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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. III, sentenza 27/02/2026, n. 612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 612 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 612/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 3, riunita in udienza il 25/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
ALCARO GIUSEPPE, Presidente
AL IO, Relatore
GARZULLI ROBERTO, Giudice
in data 25/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3020/2024 depositato il 09/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catanzaro - Via A. Lombardi 88100 Catanzaro CZ
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catanzaro - Via A. Lombardi Metroquadro 88100 Catanzaro CZ
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020170007784458000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020170007784458000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020170007784458000 IRPEF-ALTRO 2007 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: vedi verbale in atti
Resistente: vedi verbale in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in segreteria in data 9 dicembre 2024 la Sig.ra Ricorrente_1, nata a [...] il Data nascita_1 residente in [...], Indirizzo_1 - C.F CF_Ricorrente_1 - rappresentata e diefsa dal Dott. Difensore_2 - C.F. CF_Difensore_2 - e dal Rag. Difensore_1-C.F. CF_Difensore_1 - entrambi con studio in Indirizzo_2, con indirizzo di posta certificata
“Email_4” e “Email_1”, come da procura allegata e nella loro qualità di rappresentanti speciali-procuratori, agendo nei riguardi di AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE DI
CATANZARO e ALLA AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROV. DI CATANZARO, entrambi in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, proponevano opposizione avverso la cartella di pagamento n. 030 20170007784458000 notificata mediante l'intimazione di pagamento n. 030 2024 90042030 17/000 in materia di Imposta IRPEF, Addizionale Regionale e comunale IRPEF per l'anno di imposta 2007, per complessivi € 59.232,26 comprensiva di sanzioni ed interessi;
premetteva - in punto di fatto - che, in data
30 settembre 2024,le era stata notificata dall'Agenzia delle Entrate Riscossione di Catanzaro, mediante l'intimazione di pagamento n. 030 2024 90042030 17/000, la cartella di pagamento n.
03020170007784458000 di complessivi € 59.232,26 in oggetto, per preteso mancato pagamento dell'Imposta IRPEF, Addizionale regionale e comunale IRPEF per l'anno di imposta 2007, per conto della
Direzione Provinciale di Catanzaro, Ufficio Controlli;
a tal proposito eccepova - gradatamente - la mancanza della pretesa tributaria, la prescrizione e la decadenza.
Quanto al primo motivo evidenzaiva di aver sempre provveduto al pagamento di quanto dovuto e che - con la notifica dell'intimazione di pagamento - non era stata ata alcuna prova documentale della pretesa tributaria, atteso che la documentazione prodotta non era - a suo modo di vedere - comunque sufficiente a dimostrare la pretesa, in modo circostanziato e puntuale, come espressamente previsto dal nuovo comma 5-bis dell'articolo 7 del Dlgs 546/1992 introdotto dalla legge 130/2022, nella parte cin sui si prevedeva espressamente che l'Amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato. Il giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l'atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l'irrogazione delle sanzioni (vedi articolato in atti).
In merito a prescrizione e decadenza, precisava che il credito tributario in materia di Imposta IRPEF,
Addizionale regionale e comunale IRPEF, si riferiva all'anno di imposta 2007 e l'intimazione di pagamento
è stata notificata soltanto in data 30 settembre 2024 e concludeva -pertanto - nei termini di cui in premessa, per la declaratoria di nullità degli atti impugnati, con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva in giudizio la Direzione Provinciale, chiedendo il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.
La causa, sulle conclusioni di cui in premessa, vemiva trattenuta in decisione, con lettura del dispositivo, all'udienza del 25 febbraio 2026, in previsione della quale la parte ricorrente depositava in segreteria, in data 29 gennaio 2026, memorie illustrative a sostegno, in sostanza riproduttive di quanto già affermato all'interno del ricorso in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato va per l'effetto senza dubbio rigettato.
Ed invero, quanto all'eccezione di avvenuto adempimento, la parte ricorrente ha solo genericamente affermato - ma al contempo mai compiutamente dimostrato - di avere effettivamente provveduto al pagamento di quanto dovuto., ragion per cui la relativa eccezione risulta palesemente priva di pregio.
