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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 21/11/2025, n. 277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 277 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Alessandra Panichi Pres.
Dott.ssa Rita De IS Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in primo grado iscritta al n. R.G.V.G. 952/2025 promossa con ricorso depositato in data 04/09/2025 da
, C.F. , nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Maria Cristina Macchioni del Foro di Ascoli Piceno e , C.F. Parte_2
, nato ad [...] il [...] e Residente in Folignano C.F._2
(AP), Piazza Costantino Rozzi n. 8, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Antonietta Cataldi del Foro di Ascoli Piceno
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL P.M. che in data 17/09/2025 ha dichiarato “visto, nulla si oppone”
OGGETTO: divorzio congiunto – scioglimento del matrimonio CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da ricorso
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 04/09/2025 i ricorrenti sulla premessa che:
- in data 27/09/2020 avevano contratto matrimonio con rito civile in Anzio (RM), scegliendo il regime patrimoniale della separazione dei beni (atto trascritto nel Registro degli atti di matrimonio di detto Comune dell'anno 2020 al n. 64 parte 1);
- dalla loro unione era nata, prima del matrimonio, in data 29/06/2013 in Ascoli Piceno, la figlia (C.F. ; Controparte_1 C.F._3
- con sentenza n. 26/2025 pubblicata il 27/01/2025, questo Tribunale omologava la separazione consensuale tra i suddetti coniugi, alle condizioni da essi indicate nel ricorso congiunto;
- dalla pubblicazione della sentenza di separazione non vi è stata alcuna riconciliazione tra i coniugi e la comunione materiali e spirituale tra gli stessi è cessata definitivamente;
tutto ciò premesso, i ricorrenti chiedevano, previa nomina del Giudice relatore e fissazione di udienza per la comparizione dei coniugi dinanzi allo stesso, che fosse pronunciata sentenza di scioglimento del matrimonio contratto da essi ricorrenti alle seguenti
CONDIZIONI
1) I coniugi, definitivamente divorziati, vivranno definitivamente separati e liberi di risiedere ove vorranno con l'obbligo di comunicazione all'altro fino al raggiungimento della maggiore età della minore;
2) La minore continuerà a vivere con la madre nella casa coniugale sita a CP_1
Folignano (AP) Viale Assisi n. 70, attualmente condotta in locazione dalla Sig.ra
Il Sig. ha infatti trovato un'altra sistemazione Parte_1 Parte_2
ed ha già spostato la propria residenza a Folignano (AP), Piazzale Costantino
Rozzi n. 8; tale abitazione rimane comunque molto vicina alla residenza della minore. Il Sig. ha prelevato dalla casa familiare tutti i suoi effetti Parte_2
personali e tutti i beni come concordato in fase di separazione;
3) La figlia minore continuerà ad essere affidata congiuntamente ad CP_1
entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre come precisato al punto n. 2). Il padre potrà vedere e tenere la figlia con sé per 2 pomeriggi a settimana comprensivi di cena nonché a fine settimana alternati dal sabato pomeriggio alla domenica sera. trascorrerà le Festività ad anni alterni CP_1
con il padre e con la madre e 15 gg anche non consecutivi con il padre e 15 gg anche non consecutivi con la madre in occasione delle ferie estive. Tale diritto di visita potrà essere modificato dai genitori in ogni momento, previo accordo, tenendo conto principalmente delle esigenze della minore e affinché la stessa possa soffrire il meno possibile la scelta separativa dei genitori;
4) Il continuerà a corrispondere alla sig.ra entro Parte_2 Parte_1
il giorno 16 di ogni mese, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia minore un assegno di euro 300 (trecento/00) da rivalutarsi ogni anno CP_1
secondo gli indici Istat, tramite bonifico bancario al seguente IBAN: IT77E
02008 32974 001473244685;
5) La sig.ra percepirà integralmente l'importo dell'assegno unico Parte_1
previsto in favore della minore come da consenso del Sig. Parte_2
