CA
Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 19/11/2025, n. 3926 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3926 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
d.ssa Rosa Bernardina Cristofano Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli Consigliere rel./est d.ssa Laura Laureti Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'esito della udienza in trattazione cartolare ex art. 127 ter cpc del 10.11.2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.840/25 RG avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n. Tribunale di Nola n.2025/2024 pubblicata il
24/10/2024
TRA
in persona del legale rapp.te Parte_1
p.t., rappresentata e difesa dall'avv.to Luigi Barone
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso, dagli avv.ti Annalisa Fuso e CP_1
LE EP
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso CP_2 dall'avv.to Giuliana Cavalcanti
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso CP_3 dall'avv.to Maria Golia
APPELLATI
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con il ricorso di primo grado proponeva opposizione al CP_1 preavviso di fermo amministrativo sulla propria autovettura notificatogli il 15.11.22 per euro 201.889,17, eccependo la prescrizione dei crediti portati dagli avvisi di addebito e dalle cartelle indicate nel provvedimento e allegando di non aver ricevuto la notifica di sei degli atti presupposti indicati.
Pertanto, concludeva chiedendo al Giudice adito: “1) in via preliminare disporre, inaudita altera parte o, in subordine, previa fissazione di apposita udienza o, in ulteriore subordine, all'udienza di merito, la sospensione dell'impugnata comunicazione preventiva di fermo amministrativo;
2) nel merito, dichiarare che non ha diritto a effettuare Parte_1
l'iscrizione del fermo amministrativo, in ragione della prescrizione quinquennale dei crediti previdenziali e assicurativi come puntualmente individuati nel presente atto non che in ragione della omessa notifica degli avvisi di addebito”.
Si costituivano con distinte memorie difensive l'
[...]
l' e l' , contestando tutto quanto Parte_1 CP_2 CP_3 esposto in ricorso e ribadendo la correttezza del proprio operato.
Eccepivano che il ricorrente aveva presentato istanza di definizione agevolata, e concludevano chiedendo il rigetto del ricorso perché infondato.
Con la sentenza impugnata il Tribunale dichiarava cessata la materia del contendere relativamente alle posizioni nn. 37120150007465938000
07120150154820710000, 37120160008291290000, 07120160063305251000,
37120160015716940000 ed accoglieva (per il resto) l'opposizione, dichiarando non dovute dal ricorrente agli Enti creditori le somme portate da tutte le altre cartelle o avvisi di addebito opposti e compensando tra le parti le spese processuali.
Propone appello l' rilevando: Controparte_4
pag. 2/10 -l'omessa motivazione sulla eccepita nullità della notificazione siccome non proposta innanzi all'Avvocatura dello Stato ex artt. 144 comma 1 c.p.c e 11 comma 1 R.D. n. 1311/1933,
-l'errata e omessa motivazione sull'inammissibilità del ricorso siccome generico e tardivo e sulla carenza dei presupposti necessari per impugnare il preavviso di fermo atteso che il preavviso di fermo amministrativo poteva essere impugnato solo per vizi propri, mai eccepiti dal ricorrente,
-che il Tribunale aveva errato nell'accogliere l'eccezione di prescrizione atteso che tutti gli atti presupposti erano stati regolarmente notificati e non era maturata alcuna prescrizione,
che, nello specifico quanto agli AVA, risultava dal fascicolo CP_2 che il N.371-2014-0002253006000 era stato notificato il 30/05/2014, il N.371-2015-0007465938000 era stato notificato il 20/10/2015, il
N.371-2016-0015716940000 era stato notificato il 14/11/2016, il
N.371-2017-0006975428000 era stato notificato il 22/09/2017, il
N.371-2017-0012530861000 era stato notificato il 23/10/2017, il
N.371-2018-0018641954000 era stato notificato il 21/12/2018, il
N.371-2018-0022183537000 era stato notificato il 12/01/2019, il
N.371-2019-0004782715000 era stato notificato il 04/07/2019, il
N.371-2021-0002494873000 era stato notificato il 27/12/2021; quanto alle cartelle, risultava che la cartella n. 07120110073141007000 era stata notificata il 21/03/2011 a mani del familiare convivente con rar, la cartella n. 0712011024873636200 era stata notificata il
15/12/2011 nelle mani del destinatario, la cartella n.07120140103148614000 era stata notificata il 27/03/2015 ai sensi dell'art. 140 per irreperibilità relativa, la cartella n.
