Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 28/04/2025, n. 31 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 31 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I T E R A M O Sezione Civile - Procedure concorsuali
Proc. n. 114-1/ / 2024 R.G. (rif.to C.P. 24/2012)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Teramo, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Carlo Calvaresi Presidente
Flavio Conciatori giudice relatore
Ninetta D'Ignazio giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA visto il ricorso, presentato ex art. 38 C.C.I.I. dal Pubblico Ministero in data 15/1/2024 nei
Con confronti di , P. VA , in concordato preventivo (c.p. Controparte_2 P.IVA_1
24/2012); premesso:
• che la debitrice ha depositato il piano concordatario approvato dai creditori in data
14/03/2013;
• che la procedura è stata omologata con decreto del 31/03/2015;
• che il decreto prevedeva che la procedura sarebbe stata completata entro il termine di 3 anni1; rilevato che Il Pubblico Ministero ha sollecitato la risoluzione del concordato e la contestuale dichiarazione di “fallimento”; osservato altresì che, mentre lo stesso Pubblico Ministero non dispone di legittimazione attiva ai fini della risoluzione dell'accordo concordatario, del quale non è parte, l'istanza di
“fallimento” deve essere ricevuta e opportunamente qualificata come “ricorso per apertura della liquidazione giudiziale” ai sensi dell'art. 38 C.C.I.I., avendo questi avuto notizia dello stato di insolvenza della debitrice in concordato preventivo;
Parte_1 Parte_2
esaminati gli atti e sentito il relatore;
dato atto che – a seguito della fissazione di udienza ai sensi degli artt. 41 e ss. C.C.I.I. – la debitrice ha contestato la sussistenza dei presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale, sostenendo, in sintesi:
a. che la liquidazione giudiziale non può essere aperta, in forza della previsione dell'art. 119 co. VII C.C.I.I., in quanto non è stato previamente risolto il concordato preventivo pendente, (evento peraltro non più producibile a seguito del decorso del termine di cui agli artt. 186 e 137 L.F.);
b. che la procedura concordataria non può ritenersi inadempiuta o incapace di adempiere, in forza di numerosi contenziosi avviati dopo l'omologa per rilevanti importi che, in caso di esito favorevole, apporterebbero le risorse necessarie;
c. che tali azioni erano state autorizzate dal Giudice Delegato, divenendo così parte delle attività cedute ai creditori;
d. che di conseguenza, la debitrice non può essere ritenuta insolvente.
Sollecitava pertanto la concessione di tempo nella misura di mesi 6 per avviare e concludere ulteriori attività di recupero di liquidità. osserva.
Va evidenziato che, sulla base delle relazioni rimesse dal liquidatore giudiziale e dal commissario giudiziale, l'obiettivo concordatario - oltre a non esser stato conseguito nel termine promesso ai creditori e dagli stessi accettato a seguito del conseguimento delle maggioranze di legge - non vi è più neppure alcuna ragionevole possibilità di conseguire tale obiettivo.
Va infatti premesso che le date/epoche di riferimento essenziali erano le seguenti:
➢ data di deposito del piano: 14/03/2013
➢ data di deposito del decreto di omologa: 31/03/2015
➢ tempo indicato come necessario per l'esecuzione: 3 anni
➢ termine per l'esecuzione dell'ultima attività: 31/03/2018.
Il termine per la completa esecuzione del piano è quindi ampiamente spirato.
Neppure vi è peraltro una ragionevole prospettiva di conseguimento a breve degli obiettivi concordatari.
Risulta infatti, sulla base del piano concordatario approvato dai creditori e omologato dal Tribunale, la seguente sintesi delle attività e delle passività:
attivi previsti conseguiti
Vendita immobili € 4.589.645,00 € 2.344.160,00
Riscossione crediti commerciali € 1.670.500,62 € 16.000,00
Affitti di azienda - locazioni non quantificato € 0,00
Magazzino e beni mobili € 2.777.594,00 € 325.981,00
Riscossione crediti tributari € 197.966,56 € 0,00
Riscossione altri crediti € 757.601,32 € 0,00
Riscossione canoni di affitto € 180.000,00 € 0,00
Disponibilità liquide € 149.154,95 € 0,00
Nota di variazione IVA € 1.182.000,00 € 0,00 totale attivo € 12.962.836,45 € 3.234.369,22
Dunque, a seguito delle attività liquidatorie compiute, a fronte di un attivo previsto di
€ 12.962.836,45, la procedura ha incassato l'importo di € 3.234.369,22, cui occorre aggiungere immobili rimasti invenduti, stimati per € 1.534.990.00, che, a seguito degli esperimenti deserti, dovrebbero essere teoricamente posti in vendita al valore complessivo di € 682.343,00.
