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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 22/04/2025, n. 84 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 84 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4/2025 procedimento unitario
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
FALLIMENTARE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Maria Novella Legnaioli Presidente dott. Rosa Selvarolo Giudice relatore dott. Cristian Soscia Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 4 /2025, promosso da:
nato a [...] il [...] e residente a [...], Parte_1
Via Tosco Romagnola Nord n. 9 rappresentato e difeso dall'avv.to Camilla Bozzo e assistito dalla dott.ssa Laura Germinara
DEBITORE ISTANTE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato in data 7-1-2025, il signor ha avanzato la domanda di apertura Parte_1
della propria Liquidazione controllata, ai sensi degli artt. 268 e segg. del Codice della Crisi di Impresa, alla quale è stata allegata la relazione, redatta dall'O.C.C., il dottor che espone una Controparte_1 valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore.
Dalla documentazione prodotta e delle attestazioni rese emerge preliminarmente che sussiste la competenza a decidere del Tribunale di Firenze ai sensi dell'art. 27, comma 2, del Codice della Crisi atteso che il debitore ha la propria residenza, che coincide con il centro principale dei suoi interessi, a
UP NT.
pagina 1 di 7 Risulta, altresì, che il ricorrente non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale, ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.
Il signor come emerge dalla documentazione allegata al ricorso oltre che dalla Parte_1
relazione del gestore, ha svolto attività imprenditoriale prima con la società Edil 2000 dei Fratelli
IA NI & C snc e poi con l'impresa individuale R-I- Costruzioni e restauri edili di
[...]
che sono state cancellate dal registro delle imprese rispettivamente il 6-2-2015 ed il 16-3- Pt_1
2015 e che, quindi, non sono più assoggettabili a procedura di liquidazione giudiziale essendo decorso oltre un anno dalla cancellazione.
Allo stato il signor presta l'attività di lavoratore subordinato a tempo indeterminato Parte_1
dal 2-10-2023 presso la società Generale Servizi srl percependo uno stipendio mensile di € 2.300 circa netto.
Dalla ricostruzione compiuta dal debitore e confermata dal gestore, il ricorrente versa in una situazione di sovraindebitamento secondo la definizione di cui all'art. 2, 1° comma, lett. c), del Codice della Crisi.
Risulta, infatti, che il signor può contate, allo stato, sul seguente attivo patrimoniale: Parte_1
- la piena proprietà su ½ di terreno agricolo sito in comune di UP NT avente un'estensione di mq 59 ad uso seminativo arboreo: l'altro comproprietario è il fratello IA
NI. Da una più approfondita verifica tale terreno sembrerebbe ceduto alla signora il 2-4- Per_1
2013 al prezzo di € 400;
- autovettura Renault tg DW269WE, immatricolata il 16-10-2009 e con Km 209.840, del valore di €
3.000 circa sulla base delle quotazioni della rivista Quattroruote;
- diritto di abitazione sulla casa familiare sita in UP NT alla via Tosco Romagnola n° 9
n° 9: la proprietà nuda è stata venduta dallo alla moglie signora prima ancora della Pt_1 Per_1
separazione il 7-5-2013 al prezzo di € 90.000, che, dall'atto notarile, risulterebbe essere stato pagato regolarmente con un bonifico.
