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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 30/10/2025, n. 478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 478 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1162/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1162/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 30 ottobre 2025 alle ore 9.27 innanzi alla dott. Federica Manfrè, sono comparsi tramite collegamento da remoto: per il ricorrente l'avv. Bava Andrea il quale rende la dichiarazione 196 duodecies disp att. cpc per il nessuno risulta collegato alla stanza virtuale del Giudice. Controparte_1 L'avv Bava discute riportandosi al ricorso e rinuncia a presenziare alla lettura del dispositivo e della motivazione della sentenza. Richiama le conclusioni del CTU in punto di quantificazione del danno e di le Ad Plen già versate in atti. Il Giudice Previa Camera di Consiglio emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
dott. Federica Manfrè
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO SEZIONE CIVILE Ufficio del Giudice del Lavoro Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Federica Manfrè ha pronunciato ex art 429 cpc la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1162/2024 promossa da: (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BAVA ANDREA e dell'avv. Parte_1 C.F._1 BAVA LEONARDO
Parte ricorrente contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'AVVOCATURA Controparte_1 P.IVA_1 DISTRETTUALE DELLO STATO DI FIRENZE
Parte resistente
. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. , luogotenente dell'Esercito Italiano in servizio al Comando Brigata Paracadutisti Folgore di Parte_1
Livorno, ha convenuto in giudizio il per vedere accolte le seguenti conclusioni: Controparte_1
<…condannare l'Amministrazione della Difesa al riconoscimento dello status di vittima del Dovere ex art. 1 comma 564 l. 266/05 ed ex art. 603 D.Lgs 66/10 in capo al ricorrente per la patologia " Parte_1
OCCLUSIONE INTESTINALE DA NEOFORMAZIONE STENOSANTE DEL SIGMA INFILTRANTE
L'URETERE DI SINISTRA" ", ai fini della concessione a parte istante dei conseguenti benefici assistenziali di legge;
dichiarare dunque l'obbligo ex lege all'inserimento del medesimo nell'elenco ex art. 3 comma 3 Dpr 243/06 tenuto dal , per tale evento, e conseguentemente Controparte_2 condannare il al riconoscimento in favore del medesimo dei benefici assistenziali di Controparte_1 pertinenza, e specificamente 1. la speciale elargizione ex art. 5 comma 1 l. 206/04, da commisurarsi alla percentuale di invalidità complessiva nel 51% o nella percentuale anche superiore ex dpr 181/09 determinanda, in ogni caso sulla base del valore di euro 2000,00 a punto percentuale, oltre perequazione dalla data del 01.01.2003; 2. lo speciale assegno vitalizio ex art 5 commi 3 e 4 l. 206/04 (come esteso alle vittime del dovere dall'art. 2 comma 105 l. 244/07) dalla decorrenza 21.09.21, e da valere a vita ( o dalla data anche antecedente meglio vista);
3. l'assegno vitalizio ex art. 2 l. 407/98 nell'importo ex lege di euro
500,00 oltre perequazione dalla decorrenza 21.09.21, e da valere a vita ( o dalla data anche antecedente
1 meglio vista). Vinte spese, diritti ed onorari con distrazione in favore dei difensori.>>.
2. Il ricorrente ha allegato che: è in servizio dal 5.9.1988 e si è specializzato in particolare nella istallazione e manutenzione di ponti radio, oltre che nelle attività operative di combattimento in senso stretto;
in forza delle mansioni operative ha effettuato missioni in OS VI (dal 24.6.1999 al 26.8.1999) e in
Kosovo (dal 16.2.2002 al 18.4.2002), nonché numerosi servizi in poligoni di tiro;
in data 30.6.2021 gli era diagnosticata “occlusione intestinale di neoformazione stenosante del sigma infiltrante l'uretere di sinistra”; formulava dunque domanda tanto di riconoscimento di causa di servizio ed equo indennizzo che di soggetto equiparato a vittima del dovere, ma entrambe le istanze erano respinte in sede amministrativa.
3. Si è costituito in giudizio il che ha concluso per il rigetto del ricorso. Controparte_1
4. La causa, istruita per documenti e CTU medico legale, è stata discussa all'odierna udienza e decisa con sentenza con motivazione contestuale.
