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Sentenza 30 novembre 2025
Sentenza 30 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 30/11/2025, n. 1435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 1435 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2025 |
Testo completo
n. 4351/2024 r.g.
Tribunale di Perugia PRIMA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In composizione monocratica nella persona del giudice AI AT ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 4351/2024 r.g. promossa da
1) nato a [...], SP, Brasile, il 29/01/1985, codice fiscale [CPF] Parte_1
, residente in [...], Bairro Jardim Tietê, San Paolo, SP — CAP P.IVA_1 03944-120;
2) , nata a [...], SP, Brasile, il 30/04/1975, codice fiscale [CPF] Controparte_1
, residente in [...], Bairro Jardim Tietê, San Paolo, SP — CAP C.F._1
03944-120;
3) , nata a [...], SP, Brasile, il 25/11/2005, codice fiscale Controparte_2
[CPF] , residente in [...], Bairro Jardim Tietê, San Paolo, SP — CAP C.F._2 03944-120;
Tutti rappresentati e difesi dall'avv. Isabel De Lima ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultima, in Indirizzo telematico
RICORRENTI nei confronti di
(C.F. ) in persona del ministro pro tempore, Controparte_3 P.IVA_2 organicamente patrocinato dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia (C.F. e P.IVA_3 ope legis domiciliato presso i suoi uffici in VIA DEGLI OFFICI 14 06123 PERUGIA
RESISTENTE
E con l'intervento necessario del pubblico ministero.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte in sostituzione di udienza.
pagina 1 di 6 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso ex 281 duodecies c.p.c., depositato il 5/11/2024, i ricorrenti in epigrafe chiedono il riconoscimento giudiziale della cittadinanza italiana iure sanguinis e per l'effetto domandano che venga disposto l'ordine all'Ufficiale dello stato civile territorialmente competente di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile e anagrafici.
A sostegno della propria domanda i richiedenti asseriscono di essere discendenti in linea retta della cittadina italiana nata il [...], da e da Persona_1 Persona_2 Per_3
nel comune di Spoleto (Pg) e successivamente emigrata in Brasile, senza mai rinunciare alla
[...] cittadinanza italiana e senza mai naturalizzarsi come cittadina brasiliana.
In particolare, nel ricorso si espone:
- che in data 28.04.1906 la sig.ra contraeva matrimonio con il sig. Persona_1 Persona_4 ;
[...]
- che dall'unione coniugale tra la sig.ra e il sig. Persona_1 Persona_4 nasceva la sig.ra (in data 24/06/1925), in Brasile;
Persona_5
- che in data 18.05.1944 la sig.ra contraeva matrimonio con il sig. Persona_5 Parte_2
;
[...]
- che dall'unione coniugale tra la sig.ra (da coniugata e Persona_5 Persona_6 il sig. nasceva (in data 10/08/1946); Parte_2 Persona_7
- che in data 3.03.1973 il sig. contraeva matrimonio con la sig.ra Persona_7 Persona_8
[...]
- che dall'unione coniugale tra il sig. e la sig.ra (che da Persona_7 Persona_8 coniugata acquistava il norme di e a seguito del divorzio tornava a Persona_9 chiamarsi , nascevano la sig.ra (in data 30.04.1975) e il Persona_8 Controparte_1 sig. (in data 29.01.1985), attuali ricorrenti;
Parte_1
- che dall'unione more uxorio della sig.ra e il sig. , nasceva la Controparte_1 Persona_10 sig.ra (in data 25/11/2005) attuale ricorrente. Controparte_2
Deducono quindi i ricorrenti di avere diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, per essere discendenti legittimi, in linea retta, di cittadina italiana. Quanto all'intervenuto passaggio (in epoca precostituzionale) della cittadinanza per discendenza per linea materna (da
[...] coniugata con cittadino straniero) invocano le sentenze della Corte Costituzionale (sent. Per_1 n.87/1975 e n. 30/1983), con le quali è stata dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 10 comma 3 della l. n. 555/1912 (sulla perdita della cittadinanza della donna per matrimonio con cittadino straniero) e poi dell'art. 1 (nella parte in cui prevedeva la trasmissione prevalentemente in linea paterna e solo in via residuale, in ipotesi estremamente circoscritte, ammetteva la trasmissione in linea materna); richiamano infine la sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 4466/2009.
