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Sentenza 14 settembre 2025
Sentenza 14 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 14/09/2025, n. 750 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 750 |
| Data del deposito : | 14 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati dott. Filippo Leonardo Presidente dott.ssa Simona Scovotto Giudice relatore dott.ssa Federica Laino Giudice, riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 926 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2024, vertente
TRA
nato a [...] il [...], cod. fisc. , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Cosenza alla via Sabotino n. 55 presso lo studio dell'avv. Carratelli
Laura, che lo rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso introduttivo del giudizio depositato il 5.09.2024; attore
E
nata a [...] il [...], cod. fisc. , Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliata in Roma al Lungotevere dei Mellini n. 51 presso lo studio dell'avv.
Rossi Beatrice, che la rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata il 31.10.2024; convenuta con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
interventore ex lege
Oggetto: domanda di separazione personale di coniugi.
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
, con ricorso ex art. 473 bis.12 c.p.c. depositato il 5.09.2024, ha proposto Parte_1 domanda di separazione personale dalla coniuge stante il matrimonio con lei Controparte_1 contratto in Cetraro il 30.08.2001 (trascritto nei registri di stato civile del medesimo Comune al n. 30, parte II, serie A, anno 2001), in costanza del quale sono nati tre figli, il 26.08.2003, Per_1 Per
il 22.02.2005 e l'11.10.2007. A fondamento della domanda ha rilevato che, da diverso Per_3 tempo, il rapporto coniugale versa in uno stato di crisi, che ha portato ad una irrimediabile frattura della comunione materiale e spirituale sulla quale era poggiata l'unione matrimoniale ed ha reso intollerabile la prosecuzione della convivenza. Quindi, sussistendo i presupposti di cui all'art. 151
c.c., ha rassegnato le seguenti conclusioni: “1)- dichiarare la propria separazione da
[...]
; 2)- affidare il figlio minore congiuntamente ad entrambi i genitori, con CP_1 Per_3 residenza privilegiata presso la madre nella casa coniugale sita in Cetraro alla Via Amalfi, e con facoltà per il padre di visitarlo e tenerlo con sé compatibilmente con le esigenze scolastiche del minore e lavorative di entrambi i genitori, tutte le volte che il figlio lo desideri. 3)- porre a carico di entrambi i coniugi le spese per il mantenimento del figlio minore in ragione del 50% Per_3 ciascuno. Con vittoria di spese e competenze di lite”.
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero in sede, questi ha apposto il proprio visto il 9.09.2024. si è costituita in giudizio con comparsa ex art. 473 bis.16 c.p.c. depositata il Controparte_1
31.10.2024. La stessa, impugnando e contestando quanto ex adverso dedotto, ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “
1. Dichiarare la separazione personale dei sig.
e , previo riconoscimento che la stessa separazione è Parte_1 Controparte_1 addebitabile al marito e dando atto che il marito già si è allontanato dalla casa coniugale portando con sé gli oggetti personali.
2. Dichiarare che i coniugi sono autorizzati a vivere separatamente nel reciproco rispetto 3. Riconoscere alla Dott. un assegno di CP_1 separazione pari a €. 6.000,00 mensili 4. Affidare il figlio ad entrambi i genitori con Per_3 collocamento prevalente presso la madre, assegnando a questa la casa coniugale di Via Amalfi in , Cetraro 5. Il padre potrà vedere e tenere il figlio quando vorrà, compatibilmente con Per_3 le esigenze scolastiche e gli impegni extrascolastici del figlio e quelli lavorativi dei genitori. In caso di contrasto fra i genitori lo vedrà a fine settimana alterni dal venerdi' dall'uscita di scuola alla domenica sera alle 21.30, con pernotti ed un pomeriggio a settimana dall'uscita di scuola alla sera alle 21. 30, pomeriggio che, concordato con il figlio, verrà comunicato alla madre di settimana in settimana.
6. Sempre in caso di conflitto fra i genitori, terrà, inoltre, con sé il figlio
15 giorni, anche consecutivi, nel periodo estivo da comunicare entro il 31 maggio di ciascun anno.
7. In caso di disaccordo fra i genitori, il figlio minorenne trascorrerà, inoltre durante le vacanze natalizia ad anni alterni o il periodo intercorrente fra la fine dell'attività scolastica ed il 30 dicembre o il periodo intercorrente fra il 31 dicembre e la ripresa dell'attività scolastica, durante le vacanze pasquali il minore trascorrerà, sempre ad anni alterni ed in caso di disaccordo fra i coniugi o il periodo intercorrente fra la fine della attività scolastiche e la sera della domenica di Pasqua o quello intercorrente fra la sera della domenica di Pasqua alla ripresa delle attività scolastiche.
8. Porre a carico di entrambi i genitori le spese straordinarie, con riferimento al vigente Protocollo del Tribunale di Paola o a quello di Roma per l'indicazione delle stesse, del figlio concordate ed autorizzate nella misura del 66% al padre e del 33% Per_3 alla madre in ragione di diversi redditi ed in pari misura la contribuzione alle spese ordinarie che complessivamente si chiede vengano indicate in €. 1000,00, ponendo quindi a carico del Dott.
l'importo mensile di €.666,00 da corrispondere alla Dott.
9. Ordinare al Pt_1 CP_1
Dott. la restituzione dei gioielli asportati dalla casa coniugale”. Pt_1
Tenuta l'udienza di comparizione dei coniugi e disposte indagini tributarie a carico degli stessi, è stata fissata l'udienza del 10.09.2025 per la pronuncia sullo status, poi sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.. Le parti, provvedendo a tale incombente, hanno precisato le conclusioni ai fini della pronuncia della separazione, con rimessione della causa sul ruolo per il prosieguo e la definizione delle altre domande. Quindi, il Giudice relatore, con ordinanza del
12.09.2025, ha rimesso la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio.
Esaminati gli atti di causa, la domanda di separazione personale dei coniugi va accolta.
Risulta, infatti, che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile, né appare in alcun modo ripristinabile, così come la comunione materiale e spirituale tra i coniugi deve ritenersi irrimediabilmente venuta meno. Ricorrono, dunque, i presupposti di cui all'art. 151
c.c. per la pronuncia della separazione personale di e Parte_1 Controparte_1
Viste le domande proposte dalle parti, il processo deve continuare, necessitando la risoluzione delle altre questioni oggetto del contendere di approfondimenti. Quindi, con separata ordinanza, la causa va rimessa sul ruolo per il prosieguo, rimettendo alla sentenza definitiva anche il regolamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, non definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G. n. 926/2024, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi e stante il Parte_1 Controparte_1 matrimonio tra loro contratto in Cetraro il 30.08.2001 (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune al n. 30, parte II, serie A, anno 2001);
- ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Cetraro di procedere all'annotazione della sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di Cetraro per quanto di sua competenza;
- rimette la causa in istruttoria, con separata ordinanza, per il prosieguo, riservando alla sentenza definitiva anche il regolamento delle spese processuali.
Così deciso in Paola il 13.09.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott.ssa Simona Scovotto dott. Filippo Leonardo