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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 22/01/2025, n. 102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 102 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3395/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
PRIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3395/2024 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
Oggi 22 gennaio 2025 ad ore 11:30 innanzi al dott. Claudio Cicconi, sono comparsi:
Per l'avv. SUBIACO MARCO, oggi sostituito dall'avv. MAURO Parte_1
CASTAGNINO
Per Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
Il procuratore di parte attrice precisano le conclusioni come da comparsa conclusionale alla quale si riporta.
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio.
pagina 1 di 7 Alle ore 16:00, il Giudice riapre il verbale, assenti le parti, e all'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice on.
dott. Claudio Cicconi
(atto sottoscritto digitalmente)
pagina 2 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice on. dott. Claudio Cicconi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3395/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
SUBIACO MARCO, elettivamente domiciliato in Via Rodi n. 35 - 60019
SENIGALLIA presso il difensore avv. SUBIACO MARCO
ATTORE/I contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Parte ricorrente
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, per i motivi sopra esposti IN VIA PRINCIPALE
Disporre l'annullamento del provvedimento emesso dalla Prefettura – UTG di CP_1
in data 23.05.2024, Prot. n. 0064018 e per l'effetto consentire al Sig. di Pt_1
ottenere il nulla osta al conseguimento del titolo abilitativo alla guida. Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre accessori come per legge”. pagina 3 di 7 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
In via pregiudiziale si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificato dalla legge 69/2009, e quindi con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
si premette la conoscenza dell'atto di citazione e della documentazione allegata nonché di tutti gli altri atti e documenti di causa, che qui integralmente si richiamano.
***
Parte ricorrente proponeva il presente ricorso avverso il provvedimento emesso dalla
Prefettura – UTG di in data 23.05.2024, Prot. n. 0064018, con il quale gli era CP_1
stato comunicato il diniego del nulla osta al conseguimento della patente di guida, nei confronti del Sig. , stante la presunta mancanza dei requisiti morali di cui Parte_1
all'art. 120, co. 1, C.d.S..
Il ricorrente rappresentava che in data 05.04.2018 aveva terminato di scontare l'ultima pena detentiva inflittagli ed in data 24.04.2018, è stato sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata, con ordinanza n. 524 emessa dal Tribunale di Ancona.
Successivamente, per motivi meramente lavorativi, il magistrato competente di Ancona ha disposto l'espiazione della menzionata misura nel Comune di Castellammare di Co Stabia (NA) ed in data 11.01.2021, l'Ufficio sorveglianza di Napoli, con ordinanza n.
415/2021, revocava la misura di sicurezza della libertà vigilata e la dichiarazione di delinquenza abituale nei confronti del Sig. . Pt_1
Il ricorrente rappresentava di essere estraneo da qualsiasi ambiente criminale fin dal
2015, e durante questo lungo periodo ha sempre tenuto una regolare condotta morale e giuridica, sicché il conseguimento della patente di guida rappresenta per lo stesso un'importante opportunità al fine del suo reinserimento sociale, soprattutto dal punto di vista lavorativo, percorso già da anni affrontato con successo dall'odierno ricorrente.
All'udienza di comparizione tenutasi in data 18.12.2024, innanzi il Tribunale di Ancona
pagina 4 di 7 il GI prendeva atto della regolare notifica alla Controparte_2
del ricorso con tutti i relativi allegati e della propria ordinanza, il
[...]
tutto avvenuto via Pec in data 31.10.2024, nei termini di cui all'art. 281 undecies c.p.c.,
e della mancata costituzione dell'ente, concedendo termine per il deposito di comparsa conclusionale.
