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Sentenza 20 dicembre 2024
Sentenza 20 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 20/12/2024, n. 3257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 3257 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2024 |
Testo completo
N. 10780/1994 Reg.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata – I sezione civile – riunito in Camera di Consiglio, composto dai magistrati:
1) dott.ssa Marianna Lopiano Presidente
2) dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice
3) dott.ssa Anna Coletti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 10780/1994 R.G., avente ad oggetto: scioglimento di comunione ereditaria
TRA
(nata a [...] il [...]), Parte_1 Parte_2
(nata a [...] il [...]); (nata a [...] Parte_3
il 27.09.1961), (nata a [...] il [...]), Parte_4 [...]
(nata a [...] il [...]), (nato a [...] il Parte_5 Parte_6
17.08.1967) (nato a [...] il [...]), nella qualità di eredi di Parte_7
, rappresentati e difesi giuste procure in atti dall'avv. Ciro Falanga ed Persona_1
elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Torre Annunziata al Corso Umberto I n. 148
ATTORI
E
(nata il [...] a [...], (nato il Parte_8 Parte_7
17.10.1963 a Torre del Greco), (nato il [...] a [...]) Parte_9
quali eredi di (nato il [...] a [...], deceduto il 05.04.2022 Persona_2
a Trecase) elettivamente domiciliati in Boscotrecase alla Via Annunziatella n. 63, presso lo studio dell'avv. Stanislao Manfredonia che li rappresenta e difende giusta procura in atti
CONVENUTI
E
1 (nata a [...] il [...]), (nata a CP_1 CP_2
Pompei il 24.03.1969), (nato a [...] il [...]) e Parte_7
(nata a [...] il [...]), quali eredi di , Controparte_3 Persona_3
nato a [...] il [...] e deceduto in Trecase il 2.02.2013, rappresentati e difesi giusta procura in atti dall'avv. Andrea d'Aquino e dall'avv. Lucia d'Aquino ed elettivamente domiciliati presso il loro studio, sito in Boscotrecase alla via Promiscua n. 126
INTERVENTORI
E
(nata a [...] il [...]) rappresenta e difesa giusta procura CP_4
in atti dall'avv. Ciro Falanga ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Torre
Annunziata al Corso Umberto I n. 148
INTERVENTRICE
E
(nato a [...] il [...]) Controparte_5
INTERVENTORE CONTUMACE
CONCLUSIONI
All'udienza del 30.10.2024, l'avv. Elodia Capaldo per delega dell'avv. Ciro Falanga, l'avv.
Stanislao Manfredonia e l'avv. Francesco Saverio D'Aquino anche per delega degli avv.ti Lucia e
Andrea D'Aquino, si sono riportati a tutte le conclusioni rassegnate in tutti gli atti e note di trattazione scritta precedentemente depositate, chiedono i termini ex art. 190 c.p.c..
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 28.11.1986, (nata a [...] Parte_1
Trecase il 16.06.1945) e (nata a [...] il [...]), nonché Parte_2
(nata a [...] il [...]), (nata a [...] il [...]), Parte_3 Pt_4
(nata a [...] il [...]), (nato a [...] il [...]) quali figli di Parte_5 Pt_6
(deceduta), quale genitore esercente la responsabilità su Persona_1 CP_4 Pt_7 all'epoca minore (nato a [...] il [...]), figlio di , convenivano
[...] Persona_1
in giudizio (nato a [...] in data [...]) e Persona_2 CP_5
(nato a [...] il [...]) per sentire accogliere le seguenti conclusioni:
[...]
- dichiarare aperta la successione legittima di deceduto in data 20.03.1976, e Parte_7
deceduta in data 18.09.1984; Persona_4
- ordinare la divisione dei cespiti ereditari oggetto delle masse ereditarie;
2 - nominare un c.t.u. per la descrizione, valutazione e formazione delle quote, comprendendo in esse il rendimento delle rendite percepite dai possessori e in particolare dai germani e Per_2
; Controparte_5
- nominare un notaio a cui rimettere le operazioni divisionali, ordinare la trascrizione della sentenza e porre le spese a carico della massa.
Con comparsa di intervento volontario, depositata in data 13.01.1987 ovvero alla prima udienza celebrata - come si evince dal verbale cartaceo in atti - si costituiva (nato a Persona_3
Torre Annunziata sezione Trecase il 31.01.1935), facendo proprie tutte le richieste formulate dagli attori. All'udienza del 13.01.1987, si costituiva altresì (nato a [...] Persona_2
sezione Trecase in data 01.01.1934) come si rileva dal verbale cartaceo presente nel fascicolo d'ufficio, il quale faceva proprie tutte le domande avanzate dagli attori. Inoltre, allegava che nella massa da dividere dovevano essere ricompresi, oltre ai beni individuati dagli attori, anche i lastrici solari del fabbricato sito in Trecase alla via regina Margerita n. 253 oggetto di donazione realizzata da e in favore di con atto del 19.10.1965 per Parte_7 Persona_4 Persona_3 notaio . All'udienza del 29.10.1998 si costituiva, poi, (nato a [...] Per_5 Controparte_5
il 16.10.1952), che si associava alle domande degli attori e chiedeva procedersi alla divisione previa verifica della donazione effettuata dai genitori in favore di . Persona_3
Espletata l'istruttoria, con sentenza non definitiva depositata in data 16.09.2008 il Tribunale:
1) dichiarava aperta la successione legittima di e Parte_7 Persona_4
2) individuava la massa dei beni da dividere, non ricomprendendovi i beni oggetto della donazione in favore di in assenza di domanda di accertamento della nullità di detta Persona_3
donazione:
3) dichiarava la non comoda divisibilità dei beni immobili e, determinatone il valore di mercato, ne disponeva la vendita non essendo state formulate istanze di attribuzione.
La causa veniva, poi, rimessa sul ruolo per gli ulteriori conseguenziali adempimenti istruttori.
Nominato il notaio quale delegato alla vendita, nelle more del giudizio, si Persona_6
costituivano (come risulta dalla produzione cartacea depositata in data 22.09.2014) CP_1
(nata a [...] il [...]), (nata a [...] il [...]), CP_2 Pt_7
(nato a [...] il [...]) e (nata a [...] il
[...] Controparte_3
14.11.1978), quali eredi di , nato a [...] il [...] e deceduto in Persona_3
Trecase il 2.02.2013. Con comparsa depositata in data 23.01.2018 (come risulta dal verbale di udienza del 19.02.2018) si costituiva in giudizio (nata a [...] il CP_4
14.08.1937) anche quale erede di (nato a [...] il [...] e deceduto Persona_7
in data 01.07.1982) coniuge di . Persona_1
3 In data 10.02.2010 venivano sospese le operazioni di vendita atteso il provvedimento di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza non definitiva adottato dalla Corte d'Appello di Napoli, frattanto investita del gravame, poi, dichiarato inammissibile con sentenza n.
3306/2015. Disposti vari rinvii per consentire l'espletamento della procedura di vendita, all'udienza del 2.12.2019 veniva dichiarata l'interruzione del giudizio stante il decesso dell'avv.
, costituito nell'interesse di (nato a [...] il [...]). Controparte_6 Controparte_5
Riassunto il giudizio, con decreto del 25.02.2021 il G.I. precedente assegnatario del procedimento nominava custode giudiziario del compendio ereditario l'avv. Luca Vitale e riprese le operazioni di vendita, in attuazione del decreto presidenziale n. 372/21 del 27.09.2021 la causa veniva riassegnata alla dott.ssa Coletti quale giudice istruttore.
Completate le operazioni di vendita e disposti taluni rinvii su richiesta concorde delle parti al fine di addivenire ad un accordo sulla domanda di rendiconto, con comparsa depositata in data
24.10.2023 si costituivano , e in qualità di eredi di Parte_8 Parte_9 Pt_7 [...]
, nato in data [...], deceduto a Trecase il 5.04.2022. Conferito incarico al c.t.u. ai Per_2 fini della domanda di rendiconto, depositata la consulenza, all'udienza del 30.10.2024 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione con i termini ridotti.
2. Così riassunti brevemente i fatti di causa, in via preliminare va dichiarata la contumacia di
(nato nel 1952), il quale in seguito alla riassunzione del giudizio non si è costituito Controparte_5
con un nuovo difensore.
Inoltre, occorre precisare che non può essere vagliata la domanda di accertamento della nullità della donazione realizzata con atto del 19.10.65 per Notaio - domanda espressamente Per_5
reiterata dalla difesa di in comparsa conclusionale - dal momento che essa è già Persona_2
stata oggetto di valutazione da parte del Tribunale. Infatti, con la menzionata sentenza non definitiva, i lastrici oggetto di donazione sono stati espressamente esclusi dai beni da dividere sul presupposto della mancata formulazione della domanda di accertamento della nullità della donazione medesima. Non appaiono, infine, suscettibili di accoglimento le istanze istruttorie formulate nell'interesse degli eredi di all'udienza del 27.03.2024 e reiterate in Persona_3
comparsa conclusionale, finalizzate ad accertare il carattere non abusivo del locale cantinato di cui i coeredi sono comproprietari nella misura del 50%, quale pertinenza del locale piano terra ubicato a Trecase, in via Regina Margherita n. 8/10, oggetto di decreto di trasferimento del 22.03.2021 e, dunque, finalizzate a correggere “l'errore materiale” da cui sarebbe inficiato detto provvedimento.
