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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Rigetto
Sentenza 5 gennaio 2026
Rigetto
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 05/01/2026, n. 96 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 96 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05197/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 05/01/2026
N. 00096 /2026 REG.PROV.COLL. N. 05197/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5197 del 2025, proposto dalla Provincia di
Foggia, in persona del Presidente della Giunta pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocato Gennaro Rocco Notarnicola e dall'Avvocato Patrizio Ivo D'Andrea, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
contro
LI s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocato Mario Bucello e dall'Avvocato Simona Emanuela Anna Viola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
per la riforma
della sentenza n. 546 del 17 aprile 2025 del Tribunale amministrativo regionale per la
Puglia, sede di Bari, resa tra le parti, che ha accolto il ricorso proposto da LI s.r.l., N. 05197/2025 REG.RIC.
odierna appellata, e conseguentemente ha annullato, in particolare, la deliberazione del Consiglio provinciale di Foggia n. 18 del 29 giugno 2023, avente ad oggetto
“Modifica al regolamento per l'istituzione e la disciplina del canone unico patrimoniale approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 9 del 25 maggio 2021, riferita alle occupazioni del sottosuolo da parte dei soggetti privati produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili”.
visti il ricorso in appello e i relativi allegati; visto l'atto di costituzione in giudizio dell'appellata LI s.r.l.; visti tutti gli atti della causa; relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 dicembre 2025 il Consigliere
SS LL e uditi, rispettivamente, per l'appellante, la Provincia di
Foggia, l'Avvocato Gennaro Rocco Notarnicola e l'Avvocato Patrizio Ivo D'Andrea nonché per l'appellata LI s.r.l. l'Avvocato Simona Emanuela Anna Viola.
FATTO e DIRITTO
1. Con la l. n. 160 del 2019 (“legge di stabilità”) sono state introdotte significative novità in tema di concessioni di occupazione delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi sovrastanti e sottostanti il suolo pubblico, istituendosi a tal fine il canone patrimoniale unico (di qui in avanti, per brevità, anche CUP), in sostituzione dei precedenti tributi.
1.1. L'art. 1, comma 816, della predetta legge prevede che «a decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati
«enti» e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per N. 05197/2025 REG.RIC.
l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'art. 27 commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province»
1.2. Secondo tale disposizione, inoltre, «il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazione di servizi».
1.3. Il comma successivo, poi, precisa che «il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dati tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe».
1.4. Il comma 831 della stessa l. n. 160 del 2009 stabilisce che «per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti […]» e che «in ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a euro 800 […]», mentre «per le occupazioni del territorio provinciale e delle città metropolitane, il canone è determinato nella misura del 20 per cento dell'importo risultante dall'applicazione della misura unitaria di tariffa, pari a euro 1,50, per il numero complessivo delle utenze presenti nei comuni compresi nel medesimo ambito territoriale».
1.5. In attuazione delle predette disposizioni l'odierna appellante, la Provincia di
Foggia, con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 9 del 2021, ha approvato il
“Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, N. 05197/2025 REG.RIC.
autorizzazione o esposizione pubblicitaria (Art.1, da comma 816 a 847, Legge
160/2019)”.
1.6. Il predetto regolamento, in particolare, prevedeva, quanto alle tariffe standard per la determinazione del canone unico patrimoniale relativo all'occupazione del sottosuolo individuate dalla l. n. 160 del 2019 (7,50 €/mq), l'applicazione di coefficienti di conversione a invarianza del gettito sia per le strade di tipo “A” che per quelle di tipo “B”, al fine di assicurare un introito appunto pari a quello conseguito per effetto della percezione dei canoni e dai tributi prima dell'entrata in vigore del CUP, ai sensi del citato art. 1, comma 817, della richiamata legge di stabilità.
2. Avverso il predetto regolamento in parte qua alcune imprese operanti nel settore della produzione di energia da fonti rinnovabili – di qui in avanti anche solo FER – hanno proposto distinti ricorsi dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per la
Puglia, sede di Bari (di qui in poi anche solo il Tribunale) ed i relativi giudizi venivano assegnati alla Sez. III e rubricati ai nn. R.G. n. 925/2021, n. 973/2021 e n. 1034/2021.
2.1. In sostanza, con i predetti ricorsi le suindicate imprese hanno lamentato il fatto che le tariffe applicabili in relazione alla concessione di strade di tipo A e di tipo B – alla luce dell'applicazione dei predetti coefficienti di invarianza di gettito – violassero la disposizione di cui all'art. 1, co. 829, l. n. 160 del 2019 secondo cui “per le occupazioni del sottosuolo la tariffa standard di cui al comma 826 è ridotta ad un quarto”.
2.2. Con sentenze nn. 260/2022 e 403/2022 il Tribunale ha accolto le predette impugnative annullando i provvedimenti gravati.
2.3. Tali sentenze sono state impugnate dalla Provincia di Foggia con appelli rubricati ai nn. R.G. n. 2264/2022, n. 2699/2022 e n. 3580/2022.
2.4. Nelle more della delibazione dei suindicati appelli è stato emanato il d.l. 21 ottobre
2021, n. 146, poi convertito con mod. dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215, che, all'art. 5, comma 14-quinquies, dettava l'interpretazione autentica del comma 831 dell'art. 1 N. 05197/2025 REG.RIC.
della legge 27 dicembre 2019 n. 160, precisando che «per occupazioni permanenti di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete devono intendersi anche quelle effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali alla fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la trasmissione di energia elettrica e il trasporto di gas naturale» e che «per tali occupazioni il canone annuo è dovuto nella misura minima di 800 euro».
2.5. Con la sentenza n. 9697 del 2022 questo Consiglio di Stato, alla stregua della sopravvenuta disposizione di cui all'art. 5, comma 14-quinquies del d.l. n. 146 del
2021, pronunciandosi definitivamente sui predetti gravami, previa riunione degli stessi, ha dichiarato l'improcedibilità dei ricorsi di primo grado nonché degli appelli proposti dalla Provincia.
2.6. Indi, con la deliberazione del Consiglio provinciale n. 18 del 29 maggio 2023 è stata approvata la “modifica al regolamento per l'istituzione e la disciplina del canone unico patrimoniale approvato can la deliberazione del consiglio provinciale n. 9 del
25 maggio 2021, riferita alle occupazioni del sottosuolo da parte dei soggetti privati produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili”.
2.7. In particolare, con la predetta deliberazione, in relazione al punto 4, lett. B) dell'art. 34 del regolamento CUP, è stata approvata la seguente disciplina derogatoria:
«a far data dall'anno 2021, al fine di tendere all'invarianza di gettito, ai sensi dell'art.
1 comma 817 della legge 160/2019, la misura del canone patrimoniale per
l'occupazione permanente del sottosuolo da parte dei soggetti privati produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili viene fissata all'importo risultante dall'applicazione della tariffa standard di cui all'art. 1 comma 826 della legge
160/2019, pari per le Province a € 7,50, senza l'applicazione dei coefficienti di classificazione strade e tipologia e finalità X MQ, così come da tabella che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale». N. 05197/2025 REG.RIC.
2.8. Inoltre, con deliberazione del Presidente della Provincia di Foggia n. 98 del 29 giugno 2023 si approvavano le tariffe di cui al regolamento CUP provinciale per l'anno 2023.
2.9. Infine, con successiva deliberazione presidenziale n. 171 del 20 ottobre 2023, la
Provincia ha approvato le predette tariffe per l'anno 2024.
3. Avverso tali provvedimenti una serie di imprese operanti nel settore della produzione di energia da fonti rinnovabili – FER – hanno proposto distinti ricorsi dinanzi al Tribunale (e, in particolare, risultano essere stati proposti 13 ricorsi avverso le predette deliberazioni).
3.1. Tra i ricorsi suindicati vi è quello dell'odierna appellata (avente R.G. n.
1121/2023), a mezzo del quale l'impresa LI s.r.l., odierna appellata, ha dedotto l'illegittimità delle predette delibere provinciali sostanzialmente in base al rilievo che la Provincia di Foggia avrebbe dovuto applicare nei confronti degli operatori produttori di energia FER, concessionari di suolo pubblico per l'installazione degli impianti di trasmissione dell'energia elettrica, la tariffa CUP di € 800,00 tout court, da considerarsi insuperabile come in tesi avversa previsto dalla citata disposizione di cui all'art. 5, comma 14-quinquies, del d.l. n. 146 del 2021.
3.2. Si è costituita nel primo grado del giudizio la Provincia chiedendo il rigetto del gravame avverso.
3.3. Con motivi aggiunti notificati il 5 giugno 2024 e depositati in pari data, LI
s.r.l. ha impugnato la nota illustrativa della Dirigente del Settore Finanziario della
Provincia di Foggia del 23 aprile 2024, depositata in giudizio dalla Provincia il 24 aprile 2024.
3.4. Medio tempore, alcune delle imprese produttrici di energia elettrica da fonti rinnovabili, con ricorso n. 6119/2024, hanno adìto questo Consiglio di Stato per conseguire l'ottemperanza della richiamata sentenza n. 9697/2022 della Sez. VII, N. 05197/2025 REG.RIC.
chiedendo altresì dichiararsi la nullità e/o inefficacia degli stessi provvedimenti impugnati dinanzi al Tribunale.
3.5. La Sezione V di codesto Ecc.mo Consiglio, con sentenza n. 1235/2025, definiva il predetto giudizio statuendo l'inammissibilità e l'infondatezza del gravame.
4. Con riferimento al giudizio promosso dall'odierna appellata, questo è stato definito dal Tribunale con la sentenza n. 546 del 17 aprile 2025., qui impugnata.
4.1. Con essa, in sintesi, il giudice di prime cure:
a) ha accolto il ricorso introduttivo quanto alla dedotta illegittimità della deliberazione di C.P. n. 18/2023 ad oggetto la modifica del regolamento CUP, unitamente a quella del Presidente n. 98/2023 di approvazione delle singole tariffe;
b) ha dichiarato, poi, inammissibili per difetto di interesse i motivi aggiunti avverso la nota dirigenziale della Provincia di Foggia del 23 aprile 2024, trattandosi di un atto privo di natura provvedimentale.
4.2. Il Tribunale, più in particolare, ha accolto la domanda di annullamento proposta nei confronti della deliberazione di C.P. n. 18/2023 dando atto, preliminarmente, della circostanza che la controversia si incentra sostanzialmente sul «significato della locuzione, contenuta nella disposizione interpretativa (art. 5, comma 14quiquies D.L.
n.146/2021 ): «per tali occupazioni il canone annuo è dovuto nella misura minima di
800 euro», da un lato sostenendo la Provincia che essa significhi «non inferiore a»; dall'altro – la ricorrente- che essa stia a significare che ai produttori di energia è applicabile la tariffa base nella “misura pari a quella minima di 800 euro”».
4.3. Ebbene, il giudice di primo grado, pur riconoscendo che «l'interpretazione seguita dalla Provincia è certamente la più persuasiva in quanto è pienamente coerente con le previsioni della disposizione interpretata (comma 831 cit.)», ha ritenuto la prospettazione dell'ente odierno appellante comunque erronea nella parte in cui «ritiene che la tariffa minima (tale perché non inferiore a 800 euro) così prevista sia «liberamente» derogabile attraverso l'applicazione di un criterio N. 05197/2025 REG.RIC.
tariffario diverso da quello forfettario previsto dal comma 831 cit., ricalcando, invece, quello standard (art. 1, co 829 L. n.160/2019)».
4.4. A detta del Tribunale, «così operando, infatti, l'Ente viola il principio di specialità che assiste la disposizione di cui al comma 831, disattendendone ratio e presupposti applicativi», richiamando sul punto le argomentazioni svolte dal Tribunale, con la sentenza n. 99 dell'8 febbraio 2025 in accoglimento di un ricorso di contenuto analogo a quello in esame.
4.5. Secondo il giudice di primo grado, la legittimità della deroga adottata dall'ente provinciale non sarebbe sorretta neppure in ragione «della necessità di garantire
l'invarianza di gettito, perché quello dell'invarianza è principio generale che ispira la disciplina nel suo complesso, ma, proprio per la sua natura generale, non è idoneo
a derogare una disciplina speciale», cosicché «il precipitato applicativo di quanto sin qui statuito è rappresentato dalla conseguenza che, trovando applicazione il criterio tariffario forfettario (20% di 1,50 euro moltiplicato per numero utenze) e non avendo le imprese produttrici alcuna utenza, il criterio forfettario, di fatto, non potrà che condurre all'applicazione della tariffa di 800 euro».
4.6. Ulteriore conseguenza di ciò, per il Tribunale, è la diversità di trattamento tra le imprese fornitrici all'utenza (destinatarie della tariffa forfettaria) e quelle produttrici che si troveranno a beneficiare di un trattamento economico addirittura più favorevole di quello previsto per gli operatori economici che garantiscono il servizio pubblico all'utenza, per i quali è stata inizialmente prevista la tariffa agevolata forfettaria.
4.7. Di tale difforme trattamento si potrebbe predicare l'irragionevolezza se non fosse per la sua possibile e ragionevole spiegazione con l'intento perseguito dal legislatore
(sul punto la relazione di accompagnamento non fornisce particolari chiarimenti) di massimo favore per le imprese produttrici, in considerazione della politica economica di incentivazione delle energie rinnovabili. N. 05197/2025 REG.RIC.
4.8. Sarebbe per tali ragioni che il Tribunale ha ritenuto di disattendere la richiesta dell'ente di sollevare eccezione di costituzionalità, pur risultando manifesto, a suo avviso, lo squilibrio economico a scapito non solo di altri operatori economici che, per garantire l'invarianza di gettito, dovranno subire le conseguenze degli aumenti tariffari, ma anche della collettività che – pur a fronte degli ingenti profitti dei produttori di energia- non potrà più beneficiare dei servizi garantiti dalle precedenti tariffe.