pagina 2 di 6 Si è costituito il , per mezzo dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Perugia, Controparte_3 dando atto dell'impossibilità, per l'Amministrazione, di far luogo alla diretta applicazione dei principi sanciti dalla Corte di Cassazione n. 4466/2009 versando in materia di trasmissione in linea femminile della cittadinanza iure sanguinis; la parte resistente ha richiamato le sezioni unite della Corte di Cassazione n. 2022/25317, le quali hanno fatto proprio l'orientamento secondo cui la perdita di cittadinanza italiana presuppone una rinuncia spontanea e volontaria del cittadino, che non può concretarsi nella mera mancata opposizione all'acquisto ope legis della cittadinanza straniera;
senza opporsi all'accoglimento del ricorso, l'Amministrazione resistente ha chiesto di accertare la sussistenza della piena prova dell'avverso diritto e di disporre la compensazione delle spese del giudizio.
All'esito dell'udienza di trattazione cartolare del 22.10.2025, la causa è stata riservata in decisione.
*****
La presente controversia, avendo ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza, è disciplinata dal rito semplificato di cognizione e rientra nella competenza per materia delle sezioni specializzate, in composizione monocratica, secondo quanto disposto dall'art. 19 bis, comma 1, del d.lgs. 150/2011, che prescrive: “1. Le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e di cittadinanza italiana sono regolate dal rito semplificato di cognizione.”
La competenza per territorio è fissata sulla scorta dei criteri individuati nell'art. 4, comma 5, della L. n.46/2017, ovverosia in base “al luogo in cui l'attore ha la dimora”, con la precisazione che “quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani” (art. 4 comma 5, seconda parte, nel testo modificato dall'articolo 1, comma 36, della Legge 26 novembre 2021, n.206).
Nel caso di specie sussiste dunque la competenza di questa sezione specializzata, atteso che l'ava dei ricorrenti, , era nata nel comune di Spoleto– provincia di Perugia, comune Persona_1 ricompreso nella circoscrizione della sezione specializzata del Tribunale di Perugia.
***** In riferimento all'interesse ad agire – condizione dell'azione, necessaria ai fini dell'ammissibilità della domanda ai sensi dell'art. 100 c.p.c. – si rileva la necessità dell'intervento del giudice trattandosi di ipotesi di cittadinanza trasmessa per via materna (dalla sig.ra prima dell'entrata in Persona_1 vigore della Costituzione.
È stato infatti osservato (cfr. Cass. SU n. 4466/2009) che - a differenza della ricognizione amministrativa e del decreto del Ministro dell'interno che ad essa consegue (L. n. 92 del 1991, artt. 7 e 8), i quali sono atti vincolati che non possono che fondarsi sulla dichiarazione prevista dalla L. n. 151 del 1975, art. 219 (la dichiarazione della volontà di riacquisto della cittadinanza perduta prima dell'entrata in vigore della legge del 1975 e anteriormente al 1948) - l'accertamento giudiziale dello stato di cittadino non è vincolato ai medesimi limiti dell'azione della P.A. e, nel caso di perdita della cittadinanza per il matrimonio di donna con straniero anteriore al 1975, può avvenire anche senza la predetta dichiarazione, sempre che non sia provato dal Ministero che nelle more è intervenuta la rinuncia dell'interessata allo stato di cittadina italiana.
La circostanza peraltro è riconosciuta anche dall'amministrazione resistente, che la invoca ai fini della compensazione delle spese di lite.
pagina 3 di 6 Deve ritenersi, pertanto, che legittimamente la parte ricorrente abbia adito l'autorità giudiziale, sussistendo per le ragioni esposte l'interesse ad agire in giudizio ex art. 100 c.p.c.
*****
Entrando nel merito, si osserva che la presente controversia è stata introdotta prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 36/2025 (e successiva legge di conversione) che, ha parzialmente, modificato la disciplina della cittadinanza iure sanguinis introducendo criteri più restrittivi e disciplinato diversamente il regime degli oneri probatori. Ai fini della decisione deve trovare applicazione la disciplina normativa “vigente” sino al 27.3.2025 (cfr. art. 1 lett. b DL 36/2025) e l'interpretazione che ne hanno dato la giurisprudenza di legittimità e di merito.
