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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 12/11/2025, n. 3227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3227 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI LECCE
PRIMA SEZIONE CIVILE
in persona del giudice dr.ssa NA LE ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5286 del R.G.A.C.C. dell'anno 2024, trattenuta in decisione all'udienza del 12/11/2025 e vertente tra
Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. DELL'ABBATE ROSARIA e dall'avv. CANNONE
IA
ATTRICE
e
, , , CP_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4
, , , ,
[...] Controparte_5 Controparte_6 CP_7
, , , , CP_8 CP_9 CP_10 CP_11
CP_12
CONVENUTI CONTUMACI
OGGETTO: CP_13
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 12/11/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel proprio atto di citazione, ha esposto di aver esercitato il possesso Parte_1 pacifico, pubblico, ininterrotto ed ultraventennale sull'immobile sito nel Comune di Lecce alla via Salvatore Trinchese, censito al Catasto Fabbricati Foglio n. 228,
Particella 931, Sub. 7 piano: T classamento cat. C/6 classe 4 mq 16; facente parte del complesso condominiale “PEGASO”.
Esposto quanto sopra, la ricorrente ha chiesto che si dichiari il proprio acquisto ad usucapionem sulla proprietà esclusiva del bene, come identificato catastalmente.
I convenuti non si sono costituiti in giudizio e ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita in forma documentale e con prova testimoniale ed è stata trattenuta dal giudice per la decisione.
***
Va premesso in generale che l'usucapione, detta anche prescrizione acquisitiva, è disciplinata dagli artt. 1158-1167 c.p.c. e costituisce un modo di acquisto a titolo originario della proprietà o di un altro diritto reale. Con tale istituto il legislatore ha predisposto uno strumento a tutela di colui che esercita di fatto l'uso della res,
a fronte di un totale disinteresse da parte dell'effettivo proprietario della stessa.
Già dal 1988 la Corte di Cassazione, seconda Sezione Civile, ha precisato questa posizione di favore del legislatore nei confronti del possessore non titolare, nella sentenza n. 3463 del 18.5.1988.
I requisiti indispensabili perché si compia l'usucapione sono il possesso in senso tecnico da parte di chi non è titolare del diritto corrispondente e la durata dello stesso per un certo tempo stabilito dalla legge, entrambi accompagnati dall' animus rem sibi habendi (Cass. Civ., sez. II, n. 1176, del 18.2.1980).
Per possesso deve intendersi, come qualificato dall'art.1140 c.c., il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà o di altro diritto reale. Giurisprudenza e dottrina sono concordi ormai nel ritenere che, ai fini del compimento dell'usucapione, questo potere debba estrinsecarsi in un comportamento continuo, ininterrotto, pacifico, pubblico ed inequivoco (cfr Trib.
Firenze, 22.4.1998). È inoltre necessario che la signoria sul bene non sia dovuta a mera tolleranza, la quale è da ravvisarsi tutte le volte che il godimento della cosa tragga origine da spirito di condiscendenza o da ragioni di amicizia o di buon vicinato con il titolare effettivo del bene (così Cass. Civ, sez. II, 18.7.1989, n.3344).
Va poi ricordato il principio della presunzione del possesso intermedio di cui all'art.1142 c.c.: il possessore attuale che ha posseduto in tempo più remoto, si presume che abbia posseduto anche in tempo intermedio. Questa presunzione, nell'ipotesi di usucapione, comporta l'inversione dell'onere della prova: il possessore non è tenuto a dimostrare la continuità del possesso, ma è onere della controparte provare l'intervenuta interruzione (vedi Cass.Civ., sez. II, 25.9.2002, n.
13921).
Il possesso deve dunque essere continuo; la continuità si ravvisa ogniqualvolta il possessore esplichi costantemente la signoria di fatto sul bene e lo manifesti con atti di possesso conformi alla qualità e destinazione della cosa.
È altresì necessario, perché si compia l'usucapione, che il possesso sia ininterrotto, ossia che non vi sia stata una interruzione nell'esercizio del possesso per più di un anno, per effetto dell'intervento di un terzo o di un evento naturale.
Il possesso deve altresì essere connotato, secondo l'espressa disposizione dell'art.1163 c.c., dal carattere della pacificità. Nel caso di possesso acquisito mediante violenza e clandestinamente, infatti, i termini per usucapire decorrono dal momento in cui violenza e clandestinità sono cessate. Sull'argomento la giurisprudenza ha precisato che è irrilevante che la violenza, morale o fisica, sia stata esercitata in un momento successivo all'acquisto del possesso;
a sua volta la clandestinità va riferita non agli atti che il possessore può compiere per apparire proprietario, bensì al fatto che il possesso sia stato acquistato in modo visibile e pubblicamente (Cass. Civ., 17.7.98, n. 6997).