5. Avverso tale sentenza, che per le ragioni sin qui in sintesi ricordate ha annullato la deliberazione n. 18/2023, ha proposto appello la Provincia, deducendone l'erroneità per i due motivi che di seguito saranno esaminati, e ha chiesto che questo Consiglio di Stato, previa sospensione dell'esecutività, riformi la sentenza impugnata, in accoglimento dell'appello, anche previa remissione alla Corte costituzionale della questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 14-quinquies, del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla l. 17 dicembre 2021,
n. 215.
5.1. Si è costituita LI s.r.l., con articolata memoria, per resistere alle censure proposte dalla Provincia appellante e ha chiesto di respingere l'appello.
5.2. Nella camera di consiglio del 29 luglio 2025, su richiesta congiunta dei difensori, la causa è stata rinviata per abbinamento all'esame del merito all'udienza pubblica dell'11 dicembre 2025.
5.3. Le parti hanno depositato le rispettive memorie nei termini di cui all'art. 73 c.p.a.
5.4. Infine, nella pubblica udienza dell'11 dicembre 2025, il Collegio, sentiti i difensori delle parti, ha trattenuto la causa in decisione.
6. L'appello va respinto.
7. Occorre premettere che su analoghe questioni costituenti il fulcro del presente giudizio, attinenti all'interpretazione dell'art. 5, comma 14-quinquies, del d.l. n. 146 del 2021, questa Sezione si è già pronunciata, in contenziosi analoghi (riguardanti la N. 05197/2025 REG.RIC.
Provincia di Potenza), con le sentenze n. 8062 del 16 ottobre 2025, n. 9447 del 1° dicembre 2025, n. 9478 del 2 dicembre 2025 e n. 9490 del 2 dicembre 2025 e alle motivazioni di tali quattro pronunce, ai sensi dell'art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a., il
Collegio si riferirà e richiamerà per l'esame e la risoluzione di molte delle questioni qui dedotte dalla Provincia appellante, in tutto o in gran parte simili e assimilabili in punto di diritto a quelle trattate in dette sentenze.
7.1. Per quanto rileva ai fini del presente giudizio, infatti, con tali pronunce questo
Consiglio di Stato, in sintesi, ha già affermato i seguenti fondamentali principî di diritto:
- la normativa europea e nazionale qualifica l'approvvigionamento di energie come servizio pubblico essenziale, assoggettando tutti gli operatori della filiera a obblighi di esercizio e tariffari volti a conformare l'espletamento dell'attività a norme di continuità, regolarità, capacità e qualità;
- questa qualificazione prescinde dalla natura giuridica del soggetto gestore, potendo il pubblico servizio essere erogato anche da soggetti privati;
- non rappresenta, inoltre, un elemento ostativo al riconoscimento del regime speciale la circostanza che l'impresa di produzione sia una società per azioni che persegue scopi di lucro, dovendo l'attenzione essere concentrata sul tipo di attività svolta e non sulla veste del soggetto che la esercita;
- l'attività di produzione dell'energia elettrica da parte di soggetti privati, che include il trasporto ai distributori che la erogano all'utente finale, rientra quindi tra le attività strumentali alla fornitura del servizio di pubblica utilità, anche in assenza di allacci diretti con gli utenti finali;
- ciò significa che gli impianti sotterranei che trasportano l'energia prodotta dagli impianti degli operatori delle energie rinnovabili verso la rete di trasmissione (e quelle di distribuzione), al pari di tutti gli impianti che veicolano l'energia al sistema elettrico N. 05197/2025 REG.RIC.
nazionale, non possono che risultare «direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete», secondo la definizione utilizzata dal d.l. n. 146 del 2021;
- la tariffa agevolata di € 800,00 non costituisce, pertanto, una deroga alle regole ordinarie, ma rappresenta il criterio ordinario di determinazione per determinati beni, frutto di una comparazione degli interessi pubblici operata dal legislatore, sulla base delle oggettive caratteristiche dell'attività svolta dalle aziende di produzione, trasmissione e dispacciamento, alle quali quindi vanno riconosciute le caratteristiche della strumentalità rispetto a quella di distribuzione dell'energia;
- tra le attività strumentali disciplinate dal comma 831, dell'art. 1, della legge n. 160 del 2019, che beneficiano del pagamento del canone patrimoniale nella misura minima e forfetaria di € 800,00 annue, deve essere ricompresa anche l'attività di produzione di energia elettrica da parte delle società che trasportano l'energia sino alla rete di distribuzione, sulla scorta delle caratteristiche di complementarietà ed esclusività della suddetta attività nell'ambito della filiera del sistema elettrico nazionale.
- la disposizione dell'art. 5, comma 14-quinquies, del d.l. n. 146 del 2021 non pone dubbi di costituzionalità nemmeno rispetto al parametro del principio di uguaglianza in rapporto alla gestione delle concessioni/contratto di suolo pubblico, in ragione della asserita disparità di trattamento che si verrebbe a determinare tra le concessioni di suolo pubblico in genere (assoggettate ai principi generali di determinazione del CUP secondo i calcoli lineari) e quelle finalizzate all'installazione di impianti di aziende produttrici di energia elettrica, che – come l'odierna società appellata – beneficiano della agevolazione consistente nel pagamento di un canone annuo in misura fissa e forfettaria: quantunque, infatti, la norma introduca un oggettivo beneficio a vantaggio dei suddetti operatori economici, deve tuttavia ritenersi che tale beneficio non sia fonte di irragionevole e ingiustificato trattamento di favore nei loro confronti, essendo il vantaggio controbilanciato e giustificato dagli oneri di manutenzione e gestione gravanti sui suddetti operatori in considerazione della natura degli impianti interessati, N. 05197/2025 REG.RIC.
consistenti in opere direttamente strumentali alla soddisfazione di interessi pubblici, nell'ambito della filiera del sistema elettrico nazionale, sulla base di vincoli insopprimibili di complementarietà (tale per cui in assenza di una fase non possono realizzarsi le altre) e di esclusività, essendo tutte le attività poste in essere nell'interesse reciproco delle altre fasi della filiera.
8. Orbene, è alla luce di tali principi di diritto sin qui sintetizzati, i quali costituiscono ius receptum della Sezione per l'analisi della materia qui controversa, che devono ora esaminarsi le censure proposte dalla Provincia appellante, distinte in due motivi, che qui di seguito ora il Collegio passa ad esaminare.
9. Con il primo e articolato motivo (pp. 6-25 del ricorso) la Provincia appellante deduce, anzitutto, l'erroneità della sentenza impugnata, sotto distinti, ma connessi profili, ulteriormente articolati in sottocensure, che qui si esaminano partitamente.
10. Con un primo ordine di censure (pp. 7-10 del ricorso), la Provincia deduce che il primo giudice, nell'accogliere il ricorso di LI s.r.l., sarebbe andato ultra petita, in violazione dell'art. 112 c.p.c., in quanto ad avviso del Tribunale, la misura applicabile nei confronti di operatori come l'appellata è di € 800,00 non perché questa sia la misura insuperabile stabilita dalla norma, ma perché, non servendo tali imprese direttamente utenti e non potendosi perciò calcolare il numero di questi, trova applicazione la previsione forfetaria appunto di € 800,00, in ragione del c.d. principio di specialità, che non consente di applicare la disciplina generale, ma solo quella speciale dettata per una singola fattispecie dal legislatore.
10.1. La censura non merita condivisione.
10.2. Invero, il primo giudice, nel richiamare a fondamento della propria ratio decidendi, tra l'altro, la pronuncia n. 99 del 2025 del Tribunale amministrativo regionale per la Basilicata, confermata dalla già richiamata sentenza n. 9447 del 1° dicembre 2025 di questa Sezione, altro non ha fatto che svolgere un'attività interpretativa, in ordine alla previsione dell'art. 5, comma 14-quinquies, del d.l. n. 146 N. 05197/2025 REG.RIC.
del 2021, che rientra nel potere-dovere, da parte del giudice stesso, di esaminare la censura, formulata in primo grado, e di applicare le norme di legge – secondo il noto brocardo iura novit curia – alle questioni che costituiscono il thema decidendum.
10.3. Nel far questo, il Tribunale non è andato ultra petita, ma ha seguito un percorso logico-giuridico in parte diverso da quello prospettato dalla ricorrente in prime cure, che pure aveva lamentato la violazione del più volte richiamato comma 831 dell'art. 1 della l. n. 160 del 2019, senza che in ciò sia ravvisabile una violazione del principio di cui all'art. 112 c.p.c., dato che ben può il giudice amministrativo, nell'accogliere la domanda della parte attrice, seguire un percorso interpretativo delle norme applicabili al caso di specie in parte differente da quello seguito dalla parte ed esprimere, così, una ratio decidendi anche sensibilmente differente – e divergente – dalla tesi ricostruttiva propugnata dalla parte, pur pervenendo, sulla base delle stesse norme invocate dalla parte, all'auspicato e coincidente esito annullatorio.
10.4. Ed è quanto è accaduto nel caso di specie dove, a fronte della prospettazione dell'odierna appellata secondo cui il Tribunale ha ritenuto che la somma di € 800,00 costituisca una un importo comunque variabile, e non fisso, ma applicabile esclusivamente in tale misura all'odierna appellata per l'impossibilità di introdurre un criterio diverso da quello “speciale” di cui al comma 831 dell'art. 1 della l. n. 167 del
2019 e, in particolare, quello standard, applicato dalla Regione, del comma 829, stante la circostanza, incontestabile, per cui, trovando esclusivamente applicazione il criterio tariffario forfettario (20% di 1,50 euro moltiplicato per numero utenze), di cui al comma 831, e non avendo le imprese produttrici alcuna utenza, il criterio forfettario, di fatto, non potrà che condurre all'applicazione della tariffa di € 800,00.
10.4. La censura in esame, pertanto, va respinta, avendo peraltro il primo giudice, come ora si dirà, correttamente declinato il principio di specialità in subiecta materia.
11. Con un altro ordine di censure (pp. 10-14 del ricorso), ancora, la Provincia appellante contesta che la tariffa forfetaria, fissa ed invariabile, di 800 euro tout court N. 05197/2025 REG.RIC.
non è in realtà prevista da alcuna disposizione normativa, neppure dalla norma interpretativa di cui all'art. 5, comma 14-quinques, d.l. n. 146 del 2021.
11.1. L'unico cenno all'importo di € 800,00 contenuto nell'art. 1, comma 831, della l.
n. 160 del 2019 è inserito in una previsione in base alla quale il canone dovuto all'ente
«non può essere inferiore ad 800 euro».
11.2. Per altro verso, l'ultimo periodo della norma interpretativa – il già richiamato art. 5, comma 14-quinquies, del d.l. n. 146 del 2021 – dispone che «per tali occupazioni il canone è dovuto nella misura minima di 800 euro».
11.3. Da quanto sin qui esposto emergerebbe con chiarezza che le disposizioni citate hanno identico significato e, cioè, che il canone unico patrimoniale dovuto per tali tipologie di occupazioni non può essere determinato in misura inferiore ad € 800,00.
11.4. Sarebbe escluso, dunque, che per le stesse sia prevista una misura forfetaria fissa ed invariabile.
11.5. Tanto risulterebbe, anzitutto, dal dato testuale delle norme in esame, anche quello enucleabile da quella interpretativa.
11.6. Infatti, “minimo” è concetto contrapposto a “massimo” e, pertanto, allude inequivocabilmente ad una soglia al di sotto della quale non è possibile attestarsi, non certo ad una cifra predeterminata e fissa, come dedotto dalla parte privata.
11.7. Ove il legislatore avesse inteso limitare il canone a quella somma, l'avrebbe appunto definita “fissa”, non “minima”.
11.8. Insomma, sostiene l'appellante, il carattere speciale della disposizione di cui all'art. 1, comma 831, della l. n. 160 del 2019, come interpretato dall'art. 5, comma
14-quinquies, del d.l. n. 146 del 2021, non può di certo giustificare una interpretazione estensiva delle previsioni ivi contenute, nel senso di stabilire una tariffa fissa ed immodificabile, pari a € 800,00, nei confronti delle imprese produttrici di energia
FER, come l'appellata.
12. Anche queste censure non meritano condivisione. N. 05197/2025 REG.RIC.
12.1. Invero, come lo stesso appellante ammette (sostenendo addirittura, come sopra si è accennato, che il primo giudice sarebbe andato ultra petita), il Tribunale non ha affermato, come si è visto, che le citate disposizioni abbiano previsto, o introdotto, un canone fisso e immutabile, ma anzi ha, espressamente, riconosciuto che si tratta di una misura minima – in ciò convenendo, dunque, con l'impostazione della Provincia – alla quale, tuttavia, non potrebbe applicarsi il criterio tariffario forfettario (20% di € 1,50 moltiplicato per numero utenze), sicché, non avendo le imprese produttrici alcuna utenza, il criterio forfettario, di fatto, non potrà che condurre all'applicazione della tariffa di € 800,00.
12.2. Il primo giudice, dunque, non ha negato che l'importo di € 800,00 sia “minimo”, nel senso indicato dalla Provincia, ma ha al contrario condiviso l'interpretazione della
Provincia, sicché tutta l'impostazione critica della censura, secondo cui invece il
Tribunale avrebbe affermato, o comunque implicitamente presupposto, una tariffa fissa e immodificabile, pari ad € 800,00, viene inevitabilmente a cadere.
13. Occorre tuttavia precisare quale sia il corretto significato che all'aggettivo
“minimo”, nel caso di specie, debba attribuirsi al fine di fugare taluni equivoci interpretativi.
13.1. Come ha osservato questa Sezione nelle già richiamate pronunce, l'intervento legislativo del 2021 assoggetta allo speciale regime tariffario contemplato dal comma
831, tra l'altro, «l'attività di produzione di energia elettrica, sulla scorta delle caratteristiche di complementarietà ed esclusività della stessa nell'ambito della filiera del sistema elettrico nazionale» (Cons. St., sez. VII, 4 novembre 2022, n. 9697).
