TRIB
Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 07/03/2025, n. 1033 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1033 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 8717/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
Il GOP, dott.ssa Lucia Perna, giusta delega conferita mediante decreto Presidenziale n. 75/2024, ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 04.03.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8717/2024 R.G. LAVORO
TRA
n. a TORRE DEL GRECO (NA) il 06/06/1970 e n. a Parte_1 Parte_2
Napoli il 15/04/79 n.q. di eredi di , n. il 27/07/41 ad Afragola (Na), ivi deceduta Persona_1 il 15/01/2022 rappresentati e difesi dall'avv. RUSSO LAURA, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dalla funzionaria, dott.ssa CP_1
GENTILE GERMANA come da procura in atti
RESISTENTE
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 05/07/2024, parte ricorrente in epigrafe, in qualità di erede, ha dedotto che con sentenza n. 884/2024 del Tribunale adito resa nel procedimento recante RG 5826/2022 era stato riconosciuto in capo alla de cuius il requisito sanitario utile per beneficiare Per_1 dell'indennità di accompagnamento a decorrere dal mese di giugno 2021 e fino al decesso;
di aver CP_ notificato all' in data 05.03.2024 la predetta sentenza unitamente al modello AP70 senza, tuttavia, ricevere alcun pagamento.
1 Tanto premesso, l'istante ha agito in giudizio chiedendo di condannare l'ente previdenziale al pagamento in suo favore, nella spiegata qualità, dei ratei dell'indennità di accompagnamento maturati e non riscossi. Il tutto con vittoria di spese con attribuzione.
L'ente convenuto si è costituito in giudizio chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere avendo provveduto al pagamento integrale come da comunicazione di liquidazione del 09.09.2024, con data valuta di ottobre 2024.
Con le note di trattazione per la presente udienza, anche parte ricorrente ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, avendo ricevuto la corresponsione dei ratei spettanti, con condanna dell' al pagamento delle spese di lite con attribuzione, avendo lo stesso provveduto alla CP_1 liquidazione in data successiva al deposito ed alla notifica del presente ricorso.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Per effetto dell'adempimento della prestazione in data successiva al deposito del ricorso, va pronunciata la cessazione della materia del contendere essendo venuto meno l'interesse dell'istante alla pronuncia di merito. Tale formula, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini. La cessazione della materia del contendere costituisce, infatti, il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragion d'essere della lite, a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma non incide sul principio secondo cui il processo civile deve concludersi nelle forme disciplinate dal codice di rito (Cass. lav.,
13.3.1999, n. 2268). I suoi eventi generatori possono essere di natura fattuale, come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti, come, ad esempio, nel caso di rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione. La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali.
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione
- vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass. 18.3.2005, n.5974; 1.6.2004, n.10478). Come pacificamente affermato, affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per
2 difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve, infine, trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le altre, Cass.
8.11.2007 n. 23289; 21.2.2007, n. 4034; 27.4.2000, n.5390).
Sussistendo i predetti requisiti, la pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio
(Cass., 22.8.2007, n. 17861; 28.7.2004, n.14194; Cass., Sez. UN., 28.9.2000, n.1048), deve assumere la forma di sentenza in quanto solo la sentenza è in grado di tutelare sia il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato) che l'attore, permettendogli di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni.
Quanto al governo delle spese di lite, occorre fare applicazione del criterio della soccombenza virtuale.
Come emerge dal contenuto della documentazione in atti, l'ente previdenziale ha provveduto al pagamento solo in data successiva al deposito ed alla notifica del ricorso. In realtà, il riconoscimento del diritto avvenuta dopo la proposizione dell'azione giudiziaria e la documentazione in atti fanno ritenere con elevato grado di verosimiglianza che anche in sede giurisdizionale la domanda avrebbe avuto accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo con la pretermissione della fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione del GOP, dott.ssa Lucia Perna, giusta delega conferita mediante decreto Presidenziale n. 75/2024, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
1. Dichiara cessata la materia del contendere;
2. Condanna l' in persona del legale rappresentante al pagamento in favore di parte CP_1 ricorrente delle spese di lite che si liquidano in € 1.000,00 oltre rimb. forfettario al 15%, iva e cpa come per legge, con attribuzione al procuratore anticipatario.
Si comunichi.
