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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 23/10/2025, n. 619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 619 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3174/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore Dott.ssa Michela Boi Giudice Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 15/10/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 14/7/2025 da
C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
C.F. Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato CHIARA BASCHERINI ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Seravezza (LU), via G. D'Annunzio n. 215/A, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: cumulo di domande di separazione e divorzio su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi e , ai Parte_1 Parte_2 sensi dell'art. 151, co. I, CC, uniti in matrimonio in Pietrasanta in data 10.05.2014, con atto regolarmente trascritto nei registri dello Stato Civile del citato Comune, atti di matrimonio per l'anno 2014, atto n. 8, parte 2, serie A.
2) Ordinare al Comune di Pietrasanta di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
3) Detti coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto, libero ciascuno di stabilire il proprio domicilio e/o la propria residenza ovunque lo riterranno più opportuno, ma con l'obbligo di darsene reciproca comunicazione, in caso di cambiamento, nell'esclusivo interesse della prole.
4) I figli saranno affidati in forma condivisa ad entrambi i genitori, ma con dimora stabilita presso quella della madre. Nella casa già adibita a residenza familiare, sita in Comune di Pietrasanta, e di
1 proprietà esclusiva della continueranno a vivere costei con i figli, riconoscendo ampi Parte_2 diritti di frequentazione al padre, sempre nel rispetto del superiore interesse della prole. La responsabilità genitoriale, per gli affari di ordinaria amministrazione, sarà esercitata in forma disgiunta dal genitore presso cui il minore si troverà al momento del sorgere dell'esigenza, mentre dovrà essere esercitata, necessariamente, in forma congiunta per gli affari di straordinaria amministrazione. 5) La permanenza dei figli presso i genitori, sarà regolamentata secondo il seguente calendario, concordato tra gli stessi, che si articola su un arco temporale di quattro settimane, che si susseguono, ripetendosi, e ciò fatti salvi differenti accordi che dovessero venir raggiunti per sopravvenute esigenze della prole oppure legate alla presenza delle giornate di festività e/o ponti e/o per i c.d.
“giorni speciali” (come ad esempio i compleanni). Così:
- Nella prima settimana di cui al calendario genitoriale concordato, il padre terrà i figli presso di sé nella giornata del lunedì, allorquando li prenderà alle ore 17.30, così da trattenerli presso di lui per il trascorrere della notte, avendo cura di accompagnarli a scuola, l'indomani mattina o, qualora non sia giornata scolastica, li riaccompagnerà a casa della madre entro le ore 10.00; nelle successive giornate del martedì, mercoledì e giovedì i figli rimarranno presso la madre;
nella giornata del venerdì il padre prenderà i figli alle ore 17.30 e li riporterà a casa della madre la domenica sera entro le 19.00.
- Nella seconda settimana di cui al calendario genitoriale concordato, la madre terrà i figli con sé nella giornata del lunedì; nella giornata del martedì il padre prenderà i figli alle ore 17.30 tenendoli anche per il pernotto ed avendo cura di riaccompagnarli a scuola l'indomani mattina, ugualmente per le giornate del mercoledì e del giovedì mentre il venerdì mattina li riaccompagnerà a scuola o, qualora non sia giornata scolastica, li riaccompagnerà a casa della madre entro le ore 10.00. Da quel momento, i figli trascorreranno le giornate del venerdì, del sabato e della domenica con la madre.
- Nella terza settimana di cui al calendario genitoriale concordato, il padre terrà i figli presso di sé nella giornata del lunedì, allorquando li prenderà alle ore 17.30 e li ricondurrà a casa della madre entro le ore 22.00. I figli trascorreranno le successive giornate di martedì, mercoledì e giovedì con la madre. Nella giornata del venerdì il padre prenderà i figli alle ore 17.30 e li terrà presso di sé riconducendoli a casa della madre la domenica sera entro le 19.00.