- trattorino tosaerba ST XD 150 HD acquistato il 16-5-2023 al prezzo di € 2.725, a cui, peraltro, potrebbe essere rivenduto stanti le ottime condizioni di manutenzione;
pagina 2 di 7 - mensilità dello stipendio che ammonta ad € 2.300 circa per mese e trattamento di fine rapporto che ammonta allo stato ad € 615,26 non acquisibile alla procedura se non nei casi previsti dalla legge ed al più nella misura di un quinto;
- 2 emolumenti annui erogati dalla dell'importo di € 1.800 ciascuno a titolo di gratifica Parte_2
natalizia e di remunerazione delle ferie e dei permessi maturati che potrebbero essere posti a disposizione dei creditori;
- disponibilità liquide giacenti sul conto corrente bancario aperto presso il Banco NT del
Mugello n° 08325 37921 che ammontava alla data del 21-5-2024 ad € 1.148,56 che il signor Pt_1
vorrebbe trattenere per far fronte alle immediate esigenze della vita quotidiana
A fronte di tale attivo il ricorrente ha passività esclusivamente erariali per complessivi € 88.893,21 di cui:
- € 1.976,40 in prededuzione per spese afferenti la presente procedura;
- € 5.268,04 in privilegio ex art 2751 bis n° 2 c.c. per il compenso dei professionisti che hanno assistito il debitore
- € 63.662,42 per debiti nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione per iscrizione a ruolo in linea capitale;
- € 12.547,97 per interessi di mora, somme aggiuntive ed interessi di rateizzazione;
- € 5.438,38 per oneri, diritti e quote tra cui anche gli aggi.
Il ricorrente risulta avere rilasciato in data 8-3-2022 una garanzia fideiussoria in favore della figlia per l'acquisto di un'autovettura e relativa ad un debito che, allo stato ammonta ad € 1.895: le rate dell'importo di € 379 mensili, fino a questo momento, risultano tutte regolarmente saldate dalla debitrice principale cosicchè non vi è stata alcuna escussione della garanzia.
Il signor , nel corso di una negoziazione assistita, ha concordato il pagamento alla moglie e alle Pt_1
figlie dell'importo complessivo di € 900 per il mantenimento in conseguenza della separazione( di cui
€ 200 per la signora ed € 350 per ciascuna delle figlie) oltre al 50% delle spese straordinarie: il Per_1
gestore della crisi ha riscontrato che dai conti del debitore non emerge alcuna erogazione di denaro, tuttavia, la debitoria non si incrementa atteso che vi è in atti una esplicita dichiarazione della signora che attesta l'inesistenza di debiti nei suoi confronti. Per_1
pagina 3 di 7 Appare di tutta evidenza che, a fronte dell'attivo rappresentato sostanzialmente dall'entrata costante di
€ 2.300 il signor è in grado di sostenere le spese di mantenimento del proprio nucleo familiare Pt_1 che ammontano ad € 1.880.64.
Egli, infatti, continua ad occupare una parte dell'immobile di cui ha conservato il diritto di abitazione e convive con la ex moglie che è disoccupata, con la figlia che è maggiorenne Parte_3 Per_2 ed ha un lavoro a tempo indeterminato con uno stipendio medio mensile di € 998 e la figlia che Per_3
lavora come apprendista con contratto a tempo determinato ed una paga di € 746 mensili circa.
Gli introiti delle figlie oltre al suo stipendio permettono al debitore di sostenere le spese afferenti la vita quotidiana , ma chiaramente non gli consentono di far fronte all'ingente debitoria che grava su di lui nei confronti dell'Erario.
Il debitore, quindi, ha previsto che ai creditori sia destinato l'avanzo di € 419,36 che si crea tra entrate e uscite familiari ed il provento che si ottiene dalla liquidazione dei propri beni con particolare riguardo al trattorino.
A tale proposito, il gestore ha precisato che, in considerazione dell'attività lavorativa e del reddito percepito dalle figlie, appare coerente con la situazione complessiva che venga richiesta una rideterminazione dell'assegno di mantenimento per le figlie, ma anche per la moglie laddove muti la situazione lavorativa della stessa e che vengano ripartire tra gli occupanti talune spese afferenti l'abitazione occupata da tutti.
In tal modo per i creditori ci sarebbe una maggiore soddisfazione, atteso che, alla luce dei conteggi del gestore, le somme che potrebbero essere destinate ai creditori ammonterebbero ad € 1050 mensili: appare evidente, tuttavia, che tale rideterminazione necessita di un provvedimento di modifica dell'assegno di mantenimento da parte del giudice che ha stabilito la misura attuale dell'emolumento.