Ulteriore requisito è la non equivocità: il possesso deve consistere, in modo certo e indubbio, nell'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di un altro diritto reale.
Infine, il possesso, così caratterizzato, deve protrarsi per un certo periodo stabilito per legge. Il legislatore ha previsto: una durata minima ventennale per l'usucapione immobiliare ordinaria ex art.1158 c.c., che può ridursi in dieci anni nell'usucapione abbreviata ex art.1159 c.c.; una durata di quindici anni (o cinque se c'è la buona fede) nell'usucapione speciale per la piccola proprietà rurale ex art. 1159 bis c.c.. L'inizio del decorso del tempo per usucapire coincide con il primo giorno successivo al possesso e termina con la consumazione dell'ultimo giorno stabilito dalla legge.
È inoltre possibile, nel determinare il tempo dell'usucapione, applicare le regole dell'accessione al possesso, consistente nella possibilità, per il possessore usucapiente, di aggiungere al proprio, il tempo del possesso sul medesimo bene del suo dante causa, secondo l'art. 1146 c.c..
Nel caso di specie, parte attrice ha dimostrato in modo chiaro di aver usucapito i beni immobili oggetto di causa, in quanto tutti i testimoni hanno confermato le circostanze indicate in citazione.
In particolare, , indifferente, ha dichiarato: Testimone_1
“sono a conoscenza dei fatti di causa in quanto abito nel Condominio Pegaso dal
1960. Ricordo da quando ho memoria che possiede indisturbatamente Parte_1
e pacificamente l'immobile sito nel mio condominio, in quanto la stessa abitava sul mio pianerottolo”
“confermo la circostanza di cui al sub 2 dell'atto di citazione degli avv.ti Cannone e
Dell'Abbate, tanto posso dire in quanto partecipa alle assemblee Parte_1 condominiali e contribuisce alle spese di manutenzione. Con riferimento alle spese sostenute per la manutenzione del cespite della signora , appare evidente Pt_1 che la stessa lo tiene in uno stato di cura dovuta alle manutenzioni periodicamente effettuate a sue spese, come del resto facciamo tutti noi condomini”.
“confermo la circostanza di cui al sub 3 dell'atto di citazione degli avv.ti Cannone e
Dell'Abbate, tanto posso dire in quanto per accedere al mio garage deve necessariamente transitare dinanzi a quello posseduto dalla e quando Parte_1 la saracinesca è aperta ho potuto constatate che lo stesso è adibito a deposito”.
Allo stesso modo, la testimone , indifferente, ha dichiarato: Testimone_2
“confermo le circostanze di cui al sub 1 e 3 dell'atto di citazione degli avv.ti Cannone
e Dell'Abbate, tanto posso dire in quanto ho lavorato come dipendente della sig.ra
nel suo negozio a far data circa dal 1989/1990. Io, in qualità di CP_14 dipendente del negozio, insieme alla signora o da sola, giornalmente mi Pt_1 recavo nel condominio Pegaso ove era collocato il deposito delle merci del negozio per andare a sistemare la merce e andarla a prendere nel momento in cui si effettuava una vendita. Le chiavi di tale immobile le aveva la signora e, in ogni caso, Pt_1 erano nel negozio perché, quando lei si assentava, noi dipendenti le potevamo usare accedere al predetto deposito”. L'Amministratore del Condominio Pegaso ha inoltre confermato che l'attrice ha versato regolarmente le quote condominiali legate all'unità oggetto di causa.
In ragione di quanto sopra, la domanda è accolta.