13.2. La scelta normativa è, dunque, nel senso di individuare un criterio di calcolo determinato a monte dal legislatore, ove l'aggettivo “minima” si riferisce all'ammontare fisso e forfetario in ogni caso dovuto per tale particolare tipologia di occupazione di suolo pubblico («con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete») e non, come sostenuto dalla Provincia appellante, a una base di N. 05197/2025 REG.RIC.
calcolo liberamente elevabile (v., ex plurimis, Cons. St., sez. VII, 1° dicembre 2025,
n. 9447, § 12.7.).
13.3. Tale criterio determinativo riveste, dunque, carattere di specialità, come bene ha osservato il primo giudice, rispetto al metodo di calcolo ordinario di cui ai commi 819
e seguenti dell'art. 1 della l. n. 160 del 2019.
13.4. Né risultante probante, in senso contrario, che l'art. 1, comma 831-bis, della l. n.
160 del 2019 preveda, invece, un importo fisso di € 800,00 per ogni impianto esistente sul territorio di ogni ente, come assume la Provincia, dato che si tratta di diversa disposizione, dettata per «gli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica di cui al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e che non rientrano nella previsione di cui al comma 831», riferendosi, evidentemente, a infrastrutture di telecomunicazione – come antenne, ripetitori e simili – “che non rientrano nella previsione di cui al comma 831”, cui è stata estesa la disciplina già prevista per le occupazioni del sottosuolo effettuate mediante cavi e condutture per l'erogazione di energia elettrica.
13.5. Viene in rilievo, quindi, di un'ipotesi diversa, che nulla ha a che vedere con le occupazioni del sottosuolo a servizio degli impianti di produzione da fonti rinnovabili.
14. Miglior sorte non meritano nemmeno le censure della Provincia appellante (pp.
14-19 del ricorso), secondo cui la tesi del Tribunale colliderebbe anche con un ulteriore fondamentale dato normativo, che pure ha formato oggetto di delibazione da parte del giudice di prime cure: il principio dell'invarianza di gettito contemplato dall'art. 1, comma 817, della l. n. 160 del 2019.
14.1. Sebbene sia condivisibile l'assunto del giudice di primo grado secondo cui quello dell'invarianza rappresenti un “principio generale” ispiratore della disciplina nel suo complesso, non persuaderebbero le argomentazioni contenute nella sentenza N. 05197/2025 REG.RIC.
impugnata secondo cui il predetto principio generale non sia «idoneo a derogare una disciplina speciale».
14.2. Infatti, la disposizione di cui all'art. 1, comma 817, della l. n. 160 del 2019 è da considerarsi una norma di chiusura dal momento che consente espressamente «in ogni caso la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe».
14.3. Dal tenore letterale della previsione in parola emerge chiaramente che l'ente territoriale può, in ogni caso (nessuno escluso), prevedere la modifica delle tariffe, senza limitazioni in punto di quantum e di quomodo, e ciò al fine di consentire all'amministrazione di percepire le entrate patrimoniali quantomeno nella misura che la previgente disciplina sulle occupazioni di suolo pubblico ad essa assicurava.
14.4. Ora, a fronte di una norma generale, valida per tutte le fattispecie disciplinate dalla legge istitutiva del CUP – norma che, oltretutto, è ispirata al principio costituzionale dell'autonomia finanziaria degli enti locali di cui all'art. 119 Cost. – non sarebbe minimamente configurabile, ad avviso della Provincia, una neutralizzazione del principio dell'invarianza in assenza di una espressa previsione derogatoria in tal senso.
14.5. A conferma di ciò – e sul punto il Tribunale avrebbe omesso del tutto di confrontarsi con la tesi – la l. n. 160 del 2019 ha previsto espressamente l'ipotesi in cui il predetto principio di invarianza del gettito non trova applicazione.
14.6. Si tratta del citato art. 1, co. 831-bis, della predetta legge che stabilisce che «gli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica di cui al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e che non rientrano nella previsione di cui al comma 831 sono soggetti ad un canone pari a 800 euro per ogni impianto esistente sul territorio di ciascun ente» e che «il canone non è modificabile ai sensi del comma
817 e ad esso non è applicabile alcun altro tipo di onere finanziario, reale o N. 05197/2025 REG.RIC.
contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsiasi ragione o a qualsiasi titolo».
14.7. Sarebbe, questa, la sola e unica disposizione contenuta nella l. n. 160 del 2019 che da un lato stabilisce la tariffa fissa e forfetaria “pari a 800 euro” e, dall'altro, soprattutto, prevede, con riferimento agli operatori di telecomunicazioni elettroniche di cui al d. lgs. n. 259 del 2003, la espressa inapplicabilità del principio di invarianza contemplato dal comma 817 cit., a qualunque titolo.
14.8. Un'analoga previsione non è in alcun modo posta con riferimento ai produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili.
14.9. A ben vedere, neppure la norma di interpretazione autentica, l'art. 5, comma 14- quinquies, del d.l. n. 146 del 2021, ha previsto alcun tipo di limitazione all'applicabilità del predetto principio di invarianza del gettito nei confronti delle imprese operanti nel settore della produzione di energie rinnovabili.
14.10. Anche in tal caso, dunque, soccorre il fondamentale brocardo ubi lex voluit dixit, alla cui stregua ove mai il legislatore avesse voluto porre una limitazione nei confronti degli enti locali in ordine all'applicazione del principio di invarianza con riferimento alle imprese FER, lo avrebbe dovuto prevedere expressis verbis negli stessi termini e con le stesse modalità utilizzati per gli operatori del comparto delle telecomunicazioni elettroniche.
14.11. In difetto di una puntuale clausola di esclusione dell'operatività del predetto principio di invarianza con riferimento alle imprese produttrici di energia elettrica rinnovabile, l'unico limite che l'ente locale era tenuto a rispettare è quello relativo al precedente gettito percepito.
15. Anche queste censure vanno respinte.
16. Si devono qui richiamare, ancora una volta, le considerazioni fatte proprie dalla citata giurisprudenza della Sezione su questioni, ed eccezioni, pressoché identiche a N. 05197/2025 REG.RIC.
quelle qui in esame (v., ad esempio, Cons. St., sez. VII, 1° dicembre 2025, n. 9447, §
12.8. e 12.9.).
16.1. È essenziale sottolineare come l''invarianza' garantita dal legislatore non riguardi tanto il singolo rapporto concessorio o il singolo tributo o entrata patrimoniale, ma il complessivo gettito e, quindi, la complessiva entrata finanziaria che gli enti comunali si vedevano garantita dall'applicazione dell'insieme di tutti gli istituti previgenti.
16.2. A tal fine, pertanto, con il comma 817, bilanciando il dovere di predeterminazione statuale della tariffa 'standard', al fine di garantire il rispetto dell'art. 23 Cost., con la necessità di salvaguardare gli spazi di autonomia finanziaria dei singoli enti territoriali, in conformità agli artt. 117, 118 e 119 Cost., il legislatore ha attribuito agli enti medesimi il potere di disciplinare il canone in modo da assicurare l'invarianza di gettito anche eventualmente attraverso la modifica delle tariffe.
16.3. L'interpretazione costituzionalmente orientata del comma 817, peraltro, al fine di evitare possibili contrarietà con l'art. 23 Cost., conduce inevitabilmente a ritenere il dato dell''invarianza di gettito' quale limite 'bidirezionale' per le determinazioni comunali: l'ente, infatti, ha il potere di disciplinare il canone in modo da arrivare sino a tale soglia, ma non può superarla.
16.4. Diversamente ritenendo, infatti, la disciplina verrebbe ad essere sospettata di incostituzionalità non avendo il legislatore statale indicato parametri e limiti specifici ulteriori per delimitare il potere di determinazione 'in aumento' del canone da parte dei Comuni.
16.5. Il legislatore ha quindi previsto (attraverso il comma 824) gli specifici parametri che l'ente locale deve prendere in considerazione per modulare il CUP – eventualmente attraverso l'applicazione di coefficienti ad essi correlati – in relazione alle diverse tipologie di occupazione di suolo pubblico nell'ambito del proprio N. 05197/2025 REG.RIC.
territorio, strumenti ai quali può aggiungersi, come detto, la 'variazione' della tariffa base statuale, quando ciò sia necessario per garantire l'invarianza di gettito.
17. La facoltà di variare le tariffe riguarda quindi le tariffe standard e non certo quelle forfettarie, determinate direttamente dalla legge, che non può essere disapplicata per assicurare un concetto di invarianza che riguarda la disciplina nel suo complesso e non una specifica disposizione speciale.
17.1. A dimostrazione di ciò il comma 826 prevede che la tariffa standard sia modificabile ai sensi del comma 817 con inciso non ripetuto nel diverso comma 831.
17.2. Da tali considerazioni discende che, contrariamente a quanto sostiene l'amministrazione provinciale anche nel presente giudizio, il legislatore non ha subordinato il nuovo regime incentivante a una condizione di assoluta invarianza del gettito assunta come obbligo di risultato di generalizzata applicazione, ma ha enunciato un indirizzo che gli enti, nell'esercizio del potere di variare le tariffe (sia in aumento che in diminuzione) sono tenuti a fare proprio, fermi però restando i criteri predeterminati dal legislatore, e con il limite di non superare il gettito degli importi complessivamente percepiti con i canoni e i tributi sostituiti dal CUP.
18. In sintesi, il legislatore ha in primo luogo stabilito i criteri generali per la determinazione del CUP, facendo anche riferimento al principio di invarianza di cui al citato comma 817 e ha poi introdotto una serie di disposizioni speciali, tra cui quella contenuta nel comma 831 che disciplinano in modo autonomo e vincolante specifiche fattispecie.
18.1. Il principio di invarianza non può quindi condurre alla sostanziale abrogazione della disciplina speciale prevista dal legislatore che ha stabilito un particolare regime di favore ai fini della determinazione del canone per l'occupazione del suolo pubblico con opere a servizio di impianti di energia da fonti rinnovabili.
19. Ciò è quanto avvenuto nel caso di specie, per effetto dell'applicazione della deliberazione impugnata: infatti, la norma derogatoria non si limita ad aumentare, ai N. 05197/2025 REG.RIC.
fini dell'invarianza di gettito, il canone forfetario, ma sostituisce finanche il criterio previsto dal legislatore col diverso criterio basato sull'applicazione della tariffa base prevista per tutte le altre tipologie di occupazione, da cui il legislatore aveva voluto differenziare il trattamento impositivo previsto per i fornitori di servizi di pubblica utilità.
20. Una diversa conclusione non può neanche derivare dal confronto tra il citato comma 831 e il successivo comma 831-bis che riguarda, come detto, gli «operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica di cui al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e che non rientrano nella previsione di cui al comma 831» e prevede la loro assoggettabilità «a un canone pari a 800 euro per ogni impianto insistente sul territorio di ciascun ente» e che il «canone non è modificabile ai sensi del comma 817».
20.1. Infatti, sotto un primo profilo si tratta di una disposizione relativa a un settore diverso che non è connesso, come quello dell'energia, alle politiche di incentivazione e di transizione energetica e non può costituire elemento di raffronto.
20.2. Inoltre, l'assenza nel comma 831 di una identica formula sulla non modificabilità del canone non può avvalorare una interpretazione del comma 831 diversa da quella autentica fornita dallo stesso legislatore, anche perché il comma 831-bis è stato introdotto dall'articolo 40, comma 5-ter), del d.l. n. 77 del 2021, conv. con mod. dalla l. n. 108 del 2021, e la disposizione di interpretazione del comma 831 è successiva e non può che fornire nel senso sopra indicato il definito senso alla norma (articolo 5, comma 14-quinques, del d.l. n. 146 del 2021, convertito con mod. dalla l. 215 del
2021).
20.3. In definitiva, va in questa sede riaffermato che fra le attività strumentali alla fornitura di servizi di pubblica utilità disciplinate dal comma 831, dell'art. 1, della l.
n. 160 del 2019, che beneficiano del pagamento del canone patrimoniale nella misura N. 05197/2025 REG.RIC.
minima e forfetaria di € 800,00 annue, deve essere ricompresa anche l'attività di produzione di energia elettrica da parte della società appellata, sulla scorta delle caratteristiche di complementarietà ed esclusività della suddetta attività nell'ambito della filiera del sistema elettrico nazionale.
20.4. Da ciò consegue, come ha ritenuto il primo giudice, la conferma della declaratoria di illegittimità in parte qua delle delibere provinciali impugnate.
21. Sulla scorta delle ragioni, sin qui esposte, è agevole analizzare ora anche le ultime due sub-censure del motivo di appello, qui in esame.
22. Con un ulteriore ordine di censure (pp. 19-22 del ricorso), infatti, la Provincia deduce che l'interpretazione propugnata dalle ricorrenti in primo grado e, in particolare, da LI s.r.l., secondo cui l'art. 5, comma 14-quinquies, del d.l. n. 146 del 2021 avrebbe introdotto una tariffa fissa e immutabile si porrebbe in contrasto con la natura interpretativa della stessa disposizione, la cui finalità sarebbe stata, invece, quella di ampliare l'ambito soggettivo di applicabilità dell'art. 1, comma 831, della l.
n. 160 del 2019.
22.1. La tesi è infondata perché, come si è detto, il concetto di “minima” deve essere rettamente inteso, in via interpretativa, con riferimento alle imprese produttrici di energia FER e tale regime agevolativo non contrasta affatto con la natura interpretativa dell'art. 5, comma 14-quinquies, del d.l. n. 146 del 2021, laddove ha chiarito appunto, alla lett. b), che «per occupazioni permanenti di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete devono intendersi anche quelle effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali alla fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la trasmissione di energia elettrica e il trasporto di gas naturale» e che «per tali occupazioni il canone annuo è dovuto nella misura minima di 800 euro».
22.2. Anche queste censure, dunque, vanno respinte. N. 05197/2025 REG.RIC.
23. Parimenti vanno respinte le ultime censure del motivo in esame (pp. 22-24 del ricorso), che si soffermano, a loro volta, sul rilievo secondo cui nella normativa in parola, così come nella disposizione di interpretazione autentica in rilievo, non è dato riscontrare alcun riferimento a pretese finalità di agevolazione e/o promozione delle imprese operanti nel settore delle energie rinnovabili.
