Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 13/01/2025, n. 45 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 45 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6515/2022 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Roma, Via Varrone n. 9, presso lo Parte_1
studio degli Avv.ti Francesco Vannicelli e Biancamaria Celletti che la rappresentano e difendono - ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, elettivamente domiciliato in Cosenza, Via R. Montagna n. 13, rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c. dalle Dott.sse Serenella Rosaria Zanfini e Serena Cianflone
- resistente
Oggetto: riconoscimento titolo estero, conferimento incarichi.
Conclusioni di parte ricorrente: “… - Nel merito, disapplicando in parte qua l'art. 7, comma 4,
lettera e/, dell'Ordinanza Ministeriale 6 maggio 2022 n. 112, accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente ad essere destinataria di incarichi di supplenza nella propria classe di concorso
ADSS per la Provincia di Cosenza, sottoscrivendo il relativo contratto, e contestualmente condannare l'Amministrazione Scolastica all'attribuzione dei relativi incarichi … Con vittoria di spese di giudizio …”.
1
- Condannare la controparte al pagamento delle spese di giudizio,
disponendo la liquidazione delle spese processuali ai sensi dell'art. 152 bis disp. att. c.p.c., poiché
l'amministrazione resistente si è difesa con propri dipendenti …”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il ricorrente ha agito in giudizio assumendo di essere laureata in economia e commercio;
che aveva conseguito titolo di specializzazione all'estero, presso l'Università di Avila;
che aveva presentato domanda di riconoscimento del titolo di specializzazione in Italia, senza risposta;
che l'art. 7, comma 4, lett. e) dell'O.M. 112/2022 aveva previsto l'inserimento nelle graduatorie provinciali con riserva e che tale inserimento con riserva non dava titolo alla stipula di contratti fino allo scioglimento della riserva;
che tale previsione era illegittima per violazione dei precetti costituzionali degli artt. 3 e 97 Cost. e della Direttiva
2005/36/CE, comportando di fatto l'impossibilità di stipulare contratti a tempo determinato. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
Il convenuto si è costituito in giudizio affermando fondamentalmente la CP_1
legittimità dell'operato dell'Amministrazione, secondo le conclusioni sopra trascritte.
La parte ricorrente ha formulato ricorso ex art. 700 c.p.c. in corso di causa rigettato per insussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora con ordinanza del 13.2.2023,
con cui si è rinviata la regolamentazione delle spese di lite alla definizione del procedimento di merito.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 17.12.2024, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
La parte ricorrente ha depositato note scritte.
2 Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
La contestazione di parte ricorrente riguarda la previsione dell'art. 7, comma 4 lett. e)
dell'O.M. 112/2022, secondo cui “… Qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero e riconosciuto dal , devono essere altresì indicati gli estremi del provvedimento di CP_1
riconoscimento del titolo medesimo;
qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda all'Ufficio competente entro il termine per la presentazione dell'istanza di inserimento per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo. L'inserimento con riserva non dà titolo all'individuazione in qualità di avente titolo alla stipula di contratto;
in attesa dello scioglimento della riserva, l'aspirante è inserito in graduatoria nella fascia eventualmente spettante sulla base dei titoli posseduti pleno iure …”.
In tale previsione non si ravvisa alcuna irragionevolezza o violazione di principi costituzionale o del diritto dell'Unione Europea, come argomentato da parte ricorrente,
trattandosi semplicemente di normativa che permette l'inserimento dei docenti in graduatoria con possibilità di attribuzione di incarichi soltanto una volta intervenuto l'effettivo riconoscimento del titolo abilitativo conseguito all'estero (con conseguenziale certezza dell'idoneità del titolo medesimo), anche al fine di garantire la linearità
dell'azione amministrativa.
