordati con il padre, il figlio in Romania, presso l'abitazione dei nonni materni, sita in Rodna-Veche. I coniugi, in caso di viaggi in altre località unitamente al figlio minore, avranno sempre l'obbligo di comunicare il proprio recapito (anche quello telefonico) e, comunque, dovranno comunicare ogni variazione del loro domicilio ai fini della reperibilità.
Ogni eventuale trasferimento di un genitore con il figlio minore dovrà essere concordato tra i coniugi. Gli stessi prestano reciproco assenso al rilascio in favore del minore del passaporto ai fini dell'espatrio, nonché dei rispettivi passaporti con annotato il nome del figlio ai medesimi fini. I coniugi faranno il possibile affinchè il figlio possa crescere in un clima sereno e di collaborazione, curandone il benessere nel rispetto delle sue inclinazioni e condizioni, concordando le decisioni di maggiore interesse, relative a educazione, istruzione e salute. I coniugi si impegnano a far mantenere buoni rapporti fra il figlio ed i nonni paterni e materni.
In considerazione della modalità di collocamento paritario del minore tra le parti, nessuno dei genitori dovrà versare l'assegno di mantenimento per il figlio, atteso che ciascuno dei genitori provvederà al mantenimento diretto del figlio durante il periodo di collocazione presso la rispettiva abitazione. Il padre, d'accordo con la madre, riceverà, per l'intero, l'assegno unico corrisposto dall'INPS e la indennità di accompagnamento in favore del minore, detenendo il libretto ove la stessa viene accreditata, al fine di far fronte alle spese quotidiane necessarie per i trasporti scolastici ed extrascolastici dello stesso. La madre riceverà per conto del figlio minore l'assegno per le disabilità gravissime concesso mensilmente dalla Regione Siciliana tramite l'ASP di Messina al fine di far fronte alle esigenze sanitarie e di integrazione sociale ed economica del figlio minore, mediante accredito sul proprio conto corrente. Le spese straordinarie di carattere necessario nell'interesse del figlio, quali, a titolo esemplificativo, quelle mediche e riabilitative non coperte dal S.S.N., parascolastiche e ricreative, incluse quelle per la logopedia e terapia comportamentale, per i presidi parasanitari e quant'altro, saranno sostenute dalla madre in quanto percepente l'assegno per le disabilità gravissime per la copertura delle quali il detto sussidio è finalizzato e concesso dalla Regione Siciliana;
il padre si farà carico delle spese straordinarie sostenute per la colonia estiva e per la terapia multi sistemica in acqua. Le spese straordinarie di carattere voluttuario dovranno essere preventivamente concordate tra i coniugi e saranno poste a carico degli stessi in parti uguali e saranno rimborsate mese per mese al genitore anticipatario, previa esibizione dei relativi giustificativi;
in difetto di accordo, le stesse resteranno a carico del coniuge che le ha anticipate. Entrambi i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e rinunziano reciprocamente all'assegno di mantenimento ed a quello divorzile. Le parti, con la sottoscrizione del presente ricorso, dichiarano di non avere beni in comunione, di aver regolato tutti i loro rapporti patrimoniali e non e di non avere null'altro a pretendere l'uno dall'altra. I ricorrenti, con la sottoscrizione del presente ricorso, dichiarano, altresì, di non volersi riconciliare e di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza di comparizione personale delle parti col deposito di note sintetiche di trattazione scritta. I ricorrenti, inoltre, con la sottoscrizione del presente ricorso, sono determinati a chiedere cumulativamente sentenza di separazione e di divorzio ai sensi dell'art. 473 bis 49) c.p.c.”.
All'udienza del 26/11/2025 i coniugi, con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza in presenza, rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare e la causa veniva assunta in decisione.
Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, concludeva come in atti.
Il collegio deve prendere atto degli accordi intercorsi tra i coniugi ai sensi dell'art. 473 bis.51 c. IV c.p.c. Le condizioni della separazione consensuale, così come stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti, non sono in contrasto con norme imperative di legge né ledono gli interessi patrimoniali e morali della prole.
Deve procedersi, pertanto, alla chiesta omologazione della separazione consensuale alle condizioni sopramenzionate.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 23/05/2025, provvede come segue:
Omologa la separazione personale consensuale dei coniugi
, nato a [...] il [...], e , Parte_1 Parte_2
nata in [...] il [...], alle condizioni stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti stesse e trascritte in parte motiva;
ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune di Santa Teresa di Riva di procedere all'annotazione del presente provvedimento a margine all'atto di matrimonio celebrato in
Romania il 29/07/2012, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Santa Teresa di Riva al n. 5, parte II, serie C;
rimette le parti all'udienza dell'08/07/2026 ai fini dell'ammissibilità della domanda di pronuncia di scioglimento del matrimonio civile, disponendo che l'udienza anzidetta sia sostituita dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnando alle parti termine perentorio, per il deposito delle note scritte, fino al giorno dell'udienza e richiedendo che, nelle note di trattazione scritta, le parti diano atto della rinuncia espressa dei coniugi a comparire all'udienza camerale, di essere a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza, di avere aderito liberamente alla possibilità di rinunciare alla partecipazione all'udienza, di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso e …..di non volersi riconciliare.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 27/11/2025. La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.