Tanto premesso si ricorda, in via generale, che, sino al recente intervento normativo, l'ordinamento giuridico italiano ha previsto quale criterio di acquisizione della cittadinanza quello della nascita da cittadino italiano (cd. acquisto iure sanguinis), secondo una previsione risalente alla codificazione del 1865 (art. 4 e 7) e successivamente recepita dalla legge n. 555 del 1912 e quindi dalla l. n. 91 del 1992 (che si è limitata ad immutare la norma, per adeguarla al dettato costituzionale, equiparando la discendenza maschile a quella femminile).
La riforma legislativa del 1992, volta - come detto - ad adeguare ai principi costituzionali la precedente normativa in tema di cittadinanza (che prevedeva la trasmissione prevalentemente in linea paterna e solo in via residuale, in ipotesi estremamente circoscritte, ammetteva la trasmissione in linea materna e inoltre stabiliva l'automatica perdita della cittadinanza della donna per effetto del matrimonio con lo straniero) interviene dopo le pronunce della Corte Costituzionale n. 87/1975 e n. 30/1983, con le quali è stata dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 10 comma 3 della l. n. 555/1912 (sulla perdita della cittadinanza della donna per matrimonio con cittadino straniero) e poi dell'art. 1, n.1 della medesima legge, in quanto in contrasto con gli articoli 3 e 29 della Costituzione italiana.
Per effetto delle predette declaratorie di incostituzionalità, a partire dal 1° gennaio 1948 (data di entrata in vigore della Costituzione), anche i figli nati da madre cittadina italiana hanno acquistato iure sanguinis la cittadinanza italiana.
Dubbi residuavano invece sulla posizione dei figli nati prima del 1948 da madre, cittadina italiana, che avesse perduto la cittadinanza per matrimonio con cittadino straniero, in forza dell'art. 10 della legge n. 555/1912. Inizialmente, infatti, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che la portata retroattiva delle citate pronunce di incostituzionalità non potesse spingersi oltre la data di entrata in vigore della Costituzione.
Ciò determinava tuttavia una ulteriore inaccettabile disparità di trattamento tra i figli nati prima e dopo il 1° gennaio 1948, venuta meno solo con l'interpretazione fornita dalla pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di cassazione di cui alla sentenza n. 4466/2009.
pagina 4 di 6 Le Sezioni Unite, infatti, mutando orientamento rispetto alla pronuncia n. 3331 del 2004, hanno stabilito che, per effetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo "status" di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. n. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio. Pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, la Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto "status" permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell' illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale. (Sentenza n. 4466 del 25 febbraio 2009).
Alla luce dell'excursus svolto, risulta oggi irrilevante accertare se la cittadinanza italiana si sia trasmessa per linea maschile o per linea femminile e se, in quest'ultima ipotesi, la trasmissione per linea materna sia avvenuta in epoca precostituzionale o meno.
Nel sistema delineato dalle fonti appena richiamate, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario per “diritto di sangue” e lo status di cittadino una volta acquisito è imprescrittibile, permanente e giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della nascita da cittadino italiano, indipendentemente dal sesso di questi (Cass. civ. sez. un. 2022/25317).
Occorre altresì che non sia intervenuta nella trasmissione della cittadinanza alcuna fattispecie interruttiva.
Quanto al riparto dell'onere della prova, spetta a colui che rivendica la cittadinanza in forza di un rapporto di discendenza da cittadino italiano soltanto dimostrare di essere appunto discendente di un cittadino italiano;
incombe invece alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione (Cass. S.U. n. 2531/2022).
*****
Venendo al caso di specie, esso attiene al riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis per discendenza dall'ava italiana . Va specificato che la trasmissione della Persona_1 cittadinanza è avvenuta tramite passaggio da costei alla figlia la quale nasceva in data Persona_5 24/06/1925 dalla unione coniugale tra la sig.ra e Persona_1 Persona_4 (cittadino straniero), in epoca pre-costituzionale. In proposito si richiama quanto sopra esposto con riferimento alla trasmissione per linea materna in epoca pre-costituzionale.