Per contro, le passività prededucibili o privilegiate da soddisfare sono riassunte nella tabella che segue: passivi da soddisfare integralmente e in quota totale prededuzioni € 1.685.948,16 creditori con privilegio ipotecario € 2.467.542,19 creditori con privilegio mobiliare € 7.928.783,91 creditori da soddisfare al 100% € 10.396.326,10 chirografari e degradati computati al valore di soddisfacimento € 28.327.452,35 importo necessario per adempimento concordatario € 38.723.778,45
E' stato peraltro effettuato un riparto parziale in favore di lavoratori con credito prededucibile per un importo di € 94.076,34, il che riduce a € 1.591.871,82 il fabbisogno per poste prededucibili.
Come si evince facilmente, allo stato attuale, la procedura dispone di € 3.234.369,22, con un differenziale negativo rispetto al fabbisogno.
E' dunque evidente che – anche nella inverosimile ipotesi che i beni da liquidare e i crediti da incassare apportassero alla procedura i medesimi auspicati nel piano – le obbligazioni concordatarie non potrebbero essere adempiute.
Merita poi osservare che – essendo stato ritratto dalla liquidazione dei beni immobili un attivo
3 di € 1.661.817,00 (cui occorrerebbe aggiungere quanto derivato da canoni di locazione e dalla quota dei fitti d'azienda imputabile a massa immobiliare, non facilmente scorporabile), a fronte di un'aspettativa di € 4.589.645,00, risulterebbero mancare risorse derivanti da massa immobiliare, necessarie al soddisfacimento dei creditori ipotecari, per circa € 2.500.000,00.
Né a tale deficit potrebbe supplirsi con apporti derivanti da cause per recupero crediti, i cui ipotetici risultati confluirebbero nella massa destinata ai creditori aventi privilegio di natura mobiliare e non mai nella massa immobiliare.
Ne risulta dunque – oltre all'inadempimento del concordato nel termine massimo previsto – anche la certa impossibilità di onorarne gli obblighi in futuro.
Anche le ulteriori obiezioni sollevate dalla debitrice non appaiono fondate.
Infatti in riferimento ai motivi esposti può osservarsi:
a. che la previsione dell'art. 119 co. VII C.C.I.I., non è applicabile alle procedure di concordato preventivo omologate ai sensi della Legge Fallimentare in forza delle disposizioni transitorie di cui all'art. 390 co. II C.C.I.I. 3. Né d'altra parte sarebbe stato coerente per il Legislatore delegato incidere su accordi tra debitori e creditori, votati da questi ultimi in considerazione delle previsioni vigenti all'epoca del voto4.
b. che gli ipotetici nuovi apporti di denaro rappresentati dalla debitrice deriverebbero da attività liquidatorie non ricomprese nell'accordo concordatario votato dai creditori e recepito dal Tribunale, quindi estranee alla procedura omologata, e, oltre a ciò, non sarebbero destinabili al soddisfacimento dei crediti ipotecari, attenendo alla massa di natura mobiliare (salvo che per creditori godenti di privilegio sussidiario);
c. che, come previsto dall'art. 181 L.F., la procedura di concordato si conclude con l'omologa, decadendo (salve le minime attribuzioni loro riservate) sia l'organo giudiziale collegiale che quello monocratico, sostituiti a tutti gli effetti dal comitato dei creditori. Ne consegue che il Giudice Delegato non avrebbe alcuna competenza autorizzativa né rispetto alle azioni da autorizzare, né, tanto meno, all'integrazione o modifica dell'accordo concordatario approvato dai creditori;
d. che di conseguenza, la debitrice è soggetta al vaglio di insolvenza sia per quanto all'accordo concordatario non onorato, sia per quanto a ulteriori debitorie originatesi o maturate successivamente e quindi non considerate nel piano e non oggetto dell'accordo omologato.
Occorre pertanto verificare se sussista lo stato di insolvenza ai sensi dell'art. 2 co. I lett. b), intendendosi per tale “lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”.
