CGT2
Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 19 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIV, sentenza 19/01/2026, n. 498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 498 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 498/2026
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 14, riunita in udienza il
13/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
PILLITTERI SALVATORE, Presidente
NN IGNAZIO, Relatore
SALEMI ANNIBALE RENATO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4915/2023 depositato il 13/11/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1626/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez. 1 e pubblicata il 30/05/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2018/1T/004998/000 REGISTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: insiste nei motivi dell'appello.
Resistente/Appellato: insiste come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Contribuente Ricorrente_1 ha impugnato la sentenza epigrafata pronunciata dalla Corte di I grado di Siracusa ritenendola carente sotto il profilo motivazionale e probatorio (art. 36 del D.lgs. 546/1992).
Il primo Giudice ha rigettato il ricorso introduttivo avverso il disconoscimento di “agevolazione prima casa” in quanto l'appellante non avrebbe trasferito la propria residenza nel termine di 18 mesi previsto dalla legge
(cfr. sentenza di I grado in atti).
In questa sede viene dedotta (in breve): la decadenza e prescrizione dell'Avviso di liquidazione (art.76
DPR 131/1986 c. 1 n.2 lett. a); la violazione dell'art.7 legge 212/2000 e dell' art.42 DPR 600/1973; nonché la nullità nel merito del provvedimento in quanto l'Agenzia delle Entrate non avrebbe valutato il caso concreto (cfr. appello in atto).
L'Agenzia delle entrate si è costituita ed ha contro dedotto.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame non è fondato.
Per ragioni di sintesi processuale e di economia di scrittura i diversi motivi di appello vengono di seguito succintamente esaminati.
1.- La contribuente, con atto notarile stipulato il 30/04/2018 e registrato in data 04/05/2018, ha acquistato con il proprio coniuge, in regime di separazione legale dei beni, il 50% di un immobile meglio distinto in atti.
La stessa, però, non ha trasferito la propria residenza nell'immobile acquistato con le agevolazioni per la c.
d. “prima casa”, entro il termine di 18 mesi: nessuna decadenza, pertanto si è verificata.
2.- Per gli immobili in costruzione il termine dei 18 mesi entro cui effettuare il cambio di residenza decorre dal momento del rogito e non dalla data di fine lavori: nessuna differenza, pertanto, sussiste tra il regime fiscale dell'acquisto di un immobile in costruzione e quello di un immobile già edificato (Cassazione,
Ordinanza n. 9433 del 17 aprile 2018).
3.- L'Avviso di liquidazione avrebbe dovuto essere notificato entro il 30/04/2021: in ragione della sospensione prevista dall'art. 157 D.L. 34/2020 (convertito in legge n. 77 del 17/07/2020, sostituito dall'art. 22/bis c. 1)
D.L. 31/12/2020 n. 183, inserito nella legge 26/02/2021 n. 21) gli atti di accertamenti, di contestazione, di irrogazione sanzioni, di recupero dei crediti d'imposta, di liquidazione, nonché di rettifica e liquidazione, i cui termini di decadenza e/o prescrizione scadevano entro il 31/12/2020, potevano essere notificati nel periodo compreso tra il 1 marzo 2021 e il 28 febbraio 2022.
4.- Il termine triennale di cui all' art. 76 DPR 131/1986 decorre dalla data di stipula dell'atto di compravendita:
l'Agenzia può verificare l'esistenza dei presupposti sin dal giorno successivo.
Il dedotto “obbligo di allegazione” riguarda gli atti “non conosciuti o non conoscibili” da parte del contribuente: l'atto pubblico di acquisto della c.d. “prima casa” in questione, riguardava un atto in cui la contribuente era stata parte.
5.-L'Avviso di liquidazione qui in contestazione è sufficientemente motivato: richiama l' atto del quale l'appellante ha conoscenza avendolo sottoscritto come parte acquirente e la relativa sottoscrizione è stata legittimamente apposta (cfr. provvedimento impugnato in atti).
La Giurisprudenza di legittimità ha chiarito (in breve) che l'obbligo della motivazione dell'Avviso di liquidazione ha lo scopo, da una parte, di delineare le motivazioni adducibili, dall'Ufficio, nell'eventuale successiva fase contenziosa e, dall'altra, garantire al contribuente un'efficacia difesa (Cassazione, 27 marzo
2003, n. 4632, 21 gennaio 2008, n. 1150).
Con altre pronunce (Cassazione, sentenze 11 febbraio 2009 n. 3332 e n. 13512 del 11 giugno 2009) è stato ritenuto che “… è necessario e sufficiente che l'avviso enunci il criterio astratto in base al quale è stata rilevata la tassazione normale, con le specificazioni che si rendano in concreto necessarie per il raggiungimento di detti obiettivi …”.
6.- Dalla documentazione in atti emerge che il coniuge dell'appellante ha trasferito (il 7 febbraio 2019), nei
18 mesi dal rogito, la propria residenza anagrafica;
mentre la contribuente/appellante (come detto) non ha documentalmente provato il proprio trasferimento nei termini di legge che è avvenuta 18/02/2022 (fonte:
Comune - sistema ANPR), dopo tre anni dal trasferimento del proprio coniuge.
-Per le argomentazioni che precedono l'appello non è fondato.
In ordine alla regolamentazione delle spese di lite deve in via preliminare darsi atto della pronuncia della
Corte Costituzionale n. 77/2018 con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, co 2
c.p.c.. nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni che, nella fattispecie, possono essere individuate nella complessità e molteplicità delle questioni esaminate.
P.Q.M.
Rigetta l'appello.
Compensa le spese.
