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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 27/03/2025, n. 1492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1492 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. 6853/2024 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Julie
Martini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA contestuale ex art. 429 c.p.c. nella controversia di primo grado promossa da rappresentata e difesa dall'avv. Giovanna Cipolletti, presso lo studio della quale in Parte_1
OV CH (MC) in via Luigi Einaudi n. 168 ha eletto domicilio come da procura in atti
- RICORRENTE -
contro
rappresentato e difeso dall'avv. Barbara Alari con domicilio digitale Controparte_1
eletto presso l'indirizzo pec come da procura in atti Email_1
- RESISTENTE -
Oggetto: retribuzione
All'udienza di discussione i procuratori concludevano come in atti.
*
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 31.5.2024 ha proposto opposizione avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 856/2024 emesso dal Tribunale di Milano - Sezione Lavoro in data 15 Aprile 2024 e ritualmente notificato in data 16 Aprile 2024, con il quale era stato ingiunto alla società opponente il pagamento a favore di della somma di euro 59.569,42 a titolo di Controparte_1
provvigioni dallo stesso maturate.
La società ricorrente ha eccepito, preliminarmente, l'incompetenza territoriale del giudice adito per essere competente il Tribunale di Ancona come foro contrattualmente stabilito dalle parti, nel merito,
pagina 1 di 4 ha dedotto l'insussistenza del credito vantato dal per inadempimento dello stesso agente CP_1
agli obblighi su di lui gravanti e per omessa dimostrazione di aver maturato il diritto alla provvigione e ha formulato domanda riconvenzionale per risarcimento del preteso danno economico e all'immagine patito.
Costituitasi in giudizio, l'opposto, in via preliminare, ha eccepito la inammissibilità dell'opposizione, introdotta erroneamente e tardivamente con atto di citazione anziché con ricorso, per violazione dell'art. 641 c.p.c., nel merito, ha contestato integralmente l'opposizione, chiedendone il rigetto.
Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, il giudice ha fissato per la discussione della causa l'udienza del 27.3.2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato sentenza contestuale.
*
Destituita di fondamento è l'eccezione di incompetenza territoriale del giudice adito.
Ai sensi dell'art. 413, comma 4, c.p.c. “competente per territorio per le controversie previste dal nr. 3 dell'art. 409 c.p.c. è il giudice nella cui circoscrizione si trova il domicilio dell'agente, del rappresentante di commercio ovvero del titolare degli altri rapporti di collaborazione di cui al predetto nr. 3) dell'art. 409 c.p.c.”.
La citata competenza è inderogabile e il foro in essa indicato è da considerarsi speciale, infatti, “in tema di competenza territoriale per le controversie in tema di lavoro, il comma 4 dell'art. 413 c.p.c. introduce un foro esclusivo, non alternativo, né concorrente con gli altri fori indicati nel medesimo art.
413 c.p.c.” (Cass., nr. 7359/2003).
Ne consegue che il foro convenzionalmente stabilito dalle parti (quello di Ancona) non può derogare quello di cui all'art. 413 c.p.c.
Considerato che, nel caso in esame, è pacifico che sia residente in [...], tanto basta CP_1 per radicare la competenza territoriale dell'adito Tribunale.
*
È fondata l'eccezione proposta da di inammissibilità della opposizione per violazione CP_1
dell'art. 641 c.p.c., con conseguente definitività del provvedimento monitorio.
È pacifico che la presente controversia verta in tema di contratto di agenzia, materia il cui processo è regolato dal rito del lavoro ai sensi dell'art. 409 n. 3 c.p.c.
Con atto di citazione notificato il 27.5.2024, la ha proposto opposizione avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo notificatole il 16.4.2024 deducendo l'inadempimento contrattuale del resistente
[...]
e proponendo domanda riconvenzionale di risarcimento danni. CP_1
Deve rilevarsi che la notifica dell'opposizione è effettivamente avvenuta entro i quaranta giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo.
pagina 2 di 4 Tuttavia, trattandosi di opposizione a decreto ingiuntivo in materia di contratto di agenzia, ai sensi dell'art. 409 n. 3 c.p.c., la controversia è disciplinata dal rito del lavoro.