23.1. L'asserita finalità agevolativa, che in ogni caso non sussiste non essendo prevista dalla normativa CUP di riferimento, non sarebbe in grado di neutralizzare o addirittura di prevalere sulle contrapposte e significativamente più rimarchevoli (sul versante dell'interesse generale) esigenze proprie degli enti locali, cui è demandata la gestione delle strade che gli operatori privati utilizzano ai fini dell'esercizio dell'attività di impresa.
23.2. Invero, sostiene la Provincia, gli enti territoriali, ai sensi dell'art. 119 Cost., sono tenuti a munirsi di risorse finanziarie proprio per far fronte ai rispettivi compiti di istituto, tra cui, specialmente, nel caso delle Province, la gestione e manutenzione del patrimonio stradale, sicché tali esigenze di autonomia finanziaria non possono di certo recedere a fronte di un asserito intento agevolativo del legislatore che, come precisato, non ripete fondamento, con riferimento alla normativa CUP, da alcuna disposizione di legge.
23.3. Oltretutto, e la circostanza è di significativa rilevanza, lo stesso Tribunale afferma che risulta «manifesto lo squilibrio economico a scapito non solo di altri operatori economici che, per garantire l'invarianza di gettito, dovranno subire le conseguenze degli aumenti tariffari, ma anche della collettività che – pur a fronte degli ingenti profitti dei produttori di energia – non potrà più beneficiare dei servizi garantiti dalle precedenti tariffe».
23.4. Ora, deduce l'appellante, sarebbe proprio il giudice di primo grado a ritenere sussistenti tutte le criticità dianzi prospettate con riferimento non solo alla disparità di trattamento di altri operatori economici, ma anche rispetto alle garanzie di effettività N. 05197/2025 REG.RIC.
dell'azione amministrativa della Provincia che verrebbe a trovarsi nella impossibilità, dal punto di vista finanziario, di garantire lo svolgimento dei propri compiti di istituto, con evidenti effetti pregiudizievoli per la collettività.
23.5. In definitiva, alla stregua di quanto dedotto nella censura in esame, la statuizione in contestazione si rivelerebbe del tutto erronea e il predetto ravvisato regime di favor per le imprese produttrici di energie rinnovabili non è enucleabile da alcuna disposizione normativa (al riguardo ribadendosi che disposizioni speciali agevolative sono state inequivocabilmente formulate in termini diversi da quelli propri delle norme che si applicano alla fattispecie in esame).
23.6. Anche quest'ordine di censure, tuttavia, non può essere condiviso, proprio alla luce dell'orientamento già manifestato dalla Sezione sulla questione, orientamento qui in toto richiamato e fatto proprio dal Collegio.
23.7. Basti qui rammentare, ancora una volta, che quantunque, in effetti, la norma introduca un oggettivo beneficio a vantaggio dei suddetti operatori economici, come riconosce anche la sentenza impugnata, deve ritenersi tuttavia che tale beneficio non sia fonte di irragionevole e ingiustificato trattamento di favore nei loro confronti, essendo il vantaggio controbilanciato e giustificato dagli oneri di manutenzione e gestione gravanti sui suddetti operatori in considerazione della natura degli impianti interessati, consistenti in opere direttamente strumentali alla soddisfazione di interessi pubblici, nell'ambito della filiera del sistema elettrico nazionale, sulla base di vincoli insopprimibili di complementarietà (tale per cui in assenza di una fase non possono realizzarsi le altre) e di esclusività, essendo tutte le attività poste in essere nell'interesse reciproco delle altre fasi della filiera.
24. A fronte di tale specifica, ed evidente, finalità agevolativa, che risponde ad un prevalente interesse pubblico, non può dunque ritenersi che le esigenze finanziarie delle Province debbano prevalere, posto che detti enti sono bene in grado di reperire N. 05197/2025 REG.RIC.
aliunde le necessarie risorse, prima attinte dalla richiesta del canone alle imprese produttrici di energia FER.
24.1. Prova eloquente ne è, nel presente giudizio, il fatto che la stessa Provincia ammetta di avere richiesto solo 1/3 del precedente gettito, dato che, come ella ha dedotto (p. 17 del ricorso), non ha mirato all'integrale invarianza del gettito, ma attraverso la determinazione regolamentare impugnata in primo grado, la quale – come visto – ha fatto applicazione del principio di invarianza finanziaria, ha inteso almeno garantirne una parte (€ 1.500.000,00 rispetto a € 4.500.000,00) sicché è ben evidente che la Provincia stessa riconosce che le proprie esigenze finanziarie possono essere ben diversamente modulate a fronte di operatori che, per le ragioni attinenti alla stessa natura rete distributiva, svolgono un servizio di indubbio rilievo pubblico, a vantaggio anche dell'intera collettività.
24.2. Anche queste ultime censure, dunque, vanno respinte.
25. Il motivo, nel suo complesso, deve essere dunque respinto.
26. Anche il secondo motivo (pp. 25-30 del ricorso), proposto dalla Regione appellante, deve essere respinto.
26.1. Con esso la Provincia sostiene che, laddove si dovesse seguire l'interpretazione del primo giudice, sarebbe evidente la violazione degli artt. 3, 97 e 119 Cost., dato che l'invocato regime di favor non potrebbe in alcun modo sovrastare e derogare i principi di natura costituzionale invocati dalla Provincia stessa, in particolar modo quello di cui all'art. 119 Cost. in tema di autonomia finanziaria degli enti locali.
26.2. Analogamente, la previsione di un'entrata fissa, incapace di essere parametrata ai due criteri della proporzionalità rispetto allo sfruttamento della risorsa pubblica e all'utilità economica del concessionario, risulterebbe manifestamente violativa degli artt. 3 e 97 Cost., in quanto consente al privato di locupletarsi di un bene collettivo, senza alcuna valida ragione giustificatrice. N. 05197/2025 REG.RIC.
26.3. La Provincia odierna appellante, ove dovesse attenersi alla misura fissa
(erroneamente) ritenuta dal giudice di prime cure, non potrebbe rispettare il principio, fissato dalla legge, dell'invarianza di gettito.
26.4. Tale circostanza, rimasta incontestata, sarebbe la migliore dimostrazione del fatto che il canone fisso sarebbe del tutto irragionevole e violativo degli artt. 3 e 97
Cost.
26.5. Il motivo va respinto perché le questioni di costituzionalità sono manifestamente infondate.
26.6. Anche qui, richiamando la recente giurisprudenza della Sezione in argomento
(v., ex plurimis, Cons. St., sez. VII, 1° dicembre 2025, n. 9447), va osservato che le disposizioni più volte citate non pongono dubbi di legittimità costituzionale in riferimento al principio di equilibrio di gettito di entrata, essendosi la Provincia soltanto limitata ad allegare, senza tuttavia dimostrare in modo specifico attraverso appositi calcoli, la impossibilità di mantenere il valore del canone dovuto al medesimo, o perlomeno comparabile, livello di pressione impositiva raggiunto con il precedente prelievo.
26.7. Anzi, si è detto come la stessa Provincia, nel caso di specie, abbia inteso richiedere comunque, con le deliberazioni gravate, solo 1/3 del precedente gettito, ciò che dimostra senza dubbio che, anche a prescindere dalla validità o meno delle delibere impugnate, essa fosse in grado di reperire aliunde le risorse finanziarie (e, in particolare, i 2/3 del precedente gettito, pari ad € 3.000.000,00).
27. Inoltre, anche l'affermazione secondo cui la legge che importa nuovi o maggiori oneri deve provvedere ai mezzi per farvi fronte, pur corretta nella sua astrattezza, non si attaglia in concreto al caso che qui ricorre, posto che non è stato allegato, né tantomeno dimostrato, alcun elemento oggettivo sulla cui base potersi inferire che l'agevolazione tariffaria prevista per particolari categorie di operatori economici determini un onere al quale non si riesca altrimenti a fare fronte. N. 05197/2025 REG.RIC.
27.1. In ogni caso le considerazioni sopra svolte in relazione al rispetto del principio di invarianza del gettito rendono evidente come alcun calcolo in ipotesi prodotto in giudizio possa far dubitare della compatibilità costituzionale di una (ragionevole) norma speciale di favor per un determinato settore, che lascia impregiudicato il potere dell'amministrazione di incidere in altro modo sul complesso del sistema tariffario standard.
28. La norma non pone inoltre dubbi di costituzionalità nemmeno con riferimento alle norme poste a garanzia della potestà regolamentare spettante agli enti locali in ordine allo svolgimento delle funzioni amministrative ai medesimi attribuite, tra le quali figura la gestione del patrimonio pubblico locale e dell'autonomia finanziaria delle amministrazioni territoriali, né, più in generale, rispetto al dovere di buon andamento della pubblica amministrazione, in quanto rientra certamente nella competenza legislativa statale l'incentivazione di determinate attività connesse con la transizione energetica anche nella forma di un regime tariffario forfetario ed essendo stata solo anche in questo caso allegata, ma non dimostrata, la mancanza di risorse necessarie per organizzare la gestione dei servizi pubblici a rilevanza sociale.
28.1. Infine, la disposizione in esame non pone dubbi di costituzionalità nemmeno rispetto al parametro del principio di uguaglianza in rapporto alla gestione delle concessioni/contratto di suolo pubblico, in ragione della asserita disparità di trattamento che si verrebbe a determinare tra le concessioni di suolo pubblico in genere
(assoggettate ai principi generali di determinazione del CUP secondo i calcoli lineari)
e quelle finalizzate all'installazione di impianti di aziende produttrici di energia elettrica, che, come quella appellata, beneficiano della agevolazione consistente nel pagamento di un canone annuo in misura fissa e forfettaria.
29. Si deve qui ribadire, come già detto (v., supra, § 23.7.), che quantunque, infatti, la norma introduca un oggettivo beneficio a vantaggio dei suddetti operatori economici, tale beneficio non è fonte di irragionevole e ingiustificato trattamento di favore nei N. 05197/2025 REG.RIC.
loro confronti, essendo il vantaggio controbilanciato e giustificato dagli oneri di manutenzione e gestione gravanti sui suddetti operatori in considerazione della natura degli impianti interessati, consistenti in opere direttamente strumentali alla soddisfazione di interessi pubblici, nell'ambito della filiera del sistema elettrico nazionale, sulla base di vincoli insopprimibili di complementarietà (tale per cui in assenza di una fase non possono realizzarsi le altre) e di esclusività, essendo tutte le attività poste in essere nell'interesse reciproco delle altre fasi della filiera.
29.1. Non si può trascurare infatti che, come ha affermato la Suprema Corte (Cass. civ., sez. V, 4 marzo 2025, n. 5801) peraltro in accordo con l'indirizzo già seguito da
Cons. St., sez. VII, 4 novembre 2022, n. 9697 e Cons. St., sez. VII, 7 novembre 2022,
n. 9759, confermata dall'ordinanza di Cass., Sez. Un., 22 gennaio 2024, n. 2166, risulti evidente la strumentalità dell'attività svolta dalle aziende di produzione rispetto alla fornitura di servizi di pubblica utilità.
29.2. Ed è appena il caso di rilevare che quanto sin qui si è detto non è confutato, né superato, dai contrari rilievi della Provincia nella memoria depositata il 10 novembre
2025, non senza notarsi, peraltro, che i rischi segnalati dal dossier del Servizio
“Bilancio dello Stato” della Camera dei Deputati nel corso dell'esame del disegno di legge di conversione del d.l. n. 146 del 2021, pur in astratto condivisibili per gli eventuali effetti negativi sulla finanza pubblica, non sono certo ipotizzabili, né effettivamente dimostrati, nel caso di specie.
29.3. Peraltro, come osserva LI s.r.l. nella memoria di replica depositata il 20 novembre 2025, il medesimo dossier del Servizio osserva, poco più oltre, che «la successiva lettera b), in linea con quanto stabilito ai fini TOSAP/COSAP, precisa che la disciplina del canone unico è applicabile anche alle occupazioni effettuate da imprese che svolgono attività strumentali ed accessorie all'erogazione dei servizi di rete, tenendo conto della sostanziale 'unitarietà' della filiera» e «pertanto, per tali imprese, che non hanno alcun rapporto diretto con l'utente finale, viene confermata N. 05197/2025 REG.RIC.
la debenza del canone in misura fissa pari a euro 800, stabilita per coloro che hanno un numero di utenze inferiore alla soglia».
29.4. È dunque chiaro che, contrariamente a quanto assume la Provincia, il dossier non solo non ne supporta le tesi difensive, ma conferma in via definitiva la correttezza dell'interpretazione normativa prospettata dalla società e recepita dalla sentenza impugnata.
30. Anche la prospettata questione di costituzionalità qui riproposta con il motivo in esame pertanto, per la sua manifesta infondatezza, deve essere respinta, con la conseguente reiezione del motivo stesso.
31. In conclusione, per le ragioni tutte esposte, l'appello deve essere respinto, con la conseguente conferma, anche per dette ragioni, della sentenza impugnata.
32. Le spese del presente grado del giudizio, per la novità della questione interpretativa sulla quale solo di recente si è formato l'indirizzo della Sezione, sopra richiamato, possono essere interamente compensate tra le parti.
32.1. Rimane nondimeno definitivamente a carico della Provincia appellante, per la soccombenza, il contributo unificato richiesto per la proposizione del gravame.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, proposto dalla Provincia di Foggia, lo respinge e, per l'effetto, conferma anche ai sensi di cui in motivazione la sentenza impugnata.
Compensa interamente tra le parti le spese del presente grado del giudizio.
Pone definitivamente a carico della Provincia di Foggia il contributo unificato richiesto per la proposizione dell'appello.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2025, con l'intervento dei magistrati: N. 05197/2025 REG.RIC.
