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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/06/2025, n. 9494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9494 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 35803/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona di dott.ssa Luciana Sangiovanni Presidente dott.ssa Antonella Di Tullio Giudice relatore dott. Corrado Bile Giudice
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 35803/24 promossa da: nato il [...], in [...], C.F.: , con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. Sara di Veroli e dell'avv. Romelda Prence;
contro
, in persona del ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope Controparte_1 legis dall'Avvocatura Generale dello Stato, e , in persone del Questore pro Controparte_2
tempore;
SENTENZA
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il ricorrente ha impugnato tempestivamente il diniego di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale emesso dalla Questura di in data 05.08.24 e notificato il 09.08.24. Si legge CP_2
nel provvedimento impugnato che la rifiutato il rilascio del permesso di soggiorno per CP_2
protezione speciale ex art. 19 c.
1.2 a seguito del parere negativo della Commissione Territoriale per il
Riconoscimento della Protezione Internazionale di Roma emesso il 08.03.24.
Nel parere negativo la Commissione territoriale afferma che “non si ravvisano fondati motivi tali da ritenere che il richiedente “possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro
Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione” così come sancito al comma 1 dell'art. 19 del
d.lgs. 286 del 1998”. Inoltre, la Commissione territoriale non ravvisa fondati motivi “tali da poter ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare così come previsto al novellato comma 1.1 terzo e quarto periodo
pagina 1 di 4 dell'art.19 del D.lgs. 286/98, non integrando quindi l'ipotesi una violazione di cui all'art. 8 CEDU dal momento che l'istante non ha fornito elementi documentali di integrazione o vita privata in Italia”.
Nell'atto introduttivo il ricorrente chiede “in via preliminare, annullare il Decreto Cat.A.11/2024 Prot. nr. 522/2024 emesso dal Questore della Provincia di Latina in data 05.08.2024 e notificato il
09.08.2024 al Sig. - in via principale accertare e dichiarare l'illegittimità del Parte_1
suddetto provvedimento con il quale è stato deciso di rifiutare la domanda di protezione speciale e conseguentemente dichiararsi riconosciuta la protezione speciale a favore del Sig. . Parte_1
Deposita la seguente documentazione: provvedimento impugnato, copia passaporto, certificato personale e familiare, contratto di lavoro, istanza di protezione speciale, carta d'identità, Unilav, buste paga, documenti di amici e parenti in Italia.
Parte convenuta si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato.
Con decreto del 17.09.24, il Tribunale ha disposto la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato “in considerazione dell'allegata e documentata integrazione sociale e lavorativa del ricorrente”.
Con ordinanza del 20.05.25, il Tribunale ha dato atto del mancato deposito delle note di udienza e ha rinviato all'udienza del 03.06.25.
Con le note autorizzate per l'udienza del 3.06.25, il ricorrente si riporta alle conclusioni formulate nell'atto introduttivo, insistendo sull'integrazione sociale e lavorativa raggiunta. Inoltre, deposita la seguente documentazione: Unilav a tempo indeterminato, Cud 2025, buste paga da ottobre 2024 a aprile 2025.
Il ricorso deve essere accolto.
Il D.l. 20/2023, convertito in legge 5 maggio 2023, n. 50, ha modificato l'art. 19 D.lgs. 286/98 la cui disciplina è applicabile alle istanze di protezione presentate successivamente all'11 marzo 2023, data di entrata in vigore del decreto (eccetto i casi in cui lo straniero abbia ricevuto entro tale data l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della questura competente). In particolare, l'art. 7 del D.l. 20/2023 ha modificato l'art. 19 D.lgs. 286/98 abrogandone il terzo e quarto periodo del comma 1.1, i quali
(nella versione novellata dal D.l. 130/2020, convertito in legge 18 dicembre 2020, n. 173) ampliavano il perimetro delle forme di protezione gradata, introducendo tra le ipotesi di inespellibilità utili ai fini del riconoscimento della protezione speciale (art. 19 comma 1.1 D.lgs. 286/98 e 32.3 D.lgs. 25/08) il caso in cui l'allontanamento del cittadino straniero dal territorio nazionale potesse dare luogo ad una violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare. Occorre evidenziare, tuttavia, che la novella in esame non ha modificato il primo ed il secondo periodo del comma 1.1. del suddetto art. 19
D.lgs. 286/98 (nella versione novellata dal D.l. 130/2020, convertito in legge 18 dicembre 2020, n.
pagina 2 di 4 173), che tra le ipotesi di inespellibilità utili ai fini del riconoscimento della protezione speciale (art. 19 comma 1.1 D.lgs. 286/98 e 32.3 D.lgs. 25/08) prevedono non soltanto il caso in cui l'allontanamento del cittadino straniero dal territorio nazionale possa esporlo a trattamenti inumani e degradanti, ma anche il caso in cui l'allontanamento del cittadino straniero costituisca una violazione degli obblighi di cui all'art. 5 comma 6 D.lgs. 286/98, ossia gli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano. In merito al profilo in esame, la Suprema Corte ha affermato che “In ogni caso, il diritto al rispetto della vita privata e familiare non solo è rimasto in vita nell'art. 5, comma 6, TUI, ma continua ad essere tutelato dall'art. 8 CEDU e rientra in quel "catalogo aperto" dei diritti fondamentali (cfr. Cass.