07120150083586245000 era stata notificata personalmente al destinatario il 08/10/2015, la cartella n. 0712015015482071000 era stata notificata personalmente al destinatario l'11/03/2016,
pag. 3/10 -che vi erano stati successivi atti interruttivi costituiti dagli avvisi di intimazione del 25/11/2016, del 22/01/2019 e del
7/03/2019, dalla domanda di definizione agevolata e dal preavviso del 15/11/2022 impugnato: l'avviso di intimazione n.
071201690403662433000 notificato il 25/11/2016 a mezzo deposito
CCIAA, l'avviso n. 07120189043443239000 notificato il 22/01/2019 personalmente al destinatario con notifica 67367816610-7, l'avviso n. 07120189051107954000 notificato il 07/03/2019 personalmente al destinatario con notifica 67362992249-5, domanda di adesione agevolata il 20/06/2019 a mezzo pec;
-la propria carenza di legittimazione passiva attesa la redazione dei ruoli da parte degli Enti Impositori,
chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, di dichiarare la nullità della notifica del ricorso perché non effettuato presso l'Avvocatura dello Stato, l'inammissibilità ed infondatezza del ricorso per errata identificazione e per carenza dei vizi propri del preavviso di fermo e, per l'effetto, accertata la regolare notifica delle cartelle e degli avvisi e il non decorso della prescrizione siccome ritualmente interrotta, il corretto operato di e in CP_5 ogni caso il difetto di legittimazione passiva, il tutto con il favore delle spese di lite del doppio grado.
Replica : CP_1
-che l'eccezione di nullità della notifica del ricorso introduttivo del primo grado per non essere lo stesso stato notificato all'Avvocatura Distrettuale è pretestuosa atteso che l' , pur CP_5 esercitando funzioni pubblicistiche, non è amministrazione dello
Stato in senso stretto ma ente dotato di autonoma personalità giuridica di diritto pubblico, mentre l'invocato art.11 del R.D.
1611/1933 è riferito alle sole amministrazioni statali;
che il
Protocollo tra e Avvocatura Generale dello Stato del 22 giugno CP_5
pag. 4/10 2017 sancisce la rappresentanza in Cassazione ma solo per giudizi davanti a tale Corte, e non per i giudizi di primo grado ordinari,
-che l'eccezione sulla impugnabilità del fermo solo per vizi propri
è contraddittoria, avendo l'appellante poi specificato che un vizio proprio è quello della omessa notifica delle cartelle esattoriali e dell'intervenuta prescrizione del debito successiva alla notifica delle cartelle,
-che l'eccezione di prescrizione del credito maturata successivamente alla notifica della cartella di pagamento può essere fatta valere con l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. trattandosi di contestazione che ha ad oggetto non la regolarità degli atti della riscossione, ma l'esistenza stessa del credito e, quindi, la sussistenza del diritto di procedere alla riscossione coattiva,
-che l' non aveva provato la corretta notifica dell'avviso di CP_5 intimazione n. 07120169043662433000, mancando la prova dell'invio e della ricezione della comunicazione di avvenuto deposito presso
, CP_6
-che dalla documentazione prodotta in primo grado da parte dell' è possibile verificare che anche in Controparte_7 presenza delle asserite notifiche, la prescrizione sarebbe comunque maturata per la cartella n. 07120110073141007000, la cartella
07120110248786362000, l'avviso di addebito 37120112002139516000.
L' deduce in appello: CP_2
-che il Tribunale ha erroneamente accolto l'eccezione di prescrizione sollevata dal ricorrente atteso che tutti gli atti impositivi erano stati ritualmente notificati come documentato CP_2 nel corso del giudizio di prime cure e che per tutti erano presenti una serie di atti recuperatori posti in essere dal Concessionario e pag. 5/10 una domanda di definizione agevolata in stato attivo, con versamenti in corso a far data dal 15 marzo 2023;
-che la domanda di definizione dimostrava che i titoli esecutivi erano entrati nella sfera giuridica di conoscenza del ricorrente con conseguente riconoscimento del debito,
-che ai fini della prescrizione doveva tenersi conto anche del periodo di sospensione di 311 giorni (dal 23 febbraio al 30 giugno
2020) introdotto dall'art. 37, comma secondo, DL 17 marzo 2020 n.18 conv. in L. 27/2020, al quale aggiungere l'ulteriore periodo previsto dal DL 183/20 (dal 31 dicembre 2020 fino al 30 giugno
2021).