Ne segue che, a mente dell'art. 414 cpc il giudizio doveva essere introdotto con ricorso depositato entro il termine concesso per l'opposizione e avrebbe dovuto, sin dall'inizio, seguire il rito del lavoro.
La giurisprudenza, con orientamento ormai consolidato, ha affermato che “l'opposizione a decreto ingiuntivo nelle materie soggette al rito del lavoro si propone con ricorso;
tuttavia, ove sia, per errore, proposta con citazione, essa può impedire comunque che il decreto divenga definitivo, non già se notificata alla controparte entro il termine di cui all'art. 641 cod. proc. civ., ma solo se, entro tale termine, venga altresì depositata in cancelleria” (Cass. civ. Sez. III, 15-01-2013, n. 797).
Le controversie relative a rapporti di agenzia sono regolate, a mente dell'art. 409 n. 3 c.p.c. dalle norme per le controversie in materia di lavoro, ne segue che l'opposizione andava proposta con ricorso e la costituzione in giudizio doveva avvenire entro i quaranta giorni dalla notifica del decreto, dunque entro il 27.5.2024.
Come già detto (la circostanza è documentale e non contestata) nel presente giudizio il decreto ingiuntivo è stato notificato il 16.4.2024; l'opposizione, in forma di atto di citazione, è stata notificata il
27.5.2024; l'opponente si è costituito in giudizio depositando il fascicolo con la nota di iscrizione a ruolo il 31.5.2024.
La società opponente, costituitasi tardivamente, è decaduta dalla possibilità di proporre opposizione essendo stata la citazione depositata oltre il termine di 40 giorni concesso dal comma 1 dell'art. 641 cpc.
Questo principio, ormai pacifico in giurisprudenza, ha peraltro trovato un'ulteriore conferma nell'ordinanza del 29 dicembre 2016, n. 27343 della Sezione VI della Cassazione Civile (in tema di opposizione a decreto ingiuntivo in materia di locazione, sempre soggetta al “rito lavoro”):
“L'opposizione a decreto ingiuntivo concesso in materia di locazione, come tale soggetta al rito speciale di cui all'art. 447-bis c.p.c., deve essere proposta con ricorso, sicché, ove promossa erroneamente con citazione, questa può produrre gli effetti del ricorso solo se sia depositata in cancelleria entro il termine previsto dall'art. 641 c.p.c. , non essendo sufficiente che, entro tale data, sia stata notificata alla controparte”.
In conclusione, deve rilevarsi come la giurisprudenza di legittimità e di merito sia da tempo assolutamente costante nel considerare che l'opposizione a decreto ingiuntivo emesso per crediti di lavoro deve essere proposta con ricorso e che, qualora essa sia erroneamente proposta con citazione, questa intanto può produrre gli effetti del ricorso in quanto venga depositata in cancelleria nel termine pagina 3 di 4 di cui all'art. 641 c.p.c., non essendo sufficiente che, entro il suddetto termine, sia avvenuta la sola notificazione.
Dalla decadenza deriva il rigetto dell'opposizione ed il passaggio in giudicato del decreto opposto.
Gli altri motivi di opposizione restano assorbiti.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura prevista dal DM 55/2014, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività in concreto svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione lavoro, nella persona del giudice, dr.ssa Julie Martini, definitivamente pronunziando, disattesa e assorbita ogni diversa istanza o eccezione, così provvede:
- dichiara inammissibile l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n. 856/2024 emesso dal
Tribunale di Milano - Sezione Lavoro in data 15 Aprile 2024;
- condanna l'opponente a rifondere all'opposto le spese di lite, che liquida in euro 5.000,00 oltre spese generali 15% ed accessori di legge.
Sentenza esecutiva.
Così deciso in Milano, il 27 marzo 2025.