Marco LI, Presidente
SS LL, Consigliere, Estensore
Daniela Di Carlo, Consigliere
Raffaello Sestini, Consigliere
Marco Morgantini, Consigliere
L'ESTENSORE
SS LL
IL SEGRETARIO
IL PRESIDENTE
Marco LI
Pubblicato il 05/01/2026
N. 00096 /2026 REG.PROV.COLL. N. 05197/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5197 del 2025, proposto dalla Provincia di
Foggia, in persona del Presidente della Giunta pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocato Gennaro Rocco Notarnicola e dall'Avvocato Patrizio Ivo D'Andrea, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
contro
LI s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocato Mario Bucello e dall'Avvocato Simona Emanuela Anna Viola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
per la riforma
della sentenza n. 546 del 17 aprile 2025 del Tribunale amministrativo regionale per la
Puglia, sede di Bari, resa tra le parti, che ha accolto il ricorso proposto da LI s.r.l., N. 05197/2025 REG.RIC.
odierna appellata, e conseguentemente ha annullato, in particolare, la deliberazione del Consiglio provinciale di Foggia n. 18 del 29 giugno 2023, avente ad oggetto
“Modifica al regolamento per l'istituzione e la disciplina del canone unico patrimoniale approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 9 del 25 maggio 2021, riferita alle occupazioni del sottosuolo da parte dei soggetti privati produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili”.
visti il ricorso in appello e i relativi allegati; visto l'atto di costituzione in giudizio dell'appellata LI s.r.l.; visti tutti gli atti della causa; relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 dicembre 2025 il Consigliere
SS LL e uditi, rispettivamente, per l'appellante, la Provincia di
Foggia, l'Avvocato Gennaro Rocco Notarnicola e l'Avvocato Patrizio Ivo D'Andrea nonché per l'appellata LI s.r.l. l'Avvocato Simona Emanuela Anna Viola.
FATTO e DIRITTO
1. Con la l. n. 160 del 2019 (“legge di stabilità”) sono state introdotte significative novità in tema di concessioni di occupazione delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi sovrastanti e sottostanti il suolo pubblico, istituendosi a tal fine il canone patrimoniale unico (di qui in avanti, per brevità, anche CUP), in sostituzione dei precedenti tributi.
1.1. L'art. 1, comma 816, della predetta legge prevede che «a decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati
«enti» e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per N. 05197/2025 REG.RIC.
l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'art. 27 commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province»
1.2. Secondo tale disposizione, inoltre, «il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazione di servizi».
1.3. Il comma successivo, poi, precisa che «il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dati tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe».
1.4. Il comma 831 della stessa l. n. 160 del 2009 stabilisce che «per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti […]» e che «in ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a euro 800 […]», mentre «per le occupazioni del territorio provinciale e delle città metropolitane, il canone è determinato nella misura del 20 per cento dell'importo risultante dall'applicazione della misura unitaria di tariffa, pari a euro 1,50, per il numero complessivo delle utenze presenti nei comuni compresi nel medesimo ambito territoriale».
1.5. In attuazione delle predette disposizioni l'odierna appellante, la Provincia di
Foggia, con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 9 del 2021, ha approvato il
“Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, N. 05197/2025 REG.RIC.
autorizzazione o esposizione pubblicitaria (Art.1, da comma 816 a 847, Legge
160/2019)”.
1.6. Il predetto regolamento, in particolare, prevedeva, quanto alle tariffe standard per la determinazione del canone unico patrimoniale relativo all'occupazione del sottosuolo individuate dalla l. n. 160 del 2019 (7,50 €/mq), l'applicazione di coefficienti di conversione a invarianza del gettito sia per le strade di tipo “A” che per quelle di tipo “B”, al fine di assicurare un introito appunto pari a quello conseguito per effetto della percezione dei canoni e dai tributi prima dell'entrata in vigore del CUP, ai sensi del citato art. 1, comma 817, della richiamata legge di stabilità.
2. Avverso il predetto regolamento in parte qua alcune imprese operanti nel settore della produzione di energia da fonti rinnovabili – di qui in avanti anche solo FER – hanno proposto distinti ricorsi dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per la
Puglia, sede di Bari (di qui in poi anche solo il Tribunale) ed i relativi giudizi venivano assegnati alla Sez. III e rubricati ai nn. R.G. n. 925/2021, n. 973/2021 e n. 1034/2021.
2.1. In sostanza, con i predetti ricorsi le suindicate imprese hanno lamentato il fatto che le tariffe applicabili in relazione alla concessione di strade di tipo A e di tipo B – alla luce dell'applicazione dei predetti coefficienti di invarianza di gettito – violassero la disposizione di cui all'art. 1, co. 829, l. n. 160 del 2019 secondo cui “per le occupazioni del sottosuolo la tariffa standard di cui al comma 826 è ridotta ad un quarto”.
2.2. Con sentenze nn. 260/2022 e 403/2022 il Tribunale ha accolto le predette impugnative annullando i provvedimenti gravati.
2.3. Tali sentenze sono state impugnate dalla Provincia di Foggia con appelli rubricati ai nn. R.G. n. 2264/2022, n. 2699/2022 e n. 3580/2022.
2.4. Nelle more della delibazione dei suindicati appelli è stato emanato il d.l. 21 ottobre
2021, n. 146, poi convertito con mod. dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215, che, all'art. 5, comma 14-quinquies, dettava l'interpretazione autentica del comma 831 dell'art. 1 N. 05197/2025 REG.RIC.
della legge 27 dicembre 2019 n. 160, precisando che «per occupazioni permanenti di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete devono intendersi anche quelle effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali alla fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la trasmissione di energia elettrica e il trasporto di gas naturale» e che «per tali occupazioni il canone annuo è dovuto nella misura minima di 800 euro».
2.5. Con la sentenza n. 9697 del 2022 questo Consiglio di Stato, alla stregua della sopravvenuta disposizione di cui all'art. 5, comma 14-quinquies del d.l. n. 146 del
2021, pronunciandosi definitivamente sui predetti gravami, previa riunione degli stessi, ha dichiarato l'improcedibilità dei ricorsi di primo grado nonché degli appelli proposti dalla Provincia.
2.6. Indi, con la deliberazione del Consiglio provinciale n. 18 del 29 maggio 2023 è stata approvata la “modifica al regolamento per l'istituzione e la disciplina del canone unico patrimoniale approvato can la deliberazione del consiglio provinciale n. 9 del
25 maggio 2021, riferita alle occupazioni del sottosuolo da parte dei soggetti privati produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili”.
2.7. In particolare, con la predetta deliberazione, in relazione al punto 4, lett. B) dell'art. 34 del regolamento CUP, è stata approvata la seguente disciplina derogatoria:
«a far data dall'anno 2021, al fine di tendere all'invarianza di gettito, ai sensi dell'art.
1 comma 817 della legge 160/2019, la misura del canone patrimoniale per
l'occupazione permanente del sottosuolo da parte dei soggetti privati produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili viene fissata all'importo risultante dall'applicazione della tariffa standard di cui all'art. 1 comma 826 della legge
160/2019, pari per le Province a € 7,50, senza l'applicazione dei coefficienti di classificazione strade e tipologia e finalità X MQ, così come da tabella che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale». N. 05197/2025 REG.RIC.
2.8. Inoltre, con deliberazione del Presidente della Provincia di Foggia n. 98 del 29 giugno 2023 si approvavano le tariffe di cui al regolamento CUP provinciale per l'anno 2023.
2.9. Infine, con successiva deliberazione presidenziale n. 171 del 20 ottobre 2023, la
Provincia ha approvato le predette tariffe per l'anno 2024.
3. Avverso tali provvedimenti una serie di imprese operanti nel settore della produzione di energia da fonti rinnovabili – FER – hanno proposto distinti ricorsi dinanzi al Tribunale (e, in particolare, risultano essere stati proposti 13 ricorsi avverso le predette deliberazioni).
3.1. Tra i ricorsi suindicati vi è quello dell'odierna appellata (avente R.G. n.
1121/2023), a mezzo del quale l'impresa LI s.r.l., odierna appellata, ha dedotto l'illegittimità delle predette delibere provinciali sostanzialmente in base al rilievo che la Provincia di Foggia avrebbe dovuto applicare nei confronti degli operatori produttori di energia FER, concessionari di suolo pubblico per l'installazione degli impianti di trasmissione dell'energia elettrica, la tariffa CUP di € 800,00 tout court, da considerarsi insuperabile come in tesi avversa previsto dalla citata disposizione di cui all'art. 5, comma 14-quinquies, del d.l. n. 146 del 2021.
3.2. Si è costituita nel primo grado del giudizio la Provincia chiedendo il rigetto del gravame avverso.
3.3. Con motivi aggiunti notificati il 5 giugno 2024 e depositati in pari data, LI
s.r.l. ha impugnato la nota illustrativa della Dirigente del Settore Finanziario della
Provincia di Foggia del 23 aprile 2024, depositata in giudizio dalla Provincia il 24 aprile 2024.
3.4. Medio tempore, alcune delle imprese produttrici di energia elettrica da fonti rinnovabili, con ricorso n. 6119/2024, hanno adìto questo Consiglio di Stato per conseguire l'ottemperanza della richiamata sentenza n. 9697/2022 della Sez. VII, N. 05197/2025 REG.RIC.
chiedendo altresì dichiararsi la nullità e/o inefficacia degli stessi provvedimenti impugnati dinanzi al Tribunale.
3.5. La Sezione V di codesto Ecc.mo Consiglio, con sentenza n. 1235/2025, definiva il predetto giudizio statuendo l'inammissibilità e l'infondatezza del gravame.
4. Con riferimento al giudizio promosso dall'odierna appellata, questo è stato definito dal Tribunale con la sentenza n. 546 del 17 aprile 2025., qui impugnata.
4.1. Con essa, in sintesi, il giudice di prime cure:
a) ha accolto il ricorso introduttivo quanto alla dedotta illegittimità della deliberazione di C.P. n. 18/2023 ad oggetto la modifica del regolamento CUP, unitamente a quella del Presidente n. 98/2023 di approvazione delle singole tariffe;
b) ha dichiarato, poi, inammissibili per difetto di interesse i motivi aggiunti avverso la nota dirigenziale della Provincia di Foggia del 23 aprile 2024, trattandosi di un atto privo di natura provvedimentale.
4.2. Il Tribunale, più in particolare, ha accolto la domanda di annullamento proposta nei confronti della deliberazione di C.P. n. 18/2023 dando atto, preliminarmente, della circostanza che la controversia si incentra sostanzialmente sul «significato della locuzione, contenuta nella disposizione interpretativa (art. 5, comma 14quiquies D.L.
n.146/2021 ): «per tali occupazioni il canone annuo è dovuto nella misura minima di
800 euro», da un lato sostenendo la Provincia che essa significhi «non inferiore a»; dall'altro – la ricorrente- che essa stia a significare che ai produttori di energia è applicabile la tariffa base nella “misura pari a quella minima di 800 euro”».
4.3. Ebbene, il giudice di primo grado, pur riconoscendo che «l'interpretazione seguita dalla Provincia è certamente la più persuasiva in quanto è pienamente coerente con le previsioni della disposizione interpretata (comma 831 cit.)», ha ritenuto la prospettazione dell'ente odierno appellante comunque erronea nella parte in cui «ritiene che la tariffa minima (tale perché non inferiore a 800 euro) così prevista sia «liberamente» derogabile attraverso l'applicazione di un criterio N. 05197/2025 REG.RIC.
tariffario diverso da quello forfettario previsto dal comma 831 cit., ricalcando, invece, quello standard (art. 1, co 829 L. n.160/2019)».
4.4. A detta del Tribunale, «così operando, infatti, l'Ente viola il principio di specialità che assiste la disposizione di cui al comma 831, disattendendone ratio e presupposti applicativi», richiamando sul punto le argomentazioni svolte dal Tribunale, con la sentenza n. 99 dell'8 febbraio 2025 in accoglimento di un ricorso di contenuto analogo a quello in esame.
4.5. Secondo il giudice di primo grado, la legittimità della deroga adottata dall'ente provinciale non sarebbe sorretta neppure in ragione «della necessità di garantire
l'invarianza di gettito, perché quello dell'invarianza è principio generale che ispira la disciplina nel suo complesso, ma, proprio per la sua natura generale, non è idoneo
a derogare una disciplina speciale», cosicché «il precipitato applicativo di quanto sin qui statuito è rappresentato dalla conseguenza che, trovando applicazione il criterio tariffario forfettario (20% di 1,50 euro moltiplicato per numero utenze) e non avendo le imprese produttrici alcuna utenza, il criterio forfettario, di fatto, non potrà che condurre all'applicazione della tariffa di 800 euro».
4.6. Ulteriore conseguenza di ciò, per il Tribunale, è la diversità di trattamento tra le imprese fornitrici all'utenza (destinatarie della tariffa forfettaria) e quelle produttrici che si troveranno a beneficiare di un trattamento economico addirittura più favorevole di quello previsto per gli operatori economici che garantiscono il servizio pubblico all'utenza, per i quali è stata inizialmente prevista la tariffa agevolata forfettaria.
4.7. Di tale difforme trattamento si potrebbe predicare l'irragionevolezza se non fosse per la sua possibile e ragionevole spiegazione con l'intento perseguito dal legislatore
(sul punto la relazione di accompagnamento non fornisce particolari chiarimenti) di massimo favore per le imprese produttrici, in considerazione della politica economica di incentivazione delle energie rinnovabili. N. 05197/2025 REG.RIC.
4.8. Sarebbe per tali ragioni che il Tribunale ha ritenuto di disattendere la richiesta dell'ente di sollevare eccezione di costituzionalità, pur risultando manifesto, a suo avviso, lo squilibrio economico a scapito non solo di altri operatori economici che, per garantire l'invarianza di gettito, dovranno subire le conseguenze degli aumenti tariffari, ma anche della collettività che – pur a fronte degli ingenti profitti dei produttori di energia- non potrà più beneficiare dei servizi garantiti dalle precedenti tariffe.