L' , costituitosi in questo grado, si è riportato alla memoria CP_3 difensiva ed alla documentazione depositate primo grado.
Disposta la trattazione scritta ed acquisite le note di parte, all'odierna udienza, come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c., la
Corte ha riservato la causa in decisione.
*********
Infondata è l'eccezione di nullità della notifica del ricorso di primo grado sollevata dalla sul Controparte_8 rilievo assorbente che vi è stato raggiungimento dello scopo ex art.156 co. 3 cpc essendosi l' costituita in primo grado con Pt_1 memoria difensiva contenente compiuta ed articolata difesa.
Parimenti infondata è l'eccezione di inammissibilità del ricorso in quanto con l'opposizione non erano eccepiti vizi propri del preavviso, la stessa appellante si contraddice laddove indica quali
“vizi propri” l'omessa notifica delle cartelle esattoriali e l'intervenuta prescrizione del debito successiva alla notifica delle cartelle, cioè proprio i vizi sollevati dallo in primo grado. CP_1
In termini generali (cfr. Sezioni Unite n.26283/22) in caso di omessa o invalida notifica della cartella, il debitore può impugnare pag. 6/10 l'iscrizione ipotecaria o il fermo di mobili registrati o il relativo preavviso e può proporre opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi;
nel caso di specie il ricorrente in primo grado ha azionato proprio tale tipo di domanda.
Passando al merito l'appello è solo parzialmente fondato e va accolto nei limiti che si andranno ad esporre.
In primo luogo il Collegio rileva che alcuna censura specifica è stata avanzata in ordine alla statuizione di cessazione della materia del contendere pronunciata in primo grado, per cui tale parte della decisione è passata in giudicato.
La questione nodale della controversia è quella relativa alla eventuale maturata prescrizione dei crediti portati nei titoli presupposti al preavviso impugnato (prescrizione successiva alla notifica asserita dei titoli stessi) e la corretta o meno notificazione degli stessi, il tutto relativamente ai titoli non oggetto della pronuncia di cessazione.
Sul punto la sentenza sinteticamente ha ritenuto che per le cartelle e gli AVA non oggetto della pronuncia di cessazione mancasse la prova della notificazione ovvero fosse maturata la prescrizione successivamente alla notificazione, senza però fare un esame analitico della produzione documentale in atti con riferimento ai singoli atti presupposti ed ai successivi atti interruttivi.
Tale esame è stato eseguito dal Collegio ed è emerso che per alcuni degli atti presupposti la notificazione è stata correttamente eseguita e non si è maturata la successiva prescrizione esecutiva in ragione degli atti interruttivi notificati dalla . CP_5
In via preliminare in ordine alla notificazione della intimazione di pagamento in data 21.11.16, attese le contestazioni spiegate dallo e la rilevanza di tale atto ai fini della interruzione degli CP_1 ulteriori atti presupposti, il Collegio osserva che il deposito eseguito presso la Camera di Commercio è stato regolarmente pag. 7/10 comunicato allo con raccomandata depositata in atti e da lui CP_1 ricevuta (cfr. cartolina AR con indicazione del n. raccomandata di spedizione n.672293610447). L'intimazione de qua costituisce quindi atto interruttivo valido ed efficace.