Sul punto occorre rimarcare:
• che le obbligazioni concordatarie sono rimaste almeno in parte – certamente significativa
– inadempiute nel termine promesso ai creditori;
• che le attività cedute ai creditori ed oggetto del piano, quantificate nella misura conseguita dai liquidatori, non consentirebbero di oltrepassare nel pagamento la quota del 20% o 25% dei debiti privilegiati da soddisfare integralmente;
• che è risultata inoltre l'esistenza di ulteriori debiti non considerati nel piano concordatario
(che quindi non potrebbero essere onorati con gli attivi del concordato, se non con eventuali plusvalenze di cui si fosse prevista la restituzione ala debitrice) e in particolare:
1. debiti di natura erariale per € 6.350.272,57, aventi titolo successivo alla presentazione del piano, quindi estranei ad esso;
2. debiti derivanti da interessi maturati su crediti privilegiati successivamente all'epoca prevista per il completamento delle attività esecutive - e quindi del pari non oggetto del piano concordatario e non soggetti a soddisfazione mediante le risorse concordatarie – debiti che non sono stati non compiutamente quantificati dagli organi della procedura, ma che sono certamente rilevanti, stante l'entità della sorte capitale insoddisfatta alla data del 31/03/2018, pari all'incirca a € 7.900.000,00.
Dalla lettura degli atti della procedura non risulta peraltro l'esistenza di risorse utili a fronteggiare tali debiti, potendo al più considerarsi utilizzabile al fine di fronteggiare tale importo, l'insieme dei canoni corrisposti dal conduttore per la locazione dell'immobile sito in
Sant'Egidio alla Vibrata alla Via Verdi (rapporto di locazione non contemplato nella proposta concordataria e stipulata quindi dai liquidatori successivamente all'omologazione del concordato) per € 142.740,00.
Né è pensabile che la debitrice possa fronteggiare tali esposizioni con il risultato di contenziosi da avviare, rispetto ai quali non può esservi alcuna certezza, né nello “an”, né, soprattutto, nel
“quando”, dovendosi in ogni caso escludere il carattere di “regolarità” nell'adempimento delle obbligazioni.
5 Ne consegue quindi come accertata, fermo il decorso del termine di adempimento,
l'impossibilità di conseguire in ogni caso gli obiettivi della procedura di concordato preventivo omologata per carenza di risorse e di soddisfare le ulteriori passività non comprese nell'accordo concordatario.
P.Q.M.
rilevato che la verifica della sussistenza dei presupposti formali anche di competenza territoriale
è già stata operata per le fasi di ammissione ed omologa del concordato preventivo
Visti gli artt. 2, 45, 49 C.C.I.I.
DICHIARA
• inammissibile la richiesta di risoluzione del concordato preventivo per difetto di legittimazione attiva, a prescindere dell'avvenuto decorso del termine decadenziale di cui all'art. 186 e 137 co. III L.F. Con
• aperta la procedura della liquidazione giudiziale nei confronti di “ CP_2
, P. VA , in persona dell'amministratore unico e legale
[...] P.IVA_1
rappresentante p.t. definita – con esito negativo – la fase di concordato preventivo n. 24/2012, con conseguente estinzione del procedimento, con versamento sul conto della procedura di L.G., che i curatori vorranno immediatamente aprire, delle somme giacenti sul conto della procedura di concordato che sarà immediatamente chiuso una volta effettuato l'adempimento da parte del liquidatore giudiziale.
NOMINA
Giudice Delegato il dott. Flavio Conciatori;
Curatori il dott. e l'avv. Gaetano Biocca, collegialmente, con espressa Persona_1
autorizzazione:
a. ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b. ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c. ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto- legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
d. ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e. ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa
6 debitrice.
Avverte il curatore che la procedura, salvo complessità particolari, la cui effettività sarà valutata dal giudice delegato, dovrà essere conclusa nel termine di 36 mesi.
ORDINA al legale rappresentante della debitrice di depositare entro tre giorni, ove non già depositati:
i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis c.c., i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale.
FISSA
l'udienza del giorno martedì 2 dicembre 2025 per la verifica dello stato passivo, disponendo che il Curatore predisponga e depositi l'elenco dei creditori almeno 30 giorni prima della data di udienza, specificando per ciascun creditore se la comunicazione abbia avuto luogo con modalità differenti rispetto a quella tramite PEC.
L'udienza si svolgerà "a trattazione scritta" ex art. 127 ter c.p.c..
I creditori, i titolari di diritti sui beni ed il debitore possono esaminare il progetto e presentare al curatore, con le modalità indicate dall'articolo 201, co. II C.C.I.I., osservazioni scritte e documenti integrativi fino a cinque giorni prima dell'udienza.
Il curatore, esaminate tali osservazioni, potrà rettificare il progetto, reiterando le comunicazioni di cui all'art. 201 co. I primo periodo ai soli creditori interessati dalla rettifica, richiedendo il differimento dell'udienza. Comunicherà il conseguente differimento a tutti i creditori.
