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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 08/01/2025, n. 40 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 40 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
I L T R I B U N A L E D I C A G L I A R I
SECONDA SEZIONE CIVILE in persona del dott. Antonio Angioi, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo e dei motivi della decisione, nella pubblica udienza del giorno 8 gennaio 2025, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 773 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2024, proposta da
, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo Parte_1
di posta elettronica certificata dell'avv. Paolo Massenti, che la rappresenta e difende per procura speciale in calce al ricorso
RICORRENTE
CONTRO
, residente in [...], località Piana del Sud CP_1
INTIMATA – CONTUMACE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 10 febbraio 2024, ex art. 447-bis cod. proc. civ., ha convenuto in giudizio , per sentir Parte_1 CP_1
dichiarare la cessazione del contratto di comodato precario stipulato in forma verbale tra le parti, avente ad oggetto l'immobile sito in Carloforte, corso
Tagliafico n. 15 (ex piazza Repubblica n. 23).
, regolarmente intimata, è rimasta contumace. CP_1
La causa è stata istruita a mezzo di documenti.
***
1. La domanda principale di accertamento della cessazione del rapporto contrattuale è manifestamente fondata, trattandosi di un contratto di comodato
1 meramente precario, come desumibile per presunzioni dalla comunicazione di apertura di un esercizio commerciale all'interno di un immobile risultante dalla visura catastale intestato a una persona diversa dall'esercente, con il conseguente diritto di recesso ad nutum, esercitato mediante la diffida comunicata con lettera raccomandata del 9 gennaio 2023, non consegnata per mancato ritiro, ed esercitato di nuovo mediante il ricorso introduttivo.
2. La domanda accessoria è anch'essa fondata e, in via consequenziale, deve pronunciarsi condanna al rilascio dell'immobile concesso in comodato, essendo la comodataria obbligata a restituire alla comodante a sua semplice richiesta l'immobile stesso, detenuto in base a un titolo ormai inefficace.
3. Conclusivamente, le domande vanno accolte.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del valore della causa, determinato in base al rapporto in contestazione, e della complessiva attività svolta, per il procedimento di mediazione in relazione alla fase di attivazione e per il giudizio di merito in relazione alle fasi di studio, introduttiva e decisoria, secondo i valori minimi stabiliti dalla disciplina regolamentare di cui al D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. n. 37 del 2018 e dal D.M. n. 147 del 2022, tabella n. 2 e tabella n. 25-bis, terzo scaglione.
5. Infine, visto l'art. 12-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 28 del 2010, applicabile ratione temporis, la convenuta va condannata a versare all'erario una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio, per non aver partecipato al procedimento obbligatorio di mediazione, in materia di comodato, senza giustificato motivo (nel verbale del primo incontro, in data 5 luglio 2023, concluso con esito negativo, è attestata l'assenza della parte invitata davanti al mediatore, proprio l'intimata, nonostante la sua regolare convocazione, con la conseguente impossibilità di procedere al tentativo di conciliazione, che avrebbe facilmente consentito di comporre la controversia in tempi più brevi e con minori spese, in sede stragiudiziale).
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, respinta ogni contraria domanda ed eccezione:
2 1) dichiara risolto il contratto di comodato stipulato verbalmente in data anteriore e prossima al 23 maggio 2006, tra quale comodante, e Parte_1
, quale comodataria;
CP_1
2) condanna l'intimata al rilascio, in favore della ricorrente, senza dilazione, dell'immobile ad uso commerciale sito in Carloforte, corso Tagliafico n. 15 (ex piazza Repubblica n. 23);
3) condanna l'intimata al rimborso, in favore della ricorrente, delle spese di lite, che liquida per il procedimento di mediazione in Euro 441,00, a titolo di compensi, e per il giudizio di merito in Euro 1.698,50, a titolo di compensi, ed in
Euro 533,44, a titolo di esborsi, oltre a spese generali, nella misura del 15%, ed accessori di legge;
4) condanna la convenuta al pagamento, in favore dell'erario, di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.
Così deciso in Cagliari, l'8 gennaio 2025.