A parte ciò, premesso che la parte resistente costituitasi in giudizio ha dimostrato - sia pure per conto terzi
- l'avvenuta regolare notifica degli atti impugnati, come da referto in atti, va detto che - a proposito di prescrizione e decadenza - il credito tributario dedotto in giudizio ha natura e decorrenza decennale, ragion per cui non vi è stato, nella specie, alcun utile decorso del tempo ai fini difensivi, vertendosi in tema di crediti di natura erariale, che si prescrivono nel termine di dieci anni, ex art. 2946 c.c., a decorrere dal giorno in cui il tributo è dovuto o dal giorno dell'ultimo atto interruttivo rivolto al contribuente. La Corte Suprema ha, infatti, ritenuto che a detti crediti non possa applicarsi il termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 2948
n. 4 c.c. per le cd. “prestazioni periodiche”: ciò poiché i crediti erariali non possono considerarsi prestazioni periodiche, derivando gli stessi, anno per anno, da una nuova ed autonoma valutazione circa la sussistenza dei presupposti impositivi. Sul punto, si richiama il principio, recentemente confermato dalla Suprema Corte anche in seno alle recenti Ordinanze n. 25716/2020, n. 16232/2020 e n. 32308/2019, secondo cui: “Il credito erariale per la riscossione dell'imposta non soggiace al termine di prescrizione quinquennale, previsto dall'art. 2948, n. 4, c.c., per ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi, ma all'ordinario termine di prescrizione decennale, di cui all'art. 2946 c.c., in quanto la prestazione tributaria, in ragione dell'autonomia dei singoli periodi di imposta e delle relative obbligazioni, non può considerarsi una prestazione periodica, derivando il debito, anno per anno, da una nuova ed autonoma valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivi” (così Cass. Sent. n. 24322/2014).
In ogni caso, il decorso del tempo, è stato nello specifico interrottio da parte dell'Ente della riscossione, con una serie di atti, ovvero, nello specifico:
- Comunicazione preventiva iscrizione ipotecaria
03076201800000006000 (all.1)
- Intimazione n. 03020199003396333000 (all.2)
- Intimazione 03020219002880549000 (all.3)
- Intimazione 03020229003019729000 (all.4)
- Intimazione 03020239003665351000 (all.5)
- Comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria
030762024000006000 (all.11)
- Intimazione 0302017900198498000 (all.12) ed è parimenti noto che la prescrizione viene interrotta da qualsiasi richiesta di pagamento che giunga al debitore e cioè mediante un atto, anche extragiudiziale,idoneo a tal fine, che, ai sensi dell'art. 2943, co. 4, deve presentare un elemento soggettivo, costituito dalla chiara indicazione del soggetto obbligato, ed un elemento oggettivo consistente nella esplicitazione di una pretesa, vale a dire un' intimazione o richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto passivo, con l'effetto di costituirlo in mora, oppure dalla pendenza di un procedimento esecutivo, di cognizione o concorsuale, come avvenuto nel caso in esame;
a ciò occorre aggiungere la sospensione del periodo in esame in pendenza della disciplima speciale COVID-19; in particolare, l'art. 68, commi 1 e 2, del D.L. n. 18/2020 (nel testo risultante dalle numerose modifiche apportate nel tempo, da ultimo con l'art. 9, comma 1, del D.L. n. 73/2021) ha disposto
“con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie”, la sospensione dei “termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021” derivanti dalle cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi di accertamento esecutivo emessi dell'Agenzia delle entrate e dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, dagli avvisi di addebito emessi dall'INPS, dalle ingiunzioni di cui al RD n. 639/1910,“emesse dagli enti territoriali”, e dagli avvisi esecutivi di cui all'art. 1, comma 792, della legge n. 160/2019.
Ai sensi del successivo comma 2-bis del citato art. 68, nei confronti dei soggetti che, alla data del 21 febbraio
2020, avevano la residenza/la sede legale/la sede operativa nei comuni di cui al DPCM 1° marzo 2020
(ossia quelli di Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D'Adda, Codogno, Fombio, Maleo,
San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini e Vò, che costituivano la “zona rossa” originaria), i termini della predetta sospensione sono decorsi dalla medesima data del 21 febbraio 2020.
La normativa sopra richiamata va necessariamente letta in combinato disposto con l'art. 12 del D. Lgs. n. 159/2015 – peraltro esplicitamente richiamato dallo stesso art. 68, comma 1, del D.L. n. 18/2020 – che interviene sulla disciplina delle sospensioni disposte in occasione di eventi eccezionali che testualmente:
“1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge
27 luglio 2000, n. 212.
Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.
2. I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati … fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.
3. L'Agente della riscossione non procede alla notifica delle cartelle di pagamento durante il periodo di sospensione di cui al comma 1”; tutto ciò anche in coerenza con l'orientamento espresso dall'Agenzia delle entrate nella Circolare n. 25/E del 20 agosto 2020, ragion per cui la sospensione va calcolata per l'intero periodo 8 marzo 2020 - 31 agosto 2021.
Al rigetto del ricorso consegue - pertanto - la conferma degli atti impugnati.
Spese compensate.
P.Q.M.
La Corte, sez. III, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) RIGETTA il ricorso e, per l'effetto, CONFERMA gli atti impugnati.
2) SPESE compensate.
Catanzaro, 25 febbraio 2026.