già prestato in sede di separazione e che si conferma in questa sede (e con impegno a formalizzare il proprio consenso nelle opportune sedi laddove dovesse risultare necessario), rinunciando così lo stesso a percepire la quota di sua spettanza;
6) I coniugi provvederanno al pagamento, nella misura del 50% ciascuno, delle spese straordinarie per la figlia facendo integrale riferimento al “Protocollo per la disciplina e la regolamentazione delle spese straordinarie nell'ambito dei procedimenti di famiglia” – sottoscritto tra il Tribunale di Ascoli Piceno (così come tra tutti i Tribunali delle Marche e la Corte di Appello di Ancona) ed il
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ascoli Piceno (e allo stesso modo tutti i Consigli dell'Ordine delle Marche) in Ancona il 10 luglio 2024 quanto all'individuazione delle stesse e alle relative modalità di corresponsione e rimborso tra i coniugi;
7) Entrambi i genitori prestano l'assenso alla richiesta e al rilascio della carta d'identità e del passaporto per la figlia minore. In ogni caso, ogni viaggio della minore dovrà essere previamente concordato con congruo anticipo tra i genitori che si impegnano reciprocamente a garantire il contatto della figlia con l'altro genitore, sia telefonico che tramite videochiamata, per tutta la durata dello stesso;
8) Le spese legali del presente giudizio sono integralmente compensate tra le parti;
si rileva inoltre che la sig.ra ha richiesto di essere ammessa al Parte_1
gratuito patrocinio (all.to n. 5);
9) Le parti con la sottoscrizione del presente atto dichiarano e confermano di essere economicamente autosufficienti ed autonomi e di rinunciare reciprocamente all'assegno divorzile e ad ogni altra reciproca forma di sostentamento nonché di aver definitivamente transatto ogni e qualsivoglia pretesa reciproca dal punto di vista patrimoniale e di non aver più nulla a che pretendere sempre dal medesimo punto di vista a qualsiasi titolo riconducibile al pregresso matrimonio, fatti salvi gli impegni economici assunti con il presente atto.
Il Presidente del Tribunale nominava, quale Giudice relatore, il magistrato dott.ssa Rita
De IS e fissava per il giorno 6/11/2025 l'udienza di comparizione delle parti dinanzi alla stessa, disponendo sostituirsi detta udienza con il deposito di note scritte.
Acquisite dette note, nonché il parere del P.M. in sede, il Giudice relatore rimetteva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e merita, pertanto, accoglimento. I coniugi hanno confermato che la loro separazione è stata ininterrotta dal tempo della separazione e sono decorsi i termini, oggi disciplinati dalla L. 55 dell'11.5.2015; di talché, fallito il tentativo di conciliazione, è evidente che tra gli stessi
è venuta meno ogni comunione materiale e spirituale. Le condizioni della separazione stabilite tra le parti nei termini sopra riportati appaiono adeguate a tutelare i rispettivi interessi delle parti stesse e quelli della figlia minore
Controparte_1
Le spese di lite, considerata la natura necessitata della controversia e l'accordo in tal senso intervenuto tra le parti, sono integralmente da compensare tra le parti medesime.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta tra le parti come in epigrafe indicate, così provvede:
1) Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto dai ricorrenti in data 27/09/2020 ad Anzio (RM), iscritto nei Registri degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2020 al n. 64 parte 1, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, come sopra riportate e trascritte;
2) manda la Cancelleria del Tribunale di Ascoli Piceno di trasmettere copia della presente sentenza, quando sia passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di Anzio (RM) per le annotazioni e le altre incombenze di cui al D.P.R.
3.11.2000 n. 396;
3) compensa integralmente, tra le parti, le spese di lite.
Così deciso ad Ascoli Piceno nella camera di consiglio del giorno 20/11/2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rita De IS Dott.ssa Alessandra Panichi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Alessandra Panichi Pres.