Deve darsi poi atto che la linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta e apostillata. Al riguardo è bene osservare che le leggere immutazioni dei nominativi contenuti negli atti anagrafici non producono incertezza in ordine all'identità dei vari soggetti, che resta chiaramente determinata sulla base delle date di nascita, nonché della paternità e maternità degli stessi.
pagina 5 di 6 Risulta, dunque, dalla documentazione in atti - della cui autenticità non vi è motivo di dubitare - che l'ava cittadina italiana sig.ra , ha trasmesso la cittadinanza italiana iure Persona_1 sanguinis a tutti i suoi discendenti e segnatamente alla figlia , che a sua volta l'ha Persona_5 trasmessa a;
ha trasmesso, a sua volta, la cittadinanza Persona_7 Persona_7 italiana iure sanguinis alla sig.ra e al sig. , attuali Controparte_1 Parte_1 ricorrenti;
la sig.ra l'ha trasmessa a sua volta alla sig.ra . Controparte_1 Controparte_2
Si considera provata la discendenza diretta per linea retta delle ricorrenti da cittadina italiana.
Nel caso di specie, gli eventuali fatti interruttivi della linea di trasmissione della cittadinanza avrebbero dovuto essere provati dal , che però non ha documentato alcun riscontro dell'autorità CP_3 consolare competente
Deve darsi atto che non sono stati dedotti, da parte del resistente, specifici eventi interruttivi. CP_3
In conclusione, sulla base dei suesposti elementi la domanda della parte ricorrente deve trovare accoglimento.
Le spese devono essere interamente compensate tra le parti, tenuto conto del comportamento processuale dell'amministrazione resistente - che non si opponeva all'accoglimento della domanda - e considerato che in relazione alla presente domanda, avente ad oggetto una trasmissione per discendenza materna in epoca precostituzionale, non era possibile il riconoscimento in sede amministrativa.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così decide:
accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i signori
, nato a [...], SP, Brasile, il 29/01/1985, codice fiscale [CPF] Parte_1
, C.F._3
, nata a [...], SP, Brasile, il 30/04/1975, codice fiscale [CPF] Controparte_1
, P.IVA_4
, nata a [...], SP, Brasile, il 25/11/2005, codice fiscale [CPF] Controparte_2
, C.F._2 sono cittadini italiani;
- ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere Controparte_3 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza di parte ricorrente, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Si comunichi.
Perugia, 28.11.2025
Il giudice
AI AT
pagina 6 di 6
Tribunale di Perugia PRIMA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In composizione monocratica nella persona del giudice AI AT ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 4351/2024 r.g. promossa da
1) nato a [...], SP, Brasile, il 29/01/1985, codice fiscale [CPF] Parte_1
, residente in [...], Bairro Jardim Tietê, San Paolo, SP — CAP P.IVA_1 03944-120;
2) , nata a [...], SP, Brasile, il 30/04/1975, codice fiscale [CPF] Controparte_1
, residente in [...], Bairro Jardim Tietê, San Paolo, SP — CAP C.F._1
03944-120;
3) , nata a [...], SP, Brasile, il 25/11/2005, codice fiscale Controparte_2
[CPF] , residente in [...], Bairro Jardim Tietê, San Paolo, SP — CAP C.F._2 03944-120;
Tutti rappresentati e difesi dall'avv. Isabel De Lima ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultima, in Indirizzo telematico
RICORRENTI nei confronti di
(C.F. ) in persona del ministro pro tempore, Controparte_3 P.IVA_2 organicamente patrocinato dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia (C.F. e P.IVA_3 ope legis domiciliato presso i suoi uffici in VIA DEGLI OFFICI 14 06123 PERUGIA
RESISTENTE
E con l'intervento necessario del pubblico ministero.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte in sostituzione di udienza.
pagina 1 di 6 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso ex 281 duodecies c.p.c., depositato il 5/11/2024, i ricorrenti in epigrafe chiedono il riconoscimento giudiziale della cittadinanza italiana iure sanguinis e per l'effetto domandano che venga disposto l'ordine all'Ufficiale dello stato civile territorialmente competente di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile e anagrafici.
A sostegno della propria domanda i richiedenti asseriscono di essere discendenti in linea retta della cittadina italiana nata il [...], da e da Persona_1 Persona_2 Per_3
nel comune di Spoleto (Pg) e successivamente emigrata in Brasile, senza mai rinunciare alla
[...] cittadinanza italiana e senza mai naturalizzarsi come cittadina brasiliana.