Aversa, 05/03/2025
Il GOP dott.ssa Lucia Perna
3 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
Il GOP, dott.ssa Lucia Perna, giusta delega conferita mediante decreto Presidenziale n. 75/2024, ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 04.03.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8717/2024 R.G. LAVORO
TRA
n. a TORRE DEL GRECO (NA) il 06/06/1970 e n. a Parte_1 Parte_2
Napoli il 15/04/79 n.q. di eredi di , n. il 27/07/41 ad Afragola (Na), ivi deceduta Persona_1 il 15/01/2022 rappresentati e difesi dall'avv. RUSSO LAURA, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dalla funzionaria, dott.ssa CP_1
GENTILE GERMANA come da procura in atti
RESISTENTE
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 05/07/2024, parte ricorrente in epigrafe, in qualità di erede, ha dedotto che con sentenza n. 884/2024 del Tribunale adito resa nel procedimento recante RG 5826/2022 era stato riconosciuto in capo alla de cuius il requisito sanitario utile per beneficiare Per_1 dell'indennità di accompagnamento a decorrere dal mese di giugno 2021 e fino al decesso;
di aver CP_ notificato all' in data 05.03.2024 la predetta sentenza unitamente al modello AP70 senza, tuttavia, ricevere alcun pagamento.
1 Tanto premesso, l'istante ha agito in giudizio chiedendo di condannare l'ente previdenziale al pagamento in suo favore, nella spiegata qualità, dei ratei dell'indennità di accompagnamento maturati e non riscossi. Il tutto con vittoria di spese con attribuzione.
L'ente convenuto si è costituito in giudizio chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere avendo provveduto al pagamento integrale come da comunicazione di liquidazione del 09.09.2024, con data valuta di ottobre 2024.
Con le note di trattazione per la presente udienza, anche parte ricorrente ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, avendo ricevuto la corresponsione dei ratei spettanti, con condanna dell' al pagamento delle spese di lite con attribuzione, avendo lo stesso provveduto alla CP_1 liquidazione in data successiva al deposito ed alla notifica del presente ricorso.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Per effetto dell'adempimento della prestazione in data successiva al deposito del ricorso, va pronunciata la cessazione della materia del contendere essendo venuto meno l'interesse dell'istante alla pronuncia di merito. Tale formula, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini. La cessazione della materia del contendere costituisce, infatti, il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragion d'essere della lite, a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma non incide sul principio secondo cui il processo civile deve concludersi nelle forme disciplinate dal codice di rito (Cass. lav.,
13.3.1999, n. 2268). I suoi eventi generatori possono essere di natura fattuale, come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti, come, ad esempio, nel caso di rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione. La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali.
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione
- vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass. 18.3.2005, n.5974; 1.6.2004, n.10478). Come pacificamente affermato, affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per
2 difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve, infine, trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le altre, Cass.
8.11.2007 n. 23289; 21.2.2007, n. 4034; 27.4.2000, n.5390).
Sussistendo i predetti requisiti, la pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio
(Cass., 22.8.2007, n. 17861; 28.7.2004, n.14194; Cass., Sez. UN., 28.9.2000, n.1048), deve assumere la forma di sentenza in quanto solo la sentenza è in grado di tutelare sia il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato) che l'attore, permettendogli di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni.
Quanto al governo delle spese di lite, occorre fare applicazione del criterio della soccombenza virtuale.
Come emerge dal contenuto della documentazione in atti, l'ente previdenziale ha provveduto al pagamento solo in data successiva al deposito ed alla notifica del ricorso. In realtà, il riconoscimento del diritto avvenuta dopo la proposizione dell'azione giudiziaria e la documentazione in atti fanno ritenere con elevato grado di verosimiglianza che anche in sede giurisdizionale la domanda avrebbe avuto accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo con la pretermissione della fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione del GOP, dott.ssa Lucia Perna, giusta delega conferita mediante decreto Presidenziale n. 75/2024, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
1. Dichiara cessata la materia del contendere;
2. Condanna l' in persona del legale rappresentante al pagamento in favore di parte CP_1 ricorrente delle spese di lite che si liquidano in € 1.000,00 oltre rimb. forfettario al 15%, iva e cpa come per legge, con attribuzione al procuratore anticipatario.
Si comunichi.
Aversa, 05/03/2025
Il GOP dott.ssa Lucia Perna
3 4