- Nella quarta settimana di cui al calendario genitoriale concordato, la madre terrà i figli con sé nella giornata del lunedì; nella giornata del martedì il padre prenderà i figli alle ore 17.30 e li ricondurrà dalla madre entro le ore 22.00. Nella giornata del mercoledì, il padre prenderà i figli alle ore 17.30 e li terrà con sé per il pernotto, riportandoli a scuola l'indomani mattina o, qualora non sia giornata scolastica, li riaccompagnerà a casa della madre entro le ore 10.00; parimenti il padre farà nelle giornate del giovedì e del venerdì. Da quel momento, i figli trascorreranno le giornate del venerdì, del sabato e della domenica con la madre.
- Al termine della quarta settimana, il calendario di frequentazione ricomincerà dalla settimana n. 1 (uno). I genitori concordano che, durante il periodo estivo, dal termine della scuola sino alla sua ripresa, nei pomeriggi di competenza del padre, costui prenderà i bambini presso lo stabilimento balneare di costoro, alle 18.30 (già docciati) per riportarli alla madre per le ore 23.00. Durante le giornate di rispettiva permanenza coi figli, il genitore di riferimento avrà altresì cura di condurre e consentire alla prole la frequentazione delle attività extra scolastiche (sportive, festicciole
2 con amichetti e compagni di scuola, ludiche, di credo religioso et similia).
6) I figli trascorreranno le giornate di festività (Natale, Santo Stefano, Capodanno, Epifania, Pasqua e Lunedì dell'Angelo, 25 aprile, 1° Maggio, Ferragosto) e/o ponti, così come i compleanni, in modo alternato, da un anno all'altro, tra ciascuno dei due genitori. Per la sospensione delle attività didattiche in occasione delle festività, di Natale e Pasqua, i genitori convengono che i figli, salvo le giornate di vera e propria festività, permarranno coi genitori secondo le pattuizioni del calendario ordinario. I genitori prevedono, per le festività del Santo Natale, la seguente ripartizione: i bambini trascorreranno la vigilia del Natale (dalle ore 17.30) ed il giorno di Natale, sino alle ore 19.00, con un genitore e, dalle ore 19.00 del giorno di Natale e la giornata di Santo Stefano, con l'altro. Ciò in maniera alternata, da un anno all'altro. Sono fatti salvi differenti accordi tra i genitori.
7) Durante i periodi di sospensione dell'attività scolastica per le vacanze estive ed invernali, i genitori potranno organizzare vacanze con i figli comunicando, con congruo anticipo, all'altro genitore il periodo ed il luogo di soggiorno, con i recapiti della struttura ricettiva prescelta. Qualora non vengano organizzate vacanze e/o periodi continuativi coi figli, si continuerà ad applicare il calendario ordinario, salvo differente accordo intervenuto tra le parti.
8) In caso di malattia dei figli, i coniugi concordano nel mantenere i minori presso la madre e qualora si trovassero presso il padre, costui avrà cura di ricondurre entrambi i minori presso la madre, se le condizioni di salute lo permettono.
9) I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti, di tal ché niente sarà corrisposto, da uno in favore dell'altro, a titolo di mantenimento.
10) In considerazione degli ampi periodi di permanenza della prole anche presso il padre, i genitori convengono che ciascuno di essi si farà carico del mantenimento ordinario diretto della prole nei periodi di permanenza e presenza della stessa presso di sé, individuate secondo il Protocollo del Tribunale di Lucca. Le parti hanno però convenuto che le spese della mensa scolastica dei figli, saranno sostenute interamente dal padre, in via esclusiva, senza diritto alla ripetizione nei confronti della madre. Qualora necessario e richiesto, il padre si impegna a consegnare alla madre il proprio modello ISEE, per gli utilizzi di legge, anche legati alla gestione dei minori.
11) È comune accordo tra i coniugi che l'assegno unico e universale INPS sia corrisposto direttamente e per l'intera quota alla madre.