5. Avverso tale sentenza, che per le ragioni sin qui in sintesi ricordate ha annullato la deliberazione n. 18/2023, ha proposto appello la Provincia, deducendone l'erroneità per i due motivi che di seguito saranno esaminati, e ha chiesto che questo Consiglio di Stato, previa sospensione dell'esecutività, riformi la sentenza impugnata, in accoglimento dell'appello, anche previa remissione alla Corte costituzionale della questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 14-quinquies, del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla l. 17 dicembre 2021,
n. 215.
5.1. Si è costituita LI s.r.l., con articolata memoria, per resistere alle censure proposte dalla Provincia appellante e ha chiesto di respingere l'appello.
5.2. Nella camera di consiglio del 29 luglio 2025, su richiesta congiunta dei difensori, la causa è stata rinviata per abbinamento all'esame del merito all'udienza pubblica dell'11 dicembre 2025.
5.3. Le parti hanno depositato le rispettive memorie nei termini di cui all'art. 73 c.p.a.
5.4. Infine, nella pubblica udienza dell'11 dicembre 2025, il Collegio, sentiti i difensori delle parti, ha trattenuto la causa in decisione.
6. L'appello va respinto.
7. Occorre premettere che su analoghe questioni costituenti il fulcro del presente giudizio, attinenti all'interpretazione dell'art. 5, comma 14-quinquies, del d.l. n. 146 del 2021, questa Sezione si è già pronunciata, in contenziosi analoghi (riguardanti la N. 05197/2025 REG.RIC.
Provincia di Potenza), con le sentenze n. 8062 del 16 ottobre 2025, n. 9447 del 1° dicembre 2025, n. 9478 del 2 dicembre 2025 e n. 9490 del 2 dicembre 2025 e alle motivazioni di tali quattro pronunce, ai sensi dell'art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a., il
Collegio si riferirà e richiamerà per l'esame e la risoluzione di molte delle questioni qui dedotte dalla Provincia appellante, in tutto o in gran parte simili e assimilabili in punto di diritto a quelle trattate in dette sentenze.
7.1. Per quanto rileva ai fini del presente giudizio, infatti, con tali pronunce questo
Consiglio di Stato, in sintesi, ha già affermato i seguenti fondamentali principî di diritto:
- la normativa europea e nazionale qualifica l'approvvigionamento di energie come servizio pubblico essenziale, assoggettando tutti gli operatori della filiera a obblighi di esercizio e tariffari volti a conformare l'espletamento dell'attività a norme di continuità, regolarità, capacità e qualità;
- questa qualificazione prescinde dalla natura giuridica del soggetto gestore, potendo il pubblico servizio essere erogato anche da soggetti privati;
- non rappresenta, inoltre, un elemento ostativo al riconoscimento del regime speciale la circostanza che l'impresa di produzione sia una società per azioni che persegue scopi di lucro, dovendo l'attenzione essere concentrata sul tipo di attività svolta e non sulla veste del soggetto che la esercita;
- l'attività di produzione dell'energia elettrica da parte di soggetti privati, che include il trasporto ai distributori che la erogano all'utente finale, rientra quindi tra le attività strumentali alla fornitura del servizio di pubblica utilità, anche in assenza di allacci diretti con gli utenti finali;
- ciò significa che gli impianti sotterranei che trasportano l'energia prodotta dagli impianti degli operatori delle energie rinnovabili verso la rete di trasmissione (e quelle di distribuzione), al pari di tutti gli impianti che veicolano l'energia al sistema elettrico N. 05197/2025 REG.RIC.
nazionale, non possono che risultare «direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete», secondo la definizione utilizzata dal d.l. n. 146 del 2021;
- la tariffa agevolata di € 800,00 non costituisce, pertanto, una deroga alle regole ordinarie, ma rappresenta il criterio ordinario di determinazione per determinati beni, frutto di una comparazione degli interessi pubblici operata dal legislatore, sulla base delle oggettive caratteristiche dell'attività svolta dalle aziende di produzione, trasmissione e dispacciamento, alle quali quindi vanno riconosciute le caratteristiche della strumentalità rispetto a quella di distribuzione dell'energia;
- tra le attività strumentali disciplinate dal comma 831, dell'art. 1, della legge n. 160 del 2019, che beneficiano del pagamento del canone patrimoniale nella misura minima e forfetaria di € 800,00 annue, deve essere ricompresa anche l'attività di produzione di energia elettrica da parte delle società che trasportano l'energia sino alla rete di distribuzione, sulla scorta delle caratteristiche di complementarietà ed esclusività della suddetta attività nell'ambito della filiera del sistema elettrico nazionale.
- la disposizione dell'art. 5, comma 14-quinquies, del d.l. n. 146 del 2021 non pone dubbi di costituzionalità nemmeno rispetto al parametro del principio di uguaglianza in rapporto alla gestione delle concessioni/contratto di suolo pubblico, in ragione della asserita disparità di trattamento che si verrebbe a determinare tra le concessioni di suolo pubblico in genere (assoggettate ai principi generali di determinazione del CUP secondo i calcoli lineari) e quelle finalizzate all'installazione di impianti di aziende produttrici di energia elettrica, che – come l'odierna società appellata – beneficiano della agevolazione consistente nel pagamento di un canone annuo in misura fissa e forfettaria: quantunque, infatti, la norma introduca un oggettivo beneficio a vantaggio dei suddetti operatori economici, deve tuttavia ritenersi che tale beneficio non sia fonte di irragionevole e ingiustificato trattamento di favore nei loro confronti, essendo il vantaggio controbilanciato e giustificato dagli oneri di manutenzione e gestione gravanti sui suddetti operatori in considerazione della natura degli impianti interessati, N. 05197/2025 REG.RIC.
consistenti in opere direttamente strumentali alla soddisfazione di interessi pubblici, nell'ambito della filiera del sistema elettrico nazionale, sulla base di vincoli insopprimibili di complementarietà (tale per cui in assenza di una fase non possono realizzarsi le altre) e di esclusività, essendo tutte le attività poste in essere nell'interesse reciproco delle altre fasi della filiera.
8. Orbene, è alla luce di tali principi di diritto sin qui sintetizzati, i quali costituiscono ius receptum della Sezione per l'analisi della materia qui controversa, che devono ora esaminarsi le censure proposte dalla Provincia appellante, distinte in due motivi, che qui di seguito ora il Collegio passa ad esaminare.
9. Con il primo e articolato motivo (pp. 6-25 del ricorso) la Provincia appellante deduce, anzitutto, l'erroneità della sentenza impugnata, sotto distinti, ma connessi profili, ulteriormente articolati in sottocensure, che qui si esaminano partitamente.
10. Con un primo ordine di censure (pp. 7-10 del ricorso), la Provincia deduce che il primo giudice, nell'accogliere il ricorso di LI s.r.l., sarebbe andato ultra petita, in violazione dell'art. 112 c.p.c., in quanto ad avviso del Tribunale, la misura applicabile nei confronti di operatori come l'appellata è di € 800,00 non perché questa sia la misura insuperabile stabilita dalla norma, ma perché, non servendo tali imprese direttamente utenti e non potendosi perciò calcolare il numero di questi, trova applicazione la previsione forfetaria appunto di € 800,00, in ragione del c.d. principio di specialità, che non consente di applicare la disciplina generale, ma solo quella speciale dettata per una singola fattispecie dal legislatore.
10.1. La censura non merita condivisione.
10.2. Invero, il primo giudice, nel richiamare a fondamento della propria ratio decidendi, tra l'altro, la pronuncia n. 99 del 2025 del Tribunale amministrativo regionale per la Basilicata, confermata dalla già richiamata sentenza n. 9447 del 1° dicembre 2025 di questa Sezione, altro non ha fatto che svolgere un'attività interpretativa, in ordine alla previsione dell'art. 5, comma 14-quinquies, del d.l. n. 146 N. 05197/2025 REG.RIC.
del 2021, che rientra nel potere-dovere, da parte del giudice stesso, di esaminare la censura, formulata in primo grado, e di applicare le norme di legge – secondo il noto brocardo iura novit curia – alle questioni che costituiscono il thema decidendum.
10.3. Nel far questo, il Tribunale non è andato ultra petita, ma ha seguito un percorso logico-giuridico in parte diverso da quello prospettato dalla ricorrente in prime cure, che pure aveva lamentato la violazione del più volte richiamato comma 831 dell'art. 1 della l. n. 160 del 2019, senza che in ciò sia ravvisabile una violazione del principio di cui all'art. 112 c.p.c., dato che ben può il giudice amministrativo, nell'accogliere la domanda della parte attrice, seguire un percorso interpretativo delle norme applicabili al caso di specie in parte differente da quello seguito dalla parte ed esprimere, così, una ratio decidendi anche sensibilmente differente – e divergente – dalla tesi ricostruttiva propugnata dalla parte, pur pervenendo, sulla base delle stesse norme invocate dalla parte, all'auspicato e coincidente esito annullatorio.
10.4. Ed è quanto è accaduto nel caso di specie dove, a fronte della prospettazione dell'odierna appellata secondo cui il Tribunale ha ritenuto che la somma di € 800,00 costituisca una un importo comunque variabile, e non fisso, ma applicabile esclusivamente in tale misura all'odierna appellata per l'impossibilità di introdurre un criterio diverso da quello “speciale” di cui al comma 831 dell'art. 1 della l. n. 167 del
2019 e, in particolare, quello standard, applicato dalla Regione, del comma 829, stante la circostanza, incontestabile, per cui, trovando esclusivamente applicazione il criterio tariffario forfettario (20% di 1,50 euro moltiplicato per numero utenze), di cui al comma 831, e non avendo le imprese produttrici alcuna utenza, il criterio forfettario, di fatto, non potrà che condurre all'applicazione della tariffa di € 800,00.
10.4. La censura in esame, pertanto, va respinta, avendo peraltro il primo giudice, come ora si dirà, correttamente declinato il principio di specialità in subiecta materia.
11. Con un altro ordine di censure (pp. 10-14 del ricorso), ancora, la Provincia appellante contesta che la tariffa forfetaria, fissa ed invariabile, di 800 euro tout court N. 05197/2025 REG.RIC.
non è in realtà prevista da alcuna disposizione normativa, neppure dalla norma interpretativa di cui all'art. 5, comma 14-quinques, d.l. n. 146 del 2021.
11.1. L'unico cenno all'importo di € 800,00 contenuto nell'art. 1, comma 831, della l.
n. 160 del 2019 è inserito in una previsione in base alla quale il canone dovuto all'ente
«non può essere inferiore ad 800 euro».
11.2. Per altro verso, l'ultimo periodo della norma interpretativa – il già richiamato art. 5, comma 14-quinquies, del d.l. n. 146 del 2021 – dispone che «per tali occupazioni il canone è dovuto nella misura minima di 800 euro».
11.3. Da quanto sin qui esposto emergerebbe con chiarezza che le disposizioni citate hanno identico significato e, cioè, che il canone unico patrimoniale dovuto per tali tipologie di occupazioni non può essere determinato in misura inferiore ad € 800,00.
11.4. Sarebbe escluso, dunque, che per le stesse sia prevista una misura forfetaria fissa ed invariabile.
11.5. Tanto risulterebbe, anzitutto, dal dato testuale delle norme in esame, anche quello enucleabile da quella interpretativa.
11.6. Infatti, “minimo” è concetto contrapposto a “massimo” e, pertanto, allude inequivocabilmente ad una soglia al di sotto della quale non è possibile attestarsi, non certo ad una cifra predeterminata e fissa, come dedotto dalla parte privata.
11.7. Ove il legislatore avesse inteso limitare il canone a quella somma, l'avrebbe appunto definita “fissa”, non “minima”.
11.8. Insomma, sostiene l'appellante, il carattere speciale della disposizione di cui all'art. 1, comma 831, della l. n. 160 del 2019, come interpretato dall'art. 5, comma
14-quinquies, del d.l. n. 146 del 2021, non può di certo giustificare una interpretazione estensiva delle previsioni ivi contenute, nel senso di stabilire una tariffa fissa ed immodificabile, pari a € 800,00, nei confronti delle imprese produttrici di energia
FER, come l'appellata.
12. Anche queste censure non meritano condivisione. N. 05197/2025 REG.RIC.
12.1. Invero, come lo stesso appellante ammette (sostenendo addirittura, come sopra si è accennato, che il primo giudice sarebbe andato ultra petita), il Tribunale non ha affermato, come si è visto, che le citate disposizioni abbiano previsto, o introdotto, un canone fisso e immutabile, ma anzi ha, espressamente, riconosciuto che si tratta di una misura minima – in ciò convenendo, dunque, con l'impostazione della Provincia – alla quale, tuttavia, non potrebbe applicarsi il criterio tariffario forfettario (20% di € 1,50 moltiplicato per numero utenze), sicché, non avendo le imprese produttrici alcuna utenza, il criterio forfettario, di fatto, non potrà che condurre all'applicazione della tariffa di € 800,00.
12.2. Il primo giudice, dunque, non ha negato che l'importo di € 800,00 sia “minimo”, nel senso indicato dalla Provincia, ma ha al contrario condiviso l'interpretazione della
Provincia, sicché tutta l'impostazione critica della censura, secondo cui invece il
Tribunale avrebbe affermato, o comunque implicitamente presupposto, una tariffa fissa e immodificabile, pari ad € 800,00, viene inevitabilmente a cadere.
13. Occorre tuttavia precisare quale sia il corretto significato che all'aggettivo
“minimo”, nel caso di specie, debba attribuirsi al fine di fugare taluni equivoci interpretativi.
13.1. Come ha osservato questa Sezione nelle già richiamate pronunce, l'intervento legislativo del 2021 assoggetta allo speciale regime tariffario contemplato dal comma
831, tra l'altro, «l'attività di produzione di energia elettrica, sulla scorta delle caratteristiche di complementarietà ed esclusività della stessa nell'ambito della filiera del sistema elettrico nazionale» (Cons. St., sez. VII, 4 novembre 2022, n. 9697).