Il Presidente
(dott. Giuseppe ALCARO)
Il Giudice Estensore
(dott. Giovanni AL)
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 3, riunita in udienza il 25/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
ALCARO GIUSEPPE, Presidente
AL IO, Relatore
GARZULLI ROBERTO, Giudice
in data 25/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3020/2024 depositato il 09/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catanzaro - Via A. Lombardi 88100 Catanzaro CZ
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catanzaro - Via A. Lombardi Metroquadro 88100 Catanzaro CZ
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020170007784458000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020170007784458000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020170007784458000 IRPEF-ALTRO 2007 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: vedi verbale in atti
Resistente: vedi verbale in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in segreteria in data 9 dicembre 2024 la Sig.ra Ricorrente_1, nata a [...] il Data nascita_1 residente in [...], Indirizzo_1 - C.F CF_Ricorrente_1 - rappresentata e diefsa dal Dott. Difensore_2 - C.F. CF_Difensore_2 - e dal Rag. Difensore_1-C.F. CF_Difensore_1 - entrambi con studio in Indirizzo_2, con indirizzo di posta certificata
“Email_4” e “Email_1”, come da procura allegata e nella loro qualità di rappresentanti speciali-procuratori, agendo nei riguardi di AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE DI
CATANZARO e ALLA AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROV. DI CATANZARO, entrambi in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, proponevano opposizione avverso la cartella di pagamento n. 030 20170007784458000 notificata mediante l'intimazione di pagamento n. 030 2024 90042030 17/000 in materia di Imposta IRPEF, Addizionale Regionale e comunale IRPEF per l'anno di imposta 2007, per complessivi € 59.232,26 comprensiva di sanzioni ed interessi;
premetteva - in punto di fatto - che, in data
30 settembre 2024,le era stata notificata dall'Agenzia delle Entrate Riscossione di Catanzaro, mediante l'intimazione di pagamento n. 030 2024 90042030 17/000, la cartella di pagamento n.
03020170007784458000 di complessivi € 59.232,26 in oggetto, per preteso mancato pagamento dell'Imposta IRPEF, Addizionale regionale e comunale IRPEF per l'anno di imposta 2007, per conto della
Direzione Provinciale di Catanzaro, Ufficio Controlli;
a tal proposito eccepova - gradatamente - la mancanza della pretesa tributaria, la prescrizione e la decadenza.
Quanto al primo motivo evidenzaiva di aver sempre provveduto al pagamento di quanto dovuto e che - con la notifica dell'intimazione di pagamento - non era stata ata alcuna prova documentale della pretesa tributaria, atteso che la documentazione prodotta non era - a suo modo di vedere - comunque sufficiente a dimostrare la pretesa, in modo circostanziato e puntuale, come espressamente previsto dal nuovo comma 5-bis dell'articolo 7 del Dlgs 546/1992 introdotto dalla legge 130/2022, nella parte cin sui si prevedeva espressamente che l'Amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato. Il giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l'atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l'irrogazione delle sanzioni (vedi articolato in atti).
In merito a prescrizione e decadenza, precisava che il credito tributario in materia di Imposta IRPEF,
Addizionale regionale e comunale IRPEF, si riferiva all'anno di imposta 2007 e l'intimazione di pagamento
è stata notificata soltanto in data 30 settembre 2024 e concludeva -pertanto - nei termini di cui in premessa, per la declaratoria di nullità degli atti impugnati, con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva in giudizio la Direzione Provinciale, chiedendo il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.
La causa, sulle conclusioni di cui in premessa, vemiva trattenuta in decisione, con lettura del dispositivo, all'udienza del 25 febbraio 2026, in previsione della quale la parte ricorrente depositava in segreteria, in data 29 gennaio 2026, memorie illustrative a sostegno, in sostanza riproduttive di quanto già affermato all'interno del ricorso in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato va per l'effetto senza dubbio rigettato.
Ed invero, quanto all'eccezione di avvenuto adempimento, la parte ricorrente ha solo genericamente affermato - ma al contempo mai compiutamente dimostrato - di avere effettivamente provveduto al pagamento di quanto dovuto., ragion per cui la relativa eccezione risulta palesemente priva di pregio.
