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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 12/11/2025, n. 2554 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2554 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI MESSINA
Controversie lavoro e previdenza
Il Giudice designato, dott.ssa Roberta Rando, in funzione di giudice del lavoro, in esito all'udienza dell'11.11.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. r.g. 6131/2021,
TRA
titolare della omonima ditta individuale, con sede a Santa Domenica Vittoria Parte_1
(Me), P.IVA , C.F. , elettivamente domiciliata in Brolo P.IVA_1 C.F._1
(ME) via C. Colombo n° 5 presso lo studio dell'avv. Carmela Bonina che l rappresenta e difende, giusta procura in atti
Ricorrente
CONTRO
in persona del Presidente, legale Controparte_1 rappresentante pro - tempore, con sede in Roma, C.F.: partita iva n. P.IVA_2
, rappresentato e difeso dall'Avvocato Oliviero Atzeni in virtù di mandato P.IVA_3 generale alle liti del 21/07/2015 rep. 80974 a rogito del Notaio in Roma, Persona_1 elettivamente domiciliato presso l'Ufficio dell'Avvocatura in Messina, Via V. Emanuele CP_1
100
Resistente
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 - ESPOSIZIONE DEI FATTI DI CAUSA - Con ricorso depositato in data 29/12/2021 la sig.ra proponeva opposizione avverso il verbale unico di accertamento e notificazione n. Pt_1
2020001214/DL del 21.09.2020, elevato dai funzionari di vigilanza in servizio presso la sede di Messina. CP_1
CP_ Premetteva che in data 09.07.2020, due funzionari ispettivi in servizio presso la sede di
Messina, dichiaravano di aver effettuato un accesso ispettivo nei confronti della ditta istante, mentre in realtà gli stessi verbalizzanti senza aver mai visitato la sede aziendale e senza aver avvisato la sottoscritta ricorrente, si sono recati presso lo studio della consulente del lavoro a cui hanno consegnato un verbale di primo accesso e solo successivamente, per il tramite della consulente incontravano la ricorrente.
Successivamente, in esito alla verifica documentale, veniva notificato il oggetto del Pt_2 presente ricorso.
Avverso detto verbale la ricorrente proponeva ricorso in via amministrativa che, tuttavia, rimaneva senza riscontro costringendo la ad adire le vie legali a tutela dei propri diritti. Pt_1
CP_ Si costituiva in giudizio l' contestando le avverse difese e chiedendo il rigetto del ricorso.
Eccepiva, in particolare, la regolarità formale del verbale e la correttezza della procedura ispettiva;
nel merito osservava che l'atto impugnato risultava compiutamente motivato e che le irregolarità rilevate derivavano dalla illegittima applicazione della contrattazione collettiva di settore in materia di retribuzione dovuta ai lavoratori.
Evidenziava che le minori retribuzioni corrisposte rispetto ai dettami contrattuali avevano prodotto un minor gettito contributivo con conseguente evasione del relativo obbligo.
Inoltre, le dedotte irregolarità avevano determinato anche la perdita delle agevolazioni di cui la ditta ricorrente aveva potuto fruire.
Ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di ulteriore istruttoria le parti venivano rimesse all'odierna udienza di discussione previo scambio di note scritte.
2 ESAME DELLE DOMANDE DEL RICORRENTE CP_ Secondo la prospettazione del ricorrente l' avrebbe violato le norme procedurali in materia di accessi ispettivi ledendo il diritto di difesa della ricorrente.
Inoltre, dal punto di vista sostanziale, avrebbe rilevato inesistenti omissioni contributive presuntivamente derivanti dal pagamento di retribuzioni inferiori ai minimi tabellari così come risultanti dalla contrattazione collettiva di settore.
In particolare il verbale ispettivo impugnato conclude come segue: “Dall'esame della documentazione esibita, ed in riferimento al C.C.N.L. di categoria (Agricoltura) ed ai Contratti
Integrativi Provinciali di Lavoro, stipulati tra le Organizzazioni Professionali Agricole e le OO.
