Articolo 2 della Legge 18 ottobre 1978, n. 625
Articolo 1Articolo 3
Versione
4 novembre 1978
Art. 2.

Nella prima applicazione della presente legge, per la copertura dei posti che risultano disponibili nelle dotazioni organiche delle singole carriere di cui alla tabella 1 allegata alla presente legge, hanno titolo di precedenza, a loro domanda, gli impiegati di ruolo della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione che siano in possesso, alla data del 1° gennaio 1978, rispettivamente:
a) per la nomina a impiegato direttivo tecnico, della laurea in ingegneria e della relativa abilitazione professionale ovvero, qualora si tratti di dipendenti inquadrati nella carriera di concetto, del diploma di laurea in architettura, fisica, chimica o matematica;
b) per la nomina a impiegato direttivo amministrativo, della laurea in legge, in scienze politiche o in economia e commercio, oppure d'altro diploma di laurea, purche, in questo ultimo caso, si tratti di dipendenti inquadrati nella carriera di concetto;
c) per la nomina a impiegato di concetto, del diploma di scuola media di 2° grado ed equipollenti;
d) per la nomina a impiegato esecutivo, della licenza di scuola media di 1° grado.
La selezione degli impiegati di cui al comma precedente viene effettuata sulla base di un esame-colloquio, con le modalita' stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, davanti a commissioni presiedute da un consigliere di Stato e composte da tre dirigenti della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione nonche' da un docente universitario delle materie oggetto dell'esame-colloquio. Nella formazione delle graduatorie, a parita' di merito, si tiene conto delle mansioni espletate nel ruolo di provenienza e dell'anzianita' maturata nei ruoli della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.
Gli impiegati selezionati con i criteri indicati nel presente articolo sono inquadrati, anche in soprannumero e nei limiti delle dotazioni organiche complessive delle singole carriere stabilite nella tabella 1 allegata alla presente legge, nella qualifica iniziale dei ruoli della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per i quali hanno concorso.
Al personale anzidetto non puo' essere comunque riconosciuta un'anzianita' superiore a quella prevista dallo articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 .
Agli esami-colloquio previsti nel presente articolo sono ammessi, a parita' di condizioni, anche gli impiegati appartenenti ai ruoli ad esaurimento istituiti con la legge 18 marzo 1968, n. 413 , e destinati a prestare servizio da almeno cinque anni presso la Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, per l'accesso a carriere superiori a quella di appartenenza.
Gli esami-colloquio previsti dal presente articolo devono essere espletati entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
Entrata in vigore il 4 novembre 1978