Analizzando partitamente i singoli atti presupposti e le produzioni documentali in atti risulta che:
-la cartella n. 07120110073141007000 è stata notificata il 21.3.11 a familiare convivente (è prodotta la cartolina AR con indicazione del numero della cartella), ma il successivo atto interruttivo, cioè la intimazione di pagamento notificata il 21.11.16, è tardivo rispetto al maturarsi del quinquennio di prescrizione;
sulla interruzione della prescrizione non incidono le istanze di definizione agevolata presentate dallo solo nel 2019 a prescrizione ormai maturata, CP_1
-la cartella n. 07120110248786362000 è stata notificata il
15/12/2011 (per crediti e anni 2008-2011) regolarmente CP_2 CP_3
(notifica al destinatario;
cartolina AR con indicazione numero cartella) ed il successivo termine di prescrizione è stato validamente interrotto dalla intimazione di pagamento notificata il
21.11.16, da quella notificata il 7.3.19 (a mani) e dal preavviso impugnato (notificato il 15.11.22),
-l'avviso di addebito n. 37120112002139516000 è stato asseritamente notificato il 2/11/2011, ma agli atti non risulta documentata la notificazione,
-l'avviso di addebito n.37120140002253006000 è stato asseritamente notificato il 30/05/2014 ma in atti non vi è prova della notifica
(manca prova della consegna),
-la cartella n.07120140103148614000 è stata notificata il
27/03/2015, risulta la prova della notificazione (cfr. notificata
CAD della compiuta giacenza); il successivo quinquennio è stato validamente interrotto dalle intimazioni notificate il 21.11.16 ed il 22.1.19 e poi dal preavviso impugnato,
pag. 8/10 -l'avviso di addebito n. 37120150000431805000 risulta notificato il
19/05/2015 (cfr. cartolina AR con indicazione numero AVA) ed il termine prescrizionale è stato successivamente interrotto dalle intimazioni notificate nel 2016 e nel gennaio 2019 e dal preavviso impugnato,
-la cartella n.07120150083586245000 è stata notificata l'8/10/2015, in atti vi è prova della notificazione (cartolina AR firmata per ricevuta con indicazione del numero della cartella), il successivo termine di prescrizione è stato interrotto dalle intimazioni notificate nel 2016 e nel marzo 2019 e dal preavviso impugnato,
-l'avviso di addebito n. 37120150001132335000 è stato asseritamente notificato il 20/07/2015 ma in atti non vi è prova della notificazione,
-l'avviso di addebito n.37120150012678786000 è stato asseritamente notificato il 24/11/2015 ma non vi è prova della notificazione,
-l'avviso n. 37120170006975428000 è stato asseritamente notificato il 22/09/2017 ma in atti non vi è prova della avvenuta consegna,
-l'avviso di addebito n. 37120170012530861000 è stato asseritamente notificato il 23/10/2017 ma in atti manca la prova della consegna
-l'avviso di addebito n. 37120180018641954000 è stato notificato il
21/12/2018 via pec, in atti vi è la prova della notificazione
(accettazione e consegna) ed il successivo termine di prescrizione quinquennale è stato interrotto con il preavviso impugnato,
-l'avviso di addebito n. 37120180022183537000 è stato notificato il
12/01/2019 via pec, in atti vi è la prova della notificazione
(accettazione e consegna) ed il successivo termine di prescrizione quinquennale è stato interrotto con il preavviso impugnato,
-l'avviso di addebito n. 37120190004782715000 è stato asseritamente notificato via pec il 04/07/2019 ma in atti non è documentata la corretta notificazione (vi è solo la ricevuta di accettazione),
pag. 9/10 -l'avviso di addebito n. 37120210002494873000 è stato asseritamente notificato il 27/12/2021 ma non vi è prova della consegna della raccomandata.
Pertanto, in conclusione, rispetto alla pronuncia “tombale” emessa in primo grado, risultano validamente notificati i seguenti atti presupposti: cartella n.07120110248786362000, cartella n.07120140103148614000, avviso di addebito n.37120150000431805000, cartella n.07120150083586245000, avviso di addebito n.37120180018641954000 e avviso di addebito n.37120180022183537000; per i crediti portati in tali atti non si è poi maturata alcuna prescrizione successiva alla notificazione alla luce degli atti interruttivi sopra indicati partitamente per ciascun atto.
In tali limiti va accolto l'appello della Controparte_8
.
[...]
Attesa la reciproca soccombenza le spese del doppio grado vanno integralmente compensate tra tutte le parti in causa.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-in parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza di primo grado, rigetta l'opposizione spiegata in primo grado da relativamente alla cartella CP_1
n.07120110248786362000, alla cartella n.07120140103148614000, all'avviso di addebito n.37120150000431805000, alla cartella n.07120150083586245000, all'avviso di addebito n.37120180018641954000 ed all'avviso di addebito n.37120180022183537000;
-compensa tra tutte le parti le spese di lite del doppio grado.
