Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Veneto, sentenza 07/01/2026, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Veneto |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE per il VENETO in composizione monocratica in funzione di Giudice unico delle pensioni in persona del Cons. Daniela Alberghini all’esito dell’udienza del 15 settembre 2025 tenutasi con l’assistenza del Segretario sig.ra Doriana Tornielli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 31778 del registro di Segreteria, promosso da:
B.N., OMISSIS, rappresentato e difeso dall’avv. Emanuele D’ND (C.F.
[...]) presso il cui studio in Padova, via Del Risorgimento n. 36 è elettivamente domiciliato (p.e.c. emanuele.dandrea@ordineavvocatipadova.it)
CONTRO
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE in persona del Ministro pro tempore, costituito in giudizio per il tramite del Centro Informatico Amministrativo Nazionale della Guardia di Finanza, Ufficio Contenzioso Trattamento Economico, Via Rodolfo Lanciani 11, Roma in persona del Capo Ufficio Ten. Col. Nicola Costa (pec: rm0450000@pec,gdf.it);
Avente a oggetto il riconoscimento dell’assegno di incollocabilità ai sensi dell’art. 104 d.P.R. 1092/1973 e dell’art. 12 L. 9/1980;
VISTI gli atti ed i documenti di causa;
VISTA la consulenza tecnica d’ufficio depositata dalla d.ssa Marina Mainente ed i successivi chiarimenti;
SENTITI all’odierna udienza l’Avv. Irene D’ND in sostituzione dell’Avv. Emanuele D’ND per il ricorrente e il Luogotenente C.S. Sabino Maglio per la Guardia di Finanza SENTENZA N. 1/2026
giusta delega scritta del Col. Mario Gilardenghi, Comandante del Reparto T.L.A., i quali hanno concluso come da verbale;
SVOLGIMENTO IN FATTO
Con ricorso depositato in data 15 settembre 2022, N. B., già dipendente del Ministero dell’Economia e delle Finanze in qualità di Appuntato Scelto della Guardia di Finanza, collocato in congedo per riforma dal 8 ottobre 2002, ha chiesto l’accertamento della sussistenza dei requisiti per la concessione dell’assegno di incollocabilità ai sensi dell’art.
104 del DPR 1092/73.
Esponeva il ricorrente che con decreto n. OMISSIS la Guardia di Finanza aveva negato il riconoscimento dell’assegno in conformità al parere espresso dal Collegio medico legale dello Stato Maggiore della Difesa, di segno opposto a quello espresso dalla CMO dell’ASL
OMISSIS.
Rappresentava, in particolare, che gli era stata attribuita la pensione privilegiata ordinaria in relazione all’infermità “gravissima coxartrosi sinistra”, giudicata dipendente da causa di servizio, con sentenza di questa Sezione giurisdizionale n. 340 del 14.10.2013 e che con verbale OMISSIS era stato dichiarato inidoneo in modo permanente al s.m.i. e al servizio di istituto nella Guardia di Finanza in modo assoluto, ma idoneo al reimpiego nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile della stessa Amministrazione.
A seguito di istanza per l’attribuzione dell’assegno di incollocabilità, la Commissione medica OMISSIS aveva ritenuto che non ne sussistessero i presupposti, ma, a seguito di osservazioni formulate in data 12.9.2017 (con le quali veniva chiesta la revisione del parere sulla base di tre distinti motivi, in quanto non sarebbero state tenute in considerazione a) la tipologia del servizio svolto in qualità di Appuntato scelto della Guardia di Finanza; b) le condizioni psico-fisiche necessarie per affrontare condizioni di pericolo od urgenza nell’attività di controllo e repressione del crimine esercitata da un Appuntato Scelto della Guardia di Finanza; c) le condizioni psico-fisiche necessarie per affrontare l’attività lavorativa di tipo industriale o agricolo mediante l’utilizzo di macchinari o sistemi di produzione meccanici) la Commissione Medica OMISSIS aveva affermato la sussistenza dei requisiti per l’applicazione dell’art. 12 della legge n. 9/80.
Ciò nonostante, il Collegio medico legale del Ministero della Difesa, richiesto di esprimersi dalla resistente Guardia di Finanza, escludeva la ricorrenza dei presupposti per la concessione dell’assegno di incollocabilità considerato che l’infermità ortopedica di cui è affetto l’odierno ricorrente non può comportare alcun pregiudizio per l’incolumità dei compagni di lavoro e la sicurezza degli impianti.
