Art. 19. (Adunanze del Consiglio regionale)
Il Consiglio regionale si riunisce in via ordinaria ogni quadrimestre, in data da fissarsi nello Statuto regionale.
Puo' essere anche convocato in via straordinaria e per oggetti determinati su richiesta del Presidente della Giunta regionale, o del Commissario del Governo nei limiti del suoi poteri istituzionali, o di un quarto dei consiglieri in carica.
L'adunanza ha luogo entro 15 giorni dalla data in cui e' pervenuta alla presidenza la richiesta di convocazione straordinaria.
L'ordine del giorno del Consiglio regionale e comunicato al Commissario del Governo.
Le adunanze del Consiglio regionale sono pubbliche, eccettuati i casi previsti dal regolamento.
Il Consiglio regionale si riunisce in via ordinaria ogni quadrimestre, in data da fissarsi nello Statuto regionale.
Puo' essere anche convocato in via straordinaria e per oggetti determinati su richiesta del Presidente della Giunta regionale, o del Commissario del Governo nei limiti del suoi poteri istituzionali, o di un quarto dei consiglieri in carica.
L'adunanza ha luogo entro 15 giorni dalla data in cui e' pervenuta alla presidenza la richiesta di convocazione straordinaria.
L'ordine del giorno del Consiglio regionale e comunicato al Commissario del Governo.
Le adunanze del Consiglio regionale sono pubbliche, eccettuati i casi previsti dal regolamento.