5. Il ricorso è infondato e non merita accoglimento per le ragioni e nei limiti che si vanno a esporre.
6. L'art. 1, della Legge n. 266/2005 ha esteso la platea degli aventi diritto ai benefici introdotti con la Legge n.
629/1973, prevedendo:
- comma 562. “Al fine della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo a tutte le vittime del dovere individuate ai sensi dei commi 563 e 564, è autorizzata la spesa annua nel limite massimo di 10 milioni di euro a decorrere dal 2006”.
- comma 563: “Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto
1980, n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni dio nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
5 e) in attività di tutela della pubblica incolumità; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità”.
- comma 564. “Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative”.
7. In particolare il regolamento attuativo – introdotto con D.P.R. n. 243/2006 in tema di natura e modalità di corresponsione delle relative provvidenze – quanto alle clausole elastiche contenute nel comma 564 prevede che per “missioni di qualunque natura” si intendono “le missioni, quali che ne siano gli scopi, autorizzate dall'autorità gerarchicamente o funzionalmente sopraordinata al dipendente”, mentre “per
2 particolari condizioni ambientali od operative” devono essere intese “le condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto”.
8. In tale quadro normativo si inserisce il d. lgs. 66/2010, di riforma del Codice dell'Ordinamento Militare, che ha istituzionalizzato, agli artt. 1905 – 1907, la disciplina delle “provvidenze ai soggetti esposti a specifici fattori di rischio”, con rimando all'art. 603 della medesima legge, secondo cui: “Al fine di pervenire al riconoscimento della causa di servizio e di adeguati indennizzi al personale italiano che, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura effettuate entro e fuori i confini nazionali, abbia contratto infermità
o patologie tumorali per le particolari condizioni ambientali od operative, al personale impiegato nei poligoni di tiro e nei siti dove vengono stoccati munizionamenti, nonché al personale civile italiano nei teatri operativi all'estero e nelle zone adiacenti alle basi militari sul territorio nazionale, che abbia contratto le stesse infermità o patologie tumorali connesse alle medesime condizioni ambientali, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2008-2010. In caso di decesso a seguito delle citate infermità o patologie tumorali, l'indennizzo è corrisposto al coniuge, al convivente, ai figli superstiti, ai genitori, nonché ai fratelli conviventi e a carico qualora siano gli unici superstiti”.
9. Infine con il T.U. n. 90/2010 è stato introdotto un apposito sistema di tutele per i soggetti che, per cause di servizio, risultino esposti a rischi particolari di contrarre patologie tumorali per contaminazione da nanoparticelle di metalli pesanti, con previsione di uno specifico capo per i “Soggetti che hanno contratto infermità o patologie tumorali per particolari condizioni ambientali od operative”.
10. In particolare, secondo l'art. 1078, “Ai fini del presente capo, si intendono: a) per missioni di qualunque natura, le attività istituzionali di servizio proprie delle Forze armate e di polizia, quali che ne siano gli scopi, svolte entro e fuori del territorio nazionale, autorizzate dall'autorità gerarchicamente o funzionalmente sopra ordinata al dipendente;
b) per teatro operativo all'estero, l'area al di fuori del territorio nazionale ove, a seguito di eventi conflittuali, è stato o è ancora presente personale delle Forze armate e di polizia italiane nel quadro delle missioni internazionali e di aiuto umanitario;
c) per nanoparticelle di metalli pesanti, un particolato ultrafine formato da aggregati atomici o molecolari con un diametro compreso, indicativamente, fra 2 e 200 nm., contenente elementi chimici metallici con alta massa atomica ed elevata densità (indicativamente " 4000 Kg/m³), quali il mercurio (Hg), il cadmio (Cd),
l'arsenico (As), il cromo (Cr), il tallio (Tl), il piombo (Pb), il rame (Cu) e lo zinco (Zn), e anche i metalli di transizione quali i lantanoidi e gli attinoidi (tra questi uranio e plutonio); d) per particolari condizioni ambientali od operative, le condizioni comunque implicanti l'esistenza o il sopravvenire di circostanze straordinarie o fatti di servizio che, anche per effetto di successivi riscontri, hanno
3 esposto il personale militare e civile a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto;
e) per medesime condizioni ambientali, le condizioni comunque implicanti l'esistenza o anche il sopravvenire di circostanze straordinarie che, anche per effetto di successivi riscontri, hanno esposto il cittadino a un rischio generico aggravato”.