Palermo, 13 gennaio 2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
NA NA TO ER
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 14, riunita in udienza il
13/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
PILLITTERI SALVATORE, Presidente
NN IGNAZIO, Relatore
SALEMI ANNIBALE RENATO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4915/2023 depositato il 13/11/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1626/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez. 1 e pubblicata il 30/05/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2018/1T/004998/000 REGISTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: insiste nei motivi dell'appello.
Resistente/Appellato: insiste come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Contribuente Ricorrente_1 ha impugnato la sentenza epigrafata pronunciata dalla Corte di I grado di Siracusa ritenendola carente sotto il profilo motivazionale e probatorio (art. 36 del D.lgs. 546/1992).
Il primo Giudice ha rigettato il ricorso introduttivo avverso il disconoscimento di “agevolazione prima casa” in quanto l'appellante non avrebbe trasferito la propria residenza nel termine di 18 mesi previsto dalla legge
(cfr. sentenza di I grado in atti).
In questa sede viene dedotta (in breve): la decadenza e prescrizione dell'Avviso di liquidazione (art.76
DPR 131/1986 c. 1 n.2 lett. a); la violazione dell'art.7 legge 212/2000 e dell' art.42 DPR 600/1973; nonché la nullità nel merito del provvedimento in quanto l'Agenzia delle Entrate non avrebbe valutato il caso concreto (cfr. appello in atto).
L'Agenzia delle entrate si è costituita ed ha contro dedotto.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame non è fondato.
Per ragioni di sintesi processuale e di economia di scrittura i diversi motivi di appello vengono di seguito succintamente esaminati.
1.- La contribuente, con atto notarile stipulato il 30/04/2018 e registrato in data 04/05/2018, ha acquistato con il proprio coniuge, in regime di separazione legale dei beni, il 50% di un immobile meglio distinto in atti.
La stessa, però, non ha trasferito la propria residenza nell'immobile acquistato con le agevolazioni per la c.
d. “prima casa”, entro il termine di 18 mesi: nessuna decadenza, pertanto si è verificata.
2.- Per gli immobili in costruzione il termine dei 18 mesi entro cui effettuare il cambio di residenza decorre dal momento del rogito e non dalla data di fine lavori: nessuna differenza, pertanto, sussiste tra il regime fiscale dell'acquisto di un immobile in costruzione e quello di un immobile già edificato (Cassazione,
Ordinanza n. 9433 del 17 aprile 2018).
3.- L'Avviso di liquidazione avrebbe dovuto essere notificato entro il 30/04/2021: in ragione della sospensione prevista dall'art. 157 D.L. 34/2020 (convertito in legge n. 77 del 17/07/2020, sostituito dall'art. 22/bis c. 1)
D.L. 31/12/2020 n. 183, inserito nella legge 26/02/2021 n. 21) gli atti di accertamenti, di contestazione, di irrogazione sanzioni, di recupero dei crediti d'imposta, di liquidazione, nonché di rettifica e liquidazione, i cui termini di decadenza e/o prescrizione scadevano entro il 31/12/2020, potevano essere notificati nel periodo compreso tra il 1 marzo 2021 e il 28 febbraio 2022.
4.- Il termine triennale di cui all' art. 76 DPR 131/1986 decorre dalla data di stipula dell'atto di compravendita:
l'Agenzia può verificare l'esistenza dei presupposti sin dal giorno successivo.
Il dedotto “obbligo di allegazione” riguarda gli atti “non conosciuti o non conoscibili” da parte del contribuente: l'atto pubblico di acquisto della c.d. “prima casa” in questione, riguardava un atto in cui la contribuente era stata parte.
5.-L'Avviso di liquidazione qui in contestazione è sufficientemente motivato: richiama l' atto del quale l'appellante ha conoscenza avendolo sottoscritto come parte acquirente e la relativa sottoscrizione è stata legittimamente apposta (cfr. provvedimento impugnato in atti).
La Giurisprudenza di legittimità ha chiarito (in breve) che l'obbligo della motivazione dell'Avviso di liquidazione ha lo scopo, da una parte, di delineare le motivazioni adducibili, dall'Ufficio, nell'eventuale successiva fase contenziosa e, dall'altra, garantire al contribuente un'efficacia difesa (Cassazione, 27 marzo
2003, n. 4632, 21 gennaio 2008, n. 1150).
Con altre pronunce (Cassazione, sentenze 11 febbraio 2009 n. 3332 e n. 13512 del 11 giugno 2009) è stato ritenuto che “… è necessario e sufficiente che l'avviso enunci il criterio astratto in base al quale è stata rilevata la tassazione normale, con le specificazioni che si rendano in concreto necessarie per il raggiungimento di detti obiettivi …”.
6.- Dalla documentazione in atti emerge che il coniuge dell'appellante ha trasferito (il 7 febbraio 2019), nei
18 mesi dal rogito, la propria residenza anagrafica;
mentre la contribuente/appellante (come detto) non ha documentalmente provato il proprio trasferimento nei termini di legge che è avvenuta 18/02/2022 (fonte:
Comune - sistema ANPR), dopo tre anni dal trasferimento del proprio coniuge.
-Per le argomentazioni che precedono l'appello non è fondato.
In ordine alla regolamentazione delle spese di lite deve in via preliminare darsi atto della pronuncia della
Corte Costituzionale n. 77/2018 con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, co 2
c.p.c.. nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni che, nella fattispecie, possono essere individuate nella complessità e molteplicità delle questioni esaminate.
P.Q.M.
Rigetta l'appello.
Compensa le spese.
Palermo, 13 gennaio 2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
NA NA TO ER