Sulla base di tale pronunciamento era, quindi, stato negato il riconoscimento del beneficio, dovendo quindi adire al via giudiziaria per l’accertamento del relativo diritto.
A sostegno della domanda il ricorrente produceva documentazione medica e una perizia medico legale che, previa analisi critica delle conclusioni del CML, concludeva per la sussistenza dei presupposti per il rilascio del beneficio. Formulava, inoltre, istanza di ammissione di CTU medico legale volta ad accertare la sussistenza dei requisiti per la concessione dell’assegno.
Con memoria in data 31 gennaio 2023 si costituiva in giudizio il MEF-Guardia di Finanza e, ricostruito dettagliatamente il quadro fattuale e normativo, contestava la fondatezza della domanda, richiamando le conclusioni del parere espresso dal Collegio medico legale, opponendosi all’ammissione della CTU in quanto meramente esplorativa.
Con ordinanza resa fuori udienza n. 30/2023, a scioglimento della riserva assunta all’udienza del 25 maggio 2023, veniva richiesto il parere dell’’Ufficio medico legale del Ministero della Salute e il giudizio veniva rinviato all’udienza del 3 giugno 2024.
In data 14 dicembre 2023 l’UML faceva pervenire una nota con la quale rappresentava l’impossibilità di provvedere all’esperimento dell’incarico nei tempi assegnati, stante il rilevante carico di lavoro, prevedendo di potervi dare corso nel primo trimestre del 2025.
Sentite le parti all’udienza del 3 giugno 2024, con ordinanza n. 17/2024 veniva revocata la precedente ordinanza n. 30/2023 e disposta CTU medico legale sul seguente quesito: “a) se il quadro patologico del sig. N. B. affetto da “gravissima coxartrosi sinistra” fosse idoneo, per la natura e il grado dell’infermità, alla data di presentazione della domanda per assegno di incollocabilità del 29.04.2017, a rendere il ricorrente tale da poter riuscire di pregiudizio alla salute od incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti, o a renderlo non utilmente collocabile al lavoro (ex art. 104 d.P.R. 1092/1973 e art. 12 L.
9/1980);b) riferisca il consulente ogni altro elemento utile alla decisione”.
Veniva quindi nominata CTU la d.ssa Marina Mainente, con studio in Venezia-Mestre, fissando l’udienza del 9 settembre 2024 per il giuramento di rito e l’assunzione dell’incarico.
All’udienza del 9 settembre 2024 il CTU nominato assumeva l’incarico, venivano assegnati i termini di cui all’art. 97, comma 5, c.g.c., rinviando il giudizio all’udienza del 10 febbraio 2025, assegnando nel contempo termine alle parti per memorie e repliche.
In data 29 gennaio 2025 il CTU nominato depositava istanza di proroga di 30 gg del termine per il deposito dell’elaborato peritale; in accoglimento dell’istanza, con ordinanza resa fuori dall’udienza n. 1/2025 veniva fissato il termine del giorno 8 marzo 2025 per il deposito dell’elaborato e rinviato il giudizio all’udienza del 7 aprile 2025.
In data 31 gennaio 2025 la Guardia di Finanza depositava memoria autorizzata con la quale, attesa la bozza di CTU ricevuta e le osservazioni già in quella sede formulate dal proprio CTP, ribadiva le conclusioni e le osservazioni già formulate nella memoria di costituzione.
In data 28 marzo 2023 la difesa del ricorrente depositava una memoria con la quale, preso atto che la CTU aveva concluso che “per tutte le patologie elencate il ricorrente è da ritenere non utilmente collocabile al lavoro (ex art. 104 D.P.R. 1092/1973 e art. 12 L.
9/1980) a decorrere dal 29.04.2017”, prendeva posizione in merito alle osservazioni formulate dal consulente di controparte sulla bozza di elaborato, già esaminate dal CTU.
All’esito dell’ udienza del 7 aprile 2025, con ordinanza n. 8/2025, considerato che le conclusioni della CTU non erano suffragate da congrua motivazione in ordine al possibile pregiudizio derivante dalla patologia sofferta dal ricorrente veniva disposto supplemento di Consulenza Tecnica d’Ufficio nei seguenti termini: “motivatamente chiarisca il CTU se l’infermità di cui è affetto il ricorrente possa, ed in che termini, “costituire pericolo”,
indicando le ragioni per le quali detta infermità, per la natura ed il grado, possa “riuscire di pregiudizio alla salute od incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti”.
