Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 03/02/2025, n. 48 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 48 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1466/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE Dott. Niccolò Bencini GIUDICE REL. Dott.ssa Veronica Zanin GIUDICE
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa di primo grado iscritta al n. RG 1466 /2024, promossa da
(c.f. ), nt. a TRANI (BT) il 13/06/1967. Parte_1 C.F._1
Con il patrocinio dell'Avv. LEONI MICHELA Domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE E
(c.f. ) nt. a NOVARA (NO) il 12/01/1970 CP_1 C.F._2
Con il patrocinio dell'Avv. LEONI MICHELA Domicilio eletto presso lo studio del difensore. RESISTENTE e con l'intervento del Pubblico Ministero
avente ad oggetto: modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per il ricorrente: Nel merito ed in via principale: Per tutte le motivazioni meglio dedotte in narrativa, a parziale modifica di quanto stabilito nella sentenza di divorzio n. 180/2021 pubbl. il 18/03/2021, resa inter partes nella causa di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanti il Tribunale di Novara, RG n. 1204/2019, revocare in capo al ricorrente l'obbligo nel concorso al mantenimento mensile ordinario che straordinario in favore figlia Persona_1
In via istruttoria Si insta sin da ora affinchè l'Ill.mo Giudice adito disponga all'INPS territorialmente competente l'esibizione ex art. 210 c.p.c. dell'estratto contributivo inerente nata a [...] il [...]. Persona_1
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per il resistente: Rinuncia al concorso nel mantenimento mensile ordinario e straordinario in favore della figlia Persona_1 maggiorenne, nonché economicamente autosufficiente.
Per il P.M. Conclude per l'accoglimento del ricorso, rimettendosi al Giudice circa la determinazione delle condizioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 08/08/2024 , adiva il Tribunale di Novara per Parte_1 chiedere la modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. n. 180/2021 pubbl. il 18/03/2021, resa nella causa civile di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanti il Tribunale di Novara, RG n. 1204/2019 (doc.01), nella quale si poneva “a carico del Sig. l'obbligo Per_1 di contribuire al mantenimento della figlia versando alla madre entro il giorno cinque di ogni mese un Per_1 assegno di importo pari ad € 300,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT (FOI), oltre al 50% delle spese straordinarie previamente concordate e comunque adeguatamente documentate”. Rappresentava il ricorrente che la figlia era divenuta oramai maggiorenne ed economicamente autosufficiente. Si costituiva, tardivamente, parte resistente che aderiva alle conclusioni del ricorrente. All'udienza del 9.1.2025, a fronte della rinuncia alle istanze istruttorie da parte del ricorrente, il Giudice ha ordinato la discussione orale della causa. A fronte delle conclusioni conformi delle parti e avuto riguardo, dunque, al raggiungimento della maggiore età e della indipendenza economica da parte della figlia della coppia, deve revocarsi l'obbligo di mantenimento disposto in suo favore.
Le spese devono essere integralmente compensate, avuto riguardo alla adesione di parte resistente alla domanda dell'attore.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, parziale modifica di quanto stabilito nella sentenza di divorzio n. 180/2021 pubbl. il 18/03/2021, così provvede: 1. Revoca l'obbligo di di contribuire al mantenimento della figlia Parte_1 Per_1
in quanto maggiorenne ed economicamente autosufficiente.
[...]
2. compensa integralmente le spese di lite. Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione civile del Tribunale di NOVARA in data 17/01/2025
Il Presidente Dott. Andrea Ghinetti Il Giudice est. Dott. Niccolò Bencini
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