12) Per le spese straordinarie per i figli, da sostenere in misura pari al 50% tra ciascuno dei genitori, si applicherà il Protocollo adottato dal Tribunale di Lucca, di seguito richiamato e trascritto: A) Spese straordinarie che non necessitano del preventivo accordo tra i genitori:
- Spese mediche urgenti e necessarie;
- Trattamenti sanitari, esami, visite specialistiche prescritte dal pediatra/medico tramite il SSN (psicoterapia, fisioterapia, logopedia, impianti di ausilio sanitario, protesi, spese oculistiche, ortopediche, acustiche);
- Tickets e spese farmaceutiche;
- Tasse e imposte scolastiche ed universitarie di istituti pubblici;
- Libri di testo;
- Materiale di corredo scolastico di inizio anno;
- Gite scolastiche didattiche;
- Spese per trasporto pubblico e carburante mezzo locomozione del figlio:
- Spese per progetti curriculari scolastici;
- Spese per tempo prolungato o dopo scuola;
3 - Spese per baby sitter se già presente nel ménage familiare prima della separazione;
- Spese manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi di locomozione del figlio;
- Bollo e assicurazione r.c. per il mezzo di trasporto della prole acquistato con il consenso di entrambi i genitori;
- Spese per regali dei compagni di scuola. B) Spese straordinarie che necessitano del preventivo accordo tra i genitori:
- Spese sanitarie non urgenti e non prescritte dal medico (cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche presso privati, cure termali e fisioterapiche, trattamenti sanitari, esami diagnostici, analisi cliniche, psicoterapia e logopedia se eseguiti da specialisti privati anche se erogati dal SSN);
- Ripetizioni;
- Stages e corsi: di lingua, di musica (ed acquisto dello strumento musicale), di preparazione e selezione per l'ingresso nelle facoltà universitarie, per la formazione e la specializzazione universitaria o per l'avvio nel mondo del lavoro, di formazione post universitari (master);
- Spese per università all'estero (comprese le spese per alloggio fuori sede e relative utenze domestiche);
- Gite scolastiche con pernottamento, viaggi studio all'estero;
- Scuole e università private;
- Baby sitter post separazione (pre-scuola e dopo-scuola) se non già presente nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio;
- Viaggi e vacanze intrapresi autonomamente dal figlio;
- Attività sportiva anche non agonistica (compresa l'attrezzatura e di quanto necessario per la partecipazione a gare e tornei, ivi comprese spese di trasporto e stages);
- Attività ludico-ricreative (centri estivi);
- Cellulare;
- Spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. del veicolo in uso alla prole laddove acquistato senza il consenso dell'altro genitore;
- Conseguimento patente di guida per ciclomotori o autoveicoli presso scuole-guida private;
- Spese per Comunione, Cresima (servizio fotografico, parrucchiere, regalo madrina/padrino…). In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (tramite SMS, e-mail, PEC, fax…), dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto entro 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di riscontro, il silenzio si intenderà come consenso alla spesa. Tutte le spese straordinarie, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere documentate. Il rimborso è dovuto pro-quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che abbia esibito e consegnato idonea documentazione. Nel caso in cui l'importo delle spese da sostenere sia già conosciuto da uno dei genitori (ad esempio i tickets per le visite mediche e gli esami diagnostici), lo stesso potrà richiedere almeno 7 (sette) giorni prima, il pagamento della quota parte all'altro genitore. Il genitore che riceverà in anticipo la quota parte, dovrà fornire la documentazione dell'avvenuto pagamento il giorno stesso in cui si terrà la visita/esame et similia programmato.
13) I genitori si concedono, sin d'ora, l'autorizzazione al rilascio e rinnovo dei passaporti intestati ai minori così come per la carta d'identità di costoro valida per l'espatrio.
14) I coniugi si prestano reciproco consenso al rilascio ed al rinnovo dei loro passaporti personali.
15) I coniugi si danno reciprocamente atto di avere già compiutamente definito, tra gli stessi, tutti i rapporti economici e patrimoniali tra i medesimi insistenti, avendo già provveduto alla divisione dei
4 beni, di tal ché non hanno più pretese da avanzare al riguardo. 16) Il motociclo marca Yamaha, tg. CC03135, di proprietà della sarà trasferito al Parte_2
il quale se ne accollerà i relativi costi, compresi quelli assicurativi, nessuno escluso. Pt_1
17) Le parti concordano di dare immediata attuazione a tutti gli accordi raggiunti e sottoscritti nel presente ricorso.