Il giudice del Lavoro
Julie Martini
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Julie
Martini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA contestuale ex art. 429 c.p.c. nella controversia di primo grado promossa da rappresentata e difesa dall'avv. Giovanna Cipolletti, presso lo studio della quale in Parte_1
OV CH (MC) in via Luigi Einaudi n. 168 ha eletto domicilio come da procura in atti
- RICORRENTE -
contro
rappresentato e difeso dall'avv. Barbara Alari con domicilio digitale Controparte_1
eletto presso l'indirizzo pec come da procura in atti Email_1
- RESISTENTE -
Oggetto: retribuzione
All'udienza di discussione i procuratori concludevano come in atti.
*
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 31.5.2024 ha proposto opposizione avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 856/2024 emesso dal Tribunale di Milano - Sezione Lavoro in data 15 Aprile 2024 e ritualmente notificato in data 16 Aprile 2024, con il quale era stato ingiunto alla società opponente il pagamento a favore di della somma di euro 59.569,42 a titolo di Controparte_1
provvigioni dallo stesso maturate.
La società ricorrente ha eccepito, preliminarmente, l'incompetenza territoriale del giudice adito per essere competente il Tribunale di Ancona come foro contrattualmente stabilito dalle parti, nel merito,
pagina 1 di 4 ha dedotto l'insussistenza del credito vantato dal per inadempimento dello stesso agente CP_1
agli obblighi su di lui gravanti e per omessa dimostrazione di aver maturato il diritto alla provvigione e ha formulato domanda riconvenzionale per risarcimento del preteso danno economico e all'immagine patito.
Costituitasi in giudizio, l'opposto, in via preliminare, ha eccepito la inammissibilità dell'opposizione, introdotta erroneamente e tardivamente con atto di citazione anziché con ricorso, per violazione dell'art. 641 c.p.c., nel merito, ha contestato integralmente l'opposizione, chiedendone il rigetto.
Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, il giudice ha fissato per la discussione della causa l'udienza del 27.3.2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato sentenza contestuale.
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Destituita di fondamento è l'eccezione di incompetenza territoriale del giudice adito.
Ai sensi dell'art. 413, comma 4, c.p.c. “competente per territorio per le controversie previste dal nr. 3 dell'art. 409 c.p.c. è il giudice nella cui circoscrizione si trova il domicilio dell'agente, del rappresentante di commercio ovvero del titolare degli altri rapporti di collaborazione di cui al predetto nr. 3) dell'art. 409 c.p.c.”.
La citata competenza è inderogabile e il foro in essa indicato è da considerarsi speciale, infatti, “in tema di competenza territoriale per le controversie in tema di lavoro, il comma 4 dell'art. 413 c.p.c. introduce un foro esclusivo, non alternativo, né concorrente con gli altri fori indicati nel medesimo art.
413 c.p.c.” (Cass., nr. 7359/2003).
Ne consegue che il foro convenzionalmente stabilito dalle parti (quello di Ancona) non può derogare quello di cui all'art. 413 c.p.c.
Considerato che, nel caso in esame, è pacifico che sia residente in [...], tanto basta CP_1 per radicare la competenza territoriale dell'adito Tribunale.
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È fondata l'eccezione proposta da di inammissibilità della opposizione per violazione CP_1
dell'art. 641 c.p.c., con conseguente definitività del provvedimento monitorio.
È pacifico che la presente controversia verta in tema di contratto di agenzia, materia il cui processo è regolato dal rito del lavoro ai sensi dell'art. 409 n. 3 c.p.c.
Con atto di citazione notificato il 27.5.2024, la ha proposto opposizione avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo notificatole il 16.4.2024 deducendo l'inadempimento contrattuale del resistente
[...]
e proponendo domanda riconvenzionale di risarcimento danni. CP_1
Deve rilevarsi che la notifica dell'opposizione è effettivamente avvenuta entro i quaranta giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo.
pagina 2 di 4 Tuttavia, trattandosi di opposizione a decreto ingiuntivo in materia di contratto di agenzia, ai sensi dell'art. 409 n. 3 c.p.c., la controversia è disciplinata dal rito del lavoro.