In particolare, nel ricorso si espone:
- che in data 28.04.1906 la sig.ra contraeva matrimonio con il sig. Persona_1 Persona_4 ;
[...]
- che dall'unione coniugale tra la sig.ra e il sig. Persona_1 Persona_4 nasceva la sig.ra (in data 24/06/1925), in Brasile;
Persona_5
- che in data 18.05.1944 la sig.ra contraeva matrimonio con il sig. Persona_5 Parte_2
;
[...]
- che dall'unione coniugale tra la sig.ra (da coniugata e Persona_5 Persona_6 il sig. nasceva (in data 10/08/1946); Parte_2 Persona_7
- che in data 3.03.1973 il sig. contraeva matrimonio con la sig.ra Persona_7 Persona_8
[...]
- che dall'unione coniugale tra il sig. e la sig.ra (che da Persona_7 Persona_8 coniugata acquistava il norme di e a seguito del divorzio tornava a Persona_9 chiamarsi , nascevano la sig.ra (in data 30.04.1975) e il Persona_8 Controparte_1 sig. (in data 29.01.1985), attuali ricorrenti;
Parte_1
- che dall'unione more uxorio della sig.ra e il sig. , nasceva la Controparte_1 Persona_10 sig.ra (in data 25/11/2005) attuale ricorrente. Controparte_2
Deducono quindi i ricorrenti di avere diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, per essere discendenti legittimi, in linea retta, di cittadina italiana. Quanto all'intervenuto passaggio (in epoca precostituzionale) della cittadinanza per discendenza per linea materna (da
[...] coniugata con cittadino straniero) invocano le sentenze della Corte Costituzionale (sent. Per_1 n.87/1975 e n. 30/1983), con le quali è stata dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 10 comma 3 della l. n. 555/1912 (sulla perdita della cittadinanza della donna per matrimonio con cittadino straniero) e poi dell'art. 1 (nella parte in cui prevedeva la trasmissione prevalentemente in linea paterna e solo in via residuale, in ipotesi estremamente circoscritte, ammetteva la trasmissione in linea materna); richiamano infine la sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 4466/2009.
pagina 2 di 6 Si è costituito il , per mezzo dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Perugia, Controparte_3 dando atto dell'impossibilità, per l'Amministrazione, di far luogo alla diretta applicazione dei principi sanciti dalla Corte di Cassazione n. 4466/2009 versando in materia di trasmissione in linea femminile della cittadinanza iure sanguinis; la parte resistente ha richiamato le sezioni unite della Corte di Cassazione n. 2022/25317, le quali hanno fatto proprio l'orientamento secondo cui la perdita di cittadinanza italiana presuppone una rinuncia spontanea e volontaria del cittadino, che non può concretarsi nella mera mancata opposizione all'acquisto ope legis della cittadinanza straniera;
senza opporsi all'accoglimento del ricorso, l'Amministrazione resistente ha chiesto di accertare la sussistenza della piena prova dell'avverso diritto e di disporre la compensazione delle spese del giudizio.
All'esito dell'udienza di trattazione cartolare del 22.10.2025, la causa è stata riservata in decisione.
*****
La presente controversia, avendo ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza, è disciplinata dal rito semplificato di cognizione e rientra nella competenza per materia delle sezioni specializzate, in composizione monocratica, secondo quanto disposto dall'art. 19 bis, comma 1, del d.lgs. 150/2011, che prescrive: “1. Le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e di cittadinanza italiana sono regolate dal rito semplificato di cognizione.”
La competenza per territorio è fissata sulla scorta dei criteri individuati nell'art. 4, comma 5, della L. n.46/2017, ovverosia in base “al luogo in cui l'attore ha la dimora”, con la precisazione che “quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani” (art. 4 comma 5, seconda parte, nel testo modificato dall'articolo 1, comma 36, della Legge 26 novembre 2021, n.206).
Nel caso di specie sussiste dunque la competenza di questa sezione specializzata, atteso che l'ava dei ricorrenti, , era nata nel comune di Spoleto– provincia di Perugia, comune Persona_1 ricompreso nella circoscrizione della sezione specializzata del Tribunale di Perugia.