La situazione di sovraindebitamento appare conclamata e, sebbene, non rilevi ai fini dell'apertura della procedura, ma solo in seguito sull'esdebitazione, si evidenzia che la stessa ha avuto origine in conseguenza:
- dell'attività d'impresa esercitata inizialmente con la società Edil 2000 dei Fratelli IA NI
&C snc che è stata sciolta e messa in liquidazione nell'anno 2010 in conseguenza delle gravi malattie che avevano colpito prima la madre del debitore istante e poi il padre IA IO Persona_4
e che aveva costretto i soci a trascurare l'attività d'impresa;
- dell'attività d'impresa esercitata, quale imprenditore individuale, sotto l'insegna “ R.I. Costruzioni e restauri edili di che è cessata quando è intervenuta la separazione del ricorrente dalla Parte_1
moglie . Parte_3
pagina 4 di 7 L'OCC ha, infine, riscontrato che non vi sono stati atti in frode ai creditori, che il ricorso risulta corredato da documentazione completa ed attendibile per la ricostruzione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore ( sebbene non siano state fornite la documentazione contabile delle due società, perché, troppo risalente ed i bonifici relativi al pagamento della casa) e di aver effettuato le comunicazioni di cui all'art. 269, 3°comma, Codice della Crisi, all'agente della riscossione ed agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali da cui ha acquisito dati del tutto coerenti con quelli forniti dal debitore.
Quanto agli atti in frode, il gestore ha riscontrato dei prelievi ingiustificati dal conto corrente pari ad €
38.820 a partire dall'anno 2019 e fino all'anno 2023 ( corrispondenti ad € 647 mensili) che il gestore stesso ha ricondotto all'esigenza da parte del debitore di ridurre il saldo del conto per evitare indesiderati ed improvvisi pignoramenti da parte dei creditori, ma che, in considerazione dell'entità mensile, sono compatibili anche con attingimenti finalizzati a fronteggiare le esigenze di vita quotidiana.
La domanda proposta soddisfa i requisiti richiesti dagli artt. 268 e 269 del Codice della Crisi ed appare ammissibile.
Il ricorrente ha chiesto di escludere dalla liquidazione l'autovettura Renault tg DW269WE in quanto vetusta e privo di valore per i creditori, ma per contro, indispensabile per recarsi al lavoro, pur rendendosi disponibile a venderla laddove ciò fosse necessario a garantire un miglior soddisfacimento dei creditori.
A tal proposito va rilevato che i beni mobili registrati non rientrano tra quelli esclusi dalla liquidazione ex art 268 comma e CCII, tuttavia, il legislatore ha stabilito all'art 270 comma 2 lettera e) CCII che il
Tribunale con la sentenza con la quale dichiara aperta la liquidazione controllata, ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvo che non ritenga, in presenza di gravi e specifiche ragioni di autorizzare il debitore o il terzo ad utilizzare alcuni di essi.
Nel caso di specie, si ritiene che possa essere riconosciuta questa autorizzazione, atteso che si tratta dell'unico mezzo di locomozione che consente al ricorrente di recarsi al lavoro così garantendo il soddisfacimento delle esigenze dei creditori e di mantenimento familiare.
Tale autorizzazione, del resto, non incide negativamente sulla liquidazione e sull'interesse dei creditori atteso che il veicolo è molto datato e, quindi, allo stato, quasi privo di valore economico ( come risulta dalla relazione dell'OCC che ha evidenziato che, sebbene dalle riviste specialistiche il veicolo sia valorizzato € 3.000, al netto delle spese di vendita e degli abbattimenti, la somma riveniente alla pagina 5 di 7 procedura sarebbe comunque esigua e assorbita dalle spese aggiuntive per il canone di noleggio di altra autovettura che il debitore dovrebbe sostenere).
Il liquidatore dovrà, pertanto, modulare la vendita della vettura alla luce dell'andamento e dei tempi della liquidazione.