11. Secondo l'art. 1079, invece, “l. Ai soggetti di cui all'articolo 603 del codice è corrisposta l'elargizione di cui agli articoli 6 della legge 13 agosto 1980, n. 466, l e 4 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, l della legge 23 novembre 1998, n. 407, e 5, commi 1, 2 e 5, della legge 3 agosto 2004, n. 206, quando le condizioni di cui all'articolo 1078, comma l, lettere d) ed e), ivi comprese l'esposizione e l'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e la dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte da esplosione di materiale bellico, hanno costituito la causa ovvero la concausa efficiente e determinante delle infermità o patologie tumorali permanentemente invalidanti o da cui è conseguito il decesso.
2. I soggetti di cui al comma 1 sono: a) il personale militare e civile italiano impiegato nelle missioni di qualunque natura;
b) il personale militare e civile italiano impiegato nei poligoni di tiro e nei siti in cui vengono stoccati munizionamenti;
c) il personale militare e civile italiano impiegato nei teatri operativi all'estero e nelle aree di cui alle lettere a) e b) (…)”.
12. Ebbene, come evidenziato dal più recente orientamento della Suprema Corte, riconosce, dunque, una tutela indennitaria a chi abbia contratto un'infermità verosimilmente riconducibile alle particolari condizioni ambientali ed operative. Di tali condizioni, l'esposizione e l'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e la dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte da esplosione di materiale bellico costituiscono solo un possibile aspetto (in tal senso, Consiglio di Stato, sezione seconda, sentenza 20 aprile 2022, n. 2991). 4.– Nell'interpretazione della descritta normativa di settore, invocata a sostegno delle domande, questa Corte ha già affermato che «il complesso di tali previsioni rende evidente la consapevolezza del legislatore, sulla base delle conoscenze scientifiche via via emerse, del carattere fortemente nocivo derivante dalla esposizione alle nanoparticelle ivi descritte e degli effetti della stessa esposizione, correlandovi il riconoscimento dei benefici di cui si discute;
il citato dato normativo, come si è riportato, richiede che la dispersione nell'ambiente abbia costituito “la causa ovvero la concausa efficiente e determinante delle menomazioni” ed è questo il punto che va correttamente interpretato;
non può non attribuirsi a tale espressione il senso di porre in favore di chi richiede le prestazioni assistenziali in parola, e si è trovato nelle situazioni di vicinanza all'ambiente nocivo dettagliatamente descritte dalla medesima disposizione, una presunzione di sussistenza del nesso causale tra la malattia contratta e l'esposizione all'ambiente descritto dalla norma;
i destinatari della tutela, infatti, si trovano all'interno di una platea selezionata dagli artt. 1078 e
1079 cit., in ragione del rischio specifico di esposizione, e sono tali disposizioni, come sovente avviene nei
4 sistemi di sicurezza sociale basati sulla rilevanza epidemiologica della peculiare relazione che si pone tra talune attività e certe malattie, che incide sulla disciplina dell'accertamento del nesso causale;
i destinatari della fattispecie in esame devono provare i fatti e cioè di essersi trovati in uno degli ambienti selezionati dal legislatore nel quale in concreto si è verificato l'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito ed è quindi avvenuta la dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte da esplosione di materiale bellico e tali circostanze fanno di per sé presumere la dipendenza della forma tumorale contratta dall'esposizione all'uranio impoverito, pur essendo naturalmente possibile fornire la prova contraria» (Cass., sez. lav., 14 marzo 2023, n.
