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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 29/10/2025, n. 2639 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2639 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA
Il Tribunale, in composizione monocratica in persona del giudice dr.ssa Maria Concetta
Belcastro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3879 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023 vertente:
TRA
, C.F. nato il [...] in [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente, in proprio ed in qualità di titolare della responsabilità genitoriale del figlio
[...]
C.F. , nato il [...] in [...] ed ivi residente, Persona_1 C.F._2 minore rappresentato anche dalla madre nata il [...] a Persona_2
Cuiabà, Brasile;
, C.F. nato il [...] in [...] ed Parte_2 C.F._3 ivi residente,
, C.F. , nato il [...] in [...] ed Parte_3 C.F._4 ivi residente;
, C.F. nato il [...] in [...] ed Controparte_1 C.F._5 ivi residente;
C.F. , nata il [...] in [...] ed Controparte_2 C.F._6 ivi residente;
C.F. , nato il [...] in [...] ed Controparte_3 C.F._7 ivi residente;
C.F. nato il [...] in [...] Controparte_4 C.F._8 ed ivi residente;
C.F. , nata il [...] in Controparte_5 C.F._9
Brasile ed ivi residente;
, C.F. , nata il [...] in [...] ed ivi Controparte_6 C.F._10 residente;
, C.F. , nata il [...] in [...] ed Parte_4 C.F._11 ivi residente;
, C.F. , nato il [...] in [...] ed ivi Pt_2 Parte_5 C.F._12 residente;
tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Gianluca De Micco Padula, C.F.
del Foro di Roma, difesi d'intesa con l'Avv. stabilito Alessandra Moraes C.F._13
De Alvarenga Rangel, C.F. ; elettivamente domiciliati presso lo studio del C.F._14 primo, giusta procura alle liti in atti;
- RICORRENTI -
E
(c.f. .) in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_7 P.IVA_1 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, presso i cui
Uffici domicilia ope legis, in Catanzaro, alla Via G. Da Fiore, n. 34;
-RESISTENTE -
Con l'intervento necessario del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro.
Oggetto: riconoscimento cittadinanza italiana “jure sanguinis”.
Conclusioni: all'udienza del 29 ottobre 2025 il procuratore di parte ricorrente concludeva come da note di udienza depositate in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato, i ricorrenti in epigrafe indicati hanno convenuto davanti all'intestato Tribunale il , chiedendo che venga dichiarato Controparte_7 il loro status di cittadini italiani in quanto discendenti in linea retta dal cittadino italiano
[...]
o o nato in [...], provincia di Cosenza, il giorno Per_3 Persona_4 Persona_5
22.04.1874, figlio di e (doc. n. 1) ed emigrato in Brasile, il quale Persona_6 Persona_7 non aveva mai perduto la cittadinanza italiana (doc. n. 2) ed aveva potuto trasmetterla validamente ai discendenti sino agli odierni ricorrenti.
In particolare, il giorno 26.07.1902, contraeva matrimonio con (doc. n. Persona_3 Persona_8
1) e dalla loro unione coniugale il 09.04.1903 nasceva il quale in data Persona_9
25.01.1926 contraeva matrimonio con (doc. n. 3) e dalla loro unione nascevano tre Persona_10 figli: 1) il giorno 20.04.1931, (deceduto in data 28.12.2010 come da doc. Persona_11 allegato n. 4);
2) il giorno 09.11.1926, (deceduta in data 7.01.2023 come da doc. allegato n. Persona_12
7);
3) il giorno 28.03.1929 (doc. n. 13). Persona_13
Discendenza Persona_11
In data 6.01.1961 contraeva matrimonio con (doc. Persona_11 Persona_14
n. 4) e dalla loro unione coniugale nasceva, il giorno 29.01.1968, Parte_1
(doc. n.5), odierno ricorrente, il quale in data 17.11.2007 contraeva matrimonio con
[...]
(doc. n. 5) e dall' unione coniugale, il giorno 20.12.2011, nasceva il minore Persona_2
(doc. n. 6). Persona_1
Discendenza Persona_12
In data 27.05.1950 contraeva matrimonio con (doc. n. 7) e dall' unione Per_12 CP_3 coniugale nasceva il 14.12.1954 (doc. n. 8). Persona_15
Quest'ultimo, in data 29.08.1980 contraeva matrimonio (doc. n.8) con Persona_16 odierna ricorrente, nata il [...] (doc. n. 9), assumendo da sposata il cognome CP_2
Dalla loro unione coniugale nascevano i figli ricorrenti:
a) il giorno 07.02.1981, il quale contraeva matrimonio con Controparte_3 [...] in data 10.09.2004 (doc. n. 10); Persona_17
b) il giorno 11.12.1983, il quale in data 18.09.2008 contraeva Controparte_4 matrimonio con (doc. n. 11); Persona_18
c) il giorno 04.08.1985, la quale in data 8.10.2009 contraeva Controparte_5 matrimonio con passando ad adottare il cognome Persona_19 CP_5
(doc. n. 12).