Il Giudice
(dott. Antonio Angioi)
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
I L T R I B U N A L E D I C A G L I A R I
SECONDA SEZIONE CIVILE in persona del dott. Antonio Angioi, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo e dei motivi della decisione, nella pubblica udienza del giorno 8 gennaio 2025, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 773 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2024, proposta da
, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo Parte_1
di posta elettronica certificata dell'avv. Paolo Massenti, che la rappresenta e difende per procura speciale in calce al ricorso
RICORRENTE
CONTRO
, residente in [...], località Piana del Sud CP_1
INTIMATA – CONTUMACE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 10 febbraio 2024, ex art. 447-bis cod. proc. civ., ha convenuto in giudizio , per sentir Parte_1 CP_1
dichiarare la cessazione del contratto di comodato precario stipulato in forma verbale tra le parti, avente ad oggetto l'immobile sito in Carloforte, corso
Tagliafico n. 15 (ex piazza Repubblica n. 23).
, regolarmente intimata, è rimasta contumace. CP_1
La causa è stata istruita a mezzo di documenti.
***
1. La domanda principale di accertamento della cessazione del rapporto contrattuale è manifestamente fondata, trattandosi di un contratto di comodato
1 meramente precario, come desumibile per presunzioni dalla comunicazione di apertura di un esercizio commerciale all'interno di un immobile risultante dalla visura catastale intestato a una persona diversa dall'esercente, con il conseguente diritto di recesso ad nutum, esercitato mediante la diffida comunicata con lettera raccomandata del 9 gennaio 2023, non consegnata per mancato ritiro, ed esercitato di nuovo mediante il ricorso introduttivo.
2. La domanda accessoria è anch'essa fondata e, in via consequenziale, deve pronunciarsi condanna al rilascio dell'immobile concesso in comodato, essendo la comodataria obbligata a restituire alla comodante a sua semplice richiesta l'immobile stesso, detenuto in base a un titolo ormai inefficace.
3. Conclusivamente, le domande vanno accolte.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del valore della causa, determinato in base al rapporto in contestazione, e della complessiva attività svolta, per il procedimento di mediazione in relazione alla fase di attivazione e per il giudizio di merito in relazione alle fasi di studio, introduttiva e decisoria, secondo i valori minimi stabiliti dalla disciplina regolamentare di cui al D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. n. 37 del 2018 e dal D.M. n. 147 del 2022, tabella n. 2 e tabella n. 25-bis, terzo scaglione.
5. Infine, visto l'art. 12-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 28 del 2010, applicabile ratione temporis, la convenuta va condannata a versare all'erario una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio, per non aver partecipato al procedimento obbligatorio di mediazione, in materia di comodato, senza giustificato motivo (nel verbale del primo incontro, in data 5 luglio 2023, concluso con esito negativo, è attestata l'assenza della parte invitata davanti al mediatore, proprio l'intimata, nonostante la sua regolare convocazione, con la conseguente impossibilità di procedere al tentativo di conciliazione, che avrebbe facilmente consentito di comporre la controversia in tempi più brevi e con minori spese, in sede stragiudiziale).
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, respinta ogni contraria domanda ed eccezione:
2 1) dichiara risolto il contratto di comodato stipulato verbalmente in data anteriore e prossima al 23 maggio 2006, tra quale comodante, e Parte_1
, quale comodataria;
CP_1
2) condanna l'intimata al rilascio, in favore della ricorrente, senza dilazione, dell'immobile ad uso commerciale sito in Carloforte, corso Tagliafico n. 15 (ex piazza Repubblica n. 23);
3) condanna l'intimata al rimborso, in favore della ricorrente, delle spese di lite, che liquida per il procedimento di mediazione in Euro 441,00, a titolo di compensi, e per il giudizio di merito in Euro 1.698,50, a titolo di compensi, ed in
Euro 533,44, a titolo di esborsi, oltre a spese generali, nella misura del 15%, ed accessori di legge;
4) condanna la convenuta al pagamento, in favore dell'erario, di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.
Così deciso in Cagliari, l'8 gennaio 2025.
Il Giudice
(dott. Antonio Angioi)
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