Si evidenzia che, con il decreto di trasferimento del 22.03.2021, sulla scorta degli accertamenti espletati dal c.t.u. all'epoca nominato, il vano cantinato in questione è stato espressamente escluso
4 in quanto abusivo. Si legge nel decreto: “si precisa che il locale de quo è nella disponibilità dei condividenti con titolo non opponibile all'aggiudicatario e che esso consente di fatto l'accesso ad un sottostante locale cantinato il quale, essendo abusivo secondo le suddette relazioni, è espressamente escluso della presente vendita sicché l'aggiudicatario dovrà provvedere a chiudere il vano di accesso ad esso a propria cura e spese”. Dunque, risulta precluso ogni ulteriore accertamento, dal momento che il bene (compresa ogni sua pertinenza) è già stato oggetto di trasferimento secondo le modalità indicate.
3. Per quanto concerne la vendita dei beni immobili oggetto del compendio ereditario, occorre precisare che:
- il lotto avente ad oggetto immobile ubicato in Trecase, in via Regina Margherita n. 8/10
(precisamente locale al piano terra individuato al Catasto Fabbricati: fol. 15, p.lla 444 sub 2, p.lla
862 sub 3 e p.lla 864 sub 2, cat. C/3, cl. 2, mq. 131, rce 311,22) è stato aggiudicato per il prezzo di euro 99.400,00 (decreto di trasferimento rep. 1322/2021 del 16 aprile 2021);
- il lotto avente ad oggetto l'immobile ubicato in Trecase, in via Regina Margherita n. 8-10
(precisamente appartamento al primo piano, composto da quattro vani ed accessori individuato al
Catasto Fabbricati: fol. 15, p.lla 444 sub 4, p.lla 862 sub 5 e p.lla 864 sub 4, cat. A/2, cl. 2, vani
6,5, rce 419,62) è stato aggiudicato per il prezzo di euro 61.500,00 (decreto di trasferimento rep.
3149/2021 del 14 ottobre 2021);
- il lotto avente ad oggetto gli immobili ubicati in Trecase, contrada Tirone della Guardia
(precisamente terreno, con entrostante vano rurale allo stato di rudere, esteso circa mq. 24.783 individuato al Catasto Terreni: fol. 5: - p.lla 8, mq. 8.631; - p.lla 27, mq. 3.332; - p.lla 51, mq.
12.700; - p.lla 66, fabbricato rurale, mq. 28; - p.lla 68, mq. 92) è stato aggiudicato per il prezzo di euro 35.000,00 (decreto di trasferimento rep. 1852/2022 del 9 giugno 2022).
Dunque, dalla vendita è stato ricavato il complessivo importo di euro 195.900,00 che va distribuito tra gli eredi.
A tal fine, sulla scorta della sentenza non definitiva pronunciata in corso di causa, occorre precisare che eredi legittimi del de cuius deceduto in data 20.03.1976, al momento del Parte_7
suo decesso, erano:
- il coniuge (per la quota di 1350/8100 rispetto ai beni indicati al lotto 1 e al lotto Persona_4
2; per la quota di 1350/4050 rispetto al bene indicato al lotto 3);
- i figli , , , , e Persona_2 Persona_3 Persona_1 Parte_1 Parte_2 CP_5
(per la quota di 450/8100 ciascuno rispetto ai beni indicati al lotto 1 e al lotto 2; per la
[...]
quota di 450/4050 ciascuno rispetto al bene indicato al lotto 3).
5 Si precisa che la figlia risulta deceduta in data 06.10.1977 e ad ella sono subentrati Persona_1 quali eredi il coniuge (quest'ultimo a sua volta è deceduto subentrando quali eredi Persona_7
il coniuge e i figli , , , CP_4 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Pt_6
e nato nel 1969), ed i figli , ,
[...] Parte_7 Parte_3 Parte_4 [...]
e nato nel 1969. Parte_5 Parte_6 Parte_7
Eredi legittimi della de cuius , deceduta in data 18.09.1984, al momento del suo Persona_4
decesso, erano:
- i figli , , , e (in ragione Persona_2 Persona_3 Parte_1 Parte_2 Controparte_5
di 900/8100 ciascuno rispetto ai beni indicati al lotto 1 e al lotto 2; in ragione di 225/4050 ciascuno rispetto al bene indicato al lotto 3);
- i nipoti, ex filia premorta , , , Persona_1 Parte_3 Parte_4 [...]
e nato nel 1969 (in ragione di 180/8100 ciascuno Parte_5 Parte_6 Parte_7
rispetti ai beni indicati ai lotti 1 e 2; in ragione di 45/4050 rispetto al bene indicato al lotto 3).
Risulta altresì deceduto e a lui sono subentrati quali eredi il coniuge Persona_3 CP_1
e i figli , nato nel 1971 e .
[...] CP_2 Parte_7 Controparte_3
Quanto alla distribuzione delle somme ricavate dalla vendita, il progetto da ultimo redatto dal delegato alla vendita, al netto delle competenze spettanti al delegato, al custode e alle spese anticipate dalle parti, non è stato oggetto di contestazione (risulta anche notificato al contumace del 1952), per cui può essere approvato e fatto proprio dal tribunale, con la Controparte_5
precisazione che la quota spettante a va riconosciuta in capo alla stessa (e non al Parte_1
germano del 1952, indicato nel riparto come erede testamentario della Controparte_5
medesima), dal momento che processualmente detta parte risulta costituita e non vi è stata alcuna dichiarazione resa dal procuratore costituito circa il suo decesso. Infatti, anche in seguito all'interruzione del giudizio dichiarata all'udienza del 2.12.2019 e alla notifica dell'istanza di riassunzione effettuata nei confronti del difensore costituito nell'interesse anche di , Parte_1 questi è comparso all'udienza cartolare immediatamente successiva del 3.06.2020 nell'interesse degli istanti e, dunque, anche di (cfr. note del 29.05.2020). Parte_1
Si evidenzia che, come indicato nel progetto di distribuzione, il ricavato della vendita dei beni del lotto 1 e del lotto 2 da distribuire, al netto dei compensi già liquidati dovuti al delegato alla vendita
(euro 8.357,26) e al custode giudiziario (euro 4.055,40), nonché al netto delle spese delle procedura, dettagliatamente indicate nel piano di riparto a cui si rinvia, anticipate da taluni coeredi in favore della comunione (euro 9.687,34), è pari ad euro 138.799,38; il ricavato della vendita dei beni indicati al lotto 3 da distribuire, al netto dei compensi già liquidati dovuti al delegato alla vendita (1.817,92) e al custode giudiziario (euro 882,16), nonché al netto delle spese della
6 procedura, dettagliatamente indicate nel riparto a cui si rinvia, anticipate da taluni coeredi in favore della comunione (euro 2.107,39) è pari ad euro 30.192,53.
4. Quanto, infine, alla domanda di rendiconto proposta dagli attori nei confronti di CP_5
e , dall'esame degli atti di causa si evince che ad essa si sono associati
[...] Persona_2
non solo , intervenuto volontariamente in giudizio con atto del 28 novembre Persona_3
1986, ma anche - nei reciproci rapporti - i convenuti e , seppur Persona_2 Controparte_5
costituitisi in giudizio tardivamente. Si osserva, infatti, che nel rito anteriore alla riforma di cui alla L. n. 353 del 1990 la novità della domanda - la sanzione dell'inammissibilità era pacificamente ritenuta sancita nel solo o comunque preminente interesse delle parti, a differenza del rito successivo alla detta riforma (soltanto nel quale è imposto il rilievo ufficioso della novità, per il sostanziale carattere di ordine pubblico processuale del sistema delle preclusioni anche assertive: per tutte, in senso analogo, v. Cass. 30 novembre 2011, n. 25598, oppure Cass. 12 giugno 2012, n.
9522) - risulta sanata se alla sua proposizione, anche avvenuta al momento della precisazione delle conclusioni, non abbia immediatamente - e cioè alla stessa udienza o nel medesimo contesto - reagito la controparte (come nella specie), perché, in tal caso, quest'ultima deve intendersi avere accettato sul punto il contraddittorio: risultando tardiva la reazione perfino ove essa si sia avuta già nella comparsa conclusionale (Cass. 10 giugno 1988, n. 3956; Cass. 29 novembre 2001, n.
15185; Cass. 11 ottobre 2006, n. 21816).