Diversamente va detto a proposito del soldo di conto: la liquidità va versata al liquidatore, atteso che sarà il giudice a stabilire la misura degli importi che il debitore potrà trattenere a garanzia del mantenimento proprio e della propria famiglia.
Il liquidatore è nominato in persona coincidente con gestore atteso che quest'ultimo risulta iscritto negli appositi elenchi.
P.Q.M.
visto l'art. 270 del Codice della Crisi
dichiara l'apertura della LIQUIDAZIONE nei confronti di CP_2 Parte_1
nato a [...] il [...] e residente a [...], Via Tosco Romagnola
Nord n. 9
NOMINA
Giudice delegato la dott.ssa Rosa Selvarolo e Liquidatore il dottor;
Controparte_1
ORDINA
al debitore di depositare, entro sette giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti;
ORDINA
Al debitore di consegnare o rilasciare al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione.
AUTORIZZA
ed i soggetti conviventi ad utilizzare nelle more l'autovettura Renault tg Parte_1
DW269WE, disponendo che il liquidatore moduli la vendita della stessa tenendo conto dei tempi della liquidazione;
ASSEGNA
ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di giorni 60, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta pagina 6 di 7 elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3;
visto l'art. 150 del Codice della Crisi
DISPONE
- che dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;
- che, ai soli effetti del concorso, dal deposito della domanda di liquidazione è sospeso il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo si tratti di crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, nei limiti di cui agli artt. 2749, 2788 e 2855, secondo e terzo comma, cod. civ.;
- che, ai sensi dell'art. 268, 4° comma, Codice della Crisi, non sono compresi nella liquidazione i crediti ed i beni indicati da tale norma, nella misura stabilita da separato provvedimento;
DISPONE
l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale, con oscuramento dei dati sensibili che riguardano soggetti anche diversi dai debitori;
MANDA
la Cancelleria per la comunicazione e del presente provvedimento al ricorrente ed al Liquidatore nominato.
Firenze 5-3-2025
IL RELATORE ED ESTENSORE LA PRESIDENTE
Dott.ssa Rosa Selvarolo dott.ssa Maria Novella Legnaioli
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
FALLIMENTARE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Maria Novella Legnaioli Presidente dott. Rosa Selvarolo Giudice relatore dott. Cristian Soscia Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 4 /2025, promosso da:
nato a [...] il [...] e residente a [...], Parte_1
Via Tosco Romagnola Nord n. 9 rappresentato e difeso dall'avv.to Camilla Bozzo e assistito dalla dott.ssa Laura Germinara
DEBITORE ISTANTE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato in data 7-1-2025, il signor ha avanzato la domanda di apertura Parte_1
della propria Liquidazione controllata, ai sensi degli artt. 268 e segg. del Codice della Crisi di Impresa, alla quale è stata allegata la relazione, redatta dall'O.C.C., il dottor che espone una Controparte_1 valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore.
Dalla documentazione prodotta e delle attestazioni rese emerge preliminarmente che sussiste la competenza a decidere del Tribunale di Firenze ai sensi dell'art. 27, comma 2, del Codice della Crisi atteso che il debitore ha la propria residenza, che coincide con il centro principale dei suoi interessi, a
UP NT.
pagina 1 di 7 Risulta, altresì, che il ricorrente non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale, ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.
Il signor come emerge dalla documentazione allegata al ricorso oltre che dalla Parte_1
relazione del gestore, ha svolto attività imprenditoriale prima con la società Edil 2000 dei Fratelli
IA NI & C snc e poi con l'impresa individuale R-I- Costruzioni e restauri edili di
[...]
che sono state cancellate dal registro delle imprese rispettivamente il 6-2-2015 ed il 16-3- Pt_1
2015 e che, quindi, non sono più assoggettabili a procedura di liquidazione giudiziale essendo decorso oltre un anno dalla cancellazione.
Allo stato il signor presta l'attività di lavoratore subordinato a tempo indeterminato Parte_1
dal 2-10-2023 presso la società Generale Servizi srl percependo uno stipendio mensile di € 2.300 circa netto.
