Art. 2.
Nella prima applicazione della presente legge, per la copertura dei posti che risultano disponibili nelle dotazioni organiche delle singole carriere di cui alla tabella 1 allegata alla presente legge, hanno titolo di precedenza, a loro domanda, gli impiegati di ruolo della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione che siano in possesso, alla data del 1° gennaio 1978, rispettivamente:
a) per la nomina a impiegato direttivo tecnico, della laurea in ingegneria e della relativa abilitazione professionale ovvero, qualora si tratti di dipendenti inquadrati nella carriera di concetto, del diploma di laurea in architettura, fisica, chimica o matematica;
b) per la nomina a impiegato direttivo amministrativo, della laurea in legge, in scienze politiche o in economia e commercio, oppure d'altro diploma di laurea, purche, in questo ultimo caso, si tratti di dipendenti inquadrati nella carriera di concetto;
c) per la nomina a impiegato di concetto, del diploma di scuola media di 2° grado ed equipollenti;
d) per la nomina a impiegato esecutivo, della licenza di scuola media di 1° grado.
La selezione degli impiegati di cui al comma precedente viene effettuata sulla base di un esame-colloquio, con le modalita' stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, davanti a commissioni presiedute da un consigliere di Stato e composte da tre dirigenti della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione nonche' da un docente universitario delle materie oggetto dell'esame-colloquio. Nella formazione delle graduatorie, a parita' di merito, si tiene conto delle mansioni espletate nel ruolo di provenienza e dell'anzianita' maturata nei ruoli della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.
Gli impiegati selezionati con i criteri indicati nel presente articolo sono inquadrati, anche in soprannumero e nei limiti delle dotazioni organiche complessive delle singole carriere stabilite nella tabella 1 allegata alla presente legge, nella qualifica iniziale dei ruoli della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per i quali hanno concorso.
Al personale anzidetto non puo' essere comunque riconosciuta un'anzianita' superiore a quella prevista dallo articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 .
Agli esami-colloquio previsti nel presente articolo sono ammessi, a parita' di condizioni, anche gli impiegati appartenenti ai ruoli ad esaurimento istituiti con la legge 18 marzo 1968, n. 413 , e destinati a prestare servizio da almeno cinque anni presso la Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, per l'accesso a carriere superiori a quella di appartenenza.
Gli esami-colloquio previsti dal presente articolo devono essere espletati entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
Nella prima applicazione della presente legge, per la copertura dei posti che risultano disponibili nelle dotazioni organiche delle singole carriere di cui alla tabella 1 allegata alla presente legge, hanno titolo di precedenza, a loro domanda, gli impiegati di ruolo della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione che siano in possesso, alla data del 1° gennaio 1978, rispettivamente:
a) per la nomina a impiegato direttivo tecnico, della laurea in ingegneria e della relativa abilitazione professionale ovvero, qualora si tratti di dipendenti inquadrati nella carriera di concetto, del diploma di laurea in architettura, fisica, chimica o matematica;
b) per la nomina a impiegato direttivo amministrativo, della laurea in legge, in scienze politiche o in economia e commercio, oppure d'altro diploma di laurea, purche, in questo ultimo caso, si tratti di dipendenti inquadrati nella carriera di concetto;
c) per la nomina a impiegato di concetto, del diploma di scuola media di 2° grado ed equipollenti;
d) per la nomina a impiegato esecutivo, della licenza di scuola media di 1° grado.
La selezione degli impiegati di cui al comma precedente viene effettuata sulla base di un esame-colloquio, con le modalita' stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, davanti a commissioni presiedute da un consigliere di Stato e composte da tre dirigenti della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione nonche' da un docente universitario delle materie oggetto dell'esame-colloquio. Nella formazione delle graduatorie, a parita' di merito, si tiene conto delle mansioni espletate nel ruolo di provenienza e dell'anzianita' maturata nei ruoli della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.
Gli impiegati selezionati con i criteri indicati nel presente articolo sono inquadrati, anche in soprannumero e nei limiti delle dotazioni organiche complessive delle singole carriere stabilite nella tabella 1 allegata alla presente legge, nella qualifica iniziale dei ruoli della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per i quali hanno concorso.
Al personale anzidetto non puo' essere comunque riconosciuta un'anzianita' superiore a quella prevista dallo articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 .
Agli esami-colloquio previsti nel presente articolo sono ammessi, a parita' di condizioni, anche gli impiegati appartenenti ai ruoli ad esaurimento istituiti con la legge 18 marzo 1968, n. 413 , e destinati a prestare servizio da almeno cinque anni presso la Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, per l'accesso a carriere superiori a quella di appartenenza.
Gli esami-colloquio previsti dal presente articolo devono essere espletati entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge.