Ordinanza cautelare 10 maggio 2024
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. IV, sentenza 09/02/2026, n. 372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 372 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00372/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00655/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 655 del 2024, proposto da -OMISSIS-S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Bonaventura Lo Duca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Agea - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, Ufficio Territoriale del Governo di Enna e Ministero dell’Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria ex lege in Catania, Via Vecchia Ognina, n. 149;
per l’annullamento
del provvedimento dell’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura prot. n. -OMISSIS-, di decadenza dei contributi erogati e intimazione di restituzione delle somme indebitamente percepite;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Agea - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, dell’Ufficio Territoriale del Governo di Enna e del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 29 gennaio 2026 la dott.ssa UE CA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
- con ricorso, ritualmente notificato e depositato, la società “-OMISSIS-S.r.l.” ha impugnato il provvedimento dell’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura prot. n. -OMISSIS-, con cui veniva disposta la decadenza dei contributi erogati e intimata la restituzione delle somme indebitamente percepite;
- resistono al ricorso le Amministrazioni intimate;
- con memoria del 9 dicembre 2025, la ricorrente ha dichiarato che il provvedimento impugnato è stato annullato in autotutela con provvedimento AGEA prot. n. -OMISSIS-;
Ritenuto, in conseguenza, che:
- debba essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, avendo il provvedimento in autotutela adottato dall’Amministrazione soddisfatto l’interesse azionato dalla parte ricorrente (cfr. Consiglio di Stato sez. V, 3 febbraio 2023, n. 1196);
- le spese di lite possano essere compensate in ragione delle peculiarità della controversia;
- sussistendo i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, occorra mandare alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente e ogni soggetto citato in sentenza;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa le spese di lite;
- manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente e ogni soggetto citato in sentenza, sussistendo i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
DI AT, Presidente FF
UE CA, Primo Referendario, Estensore
Andrea Maisano, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UE CA | DI AT |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.