Ciò premesso, la resa del conto, nell'ambito delle operazioni divisorie, si collega alla circostanza che dei beni comuni vi sia stato un godimento separato (esclusivo), ovvero un'amministrazione da parte di uno solo dei comunisti, occorrendo quindi rendere certi e liquidi i crediti ed i debiti reciprocamente vantati. Dunque, il comproprietario, il quale abbia il godimento di uno dei beni comuni in via esclusiva, deve corrispondere agli altri, quale ristoro per la privazione dell'utilizzazione pro quota del bene comune e dei relativi profitti, i frutti civili. Questi, identificandosi con il corrispettivo del godimento dell'immobile che si sarebbe potuto concedere ad altri, possono, in mancanza di altri più idonei parametri, essere individuati nei canoni di locazione percepibili per l'immobile (Cass. n. 7716/1990; n. 7881/2011; n. 17876/2019). È stato, altresì, precisato che il semplice godimento esclusivo da parte del singolo comunista non può provocare un danno ingiusto nei confronti di coloro che hanno mostrato acquiescenza all'altrui uso esclusivo, quando non risulti che i beneficiari del godimento esclusivo del bene, ne abbiano tratto anche un vantaggio patrimoniale (Cass. n. 13036/1991; n. 24647/2010; n. 2423/2015).
4.1. Ciò premesso, nella specie, per quanto concerne il locale al piano terra sito in Trecase via
Regina Margherita, non è contestato che esso sia rimasto nella esclusiva disponibilità del coerede senza l'altrui consenso almeno fino al settembre 2012 e che, tra l'altro, questi ne Persona_2
7 abbia tratto un vantaggio patrimoniale, svolgendo ivi l'attività di panetteria. Ciò si evince dalle difese spiegate dal medesimo convenuto che non ha in alcun modo contestato dette circostanze, anzi le ha ammesse pacificamente, nonché dalla missiva, dal medesimo inoltrata ai coeredi nel settembre 2012, da cui si evince che lui soltanto disponeva delle chiavi dell'immobile e che da tale momento avrebbe provveduto a liberarlo per metterlo nella disponibilità dei coeredi.
Detta missiva, ricevuta dai difensori costituiti delle parti in causa, segna il momento oltre il quale alcuna ulteriore somma può essere dovuta dal . Infatti, con essa Per_3 Persona_2 comunicava di aver lasciato libero l'immobile “per consentirne il possesso anche agli altri coeredi al fine di sottrarsi all'obbligo di corrispondere in favore della massa ereditaria il pertinente canone di locazione”, invitandoli a ritirare copia della chiave di accesso al menzionato immobile presso lo studio del difensore, “in tal modo mettendolo anche nella loro disponibilità”. Pertanto, in assenza di contrarie allegazioni, deve ritenersi che l'occupazione esclusiva del bene sia cessata a far data dal settembre 2012.
Ciò detto, al fine di determinare l'importo dovuto, correttamente il consulente ha provveduto alla quantificazione dei canoni locativi annui dell'immobile, sulla scorta della consistenza e dello stato conservativo desumibile dai grafici e dalle foto allegate alle pregresse consulenze versate in atti, dal momento che il locale terraneo ex panetteria, a seguito della vendita all'incanto del 16.04.2021,
è oggi in proprietà di terzi e risulta rinnovato di recente nonché trasformato in esercizio commerciale di farmacia. Trattandosi di stima da effettuare a far data dal 1986 e considerato che, come rilevato dal consulente, i primi borsini immobiliari organizzati risalgono alla seconda metà degli anni Novanta e sono limitati ai valori unitari di compravendita delle abitazioni nei capoluoghi di provincia e nelle città con oltre 50.000 abitanti, mentre per i comuni minori non sono raccolti ed elaborati dati puntuali, il consulente ha adoperato come parametro compartivo un contratto di affitto relativo ad un immobile avente corrispondenti caratteristiche qualitative (modesto ingresso su strada, pronunciato sviluppo longitudinale, finiture di tipo economico, mediocre stato conservativo, assenza di altre aperture lungo il perimetro), locato con regolare contratto a partire dal 1999 al canone mensile di lire 325.000, senza aggiornamento annuale Istat. Detto importo, ripartito per la superficie locativa ragguagliata di mq 71,44, fornisce il v.l. unitario di L./mq 4.619, pari ad €/mq 2,385. Il consulente ha, poi, evidenziato “La ctu del 1998 è corredata della Per_8 pianta quotata dell'ex “panetteria” con alcune foto che ne ritraggono l'aspetto esterno ed interno.
Nel caso, la superficie locativa dell'immobile è fornita da: ambiente di vendita prospiciente la strada di m 3,90 x m 3,95; retrostante vano laboratorio di 75,90 mq, ragguagliato all'85% poiché privo di finestre e per c.ca un terzo occupato dal forno;
deposito terminale di 48,36 mq ragguagliato al 50% come da Istruzioni MI (le destinazioni funzionali sono state tratte dal
8 grafico allegato alla ctu del 2005). Per gli spazi accessori esterni le Istruzioni MI Per_9
prevedono un coefficiente di omogeneizzazione del 20%, se utilizzabili a parcheggio o come zone di carico e scarico per le merci. Nella fattispecie l'area esterna attigua all'ultimo vano dell'immobile è un reliquato del lotto edificatorio, accessibile esclusivamente dall'unità poiché completamente circondato da proprietà aliene e quindi scarsamente incidente sul valore locativo
d'insieme, condizione questa che permane a tutt'oggi anche nell'attività di farmacia impiantata nel locale (Foto n. 9). All'esito di ciò l'area esterna di 49 mq è omogeneizzata al 3%, da cui: Sup. locativa ex “panetteria”: mq (15,40 + 64,51 + 24,18 + 1,47) = Tot. mq 105,56. Considerato lo stato e le condizioni del cespite, come desumibili dalle immagini allegate alle ctu depositate in atti
(riproposte quali Foto nn. 5 e 7 del Repertorio accluso alla presente), appare congruo e prudenziale assumere come più probabile v.u. di fitto quello del comparabile precedentemente indicato, per un canone locativo, in c.t., riferito agli anni tra il 2000 ed il 2002 di: - Canone da comparabile: sup. loc. tot. 105,56 x €/mq mese 2,385 ≈ € mese 251,76” analogo a quello già determinato nelle due precedenti c.t.u. in atti pari a euro 249,19 mensili.
Pertanto, adeguatamente motivata è la valutazione del consulente che ha stimato in euro 85.342,61
l'importo complessivo dovuto da (già decurtato della quota di sua spettanza e Persona_2 comprensivo degli interessi legali) per l'occupazione del bene dal momento della proposizione della domanda (28.11.1986) fino al settembre 2012. Ne consegue che gli eredi di Persona_2
andranno condannati al pagamento dell'importo di euro 17.068,52 in favore di , Parte_1 Pt_2
degli eredi di , degli eredi di e di .
[...] Persona_1 Persona_3 Controparte_5
D'altra parte, le contestazioni sollevate dalla difesa del - solo successivamente al deposito Per_3
della consulenza - sono inconferenti. Infatti, ai fini della stima, non può prendersi in considerazione l'importo di lire 50.000 che ha asserito di aver corrisposto alla madre Persona_2 [...]
fino alla data del suo decesso, per l'occupazione dell'immobile (circostanza emersa nel Per_4
corso delle prime operazioni peritali demandate al c.t.u. ing. , ma comunque Persona_10
priva di riscontro documentale, non essendo versato in atti alcun contratto di locazione), che sulla scorta delle valutazioni effettuate dal c.t.u., a conferma anche delle precedenti stime, non corrisponde al presumibile valore locativo dell'epoca. Inoltre, non sono stati scomputati dall'importo stimato i dedotti oneri di manutenzione, non essendo essi adeguatamente provati in quanto dalla documentazione in atti non può evincersi la tipologia di lavori eseguiti e la riferibilità al locale commerciale in questione.
4.1. Per quanto concerne l'appartamento ubicato al primo piano del fabbricato sito in Trecase, in via Regina Margherita è pacifico che esso sia stato oggetto di esclusiva occupazione da parte di
(nato il [...]), il quale inoltre - come si evince dalle difese spiegate - non Controparte_5
9 ha in alcun modo contestato la sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'indennità dovuta in favore dei coeredi ai quali, dunque, risulta essere stato impedito l'utilizzo del bene.
Ciò detto, le somme dovute sono state calcolate a far data dalla domanda fino al momento in cui è intervenuto il decreto di trasferimento, dovendo presumersi - in assenza di contrarie allegazioni - che il bene sia rimasto nella disponibilità di sino a questo momento;
d'altra parte, Controparte_5
a supporto di questa ricostruzione, si pone la circostanza che il bene è stato acquistato da CP_7
figlia di , e che nei verbali redatti dal custode per gli accessi finalizzati
[...] Controparte_5 alle operazioni di vendita risultava presente , individuato quale “soggetto Controparte_5 occupante”.