7409). Una volta che sia acclarata l'effettiva esposizione all'uranio impoverito o alle altre sostanze nocive, si deve presumere il nesso causale con la patologia tumorale (Cass., sez. lav., 1° febbraio
2024, n. 2996, punti 12, 13, 14 e 15 del Considerato). Incombe sull'amministrazione che neghi il beneficio la prova contraria, che attiene al decorso eziologico alternativo della patologia denunciata (Cass., sez. lav., 10 aprile 2024, n. 9641, in coerenza con la citata ordinanza n. 7409 del
2023). 5.– La sentenza impugnata, nel far gravare sul militare l'onere della prova del nesso eziologico tra il servizio svolto e l'infermità tumorale, si è discostata dai principi di diritto enunciati da questa Corte… La
Corte di merito ha ritenuto di dirimere la controversia secondo un paradigma normativo, che pretermette il carattere indennitario della provvidenza richiesta e vanifica la presunzione di dipendenza causale, disposta dalla legge allo scopo di apprestare una speciale tutela anche sul versante probatorio… 6.– Il ricorso, in definitiva, è accolto. 7.– La sentenza d'appello va cassata. La causa dev'essere rinviata alla
Corte d'appello di Bologna, che, in diversa composizione, si uniformerà ai principi di diritto ribaditi nella presente sentenza e rinnoverà la disamina della fattispecie controversa alla stregua della presunzione di dipendenza del rapporto eziologico e della conseguente necessità che sia l'amministrazione a fornire rigorosa prova contraria, idonea a vincere la predetta presunzione>> (Cass. 17017/2024 resa con riferimento ad una vicenda sovrapponibile a quella di cui è causa, relativa alla domanda di riconoscimento dello status di vittima del dovere e dei relativi benefici;
cfr anche Cass. 7409/23, Cass. 6491/2024 e Cass.
12595/2024).
13. Nel caso di specie parte ricorrente, quanto all'esposizione all'uranio impoverito e alle altre sostanze nocive, ha allegato del tutto genericamente che:
- durante la missione in OS-VI dal 24.6.1999 al 26.8.1999 ha alloggiato in un pericolante edificio nella zona Zetra di Sarajevo i cui piani più alti erano stati colpiti da attacchi aerei;
il suo alloggio era circondato da laterizi e polveri provenienti dagli edifici distrutti;
in ragione della suo ruolo di comandante di squadra ponti radio, si spostava nel territorio con mezzi telonati attraverso non meglio precisati villaggi bombardati e di conseguenza veniva a respirare “il pulviscolo delle zone
5 bombardate”;
- durante invece la missione in Kosovo dal 16.2.2002 al 18.4.2002, per motivi di servizio usciva dalla
Base circa due volte a settimana, attraversando luoghi che avevano subito pesanti bombardamenti che le truppe Nato avevano organizzato per fare ritirare le forze di occupazioni serbe;
ha mangiato cibo reperito in loco e ha bevuto, come gli altri militari, l'acqua disponibile nelle zone bombardate;
solo anni più tardi il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri ha diffuso un'informativa che avvisava dell'esistenza di contaminazione di nanoparticelle di metalli pesanti di cibo e acqua quale conseguenza dei bombardamenti del 1999;
- ha svolto numerosi servizi in poligoni di tiro in ragione delle mansioni operative.
14. Le generiche e non sufficientemente circostanziate allegazioni in fatto sopra riportate, in assenza di ulteriori elementi probatori circa l'effettiva situazione concreta in cui il ricorrente si è trovato ad operare nel corso delle missioni estere, non paiono sufficienti a dimostrare la concreta esposizione del ricorrente all'uranio impoverito e alle altre nanoparticelle nocive e, conseguentemente, a integrare la presunzione di legge e l'inversione dell'onere probatorio analizzato dalla Suprema Corte.
15. Né d'altro canto può essere valorizzato in tal senso il fonogramma dell'Arma dei Carabinieri di cui all'allegato 6 ter allegato al ricorso in quanto nel medesimo si fa riferimento, ancora una volta genericamente, ad una “vasta area di contaminazione ambientale/alimentare in Kosovo”, area che non è dato sapere se sia o meno quella in cui il ricorrente si è trovato ad operare e di cui asserisce di aver consumato i prodotti alimentari e l'acqua.
16. Tanto basta per il rigetto del ricorso.
17. L'oggettiva difficoltà probatoria in ordine alla concreta esposizione alle sostanze nocive costituisce grave ed eccezionale ragione per la compensazione delle spese di lite, escluse quelle per la CTU medico-legale che, liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta il ricorso;
- pone definitivamente a carico di parte ricorrente le spese per la CTU medico-legale liquidate con separato decreto;
- compensa per il resto le spese di lite fra le parti.