Napoli 10.11.2025
il Consigliere est. il Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli d.ssa Rosa Bernardina Cristofano
pag. 10/10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
d.ssa Rosa Bernardina Cristofano Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli Consigliere rel./est d.ssa Laura Laureti Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'esito della udienza in trattazione cartolare ex art. 127 ter cpc del 10.11.2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.840/25 RG avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n. Tribunale di Nola n.2025/2024 pubblicata il
24/10/2024
TRA
in persona del legale rapp.te Parte_1
p.t., rappresentata e difesa dall'avv.to Luigi Barone
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso, dagli avv.ti Annalisa Fuso e CP_1
LE EP
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso CP_2 dall'avv.to Giuliana Cavalcanti
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso CP_3 dall'avv.to Maria Golia
APPELLATI
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con il ricorso di primo grado proponeva opposizione al CP_1 preavviso di fermo amministrativo sulla propria autovettura notificatogli il 15.11.22 per euro 201.889,17, eccependo la prescrizione dei crediti portati dagli avvisi di addebito e dalle cartelle indicate nel provvedimento e allegando di non aver ricevuto la notifica di sei degli atti presupposti indicati.
Pertanto, concludeva chiedendo al Giudice adito: “1) in via preliminare disporre, inaudita altera parte o, in subordine, previa fissazione di apposita udienza o, in ulteriore subordine, all'udienza di merito, la sospensione dell'impugnata comunicazione preventiva di fermo amministrativo;
2) nel merito, dichiarare che non ha diritto a effettuare Parte_1
l'iscrizione del fermo amministrativo, in ragione della prescrizione quinquennale dei crediti previdenziali e assicurativi come puntualmente individuati nel presente atto non che in ragione della omessa notifica degli avvisi di addebito”.
Si costituivano con distinte memorie difensive l'
[...]
l' e l' , contestando tutto quanto Parte_1 CP_2 CP_3 esposto in ricorso e ribadendo la correttezza del proprio operato.
Eccepivano che il ricorrente aveva presentato istanza di definizione agevolata, e concludevano chiedendo il rigetto del ricorso perché infondato.
Con la sentenza impugnata il Tribunale dichiarava cessata la materia del contendere relativamente alle posizioni nn. 37120150007465938000
07120150154820710000, 37120160008291290000, 07120160063305251000,
37120160015716940000 ed accoglieva (per il resto) l'opposizione, dichiarando non dovute dal ricorrente agli Enti creditori le somme portate da tutte le altre cartelle o avvisi di addebito opposti e compensando tra le parti le spese processuali.
Propone appello l' rilevando: Controparte_4
pag. 2/10 -l'omessa motivazione sulla eccepita nullità della notificazione siccome non proposta innanzi all'Avvocatura dello Stato ex artt. 144 comma 1 c.p.c e 11 comma 1 R.D. n. 1311/1933,
-l'errata e omessa motivazione sull'inammissibilità del ricorso siccome generico e tardivo e sulla carenza dei presupposti necessari per impugnare il preavviso di fermo atteso che il preavviso di fermo amministrativo poteva essere impugnato solo per vizi propri, mai eccepiti dal ricorrente,
-che il Tribunale aveva errato nell'accogliere l'eccezione di prescrizione atteso che tutti gli atti presupposti erano stati regolarmente notificati e non era maturata alcuna prescrizione,
che, nello specifico quanto agli AVA, risultava dal fascicolo CP_2 che il N.371-2014-0002253006000 era stato notificato il 30/05/2014, il N.371-2015-0007465938000 era stato notificato il 20/10/2015, il
N.371-2016-0015716940000 era stato notificato il 14/11/2016, il
N.371-2017-0006975428000 era stato notificato il 22/09/2017, il
N.371-2017-0012530861000 era stato notificato il 23/10/2017, il
N.371-2018-0018641954000 era stato notificato il 21/12/2018, il
N.371-2018-0022183537000 era stato notificato il 12/01/2019, il
N.371-2019-0004782715000 era stato notificato il 04/07/2019, il
N.371-2021-0002494873000 era stato notificato il 27/12/2021; quanto alle cartelle, risultava che la cartella n. 07120110073141007000 era stata notificata il 21/03/2011 a mani del familiare convivente con rar, la cartella n. 0712011024873636200 era stata notificata il
15/12/2011 nelle mani del destinatario, la cartella n.07120140103148614000 era stata notificata il 27/03/2015 ai sensi dell'art. 140 per irreperibilità relativa, la cartella n.