Dott.ssa Rita De IS Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in primo grado iscritta al n. R.G.V.G. 952/2025 promossa con ricorso depositato in data 04/09/2025 da
, C.F. , nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Maria Cristina Macchioni del Foro di Ascoli Piceno e , C.F. Parte_2
, nato ad [...] il [...] e Residente in Folignano C.F._2
(AP), Piazza Costantino Rozzi n. 8, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Antonietta Cataldi del Foro di Ascoli Piceno
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL P.M. che in data 17/09/2025 ha dichiarato “visto, nulla si oppone”
OGGETTO: divorzio congiunto – scioglimento del matrimonio CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da ricorso
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 04/09/2025 i ricorrenti sulla premessa che:
- in data 27/09/2020 avevano contratto matrimonio con rito civile in Anzio (RM), scegliendo il regime patrimoniale della separazione dei beni (atto trascritto nel Registro degli atti di matrimonio di detto Comune dell'anno 2020 al n. 64 parte 1);
- dalla loro unione era nata, prima del matrimonio, in data 29/06/2013 in Ascoli Piceno, la figlia (C.F. ; Controparte_1 C.F._3
- con sentenza n. 26/2025 pubblicata il 27/01/2025, questo Tribunale omologava la separazione consensuale tra i suddetti coniugi, alle condizioni da essi indicate nel ricorso congiunto;
- dalla pubblicazione della sentenza di separazione non vi è stata alcuna riconciliazione tra i coniugi e la comunione materiali e spirituale tra gli stessi è cessata definitivamente;
tutto ciò premesso, i ricorrenti chiedevano, previa nomina del Giudice relatore e fissazione di udienza per la comparizione dei coniugi dinanzi allo stesso, che fosse pronunciata sentenza di scioglimento del matrimonio contratto da essi ricorrenti alle seguenti
CONDIZIONI
1) I coniugi, definitivamente divorziati, vivranno definitivamente separati e liberi di risiedere ove vorranno con l'obbligo di comunicazione all'altro fino al raggiungimento della maggiore età della minore;
2) La minore continuerà a vivere con la madre nella casa coniugale sita a CP_1
Folignano (AP) Viale Assisi n. 70, attualmente condotta in locazione dalla Sig.ra
Il Sig. ha infatti trovato un'altra sistemazione Parte_1 Parte_2
ed ha già spostato la propria residenza a Folignano (AP), Piazzale Costantino
Rozzi n. 8; tale abitazione rimane comunque molto vicina alla residenza della minore. Il Sig. ha prelevato dalla casa familiare tutti i suoi effetti Parte_2
personali e tutti i beni come concordato in fase di separazione;
3) La figlia minore continuerà ad essere affidata congiuntamente ad CP_1
entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre come precisato al punto n. 2). Il padre potrà vedere e tenere la figlia con sé per 2 pomeriggi a settimana comprensivi di cena nonché a fine settimana alternati dal sabato pomeriggio alla domenica sera. trascorrerà le Festività ad anni alterni CP_1
con il padre e con la madre e 15 gg anche non consecutivi con il padre e 15 gg anche non consecutivi con la madre in occasione delle ferie estive. Tale diritto di visita potrà essere modificato dai genitori in ogni momento, previo accordo, tenendo conto principalmente delle esigenze della minore e affinché la stessa possa soffrire il meno possibile la scelta separativa dei genitori;
4) Il continuerà a corrispondere alla sig.ra entro Parte_2 Parte_1
il giorno 16 di ogni mese, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia minore un assegno di euro 300 (trecento/00) da rivalutarsi ogni anno CP_1
secondo gli indici Istat, tramite bonifico bancario al seguente IBAN: IT77E
02008 32974 001473244685;
5) La sig.ra percepirà integralmente l'importo dell'assegno unico Parte_1
previsto in favore della minore come da consenso del Sig. Parte_2