Le spese sono interamente compensate, attesa l'omessa opposizione dei convenuti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce – Prima Sezione Civile, definitivamente decidendo nella causa n. 5286/2024 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa:
1. Accerta e dichiara che ha acquisito la piena, assoluta ed esclusiva Parte_1 proprietà dell'immobile sito in Lecce alla via Salvatore Trinchese, censito al
Catasto Fabbricati Foglio n. 228, Particella 931, Sub. 7 piano: T classamento cat. C/6 classe 4 mq 16;
2. Ordina al Conservatore dei RR.II. di Lecce di provvedere all'annotazione della presente sentenza con esonero da ogni responsabilità;
3. Compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Lecce, 12/11/2025
Il Giudice
Dott.ssa NA LE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI LECCE
PRIMA SEZIONE CIVILE
in persona del giudice dr.ssa NA LE ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5286 del R.G.A.C.C. dell'anno 2024, trattenuta in decisione all'udienza del 12/11/2025 e vertente tra
Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. DELL'ABBATE ROSARIA e dall'avv. CANNONE
IA
ATTRICE
e
, , , CP_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4
, , , ,
[...] Controparte_5 Controparte_6 CP_7
, , , , CP_8 CP_9 CP_10 CP_11
CP_12
CONVENUTI CONTUMACI
OGGETTO: CP_13
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 12/11/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel proprio atto di citazione, ha esposto di aver esercitato il possesso Parte_1 pacifico, pubblico, ininterrotto ed ultraventennale sull'immobile sito nel Comune di Lecce alla via Salvatore Trinchese, censito al Catasto Fabbricati Foglio n. 228,
Particella 931, Sub. 7 piano: T classamento cat. C/6 classe 4 mq 16; facente parte del complesso condominiale “PEGASO”.
Esposto quanto sopra, la ricorrente ha chiesto che si dichiari il proprio acquisto ad usucapionem sulla proprietà esclusiva del bene, come identificato catastalmente.
I convenuti non si sono costituiti in giudizio e ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita in forma documentale e con prova testimoniale ed è stata trattenuta dal giudice per la decisione.
***
Va premesso in generale che l'usucapione, detta anche prescrizione acquisitiva, è disciplinata dagli artt. 1158-1167 c.p.c. e costituisce un modo di acquisto a titolo originario della proprietà o di un altro diritto reale. Con tale istituto il legislatore ha predisposto uno strumento a tutela di colui che esercita di fatto l'uso della res,
a fronte di un totale disinteresse da parte dell'effettivo proprietario della stessa.
Già dal 1988 la Corte di Cassazione, seconda Sezione Civile, ha precisato questa posizione di favore del legislatore nei confronti del possessore non titolare, nella sentenza n. 3463 del 18.5.1988.
I requisiti indispensabili perché si compia l'usucapione sono il possesso in senso tecnico da parte di chi non è titolare del diritto corrispondente e la durata dello stesso per un certo tempo stabilito dalla legge, entrambi accompagnati dall' animus rem sibi habendi (Cass. Civ., sez. II, n. 1176, del 18.2.1980).
Per possesso deve intendersi, come qualificato dall'art.1140 c.c., il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà o di altro diritto reale. Giurisprudenza e dottrina sono concordi ormai nel ritenere che, ai fini del compimento dell'usucapione, questo potere debba estrinsecarsi in un comportamento continuo, ininterrotto, pacifico, pubblico ed inequivoco (cfr Trib.
Firenze, 22.4.1998). È inoltre necessario che la signoria sul bene non sia dovuta a mera tolleranza, la quale è da ravvisarsi tutte le volte che il godimento della cosa tragga origine da spirito di condiscendenza o da ragioni di amicizia o di buon vicinato con il titolare effettivo del bene (così Cass. Civ, sez. II, 18.7.1989, n.3344).
Va poi ricordato il principio della presunzione del possesso intermedio di cui all'art.1142 c.c.: il possessore attuale che ha posseduto in tempo più remoto, si presume che abbia posseduto anche in tempo intermedio. Questa presunzione, nell'ipotesi di usucapione, comporta l'inversione dell'onere della prova: il possessore non è tenuto a dimostrare la continuità del possesso, ma è onere della controparte provare l'intervenuta interruzione (vedi Cass.Civ., sez. II, 25.9.2002, n.
13921).
Il possesso deve dunque essere continuo; la continuità si ravvisa ogniqualvolta il possessore esplichi costantemente la signoria di fatto sul bene e lo manifesti con atti di possesso conformi alla qualità e destinazione della cosa.
È altresì necessario, perché si compia l'usucapione, che il possesso sia ininterrotto, ossia che non vi sia stata una interruzione nell'esercizio del possesso per più di un anno, per effetto dell'intervento di un terzo o di un evento naturale.
Il possesso deve altresì essere connotato, secondo l'espressa disposizione dell'art.1163 c.c., dal carattere della pacificità. Nel caso di possesso acquisito mediante violenza e clandestinamente, infatti, i termini per usucapire decorrono dal momento in cui violenza e clandestinità sono cessate. Sull'argomento la giurisprudenza ha precisato che è irrilevante che la violenza, morale o fisica, sia stata esercitata in un momento successivo all'acquisto del possesso;
a sua volta la clandestinità va riferita non agli atti che il possessore può compiere per apparire proprietario, bensì al fatto che il possesso sia stato acquistato in modo visibile e pubblicamente (Cass. Civ., 17.7.98, n. 6997).