13.2. La scelta normativa è, dunque, nel senso di individuare un criterio di calcolo determinato a monte dal legislatore, ove l'aggettivo “minima” si riferisce all'ammontare fisso e forfetario in ogni caso dovuto per tale particolare tipologia di occupazione di suolo pubblico («con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete») e non, come sostenuto dalla Provincia appellante, a una base di N. 05197/2025 REG.RIC.
calcolo liberamente elevabile (v., ex plurimis, Cons. St., sez. VII, 1° dicembre 2025,
n. 9447, § 12.7.).
13.3. Tale criterio determinativo riveste, dunque, carattere di specialità, come bene ha osservato il primo giudice, rispetto al metodo di calcolo ordinario di cui ai commi 819
e seguenti dell'art. 1 della l. n. 160 del 2019.
13.4. Né risultante probante, in senso contrario, che l'art. 1, comma 831-bis, della l. n.
160 del 2019 preveda, invece, un importo fisso di € 800,00 per ogni impianto esistente sul territorio di ogni ente, come assume la Provincia, dato che si tratta di diversa disposizione, dettata per «gli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica di cui al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e che non rientrano nella previsione di cui al comma 831», riferendosi, evidentemente, a infrastrutture di telecomunicazione – come antenne, ripetitori e simili – “che non rientrano nella previsione di cui al comma 831”, cui è stata estesa la disciplina già prevista per le occupazioni del sottosuolo effettuate mediante cavi e condutture per l'erogazione di energia elettrica.
13.5. Viene in rilievo, quindi, di un'ipotesi diversa, che nulla ha a che vedere con le occupazioni del sottosuolo a servizio degli impianti di produzione da fonti rinnovabili.
14. Miglior sorte non meritano nemmeno le censure della Provincia appellante (pp.
14-19 del ricorso), secondo cui la tesi del Tribunale colliderebbe anche con un ulteriore fondamentale dato normativo, che pure ha formato oggetto di delibazione da parte del giudice di prime cure: il principio dell'invarianza di gettito contemplato dall'art. 1, comma 817, della l. n. 160 del 2019.
14.1. Sebbene sia condivisibile l'assunto del giudice di primo grado secondo cui quello dell'invarianza rappresenti un “principio generale” ispiratore della disciplina nel suo complesso, non persuaderebbero le argomentazioni contenute nella sentenza N. 05197/2025 REG.RIC.
impugnata secondo cui il predetto principio generale non sia «idoneo a derogare una disciplina speciale».
14.2. Infatti, la disposizione di cui all'art. 1, comma 817, della l. n. 160 del 2019 è da considerarsi una norma di chiusura dal momento che consente espressamente «in ogni caso la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe».
14.3. Dal tenore letterale della previsione in parola emerge chiaramente che l'ente territoriale può, in ogni caso (nessuno escluso), prevedere la modifica delle tariffe, senza limitazioni in punto di quantum e di quomodo, e ciò al fine di consentire all'amministrazione di percepire le entrate patrimoniali quantomeno nella misura che la previgente disciplina sulle occupazioni di suolo pubblico ad essa assicurava.
14.4. Ora, a fronte di una norma generale, valida per tutte le fattispecie disciplinate dalla legge istitutiva del CUP – norma che, oltretutto, è ispirata al principio costituzionale dell'autonomia finanziaria degli enti locali di cui all'art. 119 Cost. – non sarebbe minimamente configurabile, ad avviso della Provincia, una neutralizzazione del principio dell'invarianza in assenza di una espressa previsione derogatoria in tal senso.
14.5. A conferma di ciò – e sul punto il Tribunale avrebbe omesso del tutto di confrontarsi con la tesi – la l. n. 160 del 2019 ha previsto espressamente l'ipotesi in cui il predetto principio di invarianza del gettito non trova applicazione.
14.6. Si tratta del citato art. 1, co. 831-bis, della predetta legge che stabilisce che «gli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica di cui al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e che non rientrano nella previsione di cui al comma 831 sono soggetti ad un canone pari a 800 euro per ogni impianto esistente sul territorio di ciascun ente» e che «il canone non è modificabile ai sensi del comma
817 e ad esso non è applicabile alcun altro tipo di onere finanziario, reale o N. 05197/2025 REG.RIC.
contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsiasi ragione o a qualsiasi titolo».
14.7. Sarebbe, questa, la sola e unica disposizione contenuta nella l. n. 160 del 2019 che da un lato stabilisce la tariffa fissa e forfetaria “pari a 800 euro” e, dall'altro, soprattutto, prevede, con riferimento agli operatori di telecomunicazioni elettroniche di cui al d. lgs. n. 259 del 2003, la espressa inapplicabilità del principio di invarianza contemplato dal comma 817 cit., a qualunque titolo.
14.8. Un'analoga previsione non è in alcun modo posta con riferimento ai produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili.
14.9. A ben vedere, neppure la norma di interpretazione autentica, l'art. 5, comma 14- quinquies, del d.l. n. 146 del 2021, ha previsto alcun tipo di limitazione all'applicabilità del predetto principio di invarianza del gettito nei confronti delle imprese operanti nel settore della produzione di energie rinnovabili.
14.10. Anche in tal caso, dunque, soccorre il fondamentale brocardo ubi lex voluit dixit, alla cui stregua ove mai il legislatore avesse voluto porre una limitazione nei confronti degli enti locali in ordine all'applicazione del principio di invarianza con riferimento alle imprese FER, lo avrebbe dovuto prevedere expressis verbis negli stessi termini e con le stesse modalità utilizzati per gli operatori del comparto delle telecomunicazioni elettroniche.
14.11. In difetto di una puntuale clausola di esclusione dell'operatività del predetto principio di invarianza con riferimento alle imprese produttrici di energia elettrica rinnovabile, l'unico limite che l'ente locale era tenuto a rispettare è quello relativo al precedente gettito percepito.
15. Anche queste censure vanno respinte.
16. Si devono qui richiamare, ancora una volta, le considerazioni fatte proprie dalla citata giurisprudenza della Sezione su questioni, ed eccezioni, pressoché identiche a N. 05197/2025 REG.RIC.
quelle qui in esame (v., ad esempio, Cons. St., sez. VII, 1° dicembre 2025, n. 9447, §
12.8. e 12.9.).
16.1. È essenziale sottolineare come l''invarianza' garantita dal legislatore non riguardi tanto il singolo rapporto concessorio o il singolo tributo o entrata patrimoniale, ma il complessivo gettito e, quindi, la complessiva entrata finanziaria che gli enti comunali si vedevano garantita dall'applicazione dell'insieme di tutti gli istituti previgenti.
16.2. A tal fine, pertanto, con il comma 817, bilanciando il dovere di predeterminazione statuale della tariffa 'standard', al fine di garantire il rispetto dell'art. 23 Cost., con la necessità di salvaguardare gli spazi di autonomia finanziaria dei singoli enti territoriali, in conformità agli artt. 117, 118 e 119 Cost., il legislatore ha attribuito agli enti medesimi il potere di disciplinare il canone in modo da assicurare l'invarianza di gettito anche eventualmente attraverso la modifica delle tariffe.
16.3. L'interpretazione costituzionalmente orientata del comma 817, peraltro, al fine di evitare possibili contrarietà con l'art. 23 Cost., conduce inevitabilmente a ritenere il dato dell''invarianza di gettito' quale limite 'bidirezionale' per le determinazioni comunali: l'ente, infatti, ha il potere di disciplinare il canone in modo da arrivare sino a tale soglia, ma non può superarla.
16.4. Diversamente ritenendo, infatti, la disciplina verrebbe ad essere sospettata di incostituzionalità non avendo il legislatore statale indicato parametri e limiti specifici ulteriori per delimitare il potere di determinazione 'in aumento' del canone da parte dei Comuni.
16.5. Il legislatore ha quindi previsto (attraverso il comma 824) gli specifici parametri che l'ente locale deve prendere in considerazione per modulare il CUP – eventualmente attraverso l'applicazione di coefficienti ad essi correlati – in relazione alle diverse tipologie di occupazione di suolo pubblico nell'ambito del proprio N. 05197/2025 REG.RIC.
territorio, strumenti ai quali può aggiungersi, come detto, la 'variazione' della tariffa base statuale, quando ciò sia necessario per garantire l'invarianza di gettito.
17. La facoltà di variare le tariffe riguarda quindi le tariffe standard e non certo quelle forfettarie, determinate direttamente dalla legge, che non può essere disapplicata per assicurare un concetto di invarianza che riguarda la disciplina nel suo complesso e non una specifica disposizione speciale.
17.1. A dimostrazione di ciò il comma 826 prevede che la tariffa standard sia modificabile ai sensi del comma 817 con inciso non ripetuto nel diverso comma 831.
17.2. Da tali considerazioni discende che, contrariamente a quanto sostiene l'amministrazione provinciale anche nel presente giudizio, il legislatore non ha subordinato il nuovo regime incentivante a una condizione di assoluta invarianza del gettito assunta come obbligo di risultato di generalizzata applicazione, ma ha enunciato un indirizzo che gli enti, nell'esercizio del potere di variare le tariffe (sia in aumento che in diminuzione) sono tenuti a fare proprio, fermi però restando i criteri predeterminati dal legislatore, e con il limite di non superare il gettito degli importi complessivamente percepiti con i canoni e i tributi sostituiti dal CUP.
18. In sintesi, il legislatore ha in primo luogo stabilito i criteri generali per la determinazione del CUP, facendo anche riferimento al principio di invarianza di cui al citato comma 817 e ha poi introdotto una serie di disposizioni speciali, tra cui quella contenuta nel comma 831 che disciplinano in modo autonomo e vincolante specifiche fattispecie.
18.1. Il principio di invarianza non può quindi condurre alla sostanziale abrogazione della disciplina speciale prevista dal legislatore che ha stabilito un particolare regime di favore ai fini della determinazione del canone per l'occupazione del suolo pubblico con opere a servizio di impianti di energia da fonti rinnovabili.
19. Ciò è quanto avvenuto nel caso di specie, per effetto dell'applicazione della deliberazione impugnata: infatti, la norma derogatoria non si limita ad aumentare, ai N. 05197/2025 REG.RIC.
fini dell'invarianza di gettito, il canone forfetario, ma sostituisce finanche il criterio previsto dal legislatore col diverso criterio basato sull'applicazione della tariffa base prevista per tutte le altre tipologie di occupazione, da cui il legislatore aveva voluto differenziare il trattamento impositivo previsto per i fornitori di servizi di pubblica utilità.
20. Una diversa conclusione non può neanche derivare dal confronto tra il citato comma 831 e il successivo comma 831-bis che riguarda, come detto, gli «operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica di cui al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e che non rientrano nella previsione di cui al comma 831» e prevede la loro assoggettabilità «a un canone pari a 800 euro per ogni impianto insistente sul territorio di ciascun ente» e che il «canone non è modificabile ai sensi del comma 817».
20.1. Infatti, sotto un primo profilo si tratta di una disposizione relativa a un settore diverso che non è connesso, come quello dell'energia, alle politiche di incentivazione e di transizione energetica e non può costituire elemento di raffronto.
20.2. Inoltre, l'assenza nel comma 831 di una identica formula sulla non modificabilità del canone non può avvalorare una interpretazione del comma 831 diversa da quella autentica fornita dallo stesso legislatore, anche perché il comma 831-bis è stato introdotto dall'articolo 40, comma 5-ter), del d.l. n. 77 del 2021, conv. con mod. dalla l. n. 108 del 2021, e la disposizione di interpretazione del comma 831 è successiva e non può che fornire nel senso sopra indicato il definito senso alla norma (articolo 5, comma 14-quinques, del d.l. n. 146 del 2021, convertito con mod. dalla l. 215 del
2021).
20.3. In definitiva, va in questa sede riaffermato che fra le attività strumentali alla fornitura di servizi di pubblica utilità disciplinate dal comma 831, dell'art. 1, della l.
n. 160 del 2019, che beneficiano del pagamento del canone patrimoniale nella misura N. 05197/2025 REG.RIC.
minima e forfetaria di € 800,00 annue, deve essere ricompresa anche l'attività di produzione di energia elettrica da parte della società appellata, sulla scorta delle caratteristiche di complementarietà ed esclusività della suddetta attività nell'ambito della filiera del sistema elettrico nazionale.
20.4. Da ciò consegue, come ha ritenuto il primo giudice, la conferma della declaratoria di illegittimità in parte qua delle delibere provinciali impugnate.
21. Sulla scorta delle ragioni, sin qui esposte, è agevole analizzare ora anche le ultime due sub-censure del motivo di appello, qui in esame.
22. Con un ulteriore ordine di censure (pp. 19-22 del ricorso), infatti, la Provincia deduce che l'interpretazione propugnata dalle ricorrenti in primo grado e, in particolare, da LI s.r.l., secondo cui l'art. 5, comma 14-quinquies, del d.l. n. 146 del 2021 avrebbe introdotto una tariffa fissa e immutabile si porrebbe in contrasto con la natura interpretativa della stessa disposizione, la cui finalità sarebbe stata, invece, quella di ampliare l'ambito soggettivo di applicabilità dell'art. 1, comma 831, della l.
n. 160 del 2019.
22.1. La tesi è infondata perché, come si è detto, il concetto di “minima” deve essere rettamente inteso, in via interpretativa, con riferimento alle imprese produttrici di energia FER e tale regime agevolativo non contrasta affatto con la natura interpretativa dell'art. 5, comma 14-quinquies, del d.l. n. 146 del 2021, laddove ha chiarito appunto, alla lett. b), che «per occupazioni permanenti di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete devono intendersi anche quelle effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali alla fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la trasmissione di energia elettrica e il trasporto di gas naturale» e che «per tali occupazioni il canone annuo è dovuto nella misura minima di 800 euro».
22.2. Anche queste censure, dunque, vanno respinte. N. 05197/2025 REG.RIC.
23. Parimenti vanno respinte le ultime censure del motivo in esame (pp. 22-24 del ricorso), che si soffermano, a loro volta, sul rilievo secondo cui nella normativa in parola, così come nella disposizione di interpretazione autentica in rilievo, non è dato riscontrare alcun riferimento a pretese finalità di agevolazione e/o promozione delle imprese operanti nel settore delle energie rinnovabili.
