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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 10/12/2025, n. 2985 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2985 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.14075/2022 R.G.
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona della Dott.ssa
Maria I. Gustapane, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa discussa all'udienza del 12/11/2025 - udienza sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, a norma dell'art.127 ter c.p.c. e previa verifica del deposito delle note nel temine perentorio stabilito- promossa da:
, con sede legale in in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 Pt_1 rappresentata e difesa dagli Avvocati Sergio Anastasia e Maria Cristina Basurto
Opponente
C O N T R O
rappresentata e difesa dagli Avvocati Antonio Rosario Parte_2
LI e LA OL
Opposto
Oggetto: Opposizione a Decreto Ingiuntivo
FATTO E DIRITTO
Con ricorso presentato in data 27/12/2022 ha proposto Parte_1 opposizione contro il decreto ingiuntivo n. 1163/2022 emesso dal Giudice del
Lavoro di Lecce in data 14/11/2022, Decreto con il quale è stato ingiunto il pagamento della somma di € 2.177,42 in favore di a titolo di Parte_2 saldo della retribuzione maturata per le prestazioni rientranti nel “Progetto
Obiettivo Vaccinazione anti Covid 19”.
A tal fine parte opponente chiede la revoca del Decreto opposto, rappresentando Part che con Accordo tra e Organizzazioni Sindacali del 29/9/2021 si è stabilito di remunerare il personale infermieristico con € 35,00 ad ora per le ore lavorate e marcate con il Codice 049 nella fascia oraria 8.00 – 20.00 e di versare un acconto sul dovuto e deducendo attuale inesigibilità del credito per mancata erogazione dei fondi appositi da parte della Regione e per la pendenza di una ricognizione della attività svolta, ricognizione da completarsi entro il
31/12/2022;
Si è costituita in giudizio con memoria nella quale contesta la Parte_2 opposizione e ne chiede il rigetto, con conferma del Decreto opposto, e con vittoria di spese da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi anticipatari.
Tali essendo le avverse prospettazioni e premesso che con ordinanza del
29/11/2023 – 15/1/2024 è stata respinta la istanza di autorizzazione alla provvisoria esecuzione del Decreto opposto, si deve rilevare che nelle note Part depositate in data 11/11/2024 la ha affermato che la lavoratrice opposta è stata retribuita in data 23/9/2023 con l'importo netto di € 3.267,20, pari ad un importo lordo di € 4.322,00, per le prestazioni effettuate nel Progetto Obiettivo
Vaccinazione anti Covid 19 per un numero di ore pari a 123,5.
La difesa d parte ricorrente nelle note depositate il 6/11/2025 ha preso atto Part della dichiarazione di avvenuto pagamento da parte della ha evidenziato che tale pagamento è avvenuto dopo la notificazione del Decreto ingiuntivo e dopo la proposizione della presente opposizione e ha insistito per la condanna della opponente alla rifusione delle spese di lite, con distrazione in favore dei procuratori anticipatari.
Si deve pertanto ritenere che, alla luce dell'intervenuto pagamento dell'importo in misura superiore a quella richiesta dalla lavoratrice, sia venuto meno l'interesse ad agire della parte ricorrente rispetto a tale importo, sicchè deve essere dichiarata cessata la materia del contendere e deve essere revocato il
Decreto opposto.
Considerata la condotta processuale tenuta dalla opponente - che ha rappresentato l'intervenuto pagamento, sia pure eseguito dopo il deposito del ricorso - appare equo compensare le spese di lite tra le parti per ¼, mentre la Parte parte residua segue la soccombenza virtuale e va quindi posta a carico della e liquidata, tenuto conto della assenza di attività istruttoria, come da dispositivo, con distrazione in favore dei procuratori di parte opposta, dichiaratisi anticipatari.
P.Q.M.
in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Maria I. Gustapane, in funzione di Giudice del Lavoro, dichiara cessata la materia del contendere in ordine all'importo ingiunto e, per l'effetto, revoca il Decreto Ingiuntivo opposto.
Compensa tra le parti le spese di lite nella misura di ¼ e condanna al Parte_1 pagamento in favore di della parte residua di spese processuali, Parte_2
2 liquidate in € 900,00, oltre rimborso spese generali IVA e CPA, come per legge, con distrazione.
Lecce, 12 Novembre 2025 – 10 Dicembre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria I. Gustapane
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