Livorno, 30 ottobre 2025
Il Giudice dott. Federica Manfrè
6
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1162/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 30 ottobre 2025 alle ore 9.27 innanzi alla dott. Federica Manfrè, sono comparsi tramite collegamento da remoto: per il ricorrente l'avv. Bava Andrea il quale rende la dichiarazione 196 duodecies disp att. cpc per il nessuno risulta collegato alla stanza virtuale del Giudice. Controparte_1 L'avv Bava discute riportandosi al ricorso e rinuncia a presenziare alla lettura del dispositivo e della motivazione della sentenza. Richiama le conclusioni del CTU in punto di quantificazione del danno e di le Ad Plen già versate in atti. Il Giudice Previa Camera di Consiglio emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
dott. Federica Manfrè
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO SEZIONE CIVILE Ufficio del Giudice del Lavoro Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Federica Manfrè ha pronunciato ex art 429 cpc la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1162/2024 promossa da: (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BAVA ANDREA e dell'avv. Parte_1 C.F._1 BAVA LEONARDO
Parte ricorrente contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'AVVOCATURA Controparte_1 P.IVA_1 DISTRETTUALE DELLO STATO DI FIRENZE
Parte resistente
. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. , luogotenente dell'Esercito Italiano in servizio al Comando Brigata Paracadutisti Folgore di Parte_1
Livorno, ha convenuto in giudizio il per vedere accolte le seguenti conclusioni: Controparte_1
<…condannare l'Amministrazione della Difesa al riconoscimento dello status di vittima del Dovere ex art. 1 comma 564 l. 266/05 ed ex art. 603 D.Lgs 66/10 in capo al ricorrente per la patologia " Parte_1
OCCLUSIONE INTESTINALE DA NEOFORMAZIONE STENOSANTE DEL SIGMA INFILTRANTE
L'URETERE DI SINISTRA" ", ai fini della concessione a parte istante dei conseguenti benefici assistenziali di legge;
dichiarare dunque l'obbligo ex lege all'inserimento del medesimo nell'elenco ex art. 3 comma 3 Dpr 243/06 tenuto dal , per tale evento, e conseguentemente Controparte_2 condannare il al riconoscimento in favore del medesimo dei benefici assistenziali di Controparte_1 pertinenza, e specificamente 1. la speciale elargizione ex art. 5 comma 1 l. 206/04, da commisurarsi alla percentuale di invalidità complessiva nel 51% o nella percentuale anche superiore ex dpr 181/09 determinanda, in ogni caso sulla base del valore di euro 2000,00 a punto percentuale, oltre perequazione dalla data del 01.01.2003; 2. lo speciale assegno vitalizio ex art 5 commi 3 e 4 l. 206/04 (come esteso alle vittime del dovere dall'art. 2 comma 105 l. 244/07) dalla decorrenza 21.09.21, e da valere a vita ( o dalla data anche antecedente meglio vista);
3. l'assegno vitalizio ex art. 2 l. 407/98 nell'importo ex lege di euro
500,00 oltre perequazione dalla decorrenza 21.09.21, e da valere a vita ( o dalla data anche antecedente
1 meglio vista). Vinte spese, diritti ed onorari con distrazione in favore dei difensori.>>.
2. Il ricorrente ha allegato che: è in servizio dal 5.9.1988 e si è specializzato in particolare nella istallazione e manutenzione di ponti radio, oltre che nelle attività operative di combattimento in senso stretto;
in forza delle mansioni operative ha effettuato missioni in OS VI (dal 24.6.1999 al 26.8.1999) e in
Kosovo (dal 16.2.2002 al 18.4.2002), nonché numerosi servizi in poligoni di tiro;
in data 30.6.2021 gli era diagnosticata “occlusione intestinale di neoformazione stenosante del sigma infiltrante l'uretere di sinistra”; formulava dunque domanda tanto di riconoscimento di causa di servizio ed equo indennizzo che di soggetto equiparato a vittima del dovere, ma entrambe le istanze erano respinte in sede amministrativa.
3. Si è costituito in giudizio il che ha concluso per il rigetto del ricorso. Controparte_1
4. La causa, istruita per documenti e CTU medico legale, è stata discussa all'odierna udienza e decisa con sentenza con motivazione contestuale.