18) Compensate tra le parti le spese di lite».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Pietrasanta (LU) il 10/5/2014, dal quale sono nati i due figli (nata il [...]) e (nato il [...]), entrambi ancora minorenni - hanno Per_1 Per_2 congiuntamente richiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte. Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte. Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto. Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la sussistenza del requisito della intollerabilità della prosecuzione della convivenza, la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di separazione personale merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 151 cod. civ. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento. La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti. Si dà atto che, con il ricorso introduttivo del procedimento di separazione personale, le parti hanno, altresì, proposto domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, formulando le condizioni connesse a tale pronuncia. Essendo la domanda così proposta procedibile - ai sensi dell'art. 473-bis.49, comma 1, cod. proc. civ.
- soltanto decorso il termine indicato dall'art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n. 898, e previo passaggio in giudicato della odierna sentenza, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore, affinché questi, decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, provveda ad acquisire - sempre con la modalità di cui all'art. 127-ter cod. proc. civ. - le note scritte contenenti la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la conferma da parte delle stesse delle istanze e conclusioni congiunte già formulate con riferimento alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio. A tale proposito, il Collegio ritiene sin da ora opportuno precisare che la modifica unilaterale delle predette condizioni formulate con il ricorso introduttivo sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis.19, comma 2, cod. proc. civ. In tale ipotesi, se le parti non raggiungeranno un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda di divorzio, difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni di cui all'art. 473-bis.51, comma 2, cod. proc. civ.
5 La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, non definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 uniti in matrimonio in Pietrasanta (LU) in data 10/5/2014, Parte_2 debitamente trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Pietrasanta (LU) all'Atto Numero 8, Parte 2, Serie A, dell'Anno 2014, autorizzandoli a vivere separati, ciascuno libero di fissare la residenza ove riterrà più opportuno, pur sempre con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate in ordine alla separazione personale pronunciata, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) PROVVEDE come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del giudice relatore dott. Gerardo Boragine;
d) SPESE DI LITE al definitivo;
e) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pietrasanta (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 15/10/2025.
Il Presidente estensore Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore Dott.ssa Michela Boi Giudice Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 15/10/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 14/7/2025 da
C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
C.F. Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato CHIARA BASCHERINI ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Seravezza (LU), via G. D'Annunzio n. 215/A, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: cumulo di domande di separazione e divorzio su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi e , ai Parte_1 Parte_2 sensi dell'art. 151, co. I, CC, uniti in matrimonio in Pietrasanta in data 10.05.2014, con atto regolarmente trascritto nei registri dello Stato Civile del citato Comune, atti di matrimonio per l'anno 2014, atto n. 8, parte 2, serie A.
2) Ordinare al Comune di Pietrasanta di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
3) Detti coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto, libero ciascuno di stabilire il proprio domicilio e/o la propria residenza ovunque lo riterranno più opportuno, ma con l'obbligo di darsene reciproca comunicazione, in caso di cambiamento, nell'esclusivo interesse della prole.
4) I figli saranno affidati in forma condivisa ad entrambi i genitori, ma con dimora stabilita presso quella della madre. Nella casa già adibita a residenza familiare, sita in Comune di Pietrasanta, e di
1 proprietà esclusiva della continueranno a vivere costei con i figli, riconoscendo ampi Parte_2 diritti di frequentazione al padre, sempre nel rispetto del superiore interesse della prole. La responsabilità genitoriale, per gli affari di ordinaria amministrazione, sarà esercitata in forma disgiunta dal genitore presso cui il minore si troverà al momento del sorgere dell'esigenza, mentre dovrà essere esercitata, necessariamente, in forma congiunta per gli affari di straordinaria amministrazione. 5) La permanenza dei figli presso i genitori, sarà regolamentata secondo il seguente calendario, concordato tra gli stessi, che si articola su un arco temporale di quattro settimane, che si susseguono, ripetendosi, e ciò fatti salvi differenti accordi che dovessero venir raggiunti per sopravvenute esigenze della prole oppure legate alla presenza delle giornate di festività e/o ponti e/o per i c.d.
