Versione
18 marzo 1953
18 marzo 1953
Art. 19. (Adunanze del Consiglio regionale)
Il Consiglio regionale si riunisce in via ordinaria ogni quadrimestre, in data da fissarsi nello Statuto regionale.
Puo' essere anche convocato in via straordinaria e per oggetti determinati su richiesta del Presidente della Giunta regionale, o del Commissario del Governo nei limiti del suoi poteri istituzionali, o di un quarto dei consiglieri in carica.
L'adunanza ha luogo entro 15 giorni dalla data in cui e' pervenuta alla presidenza la richiesta di convocazione straordinaria.
L'ordine del giorno del Consiglio regionale e comunicato al Commissario del Governo.
Le adunanze del Consiglio regionale sono pubbliche, eccettuati i casi previsti dal regolamento.
Il Consiglio regionale si riunisce in via ordinaria ogni quadrimestre, in data da fissarsi nello Statuto regionale.
Puo' essere anche convocato in via straordinaria e per oggetti determinati su richiesta del Presidente della Giunta regionale, o del Commissario del Governo nei limiti del suoi poteri istituzionali, o di un quarto dei consiglieri in carica.
L'adunanza ha luogo entro 15 giorni dalla data in cui e' pervenuta alla presidenza la richiesta di convocazione straordinaria.
L'ordine del giorno del Consiglio regionale e comunicato al Commissario del Governo.
Le adunanze del Consiglio regionale sono pubbliche, eccettuati i casi previsti dal regolamento.
Giurisprudenza • 3
- 1. Corte Cost., sentenza 19/11/1966, n. 101Provvedimento: […] E l'art. 19 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, che riguarda del resto le regioni a statuto ordinario e che è richiamato dal decreto impugnato, prevede il potere del Commissario di Governo di formulare la richiesta di convocazione, non quello di sostituirsi al Presidente.Leggi di più...
- legittimazione a stare in giudizio per la regione·
- sent. 101/66 a. conflitto di attribuzione tra stato e regione·
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