Ne segue che, a mente dell'art. 414 cpc il giudizio doveva essere introdotto con ricorso depositato entro il termine concesso per l'opposizione e avrebbe dovuto, sin dall'inizio, seguire il rito del lavoro.
La giurisprudenza, con orientamento ormai consolidato, ha affermato che “l'opposizione a decreto ingiuntivo nelle materie soggette al rito del lavoro si propone con ricorso;
tuttavia, ove sia, per errore, proposta con citazione, essa può impedire comunque che il decreto divenga definitivo, non già se notificata alla controparte entro il termine di cui all'art. 641 cod. proc. civ., ma solo se, entro tale termine, venga altresì depositata in cancelleria” (Cass. civ. Sez. III, 15-01-2013, n. 797).
Le controversie relative a rapporti di agenzia sono regolate, a mente dell'art. 409 n. 3 c.p.c. dalle norme per le controversie in materia di lavoro, ne segue che l'opposizione andava proposta con ricorso e la costituzione in giudizio doveva avvenire entro i quaranta giorni dalla notifica del decreto, dunque entro il 27.5.2024.
Come già detto (la circostanza è documentale e non contestata) nel presente giudizio il decreto ingiuntivo è stato notificato il 16.4.2024; l'opposizione, in forma di atto di citazione, è stata notificata il
27.5.2024; l'opponente si è costituito in giudizio depositando il fascicolo con la nota di iscrizione a ruolo il 31.5.2024.
La società opponente, costituitasi tardivamente, è decaduta dalla possibilità di proporre opposizione essendo stata la citazione depositata oltre il termine di 40 giorni concesso dal comma 1 dell'art. 641 cpc.
Questo principio, ormai pacifico in giurisprudenza, ha peraltro trovato un'ulteriore conferma nell'ordinanza del 29 dicembre 2016, n. 27343 della Sezione VI della Cassazione Civile (in tema di opposizione a decreto ingiuntivo in materia di locazione, sempre soggetta al “rito lavoro”):
“L'opposizione a decreto ingiuntivo concesso in materia di locazione, come tale soggetta al rito speciale di cui all'art. 447-bis c.p.c., deve essere proposta con ricorso, sicché, ove promossa erroneamente con citazione, questa può produrre gli effetti del ricorso solo se sia depositata in cancelleria entro il termine previsto dall'art. 641 c.p.c. , non essendo sufficiente che, entro tale data, sia stata notificata alla controparte”.
In conclusione, deve rilevarsi come la giurisprudenza di legittimità e di merito sia da tempo assolutamente costante nel considerare che l'opposizione a decreto ingiuntivo emesso per crediti di lavoro deve essere proposta con ricorso e che, qualora essa sia erroneamente proposta con citazione, questa intanto può produrre gli effetti del ricorso in quanto venga depositata in cancelleria nel termine pagina 3 di 4 di cui all'art. 641 c.p.c., non essendo sufficiente che, entro il suddetto termine, sia avvenuta la sola notificazione.
Dalla decadenza deriva il rigetto dell'opposizione ed il passaggio in giudicato del decreto opposto.
Gli altri motivi di opposizione restano assorbiti.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura prevista dal DM 55/2014, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività in concreto svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione lavoro, nella persona del giudice, dr.ssa Julie Martini, definitivamente pronunziando, disattesa e assorbita ogni diversa istanza o eccezione, così provvede:
- dichiara inammissibile l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n. 856/2024 emesso dal
Tribunale di Milano - Sezione Lavoro in data 15 Aprile 2024;
- condanna l'opponente a rifondere all'opposto le spese di lite, che liquida in euro 5.000,00 oltre spese generali 15% ed accessori di legge.
Sentenza esecutiva.
Così deciso in Milano, il 27 marzo 2025.
Il giudice del Lavoro
Julie Martini
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