In merito, si richiama ex art. 118 disp. att. c.p.c. anche Trib. Crotone Sez. Lav. 206/2023,
che, con ampi riferimenti a precedenti conformi, afferma: “… Sul punto, il Consiglio di
Stato, rigettando analoga istanza cautelare, con ordinanza n. 4340 del 5.9.2022 individua in detta previsione una sorta di punto di equilibrio tra la volontà di garantire i docenti muniti di titolo acquisito in Italia o già riconosciuto al momento della scadenza del termine, e quella di consentire a chi abbia acquisto un titolo all'estero e sia ancora in attesa di riconoscimento della possibilità di
3 essere comunque inserito in graduatoria ed in questo modo di poter accedere ad incarichi lavorativi sulla base di questa quando e se il titolo sarò riconosciuto. Inoltre, il Consiglio di Stato ha affermato che l'ammissione con riserva senza diritto alla stipula di contratti consente agli interessati, pur non in possesso di un titolo di accesso riconosciuto, di essere inclusi nelle graduatorie provinciali per le supplenze, con la conseguenza che, ove il provvedimento di riconoscimento del titolo intervenga nel corso dell'anno scolastico, la riserva verrà sciolta positivamente ed essi potranno stipulare i contratti di supplenza, senza quindi attendere le procedure di aggiornamento o la formazione di nuove graduatorie (Ord. Consiglio di Stato, sez. VII, 5 settembre 2022, n. 4411).
Anche secondo la giurisprudenza amministrativa di primo grado: “In tal modo l'amministrazione effettua un bilanciamento, non manifestamente irragionevole né sproporzionato, tra i seguenti interessi: 1) da un lato, l'interesse allo svolgimento dell'attività lavorativa sussistente in capo agli insegnanti che hanno conseguito all'estero un titolo in attesa di riconoscimento;
2) dall'altro lato,
l'interesse dei discenti a ricevere un sostegno didattico qualificato e l'interesse degli insegnanti ammessi senza riserva a svolgere attività lavorativa senza essere superati in graduatoria dagli ammessi con riserva. Tali ultimi interessi, quantitativamente e qualitativamente superiori rispetto al primo (in particolare l'interesse dei discenti intercetta i diritti fondamentali alla salute e all'istruzione, trattandosi di minori con patologie anche gravi), verrebbero compromessi nel caso in cui gli ammessi con riserva potessero stipulare contratti e risultassero poi, all'esito del procedimento di riconoscimento, possessori di un titolo non idoneo all'insegnamento di sostegno o non superassero comunque le misure compensative prescritte” (fra le altre T.. La. Ro. Sez. IV bis,
Sent., (ud. 09/11/2022) 13-01-2023, n. 636, TAR La. (Sezione IV bis) sent. n. 16533/2022”;
Invero, rispetto alla previgente ordinanza ministeriale n. 60/2020, l'art. 7 dell'O.M. n. 122/2022
ha adottato un approccio più restrittivo, impedendo agli iscritti con riserva nella prima fascia delle
GPS la stipulazione di contratti di lavoro e che, tuttavia, in assenza di una norma di legge che detti una diversa disciplina, la scelta regolamentare si ritiene legittima dando la prevalenza, rispetto al diritto degli aspiranti, a quello dei discenti di ricevere un servizio fornito da personale la cui preparazione è stata accertata nelle forme di legge ed a quello degli aspiranti muniti di titolo sulla 4 cui validità ed equivalenza non ci sono dubbi a non essere preferiti da soggetti il cui titolo non è
ancora stato riconosciuto (v. in termini, tra le molte, Trib. Reggio Calabria, ord. 3.10.2022, r.g. n.
3774-1/2022 e 8.10.2022,; Trib. Venezia, ord. 30.9.2022,; Trib. Gorizia, ord. 6.10.2022,; Trib.
Locri, ord. 12.10.2022, r.g. n. 2800-1/2022 così Ord. Tribunale di Venezia, Tribunale di Treviso,
Tribunale di Novara n. 84/2023, Corte d'Appello di Ro. sent. N. 409 del 1.2.2022, sentenza
Tribunale di Bari Sentenza n. 18/2023, Sentenza Tribunale di Foggia n. 176/2023 pubbl. il
20/01/2023, Sentenza Tribunale di Milano n. 15/2023 pubbl. il 10/01/2023, Sentenza Tribunale di
Roma n. 68/2023 pubbl. il 10/01/2023, Trib. Di Tr. n. 44/2023 pubbl. il 01/02/2023) …”.
In applicazione di tali principi, la domanda deve rigettarsi, rimanendo assorbita ogni ulteriore considerazione.
La peculiarità delle questioni affrontate e la sussistenza di precedenti contrari, come indicati da parte ricorrente, determina la compensazione delle spese di lite, anche per la fase cautelare.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
rigetta la domanda;
compensa le spese di lite anche per la fase cautelare.
Si comunichi
Cosenza, 13.1.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
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