Venivano, quindi, assegnati al CTU 30 giorni per l’espletamento dell’incombente ed il giudizio rinviato all’udienza del 9 giugno 2025, successivamente rinviata d’ufficio al 11 giugno 2025.
In data 29 maggio 2025 il CTU depositava richiesta di proroga del termine per il deposito dell’integrazione all’elaborato peritale “visto il particolare impegno richiesto nell’espletamento dell’incarico”.
All’udienza del 11 giugno 2025, preso atto della richiesta del CTU, con ordinanza a verbale veniva fissato nuovo termine per il deposito al 30 luglio 2025, rinviando il giudizio all’udienza del 15 settembre 2025 nel contempo assegnando termine alle parti fino a 10 giorni prima dell’udienza per il deposito di memorie riepilogative.
Le parti depositavano memorie in data 27 agosto e 5 settembre 2025, rispettivamente ribadendo le conclusioni già formulate in atti.
All’udienza del 15 settembre le parti discutevano come da verbale e il giudizio veniva trattenuto in decisione.
DIRITTO
Oggetto del presente giudizio è l’accertamento dei presupposti per il riconoscimento dell’assegno di incollocabilità previsto dagli artt. 104 d.P.R. 1092/1973 e 12 L. 9/1980 in favore del sig. N. B., collocato in congedo per riforma dal 8 ottobre 2002 e già titolare di pensione privilegiata ordinaria in relazione all’infermità “gravissima coxartrosi sinistra”,
giudicata dipendente da causa di servizio con sentenza di questa Sezione giurisdizionale n.
340 del 14.10.2013, con iscrizione alla cat. 7^ della tab. A.
Ai sensi dell’art. 104 d.P.R. 1092/1973 e art. 12 L. 9/1980, l’assegno di incollocabilità spetta ai mutilati e agli invalidi per servizio aventi diritto a pensione o ad assegno delle categorie dalla seconda all’ottava e che siano incollocabili ai sensi del secondo comma dell’art. 1 della legge 2 aprile 1968, n. 482 e successive modificazioni ed integrazioni in quanto, per la natura ed il grado della loro invalidità di servizio, possano riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti e che risultino effettivamente incollocati, e fino al compimento del 65° anno di età.
“La funzione del beneficio risiede nella tutela del pensionato la cui incollocabilità dipenda non dalla propria assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, ma dalla necessità di evitare che lo stesso, “per la natura ed il grado della […]
invalidità di servizio” possa “riuscire di pregiudizio alla salute od incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti”. In altri termini, lo stato di incollocabilità “prescinde dalla mera gravità dell’infermità pensionata, tant’è che è riconoscibile anche ai titolari di pensione di ottava categoria, ed è volto unicamente a compensare la preclusione allo svolgimento di un’attività lavorativa derivante da esigenze di tutela dei compagni di lavoro e degli impianti, laddove l’interessato, per la natura e grado della propria invalidità, possa riuscire di pregiudizio agli stessi” (Sez. I App. sent. n. 171/2017; in termini, Sez. Giur. Sicilia sent. n. 495/2016 e n. 536/2018; Sez. I App. sent. n. 586/2013; Sez. Giur. Calabria sent. n.
50/2022)” (Sez. Campania, n. 35/2025).
Secondo i principi generali, l’onere della prova grava su parte ricorrente, cui compete dimostrare che la natura e il grado dell’invalidità di servizio possa essere pregiudizievole per la salute e l’incolumità dei compagni di lavoro o per la sicurezza degli impianti, e di essere, perciò, effettivamente incollocabile.
Nel caso in esame il ricorrente ha prodotto in atti una perizia medico legale del 6 marzo 2022 secondo la quale dovrebbe essere riconosciuta allo stesso l’incollocabilità “in quanto portatore di patologie artropatiche, algodisfunzionali, neuropatiche e dolorose incidenti negativamente sotto il profilo psico-fisico anche nell’eventuale attività relazionale con colleghi e pubblico, oltre che nelle attività lavorative in impianti industriali, incluso il settore agricolo” derivanti da “Gravissima coxartrosi sx trattata con impianto di protesi articolare complicata da varici venose trattate con safenectomia sinistra, episodi di tromboembolia polmonare da trombosi venose agli arti inferiori, specie a sinistra, recidivanti, in terapia anticoagulante, con persistente severo disturbo algico e funzionale ingravescente all’anca sinistra, difficoltà locomotoria, marcate anomalie dinamico-posturali, specie a carico dell’arto sinistro, neuropatia sintomatica del nervo gluteo superiore”.
