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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/12/2025, n. 8942 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8942 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice unico di Napoli dott.ssa Alessandra Santulli, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato all'esito dell'udienza del 3 Dicembre 2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 16468 R.G. per l'anno 2025 vertente TRA
, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso Parte_1 dall'avv. Marco Grullo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Caivano (NA), Corso Umberto I n.409;
-ricorrente
E
in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in
Napoli alla via De Gasperi 55, presso l'avv. Roberto Maisto che lo rappresenta e difende giusta procura generale alle liti per notar del Persona_1
22.03.2024 (REP 37875/7313);
- resistente -
Oggetto: opposizione ad ordinanza ingiunzione
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 07/01/2025, la ricorrente ha proposto opposizione all'ordinanza ingiunzione N. OI-001828195 - d'importo pari ad € 6.273,00 - dinanzi al Tribunale di Napoli Nord.
Il procedimento ha assunto n. 177/2025 del R.G. del Tribunale Ordinario di
Napoli Nord, Sezione Lavoro, ed è stato assegnato al Giudice Dott.ssa Ida
IC. Con memoria depositata in data 24/04/2025 si è costituito in giudizio l'ente opposto eccependo, in via preliminare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Napoli Nord in favore del Tribunale di Napoli e all'udienza del 06/05/2025 il Giudice Dott.ssa Ida IC ha dichiarato con ordinanza la propria incompetenza in favore del Tribunale di Napoli concedendo alle parti il termine di 60 giorni per la riassunzione del giudizio.
Con ricorso in riassunzione depositato in data 4.07.2025, la ricorrente ha adito il Tribunale di Napoli in funzione di Giudice del Lavoro, esponendo che;
- in data 07/12/2024 le era stata notificata ordinanza di ingiunzione per un importo complessivo di Euro 6.273,00;
- tale atto trae origine da un atto di accertamento in essa indicato e precisamente: atto di accertamento prot. N. .5100.08/09/2019.0448000 CP_1 del 08/09/2019 senza che vi fosse indicazione alcuna circa la notifica dello stesso;
1 - con l'atto impugnato si contesta alla ricorrente qua la violazione di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali ai sensi dell'art. 2 comma 1 bis, della legge 11 novembre 1983 N. 638;
- non aveva mai ricevuto atto di accertamento sotteso all'impugnata ordinanza. Ha eccepito la nullità dell'ordinanza per mancanza del contenuto minimo e della motivazione, la carenza di motivazione dell'atto con conseguente violazione e falsa applicazione dell'art. 11 L. 689/81 e dell'art. 23 D.L. 48/2023, violazione e falsa applicazione dell'art. 14 L. 689/81, violazione e falsa applicazione dell'art. 2, comma 1 bis D.L. 463/83, infine ha eccepito la prescrizione per il decorso del termine di 5 anni. Pertanto, ha concluso chiedendo in via cautelare la sospensione dell'ordinanza ingiunzione e nel merito accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, accertare e/o dichiarare e/o annullare e/o l'archiviazione dell'ordinanza di pagamento opposta;
nonché accertare e/o dichiarare l'illegittimità delle pretese creditorie per intervenuta prescrizione e conseguentemente l'annullamento e/o l'archiviazione della ordinanza opposta, spese vinte da distrarsi. Incardinatasi la lite, l' ha dedotto la cessata materia del contendere, per CP_1 aver proceduto con provvedimento del 31.07.2025 all'annullamento dell'ordinanza opposta nel presente giudizio in auto-tutela. Pertanto ha concluso chiedendo di dichiarare cessata la materia del contendere. All'esito dell'udienza di discussione, la causa è stata decisa mediante separata sentenza letta e pubblicata in udienza.
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Sussiste, infatti, un fattore sopravvenuto in grado di determinare la cessazione della materia del contendere: nelle more del giudizio, parte resistente ha provveduto ad annullare in autotutela il provvedimento impugnato dal ricorrente. All'udienza del 3.12.2025, come emerge dal verbale, anche parte ricorrente ha chiesto la cessazione della materia del contendere e tale circostanza, rimuove ogni ragione di contrasto tra le parti, sicchè può dirsi venuto meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio e ad una pronuncia nel merito. Sopravvive, però, la questione relativa all'onere delle spese di giudizio che va d'ufficio risolta con il criterio della soccombenza virtuale. Nel caso di specie, dal momento che il ricorso è stato depositato in data 9.04.2025, mentre l'annullamento è avvenuto il 31.7.2025 , ossia ben prima dell'udienza di discussione si stima equa la compensazione delle spese per la metà mentre l'altra metà, liquidata come in dispositivo, ai minimi, stante CP_ l'assenza di attività e la natura seriale delle questioni cede a carico dell'
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunziando così provvede:
a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) condanna l' al pagamento delle spese processuali in ragione della metà, CP_1 che liquida in € 800,00 oltre rimborso forfettario spese generali al 15 %, IVA e CPA come per legge, con attribuzione, restando compensata l'altra metà. Così deciso e letto in Napoli il 3.12.2025
Il Giudice
2 Dott.ssa Alessandra Santulli
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice unico di Napoli dott.ssa Alessandra Santulli, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato all'esito dell'udienza del 3 Dicembre 2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 16468 R.G. per l'anno 2025 vertente TRA
, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso Parte_1 dall'avv. Marco Grullo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Caivano (NA), Corso Umberto I n.409;
-ricorrente
E
in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in
Napoli alla via De Gasperi 55, presso l'avv. Roberto Maisto che lo rappresenta e difende giusta procura generale alle liti per notar del Persona_1
22.03.2024 (REP 37875/7313);
- resistente -
Oggetto: opposizione ad ordinanza ingiunzione
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 07/01/2025, la ricorrente ha proposto opposizione all'ordinanza ingiunzione N. OI-001828195 - d'importo pari ad € 6.273,00 - dinanzi al Tribunale di Napoli Nord.