07120150083586245000 era stata notificata personalmente al destinatario il 08/10/2015, la cartella n. 0712015015482071000 era stata notificata personalmente al destinatario l'11/03/2016,
pag. 3/10 -che vi erano stati successivi atti interruttivi costituiti dagli avvisi di intimazione del 25/11/2016, del 22/01/2019 e del
7/03/2019, dalla domanda di definizione agevolata e dal preavviso del 15/11/2022 impugnato: l'avviso di intimazione n.
071201690403662433000 notificato il 25/11/2016 a mezzo deposito
CCIAA, l'avviso n. 07120189043443239000 notificato il 22/01/2019 personalmente al destinatario con notifica 67367816610-7, l'avviso n. 07120189051107954000 notificato il 07/03/2019 personalmente al destinatario con notifica 67362992249-5, domanda di adesione agevolata il 20/06/2019 a mezzo pec;
-la propria carenza di legittimazione passiva attesa la redazione dei ruoli da parte degli Enti Impositori,
chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, di dichiarare la nullità della notifica del ricorso perché non effettuato presso l'Avvocatura dello Stato, l'inammissibilità ed infondatezza del ricorso per errata identificazione e per carenza dei vizi propri del preavviso di fermo e, per l'effetto, accertata la regolare notifica delle cartelle e degli avvisi e il non decorso della prescrizione siccome ritualmente interrotta, il corretto operato di e in CP_5 ogni caso il difetto di legittimazione passiva, il tutto con il favore delle spese di lite del doppio grado.
Replica : CP_1
-che l'eccezione di nullità della notifica del ricorso introduttivo del primo grado per non essere lo stesso stato notificato all'Avvocatura Distrettuale è pretestuosa atteso che l' , pur CP_5 esercitando funzioni pubblicistiche, non è amministrazione dello
Stato in senso stretto ma ente dotato di autonoma personalità giuridica di diritto pubblico, mentre l'invocato art.11 del R.D.
1611/1933 è riferito alle sole amministrazioni statali;
che il
Protocollo tra e Avvocatura Generale dello Stato del 22 giugno CP_5
pag. 4/10 2017 sancisce la rappresentanza in Cassazione ma solo per giudizi davanti a tale Corte, e non per i giudizi di primo grado ordinari,
-che l'eccezione sulla impugnabilità del fermo solo per vizi propri
è contraddittoria, avendo l'appellante poi specificato che un vizio proprio è quello della omessa notifica delle cartelle esattoriali e dell'intervenuta prescrizione del debito successiva alla notifica delle cartelle,
-che l'eccezione di prescrizione del credito maturata successivamente alla notifica della cartella di pagamento può essere fatta valere con l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. trattandosi di contestazione che ha ad oggetto non la regolarità degli atti della riscossione, ma l'esistenza stessa del credito e, quindi, la sussistenza del diritto di procedere alla riscossione coattiva,
-che l' non aveva provato la corretta notifica dell'avviso di CP_5 intimazione n. 07120169043662433000, mancando la prova dell'invio e della ricezione della comunicazione di avvenuto deposito presso
, CP_6
-che dalla documentazione prodotta in primo grado da parte dell' è possibile verificare che anche in Controparte_7 presenza delle asserite notifiche, la prescrizione sarebbe comunque maturata per la cartella n. 07120110073141007000, la cartella
07120110248786362000, l'avviso di addebito 37120112002139516000.
L' deduce in appello: CP_2
-che il Tribunale ha erroneamente accolto l'eccezione di prescrizione sollevata dal ricorrente atteso che tutti gli atti impositivi erano stati ritualmente notificati come documentato CP_2 nel corso del giudizio di prime cure e che per tutti erano presenti una serie di atti recuperatori posti in essere dal Concessionario e pag. 5/10 una domanda di definizione agevolata in stato attivo, con versamenti in corso a far data dal 15 marzo 2023;
-che la domanda di definizione dimostrava che i titoli esecutivi erano entrati nella sfera giuridica di conoscenza del ricorrente con conseguente riconoscimento del debito,
-che ai fini della prescrizione doveva tenersi conto anche del periodo di sospensione di 311 giorni (dal 23 febbraio al 30 giugno
2020) introdotto dall'art. 37, comma secondo, DL 17 marzo 2020 n.18 conv. in L. 27/2020, al quale aggiungere l'ulteriore periodo previsto dal DL 183/20 (dal 31 dicembre 2020 fino al 30 giugno
2021).