[...]
In data 3.05.2016 veniva a mancare (doc. n. 8). Persona_15
Discendenza Persona_13
In data 6.09.1956 contraeva matrimonio con IB EF NA (doc. n. 13) e Persona_13 dall' unione coniugale nascevano gli odierni ricorrenti:
a) il giorno 19.09.1958 (doc. n. 16); Parte_3
b) il giorno 22.11.1962 (doc. n. 14). Parte_6
in data 10.03.1998 contraeva matrimonio con Parte_3 Persona_20
(doc. n.16) e dalla loro unione coniugale nascevano gli odierni ricorrenti: Controparte_1 il giorno 09.12.1999 (doc. n. 39) e il giorno 31.12.2002 (doc. n.
[...] Controparte_6
40).
, in data 30.06.1989, contraeva matrimonio con Parte_6 CP_8 Persona_21
(doc. n. 14) e dalla loro unione coniugale nascevano gli odierni ricorrenti: Parte_2
il giorno 13.09.1992 e il giorno 11.05.1995 (doc. n. 15).
[...] Parte_4
Il si è costituito in giudizio senza contestare nel merito la domanda di Controparte_7 cittadinanza, rimettendosi al giudice per la verifica dei presupposti di legge e chiedendo la compensazione delle spese di lite.
Il P.M. in sede ha apposto il visto senza depositare conclusioni.
Istruita con produzione documentale, all'udienza del 29 ottobre 2025, svolta ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. in considerazione dell'oggetto della domanda e del domicilio della difesa dei ricorrenti, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
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2. In via preliminare, va affermata la competenza dell'intestato Tribunale, atteso che, a mente dell'art. 4, co. 5, D.l. n. 13/2017, nella sua più recente versione, “quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”.
Nel caso di specie, l'avo degli odierni ricorrenti era originario di PE (CS), circostanza da cui, unitamente alla residenza all'estero dei ricorrenti, discende la competenza di questo Tribunale, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea.
2.1 L'azione appare legittimamente promossa anche con riguardo al figlio minorenne pur in carenza di autorizzazione del giudice tutelare ai sensi dell'art. 320 c.c., atteso che l'atto compiuto in nome e per conto del figlio deve essere ritenuto di ordinaria amministrazione poiché mira a conservare e/o procurare un vantaggio o a evitare una perdita al patrimonio del minore e non appare suscettibile di arrecare pregiudizio o diminuzione del suo patrimonio, non potendosi dubitare che la richiesta di riconoscimento di una cittadinanza (peraltro azione dichiarativa) debba rientrare tra gli atti vantaggiosi per il minore (cfr. Corte di cassazione Sez. 2, Sentenza n.
743 del 19/01/2012, per cui « in tema di rappresentanza processuale del minore, l'autorizzazione del giudice tutelare ex an. 320 cod. civ. è necessaria per promuovere giudizi relativi ad atti di amministrazione straordinaria, che possono, cioè, arrecare pregiudizio o diminuzione del patrimonio e non anche per gli atti diretti al miglioramento e alla conservazione dei beni che fanno già parte del patrimonio del soggetto incapace»). 2.2 Con riferimento all'interesse ad agire, merita evidenziare che, nonostante la norma preveda che i soggetti interessati debbano chiedere ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana all'Autorità Consolare presso il Paese di residenza, è ormai da anni nota la situazione burocratica che affligge i vari Consolati italiani in Brasile, per i quali il tempo di attesa oscilla tra 1 anno e 12 anni.
In questi casi è possibile adire direttamente il Tribunale in Italia per ottenere la cittadinanza senza attendere la fila del . Parte_7
L'orientamento che si sta consolidando nei Tribunali Italiani ritiene che i tempi di risposta dei siano irragionevoli e contraddicono l'articolo 3 del D.P.R. 362/1994 che fissa in 730 Parte_8 giorni il termine per definire il procedimento di cittadinanza.