Ai fini della determinazione del canone locativo, il c.t.u. ha mutuato fino al 2005 i valori locativi individuati dai precedenti ausiliari, non oggetto di contestazioni e/o di rilievi prodotti negli scritti di causa, integrati a partire dal 2006 dalle quotazioni MI, relative ai valori locativi unitari minimi e massimi delle abitazioni in area centrale di Trecase, in cui ricade l'immobile in argomento. Si legge nella c.t.u.: “La superficie locativa ragguagliata dell'appartamento è di 106,99 mq (in
Perizia Integrativa del ctu ing. pag. 6) da cui: - Canone app.to: mq 106,99 x v.l.u. Per_11
€/mq mese 3,73 ≈ € mese 400 x 12 mesi = € anno 4.800. Tale ammontare si considera valido per tutto il periodo di durata di un normale contratto di fitto, ovvero per 4 + 4 anni e quindi fino al
31 luglio 2013. Trattandosi di valore stimato non si applica l'aggiornamento Istat. Reiterando il procedimento che precede per il periodo dal primo agosto 2013 al 14 ottobre 2021 data di termine della rendicontazione, all'incirca corrispondenti ad altri 4 + 4 anni di contratto, si ha ([2013:
€/mq 3,65 + 2014: €/mq 3,55 + 2015: €/mq 3,55 + 2016: €/mq 4,1] / 4 ≈ €/mq mese 3,71 – All.
1): - V.l.u. medio II sem. 2013-2016: €/mq mese 3,71x sup. loc. mq 106,99 = Canone €/mese 397
x 12 mesi = € anno 4.764. Si registra la sostanziale invarianza del canone di fitto annuo nei due periodi considerati. Pertanto, appare congruo e prudenziale assumere quello intermedio di €
4.782 anno ([€ anno 4.800 + € anno 4.764] / 2 = € anno 4.782) per tutto l'ulteriore intervallo da rendicontare, compreso tra il marzo 2005 di cui alle precedenti ctu ed il nuovo termine fissato in mandato. Ribadisco che trattandosi di valore stimato non si applica l'aggiornamento Istat”.
Pertanto, adeguatamente motivata è la valutazione del consulente che ha stimato in euro
101.018,25 l'importo complessivo dovuto da (già decurtato della quota di sua Controparte_5 spettanza e comprensivo degli interessi legali) per l'occupazione del bene dal momento della proposizione della domanda (28.11.1986) fino alla data del decreto di trasferimento. Ne consegue che andrà condannato al pagamento dell'importo di euro 20.203,65 in favore di Persona_2
, , degli eredi di , degli eredi di e degli Parte_1 Parte_2 Persona_1 Persona_3
eredi di . Persona_2
10 5. Infine, per quanto concerne le spese di lite, ai fini dell'individuazione del valore della controversia, avendo il tribunale deciso non solo sullo scioglimento della comunione ereditaria ma anche sull'individuazione dei beni caduti in successione, essendo sorta contestazione in merito, oltre che sulla domanda di rendiconto, deve prendersi in considerazione il valore dell'intera massa ereditaria (cfr. Cass. 2978/1981; id. 11222/1997; id. 9058/2012; id. 20126/2014 e da ultimo Cass.
13512/2019 richiamate da Cassazione civile sez. II, 09/09/2019, n.22455). Dunque, le spese, quantificate come da dispositivo in applicazione del DM 147/22 ai parametri minimi previsti dallo scaglione di riferimento (260.000,00-520.000,00) attesa la non particolare complessità delle questioni trattate, vanno poste a carico della massa.
Le spese di ctu, del compenso del delegato e del custode giudiziario, come liquidate in corso di causa, sono poste a carico della massa in proporzione alle rispettive quote.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la contumacia di nato a [...] il [...]; Controparte_5
2) dispone che il ricavato della vendita dei beni indicati ai lotti 1 e 2 (decreto di trasferimento rep.
1322/2021 del 16 aprile 2021 e decreto di trasferimento rep. 3149/2021 del 14 ottobre 2021) - che al netto dei compensi già liquidati che vanno corrisposti al delegato alla vendita (euro
8.357,26) e al custode giudiziario (euro 4.055,40), nonché al netto delle spese delle procedura, dettagliatamente indicate nel piano di riparto a cui si rinvia, anticipate da taluni coeredi in favore della comunione (euro 9.687,34), è pari ad euro 138.799,38 - sia assegnato nelle modalità di seguito indicate, onerando il professionista delegato, notaio dott. Per_6
di provvedere agli adempimenti necessari alla materiale distribuzione dello stesso:
[...]
- euro 23.133,23 in favore di del 1934 e per lui ai suoi eredi , Persona_2 Parte_8
e ; Parte_7 Parte_9
- euro 23.133,23 in favore di del 1947; Parte_2
- euro 23.133,23 in favore di del 1952; Controparte_5
- euro 23.133,23 in favore di;
Parte_1
- euro 23.133,23 in favore di del 1935 e per lui ai suoi eredi Persona_3 CP_1
del 1946 (euro 7.711,08), del 1969 (euro 5.140,72), del 1971 CP_2 Parte_7
(euro 5.140,72) e del 1978 (euro 5.140,72); Controparte_3
- euro 4.455,29 in favore di del 1961; Parte_3
- euro 4.455,29 in favore di del 1963; Parte_4
- euro 4.455,29 in favore di del 1966; Parte_5
11 - euro 4.455,29 in favore di del 1967; Parte_6
- euro 4.455,29 in favore di del 1969; Parte_7
- euro 856,79 in favore di del 1937; CP_4
3) dichiara che il ricavato della vendita dei beni indicati al lotto 3 (decreto di trasferimento rep.
1852/2022 del 9 giugno 2022) - che al netto dei compensi già liquidati che vanno corrisposti al delegato alla vendita (1.817,92) e al custode giudiziario (euro 882,16), nonché al netto delle spese della procedura, dettagliatamente indicate nel riparto a cui si rinvia, anticipate da taluni coeredi in favore della comunione (euro 2.107,39) è pari ad euro 30.192,53 - sia assegnato nelle modalità di seguito indicate, onerando il professionista delegato, notaio dott. Per_6
di provvedere agli adempimenti necessari alla materiale distribuzione dello stesso:
[...]
- euro 5.032,09 in favore di del 1934 e per lui ai suoi eredi , Persona_2 Parte_8
e ; Parte_7 Parte_9
- euro 5.032,09 in favore di del 1947; Parte_2
- euro 5.032,09 in favore di del 1952; Controparte_5
- euro 5.032,09 in favore di;
Parte_1
- euro 5.032,09 in favore di del 1935 e per lui ai suoi eredi Persona_3 CP_1
del 1946 (euro 1.677,36), del 1969 (euro 1.118,24), del 1971 CP_2 Parte_7
(euro 1.118,24) e del 1978 (euro 1.118,24); Controparte_3
- euro 931,87 in favore di del 1961; Parte_3
- euro 931,87 in favore di del 1963; Parte_4
- euro 931,87 in favore di del 1966; Parte_5
- euro 931,87 in favore di del 1967; Parte_6
- euro 931,87 in favore di del 1969; Parte_7
- euro 372,75 in favore di del 1937; CP_4
4) accoglie la domanda di rendiconto e, per l'effetto, condanna , e Parte_8 Parte_7
, nella qualità di eredi di , al pagamento di: Parte_9 Persona_2
- euro 17.068,52 in favore di;
Parte_1
- euro 17.068,52 in favore di;
Parte_2
- euro 17.068,52 in favore di , , , Parte_3 Parte_4 Parte_5 Pt_6
nato nel 1969, e per quest'ultimo ai suoi eredi,
[...] Parte_7 Persona_7
tutti nella qualità di eredi di;
Persona_1
- euro 17.068,52 in favore di , , nato nel 1971 e CP_1 CP_2 Parte_7
nella qualità di eredi di;
Controparte_3 Persona_3
- euro 17.068,52 in favore di;
Controparte_5
12 5) accoglie la domanda di rendiconto e per l'effetto condanna al pagamento di: Controparte_5
- euro 20.203,65 in favore di;
Parte_1
- euro 20.203,65 in favore di;
Parte_2
- euro 20.203,65 in favore di , , , Parte_3 Parte_4 Parte_5 Pt_6
nato nel 1969, e per quest'ultimo ai suoi eredi,
[...] Parte_7 Persona_7
tutti nella qualità di eredi di;
Persona_1
- euro 20.203,65 in favore di , , nato nel 1971 e CP_1 CP_2 Parte_7
, nella qualità di eredi di;
Controparte_3 Persona_3
- euro 20.203,65 in favore di , e , nella qualità Parte_8 Parte_7 Parte_9
di eredi di;
Persona_2
6) pone le spese di lite a carico della massa, imputandole a ciascun condividente e liquidando le stesse in euro 11.229,00 oltre Iva, Cpa e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% come per legge a titolo di compensi professionali spettanti al difensore degli attori e dell'interventrice ; in euro 11.229,00 oltre Iva, Cpa e rimborso spese forfettarie CP_4
nella misura del 15% come per legge a titolo di compensi professionali spettanti al difensore costituito nell'interesse degli eredi di (nato nel 1934); in euro 11.229,00 oltre Persona_2
Iva, Cpa e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% come per legge a titolo di compensi professionali spettanti al difensore costituito nell'interesse degli eredi di Persona_3
(nato nel 1935);
7) pone le spese di ctu, del compenso del delegato e del custode giudiziario, come liquidate in corso di causa, a carico della massa in proporzione alle rispettive quote.