Dalla ricostruzione compiuta dal debitore e confermata dal gestore, il ricorrente versa in una situazione di sovraindebitamento secondo la definizione di cui all'art. 2, 1° comma, lett. c), del Codice della Crisi.
Risulta, infatti, che il signor può contate, allo stato, sul seguente attivo patrimoniale: Parte_1
- la piena proprietà su ½ di terreno agricolo sito in comune di UP NT avente un'estensione di mq 59 ad uso seminativo arboreo: l'altro comproprietario è il fratello IA
NI. Da una più approfondita verifica tale terreno sembrerebbe ceduto alla signora il 2-4- Per_1
2013 al prezzo di € 400;
- autovettura Renault tg DW269WE, immatricolata il 16-10-2009 e con Km 209.840, del valore di €
3.000 circa sulla base delle quotazioni della rivista Quattroruote;
- diritto di abitazione sulla casa familiare sita in UP NT alla via Tosco Romagnola n° 9
n° 9: la proprietà nuda è stata venduta dallo alla moglie signora prima ancora della Pt_1 Per_1
separazione il 7-5-2013 al prezzo di € 90.000, che, dall'atto notarile, risulterebbe essere stato pagato regolarmente con un bonifico.
- trattorino tosaerba ST XD 150 HD acquistato il 16-5-2023 al prezzo di € 2.725, a cui, peraltro, potrebbe essere rivenduto stanti le ottime condizioni di manutenzione;
pagina 2 di 7 - mensilità dello stipendio che ammonta ad € 2.300 circa per mese e trattamento di fine rapporto che ammonta allo stato ad € 615,26 non acquisibile alla procedura se non nei casi previsti dalla legge ed al più nella misura di un quinto;
- 2 emolumenti annui erogati dalla dell'importo di € 1.800 ciascuno a titolo di gratifica Parte_2
natalizia e di remunerazione delle ferie e dei permessi maturati che potrebbero essere posti a disposizione dei creditori;
- disponibilità liquide giacenti sul conto corrente bancario aperto presso il Banco NT del
Mugello n° 08325 37921 che ammontava alla data del 21-5-2024 ad € 1.148,56 che il signor Pt_1
vorrebbe trattenere per far fronte alle immediate esigenze della vita quotidiana
A fronte di tale attivo il ricorrente ha passività esclusivamente erariali per complessivi € 88.893,21 di cui:
- € 1.976,40 in prededuzione per spese afferenti la presente procedura;
- € 5.268,04 in privilegio ex art 2751 bis n° 2 c.c. per il compenso dei professionisti che hanno assistito il debitore
- € 63.662,42 per debiti nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione per iscrizione a ruolo in linea capitale;
- € 12.547,97 per interessi di mora, somme aggiuntive ed interessi di rateizzazione;
- € 5.438,38 per oneri, diritti e quote tra cui anche gli aggi.
Il ricorrente risulta avere rilasciato in data 8-3-2022 una garanzia fideiussoria in favore della figlia per l'acquisto di un'autovettura e relativa ad un debito che, allo stato ammonta ad € 1.895: le rate dell'importo di € 379 mensili, fino a questo momento, risultano tutte regolarmente saldate dalla debitrice principale cosicchè non vi è stata alcuna escussione della garanzia.
Il signor , nel corso di una negoziazione assistita, ha concordato il pagamento alla moglie e alle Pt_1
figlie dell'importo complessivo di € 900 per il mantenimento in conseguenza della separazione( di cui
€ 200 per la signora ed € 350 per ciascuna delle figlie) oltre al 50% delle spese straordinarie: il Per_1
gestore della crisi ha riscontrato che dai conti del debitore non emerge alcuna erogazione di denaro, tuttavia, la debitoria non si incrementa atteso che vi è in atti una esplicita dichiarazione della signora che attesta l'inesistenza di debiti nei suoi confronti. Per_1
pagina 3 di 7 Appare di tutta evidenza che, a fronte dell'attivo rappresentato sostanzialmente dall'entrata costante di
€ 2.300 il signor è in grado di sostenere le spese di mantenimento del proprio nucleo familiare Pt_1 che ammontano ad € 1.880.64.