La dispone nell'atto impugnato, Controparte_2
datato 21.05.2024, che: “in riferimento alla richiesta pervenuta in data 11.08.2024, ribadisce quanto già comunicato, da parte di questo con Controparte_3
nota dell'8/5/2023 n.51327/23: ai fini del conseguimento della patente di guida da parte del nominato in oggetto, così come previsto dall'art. 120, comma 11, del C.d.S. e confermato dalle sentenze della Corte Costituzionale n.80/2019 e 152/2021, trattandosi di primo rilascio, è necessaria l'esibizione della riabilitazione giudiziaria relativa alla misura di sicurezza e/o di prevenzione alle quali è stato sottoposto”.
Posto che l'art. 120 del Codice della Strada attribuisce esclusivamente all'autorità amministrativa prefettizia – nel perseguimento dell'interesse pubblico alla prevenzione dei reati - l'esercizio del potere discrezionale volto alla verifica della permanenza dei requisiti morali per il rilascio del nulla osta finalizzato al conseguimento del titolo abilitativo alla guida di veicoli, si osserva che nella fattispecie in esame, oggetto di evoluzione giurisprudenziale, occorre valutare la necessità o meno del requisito della riabilitazione al fine del rilascio della patente, ma solo il decorso del tempo, in relazione al nulla osta al conseguimento della patente di giuda in relazione ad un primo rilascio.
Orbene, il comma primo del citato articolo testualmente stabilisce che: “ Non possono conseguire la patente di guida i delinquenti abituali, professionali o per tendenza e coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ad eccezione di quella di cui all'articolo 2, e dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, le persone condannate per i reati di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi,
pagina 5 di 7 nonché i soggetti destinatari dei divieti di cui agli articoli 75, comma 1, lettera a), e 75- bis, comma 1, lettera f), del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 309 del 1990 per tutta la durata dei predetti divieti. Non possono di nuovo conseguire la patente di guida le persone a cui sia applicata per la seconda volta, con sentenza di condanna per il reato di cui al terzo periodo del comma 2 dell'articolo
222, la revoca della patente ai sensi del quarto periodo del medesimo comma. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 75, comma 1, lettera a), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, se le condizioni soggettive indicate al primo periodo del comma 1 del presente articolo intervengono in data successiva al rilascio, il prefetto provvede alla revoca della patente di guida. La revoca non può essere disposta se sono trascorsi più di tre anni dalla data di applicazione delle misure di prevenzione, o di quella del passaggio in giudicato della sentenza di condanna per i reati indicati al primo periodo del medesimo comma 1.
3. La persona destinataria del provvedimento di revoca di cui al comma 2 non può conseguire una nuova patente di guida prima che siano trascorsi almeno tre anni”.
Parte ricorrente sostiene che, per recente mutamento giurisprudenziale, il conseguimento di un primo rilascio della patente di guida sarebbe condizionato al solo presupposto temporale e non anche del presupposto previsto dal primo comma, consistenti invece nella necessità di un provvedimento riabilitativo, così come indicato chiaramente dalla
Prefettura di nell'atto impugnato. CP_1
Il primo comma, però, a differenza di quelli successivi riguardanti una revoca della licenza di guida “già ottenuta in passato”, e non “un nulla osta per il conseguimento di un primo rilascio”, come nel caso di specie, non consente di ottenere il titolo a colui che, destinatario, anche in passato, di una misura di prevenzione, ma non destinatario di provvedimento di riabilitazione, “domandi il primo rilascio della patente e non un nuovo rilascio”.
pagina 6 di 7 In conclusione, poiché è pacifico che il ricorrente non ha ottenuto il provvedimento riabilitativo di cui all'art. 70 di cui al d.lgs. 159/2011, la domanda spiegata non può trovare accoglimento.
In ragione dell'esistenza di contrapposti orientamenti giurisprudenziali sul punto, sia di merito che di legittimità, e della contumacia dell'ente convenuto, sussistono i presupposti di cui all'art. 92 co. 2 c.p.c. per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Rigetta il ricorso avanzato da;
Parte_1
Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura, parti assenti, ed allegazione al verbale.
Anona, 22 gennaio 2025.