Sez. Unite 24413/2021) connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., trovando dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria”. (Cass. n. 28162/23).
Nel caso di specie, il ricorrente riferisce di essere efficacemente integrato sul territorio nazionale, tenuto conto dell'attività lavorativa svolta, della disponibilità di un alloggio nonché della rete di rapporti sociali instaurati.
Questi iniziava la professione di autista già nel Paese di origine (contratto di lavoro dal 17.07.23) e frequentava spesso l'Italia per motivi di lavoro, decidendo pertanto di trasferirsi;
giunto sul territorio grazie al permesso di soggiorno provvisorio stipulava un contratto di lavoro a tempo indeterminato come camionista a decorrere dal 30.09.23 (Unilav e contratto di lavoro dal 30.09.23 al 30.09.24, buste paga da ottobre 2023 a giugno 2024).
Da ultimo, il ricorrente risulta attualmente titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato dal
1.10.24 (Unilav di trasformazione a tempo indeterminato, CUD 2025, buste paga da ottobre 2024 a aprile 2025).
A tali condizioni, si ritiene che un eventuale rimpatrio del ricorrente lederebbe il suo diritto al rispetto della vita privata ai sensi dell'art. 8 CEDU. Sussistono, dunque, i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale di cui all'art. 19 comma 1.1 d.lgs 286/98 ricorrendo gli obblighi di cui all'art. 5 comma 6 TUI e, dunque, per il rilascio del corrispondente permesso per protezione speciale di cui all'art. 32, comma 3, D.LGS. n° 25/08.
Si compensano le spese di lite in quanto la decisione si fonda su documentazione prodotta nel corso del giudizio.
P.Q.M.
dispone trasmettersi gli atti al Questore ai fini del rilascio in favore di parte ricorrente del permesso di soggiorno di cui all'art. 32, comma 3, d.lgs. n. 25/08; spese compensate.
pagina 3 di 4 Roma, 10 giugno 2025
Il Presidente
Dott.ssa Luciana Sangiovanni
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona di dott.ssa Luciana Sangiovanni Presidente dott.ssa Antonella Di Tullio Giudice relatore dott. Corrado Bile Giudice
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 35803/24 promossa da: nato il [...], in [...], C.F.: , con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. Sara di Veroli e dell'avv. Romelda Prence;
contro
, in persona del ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope Controparte_1 legis dall'Avvocatura Generale dello Stato, e , in persone del Questore pro Controparte_2
tempore;
SENTENZA
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il ricorrente ha impugnato tempestivamente il diniego di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale emesso dalla Questura di in data 05.08.24 e notificato il 09.08.24. Si legge CP_2
nel provvedimento impugnato che la rifiutato il rilascio del permesso di soggiorno per CP_2
protezione speciale ex art. 19 c.
1.2 a seguito del parere negativo della Commissione Territoriale per il
Riconoscimento della Protezione Internazionale di Roma emesso il 08.03.24.
Nel parere negativo la Commissione territoriale afferma che “non si ravvisano fondati motivi tali da ritenere che il richiedente “possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro
Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione” così come sancito al comma 1 dell'art. 19 del
d.lgs. 286 del 1998”. Inoltre, la Commissione territoriale non ravvisa fondati motivi “tali da poter ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare così come previsto al novellato comma 1.1 terzo e quarto periodo
pagina 1 di 4 dell'art.19 del D.lgs. 286/98, non integrando quindi l'ipotesi una violazione di cui all'art. 8 CEDU dal momento che l'istante non ha fornito elementi documentali di integrazione o vita privata in Italia”.
Nell'atto introduttivo il ricorrente chiede “in via preliminare, annullare il Decreto Cat.A.11/2024 Prot. nr. 522/2024 emesso dal Questore della Provincia di Latina in data 05.08.2024 e notificato il
09.08.2024 al Sig. - in via principale accertare e dichiarare l'illegittimità del Parte_1
suddetto provvedimento con il quale è stato deciso di rifiutare la domanda di protezione speciale e conseguentemente dichiararsi riconosciuta la protezione speciale a favore del Sig. . Parte_1
Deposita la seguente documentazione: provvedimento impugnato, copia passaporto, certificato personale e familiare, contratto di lavoro, istanza di protezione speciale, carta d'identità, Unilav, buste paga, documenti di amici e parenti in Italia.
Parte convenuta si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato.