Di diverso avviso il Collegio medico legale del Ministero della Difesa che, con due distinti pareri, rilevando che il ricorrente è affetto da una “infermità ortopedica di natura artrosica che interessa la funzionalità dell’articolazione coxofemorale (anca) sinistra”, “non presentando caratteristiche di contagiosità né comportando anomalie comportamentali, non possa comunque comportare alcun pregiudizio per la salute e l’incolumità dei compagni di lavoro e la sicurezza degli impianti”.
A tale conclusione il Collegio (parere del 18 luglio 2019) è pervenuto sulla base della documentazione medica e clinica presentata dallo stesso ricorrente all’esame della CMO dell’ASL 6 Euganea, dalla quale si evince che “il sig. B. non presenta segni obiettivi di patologie afferenti all’apparato cardiovascolare, al sistema nervoso centrale o ad altri apparati e, per quanto attiene agli esiti dell’intervento di artroprotesi di anca sinistra viene rilevato: “marcia autonoma, claudicante a sx, algica”. In altre parole appare di tutta evidenza che l’affezione in questione, per la sua natura e per il lieve impegno funzionale che determina, non può comportare alcun pregiudizio per la salute e l’incolumità dei compagni di lavoro e la sicurezza degli impianti”.
La perizia di parte prodotta dal ricorrente nelle premesse menziona, peraltro, tra la documentazione analizzata, taluni accertamenti diagnostici successivi all’esame della CMO dell’Asl 6 e dello stesso Collegio medico legale (in particolare due TC, una EMG e una analisi biomeccanica del passo, tutti del 2021) senza, tuttavia, fare a questi alcuno specifico riferimento nelle valutazioni medico legali, consistenti in misura prevalente nella critica al giudizio del CML e del tutto immotivate nelle conclusioni.
La CTU effettuata nel corso del giudizio, nonostante il disposto supplemento, non ha fornito a questo Giudicante alcun valido elemento di valutazione, concludendo per la sussistenza del requisito dell’incollocabilità sulla mera base della sommatoria delle patologie (quelle già accertate dalla CMO dell’ASL 6 Euganea), che precluderebbero
“qualsiasi postura, eretta o seduta, che si protragga per più ore”, che di per sé non è elemento utile a ritenere sussistente il pericolo per i compagni di lavoro o gli impianti
(riguarderebbe, semmai, l’individuazione delle mansioni a cui potrebbe essere addetto il ricorrente che, del resto, ritenuto inidoneo al servizio di istituto, era stato tuttavia ritenuto idoneo alle mansioni del ruolo degli impiegati civili).
Anche il paventato “rischio di improvvisi blocchi articolari a carico dell’articolazione di anca per possibile comparsa di dolore acuto”, così come quello di “episodi embolici ad esempio polmonari con conseguente possibilità di episodi di dispnea acuta”, non si comprende -in assenza di supporto tecnico-motivazionale alcuno- come possano essere ritenuti rientrare nella fattispecie di pericolo così come qualificata dalla norma.
Come, infatti, ha da tempo chiarito il costante e univoco orientamento della giurisprudenza di questa Corte, non qualunque patologia, se e in quanto riconosciuta dipendente da causa di servizio, implica “una implicita potenzialità lesiva per le persone e/o per l'ambiente di lavoro per il solo fatto di determinare l'incapacità di assolvere agli obblighi professionali”,
ma occorre che le infermità o lesioni, per poter integrare il presupposto richiesto dalla citata previsione, debbano necessariamente concretizzare quel pregiudizio alla salute od incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti, ossia che occorra “la effettiva compromissione, per effetto delle infermità o lesioni da prendere in esame, della sicurezza "dei potenziali compagni di lavoro dell'interessato ovvero degli impianti utilizzati"
(e, quindi, rilevano le patologie che “di per sé determinano – in modo diretto, immediato e non solo in via meramente ipotetica - una situazione di pericolo per i compagni di lavoro e per gli impianti” (così Sez. Giur. Lazio, sent. n. 1093/1995; ex plurimis, si v. altresì Sez. Giur.