L' , costituitosi in questo grado, si è riportato alla memoria CP_3 difensiva ed alla documentazione depositate primo grado.
Disposta la trattazione scritta ed acquisite le note di parte, all'odierna udienza, come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c., la
Corte ha riservato la causa in decisione.
*********
Infondata è l'eccezione di nullità della notifica del ricorso di primo grado sollevata dalla sul Controparte_8 rilievo assorbente che vi è stato raggiungimento dello scopo ex art.156 co. 3 cpc essendosi l' costituita in primo grado con Pt_1 memoria difensiva contenente compiuta ed articolata difesa.
Parimenti infondata è l'eccezione di inammissibilità del ricorso in quanto con l'opposizione non erano eccepiti vizi propri del preavviso, la stessa appellante si contraddice laddove indica quali
“vizi propri” l'omessa notifica delle cartelle esattoriali e l'intervenuta prescrizione del debito successiva alla notifica delle cartelle, cioè proprio i vizi sollevati dallo in primo grado. CP_1
In termini generali (cfr. Sezioni Unite n.26283/22) in caso di omessa o invalida notifica della cartella, il debitore può impugnare pag. 6/10 l'iscrizione ipotecaria o il fermo di mobili registrati o il relativo preavviso e può proporre opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi;
nel caso di specie il ricorrente in primo grado ha azionato proprio tale tipo di domanda.
Passando al merito l'appello è solo parzialmente fondato e va accolto nei limiti che si andranno ad esporre.
In primo luogo il Collegio rileva che alcuna censura specifica è stata avanzata in ordine alla statuizione di cessazione della materia del contendere pronunciata in primo grado, per cui tale parte della decisione è passata in giudicato.
La questione nodale della controversia è quella relativa alla eventuale maturata prescrizione dei crediti portati nei titoli presupposti al preavviso impugnato (prescrizione successiva alla notifica asserita dei titoli stessi) e la corretta o meno notificazione degli stessi, il tutto relativamente ai titoli non oggetto della pronuncia di cessazione.
Sul punto la sentenza sinteticamente ha ritenuto che per le cartelle e gli AVA non oggetto della pronuncia di cessazione mancasse la prova della notificazione ovvero fosse maturata la prescrizione successivamente alla notificazione, senza però fare un esame analitico della produzione documentale in atti con riferimento ai singoli atti presupposti ed ai successivi atti interruttivi.
Tale esame è stato eseguito dal Collegio ed è emerso che per alcuni degli atti presupposti la notificazione è stata correttamente eseguita e non si è maturata la successiva prescrizione esecutiva in ragione degli atti interruttivi notificati dalla . CP_5
In via preliminare in ordine alla notificazione della intimazione di pagamento in data 21.11.16, attese le contestazioni spiegate dallo e la rilevanza di tale atto ai fini della interruzione degli CP_1 ulteriori atti presupposti, il Collegio osserva che il deposito eseguito presso la Camera di Commercio è stato regolarmente pag. 7/10 comunicato allo con raccomandata depositata in atti e da lui CP_1 ricevuta (cfr. cartolina AR con indicazione del n. raccomandata di spedizione n.672293610447). L'intimazione de qua costituisce quindi atto interruttivo valido ed efficace.