Con decreto del 17.09.24, il Tribunale ha disposto la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato “in considerazione dell'allegata e documentata integrazione sociale e lavorativa del ricorrente”.
Con ordinanza del 20.05.25, il Tribunale ha dato atto del mancato deposito delle note di udienza e ha rinviato all'udienza del 03.06.25.
Con le note autorizzate per l'udienza del 3.06.25, il ricorrente si riporta alle conclusioni formulate nell'atto introduttivo, insistendo sull'integrazione sociale e lavorativa raggiunta. Inoltre, deposita la seguente documentazione: Unilav a tempo indeterminato, Cud 2025, buste paga da ottobre 2024 a aprile 2025.
Il ricorso deve essere accolto.
Il D.l. 20/2023, convertito in legge 5 maggio 2023, n. 50, ha modificato l'art. 19 D.lgs. 286/98 la cui disciplina è applicabile alle istanze di protezione presentate successivamente all'11 marzo 2023, data di entrata in vigore del decreto (eccetto i casi in cui lo straniero abbia ricevuto entro tale data l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della questura competente). In particolare, l'art. 7 del D.l. 20/2023 ha modificato l'art. 19 D.lgs. 286/98 abrogandone il terzo e quarto periodo del comma 1.1, i quali
(nella versione novellata dal D.l. 130/2020, convertito in legge 18 dicembre 2020, n. 173) ampliavano il perimetro delle forme di protezione gradata, introducendo tra le ipotesi di inespellibilità utili ai fini del riconoscimento della protezione speciale (art. 19 comma 1.1 D.lgs. 286/98 e 32.3 D.lgs. 25/08) il caso in cui l'allontanamento del cittadino straniero dal territorio nazionale potesse dare luogo ad una violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare. Occorre evidenziare, tuttavia, che la novella in esame non ha modificato il primo ed il secondo periodo del comma 1.1. del suddetto art. 19
D.lgs. 286/98 (nella versione novellata dal D.l. 130/2020, convertito in legge 18 dicembre 2020, n.
pagina 2 di 4 173), che tra le ipotesi di inespellibilità utili ai fini del riconoscimento della protezione speciale (art. 19 comma 1.1 D.lgs. 286/98 e 32.3 D.lgs. 25/08) prevedono non soltanto il caso in cui l'allontanamento del cittadino straniero dal territorio nazionale possa esporlo a trattamenti inumani e degradanti, ma anche il caso in cui l'allontanamento del cittadino straniero costituisca una violazione degli obblighi di cui all'art. 5 comma 6 D.lgs. 286/98, ossia gli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano. In merito al profilo in esame, la Suprema Corte ha affermato che “In ogni caso, il diritto al rispetto della vita privata e familiare non solo è rimasto in vita nell'art. 5, comma 6, TUI, ma continua ad essere tutelato dall'art. 8 CEDU e rientra in quel "catalogo aperto" dei diritti fondamentali (cfr. Cass.
Sez. Unite 24413/2021) connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., trovando dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria”. (Cass. n. 28162/23).
Nel caso di specie, il ricorrente riferisce di essere efficacemente integrato sul territorio nazionale, tenuto conto dell'attività lavorativa svolta, della disponibilità di un alloggio nonché della rete di rapporti sociali instaurati.
Questi iniziava la professione di autista già nel Paese di origine (contratto di lavoro dal 17.07.23) e frequentava spesso l'Italia per motivi di lavoro, decidendo pertanto di trasferirsi;
giunto sul territorio grazie al permesso di soggiorno provvisorio stipulava un contratto di lavoro a tempo indeterminato come camionista a decorrere dal 30.09.23 (Unilav e contratto di lavoro dal 30.09.23 al 30.09.24, buste paga da ottobre 2023 a giugno 2024).
Da ultimo, il ricorrente risulta attualmente titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato dal
1.10.24 (Unilav di trasformazione a tempo indeterminato, CUD 2025, buste paga da ottobre 2024 a aprile 2025).
A tali condizioni, si ritiene che un eventuale rimpatrio del ricorrente lederebbe il suo diritto al rispetto della vita privata ai sensi dell'art. 8 CEDU. Sussistono, dunque, i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale di cui all'art. 19 comma 1.1 d.lgs 286/98 ricorrendo gli obblighi di cui all'art. 5 comma 6 TUI e, dunque, per il rilascio del corrispondente permesso per protezione speciale di cui all'art. 32, comma 3, D.LGS. n° 25/08.
Si compensano le spese di lite in quanto la decisione si fonda su documentazione prodotta nel corso del giudizio.
P.Q.M.
dispone trasmettersi gli atti al Questore ai fini del rilascio in favore di parte ricorrente del permesso di soggiorno di cui all'art. 32, comma 3, d.lgs. n. 25/08; spese compensate.
pagina 3 di 4 Roma, 10 giugno 2025
Il Presidente
Dott.ssa Luciana Sangiovanni
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