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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 15/10/2025, n. 2026 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2026 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott.ssa IA M. CC, letti gli atti, all'esito dell'udienza del 15.10.2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11490/2024 R.G.L. vertente
T R A
, rappresentata e difesa dall'Avv.ta Selano Alessia Giulia come da procura speciale alle Parte_1 liti in atti;
RICORRENTE
E in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.ta Francesca Banchetti, come da procura generale alle liti in atti;
RESISTENTE avente ad oggetto: art. 445 bis, sesto comma c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 23.12.2024, parte ricorrente in epigrafe indicata – a seguito dell'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo del requisito sanitario finalizzato ad ottenere i benefici di cui all'assegno di invalidità civile e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni – ha chiesto all'intestato Tribunale il riconoscimento del predetto stato invalidante, a far data dalla domanda amministrativa. Vinte le spese.
Integrato il contraddittorio, l' ha chiesto il rigetto del ricorso. CP_1
Acquisito il fascicolo relativo al procedimento di A.T.P. il Tribunale, lette le note di trattazione scritta, ha pronunciato la presente sentenza emessa all'esito dell'udienza del 15.10.2025 tenuta secondo le modalità in epigrafe indicate.
2. Ciò posto, il ricorso è infondato e va rigettato, per le ragioni di seguito esposte.
pagina 1 di 3 2.1. L'assegno mensile di invalidità è disciplinato, dall'art. 13 l. 118/71 che ne prevede la corresponsione in favore dei mutilati ed invalidi civili in età compresa fra il 18° ed il 64° anno, incollocati al lavoro e per il tempo in cui tale situazione persista, nei cui confronti sia accertata una riduzione della capacità lavorativa in misura almeno del 74%.
L'erogazione dell'assegno è inoltre subordinata al possesso di determinate condizioni economiche (cfr. art.13, comma 1, L.118/71) ed è prevista soltanto per i cittadini italiani.
Nel caso di specie, la CTU medico–legale depositata dal dott. ha consentito di accertare che Persona_1 le patologie da cui è affetto l'istante non risultano di entità tale da comportare il riconoscimento di un grado di invalidità pari o superiore al 74% (cfr. gli atti del procedimento per accertamento tecnico preventivo obbligatorio iscritto al n. 11469/2023 del Tribunale di Foggia).
Chiamato a fornire chiarimenti circa le censure mosse nell'atto introduttivo del presente giudizio e se sulla base di tali osservazioni possa modificarsi il giudizio già espresso, il predetto CTU, ha così specificato: “ Parte ricorrente > Il Ctu assegna alla patologia n. 1 il cod. 9309 che nelle tabelle allegate al DM del '92 riguarda testualmente -
DIABETE MELLITO TIPO 1° O 2° CON COMPLICANZE MICRO MACROANGIOPATICHE CON
MANIFESTAZIONI CLINICHE DI MEDIO GRADO (CLASSE III) - con percentuale dal 41 al 50%, mentre il
Ctu la valuta nella sola misura del 20%
CTU> La periziata infatti non rientra ini quel quadro diabetico di gravità descritto dalla tabella e per questo motivo la percentuale di menomazione è stata adeguatamente ridotta
Parte ricorrente> alla patologia n. 2 il Ctu assegna ben tre diversi codici che sono rispettivamente: 7002 ANCHILOSI O
RIGIDITÀ COMPLETA DEL CAPO IN FLESSIONE O IPERESTENSIONE CON PERCENTUALE
DI INVALIDITA' DAL 61 AL 70%; 7009 ANCHILOSI RACHIDE DORSALE CON CIFOSI DI
GRADO ELEVATO CON PERCENTUALE DI INVALIDITA' DAL 21 AL 30%; 7218 RIGIDITÀ O
LASSITÀ DI GINOCCHIO SUPERIORE AL 50% CON PERCENTUALE DI INVALIDITA' DEL 35%.
CTU> Il sottoscritto non assegna affatto n°3 codici ma indica i codici di analogia a cui si è riferito nella valutazione della menomazione complessiva pari a 40%.
A scanso di “equivoci” gli elementi fondamentali da tenere presente nella valutazione del caso specifico sono i seguenti:
La periziata non è affetta dalle patologie così come descritte nelle tabelle di Legge, come il procuratore vorrebbe lasciare intendere.
Il quadro clinico è ben più lieve ed è stato già valutato “ad abundantiam”. Non vi sono i presupposti per una revisione del pagina 2 di 3 giudizio valutativo”. In definitiva, il predetto ausiliario ha confermato che le patologie di cui è affetta la ricorrente allo stato attuale non risultano di entità tale da comportare il riconoscimento di un grado di invalidità pari o superiore al 74%.
Le conclusioni del C.T.U. possono dunque essere condivise e poste a base della presente decisione: risultano, invero, logicamente fondate su idonei elementi di fatto e immuni da rilievi critici, poiché frutto di una valutazione completa e accurata delle condizioni psico-fisiche dell'istante e di una corretta applicazione dei criteri valutativi riferibili al caso in esame.
Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere rigettato.
3. Spese irripetibili per effetto della dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese di CTU, prima fase – liquidata in atti, con decreto emesso in data odierna - vengono definitivamente poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso, iscritto al n. 11490/2024, proposto da nei confronti dell' disattesa e assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così Parte_1 CP_1 provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) spese irripetibili;
c) pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU. CP_1
Foggia, all'esito dell'udienza del 15.10.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
(IA IA CC)
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