5. Il ricorso è infondato e non merita accoglimento per le ragioni e nei limiti che si vanno a esporre.
6. L'art. 1, della Legge n. 266/2005 ha esteso la platea degli aventi diritto ai benefici introdotti con la Legge n.
629/1973, prevedendo:
- comma 562. “Al fine della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo a tutte le vittime del dovere individuate ai sensi dei commi 563 e 564, è autorizzata la spesa annua nel limite massimo di 10 milioni di euro a decorrere dal 2006”.
- comma 563: “Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto
1980, n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni dio nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
5 e) in attività di tutela della pubblica incolumità; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità”.
- comma 564. “Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative”.
7. In particolare il regolamento attuativo – introdotto con D.P.R. n. 243/2006 in tema di natura e modalità di corresponsione delle relative provvidenze – quanto alle clausole elastiche contenute nel comma 564 prevede che per “missioni di qualunque natura” si intendono “le missioni, quali che ne siano gli scopi, autorizzate dall'autorità gerarchicamente o funzionalmente sopraordinata al dipendente”, mentre “per
2 particolari condizioni ambientali od operative” devono essere intese “le condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto”.
8. In tale quadro normativo si inserisce il d. lgs. 66/2010, di riforma del Codice dell'Ordinamento Militare, che ha istituzionalizzato, agli artt. 1905 – 1907, la disciplina delle “provvidenze ai soggetti esposti a specifici fattori di rischio”, con rimando all'art. 603 della medesima legge, secondo cui: “Al fine di pervenire al riconoscimento della causa di servizio e di adeguati indennizzi al personale italiano che, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura effettuate entro e fuori i confini nazionali, abbia contratto infermità
o patologie tumorali per le particolari condizioni ambientali od operative, al personale impiegato nei poligoni di tiro e nei siti dove vengono stoccati munizionamenti, nonché al personale civile italiano nei teatri operativi all'estero e nelle zone adiacenti alle basi militari sul territorio nazionale, che abbia contratto le stesse infermità o patologie tumorali connesse alle medesime condizioni ambientali, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2008-2010. In caso di decesso a seguito delle citate infermità o patologie tumorali, l'indennizzo è corrisposto al coniuge, al convivente, ai figli superstiti, ai genitori, nonché ai fratelli conviventi e a carico qualora siano gli unici superstiti”.
9. Infine con il T.U. n. 90/2010 è stato introdotto un apposito sistema di tutele per i soggetti che, per cause di servizio, risultino esposti a rischi particolari di contrarre patologie tumorali per contaminazione da nanoparticelle di metalli pesanti, con previsione di uno specifico capo per i “Soggetti che hanno contratto infermità o patologie tumorali per particolari condizioni ambientali od operative”.
10. In particolare, secondo l'art. 1078, “Ai fini del presente capo, si intendono: a) per missioni di qualunque natura, le attività istituzionali di servizio proprie delle Forze armate e di polizia, quali che ne siano gli scopi, svolte entro e fuori del territorio nazionale, autorizzate dall'autorità gerarchicamente o funzionalmente sopra ordinata al dipendente;
b) per teatro operativo all'estero, l'area al di fuori del territorio nazionale ove, a seguito di eventi conflittuali, è stato o è ancora presente personale delle Forze armate e di polizia italiane nel quadro delle missioni internazionali e di aiuto umanitario;
c) per nanoparticelle di metalli pesanti, un particolato ultrafine formato da aggregati atomici o molecolari con un diametro compreso, indicativamente, fra 2 e 200 nm., contenente elementi chimici metallici con alta massa atomica ed elevata densità (indicativamente " 4000 Kg/m³), quali il mercurio (Hg), il cadmio (Cd),
l'arsenico (As), il cromo (Cr), il tallio (Tl), il piombo (Pb), il rame (Cu) e lo zinco (Zn), e anche i metalli di transizione quali i lantanoidi e gli attinoidi (tra questi uranio e plutonio); d) per particolari condizioni ambientali od operative, le condizioni comunque implicanti l'esistenza o il sopravvenire di circostanze straordinarie o fatti di servizio che, anche per effetto di successivi riscontri, hanno
3 esposto il personale militare e civile a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto;
e) per medesime condizioni ambientali, le condizioni comunque implicanti l'esistenza o anche il sopravvenire di circostanze straordinarie che, anche per effetto di successivi riscontri, hanno esposto il cittadino a un rischio generico aggravato”.