Ulteriore requisito è la non equivocità: il possesso deve consistere, in modo certo e indubbio, nell'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di un altro diritto reale.
Infine, il possesso, così caratterizzato, deve protrarsi per un certo periodo stabilito per legge. Il legislatore ha previsto: una durata minima ventennale per l'usucapione immobiliare ordinaria ex art.1158 c.c., che può ridursi in dieci anni nell'usucapione abbreviata ex art.1159 c.c.; una durata di quindici anni (o cinque se c'è la buona fede) nell'usucapione speciale per la piccola proprietà rurale ex art. 1159 bis c.c.. L'inizio del decorso del tempo per usucapire coincide con il primo giorno successivo al possesso e termina con la consumazione dell'ultimo giorno stabilito dalla legge.
È inoltre possibile, nel determinare il tempo dell'usucapione, applicare le regole dell'accessione al possesso, consistente nella possibilità, per il possessore usucapiente, di aggiungere al proprio, il tempo del possesso sul medesimo bene del suo dante causa, secondo l'art. 1146 c.c..
Nel caso di specie, parte attrice ha dimostrato in modo chiaro di aver usucapito i beni immobili oggetto di causa, in quanto tutti i testimoni hanno confermato le circostanze indicate in citazione.
In particolare, , indifferente, ha dichiarato: Testimone_1
“sono a conoscenza dei fatti di causa in quanto abito nel Condominio Pegaso dal
1960. Ricordo da quando ho memoria che possiede indisturbatamente Parte_1
e pacificamente l'immobile sito nel mio condominio, in quanto la stessa abitava sul mio pianerottolo”
“confermo la circostanza di cui al sub 2 dell'atto di citazione degli avv.ti Cannone e
Dell'Abbate, tanto posso dire in quanto partecipa alle assemblee Parte_1 condominiali e contribuisce alle spese di manutenzione. Con riferimento alle spese sostenute per la manutenzione del cespite della signora , appare evidente Pt_1 che la stessa lo tiene in uno stato di cura dovuta alle manutenzioni periodicamente effettuate a sue spese, come del resto facciamo tutti noi condomini”.
“confermo la circostanza di cui al sub 3 dell'atto di citazione degli avv.ti Cannone e
Dell'Abbate, tanto posso dire in quanto per accedere al mio garage deve necessariamente transitare dinanzi a quello posseduto dalla e quando Parte_1 la saracinesca è aperta ho potuto constatate che lo stesso è adibito a deposito”.
Allo stesso modo, la testimone , indifferente, ha dichiarato: Testimone_2
“confermo le circostanze di cui al sub 1 e 3 dell'atto di citazione degli avv.ti Cannone
e Dell'Abbate, tanto posso dire in quanto ho lavorato come dipendente della sig.ra
nel suo negozio a far data circa dal 1989/1990. Io, in qualità di CP_14 dipendente del negozio, insieme alla signora o da sola, giornalmente mi Pt_1 recavo nel condominio Pegaso ove era collocato il deposito delle merci del negozio per andare a sistemare la merce e andarla a prendere nel momento in cui si effettuava una vendita. Le chiavi di tale immobile le aveva la signora e, in ogni caso, Pt_1 erano nel negozio perché, quando lei si assentava, noi dipendenti le potevamo usare accedere al predetto deposito”. L'Amministratore del Condominio Pegaso ha inoltre confermato che l'attrice ha versato regolarmente le quote condominiali legate all'unità oggetto di causa.
In ragione di quanto sopra, la domanda è accolta.
Le spese sono interamente compensate, attesa l'omessa opposizione dei convenuti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce – Prima Sezione Civile, definitivamente decidendo nella causa n. 5286/2024 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa:
1. Accerta e dichiara che ha acquisito la piena, assoluta ed esclusiva Parte_1 proprietà dell'immobile sito in Lecce alla via Salvatore Trinchese, censito al
Catasto Fabbricati Foglio n. 228, Particella 931, Sub. 7 piano: T classamento cat. C/6 classe 4 mq 16;
2. Ordina al Conservatore dei RR.II. di Lecce di provvedere all'annotazione della presente sentenza con esonero da ogni responsabilità;
3. Compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Lecce, 12/11/2025
Il Giudice
Dott.ssa NA LE