Sicilia, sent. n. 344/2016)” -Sez. Calabria n. 165/2020): deve, quindi, “trattarsi di patologie tali da determinare "una significativa alterazione delle capacità critiche del soggetto (come può avvenire in alcune affezioni neuropsichiatriche comportanti una rilevante compromissione dell'attenzione, della vigilanza, dell'orientamento spazio-temporale o delle facoltà cognitivo-simboliche) nonché nel caso di affezioni di tipo infettivo o comunque diffusibile potenzialmente trasmissibili agli altri lavoratori” (Sez. II App. n.105/2024, che richiama anche Sez. II App. n. 74/2023).
E, dunque, “dalla dizione letterale della norma, si evince che l’assegno in esame debba essere riconosciuto ai soggetti che, in possesso di una residua capacità lavorativa, potrebbero aspirare al collocamento, ma detta possibilità è loro preclusa dalla natura e dal grado della invalidità, in quanto tale da riuscire di danno alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro, o alla sicurezza degli impianti” (Sez. Giur. Sardegna, sent. n. 201/2016;
in termini analoghi, Sez. Giur. Abruzzo, sent. n. 274/2004)”; “In tale ottica, l’assegno di incollocabilità riveste una funzione sostitutiva rispetto all’istituto del collocamento, ed appare destinato a compensare la mancata possibilità di essere destinati ad un impiego, esclusa dal pericolo che il soggetto potrebbe rappresentare per l’ambiente lavorativo generalmente inteso (tanto che la norma si riferisce ai soggetti di fatto incollocati). Ne consegue che debba trattarsi di patologia dalla quale possano derivare reazioni ed atteggiamenti imprevedibili, atti a creare situazioni di pericolo nell’ambiente di lavoro, oppure tale da arrecare pregiudizio al benessere psico–fisico dei colleghi, collegabile ad un possibile contagio”. “L’individuazione di tali criteri restrittivi porta a limitare l’ambito di applicazione della disposizione alla presenza di patologie infettive croniche, diffusibili, o a malattie che investono la sfera del sistema neuropsichico, contraddistinte da reazioni incontrollate e/o incontrollabili” (ibidem, Sez. Giur. Sardegna, sent. n. 201/2016; in termini simili, Sez. Giur. Sicilia, sentenza n. 2116 del 2013; Sez. Giur. Emilia Romagna, sent. n. 272 del 2011; Sez. Giur. Marche, sent. n. 93 del 2011; Sez. Giur. Campania, sent. n. 1311 del 2010; Sez. Giur. Calabria, sent. n. 34 del 2014)” (Sez. Calabria, n. 165/2020).
Al CTU è stato, pertanto, richiesto di motivatamente chiarire “se l’infermità di cui affetto il ricorrente possa, ed in che termini, costituire pericolo, indicando le ragioni per le quali detta infermità, per la natura e il grado, possa riuscire di pregiudizio alla salute od incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti” (così il testo dell’ordinanza).
Integrando l’elaborato peritale sulla base del supplemento richiesto, il CTU ha tautologicamente affermato che “l’incollocabilità è già di per sé pregiudizio alla salute del lavoratore e all’incolumità dei compagni di lavoro”, con inversione dei termini del problema, derivante dal vizio logico che affligge(va) anche l’elaborato inizialmente depositato, secondo cui l’esistenza, in sé e per sé considerata, di talune patologie rende ex se incollocabile il lavoratore, ergo: se il lavoratore è affetto da patologie è incollocabile, se è incollocabile è necessariamente anche pericoloso per i compagni o gli impianti.
L’errore logico (e di valutazione, stante il contrasto con le disposizioni normative) in cui sembra essere incorso il CTU appare, poi, evidente, allorchè afferma che “se il soggetto non è utilmente collocabile al lavoro, a prescindere dalla struttura all’interno della quale dovesse essere collocato, da un lato non sarà in grado di assolvere in modo adeguato la mansione che gli venisse affidata; dall’altro il suo fisico sarebbe soggetto ad un’ulteriore usura che quindi sarà causa di aggravamento del suo stato di salute”, circostanza che, tuttavia, come si è detto, non assume rilievo nella determinazione della sussistenza del requisito richiesto dalla legge per l’attribuzione del beneficio.