“giorni speciali” (come ad esempio i compleanni). Così:
- Nella prima settimana di cui al calendario genitoriale concordato, il padre terrà i figli presso di sé nella giornata del lunedì, allorquando li prenderà alle ore 17.30, così da trattenerli presso di lui per il trascorrere della notte, avendo cura di accompagnarli a scuola, l'indomani mattina o, qualora non sia giornata scolastica, li riaccompagnerà a casa della madre entro le ore 10.00; nelle successive giornate del martedì, mercoledì e giovedì i figli rimarranno presso la madre;
nella giornata del venerdì il padre prenderà i figli alle ore 17.30 e li riporterà a casa della madre la domenica sera entro le 19.00.
- Nella seconda settimana di cui al calendario genitoriale concordato, la madre terrà i figli con sé nella giornata del lunedì; nella giornata del martedì il padre prenderà i figli alle ore 17.30 tenendoli anche per il pernotto ed avendo cura di riaccompagnarli a scuola l'indomani mattina, ugualmente per le giornate del mercoledì e del giovedì mentre il venerdì mattina li riaccompagnerà a scuola o, qualora non sia giornata scolastica, li riaccompagnerà a casa della madre entro le ore 10.00. Da quel momento, i figli trascorreranno le giornate del venerdì, del sabato e della domenica con la madre.
- Nella terza settimana di cui al calendario genitoriale concordato, il padre terrà i figli presso di sé nella giornata del lunedì, allorquando li prenderà alle ore 17.30 e li ricondurrà a casa della madre entro le ore 22.00. I figli trascorreranno le successive giornate di martedì, mercoledì e giovedì con la madre. Nella giornata del venerdì il padre prenderà i figli alle ore 17.30 e li terrà presso di sé riconducendoli a casa della madre la domenica sera entro le 19.00.
- Nella quarta settimana di cui al calendario genitoriale concordato, la madre terrà i figli con sé nella giornata del lunedì; nella giornata del martedì il padre prenderà i figli alle ore 17.30 e li ricondurrà dalla madre entro le ore 22.00. Nella giornata del mercoledì, il padre prenderà i figli alle ore 17.30 e li terrà con sé per il pernotto, riportandoli a scuola l'indomani mattina o, qualora non sia giornata scolastica, li riaccompagnerà a casa della madre entro le ore 10.00; parimenti il padre farà nelle giornate del giovedì e del venerdì. Da quel momento, i figli trascorreranno le giornate del venerdì, del sabato e della domenica con la madre.
- Al termine della quarta settimana, il calendario di frequentazione ricomincerà dalla settimana n. 1 (uno). I genitori concordano che, durante il periodo estivo, dal termine della scuola sino alla sua ripresa, nei pomeriggi di competenza del padre, costui prenderà i bambini presso lo stabilimento balneare di costoro, alle 18.30 (già docciati) per riportarli alla madre per le ore 23.00. Durante le giornate di rispettiva permanenza coi figli, il genitore di riferimento avrà altresì cura di condurre e consentire alla prole la frequentazione delle attività extra scolastiche (sportive, festicciole
2 con amichetti e compagni di scuola, ludiche, di credo religioso et similia).
6) I figli trascorreranno le giornate di festività (Natale, Santo Stefano, Capodanno, Epifania, Pasqua e Lunedì dell'Angelo, 25 aprile, 1° Maggio, Ferragosto) e/o ponti, così come i compleanni, in modo alternato, da un anno all'altro, tra ciascuno dei due genitori. Per la sospensione delle attività didattiche in occasione delle festività, di Natale e Pasqua, i genitori convengono che i figli, salvo le giornate di vera e propria festività, permarranno coi genitori secondo le pattuizioni del calendario ordinario. I genitori prevedono, per le festività del Santo Natale, la seguente ripartizione: i bambini trascorreranno la vigilia del Natale (dalle ore 17.30) ed il giorno di Natale, sino alle ore 19.00, con un genitore e, dalle ore 19.00 del giorno di Natale e la giornata di Santo Stefano, con l'altro. Ciò in maniera alternata, da un anno all'altro. Sono fatti salvi differenti accordi tra i genitori.