Il procedimento ha assunto n. 177/2025 del R.G. del Tribunale Ordinario di
Napoli Nord, Sezione Lavoro, ed è stato assegnato al Giudice Dott.ssa Ida
IC. Con memoria depositata in data 24/04/2025 si è costituito in giudizio l'ente opposto eccependo, in via preliminare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Napoli Nord in favore del Tribunale di Napoli e all'udienza del 06/05/2025 il Giudice Dott.ssa Ida IC ha dichiarato con ordinanza la propria incompetenza in favore del Tribunale di Napoli concedendo alle parti il termine di 60 giorni per la riassunzione del giudizio.
Con ricorso in riassunzione depositato in data 4.07.2025, la ricorrente ha adito il Tribunale di Napoli in funzione di Giudice del Lavoro, esponendo che;
- in data 07/12/2024 le era stata notificata ordinanza di ingiunzione per un importo complessivo di Euro 6.273,00;
- tale atto trae origine da un atto di accertamento in essa indicato e precisamente: atto di accertamento prot. N. .5100.08/09/2019.0448000 CP_1 del 08/09/2019 senza che vi fosse indicazione alcuna circa la notifica dello stesso;
1 - con l'atto impugnato si contesta alla ricorrente qua la violazione di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali ai sensi dell'art. 2 comma 1 bis, della legge 11 novembre 1983 N. 638;
- non aveva mai ricevuto atto di accertamento sotteso all'impugnata ordinanza. Ha eccepito la nullità dell'ordinanza per mancanza del contenuto minimo e della motivazione, la carenza di motivazione dell'atto con conseguente violazione e falsa applicazione dell'art. 11 L. 689/81 e dell'art. 23 D.L. 48/2023, violazione e falsa applicazione dell'art. 14 L. 689/81, violazione e falsa applicazione dell'art. 2, comma 1 bis D.L. 463/83, infine ha eccepito la prescrizione per il decorso del termine di 5 anni. Pertanto, ha concluso chiedendo in via cautelare la sospensione dell'ordinanza ingiunzione e nel merito accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, accertare e/o dichiarare e/o annullare e/o l'archiviazione dell'ordinanza di pagamento opposta;
nonché accertare e/o dichiarare l'illegittimità delle pretese creditorie per intervenuta prescrizione e conseguentemente l'annullamento e/o l'archiviazione della ordinanza opposta, spese vinte da distrarsi. Incardinatasi la lite, l' ha dedotto la cessata materia del contendere, per CP_1 aver proceduto con provvedimento del 31.07.2025 all'annullamento dell'ordinanza opposta nel presente giudizio in auto-tutela. Pertanto ha concluso chiedendo di dichiarare cessata la materia del contendere. All'esito dell'udienza di discussione, la causa è stata decisa mediante separata sentenza letta e pubblicata in udienza.
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Sussiste, infatti, un fattore sopravvenuto in grado di determinare la cessazione della materia del contendere: nelle more del giudizio, parte resistente ha provveduto ad annullare in autotutela il provvedimento impugnato dal ricorrente. All'udienza del 3.12.2025, come emerge dal verbale, anche parte ricorrente ha chiesto la cessazione della materia del contendere e tale circostanza, rimuove ogni ragione di contrasto tra le parti, sicchè può dirsi venuto meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio e ad una pronuncia nel merito. Sopravvive, però, la questione relativa all'onere delle spese di giudizio che va d'ufficio risolta con il criterio della soccombenza virtuale. Nel caso di specie, dal momento che il ricorso è stato depositato in data 9.04.2025, mentre l'annullamento è avvenuto il 31.7.2025 , ossia ben prima dell'udienza di discussione si stima equa la compensazione delle spese per la metà mentre l'altra metà, liquidata come in dispositivo, ai minimi, stante CP_ l'assenza di attività e la natura seriale delle questioni cede a carico dell'
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunziando così provvede:
a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) condanna l' al pagamento delle spese processuali in ragione della metà, CP_1 che liquida in € 800,00 oltre rimborso forfettario spese generali al 15 %, IVA e CPA come per legge, con attribuzione, restando compensata l'altra metà. Così deciso e letto in Napoli il 3.12.2025
Il Giudice
2 Dott.ssa Alessandra Santulli
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