Né il rilievo dell’inefficienza fisica derivante dalle patologie artrosiche del ricorrente, impedendogli di svolgere mansioni operative di pronto intervento, di per sé -e proprio per tale motivo- sembra poter determinare un “notevole rischio per la sua salute ed anche per l’incolumità dei compagni di lavoro”, ben potendo -in ipotesi- lo stesso ricorrente essere destinato a mansioni di tipo impiegatizio nei ruoli civili dell’Amministrazione, per le quali era stato, infatti, ritenuto idoneo dalla Commissione Medico Ospedaliera di Padova con verbale OMISSIS, giudizio confermato anche con verbale OMISSIS (cfr. doc. 1 e 2 GdF, entrambi risultanti anche tra i documenti esaminati dal CTU: cfr. pag. 5 e 6).
In tale sede la patologia artrosica (per la quale -unica- è stata riconosciuta la dipendenza da causa di servizio e attribuita la pensione privilegiata) non risultava, di fatto, incompatibile con lo svolgimento di attività lavorativa: ciò nonostante, nell’elaborato peritale non è stata spesa alcuna argomentazione in punto de quo anche solo al fine di escluderne il rilievo;
apoditticamente, invece, è stato escluso che il ricorrente potesse svolgere una qualunque attività lavorativa e, perciò, erroneamente ritenuto “incollocabile” ai sensi dell’art. 104 DPR 1092/73.
Alla luce delle considerazioni fin qui svolte ritiene questo Giudicante di potersi discostare dalle conclusioni a cui è pervenuto il consulente nominato, non adeguatamente sorrette da un percorso logico-argomentativo, in larga misura tautologiche e in toto distoniche rispetto ai principi dettati dalla uniforme e costante giurisprudenza di questa Corte.
Di tali principi, al contrario, sembra aver fatto buon governo il Collegio medico legale del Ministero della Difesa nel suo parere OMISSIS, che ha negato che la patologia artrosica, pur determinando una limitazione funzionale della marcia, possa comportare pregiudizio per la salute e l’incolumità dei compagni di lavoro e la sicurezza degli impianti, “nemmeno in forma potenziale, non essendo sufficiente la mera prospettazione ipotetica di una situazione di pericolo, che potrebbe ricorrere invece solo da patologie infettive croniche, diffusibili, o da malattie che investono la sfera del sistema neuropsichico, contraddistinte da reazioni incontrollate e/o incontrollabili” (Sez. II App., n. 74/2023).
In conclusione, il ricorso deve essere respinto e non può essere riconosciuto l’assegno di incollocabilità in capo al ricorrente per carenza dei requisiti.
Quanto alle spese, avuto riguardo alla complessità della vicenda, sussistono gravi ragioni per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite fra le parti, dovendosi invece porre a carico del ricorrente quelle della consulenza tecnica, da liquidarsi con separato decreto.
Tutto ciò premesso
PQM
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Veneto, in composizione monocratica ai sensi dell’art. 151 c.g.c., definitivamente pronunciando sul ricorso iscritto al n. 31778 del Registro di Segreteria promosso da B.N. contro Ministero dell’Economia e delle Finanze, ogni diversa domanda od eccezione respinta,
-respinge il ricorso;
-pone a carico di parte ricorrente le spese di CTU, liquidate con separato decreto;
-compensa, per il resto, le spese tra le parti.
Così deciso in Venezia, all’esito dell’udienza del 15 settembre 2025
IL G.U.P.
Cons. Daniela Alberghini
(firmato digitalmente)
Depositato in Segreteria il 07/01/2026 Il Funzionario Preposto
(firmato digitalmente)
DI LO
Il Giudice, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art. 52 del d. lgs. 30 giugno 2003, n.
196, dispone che a cura della Segreteria venga apposta l’annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52 nei riguardi delle parti private e, se esistenti, del dante causa e degli aventi causa.
Il Giudice Cons. Daniela Alberghini
(firmato digitalmente)
In esecuzione di quanto disposto dal Giudice, ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”, in caso di diffusione dovranno essere omesse le generalità e tutti gli ulteriori elementi identificativi delle parti interessate.
Il Funzionario Preposto f.to digitalmente
DI LO