Il Giudice on. dott. Claudio Cicconi
(atto sottoscritto digitalmente)
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
PRIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3395/2024 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
Oggi 22 gennaio 2025 ad ore 11:30 innanzi al dott. Claudio Cicconi, sono comparsi:
Per l'avv. SUBIACO MARCO, oggi sostituito dall'avv. MAURO Parte_1
CASTAGNINO
Per Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
Il procuratore di parte attrice precisano le conclusioni come da comparsa conclusionale alla quale si riporta.
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio.
pagina 1 di 7 Alle ore 16:00, il Giudice riapre il verbale, assenti le parti, e all'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice on.
dott. Claudio Cicconi
(atto sottoscritto digitalmente)
pagina 2 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice on. dott. Claudio Cicconi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3395/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
SUBIACO MARCO, elettivamente domiciliato in Via Rodi n. 35 - 60019
SENIGALLIA presso il difensore avv. SUBIACO MARCO
ATTORE/I contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Parte ricorrente
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, per i motivi sopra esposti IN VIA PRINCIPALE
Disporre l'annullamento del provvedimento emesso dalla Prefettura – UTG di CP_1
in data 23.05.2024, Prot. n. 0064018 e per l'effetto consentire al Sig. di Pt_1
ottenere il nulla osta al conseguimento del titolo abilitativo alla guida. Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre accessori come per legge”. pagina 3 di 7 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
In via pregiudiziale si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificato dalla legge 69/2009, e quindi con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
si premette la conoscenza dell'atto di citazione e della documentazione allegata nonché di tutti gli altri atti e documenti di causa, che qui integralmente si richiamano.
***
Parte ricorrente proponeva il presente ricorso avverso il provvedimento emesso dalla
Prefettura – UTG di in data 23.05.2024, Prot. n. 0064018, con il quale gli era CP_1
stato comunicato il diniego del nulla osta al conseguimento della patente di guida, nei confronti del Sig. , stante la presunta mancanza dei requisiti morali di cui Parte_1
all'art. 120, co. 1, C.d.S..
Il ricorrente rappresentava che in data 05.04.2018 aveva terminato di scontare l'ultima pena detentiva inflittagli ed in data 24.04.2018, è stato sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata, con ordinanza n. 524 emessa dal Tribunale di Ancona.
Successivamente, per motivi meramente lavorativi, il magistrato competente di Ancona ha disposto l'espiazione della menzionata misura nel Comune di Castellammare di Co Stabia (NA) ed in data 11.01.2021, l'Ufficio sorveglianza di Napoli, con ordinanza n.
415/2021, revocava la misura di sicurezza della libertà vigilata e la dichiarazione di delinquenza abituale nei confronti del Sig. . Pt_1
Il ricorrente rappresentava di essere estraneo da qualsiasi ambiente criminale fin dal
2015, e durante questo lungo periodo ha sempre tenuto una regolare condotta morale e giuridica, sicché il conseguimento della patente di guida rappresenta per lo stesso un'importante opportunità al fine del suo reinserimento sociale, soprattutto dal punto di vista lavorativo, percorso già da anni affrontato con successo dall'odierno ricorrente.
All'udienza di comparizione tenutasi in data 18.12.2024, innanzi il Tribunale di Ancona
pagina 4 di 7 il GI prendeva atto della regolare notifica alla Controparte_2
del ricorso con tutti i relativi allegati e della propria ordinanza, il
[...]
tutto avvenuto via Pec in data 31.10.2024, nei termini di cui all'art. 281 undecies c.p.c.,
e della mancata costituzione dell'ente, concedendo termine per il deposito di comparsa conclusionale.
La dispone nell'atto impugnato, Controparte_2
datato 21.05.2024, che: “in riferimento alla richiesta pervenuta in data 11.08.2024, ribadisce quanto già comunicato, da parte di questo con Controparte_3
nota dell'8/5/2023 n.51327/23: ai fini del conseguimento della patente di guida da parte del nominato in oggetto, così come previsto dall'art. 120, comma 11, del C.d.S. e confermato dalle sentenze della Corte Costituzionale n.80/2019 e 152/2021, trattandosi di primo rilascio, è necessaria l'esibizione della riabilitazione giudiziaria relativa alla misura di sicurezza e/o di prevenzione alle quali è stato sottoposto”.