7) Durante i periodi di sospensione dell'attività scolastica per le vacanze estive ed invernali, i genitori potranno organizzare vacanze con i figli comunicando, con congruo anticipo, all'altro genitore il periodo ed il luogo di soggiorno, con i recapiti della struttura ricettiva prescelta. Qualora non vengano organizzate vacanze e/o periodi continuativi coi figli, si continuerà ad applicare il calendario ordinario, salvo differente accordo intervenuto tra le parti.
8) In caso di malattia dei figli, i coniugi concordano nel mantenere i minori presso la madre e qualora si trovassero presso il padre, costui avrà cura di ricondurre entrambi i minori presso la madre, se le condizioni di salute lo permettono.
9) I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti, di tal ché niente sarà corrisposto, da uno in favore dell'altro, a titolo di mantenimento.
10) In considerazione degli ampi periodi di permanenza della prole anche presso il padre, i genitori convengono che ciascuno di essi si farà carico del mantenimento ordinario diretto della prole nei periodi di permanenza e presenza della stessa presso di sé, individuate secondo il Protocollo del Tribunale di Lucca. Le parti hanno però convenuto che le spese della mensa scolastica dei figli, saranno sostenute interamente dal padre, in via esclusiva, senza diritto alla ripetizione nei confronti della madre. Qualora necessario e richiesto, il padre si impegna a consegnare alla madre il proprio modello ISEE, per gli utilizzi di legge, anche legati alla gestione dei minori.
11) È comune accordo tra i coniugi che l'assegno unico e universale INPS sia corrisposto direttamente e per l'intera quota alla madre.
12) Per le spese straordinarie per i figli, da sostenere in misura pari al 50% tra ciascuno dei genitori, si applicherà il Protocollo adottato dal Tribunale di Lucca, di seguito richiamato e trascritto: A) Spese straordinarie che non necessitano del preventivo accordo tra i genitori:
- Spese mediche urgenti e necessarie;
- Trattamenti sanitari, esami, visite specialistiche prescritte dal pediatra/medico tramite il SSN (psicoterapia, fisioterapia, logopedia, impianti di ausilio sanitario, protesi, spese oculistiche, ortopediche, acustiche);
- Tickets e spese farmaceutiche;
- Tasse e imposte scolastiche ed universitarie di istituti pubblici;
- Libri di testo;
- Materiale di corredo scolastico di inizio anno;
- Gite scolastiche didattiche;
- Spese per trasporto pubblico e carburante mezzo locomozione del figlio:
- Spese per progetti curriculari scolastici;
- Spese per tempo prolungato o dopo scuola;
3 - Spese per baby sitter se già presente nel ménage familiare prima della separazione;
- Spese manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi di locomozione del figlio;
- Bollo e assicurazione r.c. per il mezzo di trasporto della prole acquistato con il consenso di entrambi i genitori;
- Spese per regali dei compagni di scuola. B) Spese straordinarie che necessitano del preventivo accordo tra i genitori:
- Spese sanitarie non urgenti e non prescritte dal medico (cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche presso privati, cure termali e fisioterapiche, trattamenti sanitari, esami diagnostici, analisi cliniche, psicoterapia e logopedia se eseguiti da specialisti privati anche se erogati dal SSN);
- Ripetizioni;
- Stages e corsi: di lingua, di musica (ed acquisto dello strumento musicale), di preparazione e selezione per l'ingresso nelle facoltà universitarie, per la formazione e la specializzazione universitaria o per l'avvio nel mondo del lavoro, di formazione post universitari (master);
- Spese per università all'estero (comprese le spese per alloggio fuori sede e relative utenze domestiche);
- Gite scolastiche con pernottamento, viaggi studio all'estero;
- Scuole e università private;
- Baby sitter post separazione (pre-scuola e dopo-scuola) se non già presente nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio;
- Viaggi e vacanze intrapresi autonomamente dal figlio;
- Attività sportiva anche non agonistica (compresa l'attrezzatura e di quanto necessario per la partecipazione a gare e tornei, ivi comprese spese di trasporto e stages);
- Attività ludico-ricreative (centri estivi);
- Cellulare;
- Spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. del veicolo in uso alla prole laddove acquistato senza il consenso dell'altro genitore;
- Conseguimento patente di guida per ciclomotori o autoveicoli presso scuole-guida private;
- Spese per Comunione, Cresima (servizio fotografico, parrucchiere, regalo madrina/padrino…). In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (tramite SMS, e-mail, PEC, fax…), dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto entro 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di riscontro, il silenzio si intenderà come consenso alla spesa. Tutte le spese straordinarie, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere documentate. Il rimborso è dovuto pro-quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che abbia esibito e consegnato idonea documentazione. Nel caso in cui l'importo delle spese da sostenere sia già conosciuto da uno dei genitori (ad esempio i tickets per le visite mediche e gli esami diagnostici), lo stesso potrà richiedere almeno 7 (sette) giorni prima, il pagamento della quota parte all'altro genitore. Il genitore che riceverà in anticipo la quota parte, dovrà fornire la documentazione dell'avvenuto pagamento il giorno stesso in cui si terrà la visita/esame et similia programmato.