23.1. L'asserita finalità agevolativa, che in ogni caso non sussiste non essendo prevista dalla normativa CUP di riferimento, non sarebbe in grado di neutralizzare o addirittura di prevalere sulle contrapposte e significativamente più rimarchevoli (sul versante dell'interesse generale) esigenze proprie degli enti locali, cui è demandata la gestione delle strade che gli operatori privati utilizzano ai fini dell'esercizio dell'attività di impresa.
23.2. Invero, sostiene la Provincia, gli enti territoriali, ai sensi dell'art. 119 Cost., sono tenuti a munirsi di risorse finanziarie proprio per far fronte ai rispettivi compiti di istituto, tra cui, specialmente, nel caso delle Province, la gestione e manutenzione del patrimonio stradale, sicché tali esigenze di autonomia finanziaria non possono di certo recedere a fronte di un asserito intento agevolativo del legislatore che, come precisato, non ripete fondamento, con riferimento alla normativa CUP, da alcuna disposizione di legge.
23.3. Oltretutto, e la circostanza è di significativa rilevanza, lo stesso Tribunale afferma che risulta «manifesto lo squilibrio economico a scapito non solo di altri operatori economici che, per garantire l'invarianza di gettito, dovranno subire le conseguenze degli aumenti tariffari, ma anche della collettività che – pur a fronte degli ingenti profitti dei produttori di energia – non potrà più beneficiare dei servizi garantiti dalle precedenti tariffe».
23.4. Ora, deduce l'appellante, sarebbe proprio il giudice di primo grado a ritenere sussistenti tutte le criticità dianzi prospettate con riferimento non solo alla disparità di trattamento di altri operatori economici, ma anche rispetto alle garanzie di effettività N. 05197/2025 REG.RIC.
dell'azione amministrativa della Provincia che verrebbe a trovarsi nella impossibilità, dal punto di vista finanziario, di garantire lo svolgimento dei propri compiti di istituto, con evidenti effetti pregiudizievoli per la collettività.
23.5. In definitiva, alla stregua di quanto dedotto nella censura in esame, la statuizione in contestazione si rivelerebbe del tutto erronea e il predetto ravvisato regime di favor per le imprese produttrici di energie rinnovabili non è enucleabile da alcuna disposizione normativa (al riguardo ribadendosi che disposizioni speciali agevolative sono state inequivocabilmente formulate in termini diversi da quelli propri delle norme che si applicano alla fattispecie in esame).
23.6. Anche quest'ordine di censure, tuttavia, non può essere condiviso, proprio alla luce dell'orientamento già manifestato dalla Sezione sulla questione, orientamento qui in toto richiamato e fatto proprio dal Collegio.
23.7. Basti qui rammentare, ancora una volta, che quantunque, in effetti, la norma introduca un oggettivo beneficio a vantaggio dei suddetti operatori economici, come riconosce anche la sentenza impugnata, deve ritenersi tuttavia che tale beneficio non sia fonte di irragionevole e ingiustificato trattamento di favore nei loro confronti, essendo il vantaggio controbilanciato e giustificato dagli oneri di manutenzione e gestione gravanti sui suddetti operatori in considerazione della natura degli impianti interessati, consistenti in opere direttamente strumentali alla soddisfazione di interessi pubblici, nell'ambito della filiera del sistema elettrico nazionale, sulla base di vincoli insopprimibili di complementarietà (tale per cui in assenza di una fase non possono realizzarsi le altre) e di esclusività, essendo tutte le attività poste in essere nell'interesse reciproco delle altre fasi della filiera.
24. A fronte di tale specifica, ed evidente, finalità agevolativa, che risponde ad un prevalente interesse pubblico, non può dunque ritenersi che le esigenze finanziarie delle Province debbano prevalere, posto che detti enti sono bene in grado di reperire N. 05197/2025 REG.RIC.
aliunde le necessarie risorse, prima attinte dalla richiesta del canone alle imprese produttrici di energia FER.
24.1. Prova eloquente ne è, nel presente giudizio, il fatto che la stessa Provincia ammetta di avere richiesto solo 1/3 del precedente gettito, dato che, come ella ha dedotto (p. 17 del ricorso), non ha mirato all'integrale invarianza del gettito, ma attraverso la determinazione regolamentare impugnata in primo grado, la quale – come visto – ha fatto applicazione del principio di invarianza finanziaria, ha inteso almeno garantirne una parte (€ 1.500.000,00 rispetto a € 4.500.000,00) sicché è ben evidente che la Provincia stessa riconosce che le proprie esigenze finanziarie possono essere ben diversamente modulate a fronte di operatori che, per le ragioni attinenti alla stessa natura rete distributiva, svolgono un servizio di indubbio rilievo pubblico, a vantaggio anche dell'intera collettività.
24.2. Anche queste ultime censure, dunque, vanno respinte.
25. Il motivo, nel suo complesso, deve essere dunque respinto.
26. Anche il secondo motivo (pp. 25-30 del ricorso), proposto dalla Regione appellante, deve essere respinto.
26.1. Con esso la Provincia sostiene che, laddove si dovesse seguire l'interpretazione del primo giudice, sarebbe evidente la violazione degli artt. 3, 97 e 119 Cost., dato che l'invocato regime di favor non potrebbe in alcun modo sovrastare e derogare i principi di natura costituzionale invocati dalla Provincia stessa, in particolar modo quello di cui all'art. 119 Cost. in tema di autonomia finanziaria degli enti locali.
26.2. Analogamente, la previsione di un'entrata fissa, incapace di essere parametrata ai due criteri della proporzionalità rispetto allo sfruttamento della risorsa pubblica e all'utilità economica del concessionario, risulterebbe manifestamente violativa degli artt. 3 e 97 Cost., in quanto consente al privato di locupletarsi di un bene collettivo, senza alcuna valida ragione giustificatrice. N. 05197/2025 REG.RIC.
26.3. La Provincia odierna appellante, ove dovesse attenersi alla misura fissa
(erroneamente) ritenuta dal giudice di prime cure, non potrebbe rispettare il principio, fissato dalla legge, dell'invarianza di gettito.
26.4. Tale circostanza, rimasta incontestata, sarebbe la migliore dimostrazione del fatto che il canone fisso sarebbe del tutto irragionevole e violativo degli artt. 3 e 97
Cost.
26.5. Il motivo va respinto perché le questioni di costituzionalità sono manifestamente infondate.
26.6. Anche qui, richiamando la recente giurisprudenza della Sezione in argomento
(v., ex plurimis, Cons. St., sez. VII, 1° dicembre 2025, n. 9447), va osservato che le disposizioni più volte citate non pongono dubbi di legittimità costituzionale in riferimento al principio di equilibrio di gettito di entrata, essendosi la Provincia soltanto limitata ad allegare, senza tuttavia dimostrare in modo specifico attraverso appositi calcoli, la impossibilità di mantenere il valore del canone dovuto al medesimo, o perlomeno comparabile, livello di pressione impositiva raggiunto con il precedente prelievo.
26.7. Anzi, si è detto come la stessa Provincia, nel caso di specie, abbia inteso richiedere comunque, con le deliberazioni gravate, solo 1/3 del precedente gettito, ciò che dimostra senza dubbio che, anche a prescindere dalla validità o meno delle delibere impugnate, essa fosse in grado di reperire aliunde le risorse finanziarie (e, in particolare, i 2/3 del precedente gettito, pari ad € 3.000.000,00).
27. Inoltre, anche l'affermazione secondo cui la legge che importa nuovi o maggiori oneri deve provvedere ai mezzi per farvi fronte, pur corretta nella sua astrattezza, non si attaglia in concreto al caso che qui ricorre, posto che non è stato allegato, né tantomeno dimostrato, alcun elemento oggettivo sulla cui base potersi inferire che l'agevolazione tariffaria prevista per particolari categorie di operatori economici determini un onere al quale non si riesca altrimenti a fare fronte. N. 05197/2025 REG.RIC.
27.1. In ogni caso le considerazioni sopra svolte in relazione al rispetto del principio di invarianza del gettito rendono evidente come alcun calcolo in ipotesi prodotto in giudizio possa far dubitare della compatibilità costituzionale di una (ragionevole) norma speciale di favor per un determinato settore, che lascia impregiudicato il potere dell'amministrazione di incidere in altro modo sul complesso del sistema tariffario standard.
28. La norma non pone inoltre dubbi di costituzionalità nemmeno con riferimento alle norme poste a garanzia della potestà regolamentare spettante agli enti locali in ordine allo svolgimento delle funzioni amministrative ai medesimi attribuite, tra le quali figura la gestione del patrimonio pubblico locale e dell'autonomia finanziaria delle amministrazioni territoriali, né, più in generale, rispetto al dovere di buon andamento della pubblica amministrazione, in quanto rientra certamente nella competenza legislativa statale l'incentivazione di determinate attività connesse con la transizione energetica anche nella forma di un regime tariffario forfetario ed essendo stata solo anche in questo caso allegata, ma non dimostrata, la mancanza di risorse necessarie per organizzare la gestione dei servizi pubblici a rilevanza sociale.
28.1. Infine, la disposizione in esame non pone dubbi di costituzionalità nemmeno rispetto al parametro del principio di uguaglianza in rapporto alla gestione delle concessioni/contratto di suolo pubblico, in ragione della asserita disparità di trattamento che si verrebbe a determinare tra le concessioni di suolo pubblico in genere
(assoggettate ai principi generali di determinazione del CUP secondo i calcoli lineari)
e quelle finalizzate all'installazione di impianti di aziende produttrici di energia elettrica, che, come quella appellata, beneficiano della agevolazione consistente nel pagamento di un canone annuo in misura fissa e forfettaria.
29. Si deve qui ribadire, come già detto (v., supra, § 23.7.), che quantunque, infatti, la norma introduca un oggettivo beneficio a vantaggio dei suddetti operatori economici, tale beneficio non è fonte di irragionevole e ingiustificato trattamento di favore nei N. 05197/2025 REG.RIC.
loro confronti, essendo il vantaggio controbilanciato e giustificato dagli oneri di manutenzione e gestione gravanti sui suddetti operatori in considerazione della natura degli impianti interessati, consistenti in opere direttamente strumentali alla soddisfazione di interessi pubblici, nell'ambito della filiera del sistema elettrico nazionale, sulla base di vincoli insopprimibili di complementarietà (tale per cui in assenza di una fase non possono realizzarsi le altre) e di esclusività, essendo tutte le attività poste in essere nell'interesse reciproco delle altre fasi della filiera.
29.1. Non si può trascurare infatti che, come ha affermato la Suprema Corte (Cass. civ., sez. V, 4 marzo 2025, n. 5801) peraltro in accordo con l'indirizzo già seguito da
Cons. St., sez. VII, 4 novembre 2022, n. 9697 e Cons. St., sez. VII, 7 novembre 2022,
n. 9759, confermata dall'ordinanza di Cass., Sez. Un., 22 gennaio 2024, n. 2166, risulti evidente la strumentalità dell'attività svolta dalle aziende di produzione rispetto alla fornitura di servizi di pubblica utilità.
29.2. Ed è appena il caso di rilevare che quanto sin qui si è detto non è confutato, né superato, dai contrari rilievi della Provincia nella memoria depositata il 10 novembre
2025, non senza notarsi, peraltro, che i rischi segnalati dal dossier del Servizio
“Bilancio dello Stato” della Camera dei Deputati nel corso dell'esame del disegno di legge di conversione del d.l. n. 146 del 2021, pur in astratto condivisibili per gli eventuali effetti negativi sulla finanza pubblica, non sono certo ipotizzabili, né effettivamente dimostrati, nel caso di specie.
29.3. Peraltro, come osserva LI s.r.l. nella memoria di replica depositata il 20 novembre 2025, il medesimo dossier del Servizio osserva, poco più oltre, che «la successiva lettera b), in linea con quanto stabilito ai fini TOSAP/COSAP, precisa che la disciplina del canone unico è applicabile anche alle occupazioni effettuate da imprese che svolgono attività strumentali ed accessorie all'erogazione dei servizi di rete, tenendo conto della sostanziale 'unitarietà' della filiera» e «pertanto, per tali imprese, che non hanno alcun rapporto diretto con l'utente finale, viene confermata N. 05197/2025 REG.RIC.
la debenza del canone in misura fissa pari a euro 800, stabilita per coloro che hanno un numero di utenze inferiore alla soglia».
29.4. È dunque chiaro che, contrariamente a quanto assume la Provincia, il dossier non solo non ne supporta le tesi difensive, ma conferma in via definitiva la correttezza dell'interpretazione normativa prospettata dalla società e recepita dalla sentenza impugnata.
30. Anche la prospettata questione di costituzionalità qui riproposta con il motivo in esame pertanto, per la sua manifesta infondatezza, deve essere respinta, con la conseguente reiezione del motivo stesso.
31. In conclusione, per le ragioni tutte esposte, l'appello deve essere respinto, con la conseguente conferma, anche per dette ragioni, della sentenza impugnata.
32. Le spese del presente grado del giudizio, per la novità della questione interpretativa sulla quale solo di recente si è formato l'indirizzo della Sezione, sopra richiamato, possono essere interamente compensate tra le parti.
32.1. Rimane nondimeno definitivamente a carico della Provincia appellante, per la soccombenza, il contributo unificato richiesto per la proposizione del gravame.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, proposto dalla Provincia di Foggia, lo respinge e, per l'effetto, conferma anche ai sensi di cui in motivazione la sentenza impugnata.
Compensa interamente tra le parti le spese del presente grado del giudizio.
Pone definitivamente a carico della Provincia di Foggia il contributo unificato richiesto per la proposizione dell'appello.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2025, con l'intervento dei magistrati: N. 05197/2025 REG.RIC.
Marco LI, Presidente
SS LL, Consigliere, Estensore
Daniela Di Carlo, Consigliere
Raffaello Sestini, Consigliere
Marco Morgantini, Consigliere
L'ESTENSORE
SS LL
IL SEGRETARIO
IL PRESIDENTE
Marco LI