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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 22/12/2025, n. 1254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1254 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale, in persona dei magistrati
dott.ssa Tania Vettore Presidente relatore ed estensore
dott. Alessandro Cabianca Giudice
dott.ssa Federica Benvenuti Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 3431 del ruolo generale V.G. per l'anno 2025 promossa con ricorso depositato in data 29.07.2025 da:
(C.F. , nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e residente in [...] elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv.
MA AT in Mirano, Via Errera n. 2 (PEC , che lo Email_1
rappresenta ed assiste per procura allegata telematicamente al ricorso introduttivo e
(C.F. ), nata a [...] il [...] Parte_2 CodiceFiscale_2
e residente in [...], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.
MA BE in Dolo (Ve), via Guolo n. 4/A (pec: , che Email_2
la rappresenta ed assiste per procura allegata telematicamente al ricorso introduttivo
ricorrenti e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO intervenuto in punto: separazione consensuale conclusioni rese congiuntamente dalle parti, come da ricorso e richiamate nelle note di trattazione scritta depositate in data 15.10.2025 che di seguito si riproducono: “- pronunciare la separazione tra i coniugi e unitisi in matrimonio in Giovinazzo (Ba) il Parte_1 Parte_2
18.08.2012, ordinando all'Ufficiale dello Stato civile di effettuare le annotazioni di legge;
- i figli minori della coppia e vengono affidati in modo condiviso ad entrambi i Per_1 Persona_2
genitori ma con residenza e collocazione prevalente presso l'abitazione della madre;
- il padre potrà vedere e tenere con sé i figli un week end alternato dal giovedì sera allorché rientrerà dalla sede di lavoro fino alla domenica sera;
tre settimane anche non consecutive durante il periodo estivo, una settimana durante le festività natalizie e tre giorni durante le vacanze pasquali;
i figli trascorreranno con l'uno e con l'altro genitore ad anni alterni il giorno di Natale e di Santo Stefano,
i giorni di capodanno e ed Epifania, Pasqua e Pasquetta;
- i coniugi si obbligano a vendere
l'immobile adibito a casa coniugale sito in Mirano (Ve), via Caorliega n. 34/B e il ricavato dovrà essere suddiviso in parti eguali tra i coniugi;
anche il mobilio dovrà essere ripartito tra di essi giusta i loro accordi;
- la signora potrà godere dell'assegnazione della casa coniugale Pt_2
fintantochè non sarà venduta a terzi;
fino a quel momento si impegna a mettere a disposizione del marito due stanze perché possa stare con i figli durante i suoi turni di responsabilità. - il sig.
[...]
si obbliga a corrispondere alla madre a titolo di concorso al mantenimento dei figli la Pt_1
somma mensile di € 300,00 per ciascun figlio e così per un totale di € 600,00; dette somme saranno rivalutate annualmente in base agli indici istat - le spese straordinarie per i figli saranno sostenute dal padre al 100% fino alla data del 31.12.2025 dopodiché verranno ripartite nella misura del 70%
a carico del padre e 30% a carico della madre - la signora potrà godere per intero Pt_2
dell'Assegno Unico erogato dall'Inps per i figli;
- il marito si obbliga a corrispondere alla moglie la somma di € 200,00 per un periodo di sei mesi dalla data della pronuncia della sentenza di separazione, dopodiché cesserà ogni corresponsione a suo favore;
- il cane intestato al sig.
[...]
rimarrà presso la signora fintantoché non verrà venduta la casa coniugale e la Pt_1 Pt_2
moglie si assumerà in via esclusiva ogni onere per il mantenimento e le spese sanitarie. Successivamente alla vendita dell'immobile, il sig. , proprietario dell'animale, se ne farà Parte_1
carico liberando la signora da ogni incombenza e onere. - La vettura Ford Fiesta targata Pt_2
FS378AV, cointestata tra i coniugi rimarrà nella disposizione della signora e quindi il marito si impegnerà a cedere la sua quota alla moglie in modo che questa ne diventi unica proprietaria (doc.
8) ; la vettura BYD targata GW045PH intestata al sig. rimarrà nella disponibilità di Parte_1
quest'ultimo (doc. 9); - Le spese legali rimangono compensate tra le parti”. per il P.M. intervenuto: “voglia il Tribunale dichiarare la separazione dei coniugi alle condizioni indicate dalle parti”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato congiuntamente in data 29.07.2025 ai sensi dell'art 473 bis. 51 c.p.c. introduttivo del presente procedimento, i sig.ri e Parte_1 Parte_2
espongono di aver contratto matrimonio concordatario in data 18.08.2012, matrimonio trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Giovinazzo (Ba) al n. 52 , parte II, serie A, dell'anno 2012.
Dal matrimonio sono nati due figli: (n. 14.11.2014) e (n. 21.07.2018). Per_1 Persona_2
Ritenendo non proseguibile la vita coniugale, le parti hanno proposto domanda congiunta di separazione, indicando le condizioni della stessa, anche con riferimento ai figli.
Con note di trattazione scritta depositate ai sensi degli artt. 127 ter e 473 bis. 51 c.p.c. in data
15.10.2025 in sostituzione dell'udienza del 21.10.2025 i coniugi hanno ribadito la volontà di non riconciliarsi insistendo per la pronuncia della separazione alle condizioni indicate in ricorso e riportate in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione proposta dai ricorrenti deve essere accolta.
Ai sensi dell'art. 151 c.c., la separazione dei coniugi deve trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile.
Nella specie la situazione di intollerabilità della convivenza si desume dal comportamento processuale dei coniugi, i quali hanno presentato ricorso congiunto e hanno confermato che non vi sono possibilità di riconciliazione. Va quindi recepita la concorde volontà delle parti di ottenere la pronuncia della separazione consensuale alle condizioni pattuite che vanno ratificate dal Tribunale poiché non contrarie alla legge e conformi all'interesse morale e materiale dei figli minori.
Vanno compensate le spese di lite, considerata la natura del giudizio e la domanda congiunta delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione Civile, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 158 cod. civ. e 473 bis 51 cod. proc. civ., così provvede:
- omologa la separazione consensuale tra e , congiuntisi Parte_1 Parte_2
in matrimonio in data 18.08.2012, matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del
Comune di Giovinazzo (Ba) al n. 52, Parte II, Serie A, dell'anno 2012, alle condizioni concordate e riportate in epigrafe.
- Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio, al suo passaggio in giudicato;
- prende atto degli ulteriori accordi intervenuti fra le parti;
- compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 28.11.2025
Il Presidente rel. ed estensore dott.ssa Tania Vettore