già prestato in sede di separazione e che si conferma in questa sede (e con impegno a formalizzare il proprio consenso nelle opportune sedi laddove dovesse risultare necessario), rinunciando così lo stesso a percepire la quota di sua spettanza;
6) I coniugi provvederanno al pagamento, nella misura del 50% ciascuno, delle spese straordinarie per la figlia facendo integrale riferimento al “Protocollo per la disciplina e la regolamentazione delle spese straordinarie nell'ambito dei procedimenti di famiglia” – sottoscritto tra il Tribunale di Ascoli Piceno (così come tra tutti i Tribunali delle Marche e la Corte di Appello di Ancona) ed il
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ascoli Piceno (e allo stesso modo tutti i Consigli dell'Ordine delle Marche) in Ancona il 10 luglio 2024 quanto all'individuazione delle stesse e alle relative modalità di corresponsione e rimborso tra i coniugi;
7) Entrambi i genitori prestano l'assenso alla richiesta e al rilascio della carta d'identità e del passaporto per la figlia minore. In ogni caso, ogni viaggio della minore dovrà essere previamente concordato con congruo anticipo tra i genitori che si impegnano reciprocamente a garantire il contatto della figlia con l'altro genitore, sia telefonico che tramite videochiamata, per tutta la durata dello stesso;
8) Le spese legali del presente giudizio sono integralmente compensate tra le parti;
si rileva inoltre che la sig.ra ha richiesto di essere ammessa al Parte_1
gratuito patrocinio (all.to n. 5);
9) Le parti con la sottoscrizione del presente atto dichiarano e confermano di essere economicamente autosufficienti ed autonomi e di rinunciare reciprocamente all'assegno divorzile e ad ogni altra reciproca forma di sostentamento nonché di aver definitivamente transatto ogni e qualsivoglia pretesa reciproca dal punto di vista patrimoniale e di non aver più nulla a che pretendere sempre dal medesimo punto di vista a qualsiasi titolo riconducibile al pregresso matrimonio, fatti salvi gli impegni economici assunti con il presente atto.
Il Presidente del Tribunale nominava, quale Giudice relatore, il magistrato dott.ssa Rita
De IS e fissava per il giorno 6/11/2025 l'udienza di comparizione delle parti dinanzi alla stessa, disponendo sostituirsi detta udienza con il deposito di note scritte.
Acquisite dette note, nonché il parere del P.M. in sede, il Giudice relatore rimetteva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e merita, pertanto, accoglimento. I coniugi hanno confermato che la loro separazione è stata ininterrotta dal tempo della separazione e sono decorsi i termini, oggi disciplinati dalla L. 55 dell'11.5.2015; di talché, fallito il tentativo di conciliazione, è evidente che tra gli stessi
è venuta meno ogni comunione materiale e spirituale. Le condizioni della separazione stabilite tra le parti nei termini sopra riportati appaiono adeguate a tutelare i rispettivi interessi delle parti stesse e quelli della figlia minore
Controparte_1
Le spese di lite, considerata la natura necessitata della controversia e l'accordo in tal senso intervenuto tra le parti, sono integralmente da compensare tra le parti medesime.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta tra le parti come in epigrafe indicate, così provvede:
1) Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto dai ricorrenti in data 27/09/2020 ad Anzio (RM), iscritto nei Registri degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2020 al n. 64 parte 1, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, come sopra riportate e trascritte;
2) manda la Cancelleria del Tribunale di Ascoli Piceno di trasmettere copia della presente sentenza, quando sia passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di Anzio (RM) per le annotazioni e le altre incombenze di cui al D.P.R.
3.11.2000 n. 396;
3) compensa integralmente, tra le parti, le spese di lite.
Così deciso ad Ascoli Piceno nella camera di consiglio del giorno 20/11/2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rita De IS Dott.ssa Alessandra Panichi