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 18.12.2024
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Anna Coletti dott.ssa Marianna Lopiano
13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata – I sezione civile – riunito in Camera di Consiglio, composto dai magistrati:
1) dott.ssa Marianna Lopiano Presidente
2) dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice
3) dott.ssa Anna Coletti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 10780/1994 R.G., avente ad oggetto: scioglimento di comunione ereditaria
TRA
(nata a [...] il [...]), Parte_1 Parte_2
(nata a [...] il [...]); (nata a [...] Parte_3
il 27.09.1961), (nata a [...] il [...]), Parte_4 [...]
(nata a [...] il [...]), (nato a [...] il Parte_5 Parte_6
17.08.1967) (nato a [...] il [...]), nella qualità di eredi di Parte_7
, rappresentati e difesi giuste procure in atti dall'avv. Ciro Falanga ed Persona_1
elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Torre Annunziata al Corso Umberto I n. 148
ATTORI
E
(nata il [...] a [...], (nato il Parte_8 Parte_7
17.10.1963 a Torre del Greco), (nato il [...] a [...]) Parte_9
quali eredi di (nato il [...] a [...], deceduto il 05.04.2022 Persona_2
a Trecase) elettivamente domiciliati in Boscotrecase alla Via Annunziatella n. 63, presso lo studio dell'avv. Stanislao Manfredonia che li rappresenta e difende giusta procura in atti
CONVENUTI
E
1 (nata a [...] il [...]), (nata a CP_1 CP_2
Pompei il 24.03.1969), (nato a [...] il [...]) e Parte_7
(nata a [...] il [...]), quali eredi di , Controparte_3 Persona_3
nato a [...] il [...] e deceduto in Trecase il 2.02.2013, rappresentati e difesi giusta procura in atti dall'avv. Andrea d'Aquino e dall'avv. Lucia d'Aquino ed elettivamente domiciliati presso il loro studio, sito in Boscotrecase alla via Promiscua n. 126
INTERVENTORI
E
(nata a [...] il [...]) rappresenta e difesa giusta procura CP_4
in atti dall'avv. Ciro Falanga ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Torre
Annunziata al Corso Umberto I n. 148
INTERVENTRICE
E
(nato a [...] il [...]) Controparte_5
INTERVENTORE CONTUMACE
CONCLUSIONI
All'udienza del 30.10.2024, l'avv. Elodia Capaldo per delega dell'avv. Ciro Falanga, l'avv.
Stanislao Manfredonia e l'avv. Francesco Saverio D'Aquino anche per delega degli avv.ti Lucia e
Andrea D'Aquino, si sono riportati a tutte le conclusioni rassegnate in tutti gli atti e note di trattazione scritta precedentemente depositate, chiedono i termini ex art. 190 c.p.c..
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 28.11.1986, (nata a [...] Parte_1
Trecase il 16.06.1945) e (nata a [...] il [...]), nonché Parte_2
(nata a [...] il [...]), (nata a [...] il [...]), Parte_3 Pt_4
(nata a [...] il [...]), (nato a [...] il [...]) quali figli di Parte_5 Pt_6
(deceduta), quale genitore esercente la responsabilità su Persona_1 CP_4 Pt_7 all'epoca minore (nato a [...] il [...]), figlio di , convenivano
[...] Persona_1
in giudizio (nato a [...] in data [...]) e Persona_2 CP_5
(nato a [...] il [...]) per sentire accogliere le seguenti conclusioni:
[...]
- dichiarare aperta la successione legittima di deceduto in data 20.03.1976, e Parte_7
deceduta in data 18.09.1984; Persona_4
- ordinare la divisione dei cespiti ereditari oggetto delle masse ereditarie;
2 - nominare un c.t.u. per la descrizione, valutazione e formazione delle quote, comprendendo in esse il rendimento delle rendite percepite dai possessori e in particolare dai germani e Per_2
; Controparte_5
- nominare un notaio a cui rimettere le operazioni divisionali, ordinare la trascrizione della sentenza e porre le spese a carico della massa.
Con comparsa di intervento volontario, depositata in data 13.01.1987 ovvero alla prima udienza celebrata - come si evince dal verbale cartaceo in atti - si costituiva (nato a Persona_3
Torre Annunziata sezione Trecase il 31.01.1935), facendo proprie tutte le richieste formulate dagli attori. All'udienza del 13.01.1987, si costituiva altresì (nato a [...] Persona_2
sezione Trecase in data 01.01.1934) come si rileva dal verbale cartaceo presente nel fascicolo d'ufficio, il quale faceva proprie tutte le domande avanzate dagli attori. Inoltre, allegava che nella massa da dividere dovevano essere ricompresi, oltre ai beni individuati dagli attori, anche i lastrici solari del fabbricato sito in Trecase alla via regina Margerita n. 253 oggetto di donazione realizzata da e in favore di con atto del 19.10.1965 per Parte_7 Persona_4 Persona_3 notaio . All'udienza del 29.10.1998 si costituiva, poi, (nato a [...] Per_5 Controparte_5
il 16.10.1952), che si associava alle domande degli attori e chiedeva procedersi alla divisione previa verifica della donazione effettuata dai genitori in favore di . Persona_3
Espletata l'istruttoria, con sentenza non definitiva depositata in data 16.09.2008 il Tribunale:
1) dichiarava aperta la successione legittima di e Parte_7 Persona_4
2) individuava la massa dei beni da dividere, non ricomprendendovi i beni oggetto della donazione in favore di in assenza di domanda di accertamento della nullità di detta Persona_3
donazione:
3) dichiarava la non comoda divisibilità dei beni immobili e, determinatone il valore di mercato, ne disponeva la vendita non essendo state formulate istanze di attribuzione.
La causa veniva, poi, rimessa sul ruolo per gli ulteriori conseguenziali adempimenti istruttori.
Nominato il notaio quale delegato alla vendita, nelle more del giudizio, si Persona_6
costituivano (come risulta dalla produzione cartacea depositata in data 22.09.2014) CP_1
(nata a [...] il [...]), (nata a [...] il [...]), CP_2 Pt_7
(nato a [...] il [...]) e (nata a [...] il
[...] Controparte_3
14.11.1978), quali eredi di , nato a [...] il [...] e deceduto in Persona_3
Trecase il 2.02.2013. Con comparsa depositata in data 23.01.2018 (come risulta dal verbale di udienza del 19.02.2018) si costituiva in giudizio (nata a [...] il CP_4
14.08.1937) anche quale erede di (nato a [...] il [...] e deceduto Persona_7
in data 01.07.1982) coniuge di . Persona_1
3 In data 10.02.2010 venivano sospese le operazioni di vendita atteso il provvedimento di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza non definitiva adottato dalla Corte d'Appello di Napoli, frattanto investita del gravame, poi, dichiarato inammissibile con sentenza n.
3306/2015. Disposti vari rinvii per consentire l'espletamento della procedura di vendita, all'udienza del 2.12.2019 veniva dichiarata l'interruzione del giudizio stante il decesso dell'avv.
, costituito nell'interesse di (nato a [...] il [...]). Controparte_6 Controparte_5
Riassunto il giudizio, con decreto del 25.02.2021 il G.I. precedente assegnatario del procedimento nominava custode giudiziario del compendio ereditario l'avv. Luca Vitale e riprese le operazioni di vendita, in attuazione del decreto presidenziale n. 372/21 del 27.09.2021 la causa veniva riassegnata alla dott.ssa Coletti quale giudice istruttore.
Completate le operazioni di vendita e disposti taluni rinvii su richiesta concorde delle parti al fine di addivenire ad un accordo sulla domanda di rendiconto, con comparsa depositata in data
24.10.2023 si costituivano , e in qualità di eredi di Parte_8 Parte_9 Pt_7 [...]
, nato in data [...], deceduto a Trecase il 5.04.2022. Conferito incarico al c.t.u. ai Per_2 fini della domanda di rendiconto, depositata la consulenza, all'udienza del 30.10.2024 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione con i termini ridotti.
2. Così riassunti brevemente i fatti di causa, in via preliminare va dichiarata la contumacia di
(nato nel 1952), il quale in seguito alla riassunzione del giudizio non si è costituito Controparte_5
con un nuovo difensore.
Inoltre, occorre precisare che non può essere vagliata la domanda di accertamento della nullità della donazione realizzata con atto del 19.10.65 per Notaio - domanda espressamente Per_5
reiterata dalla difesa di in comparsa conclusionale - dal momento che essa è già Persona_2
stata oggetto di valutazione da parte del Tribunale. Infatti, con la menzionata sentenza non definitiva, i lastrici oggetto di donazione sono stati espressamente esclusi dai beni da dividere sul presupposto della mancata formulazione della domanda di accertamento della nullità della donazione medesima. Non appaiono, infine, suscettibili di accoglimento le istanze istruttorie formulate nell'interesse degli eredi di all'udienza del 27.03.2024 e reiterate in Persona_3
comparsa conclusionale, finalizzate ad accertare il carattere non abusivo del locale cantinato di cui i coeredi sono comproprietari nella misura del 50%, quale pertinenza del locale piano terra ubicato a Trecase, in via Regina Margherita n. 8/10, oggetto di decreto di trasferimento del 22.03.2021 e, dunque, finalizzate a correggere “l'errore materiale” da cui sarebbe inficiato detto provvedimento.