11. Secondo l'art. 1079, invece, “l. Ai soggetti di cui all'articolo 603 del codice è corrisposta l'elargizione di cui agli articoli 6 della legge 13 agosto 1980, n. 466, l e 4 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, l della legge 23 novembre 1998, n. 407, e 5, commi 1, 2 e 5, della legge 3 agosto 2004, n. 206, quando le condizioni di cui all'articolo 1078, comma l, lettere d) ed e), ivi comprese l'esposizione e l'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e la dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte da esplosione di materiale bellico, hanno costituito la causa ovvero la concausa efficiente e determinante delle infermità o patologie tumorali permanentemente invalidanti o da cui è conseguito il decesso.
2. I soggetti di cui al comma 1 sono: a) il personale militare e civile italiano impiegato nelle missioni di qualunque natura;
b) il personale militare e civile italiano impiegato nei poligoni di tiro e nei siti in cui vengono stoccati munizionamenti;
c) il personale militare e civile italiano impiegato nei teatri operativi all'estero e nelle aree di cui alle lettere a) e b) (…)”.
12. Ebbene, come evidenziato dal più recente orientamento della Suprema Corte, riconosce, dunque, una tutela indennitaria a chi abbia contratto un'infermità verosimilmente riconducibile alle particolari condizioni ambientali ed operative. Di tali condizioni, l'esposizione e l'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e la dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte da esplosione di materiale bellico costituiscono solo un possibile aspetto (in tal senso, Consiglio di Stato, sezione seconda, sentenza 20 aprile 2022, n. 2991). 4.– Nell'interpretazione della descritta normativa di settore, invocata a sostegno delle domande, questa Corte ha già affermato che «il complesso di tali previsioni rende evidente la consapevolezza del legislatore, sulla base delle conoscenze scientifiche via via emerse, del carattere fortemente nocivo derivante dalla esposizione alle nanoparticelle ivi descritte e degli effetti della stessa esposizione, correlandovi il riconoscimento dei benefici di cui si discute;
il citato dato normativo, come si è riportato, richiede che la dispersione nell'ambiente abbia costituito “la causa ovvero la concausa efficiente e determinante delle menomazioni” ed è questo il punto che va correttamente interpretato;
non può non attribuirsi a tale espressione il senso di porre in favore di chi richiede le prestazioni assistenziali in parola, e si è trovato nelle situazioni di vicinanza all'ambiente nocivo dettagliatamente descritte dalla medesima disposizione, una presunzione di sussistenza del nesso causale tra la malattia contratta e l'esposizione all'ambiente descritto dalla norma;
i destinatari della tutela, infatti, si trovano all'interno di una platea selezionata dagli artt. 1078 e
1079 cit., in ragione del rischio specifico di esposizione, e sono tali disposizioni, come sovente avviene nei
4 sistemi di sicurezza sociale basati sulla rilevanza epidemiologica della peculiare relazione che si pone tra talune attività e certe malattie, che incide sulla disciplina dell'accertamento del nesso causale;
i destinatari della fattispecie in esame devono provare i fatti e cioè di essersi trovati in uno degli ambienti selezionati dal legislatore nel quale in concreto si è verificato l'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito ed è quindi avvenuta la dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte da esplosione di materiale bellico e tali circostanze fanno di per sé presumere la dipendenza della forma tumorale contratta dall'esposizione all'uranio impoverito, pur essendo naturalmente possibile fornire la prova contraria» (Cass., sez. lav., 14 marzo 2023, n.