A parte ciò, premesso che la parte resistente costituitasi in giudizio ha dimostrato - sia pure per conto terzi
- l'avvenuta regolare notifica degli atti impugnati, come da referto in atti, va detto che - a proposito di prescrizione e decadenza - il credito tributario dedotto in giudizio ha natura e decorrenza decennale, ragion per cui non vi è stato, nella specie, alcun utile decorso del tempo ai fini difensivi, vertendosi in tema di crediti di natura erariale, che si prescrivono nel termine di dieci anni, ex art. 2946 c.c., a decorrere dal giorno in cui il tributo è dovuto o dal giorno dell'ultimo atto interruttivo rivolto al contribuente. La Corte Suprema ha, infatti, ritenuto che a detti crediti non possa applicarsi il termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 2948
n. 4 c.c. per le cd. “prestazioni periodiche”: ciò poiché i crediti erariali non possono considerarsi prestazioni periodiche, derivando gli stessi, anno per anno, da una nuova ed autonoma valutazione circa la sussistenza dei presupposti impositivi. Sul punto, si richiama il principio, recentemente confermato dalla Suprema Corte anche in seno alle recenti Ordinanze n. 25716/2020, n. 16232/2020 e n. 32308/2019, secondo cui: “Il credito erariale per la riscossione dell'imposta non soggiace al termine di prescrizione quinquennale, previsto dall'art. 2948, n. 4, c.c., per ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi, ma all'ordinario termine di prescrizione decennale, di cui all'art. 2946 c.c., in quanto la prestazione tributaria, in ragione dell'autonomia dei singoli periodi di imposta e delle relative obbligazioni, non può considerarsi una prestazione periodica, derivando il debito, anno per anno, da una nuova ed autonoma valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivi” (così Cass. Sent. n. 24322/2014).
In ogni caso, il decorso del tempo, è stato nello specifico interrottio da parte dell'Ente della riscossione, con una serie di atti, ovvero, nello specifico:
- Comunicazione preventiva iscrizione ipotecaria
03076201800000006000 (all.1)
- Intimazione n. 03020199003396333000 (all.2)
- Intimazione 03020219002880549000 (all.3)
- Intimazione 03020229003019729000 (all.4)
- Intimazione 03020239003665351000 (all.5)
- Comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria
030762024000006000 (all.11)
- Intimazione 0302017900198498000 (all.12) ed è parimenti noto che la prescrizione viene interrotta da qualsiasi richiesta di pagamento che giunga al debitore e cioè mediante un atto, anche extragiudiziale,idoneo a tal fine, che, ai sensi dell'art. 2943, co. 4, deve presentare un elemento soggettivo, costituito dalla chiara indicazione del soggetto obbligato, ed un elemento oggettivo consistente nella esplicitazione di una pretesa, vale a dire un' intimazione o richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto passivo, con l'effetto di costituirlo in mora, oppure dalla pendenza di un procedimento esecutivo, di cognizione o concorsuale, come avvenuto nel caso in esame;
a ciò occorre aggiungere la sospensione del periodo in esame in pendenza della disciplima speciale COVID-19; in particolare, l'art. 68, commi 1 e 2, del D.L. n. 18/2020 (nel testo risultante dalle numerose modifiche apportate nel tempo, da ultimo con l'art. 9, comma 1, del D.L. n. 73/2021) ha disposto
“con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie”, la sospensione dei “termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021” derivanti dalle cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi di accertamento esecutivo emessi dell'Agenzia delle entrate e dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, dagli avvisi di addebito emessi dall'INPS, dalle ingiunzioni di cui al RD n. 639/1910,“emesse dagli enti territoriali”, e dagli avvisi esecutivi di cui all'art. 1, comma 792, della legge n. 160/2019.
Ai sensi del successivo comma 2-bis del citato art. 68, nei confronti dei soggetti che, alla data del 21 febbraio
2020, avevano la residenza/la sede legale/la sede operativa nei comuni di cui al DPCM 1° marzo 2020
(ossia quelli di Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D'Adda, Codogno, Fombio, Maleo,
San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini e Vò, che costituivano la “zona rossa” originaria), i termini della predetta sospensione sono decorsi dalla medesima data del 21 febbraio 2020.
La normativa sopra richiamata va necessariamente letta in combinato disposto con l'art. 12 del D. Lgs. n. 159/2015 – peraltro esplicitamente richiamato dallo stesso art. 68, comma 1, del D.L. n. 18/2020 – che interviene sulla disciplina delle sospensioni disposte in occasione di eventi eccezionali che testualmente:
“1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge
27 luglio 2000, n. 212.
Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.
2. I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati … fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.
3. L'Agente della riscossione non procede alla notifica delle cartelle di pagamento durante il periodo di sospensione di cui al comma 1”; tutto ciò anche in coerenza con l'orientamento espresso dall'Agenzia delle entrate nella Circolare n. 25/E del 20 agosto 2020, ragion per cui la sospensione va calcolata per l'intero periodo 8 marzo 2020 - 31 agosto 2021.
Al rigetto del ricorso consegue - pertanto - la conferma degli atti impugnati.
Spese compensate.
P.Q.M.
La Corte, sez. III, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) RIGETTA il ricorso e, per l'effetto, CONFERMA gli atti impugnati.
2) SPESE compensate.
Catanzaro, 25 febbraio 2026.
Il Presidente
(dott. Giuseppe ALCARO)
Il Giudice Estensore
(dott. Giovanni AL)