Peraltro, non può ritenersi che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, trattandosi di accertare il diritto ad uno stato personale, non potendo l'assenza di certificazione amministrativa precludere il procedimento giurisdizionale di riconoscimento del diritto soggettivo perfetto, come tale oggetto della giurisdizione del giudice ordinario (cfr. Cass. Sez. Un., Sentenza n. 28873 del
2008).
3. Nel merito la domanda è fondata e viene pertanto accolta.
Nella fattispecie, i ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da cittadino italiano emigrato in Brasile.
La linea di discendenza rappresentata nel ricorso risulta puntualmente documentata dalle parti ricorrenti, le quali hanno depositato l'atto di nascita ed il certificato negativo di naturalizzazione brasiliana di , unitamente agli ulteriori atti di nascita dei discendenti, Persona_3 sino agli odierni ricorrenti.
Dal canto suo, la parte convenuta non ha depositato alcuna documentazione comprovante l'intervenuta rinuncia alla cittadinanza italiana da parte dell'ascendente cittadino italiano né la sussistenza di ulteriori fatti interruttivi. In merito, si rammenta che, come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità (Cass SS.UU. 24/8/2022, n. 25317), colui che richiede il riconoscimento della cittadinanza deve provare il fatto acquisitivo (la nascita da cittadino italiano) e la linea di trasmissione, essendo a carico della controparte che abbia proposto la relativa eccezione l'onere di provare l'eventuale fattispecie interruttiva.
Dall'esame della documentazione in atti emerge che non vi sono stati casi di trasmissione della cittadinanza per via materna prima dell'entrata in vigore della Carta Costituzionale. Dunque nessun ostacolo normativo poteva opporsi alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole, la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi arresti della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che hanno visto cadere i limiti alla trasmissione della cittadinanza per linea femminile, e ribadito che il sistema – così adeguato ai valori costituzionali - deve ritenersi applicabile anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana.
D'altronde, le parti ricorrenti hanno dato prova di avere tentato di presentare domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana presso il sito online del Consolato Generale d'Italia di
San OL (Brasile) - territorialmente competente per la rispettiva residenza -, dimostrando l'impossibilità di ottenere nei termini l'accoglimento della stessa (doc. n. 31)
Simili circostanze hanno giustificato, pertanto, l'accesso alla via giurisdizionale.
Per quanto concerne la posizione di alla stessa spetta il riconoscimento Controparte_2 della cittadinanza italiana per via del matrimonio contratto con un cittadino italiano, Persona_15
, in data 29.08.1980 e, quindi, in data precedente all'entrata in vigore della Legge 123/1983.
[...]
Invero, a partire dal 27.04.1983 (data di entrata in vigore della L. del 21.04.1983) è venuto meno l'acquisto automatico della cittadinanza per comunicazione (iure matrimonii). Antecedentemente a tale data, la legge vigente in materia di matrimonio (Legge n. 555/1912, articolo 10, secondo comma) stabiliva che “la donna straniera che si marita ad un cittadino acquista la cittadinanza italiana” senza che fosse necessario alcun ulteriore elemento temporale o qualitativo-personale e, soprattutto, senza che vi fosse una specifica procedura amministrativa da seguire per ottenere l'acquisizione dello status. Per i matrimoni contratti successivamente al 1983 è invece richiesta, per il riconoscimento della cittadinanza per comunicazione (iure matrimonii), una preliminare valutazione amministrativa: infatti, oltre all'accertamento dei presupposti per proporre la domanda, ai sensi degli artt. 1 e 2 L. 21.04.1983 attualmente trasfusi negli artt. 5 e 6 della L.
5.02.1992 n. 91
(esistenza di un vincolo matrimoniale valido e il decorso di un determinato lasso di tempo dopo la celebrazione delle nozze), è demandata dall'autorità amministrativa un'ulteriore verifica relativa all'insussistenza di condanne penali in capo al richiedente o di ragioni di sicurezza dello Stato che precludano l'acquisto della cittadinanza.
Nella specie, come detto, il matrimonio è stato contratto in data antecedente al 1983, sicché la domanda di riconoscimento della cittadinanza è fondata.
La mancata opposizione da parte del e la complessità delle questioni Controparte_7 trattate costituiscono giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro-Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, definitivamente pronunciando così decide: A) Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara lo Status di cittadini italiani dei ricorrenti;
B) Ordina al e, per esso all'Ufficiale di stato civile competente, di Controparte_7 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
C) Dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Catanzaro il29-10-2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Concetta Belcastro