7409). Una volta che sia acclarata l'effettiva esposizione all'uranio impoverito o alle altre sostanze nocive, si deve presumere il nesso causale con la patologia tumorale (Cass., sez. lav., 1° febbraio
2024, n. 2996, punti 12, 13, 14 e 15 del Considerato). Incombe sull'amministrazione che neghi il beneficio la prova contraria, che attiene al decorso eziologico alternativo della patologia denunciata (Cass., sez. lav., 10 aprile 2024, n. 9641, in coerenza con la citata ordinanza n. 7409 del
2023). 5.– La sentenza impugnata, nel far gravare sul militare l'onere della prova del nesso eziologico tra il servizio svolto e l'infermità tumorale, si è discostata dai principi di diritto enunciati da questa Corte… La
Corte di merito ha ritenuto di dirimere la controversia secondo un paradigma normativo, che pretermette il carattere indennitario della provvidenza richiesta e vanifica la presunzione di dipendenza causale, disposta dalla legge allo scopo di apprestare una speciale tutela anche sul versante probatorio… 6.– Il ricorso, in definitiva, è accolto. 7.– La sentenza d'appello va cassata. La causa dev'essere rinviata alla
Corte d'appello di Bologna, che, in diversa composizione, si uniformerà ai principi di diritto ribaditi nella presente sentenza e rinnoverà la disamina della fattispecie controversa alla stregua della presunzione di dipendenza del rapporto eziologico e della conseguente necessità che sia l'amministrazione a fornire rigorosa prova contraria, idonea a vincere la predetta presunzione>> (Cass. 17017/2024 resa con riferimento ad una vicenda sovrapponibile a quella di cui è causa, relativa alla domanda di riconoscimento dello status di vittima del dovere e dei relativi benefici;
cfr anche Cass. 7409/23, Cass. 6491/2024 e Cass.
12595/2024).
13. Nel caso di specie parte ricorrente, quanto all'esposizione all'uranio impoverito e alle altre sostanze nocive, ha allegato del tutto genericamente che:
- durante la missione in OS-VI dal 24.6.1999 al 26.8.1999 ha alloggiato in un pericolante edificio nella zona Zetra di Sarajevo i cui piani più alti erano stati colpiti da attacchi aerei;
il suo alloggio era circondato da laterizi e polveri provenienti dagli edifici distrutti;
in ragione della suo ruolo di comandante di squadra ponti radio, si spostava nel territorio con mezzi telonati attraverso non meglio precisati villaggi bombardati e di conseguenza veniva a respirare “il pulviscolo delle zone
5 bombardate”;
- durante invece la missione in Kosovo dal 16.2.2002 al 18.4.2002, per motivi di servizio usciva dalla
Base circa due volte a settimana, attraversando luoghi che avevano subito pesanti bombardamenti che le truppe Nato avevano organizzato per fare ritirare le forze di occupazioni serbe;
ha mangiato cibo reperito in loco e ha bevuto, come gli altri militari, l'acqua disponibile nelle zone bombardate;
solo anni più tardi il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri ha diffuso un'informativa che avvisava dell'esistenza di contaminazione di nanoparticelle di metalli pesanti di cibo e acqua quale conseguenza dei bombardamenti del 1999;
- ha svolto numerosi servizi in poligoni di tiro in ragione delle mansioni operative.
14. Le generiche e non sufficientemente circostanziate allegazioni in fatto sopra riportate, in assenza di ulteriori elementi probatori circa l'effettiva situazione concreta in cui il ricorrente si è trovato ad operare nel corso delle missioni estere, non paiono sufficienti a dimostrare la concreta esposizione del ricorrente all'uranio impoverito e alle altre nanoparticelle nocive e, conseguentemente, a integrare la presunzione di legge e l'inversione dell'onere probatorio analizzato dalla Suprema Corte.
15. Né d'altro canto può essere valorizzato in tal senso il fonogramma dell'Arma dei Carabinieri di cui all'allegato 6 ter allegato al ricorso in quanto nel medesimo si fa riferimento, ancora una volta genericamente, ad una “vasta area di contaminazione ambientale/alimentare in Kosovo”, area che non è dato sapere se sia o meno quella in cui il ricorrente si è trovato ad operare e di cui asserisce di aver consumato i prodotti alimentari e l'acqua.
16. Tanto basta per il rigetto del ricorso.
17. L'oggettiva difficoltà probatoria in ordine alla concreta esposizione alle sostanze nocive costituisce grave ed eccezionale ragione per la compensazione delle spese di lite, escluse quelle per la CTU medico-legale che, liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta il ricorso;
- pone definitivamente a carico di parte ricorrente le spese per la CTU medico-legale liquidate con separato decreto;
- compensa per il resto le spese di lite fra le parti.
Livorno, 30 ottobre 2025
Il Giudice dott. Federica Manfrè
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