13) I genitori si concedono, sin d'ora, l'autorizzazione al rilascio e rinnovo dei passaporti intestati ai minori così come per la carta d'identità di costoro valida per l'espatrio.
14) I coniugi si prestano reciproco consenso al rilascio ed al rinnovo dei loro passaporti personali.
15) I coniugi si danno reciprocamente atto di avere già compiutamente definito, tra gli stessi, tutti i rapporti economici e patrimoniali tra i medesimi insistenti, avendo già provveduto alla divisione dei
4 beni, di tal ché non hanno più pretese da avanzare al riguardo. 16) Il motociclo marca Yamaha, tg. CC03135, di proprietà della sarà trasferito al Parte_2
il quale se ne accollerà i relativi costi, compresi quelli assicurativi, nessuno escluso. Pt_1
17) Le parti concordano di dare immediata attuazione a tutti gli accordi raggiunti e sottoscritti nel presente ricorso.
18) Compensate tra le parti le spese di lite».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Pietrasanta (LU) il 10/5/2014, dal quale sono nati i due figli (nata il [...]) e (nato il [...]), entrambi ancora minorenni - hanno Per_1 Per_2 congiuntamente richiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte. Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte. Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto. Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la sussistenza del requisito della intollerabilità della prosecuzione della convivenza, la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di separazione personale merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 151 cod. civ. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento. La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti. Si dà atto che, con il ricorso introduttivo del procedimento di separazione personale, le parti hanno, altresì, proposto domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, formulando le condizioni connesse a tale pronuncia. Essendo la domanda così proposta procedibile - ai sensi dell'art. 473-bis.49, comma 1, cod. proc. civ.
- soltanto decorso il termine indicato dall'art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n. 898, e previo passaggio in giudicato della odierna sentenza, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore, affinché questi, decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, provveda ad acquisire - sempre con la modalità di cui all'art. 127-ter cod. proc. civ. - le note scritte contenenti la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la conferma da parte delle stesse delle istanze e conclusioni congiunte già formulate con riferimento alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio. A tale proposito, il Collegio ritiene sin da ora opportuno precisare che la modifica unilaterale delle predette condizioni formulate con il ricorso introduttivo sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis.19, comma 2, cod. proc. civ. In tale ipotesi, se le parti non raggiungeranno un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda di divorzio, difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni di cui all'art. 473-bis.51, comma 2, cod. proc. civ.
5 La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, non definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 uniti in matrimonio in Pietrasanta (LU) in data 10/5/2014, Parte_2 debitamente trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Pietrasanta (LU) all'Atto Numero 8, Parte 2, Serie A, dell'Anno 2014, autorizzandoli a vivere separati, ciascuno libero di fissare la residenza ove riterrà più opportuno, pur sempre con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate in ordine alla separazione personale pronunciata, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) PROVVEDE come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del giudice relatore dott. Gerardo Boragine;
d) SPESE DI LITE al definitivo;
e) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pietrasanta (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 15/10/2025.
Il Presidente estensore Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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