Egli, infatti, continua ad occupare una parte dell'immobile di cui ha conservato il diritto di abitazione e convive con la ex moglie che è disoccupata, con la figlia che è maggiorenne Parte_3 Per_2 ed ha un lavoro a tempo indeterminato con uno stipendio medio mensile di € 998 e la figlia che Per_3
lavora come apprendista con contratto a tempo determinato ed una paga di € 746 mensili circa.
Gli introiti delle figlie oltre al suo stipendio permettono al debitore di sostenere le spese afferenti la vita quotidiana , ma chiaramente non gli consentono di far fronte all'ingente debitoria che grava su di lui nei confronti dell'Erario.
Il debitore, quindi, ha previsto che ai creditori sia destinato l'avanzo di € 419,36 che si crea tra entrate e uscite familiari ed il provento che si ottiene dalla liquidazione dei propri beni con particolare riguardo al trattorino.
A tale proposito, il gestore ha precisato che, in considerazione dell'attività lavorativa e del reddito percepito dalle figlie, appare coerente con la situazione complessiva che venga richiesta una rideterminazione dell'assegno di mantenimento per le figlie, ma anche per la moglie laddove muti la situazione lavorativa della stessa e che vengano ripartire tra gli occupanti talune spese afferenti l'abitazione occupata da tutti.
In tal modo per i creditori ci sarebbe una maggiore soddisfazione, atteso che, alla luce dei conteggi del gestore, le somme che potrebbero essere destinate ai creditori ammonterebbero ad € 1050 mensili: appare evidente, tuttavia, che tale rideterminazione necessita di un provvedimento di modifica dell'assegno di mantenimento da parte del giudice che ha stabilito la misura attuale dell'emolumento.
La situazione di sovraindebitamento appare conclamata e, sebbene, non rilevi ai fini dell'apertura della procedura, ma solo in seguito sull'esdebitazione, si evidenzia che la stessa ha avuto origine in conseguenza:
- dell'attività d'impresa esercitata inizialmente con la società Edil 2000 dei Fratelli IA NI
&C snc che è stata sciolta e messa in liquidazione nell'anno 2010 in conseguenza delle gravi malattie che avevano colpito prima la madre del debitore istante e poi il padre IA IO Persona_4
e che aveva costretto i soci a trascurare l'attività d'impresa;
- dell'attività d'impresa esercitata, quale imprenditore individuale, sotto l'insegna “ R.I. Costruzioni e restauri edili di che è cessata quando è intervenuta la separazione del ricorrente dalla Parte_1
moglie . Parte_3
pagina 4 di 7 L'OCC ha, infine, riscontrato che non vi sono stati atti in frode ai creditori, che il ricorso risulta corredato da documentazione completa ed attendibile per la ricostruzione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore ( sebbene non siano state fornite la documentazione contabile delle due società, perché, troppo risalente ed i bonifici relativi al pagamento della casa) e di aver effettuato le comunicazioni di cui all'art. 269, 3°comma, Codice della Crisi, all'agente della riscossione ed agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali da cui ha acquisito dati del tutto coerenti con quelli forniti dal debitore.
Quanto agli atti in frode, il gestore ha riscontrato dei prelievi ingiustificati dal conto corrente pari ad €
38.820 a partire dall'anno 2019 e fino all'anno 2023 ( corrispondenti ad € 647 mensili) che il gestore stesso ha ricondotto all'esigenza da parte del debitore di ridurre il saldo del conto per evitare indesiderati ed improvvisi pignoramenti da parte dei creditori, ma che, in considerazione dell'entità mensile, sono compatibili anche con attingimenti finalizzati a fronteggiare le esigenze di vita quotidiana.
La domanda proposta soddisfa i requisiti richiesti dagli artt. 268 e 269 del Codice della Crisi ed appare ammissibile.