AVVISA il debitore che può chiedere di essere sentito, anche sulle domande di ammissione al passivo.
ASSEGNA ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di 30 giorni prima dell'udienza per la presentazione, mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore, delle domande di insinuazione dei crediti, di rivendicazione o restituzione di beni mobili e immobili e dei relativi documenti, con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata, avvertendoli che le domande depositate oltre i termini di legge saranno considerate tardive o ultratardive;
DISPONE che non si dia luogo all'apposizione dei sigilli, disponendo che il Curatore, ove occorra anche in presenza di ausiliario per le attività compilative, da intendersi autorizzato, rediga l'inventario entro giorni 30 - salva proroga - dalla data di deposito della sentenza e con immediato deposito.
7 Entro due giorni dalla comunicazione, lo stesso Curatore vorrà far pervenire a questo Ufficio la propria accettazione o rinuncia all'incarico, comunicandola altresì nelle forme di legge al
Registro delle Imprese per l'annotazione.
Il Curatore provvederà ad eseguire le comunicazioni ai creditori almeno due mesi prima dell'udienza di verifica dello stato passivo, evidenziando opportunamente l'invito a rendersi disponibili per la composizione del comitato dei creditori.
Il Curatore, entro giorni dieci dalla formazione dell'inventario, dovrà comunicare al Giudice
Delegato l'eventuale esistenza di beni deteriorabili o comunque soggetti a rapido deprezzamento onde consentirne la vendita immediata ex art. 685 c.p.c., al fine di maggior tutela delle ragioni creditorie.
Del pari, il Curatore provvederà all'individuazione dell'Istituto di Credito per l'accensione del conto corrente della procedura, tenendo tuttavia presente che non potranno essere concordate condizioni più sfavorevoli rispetto alle migliori proposte formalizzate al Tribunale dagli Istituti di credito.
Ove ricorra l'ipotesi di cui all'art. 209 C.C.I.I. la relativa istanza sarà depositata prima della data di verifica dello stato passivo. In ogni caso sarà espressa la valutazione in ordine alle insinuazioni dei creditori lavoratori.
Entro 60 giorni dalla redazione dell'inventario, e in ogni caso non oltre 180 giorni dalla presente sentenza, il curatore predisporrà un programma di liquidazione - anche parziale - da sottoporre all'approvazione del comitato dei creditori, con impegno al suo completamento nei successivi
3 mesi, al fine di consentire il tempestivo avvio di eventuali azioni recuperatorie, risarcitorie, di responsabilità, opportunamente supportate in sede cautelare.
Il mancato rispetto del termine senza giustificato motivo può costituire causa di revoca del curatore.
La presente sentenza deve essere comunicata e pubblicata nelle forme di cui all'art. 45 C.C.I.I.
Teramo, 22/04/2025
Il Giudice rel.-est. Il Presidente
Flavio Conciatori Carlo Calvaresi
8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Per la precisione va osservato che a seguito del rilievo contenuto nel decreto di ammissione del 26/4/2013, nel quale si rimarcava la mancata indicazione della data alla quale dovesse ritenersi presumibile il completamento delle operazioni di liquidazione, con integrazione del 15/4/2013, veniva depositata dalla debitrice una tabella riassuntiva (cfr. pagg. 6/7) delle attività rimesse al liquidatore giudiziale una volta intervenuta l'omologa, con riferimento ad un orizzonte temporale triennale;
nel decreto di omologa non è indicato alcun periodo limite entro il quale le attività di liquidazione e ripartizione dovevano essere completate;
deve pertanto ritenersi che il Collegio abbia implicitamente recepito la tempistica specificata dalla debitrice.
1 2 Dovendosi opportunamente riqualificare in tal modo le istanze di “fallimento”.
2 3 Si veda altresì la relazione illustrativa del C.C.I.I.: “La regola generale adottata, per evidenti ragioni di semplificazione, è quella secondo la quale restano disciplinati dalla legge anteriore sia i procedimenti pendenti alla data dell'entrata in vigore del presente decreto, sia le procedure pendenti alla medesima data. Anche le procedure aperte a seguito della definizione dei ricorsi e delle domande depositati prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo, per le medesime esigenze di semplificazione e per evitare difficoltà operative nel passaggio da una sentenza o un decreto pronunciati ai sensi del r.d. n.267 del 1942 o della legge n.3 del 2012 a procedure definite diversamente anche solo sotto il profilo lessicale.” 4 Né dagli artt. 6 co. I lett. m) e 7 della Legge delega 155/2017 sembra potersi evincere la delega al Governo di una siffatta elaborazione normativa.
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