***** In riferimento all'interesse ad agire – condizione dell'azione, necessaria ai fini dell'ammissibilità della domanda ai sensi dell'art. 100 c.p.c. – si rileva la necessità dell'intervento del giudice trattandosi di ipotesi di cittadinanza trasmessa per via materna (dalla sig.ra prima dell'entrata in Persona_1 vigore della Costituzione.
È stato infatti osservato (cfr. Cass. SU n. 4466/2009) che - a differenza della ricognizione amministrativa e del decreto del Ministro dell'interno che ad essa consegue (L. n. 92 del 1991, artt. 7 e 8), i quali sono atti vincolati che non possono che fondarsi sulla dichiarazione prevista dalla L. n. 151 del 1975, art. 219 (la dichiarazione della volontà di riacquisto della cittadinanza perduta prima dell'entrata in vigore della legge del 1975 e anteriormente al 1948) - l'accertamento giudiziale dello stato di cittadino non è vincolato ai medesimi limiti dell'azione della P.A. e, nel caso di perdita della cittadinanza per il matrimonio di donna con straniero anteriore al 1975, può avvenire anche senza la predetta dichiarazione, sempre che non sia provato dal Ministero che nelle more è intervenuta la rinuncia dell'interessata allo stato di cittadina italiana.
La circostanza peraltro è riconosciuta anche dall'amministrazione resistente, che la invoca ai fini della compensazione delle spese di lite.
pagina 3 di 6 Deve ritenersi, pertanto, che legittimamente la parte ricorrente abbia adito l'autorità giudiziale, sussistendo per le ragioni esposte l'interesse ad agire in giudizio ex art. 100 c.p.c.
*****
Entrando nel merito, si osserva che la presente controversia è stata introdotta prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 36/2025 (e successiva legge di conversione) che, ha parzialmente, modificato la disciplina della cittadinanza iure sanguinis introducendo criteri più restrittivi e disciplinato diversamente il regime degli oneri probatori. Ai fini della decisione deve trovare applicazione la disciplina normativa “vigente” sino al 27.3.2025 (cfr. art. 1 lett. b DL 36/2025) e l'interpretazione che ne hanno dato la giurisprudenza di legittimità e di merito.
Tanto premesso si ricorda, in via generale, che, sino al recente intervento normativo, l'ordinamento giuridico italiano ha previsto quale criterio di acquisizione della cittadinanza quello della nascita da cittadino italiano (cd. acquisto iure sanguinis), secondo una previsione risalente alla codificazione del 1865 (art. 4 e 7) e successivamente recepita dalla legge n. 555 del 1912 e quindi dalla l. n. 91 del 1992 (che si è limitata ad immutare la norma, per adeguarla al dettato costituzionale, equiparando la discendenza maschile a quella femminile).
La riforma legislativa del 1992, volta - come detto - ad adeguare ai principi costituzionali la precedente normativa in tema di cittadinanza (che prevedeva la trasmissione prevalentemente in linea paterna e solo in via residuale, in ipotesi estremamente circoscritte, ammetteva la trasmissione in linea materna e inoltre stabiliva l'automatica perdita della cittadinanza della donna per effetto del matrimonio con lo straniero) interviene dopo le pronunce della Corte Costituzionale n. 87/1975 e n. 30/1983, con le quali è stata dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 10 comma 3 della l. n. 555/1912 (sulla perdita della cittadinanza della donna per matrimonio con cittadino straniero) e poi dell'art. 1, n.1 della medesima legge, in quanto in contrasto con gli articoli 3 e 29 della Costituzione italiana.
Per effetto delle predette declaratorie di incostituzionalità, a partire dal 1° gennaio 1948 (data di entrata in vigore della Costituzione), anche i figli nati da madre cittadina italiana hanno acquistato iure sanguinis la cittadinanza italiana.
Dubbi residuavano invece sulla posizione dei figli nati prima del 1948 da madre, cittadina italiana, che avesse perduto la cittadinanza per matrimonio con cittadino straniero, in forza dell'art. 10 della legge n. 555/1912. Inizialmente, infatti, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che la portata retroattiva delle citate pronunce di incostituzionalità non potesse spingersi oltre la data di entrata in vigore della Costituzione.