Si evidenzia che, con il decreto di trasferimento del 22.03.2021, sulla scorta degli accertamenti espletati dal c.t.u. all'epoca nominato, il vano cantinato in questione è stato espressamente escluso
4 in quanto abusivo. Si legge nel decreto: “si precisa che il locale de quo è nella disponibilità dei condividenti con titolo non opponibile all'aggiudicatario e che esso consente di fatto l'accesso ad un sottostante locale cantinato il quale, essendo abusivo secondo le suddette relazioni, è espressamente escluso della presente vendita sicché l'aggiudicatario dovrà provvedere a chiudere il vano di accesso ad esso a propria cura e spese”. Dunque, risulta precluso ogni ulteriore accertamento, dal momento che il bene (compresa ogni sua pertinenza) è già stato oggetto di trasferimento secondo le modalità indicate.
3. Per quanto concerne la vendita dei beni immobili oggetto del compendio ereditario, occorre precisare che:
- il lotto avente ad oggetto immobile ubicato in Trecase, in via Regina Margherita n. 8/10
(precisamente locale al piano terra individuato al Catasto Fabbricati: fol. 15, p.lla 444 sub 2, p.lla
862 sub 3 e p.lla 864 sub 2, cat. C/3, cl. 2, mq. 131, rce 311,22) è stato aggiudicato per il prezzo di euro 99.400,00 (decreto di trasferimento rep. 1322/2021 del 16 aprile 2021);
- il lotto avente ad oggetto l'immobile ubicato in Trecase, in via Regina Margherita n. 8-10
(precisamente appartamento al primo piano, composto da quattro vani ed accessori individuato al
Catasto Fabbricati: fol. 15, p.lla 444 sub 4, p.lla 862 sub 5 e p.lla 864 sub 4, cat. A/2, cl. 2, vani
6,5, rce 419,62) è stato aggiudicato per il prezzo di euro 61.500,00 (decreto di trasferimento rep.
3149/2021 del 14 ottobre 2021);
- il lotto avente ad oggetto gli immobili ubicati in Trecase, contrada Tirone della Guardia
(precisamente terreno, con entrostante vano rurale allo stato di rudere, esteso circa mq. 24.783 individuato al Catasto Terreni: fol. 5: - p.lla 8, mq. 8.631; - p.lla 27, mq. 3.332; - p.lla 51, mq.
12.700; - p.lla 66, fabbricato rurale, mq. 28; - p.lla 68, mq. 92) è stato aggiudicato per il prezzo di euro 35.000,00 (decreto di trasferimento rep. 1852/2022 del 9 giugno 2022).
Dunque, dalla vendita è stato ricavato il complessivo importo di euro 195.900,00 che va distribuito tra gli eredi.
A tal fine, sulla scorta della sentenza non definitiva pronunciata in corso di causa, occorre precisare che eredi legittimi del de cuius deceduto in data 20.03.1976, al momento del Parte_7
suo decesso, erano:
- il coniuge (per la quota di 1350/8100 rispetto ai beni indicati al lotto 1 e al lotto Persona_4
2; per la quota di 1350/4050 rispetto al bene indicato al lotto 3);
- i figli , , , , e Persona_2 Persona_3 Persona_1 Parte_1 Parte_2 CP_5
(per la quota di 450/8100 ciascuno rispetto ai beni indicati al lotto 1 e al lotto 2; per la
[...]
quota di 450/4050 ciascuno rispetto al bene indicato al lotto 3).
5 Si precisa che la figlia risulta deceduta in data 06.10.1977 e ad ella sono subentrati Persona_1 quali eredi il coniuge (quest'ultimo a sua volta è deceduto subentrando quali eredi Persona_7
il coniuge e i figli , , , CP_4 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Pt_6
e nato nel 1969), ed i figli , ,
[...] Parte_7 Parte_3 Parte_4 [...]
e nato nel 1969. Parte_5 Parte_6 Parte_7
Eredi legittimi della de cuius , deceduta in data 18.09.1984, al momento del suo Persona_4
decesso, erano:
- i figli , , , e (in ragione Persona_2 Persona_3 Parte_1 Parte_2 Controparte_5
di 900/8100 ciascuno rispetto ai beni indicati al lotto 1 e al lotto 2; in ragione di 225/4050 ciascuno rispetto al bene indicato al lotto 3);
- i nipoti, ex filia premorta , , , Persona_1 Parte_3 Parte_4 [...]
e nato nel 1969 (in ragione di 180/8100 ciascuno Parte_5 Parte_6 Parte_7
rispetti ai beni indicati ai lotti 1 e 2; in ragione di 45/4050 rispetto al bene indicato al lotto 3).
Risulta altresì deceduto e a lui sono subentrati quali eredi il coniuge Persona_3 CP_1
e i figli , nato nel 1971 e .
[...] CP_2 Parte_7 Controparte_3
Quanto alla distribuzione delle somme ricavate dalla vendita, il progetto da ultimo redatto dal delegato alla vendita, al netto delle competenze spettanti al delegato, al custode e alle spese anticipate dalle parti, non è stato oggetto di contestazione (risulta anche notificato al contumace del 1952), per cui può essere approvato e fatto proprio dal tribunale, con la Controparte_5
precisazione che la quota spettante a va riconosciuta in capo alla stessa (e non al Parte_1
germano del 1952, indicato nel riparto come erede testamentario della Controparte_5
medesima), dal momento che processualmente detta parte risulta costituita e non vi è stata alcuna dichiarazione resa dal procuratore costituito circa il suo decesso. Infatti, anche in seguito all'interruzione del giudizio dichiarata all'udienza del 2.12.2019 e alla notifica dell'istanza di riassunzione effettuata nei confronti del difensore costituito nell'interesse anche di , Parte_1 questi è comparso all'udienza cartolare immediatamente successiva del 3.06.2020 nell'interesse degli istanti e, dunque, anche di (cfr. note del 29.05.2020). Parte_1
Si evidenzia che, come indicato nel progetto di distribuzione, il ricavato della vendita dei beni del lotto 1 e del lotto 2 da distribuire, al netto dei compensi già liquidati dovuti al delegato alla vendita
(euro 8.357,26) e al custode giudiziario (euro 4.055,40), nonché al netto delle spese delle procedura, dettagliatamente indicate nel piano di riparto a cui si rinvia, anticipate da taluni coeredi in favore della comunione (euro 9.687,34), è pari ad euro 138.799,38; il ricavato della vendita dei beni indicati al lotto 3 da distribuire, al netto dei compensi già liquidati dovuti al delegato alla vendita (1.817,92) e al custode giudiziario (euro 882,16), nonché al netto delle spese della
6 procedura, dettagliatamente indicate nel riparto a cui si rinvia, anticipate da taluni coeredi in favore della comunione (euro 2.107,39) è pari ad euro 30.192,53.
4. Quanto, infine, alla domanda di rendiconto proposta dagli attori nei confronti di CP_5
e , dall'esame degli atti di causa si evince che ad essa si sono associati
[...] Persona_2
non solo , intervenuto volontariamente in giudizio con atto del 28 novembre Persona_3
1986, ma anche - nei reciproci rapporti - i convenuti e , seppur Persona_2 Controparte_5
costituitisi in giudizio tardivamente. Si osserva, infatti, che nel rito anteriore alla riforma di cui alla L. n. 353 del 1990 la novità della domanda - la sanzione dell'inammissibilità era pacificamente ritenuta sancita nel solo o comunque preminente interesse delle parti, a differenza del rito successivo alla detta riforma (soltanto nel quale è imposto il rilievo ufficioso della novità, per il sostanziale carattere di ordine pubblico processuale del sistema delle preclusioni anche assertive: per tutte, in senso analogo, v. Cass. 30 novembre 2011, n. 25598, oppure Cass. 12 giugno 2012, n.
9522) - risulta sanata se alla sua proposizione, anche avvenuta al momento della precisazione delle conclusioni, non abbia immediatamente - e cioè alla stessa udienza o nel medesimo contesto - reagito la controparte (come nella specie), perché, in tal caso, quest'ultima deve intendersi avere accettato sul punto il contraddittorio: risultando tardiva la reazione perfino ove essa si sia avuta già nella comparsa conclusionale (Cass. 10 giugno 1988, n. 3956; Cass. 29 novembre 2001, n.
15185; Cass. 11 ottobre 2006, n. 21816).