Analizzando partitamente i singoli atti presupposti e le produzioni documentali in atti risulta che:
-la cartella n. 07120110073141007000 è stata notificata il 21.3.11 a familiare convivente (è prodotta la cartolina AR con indicazione del numero della cartella), ma il successivo atto interruttivo, cioè la intimazione di pagamento notificata il 21.11.16, è tardivo rispetto al maturarsi del quinquennio di prescrizione;
sulla interruzione della prescrizione non incidono le istanze di definizione agevolata presentate dallo solo nel 2019 a prescrizione ormai maturata, CP_1
-la cartella n. 07120110248786362000 è stata notificata il
15/12/2011 (per crediti e anni 2008-2011) regolarmente CP_2 CP_3
(notifica al destinatario;
cartolina AR con indicazione numero cartella) ed il successivo termine di prescrizione è stato validamente interrotto dalla intimazione di pagamento notificata il
21.11.16, da quella notificata il 7.3.19 (a mani) e dal preavviso impugnato (notificato il 15.11.22),
-l'avviso di addebito n. 37120112002139516000 è stato asseritamente notificato il 2/11/2011, ma agli atti non risulta documentata la notificazione,
-l'avviso di addebito n.37120140002253006000 è stato asseritamente notificato il 30/05/2014 ma in atti non vi è prova della notifica
(manca prova della consegna),
-la cartella n.07120140103148614000 è stata notificata il
27/03/2015, risulta la prova della notificazione (cfr. notificata
CAD della compiuta giacenza); il successivo quinquennio è stato validamente interrotto dalle intimazioni notificate il 21.11.16 ed il 22.1.19 e poi dal preavviso impugnato,
pag. 8/10 -l'avviso di addebito n. 37120150000431805000 risulta notificato il
19/05/2015 (cfr. cartolina AR con indicazione numero AVA) ed il termine prescrizionale è stato successivamente interrotto dalle intimazioni notificate nel 2016 e nel gennaio 2019 e dal preavviso impugnato,
-la cartella n.07120150083586245000 è stata notificata l'8/10/2015, in atti vi è prova della notificazione (cartolina AR firmata per ricevuta con indicazione del numero della cartella), il successivo termine di prescrizione è stato interrotto dalle intimazioni notificate nel 2016 e nel marzo 2019 e dal preavviso impugnato,
-l'avviso di addebito n. 37120150001132335000 è stato asseritamente notificato il 20/07/2015 ma in atti non vi è prova della notificazione,
-l'avviso di addebito n.37120150012678786000 è stato asseritamente notificato il 24/11/2015 ma non vi è prova della notificazione,
-l'avviso n. 37120170006975428000 è stato asseritamente notificato il 22/09/2017 ma in atti non vi è prova della avvenuta consegna,
-l'avviso di addebito n. 37120170012530861000 è stato asseritamente notificato il 23/10/2017 ma in atti manca la prova della consegna
-l'avviso di addebito n. 37120180018641954000 è stato notificato il
21/12/2018 via pec, in atti vi è la prova della notificazione
(accettazione e consegna) ed il successivo termine di prescrizione quinquennale è stato interrotto con il preavviso impugnato,
-l'avviso di addebito n. 37120180022183537000 è stato notificato il
12/01/2019 via pec, in atti vi è la prova della notificazione
(accettazione e consegna) ed il successivo termine di prescrizione quinquennale è stato interrotto con il preavviso impugnato,
-l'avviso di addebito n. 37120190004782715000 è stato asseritamente notificato via pec il 04/07/2019 ma in atti non è documentata la corretta notificazione (vi è solo la ricevuta di accettazione),
pag. 9/10 -l'avviso di addebito n. 37120210002494873000 è stato asseritamente notificato il 27/12/2021 ma non vi è prova della consegna della raccomandata.
Pertanto, in conclusione, rispetto alla pronuncia “tombale” emessa in primo grado, risultano validamente notificati i seguenti atti presupposti: cartella n.07120110248786362000, cartella n.07120140103148614000, avviso di addebito n.37120150000431805000, cartella n.07120150083586245000, avviso di addebito n.37120180018641954000 e avviso di addebito n.37120180022183537000; per i crediti portati in tali atti non si è poi maturata alcuna prescrizione successiva alla notificazione alla luce degli atti interruttivi sopra indicati partitamente per ciascun atto.
In tali limiti va accolto l'appello della Controparte_8
.
[...]
Attesa la reciproca soccombenza le spese del doppio grado vanno integralmente compensate tra tutte le parti in causa.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-in parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza di primo grado, rigetta l'opposizione spiegata in primo grado da relativamente alla cartella CP_1
n.07120110248786362000, alla cartella n.07120140103148614000, all'avviso di addebito n.37120150000431805000, alla cartella n.07120150083586245000, all'avviso di addebito n.37120180018641954000 ed all'avviso di addebito n.37120180022183537000;
-compensa tra tutte le parti le spese di lite del doppio grado.
Napoli 10.11.2025
il Consigliere est. il Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli d.ssa Rosa Bernardina Cristofano
pag. 10/10