Sentenza breve 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. V, sentenza breve 01/12/2025, n. 2654 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 2654 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02654/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01057/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 116 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1057 del 2025, proposto da
AL MA, rappresentato e difeso dall'avvocato Gabriele Licata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in Palermo, via Mariano Stabile n. 182;
per l'annullamento:
- del silenzio-rigetto formatosi sulle richieste di accesso agli atti del 20 maggio 2025;
e per l’accertamento
del diritto del ricorrente ad accedere agli atti richiesti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 novembre 2025 il dott. OL NE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in esame, notificato e depositato in data 24.06.2025, l’odierno istante ha impugnato il silenzio-diniego formatosi su due istanze di accesso agli atti, notificate al Ministero della Giustizia entrambe il 20 maggio 2025, con le quali ha chiesto di prendere visione ed estrarre copia “degli atti formati e/o detenuti dall’Amministrazione” nell’ambito dei procedimenti da lui asseritamente avviati per il pagamento di festività soppresse e di ferie non godute al momento del suo collocamento in congedo, avvenuto il 17 dicembre 2024.
Il Ministero della Giustizia, costituitosi in giudizio, ha dedotto l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso.
A questo riguardo l’Amministrazione:
1) ha rilevato la genericità e la finalità esplorativa delle istanze di accesso documentale formulate dall’istante;
2) ha negato che il ricorrente abbia “ avviato a domanda ”, mediante una “ richiesta di pagamento ” (in realtà mai formulata), un procedimento volto alla monetizzazione di tre giorni di festività soppresse da lui dichiaratamente non fruiti entro l’anno di riferimento (2023);
3) ha documentato che, con riguardo all’ulteriore istanza di accesso, con cui il ricorrente ha chiesto di prendere visione e di estrarre copia “ di tutti gli atti formati e/o detenuti e/o comunque concernenti ” il procedimento (da lui avviato con domanda del 18.12.2024) per il pagamento dell’indennità sostitutiva per ferie non godute fino al momento del suo congedo, nessun atto o documento era stato ancora formato dall’Amministrazione resistente fino alla data di proposizione del ricorso.
Alla camera di consiglio del giorno 27 novembre 2025, il ricorso è stato posto in decisione.
Tanto premesso, il ricorso non può essere accolto.
Secondo la consolidata giurisprudenza amministrativa, l'istanza di accesso agli atti deve avere ad oggetto una specifica documentazione in possesso dell'Amministrazione (indicata in modo sufficientemente preciso e circoscritto) e non può riguardare dati ed informazioni generiche relativi ad un complesso non individuato di atti di cui non si conosce neppure con certezza la consistenza, il contenuto e finanche la effettiva sussistenza, assumendo pertanto un sostanziale carattere meramente esplorativo (così, tra tante, T.A.R. Lazio-Roma, sez. IV, 22/10/2024, n.18296; T.R.G.A. Trentino-Alto Adige Trento Sez. Unica, 20/11/2020, n. 195). Ed invero, la disciplina della l. n. 241 del 1990 non può essere invocata allorché l'interessato non chieda all'amministrazione di esibire documenti di cui sia certa l'esistenza, ma piuttosto di provare se determinati atti esistono o meno (Consiglio di Stato sez. IV, 22/02/2003, n. 961).
Nel caso di specie, il ricorrente ha inviato al Ministero della Giustizia due istanze di accesso documentale con le quali ha preteso l’esibizione e l’estrazione di copia “degli atti formati e/o detenuti dall’Amministrazione” nell’ambito dei procedimenti da lui asseritamente avviati per il pagamento di festività soppresse e di ferie non godute al momento del suo collocamento in congedo.
La richiesta di accesso si appalesa del tutto generica, non avendo ad oggetto atti e documenti amministrativi esistenti e nella piena ed immediata disponibilità dell’Amministrazione, ancorché la richiesta sia riferita ad atti concernenti un procedimento che evidentemente lo riguarda personalmente.
In verità, il ricorrente non risulta avere avviato un procedimento volto alla monetizzazione di festività soppresse non fruite entro l’anno di riferimento (2023) e, in ogni caso, non ha indicato all’Amministrazione estremi e data di presentazione della presunta richiesta di pagamento in modo da orientare la ricerca e il reperimento, da parte della stessa, dei documenti di interesse. Inoltre, avuto riguardo all’altro procedimento (quello relativo alla richiesta di monetizzazione di ferie non godute), il Ministero della Giustizia ha provato con idonea documentazione che, fino alla data di proposizione del ricorso (24.06.2025), nessun atto o documento era stato ancora formato dall’Amministrazione resistente, come si evince dalla relazione e dal prospetto riepilogativo delle ferie offerti in produzione (documenti databili rispettivamente all’1 e 3 luglio 2025), non potendo pertanto esibirsi alcunché in immediato riscontro alla richiesta di accesso.
Ne deriva la non accoglibilità del presente ricorso ex art. 116 c.p.a. in quanto l’istanza di accesso documentale tacitamente rigettata era intesa non a prendere visione ed estrarre copia di documenti specifici e già esistenti, bensì a ottenere informazioni da parte della p.a. in merito allo stato del procedimento e alla relativa istruttoria.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, avuto riguardo ai minimi tariffari ex d.m. n. 55/2014 in ragione del valore della causa (indeterminabile) e tenendo anche conto della non particolare complessità del contenzioso e della concentrazione del rito nonché dell’assenza di attività difensiva attinente alla fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso, come in epigrafe proposto.
Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 1.200,00 per compensi, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 27 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
ST NC, Presidente
OL NE, Primo Referendario, Estensore
Andrea Illuminati, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OL NE | ST NC |
IL SEGRETARIO