SS. dei lavoratori agricoli della provincia di Messina, si rileva che : sulla base delle mansioni svolte e delle qualifiche denunciate dalla stessa azienda agricola, per i sottoindicati lavoratori, come meglio dettagliato di seguito in tabella, sono state erogate paghe inferiore a quelle previste dai sopracitati C.C.N.L. di categoria (Agricoltura) e Contratti Integrativi Provinciali di Lavoro”. Seguono delle tabelle riepilogative nelle quali vengono dettagliate le retribuzioni versate, quelle presuntivamente dovute e le relative differenze. CP_ Sulla base di tali differenze l' procede al riconteggio della contribuzione che la ricorrente avrebbe dovuto versare in base alla retribuzione effettivamente dovuta.
Secondo la tuttavia, tali conclusioni sono errate in quanto prive della necessaria Pt_1 motivazione e, comunque, tali da non consentire di comprendere il procedimento di calcolo adottato per la determinazione delle retribuzioni presuntivamente dovute e dei contributi asseritamente evasi.
Il motivo come sopra formulato appare fondato. CP_ L' nel contestare alla ricorrente il pagamento di retribuzioni (a suo dire) inferiori a quelle di cui alla contrattazione collettiva di settore cita in maniera assolutamente generica il C.C.N.L. di categoria (Agricoltura) ed ai Contratti Integrativi Provinciali di Lavoro, stipulati tra le
Organizzazioni Professionali Agricole e le OO. SS. dei lavoratori agricoli della provincia di
Messina.
Orbene, tale generica dicitura, senza indicazione specifica del contratto collettivo di riferimento utilizzato dagli Ispettori, ha reso praticamente impossibile alla ricorrente (e anche a questo giudice) comprendere in base a quali tabelle retributive l'organo ispettivo avrebbe operato il controllo ravvisando i presunti scostamenti (a volte nell'ordine di pochi euro mensili) nelle page corrisposte ai dipendenti. CP_ A ciò si deve aggiungere che nemmeno in questa sede l' ha provveduto a depositare le tabelle retributive utilizzate nell'accertamento ispettivo onde poter accertare la correttezza dei conteggi operati che, pertanto, risultano assolutamente non verificabili. CP_ Tale vuoto implica la mancanza di prova da parte dell' sulle contestate irregolarità retributive e, conseguentemente, la illegittimità della presunta omissione contributiva. CP_ Sul punto della motivazione del verbale ispettivo si richiama la circolare n. 75/2011, nella quale, oltre a ricordare che il verbale unico deve contenere “In primo luogo, la motivazione del provvedimento, che si traduce nel riportare fedelmente nel corpo del Verbale gli esiti dettagliati dell'accertamento con indicazione puntuale delle fonti di prova degli illeciti rilevati.”, aggiunge che “In tal modo il trasgressore viene informato di tutte le contestazioni mosse nei suoi confronti attraverso un unico atto, che contiene anche le eventuali diffide a regolarizzare di cui ai successivi punti b), c) e d), nel rispetto del principio di ragionevolezza e di trasparenza dell'azione amministrativa”.
La circolare precisa, inoltre, che: “A seguito della notificazione del verbale unico conclusivo il destinatario o i destinatari dello stesso acquisiscono la certezza della completezza delle verifiche effettuate, attraverso la dettagliata indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione. La contestazione delle violazioni deve trovare il proprio fondamento in una specifica e circostanziata indicazione delle fonti di prova;
…
È indispensabile, altresì, indicare tutti gli eventuali elementi documentali che siano stati ritenuti idonei a conferire certezza in ordine al riscontro nonché alla contestazione degli illeciti, al fine di consentire adeguata tutela del diritto di difesa…”.
Tenuto conto delle superiori indicazioni il VUAN impugnato appare evidentemente privo di motivazione attesa l'accertata carenza documentale in ordine ai parametri retributivi applicati dagli Ispettori.
L'accertamento negativo delle irregolarità contestate determina l'illegittimità anche dell'azione di recupero dei benefici revocati dall' in ragione delle presunte omissioni. CP_2
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano ai sensi del D.M. 147/22 come da dispositivo.
P.Q.M
II Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio n.r.g. 6131/2021, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1)Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla il VUAN 2020001214/DL del 21.09.2020;
CP_ 2)Condanna l' al pagamento delle spese di lite quantificate in € 12.228,00 oltre spese generali, cpa, rimborso C.U. e iva come per legge da distrarre in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Messina il 12.11.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Roberta Rando