Ciò premesso, la resa del conto, nell'ambito delle operazioni divisorie, si collega alla circostanza che dei beni comuni vi sia stato un godimento separato (esclusivo), ovvero un'amministrazione da parte di uno solo dei comunisti, occorrendo quindi rendere certi e liquidi i crediti ed i debiti reciprocamente vantati. Dunque, il comproprietario, il quale abbia il godimento di uno dei beni comuni in via esclusiva, deve corrispondere agli altri, quale ristoro per la privazione dell'utilizzazione pro quota del bene comune e dei relativi profitti, i frutti civili. Questi, identificandosi con il corrispettivo del godimento dell'immobile che si sarebbe potuto concedere ad altri, possono, in mancanza di altri più idonei parametri, essere individuati nei canoni di locazione percepibili per l'immobile (Cass. n. 7716/1990; n. 7881/2011; n. 17876/2019). È stato, altresì, precisato che il semplice godimento esclusivo da parte del singolo comunista non può provocare un danno ingiusto nei confronti di coloro che hanno mostrato acquiescenza all'altrui uso esclusivo, quando non risulti che i beneficiari del godimento esclusivo del bene, ne abbiano tratto anche un vantaggio patrimoniale (Cass. n. 13036/1991; n. 24647/2010; n. 2423/2015).
4.1. Ciò premesso, nella specie, per quanto concerne il locale al piano terra sito in Trecase via
Regina Margherita, non è contestato che esso sia rimasto nella esclusiva disponibilità del coerede senza l'altrui consenso almeno fino al settembre 2012 e che, tra l'altro, questi ne Persona_2
7 abbia tratto un vantaggio patrimoniale, svolgendo ivi l'attività di panetteria. Ciò si evince dalle difese spiegate dal medesimo convenuto che non ha in alcun modo contestato dette circostanze, anzi le ha ammesse pacificamente, nonché dalla missiva, dal medesimo inoltrata ai coeredi nel settembre 2012, da cui si evince che lui soltanto disponeva delle chiavi dell'immobile e che da tale momento avrebbe provveduto a liberarlo per metterlo nella disponibilità dei coeredi.
Detta missiva, ricevuta dai difensori costituiti delle parti in causa, segna il momento oltre il quale alcuna ulteriore somma può essere dovuta dal . Infatti, con essa Per_3 Persona_2 comunicava di aver lasciato libero l'immobile “per consentirne il possesso anche agli altri coeredi al fine di sottrarsi all'obbligo di corrispondere in favore della massa ereditaria il pertinente canone di locazione”, invitandoli a ritirare copia della chiave di accesso al menzionato immobile presso lo studio del difensore, “in tal modo mettendolo anche nella loro disponibilità”. Pertanto, in assenza di contrarie allegazioni, deve ritenersi che l'occupazione esclusiva del bene sia cessata a far data dal settembre 2012.
Ciò detto, al fine di determinare l'importo dovuto, correttamente il consulente ha provveduto alla quantificazione dei canoni locativi annui dell'immobile, sulla scorta della consistenza e dello stato conservativo desumibile dai grafici e dalle foto allegate alle pregresse consulenze versate in atti, dal momento che il locale terraneo ex panetteria, a seguito della vendita all'incanto del 16.04.2021,
è oggi in proprietà di terzi e risulta rinnovato di recente nonché trasformato in esercizio commerciale di farmacia. Trattandosi di stima da effettuare a far data dal 1986 e considerato che, come rilevato dal consulente, i primi borsini immobiliari organizzati risalgono alla seconda metà degli anni Novanta e sono limitati ai valori unitari di compravendita delle abitazioni nei capoluoghi di provincia e nelle città con oltre 50.000 abitanti, mentre per i comuni minori non sono raccolti ed elaborati dati puntuali, il consulente ha adoperato come parametro compartivo un contratto di affitto relativo ad un immobile avente corrispondenti caratteristiche qualitative (modesto ingresso su strada, pronunciato sviluppo longitudinale, finiture di tipo economico, mediocre stato conservativo, assenza di altre aperture lungo il perimetro), locato con regolare contratto a partire dal 1999 al canone mensile di lire 325.000, senza aggiornamento annuale Istat. Detto importo, ripartito per la superficie locativa ragguagliata di mq 71,44, fornisce il v.l. unitario di L./mq 4.619, pari ad €/mq 2,385. Il consulente ha, poi, evidenziato “La ctu del 1998 è corredata della Per_8 pianta quotata dell'ex “panetteria” con alcune foto che ne ritraggono l'aspetto esterno ed interno.
Nel caso, la superficie locativa dell'immobile è fornita da: ambiente di vendita prospiciente la strada di m 3,90 x m 3,95; retrostante vano laboratorio di 75,90 mq, ragguagliato all'85% poiché privo di finestre e per c.ca un terzo occupato dal forno;
deposito terminale di 48,36 mq ragguagliato al 50% come da Istruzioni MI (le destinazioni funzionali sono state tratte dal
8 grafico allegato alla ctu del 2005). Per gli spazi accessori esterni le Istruzioni MI Per_9
prevedono un coefficiente di omogeneizzazione del 20%, se utilizzabili a parcheggio o come zone di carico e scarico per le merci. Nella fattispecie l'area esterna attigua all'ultimo vano dell'immobile è un reliquato del lotto edificatorio, accessibile esclusivamente dall'unità poiché completamente circondato da proprietà aliene e quindi scarsamente incidente sul valore locativo
d'insieme, condizione questa che permane a tutt'oggi anche nell'attività di farmacia impiantata nel locale (Foto n. 9). All'esito di ciò l'area esterna di 49 mq è omogeneizzata al 3%, da cui: Sup. locativa ex “panetteria”: mq (15,40 + 64,51 + 24,18 + 1,47) = Tot. mq 105,56. Considerato lo stato e le condizioni del cespite, come desumibili dalle immagini allegate alle ctu depositate in atti
(riproposte quali Foto nn. 5 e 7 del Repertorio accluso alla presente), appare congruo e prudenziale assumere come più probabile v.u. di fitto quello del comparabile precedentemente indicato, per un canone locativo, in c.t., riferito agli anni tra il 2000 ed il 2002 di: - Canone da comparabile: sup. loc. tot. 105,56 x €/mq mese 2,385 ≈ € mese 251,76” analogo a quello già determinato nelle due precedenti c.t.u. in atti pari a euro 249,19 mensili.
Pertanto, adeguatamente motivata è la valutazione del consulente che ha stimato in euro 85.342,61
l'importo complessivo dovuto da (già decurtato della quota di sua spettanza e Persona_2 comprensivo degli interessi legali) per l'occupazione del bene dal momento della proposizione della domanda (28.11.1986) fino al settembre 2012. Ne consegue che gli eredi di Persona_2
andranno condannati al pagamento dell'importo di euro 17.068,52 in favore di , Parte_1 Pt_2
degli eredi di , degli eredi di e di .
[...] Persona_1 Persona_3 Controparte_5
D'altra parte, le contestazioni sollevate dalla difesa del - solo successivamente al deposito Per_3
della consulenza - sono inconferenti. Infatti, ai fini della stima, non può prendersi in considerazione l'importo di lire 50.000 che ha asserito di aver corrisposto alla madre Persona_2 [...]
fino alla data del suo decesso, per l'occupazione dell'immobile (circostanza emersa nel Per_4
corso delle prime operazioni peritali demandate al c.t.u. ing. , ma comunque Persona_10
priva di riscontro documentale, non essendo versato in atti alcun contratto di locazione), che sulla scorta delle valutazioni effettuate dal c.t.u., a conferma anche delle precedenti stime, non corrisponde al presumibile valore locativo dell'epoca. Inoltre, non sono stati scomputati dall'importo stimato i dedotti oneri di manutenzione, non essendo essi adeguatamente provati in quanto dalla documentazione in atti non può evincersi la tipologia di lavori eseguiti e la riferibilità al locale commerciale in questione.
4.1. Per quanto concerne l'appartamento ubicato al primo piano del fabbricato sito in Trecase, in via Regina Margherita è pacifico che esso sia stato oggetto di esclusiva occupazione da parte di
(nato il [...]), il quale inoltre - come si evince dalle difese spiegate - non Controparte_5
9 ha in alcun modo contestato la sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'indennità dovuta in favore dei coeredi ai quali, dunque, risulta essere stato impedito l'utilizzo del bene.
Ciò detto, le somme dovute sono state calcolate a far data dalla domanda fino al momento in cui è intervenuto il decreto di trasferimento, dovendo presumersi - in assenza di contrarie allegazioni - che il bene sia rimasto nella disponibilità di sino a questo momento;
d'altra parte, Controparte_5
a supporto di questa ricostruzione, si pone la circostanza che il bene è stato acquistato da CP_7
figlia di , e che nei verbali redatti dal custode per gli accessi finalizzati
[...] Controparte_5 alle operazioni di vendita risultava presente , individuato quale “soggetto Controparte_5 occupante”.