Ciò determinava tuttavia una ulteriore inaccettabile disparità di trattamento tra i figli nati prima e dopo il 1° gennaio 1948, venuta meno solo con l'interpretazione fornita dalla pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di cassazione di cui alla sentenza n. 4466/2009.
pagina 4 di 6 Le Sezioni Unite, infatti, mutando orientamento rispetto alla pronuncia n. 3331 del 2004, hanno stabilito che, per effetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo "status" di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. n. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio. Pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, la Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto "status" permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell' illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale. (Sentenza n. 4466 del 25 febbraio 2009).
Alla luce dell'excursus svolto, risulta oggi irrilevante accertare se la cittadinanza italiana si sia trasmessa per linea maschile o per linea femminile e se, in quest'ultima ipotesi, la trasmissione per linea materna sia avvenuta in epoca precostituzionale o meno.
Nel sistema delineato dalle fonti appena richiamate, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario per “diritto di sangue” e lo status di cittadino una volta acquisito è imprescrittibile, permanente e giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della nascita da cittadino italiano, indipendentemente dal sesso di questi (Cass. civ. sez. un. 2022/25317).
Occorre altresì che non sia intervenuta nella trasmissione della cittadinanza alcuna fattispecie interruttiva.
Quanto al riparto dell'onere della prova, spetta a colui che rivendica la cittadinanza in forza di un rapporto di discendenza da cittadino italiano soltanto dimostrare di essere appunto discendente di un cittadino italiano;
incombe invece alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione (Cass. S.U. n. 2531/2022).
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Venendo al caso di specie, esso attiene al riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis per discendenza dall'ava italiana . Va specificato che la trasmissione della Persona_1 cittadinanza è avvenuta tramite passaggio da costei alla figlia la quale nasceva in data Persona_5 24/06/1925 dalla unione coniugale tra la sig.ra e Persona_1 Persona_4 (cittadino straniero), in epoca pre-costituzionale. In proposito si richiama quanto sopra esposto con riferimento alla trasmissione per linea materna in epoca pre-costituzionale.
Deve darsi poi atto che la linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta e apostillata. Al riguardo è bene osservare che le leggere immutazioni dei nominativi contenuti negli atti anagrafici non producono incertezza in ordine all'identità dei vari soggetti, che resta chiaramente determinata sulla base delle date di nascita, nonché della paternità e maternità degli stessi.
pagina 5 di 6 Risulta, dunque, dalla documentazione in atti - della cui autenticità non vi è motivo di dubitare - che l'ava cittadina italiana sig.ra , ha trasmesso la cittadinanza italiana iure Persona_1 sanguinis a tutti i suoi discendenti e segnatamente alla figlia , che a sua volta l'ha Persona_5 trasmessa a;
ha trasmesso, a sua volta, la cittadinanza Persona_7 Persona_7 italiana iure sanguinis alla sig.ra e al sig. , attuali Controparte_1 Parte_1 ricorrenti;
la sig.ra l'ha trasmessa a sua volta alla sig.ra . Controparte_1 Controparte_2
Si considera provata la discendenza diretta per linea retta delle ricorrenti da cittadina italiana.
Nel caso di specie, gli eventuali fatti interruttivi della linea di trasmissione della cittadinanza avrebbero dovuto essere provati dal , che però non ha documentato alcun riscontro dell'autorità CP_3 consolare competente
Deve darsi atto che non sono stati dedotti, da parte del resistente, specifici eventi interruttivi. CP_3
In conclusione, sulla base dei suesposti elementi la domanda della parte ricorrente deve trovare accoglimento.
Le spese devono essere interamente compensate tra le parti, tenuto conto del comportamento processuale dell'amministrazione resistente - che non si opponeva all'accoglimento della domanda - e considerato che in relazione alla presente domanda, avente ad oggetto una trasmissione per discendenza materna in epoca precostituzionale, non era possibile il riconoscimento in sede amministrativa.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così decide:
accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i signori
, nato a [...], SP, Brasile, il 29/01/1985, codice fiscale [CPF] Parte_1
, C.F._3
, nata a [...], SP, Brasile, il 30/04/1975, codice fiscale [CPF] Controparte_1
, P.IVA_4
, nata a [...], SP, Brasile, il 25/11/2005, codice fiscale [CPF] Controparte_2
, C.F._2 sono cittadini italiani;
- ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere Controparte_3 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza di parte ricorrente, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Si comunichi.
Perugia, 28.11.2025
Il giudice
AI AT
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