Posto che l'art. 120 del Codice della Strada attribuisce esclusivamente all'autorità amministrativa prefettizia – nel perseguimento dell'interesse pubblico alla prevenzione dei reati - l'esercizio del potere discrezionale volto alla verifica della permanenza dei requisiti morali per il rilascio del nulla osta finalizzato al conseguimento del titolo abilitativo alla guida di veicoli, si osserva che nella fattispecie in esame, oggetto di evoluzione giurisprudenziale, occorre valutare la necessità o meno del requisito della riabilitazione al fine del rilascio della patente, ma solo il decorso del tempo, in relazione al nulla osta al conseguimento della patente di giuda in relazione ad un primo rilascio.
Orbene, il comma primo del citato articolo testualmente stabilisce che: “ Non possono conseguire la patente di guida i delinquenti abituali, professionali o per tendenza e coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ad eccezione di quella di cui all'articolo 2, e dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, le persone condannate per i reati di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi,
pagina 5 di 7 nonché i soggetti destinatari dei divieti di cui agli articoli 75, comma 1, lettera a), e 75- bis, comma 1, lettera f), del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 309 del 1990 per tutta la durata dei predetti divieti. Non possono di nuovo conseguire la patente di guida le persone a cui sia applicata per la seconda volta, con sentenza di condanna per il reato di cui al terzo periodo del comma 2 dell'articolo
222, la revoca della patente ai sensi del quarto periodo del medesimo comma. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 75, comma 1, lettera a), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, se le condizioni soggettive indicate al primo periodo del comma 1 del presente articolo intervengono in data successiva al rilascio, il prefetto provvede alla revoca della patente di guida. La revoca non può essere disposta se sono trascorsi più di tre anni dalla data di applicazione delle misure di prevenzione, o di quella del passaggio in giudicato della sentenza di condanna per i reati indicati al primo periodo del medesimo comma 1.
3. La persona destinataria del provvedimento di revoca di cui al comma 2 non può conseguire una nuova patente di guida prima che siano trascorsi almeno tre anni”.
Parte ricorrente sostiene che, per recente mutamento giurisprudenziale, il conseguimento di un primo rilascio della patente di guida sarebbe condizionato al solo presupposto temporale e non anche del presupposto previsto dal primo comma, consistenti invece nella necessità di un provvedimento riabilitativo, così come indicato chiaramente dalla
Prefettura di nell'atto impugnato. CP_1
Il primo comma, però, a differenza di quelli successivi riguardanti una revoca della licenza di guida “già ottenuta in passato”, e non “un nulla osta per il conseguimento di un primo rilascio”, come nel caso di specie, non consente di ottenere il titolo a colui che, destinatario, anche in passato, di una misura di prevenzione, ma non destinatario di provvedimento di riabilitazione, “domandi il primo rilascio della patente e non un nuovo rilascio”.
pagina 6 di 7 In conclusione, poiché è pacifico che il ricorrente non ha ottenuto il provvedimento riabilitativo di cui all'art. 70 di cui al d.lgs. 159/2011, la domanda spiegata non può trovare accoglimento.
In ragione dell'esistenza di contrapposti orientamenti giurisprudenziali sul punto, sia di merito che di legittimità, e della contumacia dell'ente convenuto, sussistono i presupposti di cui all'art. 92 co. 2 c.p.c. per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Rigetta il ricorso avanzato da;
Parte_1
Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura, parti assenti, ed allegazione al verbale.
Anona, 22 gennaio 2025.
Il Giudice on. dott. Claudio Cicconi
(atto sottoscritto digitalmente)
pagina 7 di 7