Ai fini della determinazione del canone locativo, il c.t.u. ha mutuato fino al 2005 i valori locativi individuati dai precedenti ausiliari, non oggetto di contestazioni e/o di rilievi prodotti negli scritti di causa, integrati a partire dal 2006 dalle quotazioni MI, relative ai valori locativi unitari minimi e massimi delle abitazioni in area centrale di Trecase, in cui ricade l'immobile in argomento. Si legge nella c.t.u.: “La superficie locativa ragguagliata dell'appartamento è di 106,99 mq (in
Perizia Integrativa del ctu ing. pag. 6) da cui: - Canone app.to: mq 106,99 x v.l.u. Per_11
€/mq mese 3,73 ≈ € mese 400 x 12 mesi = € anno 4.800. Tale ammontare si considera valido per tutto il periodo di durata di un normale contratto di fitto, ovvero per 4 + 4 anni e quindi fino al
31 luglio 2013. Trattandosi di valore stimato non si applica l'aggiornamento Istat. Reiterando il procedimento che precede per il periodo dal primo agosto 2013 al 14 ottobre 2021 data di termine della rendicontazione, all'incirca corrispondenti ad altri 4 + 4 anni di contratto, si ha ([2013:
€/mq 3,65 + 2014: €/mq 3,55 + 2015: €/mq 3,55 + 2016: €/mq 4,1] / 4 ≈ €/mq mese 3,71 – All.
1): - V.l.u. medio II sem. 2013-2016: €/mq mese 3,71x sup. loc. mq 106,99 = Canone €/mese 397
x 12 mesi = € anno 4.764. Si registra la sostanziale invarianza del canone di fitto annuo nei due periodi considerati. Pertanto, appare congruo e prudenziale assumere quello intermedio di €
4.782 anno ([€ anno 4.800 + € anno 4.764] / 2 = € anno 4.782) per tutto l'ulteriore intervallo da rendicontare, compreso tra il marzo 2005 di cui alle precedenti ctu ed il nuovo termine fissato in mandato. Ribadisco che trattandosi di valore stimato non si applica l'aggiornamento Istat”.
Pertanto, adeguatamente motivata è la valutazione del consulente che ha stimato in euro
101.018,25 l'importo complessivo dovuto da (già decurtato della quota di sua Controparte_5 spettanza e comprensivo degli interessi legali) per l'occupazione del bene dal momento della proposizione della domanda (28.11.1986) fino alla data del decreto di trasferimento. Ne consegue che andrà condannato al pagamento dell'importo di euro 20.203,65 in favore di Persona_2
, , degli eredi di , degli eredi di e degli Parte_1 Parte_2 Persona_1 Persona_3
eredi di . Persona_2
10 5. Infine, per quanto concerne le spese di lite, ai fini dell'individuazione del valore della controversia, avendo il tribunale deciso non solo sullo scioglimento della comunione ereditaria ma anche sull'individuazione dei beni caduti in successione, essendo sorta contestazione in merito, oltre che sulla domanda di rendiconto, deve prendersi in considerazione il valore dell'intera massa ereditaria (cfr. Cass. 2978/1981; id. 11222/1997; id. 9058/2012; id. 20126/2014 e da ultimo Cass.
13512/2019 richiamate da Cassazione civile sez. II, 09/09/2019, n.22455). Dunque, le spese, quantificate come da dispositivo in applicazione del DM 147/22 ai parametri minimi previsti dallo scaglione di riferimento (260.000,00-520.000,00) attesa la non particolare complessità delle questioni trattate, vanno poste a carico della massa.
Le spese di ctu, del compenso del delegato e del custode giudiziario, come liquidate in corso di causa, sono poste a carico della massa in proporzione alle rispettive quote.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la contumacia di nato a [...] il [...]; Controparte_5
2) dispone che il ricavato della vendita dei beni indicati ai lotti 1 e 2 (decreto di trasferimento rep.
1322/2021 del 16 aprile 2021 e decreto di trasferimento rep. 3149/2021 del 14 ottobre 2021) - che al netto dei compensi già liquidati che vanno corrisposti al delegato alla vendita (euro
8.357,26) e al custode giudiziario (euro 4.055,40), nonché al netto delle spese delle procedura, dettagliatamente indicate nel piano di riparto a cui si rinvia, anticipate da taluni coeredi in favore della comunione (euro 9.687,34), è pari ad euro 138.799,38 - sia assegnato nelle modalità di seguito indicate, onerando il professionista delegato, notaio dott. Per_6
di provvedere agli adempimenti necessari alla materiale distribuzione dello stesso:
[...]
- euro 23.133,23 in favore di del 1934 e per lui ai suoi eredi , Persona_2 Parte_8
e ; Parte_7 Parte_9
- euro 23.133,23 in favore di del 1947; Parte_2
- euro 23.133,23 in favore di del 1952; Controparte_5
- euro 23.133,23 in favore di;
Parte_1
- euro 23.133,23 in favore di del 1935 e per lui ai suoi eredi Persona_3 CP_1
del 1946 (euro 7.711,08), del 1969 (euro 5.140,72), del 1971 CP_2 Parte_7
(euro 5.140,72) e del 1978 (euro 5.140,72); Controparte_3
- euro 4.455,29 in favore di del 1961; Parte_3
- euro 4.455,29 in favore di del 1963; Parte_4
- euro 4.455,29 in favore di del 1966; Parte_5
11 - euro 4.455,29 in favore di del 1967; Parte_6
- euro 4.455,29 in favore di del 1969; Parte_7
- euro 856,79 in favore di del 1937; CP_4
3) dichiara che il ricavato della vendita dei beni indicati al lotto 3 (decreto di trasferimento rep.
1852/2022 del 9 giugno 2022) - che al netto dei compensi già liquidati che vanno corrisposti al delegato alla vendita (1.817,92) e al custode giudiziario (euro 882,16), nonché al netto delle spese della procedura, dettagliatamente indicate nel riparto a cui si rinvia, anticipate da taluni coeredi in favore della comunione (euro 2.107,39) è pari ad euro 30.192,53 - sia assegnato nelle modalità di seguito indicate, onerando il professionista delegato, notaio dott. Per_6
di provvedere agli adempimenti necessari alla materiale distribuzione dello stesso:
[...]
- euro 5.032,09 in favore di del 1934 e per lui ai suoi eredi , Persona_2 Parte_8
e ; Parte_7 Parte_9
- euro 5.032,09 in favore di del 1947; Parte_2
- euro 5.032,09 in favore di del 1952; Controparte_5
- euro 5.032,09 in favore di;
Parte_1
- euro 5.032,09 in favore di del 1935 e per lui ai suoi eredi Persona_3 CP_1
del 1946 (euro 1.677,36), del 1969 (euro 1.118,24), del 1971 CP_2 Parte_7
(euro 1.118,24) e del 1978 (euro 1.118,24); Controparte_3
- euro 931,87 in favore di del 1961; Parte_3
- euro 931,87 in favore di del 1963; Parte_4
- euro 931,87 in favore di del 1966; Parte_5
- euro 931,87 in favore di del 1967; Parte_6
- euro 931,87 in favore di del 1969; Parte_7
- euro 372,75 in favore di del 1937; CP_4
4) accoglie la domanda di rendiconto e, per l'effetto, condanna , e Parte_8 Parte_7
, nella qualità di eredi di , al pagamento di: Parte_9 Persona_2
- euro 17.068,52 in favore di;
Parte_1
- euro 17.068,52 in favore di;
Parte_2
- euro 17.068,52 in favore di , , , Parte_3 Parte_4 Parte_5 Pt_6
nato nel 1969, e per quest'ultimo ai suoi eredi,
[...] Parte_7 Persona_7
tutti nella qualità di eredi di;
Persona_1
- euro 17.068,52 in favore di , , nato nel 1971 e CP_1 CP_2 Parte_7
nella qualità di eredi di;
Controparte_3 Persona_3
- euro 17.068,52 in favore di;
Controparte_5
12 5) accoglie la domanda di rendiconto e per l'effetto condanna al pagamento di: Controparte_5
- euro 20.203,65 in favore di;
Parte_1
- euro 20.203,65 in favore di;
Parte_2
- euro 20.203,65 in favore di , , , Parte_3 Parte_4 Parte_5 Pt_6
nato nel 1969, e per quest'ultimo ai suoi eredi,
[...] Parte_7 Persona_7
tutti nella qualità di eredi di;
Persona_1
- euro 20.203,65 in favore di , , nato nel 1971 e CP_1 CP_2 Parte_7
, nella qualità di eredi di;
Controparte_3 Persona_3
- euro 20.203,65 in favore di , e , nella qualità Parte_8 Parte_7 Parte_9
di eredi di;
Persona_2
6) pone le spese di lite a carico della massa, imputandole a ciascun condividente e liquidando le stesse in euro 11.229,00 oltre Iva, Cpa e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% come per legge a titolo di compensi professionali spettanti al difensore degli attori e dell'interventrice ; in euro 11.229,00 oltre Iva, Cpa e rimborso spese forfettarie CP_4
nella misura del 15% come per legge a titolo di compensi professionali spettanti al difensore costituito nell'interesse degli eredi di (nato nel 1934); in euro 11.229,00 oltre Persona_2
Iva, Cpa e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% come per legge a titolo di compensi professionali spettanti al difensore costituito nell'interesse degli eredi di Persona_3
(nato nel 1935);
7) pone le spese di ctu, del compenso del delegato e del custode giudiziario, come liquidate in corso di causa, a carico della massa in proporzione alle rispettive quote.
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 18.12.2024
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Anna Coletti dott.ssa Marianna Lopiano
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