Il ricorrente ha chiesto di escludere dalla liquidazione l'autovettura Renault tg DW269WE in quanto vetusta e privo di valore per i creditori, ma per contro, indispensabile per recarsi al lavoro, pur rendendosi disponibile a venderla laddove ciò fosse necessario a garantire un miglior soddisfacimento dei creditori.
A tal proposito va rilevato che i beni mobili registrati non rientrano tra quelli esclusi dalla liquidazione ex art 268 comma e CCII, tuttavia, il legislatore ha stabilito all'art 270 comma 2 lettera e) CCII che il
Tribunale con la sentenza con la quale dichiara aperta la liquidazione controllata, ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvo che non ritenga, in presenza di gravi e specifiche ragioni di autorizzare il debitore o il terzo ad utilizzare alcuni di essi.
Nel caso di specie, si ritiene che possa essere riconosciuta questa autorizzazione, atteso che si tratta dell'unico mezzo di locomozione che consente al ricorrente di recarsi al lavoro così garantendo il soddisfacimento delle esigenze dei creditori e di mantenimento familiare.
Tale autorizzazione, del resto, non incide negativamente sulla liquidazione e sull'interesse dei creditori atteso che il veicolo è molto datato e, quindi, allo stato, quasi privo di valore economico ( come risulta dalla relazione dell'OCC che ha evidenziato che, sebbene dalle riviste specialistiche il veicolo sia valorizzato € 3.000, al netto delle spese di vendita e degli abbattimenti, la somma riveniente alla pagina 5 di 7 procedura sarebbe comunque esigua e assorbita dalle spese aggiuntive per il canone di noleggio di altra autovettura che il debitore dovrebbe sostenere).
Il liquidatore dovrà, pertanto, modulare la vendita della vettura alla luce dell'andamento e dei tempi della liquidazione.
Diversamente va detto a proposito del soldo di conto: la liquidità va versata al liquidatore, atteso che sarà il giudice a stabilire la misura degli importi che il debitore potrà trattenere a garanzia del mantenimento proprio e della propria famiglia.
Il liquidatore è nominato in persona coincidente con gestore atteso che quest'ultimo risulta iscritto negli appositi elenchi.
P.Q.M.
visto l'art. 270 del Codice della Crisi
dichiara l'apertura della LIQUIDAZIONE nei confronti di CP_2 Parte_1
nato a [...] il [...] e residente a [...], Via Tosco Romagnola
Nord n. 9
NOMINA
Giudice delegato la dott.ssa Rosa Selvarolo e Liquidatore il dottor;
Controparte_1
ORDINA
al debitore di depositare, entro sette giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti;
ORDINA
Al debitore di consegnare o rilasciare al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione.
AUTORIZZA
ed i soggetti conviventi ad utilizzare nelle more l'autovettura Renault tg Parte_1
DW269WE, disponendo che il liquidatore moduli la vendita della stessa tenendo conto dei tempi della liquidazione;
ASSEGNA
ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di giorni 60, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta pagina 6 di 7 elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3;
visto l'art. 150 del Codice della Crisi
DISPONE
- che dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;
- che, ai soli effetti del concorso, dal deposito della domanda di liquidazione è sospeso il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo si tratti di crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, nei limiti di cui agli artt. 2749, 2788 e 2855, secondo e terzo comma, cod. civ.;
- che, ai sensi dell'art. 268, 4° comma, Codice della Crisi, non sono compresi nella liquidazione i crediti ed i beni indicati da tale norma, nella misura stabilita da separato provvedimento;
DISPONE
l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale, con oscuramento dei dati sensibili che riguardano soggetti anche diversi dai debitori;
MANDA
la Cancelleria per la comunicazione e del presente provvedimento al ricorrente ed al Liquidatore nominato.
Firenze 5-3-2025
IL RELATORE ED ESTENSORE LA PRESIDENTE
Dott.ssa Rosa Selvarolo dott.ssa Maria Novella Legnaioli
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